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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/07/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1187/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'udienza del 3.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Gianna Regoli e Cristina Sbrana, presso il cui studio sito in San Miniato (PI), via A. Gramsci
n. 47/49, elettivamente domicilia
Ricorrente contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea
Napoletano e dall'Avv. Alessandro Funari, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
Resistente
OGGETTO: annullamento ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 3.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.7.2024, il ricorrente ha chiesto “- in via preliminare sospendere
l'efficacia esecutiva, anche inaudita altera parte, del provvedimento impugnato per le gravi ragioni illustrate in premessa;
- in via preliminare di merito accertare e dichiarare la nullità, e/o
l'annullabilità e/o inefficacia del provvedimento opposto per difetto di motivazione come meglio spiegato in premessa;
- in ogni caso, sempre nel merito e previo accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare come non dovuta dal sig. la somma di € Parte_1
4.364,09 (di cui € 9,59 per spese di notifica) e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o inesistenza dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-001620769 di complessivi € 4.364,09 (di cui € 9,59 per spese di notifica) relativa all'atto di accertamento n: 6200.28/01/2019.0015737 del 28/01/2019 riferito all'anno 2017 per i motivi esposti in CP_1 narrativa. Il tutto con vittoria di spese di causa e compenso professionale avvocato, oltre accessori come per legge. - in via subordinata sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, mantenere l'importo della somma dovuta nel minimo edittale e compensare le spese di lite per i motivi esposti in narrativa. Con ampia riserva di altro produrre e dedurre come per legge, specie all'esito della costituzione della controparte”.
2. Con memoria depositata in data 23.6.2025 si è costituita la parte resistente, rilevando che l'ente aveva annullato il provvedimento impugnato e proceduto alla relativa archiviazione.
3. Con note di trattazione scritta, il ricorrente prendeva atto della cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
4. Alla luce di quanto rilevato dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Il comportamento adottato dalla parte resistente giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, da imputarsi alla resistente medesima, con liquidazione in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del
13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro
1.101,00 sino a 5.200,00.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già effettuata la compensazione per metà, in complessivi euro 125,00 per esborsi ed euro 656,00
(1/2 di euro 1.312,00) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1187/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'udienza del 3.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Gianna Regoli e Cristina Sbrana, presso il cui studio sito in San Miniato (PI), via A. Gramsci
n. 47/49, elettivamente domicilia
Ricorrente contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea
Napoletano e dall'Avv. Alessandro Funari, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
Resistente
OGGETTO: annullamento ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 3.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.7.2024, il ricorrente ha chiesto “- in via preliminare sospendere
l'efficacia esecutiva, anche inaudita altera parte, del provvedimento impugnato per le gravi ragioni illustrate in premessa;
- in via preliminare di merito accertare e dichiarare la nullità, e/o
l'annullabilità e/o inefficacia del provvedimento opposto per difetto di motivazione come meglio spiegato in premessa;
- in ogni caso, sempre nel merito e previo accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare come non dovuta dal sig. la somma di € Parte_1
4.364,09 (di cui € 9,59 per spese di notifica) e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o inesistenza dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-001620769 di complessivi € 4.364,09 (di cui € 9,59 per spese di notifica) relativa all'atto di accertamento n: 6200.28/01/2019.0015737 del 28/01/2019 riferito all'anno 2017 per i motivi esposti in CP_1 narrativa. Il tutto con vittoria di spese di causa e compenso professionale avvocato, oltre accessori come per legge. - in via subordinata sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, mantenere l'importo della somma dovuta nel minimo edittale e compensare le spese di lite per i motivi esposti in narrativa. Con ampia riserva di altro produrre e dedurre come per legge, specie all'esito della costituzione della controparte”.
2. Con memoria depositata in data 23.6.2025 si è costituita la parte resistente, rilevando che l'ente aveva annullato il provvedimento impugnato e proceduto alla relativa archiviazione.
3. Con note di trattazione scritta, il ricorrente prendeva atto della cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
4. Alla luce di quanto rilevato dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Il comportamento adottato dalla parte resistente giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, da imputarsi alla resistente medesima, con liquidazione in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del
13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro
1.101,00 sino a 5.200,00.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già effettuata la compensazione per metà, in complessivi euro 125,00 per esborsi ed euro 656,00
(1/2 di euro 1.312,00) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli