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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/11/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 820/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IO AN e dall'Avv. VINCENZO MANDANICI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. MARIA CAMMAROTO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 22/04/2024, ha formulato opposizione Parte_1 avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti CP_2 il riconoscimento del diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario, del diritto all'indennità di accompagnamento ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno INTENSIVO ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ha riconosciuto la ricorrente invalida al
100% a decorrere dal 15.06.2022 ed in possesso della condizione sanitaria per beneficiare dello status di persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92, con la medesima decorrenza.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: “1) Accertare e dichiara la ricorrente invalidità al 100% con diritto all'esenzione totale pagamento ticket dal 15 giugno 2022, data di presentazione della domanda amministrativa, come accertato dal CTU dott. e non contestato. 2) Dichiarare Per_1 ammissibile ed accogliere il proposto ricorso ed accertare e dichiarare che la ricorrente, essendo affetto da infermità tali da ridurre nella misura del 100% le proprie capacità e non essendo in grado di provvedere autonomamente agli atti quotidiani della vita tanto da necessitare di continua assistenza, ha diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o in subordine da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 149 disp. att. cpc;
3) Accertare e dichiarare che la ricorrente presenta delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento, a far data che sarà stabilita nel corso del giudizio, anche ai sensi dell'art. 149 disp. Att. c.p.c., dello status di persona handicappata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104 e/o art. 381 del D.P.R. 495/92 invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e/o art. 30 Legge 388/00 invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione, in modo da rendere necessario in suo favore un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, con diritto al riconoscimento dei benefici sociali e sanitari, nonché di tutte le agevolazioni (fiscali e non) previsti dalla stessa legge, quali deduzioni spese mediche, agevolazioni IVA ed IRPEF, sussidi tecnici ed informatici, detrazioni per l'assistenza personale, permessi lavorativi, agevolazioni per la circolazione e la sosta di veicoli, benefici per veicoli con adattamento, esenzione pagamento ITP, adattamenti funzionali, cambio automatico. 4) Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore alle spese, competenze ed onorari del giudizio di ATP e del presente giudizio, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, con distrazione ai sottoscritti procuratori anticipatarii, che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato Persona_2 compiutamente il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente:
VASCULOPATIA CEREBRALE CON GRAVE DECLINO COGNITIVO E TURBE
MENSICO-COMPORTAMENTALI;
INSUFFICIENZA Controparte_3
VALVOLARE MITRO-AORTICA (III^ Classe Funzionale N.Y.H.A.);
TRATTAMENTO MISTO (INSULINA – IPOGLICEMIZZANTI Controparte_4
ORALI) IN SCARSO COMPENSO METABOLICO;
ARTROSI PLURIDISTRETTUALE A TA INCIDENZA FUNZIONALE CON
GRAVE DEFICIT DELLA DEAMBULAZIONE AUTONOMA (GONARTROSI CP_5
SPONDILO-DISCO-ARTROSI DIFFUSA, TA BA CON STENOSI CP_6
DEL CANALE SPINALE, ). Controparte_7
Il CTU ha quindi concluso ritenendo che la ricorrente è soggetto: “INVALIDO
ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI
ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETÀ (L. 509/88 – 124/98): 100% A DECORRERE Per_3 DAL 15/06/2022 ( ), DATA DI PRESENTAZIONE Controparte_8
DELLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA;
INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE
INABILITA' LAVORATIVA 100% (CENTO PER CENTO) CON INCAPACITÀ DI COMPIERE GLI
ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA ed IMPOSSIBILITA' DI DEAMBULARE SENZA L'AIUTO
PERMANENTE DI UN ACCOMPGNATORE A DECORRERE DAL 01/12/2023 (UNO DICEMBRE
DUEMILAVENTITRE), RAGIONEVOLMENTE PRECEDENTE AL PRESENTE CP_9
ACCERTAMENTO PERITALE IN CUI VEROSIMILMENTE SI CONCRETIZZA IL REQUISITO
DELLA NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA [in corso di accertamento peritale sono stati acquisiti elementi utili che consentono di individuare nell'ambito del processo patologico, e dunque di retrodatare, la soglia della giuridica rilevanza a tempo diverso e che peraltro soddisfa anche quanto previsto dal criterio del normale processo evolutivo della patologia: aggravamento delle menomazioni osteoarticolari e neuro-psichiche]; una condizione di HANDICAP da minorazione fisica stabilizzata che è causa di difficoltà di relazione e/o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale (art. 3 comma 1) sin dalla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa (15/06/2022); una condizione di handicap superiore ai 2/3 sin dalla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa (15/06/2022); una condizione di
HANDICAP che riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3) sin dalla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa
(15/06/2022)”.
In merito alle contestazioni dell' sulla decorrenza del requisito sanitario per beneficiare del CP_1 diritto alla indennità di accompagnamento - espresse nelle note del 27.10.2025- si osserva che il ctu ha chiarito, nel corpo della relazione, che “E' al controllo neurologico ed ortopedico di Per_4
che viene per la prima volta evidenziato il grave deficit deambulatorio con necessità di
[...] spostarsi in sedia a rotella. Verosimilmente, in corso dell'attuale iter giurisdizionale (2022/2024), la ricorrente è andata incontro ad un progressivo aggravamento delle lesioni spondilouncoartrosiche della colonna lombosacrale con contestuale accentuazione della scoliosi della colonna lombare, oltre ad un notevole aggravamento delle lesioni artrosiche presenti a carico delle spalle e delle ginocchia. E' dunque la comparsa, o meglio l'aggravamento di queste menomazioni a carico dell'apparato osteoarticolare, da considerare, assieme all'aggravamento della menomazione neuro-psichica, quali noxe patogene che hanno determinato nella ricorrente una condizione di NON AUTOSUFFICIENZA andando a compromettere quel presunto stato di grave difficoltà nello svolgere le funzioni ed i compiti propri di un soggetto già invalido ultrasessantacinquenne [Codd. 7216-7217-7218-7010-7003]. Ad ulteriore conferma delle sopra descritte considerazioni vi è la valutazione specialistica ortopedica, richiesta in corso di accertamento peritale e dalla stessa ricorrente eseguita in data 04/04/2025, in cui lo specialista ortopedico, diverso da quello che ha sottoposto alla medesima valutazione specialistica la ricorrente in data 12/12/2023, conferma la «grave difficoltà deambulatoria con necessità di sedia a rotelle ed assistenza di una persona». Dunque, sia al momento della presentazione dell'istanza in sede amministrativa (15/06/2022), e sia al momento della valutazione medico legale nel ricorso per
A.T.P. (26/10/2023), le presunte menomazioni a carico dell'apparato osteoarticolare NON determinavano la condizione di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. E' invece al momento del presente accertamento peritale che clinicamente si evidenzia impossibilità della ricorrente a deambulare autonomamente senza l'aiuto o l'assistenza di una persona.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che:
- con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 15.06.2022, sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per beneficare del diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario;
- con decorrenza dal 1/12/2023 sussiste, in capo alla ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento;
- con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 15.06.2022, sussiste, in capo alla ricorrente, la condizione sanitaria per beneficare delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3 della legge n. 104/92,
3- Le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio possono compensarsi per 1/3, posto che il requisito sanitario sotteso alla indennità di accompagnamento è successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ponendo la restante parte a carico dell' . CP_1
CP_ 4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
820/2024, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza dal 1° dicembre 2023, sussistono, in capo alla ricorrente, le condizioni sanitarie per beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 15.06.2022, sussistono, in capo a , le condizioni sanitarie richieste dalla legge per beneficiare Parte_1 dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
3) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, in favore CP_1 della ricorrente, che si liquida in € 780,00 per la prima fase ed in € 1.798,00 per la presente fase di merito, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, avv. AN IO e avv. VINCENZO MANDANICI, ex art. 93
c.p.c;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 820/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IO AN e dall'Avv. VINCENZO MANDANICI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. MARIA CAMMAROTO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 22/04/2024, ha formulato opposizione Parte_1 avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti CP_2 il riconoscimento del diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario, del diritto all'indennità di accompagnamento ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno INTENSIVO ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ha riconosciuto la ricorrente invalida al
