TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3531/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Marco De Caro. Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Salerno, al Corso CP_1
Giuseppe Garibaldi, 38, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento – Sanzioni –
Prescrizione.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta ex. art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta .
La stessa concerne l'ordinanza ingiunzione n.OI-001408084, notificata in data
13 Giugno 2024, della somma di euro 13.737,50, comminata nella qualità di titolare della ditta MICRO SYS SOLUTIONS per la violazione dell'art. 2, comma
1 bis del decreto-legge 638, 1983 e ss.mm.ii. Detta ordinanza ingiunzione costituisce il primo atto con il quale la ricorrente è venuta a conoscenza della pretesa sanzionatoria, non avendo mai ricevuto notifica di alcun atto prodromico quale avviso di accertamento, etc.
L'opponente ha eccepito sia la prescrizione che la decadenza rilevando in proposito che a fronte di contributi che scadevano nell'anno 2017, il primo atto interruttivo della sanzione irrogata è stata proprio l'impugnata ordinanza.
Devono perciò ritenersi decorsi i termini di prescrizione (pacificamente quinquennali), che sono largamente trascorsi, non giovando neppure i 311 gg. di sospensione dei termini di prescrizione disposti dalla legislazione emergenziale durante il periodo Covid.
La sola prescrizione della sanzione ingiunta consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinta per prescrizione la sanzione irrogata con l'ordinanza di ingiunzione n.OI-001408084, notificata in data 13 giugno 2024 all'opponente; compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, 6.3.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Marco De Caro. Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Salerno, al Corso CP_1
Giuseppe Garibaldi, 38, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento – Sanzioni –
Prescrizione.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta ex. art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta .
La stessa concerne l'ordinanza ingiunzione n.OI-001408084, notificata in data
13 Giugno 2024, della somma di euro 13.737,50, comminata nella qualità di titolare della ditta MICRO SYS SOLUTIONS per la violazione dell'art. 2, comma
1 bis del decreto-legge 638, 1983 e ss.mm.ii. Detta ordinanza ingiunzione costituisce il primo atto con il quale la ricorrente è venuta a conoscenza della pretesa sanzionatoria, non avendo mai ricevuto notifica di alcun atto prodromico quale avviso di accertamento, etc.
L'opponente ha eccepito sia la prescrizione che la decadenza rilevando in proposito che a fronte di contributi che scadevano nell'anno 2017, il primo atto interruttivo della sanzione irrogata è stata proprio l'impugnata ordinanza.
Devono perciò ritenersi decorsi i termini di prescrizione (pacificamente quinquennali), che sono largamente trascorsi, non giovando neppure i 311 gg. di sospensione dei termini di prescrizione disposti dalla legislazione emergenziale durante il periodo Covid.
La sola prescrizione della sanzione ingiunta consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinta per prescrizione la sanzione irrogata con l'ordinanza di ingiunzione n.OI-001408084, notificata in data 13 giugno 2024 all'opponente; compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, 6.3.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)