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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1618/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000766562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000766562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000766562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000766562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000766562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate OS e l'ente impositore Regione Calabria, la contribuente Ricorrente_1, con ricorso iscritto al num. 1618/2024 RGR, impugna l'avviso di intimazione n. 03020249000766562/000, notificatole il 15.03.2024, relativamente ai seguenti atti:
1) Cartella di pagamento n. 03020160002938569000, asseritamente notificata il 14.12.2016, avente ad oggetto tassa automobilistica anni 2011 e 2012, oltre sanzioni, interessi e costi di notifica per l'importo complessivo di € 1.297,87, di cui € 758,56 per tributo e il resto per sanzioni e interessi;
2) Cartella di pagamento n. 03020180001362787000, asseritamente notificata il 20.06.2018, avente ad oggetto tassa automobilistica anni 2013 e 2014, oltre sanzioni, interessi e costi di notifica per l'importo complessivo di € 1.382,02, di cui € 873,03 per tributo e il resto per sanzioni e interessi;
3) Cartella di pagamento n. 03020200006256775000, asseritamente notificata il 10.02.2022, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2015, oltre sanzioni, interessi e costi di notifica per l'importo di € 561,35,
i cui € 367,46 per tributo ed il resto per sanzioni e interessi.
La ricorrente eccepisce, in primo luogo, la nullità dell'atto impugnato in ragione dell'omessa notifica delle tre cartelle esattoriali presupposte, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari in contestazione, concludendo per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risultano costituite entrambe le parti convenute in giudizio che, a mezzo di autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludono per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 05 febbraio 2026, discussa la causa, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e il Giudice monocratico tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Il ricorso è infondato.
Alla stregua della documentazione prodotta dall'agente della riscossione deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione delle tre cartelle esattoriali presupposte. Ed invero:
- la cartella di pagamento n. 03020160002938569000 risulta notificata il 14.12.2016 personalmente alla ricorrente che firma e ritira l'atto;
- la cartella di pagamento n. 03020180001362787000 è stata notificata il 20.06.2018 personalmente alla ricorrente che firma e ritira l'atto; - la cartella di pagamento n. 03020200006256775000, infine, risulta notificata il 10.02.2022 per consegna diretta tramite il servizio postale universale a "persona di famiglia".
Ma del pari infondata si appalesa l'eccepita prescrizione dei crediti tributari, in ragione dell'intervenuta notificazione di più atti della riscossione successivi, non impugnati dalla ricorrente, che hanno validamente interrotto il corso della stessa. Nello specifico:
- intimazione di pagamento n. 03020189005474088000 (in relazione alla cartella n.
03020160002938569000) ritualmente notificata il 17.01.2019;
- intimazione di pagamento n. 03020219002675444000 (in relazione alle cartelle n. 03020160002938569000
e n.03020180001362787000) ritualmente notificata il 10.02.2022;
- preavviso di fermo amministrativo n. 03080202400000118000 (in relazione a tutte le cartelle) ritualmente notificato il 15.03.2024.
Nessuna prescrizione, dunque, può dirsi maturata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di ZA in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 463,00 per ciascuna di esse, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1618/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000766562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000766562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000766562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000766562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000766562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate OS e l'ente impositore Regione Calabria, la contribuente Ricorrente_1, con ricorso iscritto al num. 1618/2024 RGR, impugna l'avviso di intimazione n. 03020249000766562/000, notificatole il 15.03.2024, relativamente ai seguenti atti:
1) Cartella di pagamento n. 03020160002938569000, asseritamente notificata il 14.12.2016, avente ad oggetto tassa automobilistica anni 2011 e 2012, oltre sanzioni, interessi e costi di notifica per l'importo complessivo di € 1.297,87, di cui € 758,56 per tributo e il resto per sanzioni e interessi;
2) Cartella di pagamento n. 03020180001362787000, asseritamente notificata il 20.06.2018, avente ad oggetto tassa automobilistica anni 2013 e 2014, oltre sanzioni, interessi e costi di notifica per l'importo complessivo di € 1.382,02, di cui € 873,03 per tributo e il resto per sanzioni e interessi;
3) Cartella di pagamento n. 03020200006256775000, asseritamente notificata il 10.02.2022, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2015, oltre sanzioni, interessi e costi di notifica per l'importo di € 561,35,
i cui € 367,46 per tributo ed il resto per sanzioni e interessi.
La ricorrente eccepisce, in primo luogo, la nullità dell'atto impugnato in ragione dell'omessa notifica delle tre cartelle esattoriali presupposte, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari in contestazione, concludendo per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risultano costituite entrambe le parti convenute in giudizio che, a mezzo di autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludono per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 05 febbraio 2026, discussa la causa, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e il Giudice monocratico tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Il ricorso è infondato.
Alla stregua della documentazione prodotta dall'agente della riscossione deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione delle tre cartelle esattoriali presupposte. Ed invero:
- la cartella di pagamento n. 03020160002938569000 risulta notificata il 14.12.2016 personalmente alla ricorrente che firma e ritira l'atto;
- la cartella di pagamento n. 03020180001362787000 è stata notificata il 20.06.2018 personalmente alla ricorrente che firma e ritira l'atto; - la cartella di pagamento n. 03020200006256775000, infine, risulta notificata il 10.02.2022 per consegna diretta tramite il servizio postale universale a "persona di famiglia".
Ma del pari infondata si appalesa l'eccepita prescrizione dei crediti tributari, in ragione dell'intervenuta notificazione di più atti della riscossione successivi, non impugnati dalla ricorrente, che hanno validamente interrotto il corso della stessa. Nello specifico:
- intimazione di pagamento n. 03020189005474088000 (in relazione alla cartella n.
03020160002938569000) ritualmente notificata il 17.01.2019;
- intimazione di pagamento n. 03020219002675444000 (in relazione alle cartelle n. 03020160002938569000
e n.03020180001362787000) ritualmente notificata il 10.02.2022;
- preavviso di fermo amministrativo n. 03080202400000118000 (in relazione a tutte le cartelle) ritualmente notificato il 15.03.2024.
Nessuna prescrizione, dunque, può dirsi maturata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di ZA in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 463,00 per ciascuna di esse, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.