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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI AL, Presidente
GN STEFANO, Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 586/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Luigi Marini N. 15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ303T301196 2024 IRES E IRAP 2018
- sul ricorso n. 587/2025 depositato il 15/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Luigi Marini N. 15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TQ3CRT300088 2025 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati per tutti i motivi indicati nei ricorsi riuniti;
condannare l'Ufficio al rimborso delle somme versate nelle more del giudizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e CAP, in applicazione dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992 a favore dei difensori Prof. Dott. Difensore_2 e Dott. Difensore_1. Resistente/Appellato: il rigetto dei ricorsi riuniti e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., (esercente l'attività di “Attività_1
”), in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, impugna l'atto di recupero n. TQ3CRT300088/2025, notificato il 16/05/2025 con cui l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Ascoli Piceno –
Ufficio controlli riprendeva a tassazione l'importo del credito Ricerca e Sviluppo maturato nel 2018 e compensato nel 2019 in quanto ritenuto inesistente.
La stessa società impugna l'avviso di accertamento n. TQ303T301196 2024, notificato il 16/05/2025 con cui l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Ascoli Piceno – Ufficio controlli, accertava una maggiore imposta
IRES per € 43.680, IRAP per € 8.608, interessi per € 12.296,99 e sanzioni per € 70.588,80, per complessivi € 135.172,99 anno di imposta 2018, in conseguenza del recupero dei costi e delle spese in relazione al predetto credito R&S, vale a dire i costi del progetto correlati alla fattura emessa dal Associazione_1 poiché la fattura è stata considerata oggettivamente inesistente.
La ricorrente premetteva che, a seguito dell'accesso effettuato presso la sede della società in data 07/10/2021 ed acquisizione della documentazione per le annualità dal 2013 al 2021, l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Ascoli notificava alla Ricorrente_1 S.r.l. in data 25.11.2024 lo schema di atto n. TQ3CRT300097/2024, con cui veniva ritenuto totalmente inesistente il credito d'imposta ex art. 3, D.L.
145/2013, per ricerca e sviluppo maturato nel 2018 e compensato nel 2019, per € 179.333,00.
Partendo a monte da una verifica presso il Associazione_1
, l'inesistenza del credito è stata supposta dall'Ufficio sulla base di una serie di considerazioni illustrate da pag. 4 a pag. 7 dello schema d'atto: in particolare, il Associazione_1 non era dotato di struttura (beni strumentali e personale) per svolgere attività di R&S; 2) il progetto “Nome_1” sarebbe una mera prosecuzione di un altro progetto della Ricorrente_1 (c.d. progetto Nome_2) e la presenza della certificazione ex art. 23, co. 2, D.L. 73/2022 a nulla varrebbe, in quanto la documentazione sottostante sarebbe stata artatamente creata, poiché trattasi di “ricerca teorica”. Per realizzare l'operazione, le parti si sarebbero accordate per ottenere benefici fiscali da un lato (Ricorrente_1) ed accesso al mercato dei TEE dall'altro (Associazione_1).
Le predette considerazioni portavano l'Ufficio a ritenere oggettivamente inesistenti le prestazioni rese dal
Associazione_1 a favore della Ricorrente_1 S.r.l., con conseguente inesistenza del credito d'imposta.
Nonostante la documentazione fornita dalla società, l'Ufficio notificava l'atto di recupero riprendendo a tassazione l'importo del credito, nonché l'avviso di accertamento per il recupero di una maggiore imposta
Ires e Irap.
A sostegno dei due ricorsi presentati venivano addotti i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis, co. 1, lett. c), D.P.R. 600/73, per abuso dell'art.
6-bis, co. 3, L. 212/2000: intervenuta decadenza dei termini accertativi di cui all'art. 38-bis, co. 1, lett. c) D.P.R.
600/73, per avere l'Ufficio sfruttato impropriamente l'estensione dei termini decadenziali previsti dal co. 3, art.
