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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 12302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12302 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34138/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
nato a [...] ( Lt) il 20.06.1941 ed ivi residente in [...]
Giacomo Matteotti, n. 196, -C.F.: -, in proprio e n.q. di erede di C.F._1
, nato a [...] ( Lt) il 18.09.1910 e deceduto in RI ( Lt) il 05.03.1976 - Persona_1
C.F.: - - rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._2 C.F._1
Angelo Galli ed elettivamente domiciliato come da procura in atti presso il di lui studio professionale sito in RI (LT) Via P. Coleberti n. 8.
Attore
CONTRO
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA in persona dell'Ambasciatore pro tempore presso l'Ambasciata della Repubblica Federale sita in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 4.
Convenuto contumace
Nonché
pagina1 di 11 - – in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato es lege presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
Convenuto
oggetto: azione di danni promossa per crimini contro l'umanità.
Conclusioni : “accertarsi e dichiararsi che la convenuta Repubblica Parte_1
Federale di Germania è responsabile civilmente per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito iure proprio e iure hereditatis dall'attore sig. , derivante Parte_1 dalla illegittima cattura, dalla deportazione e dal lavoro forzato che il di lui padre
[...]
ha subito nel campo di prigionia Lager Stalag II/A con conseguente privazione Per_1 dell'odierno attore degli affetti familiari del padre, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno a favore dell'attore che sarà accertato in corso di causa e sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze professionali da rifondersi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiarare antistatario. Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. n.32/2022 condannare il Controparte_3
al pagamento a favore dell'attore sig. delle somme dovute
[...] Parte_1 allo stesso dalla Repubblica Federale di Germania per i fatti di cui è causa e che saranno accertate ne corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione, sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di lite e competenze professionali da rifondersi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiarare antistatario.
Contro Conclusioni “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_3
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...] all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dagli attori infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile, anche in ordine alla legittimazione quale erede, stante anche la prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità; c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno –
l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute al dante causa di parte attrice (o per essi ai soggetti legittimati) in relazione ai medesimi fatti per cui è causa. Spese vinte”.
FATTO E PROCESSO
L'attore , nella qualità di figlio ed erede di come sopra Parte_1 Persona_1 generalizzato, ha citato in giudizio la Repubblica Federale Tedesca, ed il CP_3
pagina2 di 11 dell' chiedendone, per quanto di titolo e ragione, la condanna al Controparte_3 risarcimento per i danni patiti dal proprio padre, a causa della deportazione di cui fu oggetto durante la Seconda Guerra Mondiale. A fondamento della domanda risarcitoria, ha allegato una serie circostanze volte a descrivere la vicenda fattuale connessa all'internamento militare.
In particolare, ha dedotto che il di lui padre – nato a [...] il [...] Per_1 ed ivi deceduto in data 05.03.1976 - veniva chiamato alle armi in data 19.03.1941 ed assegnato all'ottavo Rgt. in quanto l'intero territorio era in stato di guerra Parte_2 ed associato – in data 15.12.1941 – alla 540^ auto sezione mobilità.
In data 12.09.1943 – a seguito degli eventi sopravvenuti all' (dicitura che Per_2 si rinviene in effetti sul foglio matricolare) – era stato catturato dalle forze militari tedesche e deportato in un campo di lavoro in Germania, LAGER STALAG II A, (come da documentazione allegata n.4)
Quivi i detenuti, e quindi anche l'attore, veniva sottoposto a lavoro coatto ed a trattamenti vari di ogni tipo, essendo esposto al gelo, alla fame ed alla sete essendo stato qualificato internato militare italiano. Le sofferenze dei militari italiani internati dovevano esser ritenuti fatto notorio, confermato dalla storiografia. Il mutamento di stato ( IMI in luogo di prigioniero di guerra) era stato ispirato dalla volontà di punire il tradimento ed eludere i controlli della Croce Rossa internazionale e di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione di Ginevra, che vietava maltrattamenti ed assoggettamenti a condizioni di vita punitive.
In data 15.08.1945 alla fine della guerra, “rientrato dalla prigionia e presentatosi al centro alloggio di Bologna veniva collocato in congedo illimitato in data 15.10.1945”.
Nella doglianza di parte attrice “…….la condotta posta in essere dagli Ufficiali del Terzo
Reich deve essere ritenuta responsabile del trattamento disumano cui è stato sottoposto il signor ed integra l'ipotesi scolastica del c.d. fatto illecito disciplinato dall'art. 2043 c.c. .” Pt_1
Ha invocato, a sostegno della domanda risarcitoria, la sentenza 2004 n. 5044, la sentenza delle SS.UU. n. 20442/2020, con la quale i giudici di legittimità hanno riconosciuto la giurisdizione civile del giudice italiano e la conseguente inoperatività del principio di immunità degli Stati stranieri nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano;
e le sentenze di merito che – in subiecta materia – hanno assunto esser sufficiente, per chi agisce in giudizio, la prova della cattura all'indomani dell'8/09/1943 dalle forze militari del III Reich, senza alcuna altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano, dal momento che già questo costituisce crimine di guerra e contro l'umanità.
