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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/11/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile R.G. n. 1039/2025
Udienza del 26 novembre 2025 All'udienza del 26/11/2025 alle ore 9.50 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv. Daniela Bellocco, per delega dell'opponente avv. Gabriele Giordano, la quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie Controparte_1 ed invitata in tal senso dal Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 1039/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1039 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Gabriele Giordano (nato a [...] il [...] – c.f.
), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
- opposto contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 26/11/2025
* * * In FATTO e DIRITTO Nell'ambito del procedimento penale n. 266/2024 R.G.N.R. e n. 669/2024 R.G. GIP del Tribunale di Palmi la sig.ra , indagata per il reato di cui all'art. 186 Parte_1 comma 1 lett. c) e comma 2 bis e comma 2 sexies, C.d.S., è stata ammessa ai benefici del gratuito patrocinio (decreto GIP del 6-7/06/2024 – Grat.P. n. 184/2024), nominando difensore di fiducia l'avv. Gabriele Giordano. In esito alla notifica del decreto penale di condanna l'imputata ha presentato istanza di conversione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità. In data 18/09/2024 si è aperta la fase dell'incidente di esecuzione per verificare il positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; il GIP, valutati sussistenti i presupposti, con ordinanza ha disposto l'estinzione del reato, la revoca della confisca e il dimezzamento della sospensione della patente ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis C.d.S.. Così conclusosi l'incidente di esecuzione l'avv. Gabriele Giordano ha chiesto la liquidazione del compenso per l'attività prestata nella specifica fase, indicando l'importo di € 2.016,67 (oltre accessori, già al netto della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia) con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisoria. Con decreto depositato in data 8/07/2025 il G.I.P del Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 410,00, oltre accessori (già al netto della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia), escludendo anche la fase di studio ed applicando alla fase decisoria un parametro inferiore al minimo. Con ricorso depositato in data 19/08/2025 l'avv. Gabriele Giordano ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011 e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità sia nella parte in cui ha illegittimamente liquidato il compenso in misura inferiore a quella prevista dal D.M. n. 147/2022), sia nella parte in cui ha escluso la fase di studio. Il non si è costituito. Controparte_1
L'opposizione risulta fondata in relazione ad entrambe le doglianze. L'opponente ha documentato di aver svolto l'attività di difensore nell'ambito della fase di incedente di esecuzione svolta all'udienza del 18/09/2024 e conclusa con ordinanza di estinzione del reato e concessione degli altri benefici di dui all'art. 186 comma 9 bis C.d.S.. Nell'impugnato decreto il GIP ha determinato in complessivi € 410,00, oltre accessori, il compenso spettante al difensore. A tale misura è pervenuto escludendo la fase di studio e riconoscendo per la fase decisoria l'importo di € 615,00 (al lordo della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) a fronte del parametro base di € 1.418,00 previsto dal D.M. n. 147/2022.
2 Il provvedimento opposto risulta illegittimo tanto nella parte in cui ha liquidato un compenso inferiore al minimo previsto dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022, tanto in quella in cui ha escluso il compenso per la fase di studio. A) E' noto che in seguito all'abolizione delle tariffe professionali la quantificazione del compenso spettante al difensore anche in fase di liquidazione giudiziale è regolata dal sistema dei c.d. parametri introdotto con D.M. n. 140/2012 e poi parzialmente modificato con il D.M. n. 55/2014 e con il D.M. n. 147/2022 (quest'ultimo non applicabile alla fattispecie ratione temporis). La nuova normativa correla il compenso del difensore all'attività svolta nell'ambito di specifiche fasi omnicomprensive (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria), in rapporto alla natura del giudizio ed all'organo giudicante, con indicazione di un parametro c.d. medio di ordinario riferimento e la previsione di un meccanismo di aumenti o riduzioni sino al 50% in relazione alle diverse fasi. Il c.d. parametro medio ha natura meramente orientativa per il giudice il quale, per un verso, non è vincolato al suo rispetto ben potendo liberamente determinare il compenso nell'ambito delle oscillazioni indicate dal D.M. e, per altro verso, è esentato da una specifica motivazione laddove applichi il parametro medio o non si discosti sensibilmente da esso. La Suprema Corte al riguardo ha, anche di recente, confermato che “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (Cass. n. 20183 del 31/07/2018). Nel vigore del D.M. n. 55/2014 era, peraltro, principio condiviso che i parametri non costituivano un limite inderogabile per il giudice il quale può liquidare il compenso anche al di sotto dei minimi o al di sopra dei massimi previsti, purché in tal caso assolva all'obbligo di motivare la scelta:
