Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01945/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Marone e Alessandra Fucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e NN Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
a) dell’ordinanza n. -OMISSIS- con cui il Dirigente dell’Area Amministrativa Patrimonio Servizio Politiche per la Casa del Comune di Napoli dispone lo sgombero coatto amministrativo ad horas dell’alloggio di servizio sito in Napoli alla via -OMISSIS-(ex casa custode);
b) della diffida di cui alla nota P.G. -OMISSIS- con cui il Dirigente dell’Area Amministrativa Patrimonio Servizio Politiche per la Casa ha diffidato il ricorrente a liberare l’alloggio di servizio “ex casa custode”;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa NN AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente (ex custode dell’I.C. “-OMISSIS-” nel Rione -OMISSIS- di Napoli, collocato a riposo nell’anno 2015), con ricorso notificato il 14/02/2025 e depositato in giudizio il 18/02/2025, impugna a) l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui il Dirigente dell’Area Amministrativa Patrimonio Servizio Politiche per la Casa del Comune di Napoli dispone lo sgombero coatto amministrativo ad horas dell’alloggio di servizio sito in Napoli alla via -OMISSIS-(ex casa custode); b) la diffida di cui alla nota P.G. -OMISSIS- con cui il Dirigente dell’Area Amministrativa Patrimonio Servizio Politiche per la Casa ha diffidato il ricorrente a liberare l’alloggio di servizio “ex casa custode”; c) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE.
2. VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL’ABITAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 C.E.D.U. MANCATO CONTEMPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI ORDINATO SVILUPPO DEL TERRITORIO CON IL DIRITTO ALLA VITA FAMILIARE E AL DOMICILIO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ENUNCIATI NELLA DELIBERA DI G.M. DEL COMUNE DI NAPOLI N. -OMISSIS-
3. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.
Il 20/02/2025, si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, depositando all’uopo un atto di costituzione, chiedendo il rigetto del ricorso e eccependone l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza.
Il 10/03/2025, il Comune di Napoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto controparte non ha impugnato la diffida a rilasciare l’alloggio regolarmente notificata, e l’infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto del ricorso, perché inammissibile ed infondato, nonché dell’istanza cautelare.
Ad esito della Camera di Consiglio del 13/03/2025, questa Sezione, con ordinanza n. 545 del 17/03/2025, ha disposto che fosse riconosciuto al ricorrente esclusivamente un termine dilatorio di sei mesi, dalla pubblicazione della presente ordinanza, prima di dovere sgomberare l’alloggio detenuto sine titulo , fissando per la trattazione del merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2026, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da idoneo fumus, in quanto il bene oggetto del provvedimento di sgombero risulta ad oggi occupato sine titulo dal ricorrente e dal suo nucleo familiare, essendo lo stesso cessato dall’incarico di custode dell’edificio scolastico dal 2015, e perciò non titolare più di alcun rapporto di servizio con l’amministrazione resistente, nonostante egli dichiari di aver sempre continuato a svolgere le funzioni di custode anche dopo il collocamento a riposo (cfr. TAR Campania, Napoli, VII, 10.3.2023, n. 1567; TAR Campania, Napoli, VII, 28.7.2014, n. 4347; Tar Campania, Napoli, VII, 24.6.2013, n.3320; TAR Campania, Napoli, VII, 3.6.2013, n. 2873);
Ulteriormente rilevato che l’invocata concessione di altro alloggio di erp non è al momento realizzabile poiché, ancorché in passato vi siano state delle delibere giuntali in cui era stata prevista la possibilità di concedere agli ex custodi alloggi ERP, tale opzione al momento attuale non è percorribile in quanto l’assegnazione di un alloggio ERP può avvenire solo a seguito di partecipazione al bando regionale e alla collocazione utile nella graduatoria degli aventi diritto;
Ritenuto che il lungo lasso di tempo per il quale si è protratta l’occupazione sine titulo non vale a fondare alcun affidamento tutelabile, deponendo anzi per la necessità di un celere ripristino della sua disponibilità a servizio della prevista funzione;
Ritenuto, tuttavia, che, in considerazione della condizione di grave invalidità in cui versano tanto il ricorrente che la coniuge, comunque entrambi avanti negli anni, appare giusto ed equo accordare un termine di grazia, onde consentirgli di procurarsi una alternativa sistemazione abitativa entro un congruo lasso temporale;
Ritenuto che dunque la domanda cautelare può essere accolta nel senso di concedere al ricorrente un termine dilatorio di sei mesi, dalla pubblicazione della presente ordinanza, prima di dover sgomberare l’alloggio detenuto sine titulo;
Ritenuto che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della presente fase cautelare; ”
Il 28/01/2026, il Comune di Napoli ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa alla pubblica udienza fissata per il giorno 29/01/2026, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nella pubblica udienza del 29/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, va respinto, in disparte l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dal Comune resistente.
1. - Con tre motivi di gravame, il ricorrente lamenta - essenzialmente - che la circostanza che il ricorrente sia ormai in pensione, “ di per sé sola, non rende abusiva l’occupazione dell’alloggio da parte del ricorrente, ma soprattutto non autorizza il Comune – a parere di questa difesa – ad agire con lo strumento dell’ordinanza di sgombero ad horas ”, che “ è in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono alla P.A. di utilizzare provvedimenti proporzionati alla finalità da conseguire e di non adoperare strumenti restrittivi o sanzionatori non proporzionati all’interesse pubblico. … Tale principio risulta macroscopicamente violato in quanto dal pensionamento del ricorrente sono trascorsi dieci anni e, nel frattempo, il ruolo del custode scolastico è stato abolito dalla Pianta Organica del Comune. ”; che “ Il provvedimento che ordina al ricorrente e alla sua famiglia di sgomberare ad horas l’alloggio nel quale risiedono non si preoccupa di comparare l’interesse pubblico al ripristino della legalità, da perseguire liberando i cespiti occupati sine titulo per destinarli a finalità istituzionali, con il diritto, certamente più delicato, del ricorrente ad abitare ”, il che “ se non rende di per sé illegittimo il provvedimento impugnato, quanto meno rende sproporzionato lo strumento dello sgombero ad horas in totale assenza di motivazione in ordine alla comparazione degli interessi in gioco ”; che il provvedimento impugnato è illegittimo anche perché si pone in violazione con i principi delineati dal Comune di Napoli nella delibera di G.M. n. -OMISSIS- (e successivamente, negli anni, ribaditi dal Consiglio Comunale) con cui il Comune di Napoli aveva scelto di favorire il trasferimento dei custodi scolastici dagli alloggi di servizio agli alloggi di edilizia pubblica, prevedendo che i primi venissero recuperati, al fine di destinarli a fini di pubblico interesse, contemperando tuttavia tale necessità con le aspettative giuridiche degli ex custodi; che “Il provvedimento impugnato è altresì viziato per sviamento di potere. Lo strumento dello sgombero ad horas adottato a distanza di svariati anni dal collocamento a riposo del custode scolastico sembra rispondere non tanto (o quanto meno non solo) all’interesse pubblico al ripristino della legalità - interesse questo che ben potrebbe trovare tutela mediante l’esercizio di poteri ordinari (e non extra-ordinem) da parte del Comune - quanto all’esigenza di evitare azioni di danno erariale da parte della Procura contabile ”.
Tutte le predette censure - che possono essere trattate congiuntamente, in quanto strettamente connesse - sono infondate, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 545 del 17/03/2025 di questa Sezione, a seguito della quale il ricorrente non ha depositato in giudizio scritti difensivi.
1.1. - Come già rilevato da questa Sezione in due recenti pronunce in argomento (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VII, 03/03/2025, n. 1737 e 23/02/2026, n. 1264), con il provvedimento impugnato di sgombero coatto amministrativo ad horas , l’Amministrazione Comunale, dopo avere diffidato il ricorrente a lasciare libero da persone e cose l’alloggio di servizio per cui è causa con nota P.G. -OMISSIS-, ha fatto legittimamente ricorso al potere di autotutela esecutiva ex art. 823 c.c., al fine di riacquisire l’immobile comunale ad oggi occupato sine titulo dal ricorrente e dal suo nucleo familiare, essendo lo stesso cessato dall’incarico di custode dell’edificio scolastico dal 2015, e perciò non titolare più di alcun rapporto di servizio con l’amministrazione resistente (nonostante egli dichiari di aver sempre continuato a svolgere le funzioni di custode anche dopo il collocamento a riposo) e perciò non in possesso di alcun titolo a permanere ivi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VII, 10 marzo 2023, n. 1567; 28 luglio 2014, n. 4347; 24 giugno 2013, n. 3320 e 3 giugno 2013, n. 2873).
