CASS
Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
Massime • 1
L'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio non postula l'individuazione dell'autore materiale della condotta tipica, purché risulti provata la partecipazione materiale e morale dei correi alla realizzazione del reato. (Fattispecie relativa ad omicidio conseguito a rapina in appartamento, nella quale, pur non essendosi accertato quale segmento di condotta fosse riferibile a ciascuno degli imputati, la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva valorizzato la comune progettazione della rapina, la previsione e l'accettazione della morte dell'anziana vittima, l'assenza di dissidi tra i correi successivi al delitto e il comune contatto con la persona offesa).
Commentario • 1
- 1. Il concorso nei reati dello stesso disegno criminoso è attribuibile anche per indiziAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 15 ottobre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2024, n. 37855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37855 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
Manimaio 37855 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: VI DI CO Sent. n. sez. 691/2024 - Presidente- UP 14/06/2024 FRANCESCO CENTOFANTI R.G.N. 10797/2024 OR SC FA AG -Relatore IN SO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL EZ RI RA nato il [...] SC SC LO GA nato il [...] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO RM visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FA AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore L'avvocato FROJO GIUSEPPE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato MALGERI PROIETTI FRANCESCA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. -1- RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Assise di Milano, con sentenza resa in data 5 giugno 2023 ha affermato la penale responsabilità di CA AM MA AM, nato in [...], e CO CO AR BR, nato in [...], per i delitti loro contestati (omicidio volontario in danno di OC ND, rapina e incendio). I fatti risultano avvenuti in Milano il 29 ottobre 2021 e verranno rievocati nei limiti di stretta necessità per la comprensione della presente decisione. All'esito del primo grado di giudizio, riuniti i reati dal vincolo della continuazione, gli imputati sono stati condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei (escluse le circostanze aggravanti dell'aver agito con crudeltà, in riferimento al più grave delitto di omicidio, ma confermata la aggravante del nesso teleologico tra l'omicidio e la successiva rapina). Quanto agli elementi essenziali valorizzati nella decisione di primo grado va ricordato che:
1.1 La signora OC, novantenne al momento del decesso, viveva da sola ed aveva difficoltà di deambulazione. Come spiega la decisione di primo grado, è deceduta in ragione di una «lesività combinata» nel senso che l'ampia ferita al Rit capo e le fratture al torace avevano determinato una forte emorragia su cui si è van innestata, come fattore di accelerazione, la inalazione dell'ossido di carbonio dovuto all'incendio divampato nella abitazione (quando il meccanismo causale di determinazione della morte era già in atto).
1.2 Le fiamme si sono sviluppate all'interno dell'appartamento poco dopo le ore 15.00, dato che l'allarme venne dato alle 15.15 quando si è notata l'uscita del fumo dalla palazzina. La stanza maggiormente interessata era la camera da letto e gli aggressori avevano lasciato aperti i rubinetti del gas in cucina.
1.3 Gli elementi di prova che hanno consentito-secondo le decisioni di merito la identificazione degli imputati come coautori del fatto sono: a) le videoriprese di telecamere ubicate nei pressi dello stabile di via Ponte Seveso 26 e di quelle interne al condominio, i cui esiti sono illustrati alle pagine 7 e ss. della decisione di primo grado. CA viene identificato come 'ignoto 1' ed è la persona che abita nello stesso stabile della signora OC (al quarto piano) e che viene visto entrare nel condominio intorno alle ore 14.00 ed uscire alle 15.12 (con 2 jeans lunghi e giubbotto scuro) mentre CO viene identificato come 'ignoto 2' ed è stato visto entrare nel condominio intorno alle ore 14.00 (a ruota del primo) ed uscire alle 15.08, dunque 4 minuti prima del complice (con bermuda e felpa grigia con cappuccio). Si accerta che il CO nel pomeriggio del 29 ottobre si era recato presso un negozio ComproOro di via Civitali, ni pressi della sua abitazione, e li aveva negoziato due collane e un anello in oro, ricevendo 300 euro (preziosi riconosciuti dal nipote della sig.ra OC). Si accerta inoltre che presso l'abitazione del CO era presente una felpa grigia marca jordan con presunta sostanza ematica e che presso il luogo di lavoro indicato dal CO (una cantina adibita a deposito degli attrezzi in via Meneghino) vi era un pantalone jeans con tracce di sostanza ematica di taglia di gran lunga più piccola di quella del CO. In casa del CA veniva rinvenuto un giubbino nero corrispondente a quello indossato da Ignoto1; b) l'analisi dei tabulati ha consentito, inoltre, di accertare che la mattina del 29 ottobre 2021 CO aveva chiamato più volte CA (tra le 7.53 e le 12.21), poi alle 15.09 e 15.12, mentre CA chiamò CO alle 15.14. Si tratta, per quelle dopo le 15.08, di chiamate fatte quando CO era già uscito dal condominio, mentre CA stava per uscire;
RM c) le campionature biologiche hanno consentito di verificare che: 1) il sangue sulla felpa rinvenuta a casa di CO era della signora OC;
2) il sangue sui jeans van rinvenuti nel deposito era della signora OC, posto all'altezza del ginocchio;
3) jeans erano stati indossati dal CA, con verifica del DNA sulla loro parte interna.
1.4 La versione dei due imputati, in estrema sintesi è quella che segue : CO afferma in sede di esame che l'accordo intervenuto con CA, per iniziativa di costui (che abitava nel medesimo stabile della vittima e ne conosceva le abitudini), era quello di commettere un furto, senza esercitare una violenza particolare nei confronti della vittima. Invece le cose sarebbero andate diversamente perchè CA - mentre lui era a rovistare nella camera da letto della signora esercitò una violenza brutale verso la OC, temendo di essere stato riconosciuto (la donna aveva problemi di vista ma riusciva ad orientarsi). CA ha reso solo dichiarazioni spontanee. Riferisce che l'iniziativa non fu sua, ma del CO. Lui si accordò per commettere un furto. Fu il solo CO ad entrare nell'appartamento e a malmenare la OC, mentre lui faceva da palo. Lui entrò solo dopo che il CO aveva appiccato il fuoco e uscì immediatamente. 3 1.5 Secondo la Corte di Assise entrambi fecero ingresso nell'appartamento della sig.ra OC e realizzarono in concorso tutte le condotte oggetto di contestazione. Si ritiene maggiormente 'aderente' alle risultanze istruttorie la versione fornita dal CA (fermo restando che anche costui ha cercato di trasferire sul complice la maggiore quota di responsabilità). La progettazione includeva l'uso della violenza per vincere la opposizione dell'anziana donna, in chiave di rapina e non di furto (come la logica e la predisposizione di mezzi di offesa stanno a dimostrare). Da ciò la considerazione per cui al di là della attribuzione della condotta lesiva all'uno o all'altro, entrambi avevano previsto e quantomeno accettato come probabile conseguenza dell'azione collettiva - l'evento morte della OC, persona molto anziana e di ovvia fragilità. Vi è un comune dolo eventuale di concorso, rispetto all'evento morte. Viene ritenuta sussistente, come si è detto in apertura, la circostanza aggravante del nesso teleologico (tra la rapina e l'omicidio) ed esclusa quella dell'aver agito con crudeltà.
