Inammissibile
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 9344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9344 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09344/2025REG.PROV.COLL.
N. 04237/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4237 del 2023, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato -OMISSIS-con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. terza, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il consigliere TO ON e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi e l’avvocato Adriano Tolomeo in sostituzione dell’avvocato Danilo Lorenzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal decreto del Ministero della difesa n. 711 del 2 luglio 2018, recante il diniego opposto all’istanza - presentata dal sottufficiale della Marina militare -OMISSIS- in data 8 agosto 2017 - di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di varie patologie, tra le quali la “-OMISSIS-”, la “sindrome linfoproliferativa cronica in follow up” e l’ “ipotiroidismo iatrogeno in terapia sostitutiva”;
b) dal parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) n. 1228 del 29 maggio 2018.
2. Con ricorso al T.a.r. per la Puglia, Lecce, notificato il 26 ottobre 2018 e depositato il 26 novembre 2018, l’interessato ha chiesto l’annullamento degli atti de quibus , esponendo in punto di fatto:
- di essersi arruolato nella Marina militare in data 29 settembre 1983;
- di aver svolto servizio imbarcato sulle navi in dotazione (Gagliardo, Impavido, Intrepido, Doria, Vittorio Veneto e Mimbelli);
- di aver prestato servizio presso il deposito Pool NATO di Pantelleria dal 21 giugno 1994 al 31 luglio 1997;
- di aver lavorato presso UO TA dal 4 agosto 2003 al 13 luglio 2005 come addetto alle officine e al nucleo lavorazioni;
- di aver partecipato all’ Operazione “Albania 2” dal 14 luglio 2005 al 16 gennaio 2006;
- di aver chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di vittima del dovere in data 4 marzo 2015 per la patologia “asbestosi con placche pleuriche”;
- di essere stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio nella Marina militare incondizionato, idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, dalla commissione medico ospedaliera (C.M.O.) di TA il 20 luglio 2016;
- di essere cessato dal servizio permanente a decorrere da tale data e collocato in congedo -categoria riserva - ai sensi dell’art. 929, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2010;
- di avere ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (conformemente a quanto stabilito dal Comitato di vigilanza per le cause di servizio – C.V.C.S. - con parere n. 66672015 del 5 dicembre 2016), delle infermità “pleuropatia benigna asbesto correlata e bronchite cronica ostruttiva enfisematosa con modesta alterazione di flusso delle piccole vie aeree”, con conseguente liquidazione dell’equo indennizzo in ragione della categoria di compenso riconosciuta;
- di aver presentato una (nuova) domanda di causa di servizio in data 8 agosto 2017 per plurime ulteriori patologie;
- di essere stato sottoposto a visita presso la C.M.O. di Bari il giorno 5 ottobre 2017, all’esito della quale gli venivano diagnosticate A) “cardiopatia ischemica rivascolarizzata con stent”, B) “sindrome linfoproliferativa cronica a cellule T CD3 + CD4+CD8 con clonalità della regione vB16 del TCR”, C) “ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale GIP 36%”, D) “nodulo a citologia multi nodulare lobo destro tiroide del gozzo multi nodulare, tireodectomia totale con esito istologico di carcinoma papillare”, E) “disturbo depressivo persistente, a maggiore componente ansiosa, in comorbilità con polipatologia organica” F) “presenza di metalli pesanti superiori alla media nel sangue”.
2.1. Con il richiamato parere emesso nell’adunanza n. 1228 del 29 maggio 2018, il C.V.C.S. negava la sussistenza del nesso eziologico per tutte le patologie sopra indicate, salvo un giudizio di non liquet riferito alla presenza di metalli pesanti nel sangue, in quanto non costituente ex se un’infermità in atto.
2.2. Con il ricorso al T.a.r. per la Puglia ha dunque impugnato ridetto parere e il decreto del 2 luglio 2018 che ne è conseguito, chiedendo l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte e la liquidazione del correlato equo indennizzo secondo la corretta categoria di compenso.
2.3. A sostegno della ritenuta illegittimità degli atti - per violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in combinato disposto con il d.P.R. n. 461 del 2001, eccesso di potere per travisamento e omessa valutazione dei fatti, irragionevolezza manifesta e motivazione errata - ha lamentato che il Ministero e il Comitato non avrebbero tenuto conto dell’ambiente lavorativo nel quale egli ha prestato servizio, caratterizzato dalla indubbia presenza di materiale contenente amianto nonché, avuto riguardo alla missione in Albania, dal contatto con mezzi militari e impianti provenienti da altre missioni nei Balcani in territori bombardati con armamenti all’uranio impoverito. Da qui la necessità di attingere al concetto di “concausa” ormai consolidato in giurisprudenza.
3. Il Tribunale adìto, con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 18 marzo 2021, il cui termine è stato prorogato con la successiva, n. 1625 del 15 novembre 2021, ha disposto una verificazione per acquisire elementi sulla negata sussistenza del nesso causale tra il servizio svolto dall’interessato e le patologie sofferte, nominando a tal fine il Presidente dell’Ordine dei medici di TA o suo delegato.
La verificatrice, individuata dal Presidente dell’Ordine dei medici in una specialista in medicina legale, con relazione depositata in data 16 giugno 2022, ha concluso riconoscendo « con elevata probabilità » (pag. 4 della relazione di verificazione) la riconduzione a causa di servizio della patologia oncoematologica (sindrome linfoproliferativa cronica a cellule T) e l’ipotiroidismo iatrogeno. Quanto alla prima, ha evidenziato come è stato provato che il militare « sia venuto in contatto cronico e prolungato con una molteplicità di sostanze nocive rappresentate sia da agenti fisici, quali le radiazioni ionizzanti, durante le attività a bordo delle navi per la presenza di materiale radioattivo nonché in occasione delle missioni all’estero per la presenza dell’uranio impoverito, sia da sostanze chimiche tossiche utilizzate per la manutenzione a bordo delle unità navali (manutenzione delle caldaie, dei gruppi macchine condizionamento e scafo), quali solventi organici, idrocarburi policiclici aromatici, olii, grassi, tutte sostanze in grado di determinare una iperstimolazione del sistema immunitario, in termini di durata ed intensità, responsabile nella fattispecie della insorgenza della sindrome linfoproliferativa cronica a cellule T», oltre alla « riconosciuta esposizione all’amianto presente in più ambienti della nave Vittorio Veneto »; quanto al secondo, ha ricordato quale possibile causa del carcinoma tiroideo l’esposizione a radiazioni ionizzanti, ma soprattutto, egualmente, a uranio impoverito.
3.1. Sulla scorta di tali complessive circostanze e tenuto conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali nella peculiare materia il giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso con la sentenza qui gravata, condannando il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite. In maggior dettaglio, l’accoglimento è correlato « ai fini di un immediato riesame della P.A. - con adeguata motivazione - limitatamente alla richiesta della dipendenza da causa di servizio delle patologie “sindrome linfoproliferativa cronica” e “-OMISSIS-”, tenendo adeguato conto dei fatti di servizio e delle risultanze istruttorie ut supra indicati ». Con riferimento alle ulteriori patologie il ricorso è stato invece respinto.
4. Il Ministero della difesa ha interposto appello – con ricorso notificato in data 8 maggio 2023 e depositato il 17 maggio 2023 – articolando due motivi di gravame (estesi da pagina 2 a pagina 4), così rubricati:
- « travisamento dei fatti con riferimento all’assunto che la controparte, nel periodo in cui partecipò alla missione in Albania fosse stato esposto a radiazioni ionizzanti e ad uranio impoverito »;
- « erroneità della valutazione operata dal verificatore in punto di rilevanza concausale dell’attività svolta dalla controparte a bordo delle navi della Marina militare in relazione all’insorgenza della patologia “sindrome linfoproliferativa a cellule T CD3D4CDS con clonalità della regione VB16 del TCR ».
4.1. In sostanza, con riferimento soprattutto alla patologia neoplastica tiroidea la verificatrice – e sulla scorta delle sue conclusioni il T.a.r. per la Puglia – ha attribuito rilevanza causale all’esposizione a uranio impoverito, che nella specie non è stata provata, non avendo il militare partecipato ad alcuna missione in Kosovo, né in altri teatri operativi balcanici in cui risulta essersi fatto uso di tale materiale contaminante. In relazione invece al linfoma, le sostanze chimiche con le quali il militare è entrato in contatto sono diverse dagli erbicidi e insetticidi, richiamati quali specifici fattori di rischio nel parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.
