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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/11/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico II Sezione Civile, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 4541 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: appalto pubblico, pendente TRA
C.F. e P. IVA n. , Parte_1 P.IVA_1
Avv. Mario Caliendo elett.te domiciliato in Napoli, alla via P. Colletta n. 12 giusta procura allegata all'atto di citazione -attrice- E
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, per procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Nappo, con il quale elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Civica del Comune di
, Via Generale C. A. Dalla Chiesa, Edificio “La Controparte_1
–convenuto- Nonché
, C.F. , rapp.ta e difesa, Controparte_2 C.F._1 giusta mandato a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto in CP_1
, alla Via Positano, n. 7, presso l'Avv. Raffaele Montefusco
[...]
-convenuta- Nonché
Arch. (C.F. ) CP_3 CP_4 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Maddalena Rongo del foro di Torre Annunziata (C.F. ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in al Corso Controparte_1
Avezzana, n. 40 enuto- Nonché
-convenuto contumace- CP_5
E
-convenuto contumace- Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto
1 dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.). Orbene, con atto di citazione la nella Parte_1 qualità di appaltatrice del per Controparte_1
l'esecuzione di lavori “di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (Edifici Scolastici Don Milani – Campi Flegrei – Leopardi – IO LO II – N. Sauro
– Angiulilli – Chiazzolella – Scuola Sasso – Mimiti – Conte)”, giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione n. 136 del 26.11.2021, ha richiesto la condanna del Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t., al paga
[...]
€ 56.648,86, oltre IVA ed interessi di mora, dalla data di ultimazione dei lavori e fino al soddisfo. L'attore ha proposto in via principale domanda di indennizzo nei confronti del CP_1 per l'arricchimento subito a causa delle lavorazioni nell'atto introduttivo e di cui ha beneficato l'amministrazione convenuta. In via subordinata ha proposto domanda di condanna al pagamento per la stessa somma nei confronti dei soggetti che durante l'esecuzione dell'appalto hanno rivestito la qualità di RUP e di Direttore dei lavori: Arch. , CP_2
Responsabile Ufficio Manutenzioni Immobili e RUP dal Quarto SAL allo stato finale;
Arch. , RUP della Controparte_7
Procedura dalla aggiudicazione al I SAL;
Geometra CP_5
RUP per il II e III SAL;
Geom. , Direttore Controparte_6 dei Lavori. La somma richiesta da parte attrice può essere scomposta nelle seguenti voci: a) € 11.374,52 per lavorazioni extracontrattuali (lista da 2 a 10) commissionate dal D.L. e dal RUP, e mai contabilizzate (per la quale è stata iscritta la riserva n.1);
2 b) € 20.771,00, relativa a partite di lavoro previste dal contratto, regolarmente eseguite e mai contabilizzate (per la quale è stata iscritta Riserva n. 2); c) € 922,75, relativa a partite di lavoro oggetto del contratto ma non eseguite dalla ed affidate dal Comune Parte_1 committente ad altra SA (per la quale è stata iscritta Riserva n. 3); d) € 23.997,04, quota incremento del 10% dei prezzi di tariffa in considerazione delle maggiori difficoltà operative incontrate nell'esecuzione dei lavori (per la quale è stata iscritta Riserva n. 4). Il si è costituito nel presente giudizio Controparte_1
e dall'apposizione delle riserve per tardività nella loro iscrizione e l'illegittimità della notifica, e ha contestato nel merito la fondatezza della domanda. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, ha chiesto di dichiarare la compensazione del credito vantato dall' pari all'importo di euro 9.062,09. Ha CP_8 chiesto, infine, la condanna dell'istante società alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa. L'Arch. si è costituita in giudizio e ha chiesto: CP_2 dichiara di legittimazione passiva;
dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza in conseguenza della tardività delle riserve;
dichiarare l'improponibilità della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ.; rigettare nel merito l'azione di indebito arricchimento;
rigettare nel merito la domanda di condanna;
condannare l'attore alle spese da distrarsi in favore del difensore. L'Arch. si è costituito in giudizio ed ha Controparte_7 eccepito la tardività delle riserve e ha contestato nel merito la fondatezza della domanda. Ha chiesto, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, di condannare il
, in luogo dell'Arch. , al Controparte_1 CP_3 este dall'attore. Ha ch ine, la condanna dell'attore alle spese con distrazione in favore del difensore. Preliminarmente va dato atto della mancata costituzione in giudizio di e dei quali va CP_5 Controparte_6 dichiarata la contumacia. Sempre in via preliminare, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 -
3 Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Va esclusa l'illegittimità della notifica in quanto la presunta nullità della stessa è sanata dalla costituzione del convenuto ex art. 164, comma 3 c.p.c. In merito alla domanda di arricchimento, va rilevato che l'attrice, nell'atto introduttivo, ha individuato inequivocabilmente sé stessa come soggetto depauperato. Solo in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., sesto comma, primo termine, ha modificato la domanda e ha affermato che la domanda, coerentemente con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, è proposta in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. in quanto gli unici soggetti legittimati a proporre tale domanda sono gli amministratori. Nei confronti di questi ultimi l'attore, infatti, ha a disposizione per il soddisfacimento dei presunti crediti apposita azione contrattuale. Difatti, la possibilità, per l'attore, di promuovere azione contrattuale nei confronti degli amministratori comporta l'esclusione del requisito della sussidiarietà previsto per l'azione di arricchimento dall'art. 2042 c.c. La domanda di condanna al pagamento nei confronti degli amministratori, il cui accoglimento rappresenta il presupposto per l'esperimento dell'azione di arricchimento in via surrogatoria, va dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono. Va innanzitutto rilevato che le riserve tutte apposte esclusivamente solo in sede di conto finale dei lavori in data 14.06.2021 e sono state ritenute tardive dal DL. Sull'istituto della riserva in materia di appalti pubblici occorre fare alcune considerazioni. Si è rilevato, in dottrina, che l'esecuzione di opere pubbliche determina l'insorgenza di controversie scaturenti per lo più dalle contestazioni dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante. Queste possono avere il contenuto più vario: l'esattezza delle registrazioni contabili;
l'applicazione dei prezzi dell'appalto; contestazione in ordine alla qualità e quantità delle
4 lavorazioni eseguite;
comportamenti inadempienti dell'amministrazione. In tutti questi casi la riserva rappresenta l'unico strumento che l'appaltatore – che deve, in ogni caso, portare a termini i lavori - può utilizzare per avanzare le proprie pretese, svolgendo al contempo un utile funzione di controllo della spesa e di equilibrio economico contrattuale del sinallagma. Con riguardo alla funzione svolta dalle riserve, si ritiene, in dottrina, che essa sia quella di fornire all'amministrazione la possibilità di effettuare, con immediatezza i necessari controlli circa la fondatezza della pretesa al fine di assumere tempestivamente gli adempimenti del caso, ivi compresa la risoluzione del contratto (Cass., 12/6/2008, n. 15693, con riferimento al regio decreto n. 350 del 1895; Cass., 21/12/2007, n. 27086) Per altra parte della dottrina si reputa, invece, che la ratio vada rinvenuta nell'esigenza di garantire certezza giuridica alla contabilità dei lavori e ciò nell'interesse pubblico alla regolare conduzione dell'appalto nonché a tutela della reciproca buona fede delle parti. Si reputa anche che la ratio dell'istituto sia quella di consentire agli organi dell'amministrazione una continua verifica sull'andamento dei costi dell'opera pubblica (Cass., 8/9/2004, n. 18070, per la quale trattasi non solo di un dovere di lealtà contrattuale e dell'esigenza di tempestivi controlli, ma anche per consentire all'amministrazione la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari per essa predisposti). Le tre finalità vengono compendiate da questa Corte nella pronuncia 17/9/2008, n. 23783: consentire all'amministrazione la verificazione dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese con immediatezza;
assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera; mettere l'amministrazione tempestivamente in grado di adottare altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino a esercitare la potestà di risoluzione unilaterale (anche Cass., 4/10/2016, n. 19802). La disciplina relativa alla tempestività delle riserve è contenuta quella di cui all'art.190-191- 201 del d.P.R. n. 207/2010: il secondo comma stabilisce che “le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”;
5 il terzo comma stabilisce che “le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute”; il quarto comma stabilisce che “la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto”. L'art. 190, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 207/1010 prescrive che “se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”; il quinto comma che “nel caso in cui l'esecutore non ha pagina firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono”. Infine l'art. 201 del medesimo d.P.R. prevede che l'appaltatore, al momento della firma del conto finale, “non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo” ma “se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato”. Orbene, quanto alle modalità di formulazione delle domande, esse vanno inserite nel primo atto idoneo a riceverle immediatamente successivo al fatto pregiudizievole da cui le stesse traggono origine;