Nella specie, l’immobile per il quale è causa ha natura patrimoniale indisponibile, trattandosi di immobile adibito ad alloggio del custode dell’istituto scolastico e, pertanto, il relativo utilizzo è destinato all’assolvimento di un pubblico servizio. Dunque, non è controvertibile che, essendo cessato da tempo il rapporto di servizio con l’amministrazione e perdurando il godimento sine titulo , con sottrazione dell’immobile all’utilizzo suo proprio, il Comune abbia legittimamente proceduto all’esplicazione dei poteri di autotutela esecutiva, anche considerato che il lungo lasso di tempo per il quale si è protratta l’occupazione sine titulo non vale a fondare alcun affidamento tutelabile, deponendo anzi per la necessità di un celere ripristino della sua disponibilità a servizio della prevista funzione.
1.2. - Ciò posto, il provvedimento impugnato risulta sufficientemente e ragionevolmente motivato in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che ne hanno indirizzato l’adozione (si legge, in particolare, nella motivazione del provvedimento di sgombero impugnato: “ … non ha titolo all’occupazione dell’alloggio di servizio ed è, pertanto, necessario procedere al recupero dello stesso ”, e nella precedente diffida ivi richiamata: “ che, come da verbale di sopralluogo della Polizia Locale U.O.T.P. …, il … è stato collocato a riposo a decorrere dal 2015 e, pertanto, non ha titolo all’occupazione dell’alloggio di servizio summenzionato; ”), essendo la concessione in godimento dell’alloggio inscindibilmente correlata al perdurare del nesso funzionale fra il servizio espletato e l’alloggio medesimo. A fronte di tale presupposto fattuale, dunque, come ribadito dalla costante giurisprudenza, è ben possibile il ricorso ai poteri di autotutela esecutiva, senza che occorra alcuna motivazione sotto il profilo della comparazione dell’interesse della parte pubblica – legittimamente indicato nell’ipotesi di specie nella necessità di ripristino della legalità, costituente ragione di per sé sufficiente a sorreggere l’atto adottato, al fine di destinare il cespite occupato alle sue finalità istituzionali – con quelle della parte occupante privo di titolo legittimante (in termini, cfr. ex multis TAR Campania – Napoli 28 luglio 2014, n. 4347; Consiglio di Stato, IV, 14 febbraio 2008, n. 510). Sono, pertanto, infondate anche le censure concernenti l’asserito sviamento di potere del provvedimento comunale impugnato.
Né in senso ostativo varrebbe opporre il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 C.E.D.U., il quale non viene tutelato in termini assoluti, ma deve essere contemperato con altri valori di pari rango costituzionale (cfr. Cons. Stato sez. VII, n. 11037/23); e, del resto, come sottolineato da questo TAR (sent. Sez. V, 25 marzo 2022, n. 2022) il cd. “diritto all’abitazione” non può certo comprendere anche la legittimazione all’occupazione abusiva di immobili pubblici, ovvero al suo mantenimento una volta che l’occupazione sia stata effettuata, innanzitutto in ragione della evidente intrinseca contraddittorietà tra il preteso “diritto” e la riconosciuta antigiuridicità della condotta che lo fonderebbe, ma anche perché tale conclusione sacrificherebbe il concorrente diritto proprietario (che riguarda, ovviamente, anche il soggetto pubblico titolare) che “non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale” (cfr. Cass., n. 8603/2015). Tale affermazione è ancor più pregnante allorché riguardi, come nella specie, immobili di proprietà pubblica, il cui uso è disciplinato per legge coerentemente con la funzione impressa e non può essere condizionato o limitato dalle condotte degli occupatori che tale funzione (e tale naturale destinazione) venissero unilateralmente a modificare, anche qualora si trattasse di alloggi popolari da assegnarsi secondo procedure pubbliche e regolamentate (cfr. Cass., n. 8603/2015).
1.3. - Quanto all’invocata concessione di altro alloggio ERP, asseritamente fondata sulle previsioni di delibere comunali datate, va comunque rilevato che l’assegnazione di un alloggio ERP può avvenire solo nel rispetto dei principi di par condicio, conformemente a procedure di evidenza pubbliche, fondate sulle norme e sui regolamenti vigenti, ovvero a seguito di partecipazione al bando regionale e alla collocazione utile nella graduatoria degli aventi diritto.
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso va respinto.
3. - Sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, anche considerata la natura degli interessi coinvolti e il termine di grazia accordato al ricorrente con l’ordinanza cautelare n. 545/2025 di questa Sezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA UR DD, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NN AB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AB | MA UR DD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.