6-bis, L. 212/2000. In sostanza, l'Ufficio avrebbe dovuto notificare l'atto di recupero entro il termine del
31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di intervenuta compensazione, laddove il credito fosse stato effettivamente inesistente. Tuttavia, applicando la c.d. ragione più liquida, il credito non può essere considerato inesistente alla luce di tutte le prove offerte dal contribuente e, quindi, non può applicarsi il c.d.
“termine lungo” di 8 anni, bensì quello “breve” dei cinque anni decorrenti dalla data di compensazione. Ne consegue che l'Ufficio avrebbe dovuto notificare l'atto di recupero entro il 31 dicembre 2024, essendo stato compensato il 30/09/2019; invece è stato notificato il 16/05/2025. Tale posticipazione temporale è stata sfruttata dall'Ufficio attraverso l'abuso della previsione contenuta nel comma 3 dell'art.
6-bis, L. 212/2000 che, al fine di permettere l'espletamento del contraddittorio nei 60 giorni successivi alla notifica dello schema d'atto, prevede che “Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine
è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.” In questo modo, l'Ufficio ha notificato lo schema d'atto in data 25/11/2024 e, poiché i 60 giorni per l'espletamento del contraddittorio (i.e. 24/01/2025) scadevano oltre il termine decadenziale ordinario (i.e. 31.12.2024), si è potuta differire la notifica dell'atto di recupero al 15 maggio 2025, dato che al termine per l'espletamento del contraddittorio (i.e. 24/01/2025) si sono aggiunto ulteriori 120 giorni. Letto in tal modo, l'operato dell'Ufficio sembrerebbe più che lecito;
tuttavia, occorre rapportare il tutto alla data di avvio della verifica e non già alla semplice notifica dello schema d'atto.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt.
6-bis e 7, co. 1, L. 212/2000 in quanto il contraddittorio è stato solo formalmente esperito, non avendo l'ufficio fornito, alla luce della documentazione prodotta dalla società ricorrente, una motivazione rafforzata a sostegno dell'atto di recupero in grado di disattendere le ragioni della contribuente.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, co. 1, L. 212/2000 e 38-bis, co. 1, lett. a), D.P.R. 600/73 e
3, L. 241/1990: la motivazione dell'atto impugnato è per relationem, senza allegazione del documento, non conosciuto, né reso conoscibile alla Ricorrente_1, ossa il p.v.c. notificato al Associazione_1;
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, Costituzione, 33 e 70, D.P.R. 600/73, 52 e 75, D.P.R.
633/72 e dell'art.
7-quinquies, L. 212/2000 per accesso abusivo al domicilio informatico in assenza della prescritta autorizzazione del Procuratore della Repubblica competente non essendo sufficiente quella del
Capo dell'Ufficio. Violazione dell'art. 8, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo: assenza dei diritti minimi concessi ai contribuenti italiani, sottoposti ad accessi, ispezioni e verifiche;
5) Nel merito, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 d.l. 145/2013, 1, lett. g-quarter) d.lgs. 74/2000,
