Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 332
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, dato che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione dimostra la regolare notifica delle cartelle esattoriali presupposte.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, poiché la notifica di atti di riscossione successivi e non impugnati ha validamente interrotto il corso della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 332
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 332
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo