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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 994/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GENTILI UMBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10118/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Con Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201330026730000012023007 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa
Resistente/Appellato: ha provveduto all'annullamento chiede compensazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione in epigrafe.
L'Agenzia delle Entrate DP 2 si è costituita evidenziando di aver annullato l'avviso di liqudazione in sede di autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Atteso l'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
In considerazione del fatto che l'esercizio del potere di autotutela è avvenuto senza ritardo ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere compensando le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GENTILI UMBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10118/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Con Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201330026730000012023007 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa
Resistente/Appellato: ha provveduto all'annullamento chiede compensazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione in epigrafe.
L'Agenzia delle Entrate DP 2 si è costituita evidenziando di aver annullato l'avviso di liqudazione in sede di autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Atteso l'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
In considerazione del fatto che l'esercizio del potere di autotutela è avvenuto senza ritardo ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere compensando le spese.