23 D.L. 7/2022, 7 L. 212/2000, co.
5-bis art. 7 d.lgs. 546/1992, 2729 e 2697 c.c., 13 co. 5, d.lgs. 471/1997: spettanza del credito d'imposta;
6) La disapplicazione delle sanzioni, ex artt. 6, d.lgs. 472/1997, 10 co. 3, L. 212/2000 e 8, d.lgs. 546/1992;
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP di Ascoli Piceno che nel chiedere il rigetto del ricorso rappresenta:
-l'Ufficio non è incorso in alcun abuso per quanto concerne il termine decadenziale atteso che si è avvalso legittimamente della norma di cui all'art. 6 bis comma 3° dello Statuto del Contribuente
- la motivazione è pienamente idonea in quanto alle pagg. 11-13 dell'atto impugnato, l'Ufficio, nel riportare le eccezioni di controparte, ha illustrato per quali ragioni le stesse non potessero essere accolte;
- l'Ufficio ha riprodotto il contenuto essenziale delle contestazioni mosse con il PVC elevato nei confronti del Associazione_1, soddisfacendo l'obbligo di motivazione per relationem, in quanto sono stati indicati ed offerti alla parte gli elementi essenziali a garantire il diritto alla difesa e contestare la pretesa nell' an e nel quantum;
- in caso di accesso presso la sede della società da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate all'uopo autorizzati dal Direttore Provinciale (o specularmente da parte dei militari della Guardia di Finanza), come nel caso di specie, è sempre ammessa l'acquisizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 9 dell'art. 52 DPR 633/72;
- l'interpretazione fornita dalla ricorrente in relazione all'art.23 del d.l. 73/2002 non è corretta in quanto la certificazione rilasciata sulla qualità del credito di imposta non esplica effetti sul recupero del credito oggetto del presente giudizio, che si fonda sulla considerazione che il credito non sussista siccome fondato su attività di ricerca e sviluppo che (benché oggetto di Relazioni tecniche) non sono state in concreto poste in essere.
-In base a tutti gli elementi raccolti, sia in sede di verifica nei confronti del consorzio Associazione_1, sia in sede di accesso presso la Ricorrente_1, con riferimento al progetto di ricerca Nome_1, è emerso il semplice trasferimento dall'ente di ricerca Associazione_1 alla società committente Ricorrente_1, di un progetto preconfezionato e pronto all'uso già in occasione di una prima proposta risalente al 2017; per cui i rapporti tra le parti si sarebbero sostanzialmente concretizzati nel trasferimento tecnologico e del benchmark scientifico dei risultati ottenuti nell'ambito del progetto Nome_2. Ne deriva che l'elaborazione teorica delle attività progettuali, corredate dalla predisposizione della relativa documentazione di supporto, prescindono dall'effettivo svolgimento della ricerca nei confronti della società committente. Di conseguenza i costi sostenuti sono relativi ad un'attività di ricerca svolta solo “sulla carta” e come tali sono stati ritenuti indeducibili. -sulla presunta “sproporzione” della sanzione, l'Ufficio si è limitato ad irrogare le sanzioni previste da specifiche norme di legge.
All'udienza del 13 gennaio 2026 i due ricorsi venivano riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti vanno respinti.
Il primo motivo di impugnazione, secondo cui l'Ufficio sarebbe incorso nella decadenza dei termini accertativi di cui all'art. 38 bis DPR 600/73 per aver sfruttato impropriamente l'estensione dei termini decadenziali prevista dall'art.
6-bis, comma 3, della Legge 212/2000, è del tutto infondato.
Invero, si osserva che l'art.
6-bis, comma 3, dello Statuto del Contribuente prevede espressamente che:
“Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
Ebbene, nel caso specifico, l'Amministrazione ha effettuato una legittima applicazione della norma sopracitata: infatti, notificando lo schema d'atto in data 25/11/2024, i 60 giorni per la scadenza del contraddittorio sarebbero spirati oltre il termine decadenziale originario (31/12/2024); di conseguenza si è data attuazione al comma 3 dell'art.
6-bis dello Statuto che prevedeva di posticipare il termine di decadenza al 26/05/2025.
L'atto è stato notificato in data 16/05/2025, dunque nei termini di legge.
Per quanto concerne le doglianze riguardanti la motivazione degli atti impugnati, la Corte ritiene che l'Ufficio abbia sufficientemente assolto al proprio onere probatorio.
