Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01450/2026REG.PROV.COLL.
N. 03573/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3573 del 2024, proposto da SE NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Palladino, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Striano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione II) n. 5661 del 16 ottobre 2023,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Striano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il consigliere OF AT;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla delibera di Consiglio comunale n. 30/2022 del 18 ottobre 2022 pubblicata sul B.U.R.C. il 31 ottobre 2022 n. 92, con cui il Comune di Striano ha approvato il P.U.C. ed ha classificato i beni immobili di proprietà della sig.ra NI SE con la sigla AT-ME, ovvero “area a funzione pubblica di interesse collettivo, finalizzato alla realizzazione di attrezzature necessarie al commercio ambulante, alias area mercatale”;
- dalla delibera di Consiglio comunale n. 36 del 24 luglio 2021, come rettificata con D.C.C. n. 39 del 3 dicembre 2021, con cui il Comune di Striano ha adottato il Piano urbanistico comunale, comprensivo del Rapporto ambientale, dalla sintesi non tecnica e dagli altri studi specialistici e settoriali;
- da ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Campania dalla sig.ra SE NI, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione di legge – violazione dei principi generali regolanti la pianificazione urbanistica comunale – violazione legge regionale della Campania n. 16/2004 art. 2 – carenza di motivazione;
b) eccesso di potere – difetto di istruttoria procedimentale - violazione di legge – violazione dei principi generali regolanti la pianificazione urbanistica comunale – violazione legge regionale della Campania n. 16/2004 art. 2 – carenza di motivazione.
3. Con la sentenza n. 5661 del 16 ottobre 2023 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a tre motivi così rubricati:
I - error in iudicando – omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in udienza tra le parti – difetto di istruttoria procedimentale – violazione dell’art. 64 c.p.a. e del principio dispositivo attenuato dal metodo acquisitivo – inesistente e/o insufficiente motivazione - eccesso di potere per illogicità manifesta - travisamento di fatto – violazione del concetto di perequazione urbanistica;
II - violazione di legge – contraddittorietà manifesta – mancanza di pertinente valutazione delle prove offerte;
III - motivazione illogica e incongruente – sulla violazione dei principi generali regolanti la pianificazione urbanistica comunale – violazione legge reg. Campania n. 16/2004 art. 2 – carenza di motivazione.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Striano, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. In data 10 settembre 2025 la parte appellante ha dichiarato di rinunciare all’appello, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado.
7. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Alla luce della rinuncia depositata dalla parte appellante, ritualmente notificata, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
9. In considerazione della particolarità e dell’esito complessivo della causa, le spese del grado di appello possono essere comunque compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia dell’appellante e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN PI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
OF AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OF AT | IN PI |
IL SEGRETARIO