2. La Corte di assise di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 24 gennaio 2024 ha confermato la prima decisione. Non sono stati operati incrementi di tipo istruttorio. RM 2.1 Vengono ritenute corrette in diritto ed esaustive in fatto le valutazioni compiute vch dal giudice di primo grado. Secondo la Corte di Assise d'Appello gli imputati, nel loro portato narrativo, sono risultati entrambi inattendibili. L'azione prevedeva ab initio l'utilizzo della violenza per vincere la opposizione della signora OC. In tale quadro, sono le condizioni di fatto (età e fragilità della persona presa di mira) a rendere certa la previsione e accettazione ab initio dell'evento morte come altramente probabile, da parte di entrambi (con dolo diretto alternativo). Non vi è, pertanto, il presupposto in fatto e in diritto né per l'applicazione dell'art. 116 cod.pen. né per quella dell'art.114 cod.pen.. Vi è indubbia azione collettiva, in rapporto alla quale è irrilevante stabilire chi dei due soggetti partecipi (entrambi penetrati all'interno della casa) abbia inferto i colpi mortali alla signora OC. Viene confermata la ricorrenza dell'aggravante teleologica, posto che la violenza dell'omicidio ha preceduto la fase dell'impossessamento, dunque l'omicidio è stato reato-mezzo, commesso 'per eseguire' la rapina. 4 3. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.
3.1 Il ricorso proposto da CO CO AR BR è affidato a sei motivi.
3.1.1 Al primo motivo si introduce, in modo dichiarato, una doglianza non coltivata con i motivi di appello. Si reputa viziata, in particolare, la qualificazione giuridica del reato più grave in termini di omicidio volontario, posto che il dolo sarebbe stato 'colpito a mezza via dall'errore', con conseguente riqualificazione dei fatti in reati di minore gravità (tentato omicidio, morte come conseguenza di altro delitto, incendio). La difesa, consapevole del fatto che trattasi di questione 'nuova' afferma, quanto al profilo di ammissibilità, che questa Corte di Cassazione è sempre titolare di un potere di verifica, anche di ufficio, della qualificazione giuridica del fatto. Ci si diffonde, di seguito, sulle ragioni in fatto che avrebbero, in tesi, sostenuto detta alla dinamica di produzioneriqualificazione (con riferimento dell'evento/morte).
3.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla mancata individuazione dello specifico contributo concorsuale del CO. RMY In sostanza, la difesa contesta l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, di irrilevanza circa l'attribuzione della condotta materiale all'uno o vth all'altro concorrente. Si sarebbe verificato un vizio motivazionale insanabile. La mancata ricostruzione delle concrete condotte tenute da ciascun concorrente finisce col far dipendere la affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio dal fatto che era stata 'programmata' l'esecuzione di una rapina e non di un furto. Si tratta, in tesi, di un automatismo inaccettabile, specie nei confronti del CO. La progettazione, come la stessa Corte di secondo grado riconosce, era essenzialmente del CA, che conosceva abitudini e le pretese fragilità della vittima. Non poteva sottrarsi, il giudice del merito, al compito di individuare con precisione le condotte tenute da ciascun concorrente.
3.1.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.pen.. La Corte di secondo grado avrebbe ritenuto come 'prevista e voluta' la morte della persona aggredita a scopo di rapina con una inaccettabile semplificazione. L O5 CO non aveva contezza delle condizioni della OC e non avrebbe in ogni caso accettato di prendere parte alla rapina se vi fosse stata questa possibilità di evoluzione della condotta, come più volte evidenziato in sede di merito.
3.1.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla mancata derubricazione dell'omicidio da doloso a preterintenzionale. La lesività riscontrata in sede autoptica non è di entità tale da rappresentare un sufficiente indizio di sussistenza del dolo omicidiario. Sono state, pertanto, travisate le informazioni probatorie emerse dalla istruttoria. La OC non venne colpita al capo con la punta del coltello, ma al più con la sua impugnatura. Anche le fratture toraciche erano frutto di una pressione correlata allo strappo della collanina. Da qui la tesi secondo cui la morte fu conseguenza non voluta, in ogni caso, dagli agenti.
3.1.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del nesso teleologico. La difesa invoca l'applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la RM circostanza aggravante in parola non può sussistere in caso di rapina impropria, van in virtù del principio di specialità di cui all'art. 15 cod.pen.. Anche in questo caso, si afferma l'omicidio si è consumato dopo l'impossessamento dei preziosi, dunque sarebbe avvenuto in un momento posteriore, con finalità di occultamento che risultano ricomprese nella previsione tipica della rapina impropria.
3.1.6 Al sesto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La personalità del CO è stata ricostruita in modo errato, sulla base di dati conoscitivi male interpretati. La difesa enumera i fattori 'positivi' (giovane età, comportamento processuale, soggezione rispetto al correo) che avrebbero dovuto condurre specie in un - contesto di incertezza sulla attribuzione delle singole condotte tra i due correi -ad un ridimensionamento della sanzione. 6 4.1 Il ricorso proposto da CA AM MA AM è affidato a quattro motivi.
4.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego di rinnovazione istruttoria con nuova perizia sui reperti. La difesa ripropone tema sollevato nel giudizio di secondo grado e relativo agli accertamenti sui pantaloni tipo jeans (sia per le tracce esterne che per quelle interne). Si afferma che le conclusioni cui si è pervenuti all'esito del giudizio di primo grado, secondo la opinione del consulente di parte, non erano pienamente affidabili, specie in riferimento alla qualità dei profili relativi alla parte interna. Si ritiene elusiva dei temi di criticità posti con i motivi di appello la risposta fornita dalla Corte di secondo grado. La mancata ripetizione degli esami rende precaria l'intera decisione, basata in larga misura sulla attribuzione al CA dell'avvenuto utilizzo dell'indumento in questione.
4.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento della pretesa condotta concorsuale. R Non vi è alcuna reale motivazione sull'avvenuto ingresso di entrambi i pretesi correi nella abitazione della vittima. van Ci si sofferma, in particolare, sulla inattendibilità di CO, aspetto che preclude la valutazione 'frazionata' delle dichiarazioni. Non poteva, dunque, la Corte di secondo grado basarsi su detto contributo, unico che consente di collocare il CA sulla scena del crimine in una condizione attiva. Ciò perché, in ogni caso, la presenza del sangue della signora OC sui pantaloni - in tesi di accusa indossati dal CO non è un indizio univoco, potendo quelle - macchie essere state oggetto di un trasferimento posteriore al fatto (all'interno dello zaino del CO, come sostenuto durante il giudizio di merito). La prova indiziaria a carico del CO non sarebbe, dunque, aderente ai parametri logici e giuridici di cui all'art. 192 cod.proc.pen.. 4.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta inapplicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.pen.. Secondo la difesa le argomentazioni esposte in sentenza risultano sommarie e si basano sul già segnalato dalla difesa CO automatismo tra ritenuta progettazione della rapina e omicidio. Si ribadisce che CA, proprio perché 7 conosciuto dalla signora OC, fece esclusivamente da palo e non aveva contezza della esistenza di uno strumento di offesa portato dal CO.