- “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione” (Cass. n. 22151 del 12/09/2018);
- “Il decreto ministeriale n. 55/2014, nell'individuare un limite minimo ai compensi tabellari previsti, non ha portata abrogativa della
3 disposizione di cui al d.m. n. 140/2012 che sancisce la non obbligatorietà delle soglie minime e massime ivi indicate” (Cass. n. 1018 del 17/01/2018). Tuttavia la possibilità per il giudice di derogare al parametro minimo deve ritenersi venuta meno a seguito delle modifiche introdotto nel 2018 e poi consolidate nel D.M. n. 147/2022. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. n. 9815 del 13/04/2023 e Cass. n. 10438 del 19/04/2023). Dunque, il GIP pur essendo “libero” di orientarsi nella forbice tra il massimo (salvo quanto si dirà infra) ed il minimo dei parametri mai avrebbe potuto assoggettare il compenso ad una ulteriore riduzione rispetto al minimo. Poiché il parametro base per la fase decisoria è di € 1.418,00, la riduzione massima che avrebbe potuto operare il GIP è sino ad € 709,00. Il minore importo liquidato (€ 615,00) costituisce violazione del principio sopra esposto. L'opposizione in parte qua è fondata. B) Si è detto che il difensore inizialmente ha chiesto la liquidazione del compenso per le tre fasi dello studio, dell'introduzione e della decisione. Nella presente fase oppositiva ha chiesto il riconoscimento solo della fase di studio, oltre a quella già riconosciuta della decisione. L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”. Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè adempimenti che il difensore è tenuto in ogni caso a compiere per poter espletare l'obbligo di difesa. Si tratta, cioè, di attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione. L'art. 12 comma 3 lettera d del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase decisionale” espressamente indicando: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”. Anche per tale voce valgono le considerazioni sopra espresse in termini di attività necessaria ed indispensabile. Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio e per la fase decisionale debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale
4 marginalità dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso. Dunque risulta non giustificata la scelta del giudice del decreto opposto di escludere il compenso per la fase di studio che in questa sede deve essere liquidato. C) In tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale. Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del 21/10/2015). Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo. In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo. Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri. Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però
5 affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”. Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura. La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale. Ciò posto, nel caso di specie l'applicazione dei predetti criteri in rapporto all'attività della fase dell'incidente di esecuzione per come documentata giustifica la scelta di limitare al minimo il compenso del difensore. Per la “fase di studio” il compenso minimo è ampiamente giustificato dal rilievo che lo scrutinio si è limitato alla verifica sul buon espletamento dei lavori socialmente utili e di pubblica utilità attestato, peraltro, dall'autorità competente;
anche nella fase decisoria l'attività si è limitata alle conclusioni conseguenza del riscontrato buon esito della prova. Dunque, al difensore può essere riconosciuto il seguente compenso: a) per la fase di studio della controversia, € 426,00 (il minimo rispetto al parametro base); b) per la fase decisionale, € 709,00 (il minimo rispetto al parametro base). Il compenso complessivo per le attività su indicate è di € 1.135,00, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, sul valore della causa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale (quest'ultima con applicazione del minimo in ragione della semplicità della questione e della particolare struttura del procedimento).
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 8/07/2025 (R.Grat.P. n. 184/2024) liquida in favore dell'avvocato Gabriele Giordano quale compenso per l'attività svolta nell'incidente di esecuzione in difesa della sig. sig.ra , indagata per il Parte_1 reato di cui all'art. 186 comma 1 lett. c) e comma 2 bis e comma 2 sexies, C.d.S., l'importo complessivo di € 756,67, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge. Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Gabriele Giordano Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 43,00 per esborsi.