In primo luogo si osserva che l'Ufficio ha riprodotto il contenuto essenziale delle contestazioni mosse con il
PVC elevato nei confronti del Associazione_1, soddisfacendo l'obbligo di motivazione per relationem, in quanto sono stati indicati ed offerti alla ricorrente gli elementi essenziali a garantire il diritto alla difesa per contestare la pretesa nell' an e nel quantum. Inoltre sono state illustrate le ragioni per le quali sono state disattese le eccezioni proposte dalla società ricorrente alla luce della documentazione prodotta.
In particolare, i rilievi dell'Ufficio non vertono sulla innovatività/creatività scientifica dei progetti, ma sul fatto che l'attività materiale non sia mai stata realizzata. In tale ottica, la certificazione rilasciata dall'ing. Nominativo_1 ex art. 23 del d.l. 73/2002 prende in esame il progetto per come descritto nelle relazioni già prodotte all'Ufficio
e ne attesta i requisiti di novità, creatività ai fini della loro astratta inclusione nella nozione di “ricerca e sviluppo”: essa, tuttavia, non fornisce alcuna attestazione sull'effettiva e materiale realizzazione delle attività che i progetti descrivono. Tra gli elementi a carattere indiziario che hanno portato l'Ufficio a ritenere mai realizzata l'attività materiale certificata assumono particolare rilevanza:
-l'incapacità dell'ente ricercatore di svolgere il progetto di R&S, in quanto non dotato di idonea struttura e personale;
-la segnalazione del Settore Contrasto Illeciti – Sezione Territoriale Nord Ovest, che ha riscontrato la presenza di soli 3 dipendenti e di cui un ricercatore;
-l'unità di ricerca presso il Politecnico di Torino non era idonea allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo;
-i ricercatori che operavano per il Associazione_1 erano impegnati in altre attività (specificamente Prof. Nominativo_2
e Ing. Nominativo_3);
-i ricercatori individuati in apposita Convenzione stipulata tra il Politecnico di Torino ed il Associazione_1 con cui il primo metteva a disposizione del secondo i ricercatori, non avendo percepito compensi per lavoro autonomo o lavoro dipendente. non potevano aver operato per il progetto di R&S commissionato dalla Ricorrente_1;
Pertanto, sulla scorta di tutti gli elementi raccolti, sia in sede di verifica nei confronti del Consorzio_3, sia in sede di accesso presso la Ricorrente_1, appare ragionevole ritenere che, con riferimento al progetto di ricerca Nome_1, vi sia stato un semplice trasferimento dall'ente di ricerca Associazione_1 alla società committente Ricorrente_1, di un progetto preconfezionato e pronto all'uso già in occasione di una prima proposta risalente al 2017; per cui i rapporti tra le parti si sarebbero sostanzialmente concretizzati nel trasferimento tecnologico e del benchmark scientifico dei risultati ottenuti nell'ambito del progetto Nome_2. Ne deriva che l'elaborazione teorica delle attività progettuali, corredate dalla predisposizione della relativa documentazione di supporto, prescindono dall'effettivo svolgimento della ricerca nei confronti della società committente.
Di conseguenza i costi sostenuti sono relativi ad un'attività di ricerca svolta solo “sulla carta” e come tali sono stati ritenuti indeducibili.
Infine, circa la presunta sproporzione della sanzione applicata, si osserva che le sanzioni, così come calcolate, appaiono del tutto legittime.
Come precisato a pag. 17 dell'avviso di accertamento, l'Ufficio si è limitato ad irrogare le sanzioni previste da specifiche norme di legge. Trattasi, in particolare, delle sanzioni previste, ai fini IRES e IRAP, dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 471/97, rubricato “Dichiarazione infedele…mediante documentazione falsa o operazioni inesistenti”, che prevede l'applicazione di una sanzione dal 135% al 270% della maggiore imposta dovuta. Peraltro, si osserva che le sanzioni sono state irrogate nella misura minima prevista (appunto il 135%).