4.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si ritiene non congruamente argomentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Proprio sulle modalità della condotta, si afferma, emerge la carenza logica della decisione lì dove accomuna le due posizioni processuali degli imputati senza aver previamente stabilito chi fu a realizzare le azioni lesive. Si contesta, inoltre, la valutazione di particolare gravità della condotta in ragione della evidente inferiorità fisica della vittima e si afferma che proprio in ragione delle precarie condizioni della signora OC, in realtà, i due pensavano che non vi sarebbe stata reazione alcuna. Si tratta di un punto dei motivi di appello rimasto non valutato, cui la Corte di secondo grado contrappone affermazioni meramente assertive. Non sarebbe stato correttamente apprezzato il buon comportamento processuale tenuto dal CA. Si sostiene, inoltre, che essendo stata riconosciuta la circostanza aggravante del R7 nesso teleologico -aspetto tale da determinare la massima pena dell'ergastolo - le vth circostanze attenuanti generiche erano uno strumento di mitigazione della sanzione il cui diniego necessitava di motivazione rafforzata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
2. Conviene esaminare in modo prioritario la doglianza a ben vedere - formulata da entrambi i ricorrenti (secondo motivo del ricorso CO e secondo motivo del ricorso CA) consistente nella critica alla avvenuta affermazione, in sede di merito, della irrilevanza della specifica attribuzione di condotta materiale all'uno o all'altro. -in diritto-Si tratta di un punto su cui occorre fare alcune precisazioni, ferma restando la complessiva congruità della motivazione in fatto espressa nella decisione impugnata. In particolare occorre prendere le mosse dall'insegnamento offerto dalla nota sentenza Sez. Unite Andreotti dell'anno 2003 ove si è affermato che in tema di 8 concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.
2.1 Vi è, pertanto, un preciso obbligo del giudice del merito, ove si affermi la responsabilità individuale a titolo di concorso, di individuare e motivare circa le 'forme concrete' di manifestazione del medesimo. Per 'forme concrete' si intende la ricostruzione delle modalità essenziali dell'apporto di ciascun concorrente e in primis la modalità categoriale modale, se in termini esecutivi (concorso RM materiale) o in termini ideologici di istigazione o rafforzamento (concorso morale). Nessun arretramento da simile affermazione è possibile e nessun arretramento è van avvenuto nel giudizio di merito oggi al vaglio di questa Corte di legittimità.
2.2 Il tema posto dal caso oggetto di trattazione è infatti un altro, ossia in che limiti risulti possibile affermare la responsabilità a titolo di concorso di due soggetti cui è attribuita - con il necessario livello di certezza una comune condotta di tipo - esecutivo, senza scissione e attribuzione interna dei comportamenti all'uno o all'altro dei due. Risposta positiva al quesito è stata fornita in alcuni arresti di questa Corte molto recenti. Secondo Sez. V n. 43781 del 2023 l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di lesioni può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa, ancorché non sia stato possibile individuare lo specifico contributo recato da ciascuno degli stessi alla realizzazione dell'azione tipica. Analogamente, per Sez. I n. 12309 del 18.2.2020, rv 278628 l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio, può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella 9 realizzazione dell'azione criminosa - posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi con esclusione di possibili interventi di terzi - ancorché non sia stato possibile individuare l'autore materiale dell'azione tipica.
2.3 A tali orientamenti va prestata adesione, posto che si tratta non già di ridiscutere il principio di fondo espresso dalle Sezioni Unite del 2002, quanto di realizzare - all'interno di un perimetro già tracciato e relativo alla comune condotta concorsuale di tipo esecutivo una proiezione logica della valenza di elementi - indizianti (con le ovvie particolarità di simile tipologia di prova), tali da fornire la prova logica della compartecipazione attiva di ciascuno. Ed il caso in esame offre ampia e rassicurante provvista indiziaria circa la esistenza di una azione collettiva, sulla base dei plurimi indizi esaminati nelle due decisioni di merito.
3. La precisazione necessaria, rispetto ai precedenti arresti, è dunque, ad avviso del Collegio, la seguente: risulta possibile l'attribuzione della responsabilità concorsuale nel delitto di omicidio a più soggetti raggiunti da plurimi indizi altamente persuasivi e univoci circa il comune svolgimento dell'azione lesiva, pur senza una compiuta individuazione del segmento di condotta attribuito a ciascuno ру dei concorrenti. Ciò in ragione del rispetto, in tal caso, del principio secondo cui la vas responsabilità va dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, non potendo l'azione delittuosa essere attribuita a soggetti diversi da coloro su cui gravano i plurimi e convergenti indizi di cui sopra.
3.1 Sotto tale aspetto i profili di critica introdotti dai difensori dei due ricorrenti risultano incompleti e inaccoglibili perché valorizzano, ciascuno per proprio conto, le affermazioni rese nel corso del procedimento dagli stessi imputati (tese ad alleggerire la propria posizione e ad aggravare quella altrui) in modo del tutto assertivo, senza confrontarsi realmente con il complesso degli elementi di prova valorizzati nelle due (tra loro conformi) decisioni di merito. In particolare va ricordato che nel percorso argomentativo seguito in sede di merito si è dato conto: a) della esistenza di elementi di conoscenza che consentono di affermare come vi fu progettazione comune tra i due concorrenti del fatto delittuoso 'principale' rappresentato dalla rapina in danno della signora OC, posto che si decise di fare irruzione nella abitazione di costei ed in sua presenza, 10 approfittando del 'momento favorevole' correlato alle abitudini della anziana donna e alla contestuale assenza del portiere dello stabile;
b) della considerazione logica per cui la particolare fragilità della vittima e l'utilizzo della violenza includevano la previsione e comune accettazione della morte della persona presa di mira, aspetto ulteriormente rafforzato, in fatto, dall'avvenuto utilizzo del fuoco per distruggere le tracce del reato e l'appartamento della signora OC;
c) della ulteriore considerazione logica per cui le condotte immediatamente successive, comuni ai due concorrenti e senza alcun segnale di dissidio, rafforzano la tesi per cui lo sviluppo causale non è andato oltre quanto concordato inizialmente;
d) della esistenza di elementi indiziari tesi a rappresentare il contatto di entrambi con la vittima (le macchie di sangue sulla felpa e sui pantaloni tipo jeans); e) dalla considerazione per cui il tempo di permanenza dei correi all'interno della abitazione fu di non scarsa entità e da ciò si desume che in ogni RM - caso - anche il CA fece di certo ingresso nell'appartamento, essendo vas rischioso per lui, che in quello stabile abitava, essere notato sul pianerottolo. A fronte di tali dati conoscitivi l'unica interpretazione dotata di logicità è quella espressa in sede di merito, lì dove si è ritenuto che nessuna efficacia impeditiva verso l'affermazione di responsabilità concorsuale può essere attribuita alla impossibilità di affermare a quale segmento di condotta si sia dedicato ciascuno degli imputati.
4. Quanto ai residui motivi di ricorso introdotti dal CO, il primo motivo è inammissibile, trattandosi di punto non introdotto quantomeno in fatto nel giudizio di appello.
4.1 Viene ipotizzato che il dolo omicidiario sia stato 'colpito a mezza via' dall'errore, nel senso che la parte finale di condotta (incendio dell'appartamento) sarebbe stata posta in essere confidando nel fatto che la signora OC era già deceduta, mentre dai risultati della autopsia si apprende che era ancora in grado di respirare. Da qui la tesi per cui la qualificazione complessiva del fatto doveva essere diversa : la possibilità di imputare a titolo di dolo il fatto nel suo insieme postula che la volontà dell'ultimo atto sia effettiva, non potendosi ricavare in via ipotetica attraverso un procedimento fondato su presunzioni e condotto alla stregua dell'"id 11 quod plerumque accidit". Ne consegue che, allorquando la condotta del soggetto sia consapevolmente diretta a realizzare un evento e questo si produca non già per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non "sub specie" di delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento del fatto può essere punito a titolo di colpa, se è previsto dalla legge come delitto colposo (v. Sez. I n. 10535 del 2.5.1988 rv 179560).