6 Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Il Giudice
dott. Piero Viola
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Udienza del 26 novembre 2025 All'udienza del 26/11/2025 alle ore 9.50 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv. Daniela Bellocco, per delega dell'opponente avv. Gabriele Giordano, la quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie Controparte_1 ed invitata in tal senso dal Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 1039/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1039 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Gabriele Giordano (nato a [...] il [...] – c.f.
), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
- opposto contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 26/11/2025
* * * In FATTO e DIRITTO Nell'ambito del procedimento penale n. 266/2024 R.G.N.R. e n. 669/2024 R.G. GIP del Tribunale di Palmi la sig.ra , indagata per il reato di cui all'art. 186 Parte_1 comma 1 lett. c) e comma 2 bis e comma 2 sexies, C.d.S., è stata ammessa ai benefici del gratuito patrocinio (decreto GIP del 6-7/06/2024 – Grat.P. n. 184/2024), nominando difensore di fiducia l'avv. Gabriele Giordano. In esito alla notifica del decreto penale di condanna l'imputata ha presentato istanza di conversione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità. In data 18/09/2024 si è aperta la fase dell'incidente di esecuzione per verificare il positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; il GIP, valutati sussistenti i presupposti, con ordinanza ha disposto l'estinzione del reato, la revoca della confisca e il dimezzamento della sospensione della patente ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis C.d.S.. Così conclusosi l'incidente di esecuzione l'avv. Gabriele Giordano ha chiesto la liquidazione del compenso per l'attività prestata nella specifica fase, indicando l'importo di € 2.016,67 (oltre accessori, già al netto della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia) con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisoria. Con decreto depositato in data 8/07/2025 il G.I.P del Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 410,00, oltre accessori (già al netto della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia), escludendo anche la fase di studio ed applicando alla fase decisoria un parametro inferiore al minimo. Con ricorso depositato in data 19/08/2025 l'avv. Gabriele Giordano ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011 e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità sia nella parte in cui ha illegittimamente liquidato il compenso in misura inferiore a quella prevista dal D.M. n. 147/2022), sia nella parte in cui ha escluso la fase di studio. Il non si è costituito. Controparte_1
L'opposizione risulta fondata in relazione ad entrambe le doglianze. L'opponente ha documentato di aver svolto l'attività di difensore nell'ambito della fase di incedente di esecuzione svolta all'udienza del 18/09/2024 e conclusa con ordinanza di estinzione del reato e concessione degli altri benefici di dui all'art. 186 comma 9 bis C.d.S.. Nell'impugnato decreto il GIP ha determinato in complessivi € 410,00, oltre accessori, il compenso spettante al difensore. A tale misura è pervenuto escludendo la fase di studio e riconoscendo per la fase decisoria l'importo di € 615,00 (al lordo della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) a fronte del parametro base di € 1.418,00 previsto dal D.M. n. 147/2022.
2 Il provvedimento opposto risulta illegittimo tanto nella parte in cui ha liquidato un compenso inferiore al minimo previsto dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022, tanto in quella in cui ha escluso il compenso per la fase di studio. A) E' noto che in seguito all'abolizione delle tariffe professionali la quantificazione del compenso spettante al difensore anche in fase di liquidazione giudiziale è regolata dal sistema dei c.d. parametri introdotto con D.M. n. 140/2012 e poi parzialmente modificato con il D.M. n. 55/2014 e con il D.M. n. 147/2022 (quest'ultimo non applicabile alla fattispecie ratione temporis). La nuova normativa correla il compenso del difensore all'attività svolta nell'ambito di specifiche fasi omnicomprensive (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria), in rapporto alla natura del giudizio ed all'organo giudicante, con indicazione di un parametro c.d. medio di ordinario riferimento e la previsione di un meccanismo di aumenti o riduzioni sino al 50% in relazione alle diverse fasi. Il c.d. parametro medio ha natura meramente orientativa per il giudice il quale, per un verso, non è vincolato al suo rispetto ben potendo liberamente determinare il compenso nell'ambito delle oscillazioni indicate dal D.M. e, per altro verso, è esentato da una specifica motivazione laddove applichi il parametro medio o non si discosti sensibilmente da esso. La Suprema Corte al riguardo ha, anche di recente, confermato che “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (Cass. n. 20183 del 31/07/2018). Nel vigore del D.M. n. 55/2014 era, peraltro, principio condiviso che i parametri non costituivano un limite inderogabile per il giudice il quale può liquidare il compenso anche al di sotto dei minimi o al di sopra dei massimi previsti, purché in tal caso assolva all'obbligo di motivare la scelta:
- “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione” (Cass. n. 22151 del 12/09/2018);
- “Il decreto ministeriale n. 55/2014, nell'individuare un limite minimo ai compensi tabellari previsti, non ha portata abrogativa della
3 disposizione di cui al d.m. n. 140/2012 che sancisce la non obbligatorietà delle soglie minime e massime ivi indicate” (Cass. n. 1018 del 17/01/2018). Tuttavia la possibilità per il giudice di derogare al parametro minimo deve ritenersi venuta meno a seguito delle modifiche introdotto nel 2018 e poi consolidate nel D.M. n. 147/2022. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. n. 9815 del 13/04/2023 e Cass. n. 10438 del 19/04/2023). Dunque, il GIP pur essendo “libero” di orientarsi nella forbice tra il massimo (salvo quanto si dirà infra) ed il minimo dei parametri mai avrebbe potuto assoggettare il compenso ad una ulteriore riduzione rispetto al minimo. Poiché il parametro base per la fase decisoria è di € 1.418,00, la riduzione massima che avrebbe potuto operare il GIP è sino ad € 709,00. Il minore importo liquidato (€ 615,00) costituisce violazione del principio sopra esposto. L'opposizione in parte qua è fondata. B) Si è detto che il difensore inizialmente ha chiesto la liquidazione del compenso per le tre fasi dello studio, dell'introduzione e della decisione. Nella presente fase oppositiva ha chiesto il riconoscimento solo della fase di studio, oltre a quella già riconosciuta della decisione. L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”. Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè adempimenti che il difensore è tenuto in ogni caso a compiere per poter espletare l'obbligo di difesa. Si tratta, cioè, di attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione. L'art. 12 comma 3 lettera d del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase decisionale” espressamente indicando: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”. Anche per tale voce valgono le considerazioni sopra espresse in termini di attività necessaria ed indispensabile. Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio e per la fase decisionale debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale
4 marginalità dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso. Dunque risulta non giustificata la scelta del giudice del decreto opposto di escludere il compenso per la fase di studio che in questa sede deve essere liquidato. C) In tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale. Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del 21/10/2015). Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo. In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo. Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri. Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però
5 affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”. Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura. La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale. Ciò posto, nel caso di specie l'applicazione dei predetti criteri in rapporto all'attività della fase dell'incidente di esecuzione per come documentata giustifica la scelta di limitare al minimo il compenso del difensore. Per la “fase di studio” il compenso minimo è ampiamente giustificato dal rilievo che lo scrutinio si è limitato alla verifica sul buon espletamento dei lavori socialmente utili e di pubblica utilità attestato, peraltro, dall'autorità competente;
anche nella fase decisoria l'attività si è limitata alle conclusioni conseguenza del riscontrato buon esito della prova. Dunque, al difensore può essere riconosciuto il seguente compenso: a) per la fase di studio della controversia, € 426,00 (il minimo rispetto al parametro base); b) per la fase decisionale, € 709,00 (il minimo rispetto al parametro base). Il compenso complessivo per le attività su indicate è di € 1.135,00, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, sul valore della causa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale (quest'ultima con applicazione del minimo in ragione della semplicità della questione e della particolare struttura del procedimento).
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 8/07/2025 (R.Grat.P. n. 184/2024) liquida in favore dell'avvocato Gabriele Giordano quale compenso per l'attività svolta nell'incidente di esecuzione in difesa della sig. sig.ra , indagata per il Parte_1 reato di cui all'art. 186 comma 1 lett. c) e comma 2 bis e comma 2 sexies, C.d.S., l'importo complessivo di € 756,67, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge. Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Gabriele Giordano Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 43,00 per esborsi.
6 Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Il Giudice
dott. Piero Viola
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