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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 12/02/2026, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2080/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3851/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401523651 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli scritti Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertaento in epigrafe, proponeva ricorso il sig. Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19/01/2026 la Corte della Giustizia Tributaria di Primo Grado di Romaaccoglieva il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso impugnato per gli anni d'imposta 2018-2019-2020-2021 per il presunto omesso pagamento della
TA.RI e della TE.FA è relativo all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, piano 7° sc. B int. 19, che risulta essere locato dal 01/06/2020 con contratto triennale in atti, soggetto a cedolare secca.
Preliminarmente la Corte osserva che per l'annualità 2018 l'Ufficio è decaduto (31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato effettuato).
La pretesa impositiva è, pertanto, infondata.
Il ricorso merita accoglimento e l'avviso impugnato deve essere dichiarato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 400,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alle spese del giudizio nella misura di euro 400,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
Roma 19/01/2026
Il Giudice Monocratico
DO EC
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3851/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401523651 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli scritti Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertaento in epigrafe, proponeva ricorso il sig. Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19/01/2026 la Corte della Giustizia Tributaria di Primo Grado di Romaaccoglieva il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso impugnato per gli anni d'imposta 2018-2019-2020-2021 per il presunto omesso pagamento della
TA.RI e della TE.FA è relativo all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, piano 7° sc. B int. 19, che risulta essere locato dal 01/06/2020 con contratto triennale in atti, soggetto a cedolare secca.
Preliminarmente la Corte osserva che per l'annualità 2018 l'Ufficio è decaduto (31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato effettuato).
La pretesa impositiva è, pertanto, infondata.
Il ricorso merita accoglimento e l'avviso impugnato deve essere dichiarato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 400,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alle spese del giudizio nella misura di euro 400,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
Roma 19/01/2026
Il Giudice Monocratico
DO EC