4.2 Il punto non può essere esaminato per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di aspetto che non riguarda esclusivamente temi in diritto, da cui dipenderebbe la diversa qualificazione, ma aspetti del fatto che avrebbero dovuto essere scrutinati in sede di merito. Va infatti ribadito che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (da ultimo v. Sez. II n. 17235 del 17.1.2018, rv 272651).
4.3 Il terzo motivo del ricorso CO è infondato. Il punto è rappresentato dal diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.pen. . Analoga RM infondatezza riguarda il terzo motivo del ricorso CA. van 4.3.1 Va premesso che in diritto, ciò che consente di ritenere sussistente il concorso 'pieno' (ai sensi dell'art. 110 cod.pen.) in luogo del cd. 'concorso anomalo' (art. 116 cod.pen., come risulta applicabile in virtù della interpretazione adeguatrice offerta da Corte cost. n. 42 del 1965) è essenzialmente un dato di logica probatoria, applicato alle previsioni di legge. Lì dove, infatti, per le caratteristiche e le concordate modalità «comuni» di realizzazione dell'azione delittuosa - sia pure diretta, in via principale, verso un obiettivo illecito di minore gravità - sia possibile identificare l'avvenuta previsione in concreto dell'evento più grave e la sua 'accettazione' (dolo eventuale) come aspetto probabile dell'azione, correlato alla volontà di raggiungimento dell'obiettivo primario, si avrà concorso pieno sostenuto da dolo eventuale (in tal senso v. Sez. I n. 11595 del 15.12.2015, rv 266647; Sez. II n.20793 del 15.4.2016, rv 267038, quanto alla connotazione del dolo eventuale v. Sez. U. n. 38343 del 24.4.2014, rv 261104) ; lì dove l'istruttoria non consenta di sostenere l'ipotesi dell'accordo comune con modalità realizzative 'includenti' la probabilità di realizzazione dell'evento più grave (e la sua sostanziale accettazione) ma raffiguri esclusivamente la 'prevedibilità' di 12 simile evento si avrà concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod.pen. (azione più grave come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione concordata). Ne consegue, tra l'altro, che lì dove l'azione originariamente concordata ed accettata, per le sue modalità e il contesto realizzativo, rendeva 'imprevedibile' lo sviluppo più grave, frutto di iniziativa estemporanea dell'autore materiale, non potrà l'evento più grave essere attribuito ai concorrenti primari (coloro che hanno previsto e voluto il reato meno grave) ma esclusivamente all'autore materiale. Ciò deriva dal fatto che - come di recente evidenziato, tra le altre, da Sez. I n. 1452 del 2015 (ud. 5.10.2016) ric. Peruzzi, il fondamento della punibilità del soggetto concorrente ex art. 116 cod.pen. non è rappresentato - in realtà - dalla semplice colpa, quanto da un nesso psicologico del tutto peculiare (l'aspetto della prevedibilità dell'evento ulteriore in un contesto di azione collettiva) che va a radicarsi, secondo l'insegnamento offerto da Corte cost. n.42 del 1965, in una sorta di presunzione semplice, correlata alle caratteristiche dell'accordo criminoso e della conseguente condotta collettiva :.. il reato diverso e più grave rientra, nel concatenarsi dei fatti naturali, in quel logico sviluppo prevedibile del dinamismo dell'azione lesiva plurisoggettiva, dinamismo che attrae il fatto stesso anche del concorrente che non lo abbia 'voluto' con dolo diretto o indiretto, ma che, tuttavia, affidandosi all'azione plurima ed aderendo al progetto delittuoso, non ne abbia RM preventivato, nonostante fosse possibile farlo, il suo verificarsi nella fase di esecuzione (così la citata decisione Sez. I n. 1452 del 2017, ai contenuti si presta van adesione). Ciò spiega perchè il concorrente 'anomalo' finisce per il rispondere, sia pure con attenuazione sanzionatoria, del reato consumato più grave qualificato complessivamente come doloso.
4.3.2 Dunque, l'elemento storico-fattuale che consente - con operazione alquanto complessa - di distinguere, a fronte di azione collettiva nell'ambito della quale si verifichi un evento più grave (nel caso di specie l'omicidio) rispetto a quello oggetto di sicura programmazione comune 'primaria' (la rapina) sta, come si è anticipato, nell'analisi probatoria delle caratteristiche dell'accordo criminoso e nella fissazione del grado di consapevolezza di ciascuno dei concorrenti circa le modalità realizzative, atteso che lì dove sia identificabile - con certezza - una forma di effettiva 'adesione' all'evento ulteriore (pur di raggiungere lo scopo primario), si avrà concorso pieno con dolo eventuale, mentre lì dove tale evento sia qualificabile in termini di mera 'prevedibilità' (sia pure in rapporto ai contesti effettivi di produzione dell'evento) si avrà concorso anomalo ex art. 116 cod.pen.. 13 - inVa altresì ribadito che l'analisi delle concrete forme dell'accordo criminoso assenza di prova diretta - è per forza di cose indiziaria e si basa sui segni esteriori aventi elevata capacità indicativa. Da ciò deriva, tornando al caso, l'infondatezza dei profili di critica, che si manifestano essenzialmente in fatto. Sotto tale profilo la Corte di Assise di Appello, senza vizi logici o travisamenti cognitivi ha affermato che le modalità dell'accordo intervenuto tra CA e - CO includevano necessariamente l'uso della forza per neutralizzare la opposizione della signora OC, persona novantenne e gracile. Da qui la considerazione ineccepibile dell'avvenuta 'previsione' e non mera prevedibilità dell'evento morte, cui si è prestata consapevole adesione.
4.4 Il quarto motivo del ricorso CO è inammissibile per manifesta infondatezza e tendenza alla rielaborazione di aspetti in fatto congruamente apprezzati in sede di merito. Le lesioni cagionate alla vittima erano di notevole entità e hanno determinato una importante emorragia, il che esclude in radice la tesi difensiva, posto che la -come si è detto solo accelerata violenza fisica era elevata e la morte è stata dalla respirazione dei fumi dell'incendio. Da qui la assenza di vizi logici nelle RM argomentazioni espresse in sede di merito. vah 4.5 Il quinto motivo del ricorso CO è infondato. La difesa richiama il filone giurisprudenziale secondo cui in tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., è assorbita nel delitto (di rapina impropria) per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità (così da ultimo Sez. I n. 37070 del 4.4.2023, rv 285247) . Tuttavia il riferimento non è calzante al caso di specie. Qui, infatti, la violenza alla persona è stata - pacificamente - posta in essere nella fase iniziale dell'azione collettiva e prima dell'impossessamento degli oggetti di valore. Dunque la rapina è 'propria' e la circostanza aggravante del nesso finalistico (tra omicidio e rapina) è stata correttamente ritenuta sussistente in sede di merito. 14 A nulla rileva, infatti, che la morte della signora OC non sia stata istantanea e sia stata provocata (anche) dalle conseguenze dell'incendio, posto che ciò che rileva ai fini della qualificazione della rapina come 'propria' è l'avvenuto utilizzo della violenza prima dell'impossessamento (aspetto, come si è detto, pacifico in fatto).
