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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice unico, dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°118/2025 R.G. promossa con ricorso in riassunzione dd. 17.1.2025 e notificato a mezzo pec di data 22.1.2025, alla convenuta da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale a San Daniele del Friuli (UD), P.IVA_1
rappr. e difesa dal proc. e dom. avv. Mauro Melchior, giusta procura alle liti allegata al ricorso,
attrice in riassunzione;
contro
.IVA con sede in Pordenone, in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante, rappr. e difeso dal proc. e dom. avv. Filipetto Paolo, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta in riassunzione;
avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss cc.
Causa iscritta a ruolo il 18.01.2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies,
comma 3, c.p.c. all'udienza del 2.04.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice in riassunzione: “Condannare lo Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare a
[...] [...]
[...
[...] in persona del legale rapp.te Controparte_4
p.t., l'importo di euro 19.946,60 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/02 con decorrenza dalle singole scadenze al saldo. Spese e compensi di causa rifusi.”
per parte convenuta: “Nel merito: accertato per le causali di cui al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
(doc.1) in premesse che il contratto di vendita del 31.07.2017 stipulato tra il ricorrente e la
[...]
si deve considerare formalmente concluso e scaduto stante l'intervenuto recesso da Controparte_5
parte del ricorrente dichiararsi che di nulla più deve alla con CP_1 CP_2 CP_1
condanna della medesima allo storno formale di tutte le fatture emesse dal 2020 al 2023 e di cui al doc. 6 in atti. Spese rifuse. E conseguentemente rigettarsi le domande tutte, anche riconvenzionali,
avanzate dalla ricorrente siccome destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. Spese
rifuse.”
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Lo con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. evocò in giudizio Controparte_2
avanti al Tribunale di Pordenone con Controparte_1
la quale aveva stipulato nel luglio 2017 un “Contratto di vendita di licenza d'uso prodotti software”
ed il collegato “Contratto triennale di fornitura di manutenzione ed assistenza software”, lamentando che la controparte - nonostante avesse già ottenuto il pagamento della somma di €. 5.856,00 oggetto del D.I. n. 386/2020 emesso a suo carico dal Tribunale di Udine e confermato con la sentenza n.
48/2022 dell'intestato Tribunale che aveva respinto dell'opposizione proposta dallo CP_2
sentenza passata in giudicato – aveva continuato ad inviargli altre fatture con cadenza trimestrale relative al canone previsto per l'assistenza per le annualità dal 2020 al 2023 per un totale di €.
19.946,00. Assumendo che il contratto “si doveva considerare chiuso e scaduto per intervenuto
regolare recesso”, come da documentazione in atti e che, in particolare, l'opposizione al D.I. n.
386/2020 era da considerarsi in ogni caso quale “formale disdetta e recesso: per tale contratto era
infatti previsto il recesso anticipato così come da art. 4-4.3.7 – inerente le condizioni di fornitura,
assistenza e manutenzione”, la ricorrente avanzò domanda di accertamento che il contratto di
2 vendita del 31.07.2017 “era da considerarsi formalmente concluso e scaduto stante l'intervenuto
recesso da parte del ricorrente” e che nulla era più dovuto da quest'ultimo alla resistente.
eccepì l'incompetenza per Controparte_1
territorio del Tribunale di Pordenone invocando il foro convenzionale di cui alla clausola contrattuale
4.3.8, ed in subordine, nel merito, chiese il rigetto della domanda avversaria affermando che il contratto, ad esecuzione continuata, doveva ritenersi ancora vigente e produttivo di effetti, essendosi rinnovato oltre la scadenza in maniera tacita ed automatica, in quanto l'unico ed effettivo recesso formale inviato dalla cliente era quello del 25.10.2023, non potendo invece ritenersi tale nessuna delle precedenti comunicazioni inviate dal cliente. Svolse, dunque, in via riconvenzionale, domanda di condanna della ricorrente al pagamento della somma di €. 19.946,60, oltre interessi ex art. 5 del
D. Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture azionate al saldo.
Con ordinanza del 19.11.2024 il Tribunale di Pordenone, preso atto dell'adesione da parte di all'eccezione di rito, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del CP_2
Tribunale di Udine ed assegnato il termine di tre mesi per la riassunzione.
Con tempestivo ricorso la causa è stata riassunta avanti all'intestato Tribunale da
[...]
che ha riproposto, nel merito, le stesse Controparte_1
domande già formulate nella fase precedente.
All'udienza dell'11.03.2025, dichiarata la contumacia di il difensore di parte CP_2
ricorrente in riassunzione ha chiesto di precisare le conclusioni e, autorizzato in tal senso, le ha precisate come da ricorso in riassunzione. La causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 2.04.2025. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
14.03.2025 si è tardivamente costituita la convenuta in riassunzione che si è richiamata alle difese e domande già svolte avanti al Tribunale di Pordenone. All'udienza del 2.04.2025 i difensori di entrambe le parti hanno proceduto ad una breve discussione orale e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
Preliminarmente va revocata la contumacia di non Controparte_2
avendovi provveduto nel corso dell'ultima udienza.
3 Le domande svolte da vanno disattese, mentre merita Controparte_2
accoglimento la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
[...]
E' stato già giudizialmente accertato con la sentenza n. 48/2022 del Tribunale di Udine,
confermata dalla Corte d'Appello di Trieste e passata in giudicato, che: a) il contratto stipulato tra le parti nel 2017 aveva ad oggetto, oltre alla vendita a prezzo zero di licenze d'uso di software per la gestione di studi contabili (bundle B60 per contabilità, bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) con l'erogazione del servizio di installazione, configurazione e parametrizzazione di tali programmi,
anche l'erogazione del servizio on line di formazione all'utilizzo dei software per otto ore a prezzo zero, nonché l'erogazione del servizio di assistenza su detti software per un triennio, dietro pagamento di un canone forfettario crescente (€. 1.000,00 per il 2018, €. 3.900,00 per il 2019 ed €.