Inoltre, ha fatto espresso affidamento alla sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale in termini di riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano per crimini contro l'umanità commessi iure imperii da uno stato estero nel territorio italiano pagina3 di 11 senza che sia prevista altra riparazione dei diritti fondamentali violati. Ed ha fatto richiamo all'art. 43 D.L. 36/2022, relativo all'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Nella contumacia della Repubblica Federale di Germania, si è costituita l' , che - in Controparte_5 Controparte_3 estrema sintesi e per economia di lettura – ha rivendicato la titolarità passiva del
[...]
sulla domanda proposta, in ragione di una sorta di accollo normativo CP_3 verificatosi nella fattispecie.
Ha, infatti, evidenziato che la ratio della disposizione – l'art. 43 D.L. 30.04.2022 n. 36 come convertito con modificazioni nella legge 29.06.2022 n. 79 – è stata quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana, e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14.04.1962 n. 1263, con il quale erano state dichiarate definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche e giuridiche, ancora pendenti nei confronti della Repubblica
Federale di Germania assumendo l'obbligo e l'impegno di tener indenne quest'ultima da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essa. E quindi di tener indenne la nazione amica dalle azioni e pretese legali vantate dalla medesima, per i fatti specificati nel comma 1 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale.
Ricostruita in questi termini la fattispecie introdurrebbe una forma peculiare e normativa di accollo (art 1273 c.c.) ex lege, impostazione che viene riqualificata quale espromissione nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale 21.07.2023 n. 159 che recita: sussiste, …, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno … con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la
Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova).
Ha quindi ritenuto esser legittimata, in virtù di quell'espromissione ex lege, ad eccepire in questa veste la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito delle domande proposte ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
È, viceversa, rimasta contumace la Repubblica Federale di Germania, notificataria dell'atto introduttivo secondo la consuetudine internazionale che, per il tramite pagina4 di 11 dell' , ha depositato una “significativa” dichiarazione di presa Controparte_6 visione e non accettazione della notifica, “rammentando” all'ordinamento italiano gli obblighi internazionali cogenti già cristallizzati nella sentenza della CIG del 3.2.2012 (con la quale la Corte aveva deciso che l'Italia ha violato il diritto internazionale negando l'immunità giurisdizionale alla Germania nelle azioni avviate da parenti delle vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale).
Non sarebbe il caso di precisare, infatti, che dal 25 novembre 2014, l'Italia ha formalmente accettato la giurisdizione obbligatoria della Corte, ai sensi dell'art. 36, par. 2 dello Statuto della CIG . Questo significa che l'Italia riconosce la competenza esclusiva della Corte a dirimere controversie internazionali in cui è parte, senza dover negoziare caso per caso.
Investita del caso dalla Germania, la CIG ha ritenuto operante il principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati anche quando gli atti iure imperii dei quali è causa abbiano costituito una violazione di norme sui diritti dell'uomo che le Corti Italiane hanno invece ritenuto prevalenti sul principio dell'immunità degli Stati in quanto norme di diritto cogente.
La Corte Internazionale ha– inoltre - ordinato all'Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull'immunità
(ancorché già passate in giudicato).
La Corte costituzionale del 2014 è stata, invero, di altro avviso ed alla relativa pronuncia, troppo nota per meritare più di un richiamo, occorre fare riferimento.
Ed ad essa va attribuita la ragione della incardinazione del presente procedimento, che, in difetto di richieste istruttorie di carattere costituendo, essendo di carattere documentale, è stata trattenuta in decisione e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene adesso alla decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
La domanda proposta da non è provata e dev'esser rigettata. Parte_1
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e segg. della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se pagina5 di 11 logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte
Cassazione n. 2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di
Cassazione 23621/2011 ed altri).
GIURISDIZIONE. Si danno per noti i termini del riconoscimento della giurisdizione al G.O. in merito a fattispecie siffatte all'esito della sentenza del Giudice delle leggi n.
234/2014. I termini dell'arresto del Giudice delle Leggi, e la ragione per la quale si deciso di interpellare la Corte sono troppo noti per meritare più di un cenno. Il combinato disposto rappresentato dalla citata pronuncia, in uno agli arresti della Suprema Corte di cassazione (si veda, tra le altre, la recente la sen civ. 3642/2024) interpella questo Tribunale in merito ad una domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica Federale di Germania, successore del III Reich, ma di fatto azionanda (ex art. 43 Legge 2020 n. 36) nei confronti dell'incolpevole Stato italiano, dall'erede di un soggetto (deceduto nel suo letto nell'anno 1976) per il danno da quest'ultimo subito a cagione della deportazione nel lontano 1943 ad opera di militari di un Paese straniero, in tempo di guerra.