4.6 E' infondato il primo motivo di ricorso CA in tema di omessa rinnovazione istruttoria in secondo grado. In sede di legittimità il diniego di rinnovazione istruttoria in secondo grado (salva l'ipotesi di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado) è sindacabile solo attraverso il controllo della motivazione del diniego e nei limiti della logicità del contenuto esplicativo di tale decisione (da ultimo, Sez. III n. 34626 del 15.7.2022, rv 283522). Il parametro normativo che va seguito in sede di merito è, come è noto, quello della non decidibilità allo stato degli atti e da ciò RM deriva che la verifica ex post può al più fare emergere, sempre attraverso il controllo della motivazione del diniego, la sottovalutazione di una «assoluta esigenza probatoria» rimasta inesplorata (in tali termini v. Sez. I n. 17607 del veh 31.3.2016, rv 266623). Nel caso in esame la Corte di secondo grado ha logicamente argomentato circa il fatto che le indicazioni ricevute dalle verifiche biologiche sui reperti erano pienamente esaustive rispetto alla dimostrazione probatoria dell'avvenuto contatto tra la vittima ed entrambi gli imputati. In particolare quanto al CA il fatto che il pantalone tipo jeans oggetto di esame fosse quello da lui utilizzato è stato, peraltro, affermato non soltanto sulla base dei risultati degli esami svolti sulle tracce biologiche ma anche in ragione di altre evidenze probatorie (le immagini registrate dalla telecamera che ha consentito di identificare i due soggetti che fecero ingresso all'interno del condominio intorno alle ore 14.00, nonché la taglia del pantalone). Non vi è pertanto alcun profilo di illogicità sindacabile in questa sede nelle motivazioni che hanno condotto al diniego della perizia. 15 4.7 Sono infine infondati il sesto motivo del ricorso CO ed il quarto motivo del ricorso CA in tema di trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di secondo grado ha valutato gli aspetti in punto di gravità del fatto (complessivamente inteso), personalità degli imputati e condotta processuale in modo non illogico e senza travisamenti cognitivi. Con la ineliminabile componente discrezionale di simile giudizio ha ritenuto che la particolare gravità del fatto non abbia trovato fattori di necessaria attenuazione quanto alla risposta sanzionatoria in nessuno degli aspetti invocati dalla difesa. - Si tratta di un ragionamento ineccepibile in diritto. Va ricordato, sul punto, che le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.'44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la RM mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una van adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. Del tutto legittima, pertanto, è la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (tra le molte, Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841). Vi è pertanto, adeguata motivazione e legittimo esercizio del potere discrezionale spettante al giudice del merito, con insindacabilità della valutazione operata. Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 16
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 14 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Vito Di CO IN IC CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancellene oggi 115 OTT. 2024 Roma, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO NA CA 11 17 7
udita la relazione svolta dal Consigliere FA AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore L'avvocato FROJO GIUSEPPE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato MALGERI PROIETTI FRANCESCA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. -1- RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Assise di Milano, con sentenza resa in data 5 giugno 2023 ha affermato la penale responsabilità di CA AM MA AM, nato in [...], e CO CO AR BR, nato in [...], per i delitti loro contestati (omicidio volontario in danno di OC ND, rapina e incendio). I fatti risultano avvenuti in Milano il 29 ottobre 2021 e verranno rievocati nei limiti di stretta necessità per la comprensione della presente decisione. All'esito del primo grado di giudizio, riuniti i reati dal vincolo della continuazione, gli imputati sono stati condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei (escluse le circostanze aggravanti dell'aver agito con crudeltà, in riferimento al più grave delitto di omicidio, ma confermata la aggravante del nesso teleologico tra l'omicidio e la successiva rapina). Quanto agli elementi essenziali valorizzati nella decisione di primo grado va ricordato che:
1.1 La signora OC, novantenne al momento del decesso, viveva da sola ed aveva difficoltà di deambulazione. Come spiega la decisione di primo grado, è deceduta in ragione di una «lesività combinata» nel senso che l'ampia ferita al Rit capo e le fratture al torace avevano determinato una forte emorragia su cui si è van innestata, come fattore di accelerazione, la inalazione dell'ossido di carbonio dovuto all'incendio divampato nella abitazione (quando il meccanismo causale di determinazione della morte era già in atto).
1.2 Le fiamme si sono sviluppate all'interno dell'appartamento poco dopo le ore 15.00, dato che l'allarme venne dato alle 15.15 quando si è notata l'uscita del fumo dalla palazzina. La stanza maggiormente interessata era la camera da letto e gli aggressori avevano lasciato aperti i rubinetti del gas in cucina.
1.3 Gli elementi di prova che hanno consentito-secondo le decisioni di merito la identificazione degli imputati come coautori del fatto sono: a) le videoriprese di telecamere ubicate nei pressi dello stabile di via Ponte Seveso 26 e di quelle interne al condominio, i cui esiti sono illustrati alle pagine 7 e ss. della decisione di primo grado. CA viene identificato come 'ignoto 1' ed è la persona che abita nello stesso stabile della signora OC (al quarto piano) e che viene visto entrare nel condominio intorno alle ore 14.00 ed uscire alle 15.12 (con 2 jeans lunghi e giubbotto scuro) mentre CO viene identificato come 'ignoto 2' ed è stato visto entrare nel condominio intorno alle ore 14.00 (a ruota del primo) ed uscire alle 15.08, dunque 4 minuti prima del complice (con bermuda e felpa grigia con cappuccio). Si accerta che il CO nel pomeriggio del 29 ottobre si era recato presso un negozio ComproOro di via Civitali, ni pressi della sua abitazione, e li aveva negoziato due collane e un anello in oro, ricevendo 300 euro (preziosi riconosciuti dal nipote della sig.ra OC). Si accerta inoltre che presso l'abitazione del CO era presente una felpa grigia marca jordan con presunta sostanza ematica e che presso il luogo di lavoro indicato dal CO (una cantina adibita a deposito degli attrezzi in via Meneghino) vi era un pantalone jeans con tracce di sostanza ematica di taglia di gran lunga più piccola di quella del CO. In casa del CA veniva rinvenuto un giubbino nero corrispondente a quello indossato da Ignoto1; b) l'analisi dei tabulati ha consentito, inoltre, di accertare che la mattina del 29 ottobre 2021 CO aveva chiamato più volte CA (tra le 7.53 e le 12.21), poi alle 15.09 e 15.12, mentre CA chiamò CO alle 15.14. Si tratta, per quelle dopo le 15.08, di chiamate fatte quando CO era già uscito dal condominio, mentre CA stava per uscire;
RM c) le campionature biologiche hanno consentito di verificare che: 1) il sangue sulla felpa rinvenuta a casa di CO era della signora OC;
2) il sangue sui jeans van rinvenuti nel deposito era della signora OC, posto all'altezza del ginocchio;
3) jeans erano stati indossati dal CA, con verifica del DNA sulla loro parte interna.