3.900,00 per il 2020, oltre IVA); b) che aveva adempiuto agli obblighi CP_1
contrattualmente assunti nei confronti del cliente, avendo reso il servizio aggiuntivo di avviamento e prima formazione on site sia in data 19.03.2018 che in data 28.11.2018 ed avendo messo a disposizione nel corso del primo anno la propria struttura per l'assistenza in occasione delle operazioni di chiusura/apertura annuale;
c) che non sussistevano, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della fornitrice svolta dallo e quest'ultimo era tenuto a pagare le n. 10 rate mensili relative al canone 2019, CP_2
pari ad €. 4.758,00, nonché il servizio aggiuntivo di conversione dati contabilità e redditi del costo di
€. 1.098,00, il tutto oggetto delle fatture monitoriamente azionate da . CP_1
Sulla scorta di tali premesse fattuali, oramai coperte dal giudicato, considerato che il contratto di assistenza software aveva una durata triennale ed andava a scadere il 31.12.2020, non vi è dubbio che fosse tenuto innanzitutto a pagare le quattro fatture dell'importo di €. 1.189,50 CP_2
cadauna emesse da per l'anno 2020, al termine del quale sarebbe andato a scadere CP_1
il contratto. Quest'ultimo, peraltro, prevedeva all'art. 4.3.6 – Rinnovo che: “I contratti di fornitura
assistenza e manutenzione hardware e di fornitura manutenzione assistenza software, alla loro
scadenza vengono tacitamente rinnovati ed i canoni previsti vengono adeguati in base all'indice
ISTAT in vigore all'atto del rinnovo stesso. Il Cliente ha facoltà di rinunciare al rinnovo dandone
4 comunicazione scritta al fornitore con lettera raccomandata A/R entro il 30 settembre dell'anno di
scadenza del contratto. La rinuncia al rinnovo dovrà essere inviata all'indirizzo postale del fornitore
riportato sull'ultimo documento ricevuto dallo stesso. Decorso tale termine il rinnovo si riterrà
tacitamente accettato”.
Orbene, nessuna lettera di formale recesso dal contratto risulta essere stata inviata dal cliente entro il 30.09.2020, non potendo considerarsi idonee allo scopo le due e-mail del 19.11.2018
e del 13.12.2018 con cui lo comunicava l'intenzione di interrompere la collaborazione CP_2
addebitando a un inadempimento che, in realtà, è stato giudizialmente accertato CP_1
essere inesistente. Ne consegue che il contratto si era rinnovato tacitamente per altri tre anni, ossia fino al 31.12.2023, in quanto l'unica vera comunicazione di formale recesso (peraltro tardiva, ma comunque accettata da ) risulta essere quella inviata con la PEC del 25.10.2023. CP_1
La fornitura del servizio di assistenza software integra per sua natura un contratto di durata mediante il quale il fornitore si obbliga a mettere a disposizione del cliente la sua struttura ed i suoi tecnici per risolvere, all'occorrenza, le problematiche che si possono presentare durante l'utilizzo del programma. La clausola con cui i contraenti stabiliscono la durata del rapporto, in un contratto ad esecuzione continuata, è del tutto normale e conforme alla natura del rapporto che intercorre tra le parti e, nel caso di specie, era vieppiù giustificata dal fatto che essa veniva a riequilibrare le condizioni svantaggiose per il fornitore di un contratto di vendita di licenza d'uso prodotti software
ed annessi servizi di installazione a costo zero per il cliente. In questo contesto le condizioni poste alla facoltà di recesso da parte del cliente medesimo non possono, pertanto, ritenersi eccessivamente onerose e vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Neppure potrebbero ritenersi integrati i presupposti di cui al punto 4.3.7) del contratto che riconosceva sì al cliente la facoltà di recedere anticipatamente dai contratti di fornitura assistenza e manutenzione software, ossia prima della loro scadenza naturale, ma solo “in presenza di regolarità
di tutti i pagamenti precedenti”, condizione che pacificamente non sussisteva nel momento in cui lo ha proposto opposizione al D.I. n. 386/2020 emesso a suo carico dal Tribunale di Controparte_2
Udine. Del resto, anche la clausola in questione fungeva da contrappeso e rispondeva all'esigenza di bilanciare la gratuità sia della fornitura delle licenze d'uso dei prodotti software acquisiti dal cliente
5 sia dell'installazione dei prodotti medesimi e sia del servizio on line di formazione all'utilizzo dei
software per otto ore.
In definitiva, essendosi il contratto automaticamente rinnovato per altri tre anni, e quindi, fino al 31.12.2023, va riconosciuto il diritto di ad ottenere il pagamento dei canoni maturati CP_1
anche per le annualità 2021, 2022 e 2023, oggetto delle fatture azionate in questa sede ed il cui ammontare non è mai stato specificamente contestato dallo CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 118/2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1) revoca la contumacia di Controparte_2
2) respinge le domande svolte da nei confronti di Controparte_2 [...]
Controparte_6
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
condanna a pagare a Controparte_6 Controparte_2 [...]
la somma di €. 19.946,60, oltre interessi ex Controparte_6
art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate al saldo effettivo;
4) condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che Controparte_2
liquida in €. 3.400,00 per compenso, €. 237,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali al
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Udine il 9.04.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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