A fronte del rigetto dei ricorsi riuniti, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado rigetta il ricorso. Spese a carico del contribuente per complessivi euro 7000,00 oltre oneri ed accessori.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI AL, Presidente
GN STEFANO, Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 586/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Luigi Marini N. 15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ303T301196 2024 IRES E IRAP 2018
- sul ricorso n. 587/2025 depositato il 15/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Luigi Marini N. 15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TQ3CRT300088 2025 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati per tutti i motivi indicati nei ricorsi riuniti;
condannare l'Ufficio al rimborso delle somme versate nelle more del giudizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e CAP, in applicazione dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992 a favore dei difensori Prof. Dott. Difensore_2 e Dott. Difensore_1. Resistente/Appellato: il rigetto dei ricorsi riuniti e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., (esercente l'attività di “Attività_1
”), in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, impugna l'atto di recupero n. TQ3CRT300088/2025, notificato il 16/05/2025 con cui l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Ascoli Piceno –
Ufficio controlli riprendeva a tassazione l'importo del credito Ricerca e Sviluppo maturato nel 2018 e compensato nel 2019 in quanto ritenuto inesistente.
La stessa società impugna l'avviso di accertamento n. TQ303T301196 2024, notificato il 16/05/2025 con cui l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Ascoli Piceno – Ufficio controlli, accertava una maggiore imposta
IRES per € 43.680, IRAP per € 8.608, interessi per € 12.296,99 e sanzioni per € 70.588,80, per complessivi € 135.172,99 anno di imposta 2018, in conseguenza del recupero dei costi e delle spese in relazione al predetto credito R&S, vale a dire i costi del progetto correlati alla fattura emessa dal Associazione_1 poiché la fattura è stata considerata oggettivamente inesistente.
La ricorrente premetteva che, a seguito dell'accesso effettuato presso la sede della società in data 07/10/2021 ed acquisizione della documentazione per le annualità dal 2013 al 2021, l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Ascoli notificava alla Ricorrente_1 S.r.l. in data 25.11.2024 lo schema di atto n. TQ3CRT300097/2024, con cui veniva ritenuto totalmente inesistente il credito d'imposta ex art. 3, D.L.
145/2013, per ricerca e sviluppo maturato nel 2018 e compensato nel 2019, per € 179.333,00.
Partendo a monte da una verifica presso il Associazione_1
, l'inesistenza del credito è stata supposta dall'Ufficio sulla base di una serie di considerazioni illustrate da pag. 4 a pag. 7 dello schema d'atto: in particolare, il Associazione_1 non era dotato di struttura (beni strumentali e personale) per svolgere attività di R&S; 2) il progetto “Nome_1” sarebbe una mera prosecuzione di un altro progetto della Ricorrente_1 (c.d. progetto Nome_2) e la presenza della certificazione ex art. 23, co. 2, D.L. 73/2022 a nulla varrebbe, in quanto la documentazione sottostante sarebbe stata artatamente creata, poiché trattasi di “ricerca teorica”. Per realizzare l'operazione, le parti si sarebbero accordate per ottenere benefici fiscali da un lato (Ricorrente_1) ed accesso al mercato dei TEE dall'altro (Associazione_1).
Le predette considerazioni portavano l'Ufficio a ritenere oggettivamente inesistenti le prestazioni rese dal
Associazione_1 a favore della Ricorrente_1 S.r.l., con conseguente inesistenza del credito d'imposta.
Nonostante la documentazione fornita dalla società, l'Ufficio notificava l'atto di recupero riprendendo a tassazione l'importo del credito, nonché l'avviso di accertamento per il recupero di una maggiore imposta
Ires e Irap.
A sostegno dei due ricorsi presentati venivano addotti i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis, co. 1, lett. c), D.P.R. 600/73, per abuso dell'art.
6-bis, co. 3, L. 212/2000: intervenuta decadenza dei termini accertativi di cui all'art. 38-bis, co. 1, lett. c) D.P.R.
600/73, per avere l'Ufficio sfruttato impropriamente l'estensione dei termini decadenziali previsti dal co. 3, art.