5. In data 12 giugno 2023 si è costituito in giudizio il signor -OMISSIS- per resistere all’appello.
5.1. Nel corso del procedimento, in data 9 ottobre 2025, l’appellato ha prodotto memoria difensiva per ribadire la propria prospettazione, concentrandosi in particolare sulla patologia leucemia linfatica cronica (da pag. 1 a pag. 8) in relazione alla quale sarebbe stato assolto l’onere della prova rispetto alla nozione di nesso causale ovvero concausale in ragione del rischio occupazionale nel quale è incorso, in assenza di ulteriori fattori potenzialmente eziologici (quali la storia familiare e l’età avanzata). Ciò avuto riguardo ai più recenti arresti della giurisprudenza sull’incidenza del contatto con uranio impoverito sull’insorgenza di determinate neoplasie. La contaminazione da uranio impoverito sarebbe alla base, unitamente al contatto con le radiazioni ionizzanti, anche dell’insorgenza della patologia che ha interessato la tiroide.
6. All’udienza pubblica dell’11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello va in parte dichiarato inammissibile, in parte accolto, nei sensi di seguito chiariti.
8. Giova ricordare che il provvedimento impugnato si fonda sul citato parere del C.V.C.S. del 29 maggio 2018, che ha escluso la riconducibilità di tutte le patologie (quattro) diagnosticate all’appellato per le seguenti ragioni:
i) quanto al “nodulo a citologia multi nodulare lobo destro tiroide in gozzo multi nodulare, tireodectomia totale con esito istologico di carcinoma papillare”, perché trattasi di infermità frequentemente a carattere immunitario ed eredo-costituzionale ovvero su base tossica, da ingestione di iodio o ormoni tiroidei, con l’ulteriore precisazione che il gozzo multinodulare incide ex se quale fattore di rischio accertato « in quanto predispone alla trasformazione maligna delle cellule »;
ii) quanto alla “cardiopatia ischemica rivascolarizzata con stent”, perché riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, in assenza di « specifiche situazioni di effetti disagi o surmenage psico-fisico »;
iii) quanto al “disturbo depressivo persistente”, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta;
iv) quanto alla “sindrome linfoproliferativa cronica”, perché per lo più da correlare a fattori « quali l’esposizione a radiazioni (anche per trattamenti medici precedenti) o a sostanze chimiche come erbicidi e insetticidi, infezioni virali che determinano deficit del sistema immunitario, malattie autoimmuni, terapie con farmaci antirigetto, infezione da EBV o da Helicobacter pylori o da altri microrganismi a causa dei quali il sistema immunitario viene costantemente stimolato », con esclusione di ogni correlazione rispetto all’amianto o ai gas combusti.
8.1. Il C.V.C.S. ha altresì ritenuto « che non sia luogo a deliberare » in relazione alla lamentata presenza di metalli pesanti in quantità superiore alla media nel sangue, « trattandosi di mero reperto clinico-strumentale che non consente, allo stato attuale, di delineare un utile quadro nosologico che configuri una vera e propria patologia (infermità o lesione) ».
8.2. Va al riguardo richiamato l’art. 11 del regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che prevede che il comitato di verifica delle cause di servizio « accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione ». Come osservato in giurisprudenza, l’avviso del comitato « rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali », pertanto « si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere »; inoltre, la valutazione del comitato è caratterizzata da discrezionalità tecnica, quindi « non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale » (tra le tante, Cons. Stato, sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 184, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; 20 luglio 2022, n. 6456; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357).