1.4 La versione dei due imputati, in estrema sintesi è quella che segue : CO afferma in sede di esame che l'accordo intervenuto con CA, per iniziativa di costui (che abitava nel medesimo stabile della vittima e ne conosceva le abitudini), era quello di commettere un furto, senza esercitare una violenza particolare nei confronti della vittima. Invece le cose sarebbero andate diversamente perchè CA - mentre lui era a rovistare nella camera da letto della signora esercitò una violenza brutale verso la OC, temendo di essere stato riconosciuto (la donna aveva problemi di vista ma riusciva ad orientarsi). CA ha reso solo dichiarazioni spontanee. Riferisce che l'iniziativa non fu sua, ma del CO. Lui si accordò per commettere un furto. Fu il solo CO ad entrare nell'appartamento e a malmenare la OC, mentre lui faceva da palo. Lui entrò solo dopo che il CO aveva appiccato il fuoco e uscì immediatamente. 3 1.5 Secondo la Corte di Assise entrambi fecero ingresso nell'appartamento della sig.ra OC e realizzarono in concorso tutte le condotte oggetto di contestazione. Si ritiene maggiormente 'aderente' alle risultanze istruttorie la versione fornita dal CA (fermo restando che anche costui ha cercato di trasferire sul complice la maggiore quota di responsabilità). La progettazione includeva l'uso della violenza per vincere la opposizione dell'anziana donna, in chiave di rapina e non di furto (come la logica e la predisposizione di mezzi di offesa stanno a dimostrare). Da ciò la considerazione per cui al di là della attribuzione della condotta lesiva all'uno o all'altro, entrambi avevano previsto e quantomeno accettato come probabile conseguenza dell'azione collettiva - l'evento morte della OC, persona molto anziana e di ovvia fragilità. Vi è un comune dolo eventuale di concorso, rispetto all'evento morte. Viene ritenuta sussistente, come si è detto in apertura, la circostanza aggravante del nesso teleologico (tra la rapina e l'omicidio) ed esclusa quella dell'aver agito con crudeltà.
2. La Corte di assise di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 24 gennaio 2024 ha confermato la prima decisione. Non sono stati operati incrementi di tipo istruttorio. RM 2.1 Vengono ritenute corrette in diritto ed esaustive in fatto le valutazioni compiute vch dal giudice di primo grado. Secondo la Corte di Assise d'Appello gli imputati, nel loro portato narrativo, sono risultati entrambi inattendibili. L'azione prevedeva ab initio l'utilizzo della violenza per vincere la opposizione della signora OC. In tale quadro, sono le condizioni di fatto (età e fragilità della persona presa di mira) a rendere certa la previsione e accettazione ab initio dell'evento morte come altramente probabile, da parte di entrambi (con dolo diretto alternativo). Non vi è, pertanto, il presupposto in fatto e in diritto né per l'applicazione dell'art. 116 cod.pen. né per quella dell'art.114 cod.pen.. Vi è indubbia azione collettiva, in rapporto alla quale è irrilevante stabilire chi dei due soggetti partecipi (entrambi penetrati all'interno della casa) abbia inferto i colpi mortali alla signora OC. Viene confermata la ricorrenza dell'aggravante teleologica, posto che la violenza dell'omicidio ha preceduto la fase dell'impossessamento, dunque l'omicidio è stato reato-mezzo, commesso 'per eseguire' la rapina. 4 3. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.
3.1 Il ricorso proposto da CO CO AR BR è affidato a sei motivi.
3.1.1 Al primo motivo si introduce, in modo dichiarato, una doglianza non coltivata con i motivi di appello. Si reputa viziata, in particolare, la qualificazione giuridica del reato più grave in termini di omicidio volontario, posto che il dolo sarebbe stato 'colpito a mezza via dall'errore', con conseguente riqualificazione dei fatti in reati di minore gravità (tentato omicidio, morte come conseguenza di altro delitto, incendio). La difesa, consapevole del fatto che trattasi di questione 'nuova' afferma, quanto al profilo di ammissibilità, che questa Corte di Cassazione è sempre titolare di un potere di verifica, anche di ufficio, della qualificazione giuridica del fatto. Ci si diffonde, di seguito, sulle ragioni in fatto che avrebbero, in tesi, sostenuto detta alla dinamica di produzioneriqualificazione (con riferimento dell'evento/morte).
3.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla mancata individuazione dello specifico contributo concorsuale del CO. RMY In sostanza, la difesa contesta l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, di irrilevanza circa l'attribuzione della condotta materiale all'uno o vth all'altro concorrente. Si sarebbe verificato un vizio motivazionale insanabile. La mancata ricostruzione delle concrete condotte tenute da ciascun concorrente finisce col far dipendere la affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio dal fatto che era stata 'programmata' l'esecuzione di una rapina e non di un furto. Si tratta, in tesi, di un automatismo inaccettabile, specie nei confronti del CO. La progettazione, come la stessa Corte di secondo grado riconosce, era essenzialmente del CA, che conosceva abitudini e le pretese fragilità della vittima. Non poteva sottrarsi, il giudice del merito, al compito di individuare con precisione le condotte tenute da ciascun concorrente.
3.1.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.pen.. La Corte di secondo grado avrebbe ritenuto come 'prevista e voluta' la morte della persona aggredita a scopo di rapina con una inaccettabile semplificazione. L O5 CO non aveva contezza delle condizioni della OC e non avrebbe in ogni caso accettato di prendere parte alla rapina se vi fosse stata questa possibilità di evoluzione della condotta, come più volte evidenziato in sede di merito.
3.1.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla mancata derubricazione dell'omicidio da doloso a preterintenzionale. La lesività riscontrata in sede autoptica non è di entità tale da rappresentare un sufficiente indizio di sussistenza del dolo omicidiario. Sono state, pertanto, travisate le informazioni probatorie emerse dalla istruttoria. La OC non venne colpita al capo con la punta del coltello, ma al più con la sua impugnatura. Anche le fratture toraciche erano frutto di una pressione correlata allo strappo della collanina. Da qui la tesi secondo cui la morte fu conseguenza non voluta, in ogni caso, dagli agenti.
3.1.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del nesso teleologico. La difesa invoca l'applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la RM circostanza aggravante in parola non può sussistere in caso di rapina impropria, van in virtù del principio di specialità di cui all'art. 15 cod.pen.. Anche in questo caso, si afferma l'omicidio si è consumato dopo l'impossessamento dei preziosi, dunque sarebbe avvenuto in un momento posteriore, con finalità di occultamento che risultano ricomprese nella previsione tipica della rapina impropria.
3.1.6 Al sesto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La personalità del CO è stata ricostruita in modo errato, sulla base di dati conoscitivi male interpretati. La difesa enumera i fattori 'positivi' (giovane età, comportamento processuale, soggezione rispetto al correo) che avrebbero dovuto condurre specie in un - contesto di incertezza sulla attribuzione delle singole condotte tra i due correi -ad un ridimensionamento della sanzione. 6 4.1 Il ricorso proposto da CA AM MA AM è affidato a quattro motivi.