6-bis, L. 212/2000. In sostanza, l'Ufficio avrebbe dovuto notificare l'atto di recupero entro il termine del
31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di intervenuta compensazione, laddove il credito fosse stato effettivamente inesistente. Tuttavia, applicando la c.d. ragione più liquida, il credito non può essere considerato inesistente alla luce di tutte le prove offerte dal contribuente e, quindi, non può applicarsi il c.d.
“termine lungo” di 8 anni, bensì quello “breve” dei cinque anni decorrenti dalla data di compensazione. Ne consegue che l'Ufficio avrebbe dovuto notificare l'atto di recupero entro il 31 dicembre 2024, essendo stato compensato il 30/09/2019; invece è stato notificato il 16/05/2025. Tale posticipazione temporale è stata sfruttata dall'Ufficio attraverso l'abuso della previsione contenuta nel comma 3 dell'art.
6-bis, L. 212/2000 che, al fine di permettere l'espletamento del contraddittorio nei 60 giorni successivi alla notifica dello schema d'atto, prevede che “Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine
è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.” In questo modo, l'Ufficio ha notificato lo schema d'atto in data 25/11/2024 e, poiché i 60 giorni per l'espletamento del contraddittorio (i.e. 24/01/2025) scadevano oltre il termine decadenziale ordinario (i.e. 31.12.2024), si è potuta differire la notifica dell'atto di recupero al 15 maggio 2025, dato che al termine per l'espletamento del contraddittorio (i.e. 24/01/2025) si sono aggiunto ulteriori 120 giorni. Letto in tal modo, l'operato dell'Ufficio sembrerebbe più che lecito;
tuttavia, occorre rapportare il tutto alla data di avvio della verifica e non già alla semplice notifica dello schema d'atto.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt.
6-bis e 7, co. 1, L. 212/2000 in quanto il contraddittorio è stato solo formalmente esperito, non avendo l'ufficio fornito, alla luce della documentazione prodotta dalla società ricorrente, una motivazione rafforzata a sostegno dell'atto di recupero in grado di disattendere le ragioni della contribuente.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, co. 1, L. 212/2000 e 38-bis, co. 1, lett. a), D.P.R. 600/73 e
3, L. 241/1990: la motivazione dell'atto impugnato è per relationem, senza allegazione del documento, non conosciuto, né reso conoscibile alla Ricorrente_1, ossa il p.v.c. notificato al Associazione_1;
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, Costituzione, 33 e 70, D.P.R. 600/73, 52 e 75, D.P.R.
633/72 e dell'art.
7-quinquies, L. 212/2000 per accesso abusivo al domicilio informatico in assenza della prescritta autorizzazione del Procuratore della Repubblica competente non essendo sufficiente quella del
Capo dell'Ufficio. Violazione dell'art. 8, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo: assenza dei diritti minimi concessi ai contribuenti italiani, sottoposti ad accessi, ispezioni e verifiche;
5) Nel merito, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 d.l. 145/2013, 1, lett. g-quarter) d.lgs. 74/2000,