9. Nel caso di specie, la sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato dall’appellante è stata esclusa in relazione a tutte le patologie riscontrate, cancerogene e non, ma ammessa nella relazione di verificazione disposta dal T.a.r. per la Puglia, seppure limitatamente a due delle stesse, ovvero la patologia neoplasica alla tiroide e quella ematologica. In coerenza con tale esito, il medesimo T.a.r. per la Puglia ha accolto il ricorso con riferimento a tali patologie: la mancanza di censure sul punto, ha comportato il passaggio in giudicato di tali capi della sentenza impugnata, sicché l’attuale perimetro della controversia va circoscritto esclusivamente alle stesse, essendo stata acclarata in via definitiva la non dipendenza da causa di servizio delle altre, per le quali pure era stata avanzata istanza.
9.1. In particolare, la relazione di verificazione afferma
a) con riferimento alla leucemia linfatica cronica che:
- si tratta di una malattia linfoproliferativa cronica caratterizzata dalla proliferazione anomala di linfociti maturi ad eziologia sconosciuta, ma i cui fattori di rischio noti sono i difetti genetici, la storia familiare di leucemia, l’esposizione ad alte dosi di radiazioni, a sostanze chimiche e ad uranio impoverito;
- dagli elementi documentali in atti il militare è venuto in contatto « cronico e prolungato » con una molteplicità di sostanze nocive rappresentate sia da agenti fisici, quali le radiazioni ionizzanti, durante le attività a bordo delle navi per la presenza di materiale radioattivo « nonché in occasione delle missioni all’estero per la presenza di uranio impoverito », sia di sostanze chimiche tossiche utilizzate a bordo delle unità navali (manutenzione delle caldaie, dei gruppi macchine, condizionamento e scafo) quali solventi organici, idrocarburi policiclici aromatici, olii, grassi, « tutte sostanze in grado di determinare una iperstimolazione del sistema immunitario, in termini di durata ed intensità, responsabile nella fattispecie della insorgenza della sindrome linfoprofliferatoiva cronica a cellule T »;
- altro fattore causale è l’esposizione ad amianto presente in più ambienti della nave Vittorio Veneto e ad altri metalli pesanti, riscontrati presenti in livelli significativamente superiori ai valori di riferimento proposti a seguito di prelievo di sangue e capelli del militare (v. referto indagine del chimico esaminatore del maggio 2017);
b) con riferimento alla neoplasia tiroidea diagnosticata nel 2010 e trattata chirurgicamente con tiroidectomia totale che:
- un fattore di rischio accertato, oltre alla carenza di iodio, che normalmente ne è la causa, è l’esposizione a radiazioni ionizzanti, nonché quella ad uranio impoverito.
9.2 Da qui la conclusione che: « In merito alle patologie oncologiche denunciate (leucemia linfatica cronica e carcinoma papillare della tiroide) si ritiene che le stesse possano esser ricondotte ai fattori di rischio legati alla specifica attività lavorativa del militare ricorrente che abbiano assunto un ruolo causale o concausale efficiente e determinante nell'insorgenza di entrambe le patologie neoplastiche ».
10. Rispetto alle descritte conclusioni della verificatrice, sulle quali si è integralmente basato il T.a.r. per la Puglia, l’amministrazione appellante si è limitata a contestare il riferimento alla contaminazione da uranio impoverito, nonché, avuto riguardo al solo tumore linfatico, l’avvenuto richiamo a sostanze chimiche inquinanti non menzionate dal C.V.C.S, che ha fatto riferimento esclusivamente a erbicidi e pesticidi come potenziali fattori causali dell’insorgenza della neoplasia.
11. Rileva il collegio come nessuna censura è stata mossa al capo della sentenza che proprio in ragione del richiamo, contenuto nel parere espresso dal Comitato nell’Adunanza n. 1228 del 29 maggio 2018, alla portata causale dell’esposizione ad agenti chimici, dei quali gli erbicidi e i pesticidi costituiscono una mera esemplificazione (sostanze chimiche “come” erbicidi e pesticidi) ha determinato il consolidarsi in parte qua delle affermazioni del T.a.r. per la Puglia. In altre parole, l’amministrazione appellante rivendica la correttezza del giudizio del Comitato sull’assunto che il parere menziona i (soli) agenti chimici capaci di indurre la patologia tumorale riscontrata, ma nulla dice né sulla diversa lettura che del riferimento agli “erbicidi e pesticidi” ha dato la sentenza impugnata, né, soprattutto, sulla ammessa efficienza causale o concausale del contatto con altri agenti chimici, che la verificazione, e di conseguenza la sentenza, afferma inconfutabilmente.
12. A ciò consegue l’inammissibilità dell’appello nella parte in cui si rivolge ai capi della sentenza riferita alla malattia linfoproliferativa cronica, giusta il passaggio in giudicato di quelli nei quali si afferma il nesso causale tra ridetta patologia e l’esposizione a « sostanze chimiche tossiche utilizzate per la manutenzione a bordo delle unità navali (manutenzione delle caldaie, dei gruppi macchine condizionamento e scafo), quali solventi organici, idrocarburi policiclici aromatici, olii, grassi, tutte sostanze in grado di determinare una iperstimolazione del sistema immunitario, in termini di durata ed intensità, responsabile nella fattispecie della insorgenza della sindrome linfoproliferativa cronica a cellule T », a prescindere, quindi, da qualsivoglia contatto con l’uranio impoverito - che secondo la verificazione si aggiunge, non si sostituisce, agli altri fattori di rischio - ovvero, da altra angolazione, con erbicidi e pesticidi, evidentemente non presenti su una nave. Né alcun tipo di censura è stata mossa all’affermazione in forza della quale: « Sulla scorta di tali premesse scientifiche - del tutto condivisibili - risultano le seguenti conclusioni cui è giunto il Verificatore delegato nominato da questo Tribunale: “nel caso di specie, in assenza di ulteriori fattori di rischio, quali la storia familiare (negativa per neoplasie ematologiche) e l’età avanzata (il soggetto aveva 51 anni quando gli fu diagnosticata la leucemia linfatica cronica), si ritiene di poter affermare con ragionevole probabilità che i fattori di rischio occupazionali ai quali risulta documentato che il sig. -OMISSIS-sia stato esposto nel corso dello svolgimento del proprio servizio, abbiano assunto un ruolo causale o concausale efficiente e determinante nell’insorgenza della sindrome linfoproliferativa cronica da cui è affetto il sig. -OMISSIS- ». Il combinato disposto, dunque, dell’avvenuta individuazione di fattori di rischio professionale specifico quali cause della patologia tumorale insorta, da un lato, e dell’accertata insussistenza delle situazioni causali alternative tipiche della stessa, cui pure l’amministrazione non ha fatto oggetto di critica, rendono sostanzialmente inutile l’accoglimento del ricorso nella parte in lamenta la mancata esposizione a uranio impoverito (su cui più avanti), ovvero a pesticidi ed erbicidi.
13. Il collegio ritiene che a diverse conclusioni debba addivenirsi in relazione alla patologia tiroidea, che peraltro il parere del Comitato descrive nel suo sostanziale sviluppo, ovvero come “nodulo a citologia multi nodulare…in gozzo multi nodulare”, cui ha fatto seguito la “tireodectomia totale con esito istologico di carcinoma papillare”.
14. Sul punto la sentenza impugnata reca: « Del pari condivisibili, in quanto scevre da profili di illogicità, erroneità o non pertinenza con i quesiti posti dal Tribunale, risultano le ulteriori considerazioni affermate dal Verificatore in ordine alla patologia (di cui pure è affetto il ricorrente) neoplastica della tiroide diagnosticata nel 2010 e “trattata chirurgicamente con tiroidectomia totale” evidenziando che tra i cui fattori di rischio, “oltre alla carenza di iodio che causa il gozzo spesso caratterizzato dalla trasformazione maligna di noduli benigni della ghiandola, un altro fattore di rischio (della suddetta patologia) accertato è l’esposizione a radiazioni ionizzanti». LV poi sviluppare un’ampia dissertazione afferente le evidenze scientifiche in ordine al rapporto causale o concausale tra insorgenza di alcune patologie tumorali, tra le quali il carcinoma alla tiroide, e contaminazione da uranio impoverito.