4.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego di rinnovazione istruttoria con nuova perizia sui reperti. La difesa ripropone tema sollevato nel giudizio di secondo grado e relativo agli accertamenti sui pantaloni tipo jeans (sia per le tracce esterne che per quelle interne). Si afferma che le conclusioni cui si è pervenuti all'esito del giudizio di primo grado, secondo la opinione del consulente di parte, non erano pienamente affidabili, specie in riferimento alla qualità dei profili relativi alla parte interna. Si ritiene elusiva dei temi di criticità posti con i motivi di appello la risposta fornita dalla Corte di secondo grado. La mancata ripetizione degli esami rende precaria l'intera decisione, basata in larga misura sulla attribuzione al CA dell'avvenuto utilizzo dell'indumento in questione.
4.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento della pretesa condotta concorsuale. R Non vi è alcuna reale motivazione sull'avvenuto ingresso di entrambi i pretesi correi nella abitazione della vittima. van Ci si sofferma, in particolare, sulla inattendibilità di CO, aspetto che preclude la valutazione 'frazionata' delle dichiarazioni. Non poteva, dunque, la Corte di secondo grado basarsi su detto contributo, unico che consente di collocare il CA sulla scena del crimine in una condizione attiva. Ciò perché, in ogni caso, la presenza del sangue della signora OC sui pantaloni - in tesi di accusa indossati dal CO non è un indizio univoco, potendo quelle - macchie essere state oggetto di un trasferimento posteriore al fatto (all'interno dello zaino del CO, come sostenuto durante il giudizio di merito). La prova indiziaria a carico del CO non sarebbe, dunque, aderente ai parametri logici e giuridici di cui all'art. 192 cod.proc.pen.. 4.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta inapplicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.pen.. Secondo la difesa le argomentazioni esposte in sentenza risultano sommarie e si basano sul già segnalato dalla difesa CO automatismo tra ritenuta progettazione della rapina e omicidio. Si ribadisce che CA, proprio perché 7 conosciuto dalla signora OC, fece esclusivamente da palo e non aveva contezza della esistenza di uno strumento di offesa portato dal CO.
4.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si ritiene non congruamente argomentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Proprio sulle modalità della condotta, si afferma, emerge la carenza logica della decisione lì dove accomuna le due posizioni processuali degli imputati senza aver previamente stabilito chi fu a realizzare le azioni lesive. Si contesta, inoltre, la valutazione di particolare gravità della condotta in ragione della evidente inferiorità fisica della vittima e si afferma che proprio in ragione delle precarie condizioni della signora OC, in realtà, i due pensavano che non vi sarebbe stata reazione alcuna. Si tratta di un punto dei motivi di appello rimasto non valutato, cui la Corte di secondo grado contrappone affermazioni meramente assertive. Non sarebbe stato correttamente apprezzato il buon comportamento processuale tenuto dal CA. Si sostiene, inoltre, che essendo stata riconosciuta la circostanza aggravante del R7 nesso teleologico -aspetto tale da determinare la massima pena dell'ergastolo - le vth circostanze attenuanti generiche erano uno strumento di mitigazione della sanzione il cui diniego necessitava di motivazione rafforzata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
2. Conviene esaminare in modo prioritario la doglianza a ben vedere - formulata da entrambi i ricorrenti (secondo motivo del ricorso CO e secondo motivo del ricorso CA) consistente nella critica alla avvenuta affermazione, in sede di merito, della irrilevanza della specifica attribuzione di condotta materiale all'uno o all'altro. -in diritto-Si tratta di un punto su cui occorre fare alcune precisazioni, ferma restando la complessiva congruità della motivazione in fatto espressa nella decisione impugnata. In particolare occorre prendere le mosse dall'insegnamento offerto dalla nota sentenza Sez. Unite Andreotti dell'anno 2003 ove si è affermato che in tema di 8 concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.
2.1 Vi è, pertanto, un preciso obbligo del giudice del merito, ove si affermi la responsabilità individuale a titolo di concorso, di individuare e motivare circa le 'forme concrete' di manifestazione del medesimo. Per 'forme concrete' si intende la ricostruzione delle modalità essenziali dell'apporto di ciascun concorrente e in primis la modalità categoriale modale, se in termini esecutivi (concorso RM materiale) o in termini ideologici di istigazione o rafforzamento (concorso morale). Nessun arretramento da simile affermazione è possibile e nessun arretramento è van avvenuto nel giudizio di merito oggi al vaglio di questa Corte di legittimità.
2.2 Il tema posto dal caso oggetto di trattazione è infatti un altro, ossia in che limiti risulti possibile affermare la responsabilità a titolo di concorso di due soggetti cui è attribuita - con il necessario livello di certezza una comune condotta di tipo - esecutivo, senza scissione e attribuzione interna dei comportamenti all'uno o all'altro dei due. Risposta positiva al quesito è stata fornita in alcuni arresti di questa Corte molto recenti. Secondo Sez. V n. 43781 del 2023 l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di lesioni può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa, ancorché non sia stato possibile individuare lo specifico contributo recato da ciascuno degli stessi alla realizzazione dell'azione tipica. Analogamente, per Sez. I n. 12309 del 18.2.2020, rv 278628 l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio, può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella 9 realizzazione dell'azione criminosa - posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi con esclusione di possibili interventi di terzi - ancorché non sia stato possibile individuare l'autore materiale dell'azione tipica.
2.3 A tali orientamenti va prestata adesione, posto che si tratta non già di ridiscutere il principio di fondo espresso dalle Sezioni Unite del 2002, quanto di realizzare - all'interno di un perimetro già tracciato e relativo alla comune condotta concorsuale di tipo esecutivo una proiezione logica della valenza di elementi - indizianti (con le ovvie particolarità di simile tipologia di prova), tali da fornire la prova logica della compartecipazione attiva di ciascuno. Ed il caso in esame offre ampia e rassicurante provvista indiziaria circa la esistenza di una azione collettiva, sulla base dei plurimi indizi esaminati nelle due decisioni di merito.
3. La precisazione necessaria, rispetto ai precedenti arresti, è dunque, ad avviso del Collegio, la seguente: risulta possibile l'attribuzione della responsabilità concorsuale nel delitto di omicidio a più soggetti raggiunti da plurimi indizi altamente persuasivi e univoci circa il comune svolgimento dell'azione lesiva, pur senza una compiuta individuazione del segmento di condotta attribuito a ciascuno ру dei concorrenti. Ciò in ragione del rispetto, in tal caso, del principio secondo cui la vas responsabilità va dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, non potendo l'azione delittuosa essere attribuita a soggetti diversi da coloro su cui gravano i plurimi e convergenti indizi di cui sopra.