23 D.L. 7/2022, 7 L. 212/2000, co.
5-bis art. 7 d.lgs. 546/1992, 2729 e 2697 c.c., 13 co. 5, d.lgs. 471/1997: spettanza del credito d'imposta;
6) La disapplicazione delle sanzioni, ex artt. 6, d.lgs. 472/1997, 10 co. 3, L. 212/2000 e 8, d.lgs. 546/1992;
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP di Ascoli Piceno che nel chiedere il rigetto del ricorso rappresenta:
-l'Ufficio non è incorso in alcun abuso per quanto concerne il termine decadenziale atteso che si è avvalso legittimamente della norma di cui all'art. 6 bis comma 3° dello Statuto del Contribuente
- la motivazione è pienamente idonea in quanto alle pagg. 11-13 dell'atto impugnato, l'Ufficio, nel riportare le eccezioni di controparte, ha illustrato per quali ragioni le stesse non potessero essere accolte;
- l'Ufficio ha riprodotto il contenuto essenziale delle contestazioni mosse con il PVC elevato nei confronti del Associazione_1, soddisfacendo l'obbligo di motivazione per relationem, in quanto sono stati indicati ed offerti alla parte gli elementi essenziali a garantire il diritto alla difesa e contestare la pretesa nell' an e nel quantum;
- in caso di accesso presso la sede della società da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate all'uopo autorizzati dal Direttore Provinciale (o specularmente da parte dei militari della Guardia di Finanza), come nel caso di specie, è sempre ammessa l'acquisizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 9 dell'art. 52 DPR 633/72;
- l'interpretazione fornita dalla ricorrente in relazione all'art.23 del d.l. 73/2002 non è corretta in quanto la certificazione rilasciata sulla qualità del credito di imposta non esplica effetti sul recupero del credito oggetto del presente giudizio, che si fonda sulla considerazione che il credito non sussista siccome fondato su attività di ricerca e sviluppo che (benché oggetto di Relazioni tecniche) non sono state in concreto poste in essere.
-In base a tutti gli elementi raccolti, sia in sede di verifica nei confronti del consorzio Associazione_1, sia in sede di accesso presso la Ricorrente_1, con riferimento al progetto di ricerca Nome_1, è emerso il semplice trasferimento dall'ente di ricerca Associazione_1 alla società committente Ricorrente_1, di un progetto preconfezionato e pronto all'uso già in occasione di una prima proposta risalente al 2017; per cui i rapporti tra le parti si sarebbero sostanzialmente concretizzati nel trasferimento tecnologico e del benchmark scientifico dei risultati ottenuti nell'ambito del progetto Nome_2. Ne deriva che l'elaborazione teorica delle attività progettuali, corredate dalla predisposizione della relativa documentazione di supporto, prescindono dall'effettivo svolgimento della ricerca nei confronti della società committente. Di conseguenza i costi sostenuti sono relativi ad un'attività di ricerca svolta solo “sulla carta” e come tali sono stati ritenuti indeducibili. -sulla presunta “sproporzione” della sanzione, l'Ufficio si è limitato ad irrogare le sanzioni previste da specifiche norme di legge.
All'udienza del 13 gennaio 2026 i due ricorsi venivano riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti vanno respinti.
Il primo motivo di impugnazione, secondo cui l'Ufficio sarebbe incorso nella decadenza dei termini accertativi di cui all'art. 38 bis DPR 600/73 per aver sfruttato impropriamente l'estensione dei termini decadenziali prevista dall'art.
6-bis, comma 3, della Legge 212/2000, è del tutto infondato.
Invero, si osserva che l'art.
6-bis, comma 3, dello Statuto del Contribuente prevede espressamente che:
“Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
Ebbene, nel caso specifico, l'Amministrazione ha effettuato una legittima applicazione della norma sopracitata: infatti, notificando lo schema d'atto in data 25/11/2024, i 60 giorni per la scadenza del contraddittorio sarebbero spirati oltre il termine decadenziale originario (31/12/2024); di conseguenza si è data attuazione al comma 3 dell'art.
6-bis dello Statuto che prevedeva di posticipare il termine di decadenza al 26/05/2025.
L'atto è stato notificato in data 16/05/2025, dunque nei termini di legge.
Per quanto concerne le doglianze riguardanti la motivazione degli atti impugnati, la Corte ritiene che l'Ufficio abbia sufficientemente assolto al proprio onere probatorio.