LEGGE APPLICABILE. Va innanzi tutto evidenziato che, in base a un orientamento giurisprudenziale consolidato, alla presente controversia in virtù di quanto stabilito dall'articolo 62, comma 1, della Legge 31 maggio 1995, n. 218, deve trovare applicazione la legge italiana, ossia quella del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti nell'atto introduttivo (la cattura che ha dato inizio alla prigionia).
LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Ciò premesso, risulta documentalmente provato
(documentazione anagrafica, stato di famiglia storico, il rapporto di parentela, tra l'odierno attore e il di lui padre . Deve inoltre ritenersi provata (denuncia di Persona_1 successione) la qualifica di erede da cui discende il diritto dell'attore di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno entrato nel patrimonio del de cuius. Deve, sul punto, rilevarsi non esser stata contestata dalla parte convenuta ( art 115 c.p.c.) la titolarità del diritto del quale si chiede l'accertamento.
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO. Si è sostenuto che il diritto internazionale deve essere recepito dal nostro ordinamento interno solo allorquando non contrasti con i principi fondamentali e inderogabili sanciti nella Costituzione. E dunque, posto che l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano di una regola consuetudinaria successiva e più sfavorevole al reo contrasterebbe irrimediabilmente con il divieto espresso dal comma secondo dell'art. 25 della Costituzione, il recepimento di una regola di tal guisa sarebbe precluso. Secondo la Corte di cassazione invece, tali conclusioni sono legate a una limitata prospettiva di diritto interno, in contrasto con il contrario ed oramai costante orientamento che rinvia perennemente al diritto internazionale generale, inteso come fonte di diritto sovranazionale. Ed infatti, la Suprema Corte -- interpellata in merito – ha semplicemente (e senza troppe elocubrazioni n.d.r.) rammentato come il principio di irretroattività previsto dall'art. 25, 2° comma, Cost. riguarda la sola sanzionabilità penale e non si applica all'azione di risarcimento danni per responsabilità civile.
pagina6 di 11 Il disposto dell'art. 2947, 3° comma, cod. civ., permette infatti un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale.
IN DIRITTO.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, il quale è entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, stupro e tortura, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal loro verificarsi a causa o in occasione di conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, per quel che qui interessa, sono stati qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati.
La giurisprudenza italiana invece ha definito più genericamente i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prende parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite.
I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente quali illeciti non solo ricolti nei confronti delle vittime dirette, ma per la loro efferatezza, tali da elevarli a rango autonomo di delitti pagina7 di 11 lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis.
Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle
Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso. Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia.
Nella fattispecie, occorre però fare riferimento alla normativa internazionale vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa: in particolare la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla
Germania nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei
Prigionieri di Guerra del 27.07.1929.
Tali convenzioni – si badi bene - prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento, ed anche la sua sottoposizione a lavori coatti. (Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art. 21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla NZ detentrice di impiegarli come lavoratori).
Parte attrice ha affermato che l'inquadramento del de cuius tra gli Internati Militari
Italiani (“ ) abbia comportato, quale conseguenza, ed in automatico la non CP_7 applicazione delle norme della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. Tale fattore, tuttavia, non può essere tout court ex sé considerato, sufficiente a ritenere configurabile, nel caso di specie, un crimine di guerra, delictum iure imperii rientrante nella giurisdizione di questo Giudice e, in quanto tale, risarcibile.
Invero, al fine di ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del soggetto di cui è causa è necessario fornire la prova degli elementi costitutivi dell'evento subito dal dante causa durante il periodo di prigionia, tanto più che non ogni violazione alla Convenzione di Ginevra assurge sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità.
IN CONCLUSIONE. L'azione coltivata in questa sede dall'attore non è quella della responsabilità statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. E come in ogni causa avente ad oggetto un illecito aquiliano, si impone all'interprete un problema verifica pagina8 di 11 dell'assolvimento dell'onere probatorio. Il fatto illecito viene descritto nei termini di cui allo svolgimento del processo.
La difesa di parte attrice opera richiamo, per relationem, alle c.d. notorie condizioni di vita degli IMI nei campi, i principali maltrattamenti e disagi cui i militari italiani furono sottoposti nell'occasione. La “fonte” di questa narrazione, viene data – in buona sostanza – da pubblicazioni bibliografiche depositate, o altrimenti note, concernenti in genere la vita e Cont le sofferenze patite dagli nei vari campi, (varie centinaia disseminati per tutto il continente), in buona sostanza il c.d. “notorio".
In ordine al fatto materiale – cattura prigionia e sottoposizione a lavoro forzato - non possono sorgere dubbi, posto il deposito del foglio matricolare, del tesserino di riconoscimento tedesco, del foglio di rimpatrio. Il dato che precede è importante in relazione a quanto si rileva in sequenza.