successivamente le domande vanno formulate sul registro di contabilità, con conferma sul conto finale. In ordine alla tempestività dell'iscrizione della riserva si distinguono fatti ad effetti istantanei, che sono quelli che producono istantaneamente pregiudizio, come per esempio l'ordine di servizio che impone una lavorazione extracontrattuale, e fatti ad effetti continuativi, che sono quelli in cui il pregiudizio non si esaurisce in un solo momento, ma si prolunga per un certo lasso di tempo più o meno lungo, come
6 per esempio un anomalo andamento che si protrae per tutto il corso dell'appalto. Si ritiene che, con riguardo ai fatti ad effetti continuativi, la riserva è prescritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo anche in presenza di un fatto continuativo, allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza, mentre solo la specifica quantificazione può operarsi successivamente, anche al cessare del fatto pregiudizievole (Cass., 21/7/2016, n. 15029). Preme in questa sede rammentare che grava sull'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve (Cass., sez. 1, 20/9/2022, n. 27451). Tale onere non può ritenersi assolto. In particolare, sono da condividere le osservazioni del DL secondo cui l'obbligo di iscrivere tempestivamente le domande nei libretti di misure e nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori non è stato rispettato. Le riserve sono, pertanto, da considerarsi, tardive e la domanda di condanna nei confronti degli amministratori va dichiarata inammissibile. Dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna nei confronti degli amministratori, deve essere rigettata la domanda di arricchimento proposta nei confronti del in via surrogatoria perché, anche a voler CP_1 ritenere che sia stata proposta in via surrogatoria, la stessa presuppone il riconoscimento della responsabilità contrattuale degli amministratori. Conseguentemente va rigettata altresì la domanda di arricchimento nei confronti del Controparte_1 perché, anche a voler ritenere che la stessa sia stata proposta in via surrogatoria, essa presuppone la sussistenza di una responsabilità contrattuale del D.L. e dei R.U.P. che, per le ragioni sopra illustrate, è da escludersi. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, in persona del giudice onorario dott. Luigi Ambrosino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4541/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto appalto pubblico, così provvede:
-dichiara la contumacia di e;
CP_5 Controparte_6
-rigetta, per la domanda i CP_2 CP_7
, e;
[...] CP_5 Controparte_6
-rigetta la domanda di arricchimento proposta nei confronti del;
Controparte_1
al pagamento, in favore Parte_1 di ogni convenuto costituito, delle spese di lite che si liquidano, singolarmente in € 7.052,00 oltre rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e con distrazione a favore dei procuratori se richiesto. Così deciso in Torre Annunziata, 27 novembre 2025.
7 Il giudie onorario di Tribunale Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
8
C.F. e P. IVA n. , Parte_1 P.IVA_1
Avv. Mario Caliendo elett.te domiciliato in Napoli, alla via P. Colletta n. 12 giusta procura allegata all'atto di citazione -attrice- E
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, per procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Nappo, con il quale elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Civica del Comune di
, Via Generale C. A. Dalla Chiesa, Edificio “La Controparte_1
–convenuto- Nonché
, C.F. , rapp.ta e difesa, Controparte_2 C.F._1 giusta mandato a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto in CP_1
, alla Via Positano, n. 7, presso l'Avv. Raffaele Montefusco
[...]
-convenuta- Nonché
Arch. (C.F. ) CP_3 CP_4 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Maddalena Rongo del foro di Torre Annunziata (C.F. ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in al Corso Controparte_1
Avezzana, n. 40 enuto- Nonché
-convenuto contumace- CP_5
E
-convenuto contumace- Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto
1 dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.). Orbene, con atto di citazione la nella Parte_1 qualità di appaltatrice del per Controparte_1
l'esecuzione di lavori “di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (Edifici Scolastici Don Milani – Campi Flegrei – Leopardi – IO LO II – N. Sauro
– Angiulilli – Chiazzolella – Scuola Sasso – Mimiti – Conte)”, giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione n. 136 del 26.11.2021, ha richiesto la condanna del Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t., al paga
[...]
