Decreto cautelare 2 febbraio 2026
Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 13/03/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00146/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Cerulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Attilio Regolo n. 12/D;
contro
Ministero dell’Interno - Questura dell’Aquila, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, sono domiciliati per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia e adozione di idonee misure cautelari
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Questore dell’Aquila prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione
speciale, di cui all’articolo 19, comma 1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi:
a) il parere della Commissione Territoriale di -OMISSIS-;
b) la comunicazione del 9 aprile 2025 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- in data 18 febbraio 2026:
- del decreto del Prefetto dell’Aquila prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura dell’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AN ER;
Udito per la parte ricorrente l’avvocato Riccardo Cerulli;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti del 18 febbraio 2026, il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e adozione di idonee misure cautelari, rispettivamente del provvedimento con il quale il Questore dell’Aquila ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, dallo stesso presentata in data 9 marzo 2023 ai sensi dell’articolo 19, comma 1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del provvedimento con il quale il Prefetto dell’Aquila ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il predetto decreto questorile.
Si è costituito formalmente in giudizio il Ministero dell’Interno.
In vista della camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il ricorrente ha depositato due memorie difensive.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 il Presidente del Collegio ha avvisato le parti presenti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, del rilievo officioso della questione di difetto di giurisdizione nonché, ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata; indi, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in quanto la presente controversia non rientra tra quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Sussistono, in proposito, tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti, perfezionatasi per le amministrazioni resistenti rispettivamente in data 2 gennaio 2026 e 18 febbraio 2026, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, la mancata dichiarazione dell’intenzione di una delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione nonché l’avviso, dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la giurisdizione si determina in base alla domanda e al criterio del petitum sostanziale, ossia dall’intrinseca natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio, risultante dai fatti allegati e dalle caratteristiche del rapporto giuridico di cui detti fatti costituiscono la rappresentazione, indipendentemente dalla prospettazione e dalle richieste delle parti (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 13 novembre 2019, n. 29462; 31 luglio 2018, n. 20350).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale ha aderito anche questo Tribunale, tutte le controversie in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per protezione speciale, siano esse afferenti al riconoscimento dello status di soggetto meritevole di protezione speciale che al diniego del titolo di soggiorno connesso al riconoscimento di detto status , sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il diritto alla protezione umanitaria, il diritto allo status di rifugiato e il diritto di asilo riconosciuto dall’articolo 10, comma terzo, della Costituzione assumono, infatti, la consistenza di diritti soggettivi, annoverabili tra i diritti umani fondamentali, che godono di una tutela assoluta a fronte della discrezionalità tecnica riconosciuta alla pubblica amministrazione per l’accertamento dei presupposti normativi richiesti per la protezione internazionale, all’interno della quale è ricompresa la protezione speciale (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 12 aprile 2023, n. 9791, Consiglio di Stato, sezione I, parere 19 marzo 2025, n. 225; Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Parma, 23 luglio 2025, n. 317; Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione VI, 7 maggio 2024, n. 2997; Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, 25 giugno 2024, n. 320).
Tanto premesso, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con l’avvertimento che, ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta si conservano ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il giudizio venga riproposto dinanzi al giudice ordinario, individuato quale giudice munito della giurisdizione sulla presente controversia.
La definizione in rito del ricorso e la riconducibilità del suo oggetto alla tutela dei diritti umani fondamentali giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara il difetto di giurisdizione.
Indica quale giudice munito della giurisdizione il Tribunale Ordinario, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei modi e nei termini di cui all’articolo 11 del codice del processo amministrativo.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI BR PE, Presidente FF
Maria Colagrande, Consigliere
AN ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ER | RI BR PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.