Si è spiegato a suo tempo ed in altri provvedimenti emessi a conclusione di fattispecie omogenee ( cause risarcitorie promosse da militari italiani internati c.d. IMI) che: (a) la cattura del militare italiano dalle FFAA tedesche;
(b) la sua deportazione in campo nemico;
(c) il suo internamento in un campo recintato;
(d) la sottoposizione a lavoro forzato, non possano integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità. Le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, la base normativa consuetudinaria e perciò solo operante tramite la quale analizzare la fattispecie concreta e definire l'illecito ratione temporis sono: 1) la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) e la
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 richiamate a fondamento della pretesa dalla stessa difesa di parte attrice.
E tutte queste Convenzioni, vigenti ed operanti al momento dei fatti raccontati, pur avendo cominciato a costruire un diritto internazionale penale umanitario di guerra nei termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art 5 e 6 della Convenzione del 1909 ed art 7 ed 8 della Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/contro – belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene; “ ….potranno anche esser internati in campi cintati “, vieppiù la sottoposizione a lavoro coatto: l'art. 27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929 stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini.
Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, in sé e per sé considerati elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità.
Lo sarebbero se si trattasse di civili.
pagina9 di 11 Parte
era un militare ormai appartenente ad esercito
contro
- Persona_1 belligerante nemico. E quindi, sotto questo punto di vista, la cattura e l'attribuzione della qualifica di IMI al militare italiano non sono sufficienti in sé e per sé considerati, a dare dimostrazione del fatto illecito, suscettibile di essere esaminato ai sensi della pronuncia della Corte costituzionale.
Quanto all'altro corredo di maltrattamenti e disagi che si ritiene integrino la fattispecie concreta (in sintesi, vengono richiamate per esemplificazione sottoposizione a razioni alimentari ridotte, fame, freddo, insostenibile intensità di lavoro, punizioni etc.) insomma tutto il corredo fattuale trascendente i dati oggettivi (cattura, deportazione,
l'internamento, la sottoposizione a lavoro coatto) e quindi lo specifico integrante il crimine di guerra, viene dato per dimostrato dalla difesa della parte attrice in considerazione Cont Cont dell'attribuzione allo stesso della qualifica di (l'attribuzione della qualifica in quanto militare italiano prigioniero disposta dallo stesso sulla base della decisione Per_3 assunta nella data del 20.09.1943, IMI italienische Militär-Internierte), ovvero per relationem in ragione delle rappresentazioni operate dai vari deportati nei vari campi di prigionia, di cui v' è diffusa letteratura.
Ma siamo nell'ambito dell'illecito aquiliano ex art 2043 c.c. In base al principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova grava su chi agisce per ottenere il risarcimento. Quindi, il danneggiato deve dimostrare: a) il fatto doloso o colposo: una condotta attiva o omissiva, con dolo (volontà di causare il danno) o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia). b) ll danno ingiusto: la lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento (es. salute, proprietà, reputazione) c) il nesso di causalità: il legame tra la condotta e il danno subito.
Quindi, oggetto di dimostrazione di cui si grava la parte attrice non è il fatto che nei campi si patisse la fame, il freddo, la paura, il lavoro coatto, le punizioni (della omessa retribuzione si preferisce tacere non potendo neanche astrattamente esser considerata un crimine iuris gentium): occorre invero dimostrare che il militare in persona Persona_1 sia stato sottoposto a quei maltrattamenti di cui si parla diffusamente nelle pubblicazioni prodotte, e che lo sia stato in quelle condizioni di tempo e di luogo.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti – un problema di prova della fattispecie concreta, le cui difficoltà sono intuibili ma non appare neanche superabile – a danno di parte convenuta ( la Repubblica Federale di Germania e di fatto lo Stato italiano) - facendo riferimento a presunzioni o nozioni di comune Contr esperienza: se non è contestabile la qualifica ttribuita al militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammenti della prospettazione il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi men che meno facendo ricorso alle c.d. presunzioni semplici, (il noto procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel pagina10 di 11 presupposto di una regolarità causale nella loro successione se appartenenti alla medesima serie e tipo).
Nella presente causa la difesa di parte attrice - al netto di una consulenza tecnica di ufficio richiesta su di un soggetto deceduto nel 1976 - non ha avanzato richieste di prova testimoniale dei fatti denunciati;
alcuni di loro sono presumibilmente vivi. E quindi non ha assolto, rectius, cercato di assolvere l'onere probatorio su di lei gravante ex art 2967 c.c. Né
è a dirsi che - in astratto – fosse in assoluto impossibile (con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete) rinvenire l'attuale presenza/ esistenza in vita di
(anche pochi) testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – o comunque diversamente interpellati, avessero potuto dar conto, diretto o indiretto, delle circostanze di fatto concrete che si ritiene date per presunte in quel luogo di restrizione ed in quel contesto temporale.
La conseguenza è quindi il rigetto della domanda proposta da Parte_1
Le spese processuali, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e la relativa novità della domanda si compensano, per questo solo grado di giudizio integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di RG
64093/2022:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice. b) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma il 05/09/2025
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno.
pagina11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
nato a [...] ( Lt) il 20.06.1941 ed ivi residente in [...]
Giacomo Matteotti, n. 196, -C.F.: -, in proprio e n.q. di erede di C.F._1
, nato a [...] ( Lt) il 18.09.1910 e deceduto in RI ( Lt) il 05.03.1976 - Persona_1
C.F.: - - rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._2 C.F._1
Angelo Galli ed elettivamente domiciliato come da procura in atti presso il di lui studio professionale sito in RI (LT) Via P. Coleberti n. 8.
Attore
CONTRO
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA in persona dell'Ambasciatore pro tempore presso l'Ambasciata della Repubblica Federale sita in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 4.
Convenuto contumace
Nonché
pagina1 di 11 - – in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato es lege presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
Convenuto
oggetto: azione di danni promossa per crimini contro l'umanità.
Conclusioni : “accertarsi e dichiararsi che la convenuta Repubblica Parte_1
Federale di Germania è responsabile civilmente per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito iure proprio e iure hereditatis dall'attore sig. , derivante Parte_1 dalla illegittima cattura, dalla deportazione e dal lavoro forzato che il di lui padre
[...]
ha subito nel campo di prigionia Lager Stalag II/A con conseguente privazione Per_1 dell'odierno attore degli affetti familiari del padre, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno a favore dell'attore che sarà accertato in corso di causa e sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze professionali da rifondersi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiarare antistatario. Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. n.32/2022 condannare il Controparte_3
al pagamento a favore dell'attore sig. delle somme dovute
[...] Parte_1 allo stesso dalla Repubblica Federale di Germania per i fatti di cui è causa e che saranno accertate ne corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione, sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di lite e competenze professionali da rifondersi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiarare antistatario.
Contro Conclusioni “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_3
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...] all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dagli attori infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile, anche in ordine alla legittimazione quale erede, stante anche la prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità; c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno –
l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute al dante causa di parte attrice (o per essi ai soggetti legittimati) in relazione ai medesimi fatti per cui è causa. Spese vinte”.
FATTO E PROCESSO
L'attore , nella qualità di figlio ed erede di come sopra Parte_1 Persona_1 generalizzato, ha citato in giudizio la Repubblica Federale Tedesca, ed il CP_3
pagina2 di 11 dell' chiedendone, per quanto di titolo e ragione, la condanna al Controparte_3 risarcimento per i danni patiti dal proprio padre, a causa della deportazione di cui fu oggetto durante la Seconda Guerra Mondiale. A fondamento della domanda risarcitoria, ha allegato una serie circostanze volte a descrivere la vicenda fattuale connessa all'internamento militare.
In particolare, ha dedotto che il di lui padre – nato a [...] il [...] Per_1 ed ivi deceduto in data 05.03.1976 - veniva chiamato alle armi in data 19.03.1941 ed assegnato all'ottavo Rgt. in quanto l'intero territorio era in stato di guerra Parte_2 ed associato – in data 15.12.1941 – alla 540^ auto sezione mobilità.
In data 12.09.1943 – a seguito degli eventi sopravvenuti all' (dicitura che Per_2 si rinviene in effetti sul foglio matricolare) – era stato catturato dalle forze militari tedesche e deportato in un campo di lavoro in Germania, LAGER STALAG II A, (come da documentazione allegata n.4)
Quivi i detenuti, e quindi anche l'attore, veniva sottoposto a lavoro coatto ed a trattamenti vari di ogni tipo, essendo esposto al gelo, alla fame ed alla sete essendo stato qualificato internato militare italiano. Le sofferenze dei militari italiani internati dovevano esser ritenuti fatto notorio, confermato dalla storiografia. Il mutamento di stato ( IMI in luogo di prigioniero di guerra) era stato ispirato dalla volontà di punire il tradimento ed eludere i controlli della Croce Rossa internazionale e di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione di Ginevra, che vietava maltrattamenti ed assoggettamenti a condizioni di vita punitive.
In data 15.08.1945 alla fine della guerra, “rientrato dalla prigionia e presentatosi al centro alloggio di Bologna veniva collocato in congedo illimitato in data 15.10.1945”.
Nella doglianza di parte attrice “…….la condotta posta in essere dagli Ufficiali del Terzo
Reich deve essere ritenuta responsabile del trattamento disumano cui è stato sottoposto il signor ed integra l'ipotesi scolastica del c.d. fatto illecito disciplinato dall'art. 2043 c.c. .” Pt_1
Ha invocato, a sostegno della domanda risarcitoria, la sentenza 2004 n. 5044, la sentenza delle SS.UU. n. 20442/2020, con la quale i giudici di legittimità hanno riconosciuto la giurisdizione civile del giudice italiano e la conseguente inoperatività del principio di immunità degli Stati stranieri nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano;
e le sentenze di merito che – in subiecta materia – hanno assunto esser sufficiente, per chi agisce in giudizio, la prova della cattura all'indomani dell'8/09/1943 dalle forze militari del III Reich, senza alcuna altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano, dal momento che già questo costituisce crimine di guerra e contro l'umanità.
Inoltre, ha fatto espresso affidamento alla sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale in termini di riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano per crimini contro l'umanità commessi iure imperii da uno stato estero nel territorio italiano pagina3 di 11 senza che sia prevista altra riparazione dei diritti fondamentali violati. Ed ha fatto richiamo all'art. 43 D.L. 36/2022, relativo all'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Nella contumacia della Repubblica Federale di Germania, si è costituita l' , che - in Controparte_5 Controparte_3 estrema sintesi e per economia di lettura – ha rivendicato la titolarità passiva del
[...]
sulla domanda proposta, in ragione di una sorta di accollo normativo CP_3 verificatosi nella fattispecie.
Ha, infatti, evidenziato che la ratio della disposizione – l'art. 43 D.L. 30.04.2022 n. 36 come convertito con modificazioni nella legge 29.06.2022 n. 79 – è stata quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana, e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14.04.1962 n. 1263, con il quale erano state dichiarate definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche e giuridiche, ancora pendenti nei confronti della Repubblica
Federale di Germania assumendo l'obbligo e l'impegno di tener indenne quest'ultima da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essa. E quindi di tener indenne la nazione amica dalle azioni e pretese legali vantate dalla medesima, per i fatti specificati nel comma 1 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale.
Ricostruita in questi termini la fattispecie introdurrebbe una forma peculiare e normativa di accollo (art 1273 c.c.) ex lege, impostazione che viene riqualificata quale espromissione nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale 21.07.2023 n. 159 che recita: sussiste, …, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno … con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la
Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova).
Ha quindi ritenuto esser legittimata, in virtù di quell'espromissione ex lege, ad eccepire in questa veste la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito delle domande proposte ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
È, viceversa, rimasta contumace la Repubblica Federale di Germania, notificataria dell'atto introduttivo secondo la consuetudine internazionale che, per il tramite pagina4 di 11 dell' , ha depositato una “significativa” dichiarazione di presa Controparte_6 visione e non accettazione della notifica, “rammentando” all'ordinamento italiano gli obblighi internazionali cogenti già cristallizzati nella sentenza della CIG del 3.2.2012 (con la quale la Corte aveva deciso che l'Italia ha violato il diritto internazionale negando l'immunità giurisdizionale alla Germania nelle azioni avviate da parenti delle vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale).
Non sarebbe il caso di precisare, infatti, che dal 25 novembre 2014, l'Italia ha formalmente accettato la giurisdizione obbligatoria della Corte, ai sensi dell'art. 36, par. 2 dello Statuto della CIG . Questo significa che l'Italia riconosce la competenza esclusiva della Corte a dirimere controversie internazionali in cui è parte, senza dover negoziare caso per caso.
Investita del caso dalla Germania, la CIG ha ritenuto operante il principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati anche quando gli atti iure imperii dei quali è causa abbiano costituito una violazione di norme sui diritti dell'uomo che le Corti Italiane hanno invece ritenuto prevalenti sul principio dell'immunità degli Stati in quanto norme di diritto cogente.
La Corte Internazionale ha– inoltre - ordinato all'Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull'immunità
(ancorché già passate in giudicato).
La Corte costituzionale del 2014 è stata, invero, di altro avviso ed alla relativa pronuncia, troppo nota per meritare più di un richiamo, occorre fare riferimento.
Ed ad essa va attribuita la ragione della incardinazione del presente procedimento, che, in difetto di richieste istruttorie di carattere costituendo, essendo di carattere documentale, è stata trattenuta in decisione e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene adesso alla decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
La domanda proposta da non è provata e dev'esser rigettata. Parte_1
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e segg. della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se pagina5 di 11 logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte
Cassazione n. 2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di
Cassazione 23621/2011 ed altri).
GIURISDIZIONE. Si danno per noti i termini del riconoscimento della giurisdizione al G.O. in merito a fattispecie siffatte all'esito della sentenza del Giudice delle leggi n.
234/2014. I termini dell'arresto del Giudice delle Leggi, e la ragione per la quale si deciso di interpellare la Corte sono troppo noti per meritare più di un cenno. Il combinato disposto rappresentato dalla citata pronuncia, in uno agli arresti della Suprema Corte di cassazione (si veda, tra le altre, la recente la sen civ. 3642/2024) interpella questo Tribunale in merito ad una domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica Federale di Germania, successore del III Reich, ma di fatto azionanda (ex art. 43 Legge 2020 n. 36) nei confronti dell'incolpevole Stato italiano, dall'erede di un soggetto (deceduto nel suo letto nell'anno 1976) per il danno da quest'ultimo subito a cagione della deportazione nel lontano 1943 ad opera di militari di un Paese straniero, in tempo di guerra.
LEGGE APPLICABILE. Va innanzi tutto evidenziato che, in base a un orientamento giurisprudenziale consolidato, alla presente controversia in virtù di quanto stabilito dall'articolo 62, comma 1, della Legge 31 maggio 1995, n. 218, deve trovare applicazione la legge italiana, ossia quella del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti nell'atto introduttivo (la cattura che ha dato inizio alla prigionia).
LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Ciò premesso, risulta documentalmente provato
(documentazione anagrafica, stato di famiglia storico, il rapporto di parentela, tra l'odierno attore e il di lui padre . Deve inoltre ritenersi provata (denuncia di Persona_1 successione) la qualifica di erede da cui discende il diritto dell'attore di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno entrato nel patrimonio del de cuius. Deve, sul punto, rilevarsi non esser stata contestata dalla parte convenuta ( art 115 c.p.c.) la titolarità del diritto del quale si chiede l'accertamento.
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO. Si è sostenuto che il diritto internazionale deve essere recepito dal nostro ordinamento interno solo allorquando non contrasti con i principi fondamentali e inderogabili sanciti nella Costituzione. E dunque, posto che l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano di una regola consuetudinaria successiva e più sfavorevole al reo contrasterebbe irrimediabilmente con il divieto espresso dal comma secondo dell'art. 25 della Costituzione, il recepimento di una regola di tal guisa sarebbe precluso. Secondo la Corte di cassazione invece, tali conclusioni sono legate a una limitata prospettiva di diritto interno, in contrasto con il contrario ed oramai costante orientamento che rinvia perennemente al diritto internazionale generale, inteso come fonte di diritto sovranazionale. Ed infatti, la Suprema Corte -- interpellata in merito – ha semplicemente (e senza troppe elocubrazioni n.d.r.) rammentato come il principio di irretroattività previsto dall'art. 25, 2° comma, Cost. riguarda la sola sanzionabilità penale e non si applica all'azione di risarcimento danni per responsabilità civile.
pagina6 di 11 Il disposto dell'art. 2947, 3° comma, cod. civ., permette infatti un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale.
IN DIRITTO.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, il quale è entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, stupro e tortura, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal loro verificarsi a causa o in occasione di conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, per quel che qui interessa, sono stati qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati.
La giurisprudenza italiana invece ha definito più genericamente i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prende parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite.
I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente quali illeciti non solo ricolti nei confronti delle vittime dirette, ma per la loro efferatezza, tali da elevarli a rango autonomo di delitti pagina7 di 11 lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis.
Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle
Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso. Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia.
Nella fattispecie, occorre però fare riferimento alla normativa internazionale vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa: in particolare la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla
Germania nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei
Prigionieri di Guerra del 27.07.1929.
Tali convenzioni – si badi bene - prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento, ed anche la sua sottoposizione a lavori coatti. (Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art. 21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla NZ detentrice di impiegarli come lavoratori).
Parte attrice ha affermato che l'inquadramento del de cuius tra gli Internati Militari
Italiani (“ ) abbia comportato, quale conseguenza, ed in automatico la non CP_7 applicazione delle norme della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. Tale fattore, tuttavia, non può essere tout court ex sé considerato, sufficiente a ritenere configurabile, nel caso di specie, un crimine di guerra, delictum iure imperii rientrante nella giurisdizione di questo Giudice e, in quanto tale, risarcibile.
Invero, al fine di ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del soggetto di cui è causa è necessario fornire la prova degli elementi costitutivi dell'evento subito dal dante causa durante il periodo di prigionia, tanto più che non ogni violazione alla Convenzione di Ginevra assurge sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità.
IN CONCLUSIONE. L'azione coltivata in questa sede dall'attore non è quella della responsabilità statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. E come in ogni causa avente ad oggetto un illecito aquiliano, si impone all'interprete un problema verifica pagina8 di 11 dell'assolvimento dell'onere probatorio. Il fatto illecito viene descritto nei termini di cui allo svolgimento del processo.
La difesa di parte attrice opera richiamo, per relationem, alle c.d. notorie condizioni di vita degli IMI nei campi, i principali maltrattamenti e disagi cui i militari italiani furono sottoposti nell'occasione. La “fonte” di questa narrazione, viene data – in buona sostanza – da pubblicazioni bibliografiche depositate, o altrimenti note, concernenti in genere la vita e Cont le sofferenze patite dagli nei vari campi, (varie centinaia disseminati per tutto il continente), in buona sostanza il c.d. “notorio".
In ordine al fatto materiale – cattura prigionia e sottoposizione a lavoro forzato - non possono sorgere dubbi, posto il deposito del foglio matricolare, del tesserino di riconoscimento tedesco, del foglio di rimpatrio. Il dato che precede è importante in relazione a quanto si rileva in sequenza.
Si è spiegato a suo tempo ed in altri provvedimenti emessi a conclusione di fattispecie omogenee ( cause risarcitorie promosse da militari italiani internati c.d. IMI) che: (a) la cattura del militare italiano dalle FFAA tedesche;
(b) la sua deportazione in campo nemico;
(c) il suo internamento in un campo recintato;
(d) la sottoposizione a lavoro forzato, non possano integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità. Le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, la base normativa consuetudinaria e perciò solo operante tramite la quale analizzare la fattispecie concreta e definire l'illecito ratione temporis sono: 1) la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) e la
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 richiamate a fondamento della pretesa dalla stessa difesa di parte attrice.
E tutte queste Convenzioni, vigenti ed operanti al momento dei fatti raccontati, pur avendo cominciato a costruire un diritto internazionale penale umanitario di guerra nei termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art 5 e 6 della Convenzione del 1909 ed art 7 ed 8 della Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/contro – belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene; “ ….potranno anche esser internati in campi cintati “, vieppiù la sottoposizione a lavoro coatto: l'art. 27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929 stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini.
Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, in sé e per sé considerati elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità.
Lo sarebbero se si trattasse di civili.
pagina9 di 11 Parte
era un militare ormai appartenente ad esercito
contro
- Persona_1 belligerante nemico. E quindi, sotto questo punto di vista, la cattura e l'attribuzione della qualifica di IMI al militare italiano non sono sufficienti in sé e per sé considerati, a dare dimostrazione del fatto illecito, suscettibile di essere esaminato ai sensi della pronuncia della Corte costituzionale.
Quanto all'altro corredo di maltrattamenti e disagi che si ritiene integrino la fattispecie concreta (in sintesi, vengono richiamate per esemplificazione sottoposizione a razioni alimentari ridotte, fame, freddo, insostenibile intensità di lavoro, punizioni etc.) insomma tutto il corredo fattuale trascendente i dati oggettivi (cattura, deportazione,
l'internamento, la sottoposizione a lavoro coatto) e quindi lo specifico integrante il crimine di guerra, viene dato per dimostrato dalla difesa della parte attrice in considerazione Cont Cont dell'attribuzione allo stesso della qualifica di (l'attribuzione della qualifica in quanto militare italiano prigioniero disposta dallo stesso sulla base della decisione Per_3 assunta nella data del 20.09.1943, IMI italienische Militär-Internierte), ovvero per relationem in ragione delle rappresentazioni operate dai vari deportati nei vari campi di prigionia, di cui v' è diffusa letteratura.
Ma siamo nell'ambito dell'illecito aquiliano ex art 2043 c.c. In base al principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova grava su chi agisce per ottenere il risarcimento. Quindi, il danneggiato deve dimostrare: a) il fatto doloso o colposo: una condotta attiva o omissiva, con dolo (volontà di causare il danno) o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia). b) ll danno ingiusto: la lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento (es. salute, proprietà, reputazione) c) il nesso di causalità: il legame tra la condotta e il danno subito.
Quindi, oggetto di dimostrazione di cui si grava la parte attrice non è il fatto che nei campi si patisse la fame, il freddo, la paura, il lavoro coatto, le punizioni (della omessa retribuzione si preferisce tacere non potendo neanche astrattamente esser considerata un crimine iuris gentium): occorre invero dimostrare che il militare in persona Persona_1 sia stato sottoposto a quei maltrattamenti di cui si parla diffusamente nelle pubblicazioni prodotte, e che lo sia stato in quelle condizioni di tempo e di luogo.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti – un problema di prova della fattispecie concreta, le cui difficoltà sono intuibili ma non appare neanche superabile – a danno di parte convenuta ( la Repubblica Federale di Germania e di fatto lo Stato italiano) - facendo riferimento a presunzioni o nozioni di comune Contr esperienza: se non è contestabile la qualifica ttribuita al militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammenti della prospettazione il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi men che meno facendo ricorso alle c.d. presunzioni semplici, (il noto procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel pagina10 di 11 presupposto di una regolarità causale nella loro successione se appartenenti alla medesima serie e tipo).
Nella presente causa la difesa di parte attrice - al netto di una consulenza tecnica di ufficio richiesta su di un soggetto deceduto nel 1976 - non ha avanzato richieste di prova testimoniale dei fatti denunciati;
alcuni di loro sono presumibilmente vivi. E quindi non ha assolto, rectius, cercato di assolvere l'onere probatorio su di lei gravante ex art 2967 c.c. Né
è a dirsi che - in astratto – fosse in assoluto impossibile (con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete) rinvenire l'attuale presenza/ esistenza in vita di
(anche pochi) testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – o comunque diversamente interpellati, avessero potuto dar conto, diretto o indiretto, delle circostanze di fatto concrete che si ritiene date per presunte in quel luogo di restrizione ed in quel contesto temporale.
La conseguenza è quindi il rigetto della domanda proposta da Parte_1
Le spese processuali, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e la relativa novità della domanda si compensano, per questo solo grado di giudizio integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di RG
64093/2022:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice. b) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma il 05/09/2025
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno.
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