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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/02/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1785/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Maria Schima;
Parte_1
- ATTRICE -
E rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Rosangela Controparte_1
Liberti;
- CONVENUTO -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale.
IN FATTO
Introdotta la lite e fissata la comparizione delle parti all'udienza del 18/09/2024, i coniugi, che avevano contratto matrimonio concordatario (trascritto al n. 339, parte II, serie A, anno 2015) il
24/07/2015 in Bari, all'esito dell'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, depositavano telematicamente il 13/12/2024 una convenzione, da loro sottoscritta in data 09/12/2024, con la quale dichiaravano di aver consensualizzato la loro vicenda separativa;
contestualmente chiedevano l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate, affinché fossero recepite in sentenza.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20/01/2025 e previo deposito di note scritte depositate l'08/01/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 27/01/2025.
IN DIRITTO
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione concordate sono conformi a legge e possono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. e 473 bis. 47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione da loro depositata il 13/12/2024 e datata 09/12/2024;
2. compensa tra loro le spese processuali.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 04/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1785/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Maria Schima;
Parte_1
- ATTRICE -
E rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Rosangela Controparte_1
Liberti;
- CONVENUTO -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale.
IN FATTO
Introdotta la lite e fissata la comparizione delle parti all'udienza del 18/09/2024, i coniugi, che avevano contratto matrimonio concordatario (trascritto al n. 339, parte II, serie A, anno 2015) il
24/07/2015 in Bari, all'esito dell'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, depositavano telematicamente il 13/12/2024 una convenzione, da loro sottoscritta in data 09/12/2024, con la quale dichiaravano di aver consensualizzato la loro vicenda separativa;
contestualmente chiedevano l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate, affinché fossero recepite in sentenza.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20/01/2025 e previo deposito di note scritte depositate l'08/01/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 27/01/2025.
IN DIRITTO
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione concordate sono conformi a legge e possono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. e 473 bis. 47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione da loro depositata il 13/12/2024 e datata 09/12/2024;
2. compensa tra loro le spese processuali.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 04/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera