TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 15755/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 15755/2022 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (CF: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TESTAJ GIUSEPPE
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (CF: ; Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.02.2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni, come da verbale in atti, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Catania il 23.04.1988, Parte_2 Controparte_1
trascritto nei registri di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania dell'anno 1988, parte
I, atto n. 77.
Dalla coppia sono nati i figli (il 31.12.1987) e (il 06.08.1992), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni.
Con ricorso depositato il 02.12.2022, ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_2
la cessazione degli effetti del matrimonio, senza formulare ulteriori domande.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 14.03.2023 è comparsa la sola parte ricorrente, sicché non è stato possibile esperire il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, e la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 12.02.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nel ricorso, e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia della ricorrente.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante la rituale Controparte_1
instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, non si è costituito in giudizio.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente
- rectius: di scioglimento del matrimonio - è fondata e va accolta.
Si rileva innanzitutto che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le parti, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale il 19.06.2019 nella procedura di separazione giudiziale definita dal Tribunale di Catania con sentenza n. 3907/2021 pubblicata il
24.09.2021, passata in giudicato. Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
Nessun'altra disposizione va adottata, in assenza di specifiche domande di parte ed essendo stato dedotto dalla ricorrente che i figli sono entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In assenza di una parte soccombente e stante la mancata costituzione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 15755/2022, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Catania il 23.04.1988 da Parte_2
e , trascritto nei registri di matrimonio dello stato civile del Comune di
[...] Controparte_1
Catania dell'anno 1988, parte I, atto n. 77;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Vittorini Dott. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 15755/2022 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (CF: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TESTAJ GIUSEPPE
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (CF: ; Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.02.2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni, come da verbale in atti, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Catania il 23.04.1988, Parte_2 Controparte_1
trascritto nei registri di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania dell'anno 1988, parte
I, atto n. 77.
Dalla coppia sono nati i figli (il 31.12.1987) e (il 06.08.1992), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni.
Con ricorso depositato il 02.12.2022, ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_2
la cessazione degli effetti del matrimonio, senza formulare ulteriori domande.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 14.03.2023 è comparsa la sola parte ricorrente, sicché non è stato possibile esperire il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, e la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 12.02.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nel ricorso, e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia della ricorrente.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante la rituale Controparte_1
instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, non si è costituito in giudizio.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente
- rectius: di scioglimento del matrimonio - è fondata e va accolta.
Si rileva innanzitutto che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le parti, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale il 19.06.2019 nella procedura di separazione giudiziale definita dal Tribunale di Catania con sentenza n. 3907/2021 pubblicata il
24.09.2021, passata in giudicato. Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
Nessun'altra disposizione va adottata, in assenza di specifiche domande di parte ed essendo stato dedotto dalla ricorrente che i figli sono entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In assenza di una parte soccombente e stante la mancata costituzione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 15755/2022, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Catania il 23.04.1988 da Parte_2
e , trascritto nei registri di matrimonio dello stato civile del Comune di
[...] Controparte_1
Catania dell'anno 1988, parte I, atto n. 77;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Vittorini Dott. Massimo Escher