TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 26/03/2026, n. 2075
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inapplicabilità della legge regionale n. 15/2000

    Il Tribunale ritiene fondata la censura, affermando che la legge regionale n. 15/2000, modificata dalla legge regionale n. 5/2013, è vigente e non prevede termini legati alla decadenza del "Piano Casa".

  • Accolto
    Erronea qualificazione della sanatoria dei sottotetti

    Il Tribunale ritiene fondata la censura, osservando che il provvedimento impugnato qualifica la sanatoria sia ai sensi dell'art. 34 che dell'art. 36 del T.U.E., mentre l'art. 34 co. 2 non sana il manufatto, a differenza dell'art. 36. Viene inoltre evidenziata la mancanza di chiarezza da parte del Comune riguardo al titolo edilizio.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio-assenso

    Il Tribunale ritiene infondata la censura, affermando che non sussistono i presupposti per la formazione del silenzio-assenso in quanto l'istanza non reca gli elementi essenziali per la verifica della legittimità dei volumi del sottotetto, in particolare la prova che il sottotetto sia stato realizzato legittimamente o sanato. Viene precisato che la dimostrazione della legittimità è un requisito di esistenza della fattispecie.

  • Inammissibile
    Impugnativa del preavviso di diniego

    Il Tribunale dichiara inammissibile l'impugnativa del preavviso di diniego, qualificandolo come atto endoprocedimentale e privo di qualsivoglia efficacia lesiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 26/03/2026, n. 2075
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2075
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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