€ 56.648,86, oltre IVA ed interessi di mora, dalla data di ultimazione dei lavori e fino al soddisfo. L'attore ha proposto in via principale domanda di indennizzo nei confronti del CP_1 per l'arricchimento subito a causa delle lavorazioni nell'atto introduttivo e di cui ha beneficato l'amministrazione convenuta. In via subordinata ha proposto domanda di condanna al pagamento per la stessa somma nei confronti dei soggetti che durante l'esecuzione dell'appalto hanno rivestito la qualità di RUP e di Direttore dei lavori: Arch. , CP_2
Responsabile Ufficio Manutenzioni Immobili e RUP dal Quarto SAL allo stato finale;
Arch. , RUP della Controparte_7
Procedura dalla aggiudicazione al I SAL;
Geometra CP_5
RUP per il II e III SAL;
Geom. , Direttore Controparte_6 dei Lavori. La somma richiesta da parte attrice può essere scomposta nelle seguenti voci: a) € 11.374,52 per lavorazioni extracontrattuali (lista da 2 a 10) commissionate dal D.L. e dal RUP, e mai contabilizzate (per la quale è stata iscritta la riserva n.1);
2 b) € 20.771,00, relativa a partite di lavoro previste dal contratto, regolarmente eseguite e mai contabilizzate (per la quale è stata iscritta Riserva n. 2); c) € 922,75, relativa a partite di lavoro oggetto del contratto ma non eseguite dalla ed affidate dal Comune Parte_1 committente ad altra SA (per la quale è stata iscritta Riserva n. 3); d) € 23.997,04, quota incremento del 10% dei prezzi di tariffa in considerazione delle maggiori difficoltà operative incontrate nell'esecuzione dei lavori (per la quale è stata iscritta Riserva n. 4). Il si è costituito nel presente giudizio Controparte_1
e dall'apposizione delle riserve per tardività nella loro iscrizione e l'illegittimità della notifica, e ha contestato nel merito la fondatezza della domanda. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, ha chiesto di dichiarare la compensazione del credito vantato dall' pari all'importo di euro 9.062,09. Ha CP_8 chiesto, infine, la condanna dell'istante società alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa. L'Arch. si è costituita in giudizio e ha chiesto: CP_2 dichiara di legittimazione passiva;
dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza in conseguenza della tardività delle riserve;
dichiarare l'improponibilità della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ.; rigettare nel merito l'azione di indebito arricchimento;
rigettare nel merito la domanda di condanna;
condannare l'attore alle spese da distrarsi in favore del difensore. L'Arch. si è costituito in giudizio ed ha Controparte_7 eccepito la tardività delle riserve e ha contestato nel merito la fondatezza della domanda. Ha chiesto, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, di condannare il
, in luogo dell'Arch. , al Controparte_1 CP_3 este dall'attore. Ha ch ine, la condanna dell'attore alle spese con distrazione in favore del difensore. Preliminarmente va dato atto della mancata costituzione in giudizio di e dei quali va CP_5 Controparte_6 dichiarata la contumacia. Sempre in via preliminare, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 -
3 Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Va esclusa l'illegittimità della notifica in quanto la presunta nullità della stessa è sanata dalla costituzione del convenuto ex art. 164, comma 3 c.p.c. In merito alla domanda di arricchimento, va rilevato che l'attrice, nell'atto introduttivo, ha individuato inequivocabilmente sé stessa come soggetto depauperato. Solo in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., sesto comma, primo termine, ha modificato la domanda e ha affermato che la domanda, coerentemente con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, è proposta in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. in quanto gli unici soggetti legittimati a proporre tale domanda sono gli amministratori. Nei confronti di questi ultimi l'attore, infatti, ha a disposizione per il soddisfacimento dei presunti crediti apposita azione contrattuale. Difatti, la possibilità, per l'attore, di promuovere azione contrattuale nei confronti degli amministratori comporta l'esclusione del requisito della sussidiarietà previsto per l'azione di arricchimento dall'art. 2042 c.c. La domanda di condanna al pagamento nei confronti degli amministratori, il cui accoglimento rappresenta il presupposto per l'esperimento dell'azione di arricchimento in via surrogatoria, va dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono. Va innanzitutto rilevato che le riserve tutte apposte esclusivamente solo in sede di conto finale dei lavori in data 14.06.2021 e sono state ritenute tardive dal DL. Sull'istituto della riserva in materia di appalti pubblici occorre fare alcune considerazioni. Si è rilevato, in dottrina, che l'esecuzione di opere pubbliche determina l'insorgenza di controversie scaturenti per lo più dalle contestazioni dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante. Queste possono avere il contenuto più vario: l'esattezza delle registrazioni contabili;
l'applicazione dei prezzi dell'appalto; contestazione in ordine alla qualità e quantità delle
4 lavorazioni eseguite;