15. Sotto tale profilo, il Ministero appellante ha contestato il dato oggettivo dell’effettuazione del servizio in missioni o attività ove sia stato utilizzato uranio impoverito, stante che l’unica missione estera alla quale l’odierno appellato ha preso parte, nel periodo compreso fra il 14 luglio 2005 e il 26 settembre 2009, con l’incarico di “Capo carico combustibili”, si svolse in Albania, ovvero in ambito ben diverso dai tradizionali teatri di utilizzo di tale sostanza. Lo stesso ricorrente, al fine di evocarne la contaminazione, in sede di ricorso di primo grado – ma non nel procedimento di riconoscimento della causa di servizio, per quanto consta in atti – ha rivendicato genericamente di essere « stato a contatto con mezzi militari e impianti provenienti da altre missioni nei Balcani in territori bombardati con armamenti all’Uranio Impoverito » ( pag. 13 del ricorso di primo grado, poi ripreso nella memoria prodotta in appello), il che di per sé non soddisfa l’onere probatorio gravante sul militare che rivendica per tale specifica ragione la dipendenza da causa di servizio di talune patologie tumorali.
16. Occorre invero considerare al riguardo che, con quattro coeve sentenze del 7 ottobre 2025 (le nn. 12, 13, 14 e 15), l’Adunanza plenaria, pronunciandosi a seguito di ordinanze di rimessione, di analogo tenore, della seconda sezione del Consiglio di Stato in data 29 aprile 2025, n. 3649, 29 aprile 2025, n. 3650, 2 maggio 2025, n. 3726, 5 maggio 2025, n. 3749, ha affermato il seguente principio di diritto: « nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ».
16.1. Al supremo consesso le ordinanze di rimessione avevano formulato il seguente quesito: « quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale »; in particolare, si chiedeva di stabilire se l’accertamento della causa di servizio postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non”, ovvero se possa ravvisarsi una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Con la decisione in rassegna la plenaria ha ritenuto di aderire all’orientamento della giurisprudenza per il quale – quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi – la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della difesa fornisce la prova contraria. La rimessione traeva origine da una controversia promossa da un militare dell’esercito italiano, partecipante a missioni internazionali NATO nella ex Jugoslavia e in Libano, al quale veniva in seguito diagnosticata una patologia tumorale, per la quale domandava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, negata su conforme parere contrario del comitato di verifica per le cause di servizio, motivato sulla mancanza di antecedenti occupazionali associabili causalmente all’infermità.
16.2. L’Adunanza plenaria è giunta ad affermare il principio sopra riportato sulla base di un articolato percorso logico-giuridico che, in estrema sintesi, ha portato a ritenere (cfr. punto 33 delle richiamate sentenze), che esclusivamente per « infermità o patologie tumorali » contratte « per le particolari condizioni ambientali ed operative » nelle quali si sono trovati ad operare in missioni entro e fuori i confini nazionali, ovvero per il personale « impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti », il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 è stato innovato dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare (artt. 1078 e 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i seguenti criteri:
a) il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia;
c) risultano viziati per eccesso di potere i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale diversi da quelli insiti nella prestazione del servizio nei ricordati ambienti contaminati.
16.3. Discende da quanto sopra che l’azione degli organi preposti (sia a livello medico che amministrativo) agli accertamenti richiesti, in relazione ai principi elaborati dalla adunanza plenaria, si calibra nel modo che segue:
a) in ordine logico, spetta al militare, dimostrare in sede procedimentale ed eventualmente processuale
a1) le attività lavorative in concreto espletate;
a2) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento);
a3) le particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia;
a4) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) soddisfatto tale onere, dall’art. 603 c.m. si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l’esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a “infermità o patologie tumorali” contratte “per le particolari condizioni ambientali od operative” basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale;
c) detta norma ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare ( post hoc ergo propter hoc ), tanto allo scopo di evitare che il “fatto ignoto” ridondi contro il soggetto colpito dalle tassative patologie tumorali su indicate;
d) al tempo stesso rimane fermo che se la etiopatogenesi è nota e porta ad escludere nel caso concreto – secondo il criterio del più probabile che non - la derivazione della patologia dal contesto normativamente positivizzato, il beneficio economico non potrà essere riconosciuto;
e) tale meccanismo opera, quindi, esclusivamente per determinate patologie e con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i criteri dati; assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia;
f) pertanto, i giudizi medico-legali dei C.V.C.S. qualora si basino esclusivamente sull’assenza di studi scientifici che dimostrino – sulla base del criterio “del più probabile che non” – la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere; tali giudizi, onde negare il beneficio economico, dovranno viceversa dare atto che: i) il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio (il cui contenuto è stato dianzi precisato); ii) in base alle acquisizioni della letteratura medico scientifica, in una con tutte le peculiari circostanze del caso concreto, la patologia tumorale deve ritenersi avere una genesi extra-lavorativa.
