Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6322-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 17 giugno 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 6322/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. Valeria Mi-
celi, in sostituzione dell'Avv. Sinagra, per Controparte_1
è presente per .
[...] Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:10, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6322/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1
dall'avv. Mario Bonello ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo lega- Controparte_3 P.IVA_1
le rappresentante pro tempore, e, per essa, la mandataria CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Sinagra ( per Email_2
procura allegata alla comparsa di costituzione;
- opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
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Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il de- Controparte_2
creto ingiuntivo n. 917/2023 del Tribunale di Palermo depositato il
20 febbraio 2023;
2) dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
3) condanna , al pagamento delle spese di lite sostenu- Controparte_2
te dall'opposta con riferimento al giu- Controparte_3
dizio di opposizione, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legal-
mente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il de- Controparte_2
creto ingiuntivo n. 917/2023 di questo Tribunale (depositato il 20 feb-
braio 2023 e notificato il successivo 25 marzo 2023), con cui si è ingiunto al predetto, in proprio e n.q. di titolare della Ditta cessata “Mostro di Fi-
lippo Rizzuto” e in solido con e Controparte_5 CP_6
(quali eredi di , quest'ultima nella qualità
[...] Persona_1
fideiussore), il pagamento in favore della del- Controparte_3
la somma di € 41.713,30 a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di conto corrente (n. 10578179) e di un mutuo chirografario (n. 1254559)
entrambi stipulati in data 7 febbraio 2006 con IC BA (poi cedu-
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to all'odierna opposta), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di pro-
cedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbliga-
toria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione di parte opposta].
Tanto premesso, preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'opposizione formulata da parte opposta per mancato inserimento dell'avviso “della necessità di doversi costituire 70
giorni prima dell'udienza in citazione indicata”. Invero, è pacifico che la co-
stituzione – come nel caso in esame – dell'opposta sana retroattivamente i vizi dell'atto (ex tunc), in quanto l'atto ha comunque raggiunto il suo sco-
po e non risulta violato il principio del contraddittorio.
L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nel merito, va osservato che – in base ad un orientamento giurispru-
denziale ormai consolidato (ex plurimis, Cass. civ., SS.UU., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito,
laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, men-
tre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
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Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr.,
ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) –
si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso specifico, e per essa la mandata- Controparte_3
C
ha assolto all'onere probatorio su essa gravante. Ri- CP_4
sultano in atti i contratti di conto corrente (n. 10578179) e di un mutuo chirografario 8n. 1254559) recanti le sottoscrizioni di , e le Controparte_2
specifiche indicazioni del capitale erogato, del totale da rimborsare com-
prensivo di oneri, commissioni e interessi, del numero di rate mensili,
dell'importo di ogni singola rata, i relativi estratti conto, la Gazzetta Uffi-
ciale (GU Parte Seconda n. 93 dell'8 agosto 2017 contenente l'avviso di cessione di crediti pro-soluto da UniCredit S.p.A. a Controparte_3
[cfr. produzione di parte opposta].
[...]
A fronte di ciò, e dell'allegazione relativa ad residuo dovuto di comples-
sivi € 41.713,30 l'opponente – lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito – ha sollevato un'unica eccezione secondo cui
“Il decreto ingiuntivo, portante il n.917-2023 deve essere revocato e pertan-
to dichiarato nullo per intervenuta prescrizione … [atteso che] come anche
ammesso da parte ricorrente, in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, il sig.
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ebbe a ricevere, in data 28.02.2007, dalla ( presunta) società credi- CP_2
trice) una prima richiesta di pagamento, avente ad oggetto le somme di cui
al decreto ingiuntivo, oggi opposto … solamente in data 17.05.2019 ( e per-
tanto circa dodici anni dopo) allo stesso sig. perveniva altra diffida CP_2
di pagamento. Risulta di tutta evidenza, pertanto, che essendo trascorsi più
di dieci anni, tra l'invio della prima e della seconda diffida, il diritto al pa-
gamento delle somme ingiunte deve essere dichiarato prescritto per decorso
del termini di legge” ( dieci anni)” [cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 2].
L'eccezione è infondata.
Invero, risultano depositati in atti la messa in mora dell'IC del 28
febbraio 2007 con quale veniva anche comunicata all'opponente e (al fideius-
sore) la revoca della linea di credito su c/c, la risoluzione del contratto di fi-
nanziamento e del successivo telegramma (di pari contenuto) del 14 marzo
2007. Risulta ancora in atti la dichiarazione del 10 ottobre 2011 con la quale l'opponente ha dichiarato di volere ripianare la propria esposizione debitoria nonché, da ultimo, le diffide dell'odierna opponente del 6 maggio 2019 e del
22 marzo 2022.
È evidente, pertanto, che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, il termine prescrizionale decennale non sia maturato essendo stato interrotto dal riconoscimento del debito (e poi dalle successive diffide)
del 2011 che rientra tra le cause tipiche interruttive della prescrizione ex art. 2944 c.c.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, vanno pertanto affermate l'inconsistenza dell'opposizione proposta da le cui domande Controparte_2
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devono essere rigettate, non avendo lo stesso ottemperato all'onere probatorio relativo ai fatti costitutivi delle proprie pretese, e la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria.
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 917/2023 di questo Tribunale.
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n.
1977/1983) – l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favo-
re della delle spese processuali della presen- Controparte_3
te fase di opposizione, la cui liquidazione viene effettuata (come in dispo-
sitivo) sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 co-
me aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 26.001 a €52.000), i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della controversia.
Va inoltre mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi op-
ponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
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Così deciso in Palermo il 17 giugno 2025
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Il Giudice
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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