comportamenti inadempienti dell'amministrazione. In tutti questi casi la riserva rappresenta l'unico strumento che l'appaltatore – che deve, in ogni caso, portare a termini i lavori - può utilizzare per avanzare le proprie pretese, svolgendo al contempo un utile funzione di controllo della spesa e di equilibrio economico contrattuale del sinallagma. Con riguardo alla funzione svolta dalle riserve, si ritiene, in dottrina, che essa sia quella di fornire all'amministrazione la possibilità di effettuare, con immediatezza i necessari controlli circa la fondatezza della pretesa al fine di assumere tempestivamente gli adempimenti del caso, ivi compresa la risoluzione del contratto (Cass., 12/6/2008, n. 15693, con riferimento al regio decreto n. 350 del 1895; Cass., 21/12/2007, n. 27086) Per altra parte della dottrina si reputa, invece, che la ratio vada rinvenuta nell'esigenza di garantire certezza giuridica alla contabilità dei lavori e ciò nell'interesse pubblico alla regolare conduzione dell'appalto nonché a tutela della reciproca buona fede delle parti. Si reputa anche che la ratio dell'istituto sia quella di consentire agli organi dell'amministrazione una continua verifica sull'andamento dei costi dell'opera pubblica (Cass., 8/9/2004, n. 18070, per la quale trattasi non solo di un dovere di lealtà contrattuale e dell'esigenza di tempestivi controlli, ma anche per consentire all'amministrazione la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari per essa predisposti). Le tre finalità vengono compendiate da questa Corte nella pronuncia 17/9/2008, n. 23783: consentire all'amministrazione la verificazione dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese con immediatezza;
assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera; mettere l'amministrazione tempestivamente in grado di adottare altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino a esercitare la potestà di risoluzione unilaterale (anche Cass., 4/10/2016, n. 19802). La disciplina relativa alla tempestività delle riserve è contenuta quella di cui all'art.190-191- 201 del d.P.R. n. 207/2010: il secondo comma stabilisce che “le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”;
5 il terzo comma stabilisce che “le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute”; il quarto comma stabilisce che “la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto”. L'art. 190, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 207/1010 prescrive che “se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”; il quinto comma che “nel caso in cui l'esecutore non ha pagina firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono”. Infine l'art. 201 del medesimo d.P.R. prevede che l'appaltatore, al momento della firma del conto finale, “non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo” ma “se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato”. Orbene, quanto alle modalità di formulazione delle domande, esse vanno inserite nel primo atto idoneo a riceverle immediatamente successivo al fatto pregiudizievole da cui le stesse traggono origine;
successivamente le domande vanno formulate sul registro di contabilità, con conferma sul conto finale. In ordine alla tempestività dell'iscrizione della riserva si distinguono fatti ad effetti istantanei, che sono quelli che producono istantaneamente pregiudizio, come per esempio l'ordine di servizio che impone una lavorazione extracontrattuale, e fatti ad effetti continuativi, che sono quelli in cui il pregiudizio non si esaurisce in un solo momento, ma si prolunga per un certo lasso di tempo più o meno lungo, come
6 per esempio un anomalo andamento che si protrae per tutto il corso dell'appalto. Si ritiene che, con riguardo ai fatti ad effetti continuativi, la riserva è prescritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo anche in presenza di un fatto continuativo, allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza, mentre solo la specifica quantificazione può operarsi successivamente, anche al cessare del fatto pregiudizievole (Cass., 21/7/2016, n. 15029). Preme in questa sede rammentare che grava sull'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve (Cass., sez. 1, 20/9/2022, n. 27451). Tale onere non può ritenersi assolto. In particolare, sono da condividere le osservazioni del DL secondo cui l'obbligo di iscrivere tempestivamente le domande nei libretti di misure e nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori non è stato rispettato. Le riserve sono, pertanto, da considerarsi, tardive e la domanda di condanna nei confronti degli amministratori va dichiarata inammissibile. Dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna nei confronti degli amministratori, deve essere rigettata la domanda di arricchimento proposta nei confronti del in via surrogatoria perché, anche a voler CP_1 ritenere che sia stata proposta in via surrogatoria, la stessa presuppone il riconoscimento della responsabilità contrattuale degli amministratori. Conseguentemente va rigettata altresì la domanda di arricchimento nei confronti del Controparte_1 perché, anche a voler ritenere che la stessa sia stata proposta in via surrogatoria, essa presuppone la sussistenza di una responsabilità contrattuale del D.L. e dei R.U.P. che, per le ragioni sopra illustrate, è da escludersi. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, in persona del giudice onorario dott. Luigi Ambrosino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4541/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto appalto pubblico, così provvede:
-dichiara la contumacia di e;
CP_5 Controparte_6
-rigetta, per la domanda i CP_2 CP_7
, e;
[...] CP_5 Controparte_6
-rigetta la domanda di arricchimento proposta nei confronti del;
Controparte_1
al pagamento, in favore Parte_1 di ogni convenuto costituito, delle spese di lite che si liquidano, singolarmente in € 7.052,00 oltre rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e con distrazione a favore dei procuratori se richiesto. Così deciso in Torre Annunziata, 27 novembre 2025.
7 Il giudie onorario di Tribunale Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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