17. Nel rispetto dei principi formulati dalla Adunanza plenaria - come attualizzati in base ai criteri applicativi sopra illustrati - deve rilevarsi dunque come, nella specie, l’appello debba essere accolto in parte in relazione alla patologia “ipotiroidismo iatrogeno in esiti di tireidectomia totale per carcinoma papillare della tiroide”, atteso che:
a) il militare non ha dimostrato di aver effettuato servizio in zone contaminate, tra l’altro, anche da uranio impoverito (circostanza peraltro agevolmente documentata per tabulas dai fogli di servizio e dallo stato matricolare);
b) il C.V.C.S. ha al contrario dato ampio e dettagliato conto delle possibili cause alternative della neoplasia in questione, individuandola in una evoluzione del gozzo multinodulare, ovvero dalla produzione di ormoni in eccesso, ovvero nell’ingestione di iodio o di ormoni tiroidei, così assolvendo al proprio onere probatorio di indicare l’eziologia alternativa ed estranea al servizio alla base della patologia insorta, senza attingere a mere clausole di stile, né men che meno trincerarsi -come talvolta avvenuto nella prassi in passato - dietro la (inammissibile, con riferimento agli scenari di rischio in questione) incertezza della causa, che di per sé giustificherebbe il mero richiamo ai fattori contaminanti esterni;
c) la tipologia di tumore diagnosticato al militare non è a eziologia ignota, e il gozzo multinodulare -la cui causa è a detta della stessa verificatrice la carenza di iodio, oltre che l’esposizione a radiazioni ionizzanti - da cui lo stesso è risultato affetto, « è riconosciuto tra i fattori di rischio accertati in quanto predispone alla trasformazione maligna delle cellule »;
d) la valutazione effettuata non risulta smentita dalla relazione di verificazione ove in relazione a tale patologia tumorale, pur affermando che una delle concause potrebbe essere l’esposizione a radiazioni ionizzanti – che il militare neppure ha oggettivamente provato – ha menzionato tutte le altre (in particolare la carenza di iodio), nonché sviluppato un’inutile ed ultronea dissertazione circa gli effetti dell’uranio impoverito sull’insorgenza di ridetta patologia, laddove l’esposizione a tale fattore contaminante non è stata in alcun modo provata;
e) il militare infatti non ha fornito la prova che nella specie, pur a fronte di indicate cause alternative, la neoplasia era da ricondurre, anche in termini di mera concausa, alla contaminazione ambientale che ha connotato i teatri operativi dell’unica missione internazionale alla quale ha preso parte, oltre che alle menzionate radiazioni ionizzanti.
17.1. Una volta escluso, peraltro, che il fattore di rischio professionale normativamente positivizzato non si è verificato, per non avere il militare prestato servizio nei luoghi contaminati da uranio impoverito, compresi i poligoni di tiro specificamente menzionati, non possono che operare le normali regole sulla ripartizione dell’onere della prova, che la relazione di verificazione non tiene in alcun conto in quanto teleologicamente orientata a sostenere gli effetti della (indimostrata) contaminazione da uranio impoverito.
18. In conclusione, l’appello deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte accolto, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del T.a.r. per la Puglia, Lecce, n. -OMISSIS- del 2023, deve essere respinto il ricorso di primo grado nella parte in cui ha ritenuto riconducibile a causa di servizio la patologia “-OMISSIS-”. A ciò consegue la conferma dell’indicata finalità di riesame da parte della p.a. – con motivazione adeguata a quanto definitivamente accertato in ridetta sentenza – della richiesta della dipendenza da causa di servizio della sola patologia “sindrome linfoproliferativa cronica”.
19. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BI RM, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
TO ON, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO ON | BI RM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.