Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 101
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dei termini accertativi

    L'applicazione dell'art. 6-bis, comma 3, della Legge 212/2000 è stata ritenuta legittima. La notifica dello schema d'atto in data 25/11/2024 ha comportato, a causa della scadenza del termine per il contraddittorio oltre il termine decadenziale ordinario, il posticipo del termine di decadenza al 26/05/2025, data entro cui l'atto è stato notificato (16/05/2025).

  • Rigettato
    Vizio di motivazione degli atti impugnati

    L'Ufficio ha riprodotto il contenuto essenziale delle contestazioni mosse nel PVC nei confronti del Associazione_1, soddisfacendo l'obbligo di motivazione per relationem. Sono stati forniti gli elementi essenziali per garantire il diritto alla difesa. Le eccezioni della ricorrente sono state disattese sulla base della documentazione prodotta.

  • Rigettato
    Motivazione per relationem senza allegazione del documento (PVC notificato al Associazione_1)

    L'Ufficio ha riprodotto il contenuto essenziale delle contestazioni mosse con il PVC elevato nei confronti del Associazione_1, soddisfacendo l'obbligo di motivazione per relationem, in quanto sono stati indicati ed offerti alla ricorrente gli elementi essenziali a garantire il diritto alla difesa per contestare la pretesa nell' an e nel quantum.

  • Rigettato
    Accesso abusivo al domicilio informatico

    L'Agenzia delle Entrate ha agito legittimamente poiché, in caso di accesso presso la sede della società da parte di funzionari autorizzati dal Direttore Provinciale, è ammessa l'acquisizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 9, DPR 633/72.

  • Rigettato
    Spettanza del credito d'imposta

    I costi sostenuti sono relativi ad un'attività di ricerca svolta solo 'sulla carta' e sono stati ritenuti indeducibili. Nonostante la certificazione ex art. 23 del D.L. 73/2002 attesti la novità e creatività del progetto, essa non fornisce prova dell'effettiva realizzazione materiale delle attività. Elementi indiziari come l'incapacità dell'ente ricercatore, l'impegno dei ricercatori in altre attività e la natura preconfezionata del progetto hanno portato a ritenere che vi sia stato un semplice trasferimento di un progetto già pronto.

  • Rigettato
    Disapplicazione delle sanzioni

    Le sanzioni sono state irrogate nella misura minima prevista (135%) dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 471/97, in quanto relative a dichiarazione infedele mediante documentazione falsa o operazioni inesistenti, e pertanto appaiono legittime.

  • Rigettato
    Decadenza dei termini accertativi

    L'applicazione dell'art. 6-bis, comma 3, della Legge 212/2000 è stata ritenuta legittima. La notifica dello schema d'atto in data 25/11/2024 ha comportato, a causa della scadenza del termine per il contraddittorio oltre il termine decadenziale ordinario, il posticipo del termine di decadenza al 26/05/2025, data entro cui l'atto è stato notificato (16/05/2025).

  • Rigettato
    Vizio di motivazione degli atti impugnati

    L'Ufficio ha riprodotto il contenuto essenziale delle contestazioni mosse nel PVC nei confronti del Associazione_1, soddisfacendo l'obbligo di motivazione per relationem. Sono stati forniti gli elementi essenziali per garantire il diritto alla difesa. Le eccezioni della ricorrente sono state disattese sulla base della documentazione prodotta.

  • Rigettato
    Motivazione per relationem senza allegazione del documento (PVC notificato al Associazione_1)

    L'Ufficio ha riprodotto il contenuto essenziale delle contestazioni mosse con il PVC elevato nei confronti del Associazione_1, soddisfacendo l'obbligo di motivazione per relationem, in quanto sono stati indicati ed offerti alla ricorrente gli elementi essenziali a garantire il diritto alla difesa per contestare la pretesa nell' an e nel quantum.

  • Rigettato
    Accesso abusivo al domicilio informatico

    L'Agenzia delle Entrate ha agito legittimamente poiché, in caso di accesso presso la sede della società da parte di funzionari autorizzati dal Direttore Provinciale, è ammessa l'acquisizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 9, DPR 633/72.

  • Rigettato
    Spettanza del credito d'imposta

    I costi sostenuti sono relativi ad un'attività di ricerca svolta solo 'sulla carta' e sono stati ritenuti indeducibili. Nonostante la certificazione ex art. 23 del D.L. 73/2002 attesti la novità e creatività del progetto, essa non fornisce prova dell'effettiva realizzazione materiale delle attività. Elementi indiziari come l'incapacità dell'ente ricercatore, l'impegno dei ricercatori in altre attività e la natura preconfezionata del progetto hanno portato a ritenere che vi sia stato un semplice trasferimento di un progetto già pronto.

  • Rigettato
    Disapplicazione delle sanzioni

    Le sanzioni sono state irrogate nella misura minima prevista (135%) dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 471/97, in quanto relative a dichiarazione infedele mediante documentazione falsa o operazioni inesistenti, e pertanto appaiono legittime.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 101
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
    Numero : 101
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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