In primo luogo si osserva che l'Ufficio ha riprodotto il contenuto essenziale delle contestazioni mosse con il
PVC elevato nei confronti del Associazione_1, soddisfacendo l'obbligo di motivazione per relationem, in quanto sono stati indicati ed offerti alla ricorrente gli elementi essenziali a garantire il diritto alla difesa per contestare la pretesa nell' an e nel quantum. Inoltre sono state illustrate le ragioni per le quali sono state disattese le eccezioni proposte dalla società ricorrente alla luce della documentazione prodotta.
In particolare, i rilievi dell'Ufficio non vertono sulla innovatività/creatività scientifica dei progetti, ma sul fatto che l'attività materiale non sia mai stata realizzata. In tale ottica, la certificazione rilasciata dall'ing. Nominativo_1 ex art. 23 del d.l. 73/2002 prende in esame il progetto per come descritto nelle relazioni già prodotte all'Ufficio
e ne attesta i requisiti di novità, creatività ai fini della loro astratta inclusione nella nozione di “ricerca e sviluppo”: essa, tuttavia, non fornisce alcuna attestazione sull'effettiva e materiale realizzazione delle attività che i progetti descrivono. Tra gli elementi a carattere indiziario che hanno portato l'Ufficio a ritenere mai realizzata l'attività materiale certificata assumono particolare rilevanza:
-l'incapacità dell'ente ricercatore di svolgere il progetto di R&S, in quanto non dotato di idonea struttura e personale;
-la segnalazione del Settore Contrasto Illeciti – Sezione Territoriale Nord Ovest, che ha riscontrato la presenza di soli 3 dipendenti e di cui un ricercatore;
-l'unità di ricerca presso il Politecnico di Torino non era idonea allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo;
-i ricercatori che operavano per il Associazione_1 erano impegnati in altre attività (specificamente Prof. Nominativo_2
e Ing. Nominativo_3);
-i ricercatori individuati in apposita Convenzione stipulata tra il Politecnico di Torino ed il Associazione_1 con cui il primo metteva a disposizione del secondo i ricercatori, non avendo percepito compensi per lavoro autonomo o lavoro dipendente. non potevano aver operato per il progetto di R&S commissionato dalla Ricorrente_1;
Pertanto, sulla scorta di tutti gli elementi raccolti, sia in sede di verifica nei confronti del Consorzio_3, sia in sede di accesso presso la Ricorrente_1, appare ragionevole ritenere che, con riferimento al progetto di ricerca Nome_1, vi sia stato un semplice trasferimento dall'ente di ricerca Associazione_1 alla società committente Ricorrente_1, di un progetto preconfezionato e pronto all'uso già in occasione di una prima proposta risalente al 2017; per cui i rapporti tra le parti si sarebbero sostanzialmente concretizzati nel trasferimento tecnologico e del benchmark scientifico dei risultati ottenuti nell'ambito del progetto Nome_2. Ne deriva che l'elaborazione teorica delle attività progettuali, corredate dalla predisposizione della relativa documentazione di supporto, prescindono dall'effettivo svolgimento della ricerca nei confronti della società committente.
Di conseguenza i costi sostenuti sono relativi ad un'attività di ricerca svolta solo “sulla carta” e come tali sono stati ritenuti indeducibili.
Infine, circa la presunta sproporzione della sanzione applicata, si osserva che le sanzioni, così come calcolate, appaiono del tutto legittime.
Come precisato a pag. 17 dell'avviso di accertamento, l'Ufficio si è limitato ad irrogare le sanzioni previste da specifiche norme di legge. Trattasi, in particolare, delle sanzioni previste, ai fini IRES e IRAP, dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 471/97, rubricato “Dichiarazione infedele…mediante documentazione falsa o operazioni inesistenti”, che prevede l'applicazione di una sanzione dal 135% al 270% della maggiore imposta dovuta. Peraltro, si osserva che le sanzioni sono state irrogate nella misura minima prevista (appunto il 135%).
A fronte del rigetto dei ricorsi riuniti, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado rigetta il ricorso. Spese a carico del contribuente per complessivi euro 7000,00 oltre oneri ed accessori.