100% a decorrere dal 15.06.2022 ed in possesso della condizione sanitaria per beneficiare dello status di persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92, con la medesima decorrenza.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: “1) Accertare e dichiara la ricorrente invalidità al 100% con diritto all'esenzione totale pagamento ticket dal 15 giugno 2022, data di presentazione della domanda amministrativa, come accertato dal CTU dott. e non contestato. 2) Dichiarare Per_1 ammissibile ed accogliere il proposto ricorso ed accertare e dichiarare che la ricorrente, essendo affetto da infermità tali da ridurre nella misura del 100% le proprie capacità e non essendo in grado di provvedere autonomamente agli atti quotidiani della vita tanto da necessitare di continua assistenza, ha diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o in subordine da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 149 disp. att. cpc;
3) Accertare e dichiarare che la ricorrente presenta delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento, a far data che sarà stabilita nel corso del giudizio, anche ai sensi dell'art. 149 disp. Att. c.p.c., dello status di persona handicappata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104 e/o art. 381 del D.P.R. 495/92 invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e/o art. 30 Legge 388/00 invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione, in modo da rendere necessario in suo favore un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, con diritto al riconoscimento dei benefici sociali e sanitari, nonché di tutte le agevolazioni (fiscali e non) previsti dalla stessa legge, quali deduzioni spese mediche, agevolazioni IVA ed IRPEF, sussidi tecnici ed informatici, detrazioni per l'assistenza personale, permessi lavorativi, agevolazioni per la circolazione e la sosta di veicoli, benefici per veicoli con adattamento, esenzione pagamento ITP, adattamenti funzionali, cambio automatico. 4) Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore alle spese, competenze ed onorari del giudizio di ATP e del presente giudizio, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, con distrazione ai sottoscritti procuratori anticipatarii, che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato Persona_2 compiutamente il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente:
VASCULOPATIA CEREBRALE CON GRAVE DECLINO COGNITIVO E TURBE
MENSICO-COMPORTAMENTALI;
INSUFFICIENZA Controparte_3
VALVOLARE MITRO-AORTICA (III^ Classe Funzionale N.Y.H.A.);
TRATTAMENTO MISTO (INSULINA – IPOGLICEMIZZANTI Controparte_4
ORALI) IN SCARSO COMPENSO METABOLICO;
ARTROSI PLURIDISTRETTUALE A TA INCIDENZA FUNZIONALE CON
GRAVE DEFICIT DELLA DEAMBULAZIONE AUTONOMA (GONARTROSI CP_5
SPONDILO-DISCO-ARTROSI DIFFUSA, TA BA CON STENOSI CP_6
DEL CANALE SPINALE, ). Controparte_7
Il CTU ha quindi concluso ritenendo che la ricorrente è soggetto: “INVALIDO
ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI
ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETÀ (L. 509/88 – 124/98): 100% A DECORRERE Per_3 DAL 15/06/2022 ( ), DATA DI PRESENTAZIONE Controparte_8
DELLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA;
INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE
INABILITA' LAVORATIVA 100% (CENTO PER CENTO) CON INCAPACITÀ DI COMPIERE GLI
ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA ed IMPOSSIBILITA' DI DEAMBULARE SENZA L'AIUTO
PERMANENTE DI UN ACCOMPGNATORE A DECORRERE DAL 01/12/2023 (UNO DICEMBRE
DUEMILAVENTITRE), RAGIONEVOLMENTE PRECEDENTE AL PRESENTE CP_9
ACCERTAMENTO PERITALE IN CUI VEROSIMILMENTE SI CONCRETIZZA IL REQUISITO
DELLA NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA [in corso di accertamento peritale sono stati acquisiti elementi utili che consentono di individuare nell'ambito del processo patologico, e dunque di retrodatare, la soglia della giuridica rilevanza a tempo diverso e che peraltro soddisfa anche quanto previsto dal criterio del normale processo evolutivo della patologia: aggravamento delle menomazioni osteoarticolari e neuro-psichiche]; una condizione di HANDICAP da minorazione fisica stabilizzata che è causa di difficoltà di relazione e/o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale (art. 3 comma 1) sin dalla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa (15/06/2022); una condizione di handicap superiore ai 2/3 sin dalla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa (15/06/2022); una condizione di
HANDICAP che riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3) sin dalla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa
(15/06/2022)”.
In merito alle contestazioni dell' sulla decorrenza del requisito sanitario per beneficiare del CP_1 diritto alla indennità di accompagnamento - espresse nelle note del 27.10.2025- si osserva che il ctu ha chiarito, nel corpo della relazione, che “E' al controllo neurologico ed ortopedico di Per_4
che viene per la prima volta evidenziato il grave deficit deambulatorio con necessità di
[...] spostarsi in sedia a rotella. Verosimilmente, in corso dell'attuale iter giurisdizionale (2022/2024), la ricorrente è andata incontro ad un progressivo aggravamento delle lesioni spondilouncoartrosiche della colonna lombosacrale con contestuale accentuazione della scoliosi della colonna lombare, oltre ad un notevole aggravamento delle lesioni artrosiche presenti a carico delle spalle e delle ginocchia. E' dunque la comparsa, o meglio l'aggravamento di queste menomazioni a carico dell'apparato osteoarticolare, da considerare, assieme all'aggravamento della menomazione neuro-psichica, quali noxe patogene che hanno determinato nella ricorrente una condizione di NON AUTOSUFFICIENZA andando a compromettere quel presunto stato di grave difficoltà nello svolgere le funzioni ed i compiti propri di un soggetto già invalido ultrasessantacinquenne [Codd. 7216-7217-7218-7010-7003]. Ad ulteriore conferma delle sopra descritte considerazioni vi è la valutazione specialistica ortopedica, richiesta in corso di accertamento peritale e dalla stessa ricorrente eseguita in data 04/04/2025, in cui lo specialista ortopedico, diverso da quello che ha sottoposto alla medesima valutazione specialistica la ricorrente in data 12/12/2023, conferma la «grave difficoltà deambulatoria con necessità di sedia a rotelle ed assistenza di una persona». Dunque, sia al momento della presentazione dell'istanza in sede amministrativa (15/06/2022), e sia al momento della valutazione medico legale nel ricorso per
A.T.P. (26/10/2023), le presunte menomazioni a carico dell'apparato osteoarticolare NON determinavano la condizione di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. E' invece al momento del presente accertamento peritale che clinicamente si evidenzia impossibilità della ricorrente a deambulare autonomamente senza l'aiuto o l'assistenza di una persona.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che:
- con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 15.06.2022, sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per beneficare del diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario;
- con decorrenza dal 1/12/2023 sussiste, in capo alla ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento;
- con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 15.06.2022, sussiste, in capo alla ricorrente, la condizione sanitaria per beneficare delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3 della legge n. 104/92,
3- Le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio possono compensarsi per 1/3, posto che il requisito sanitario sotteso alla indennità di accompagnamento è successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ponendo la restante parte a carico dell' . CP_1
CP_ 4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
820/2024, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza dal 1° dicembre 2023, sussistono, in capo alla ricorrente, le condizioni sanitarie per beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 15.06.2022, sussistono, in capo a , le condizioni sanitarie richieste dalla legge per beneficiare Parte_1 dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
3) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, in favore CP_1 della ricorrente, che si liquida in € 780,00 per la prima fase ed in € 1.798,00 per la presente fase di merito, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, avv. AN IO e avv. VINCENZO MANDANICI, ex art. 93
c.p.c;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.