3.1 Sotto tale aspetto i profili di critica introdotti dai difensori dei due ricorrenti risultano incompleti e inaccoglibili perché valorizzano, ciascuno per proprio conto, le affermazioni rese nel corso del procedimento dagli stessi imputati (tese ad alleggerire la propria posizione e ad aggravare quella altrui) in modo del tutto assertivo, senza confrontarsi realmente con il complesso degli elementi di prova valorizzati nelle due (tra loro conformi) decisioni di merito. In particolare va ricordato che nel percorso argomentativo seguito in sede di merito si è dato conto: a) della esistenza di elementi di conoscenza che consentono di affermare come vi fu progettazione comune tra i due concorrenti del fatto delittuoso 'principale' rappresentato dalla rapina in danno della signora OC, posto che si decise di fare irruzione nella abitazione di costei ed in sua presenza, 10 approfittando del 'momento favorevole' correlato alle abitudini della anziana donna e alla contestuale assenza del portiere dello stabile;
b) della considerazione logica per cui la particolare fragilità della vittima e l'utilizzo della violenza includevano la previsione e comune accettazione della morte della persona presa di mira, aspetto ulteriormente rafforzato, in fatto, dall'avvenuto utilizzo del fuoco per distruggere le tracce del reato e l'appartamento della signora OC;
c) della ulteriore considerazione logica per cui le condotte immediatamente successive, comuni ai due concorrenti e senza alcun segnale di dissidio, rafforzano la tesi per cui lo sviluppo causale non è andato oltre quanto concordato inizialmente;
d) della esistenza di elementi indiziari tesi a rappresentare il contatto di entrambi con la vittima (le macchie di sangue sulla felpa e sui pantaloni tipo jeans); e) dalla considerazione per cui il tempo di permanenza dei correi all'interno della abitazione fu di non scarsa entità e da ciò si desume che in ogni RM - caso - anche il CA fece di certo ingresso nell'appartamento, essendo vas rischioso per lui, che in quello stabile abitava, essere notato sul pianerottolo. A fronte di tali dati conoscitivi l'unica interpretazione dotata di logicità è quella espressa in sede di merito, lì dove si è ritenuto che nessuna efficacia impeditiva verso l'affermazione di responsabilità concorsuale può essere attribuita alla impossibilità di affermare a quale segmento di condotta si sia dedicato ciascuno degli imputati.
4. Quanto ai residui motivi di ricorso introdotti dal CO, il primo motivo è inammissibile, trattandosi di punto non introdotto quantomeno in fatto nel giudizio di appello.
4.1 Viene ipotizzato che il dolo omicidiario sia stato 'colpito a mezza via' dall'errore, nel senso che la parte finale di condotta (incendio dell'appartamento) sarebbe stata posta in essere confidando nel fatto che la signora OC era già deceduta, mentre dai risultati della autopsia si apprende che era ancora in grado di respirare. Da qui la tesi per cui la qualificazione complessiva del fatto doveva essere diversa : la possibilità di imputare a titolo di dolo il fatto nel suo insieme postula che la volontà dell'ultimo atto sia effettiva, non potendosi ricavare in via ipotetica attraverso un procedimento fondato su presunzioni e condotto alla stregua dell'"id 11 quod plerumque accidit". Ne consegue che, allorquando la condotta del soggetto sia consapevolmente diretta a realizzare un evento e questo si produca non già per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non "sub specie" di delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento del fatto può essere punito a titolo di colpa, se è previsto dalla legge come delitto colposo (v. Sez. I n. 10535 del 2.5.1988 rv 179560).
4.2 Il punto non può essere esaminato per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di aspetto che non riguarda esclusivamente temi in diritto, da cui dipenderebbe la diversa qualificazione, ma aspetti del fatto che avrebbero dovuto essere scrutinati in sede di merito. Va infatti ribadito che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (da ultimo v. Sez. II n. 17235 del 17.1.2018, rv 272651).
4.3 Il terzo motivo del ricorso CO è infondato. Il punto è rappresentato dal diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.pen. . Analoga RM infondatezza riguarda il terzo motivo del ricorso CA. van 4.3.1 Va premesso che in diritto, ciò che consente di ritenere sussistente il concorso 'pieno' (ai sensi dell'art. 110 cod.pen.) in luogo del cd. 'concorso anomalo' (art. 116 cod.pen., come risulta applicabile in virtù della interpretazione adeguatrice offerta da Corte cost. n. 42 del 1965) è essenzialmente un dato di logica probatoria, applicato alle previsioni di legge. Lì dove, infatti, per le caratteristiche e le concordate modalità «comuni» di realizzazione dell'azione delittuosa - sia pure diretta, in via principale, verso un obiettivo illecito di minore gravità - sia possibile identificare l'avvenuta previsione in concreto dell'evento più grave e la sua 'accettazione' (dolo eventuale) come aspetto probabile dell'azione, correlato alla volontà di raggiungimento dell'obiettivo primario, si avrà concorso pieno sostenuto da dolo eventuale (in tal senso v. Sez. I n. 11595 del 15.12.2015, rv 266647; Sez. II n.20793 del 15.4.2016, rv 267038, quanto alla connotazione del dolo eventuale v. Sez. U. n. 38343 del 24.4.2014, rv 261104) ; lì dove l'istruttoria non consenta di sostenere l'ipotesi dell'accordo comune con modalità realizzative 'includenti' la probabilità di realizzazione dell'evento più grave (e la sua sostanziale accettazione) ma raffiguri esclusivamente la 'prevedibilità' di 12 simile evento si avrà concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod.pen. (azione più grave come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione concordata). Ne consegue, tra l'altro, che lì dove l'azione originariamente concordata ed accettata, per le sue modalità e il contesto realizzativo, rendeva 'imprevedibile' lo sviluppo più grave, frutto di iniziativa estemporanea dell'autore materiale, non potrà l'evento più grave essere attribuito ai concorrenti primari (coloro che hanno previsto e voluto il reato meno grave) ma esclusivamente all'autore materiale. Ciò deriva dal fatto che - come di recente evidenziato, tra le altre, da Sez. I n. 1452 del 2015 (ud. 5.10.2016) ric. Peruzzi, il fondamento della punibilità del soggetto concorrente ex art. 116 cod.pen. non è rappresentato - in realtà - dalla semplice colpa, quanto da un nesso psicologico del tutto peculiare (l'aspetto della prevedibilità dell'evento ulteriore in un contesto di azione collettiva) che va a radicarsi, secondo l'insegnamento offerto da Corte cost. n.42 del 1965, in una sorta di presunzione semplice, correlata alle caratteristiche dell'accordo criminoso e della conseguente condotta collettiva :.. il reato diverso e più grave rientra, nel concatenarsi dei fatti naturali, in quel logico sviluppo prevedibile del dinamismo dell'azione lesiva plurisoggettiva, dinamismo che attrae il fatto stesso anche del concorrente che non lo abbia 'voluto' con dolo diretto o indiretto, ma che, tuttavia, affidandosi all'azione plurima ed aderendo al progetto delittuoso, non ne abbia RM preventivato, nonostante fosse possibile farlo, il suo verificarsi nella fase di esecuzione (così la citata decisione Sez. I n. 1452 del 2017, ai contenuti si presta van adesione). Ciò spiega perchè il concorrente 'anomalo' finisce per il rispondere, sia pure con attenuazione sanzionatoria, del reato consumato più grave qualificato complessivamente come doloso.
4.3.2 Dunque, l'elemento storico-fattuale che consente - con operazione alquanto complessa - di distinguere, a fronte di azione collettiva nell'ambito della quale si verifichi un evento più grave (nel caso di specie l'omicidio) rispetto a quello oggetto di sicura programmazione comune 'primaria' (la rapina) sta, come si è anticipato, nell'analisi probatoria delle caratteristiche dell'accordo criminoso e nella fissazione del grado di consapevolezza di ciascuno dei concorrenti circa le modalità realizzative, atteso che lì dove sia identificabile - con certezza - una forma di effettiva 'adesione' all'evento ulteriore (pur di raggiungere lo scopo primario), si avrà concorso pieno con dolo eventuale, mentre lì dove tale evento sia qualificabile in termini di mera 'prevedibilità' (sia pure in rapporto ai contesti effettivi di produzione dell'evento) si avrà concorso anomalo ex art. 116 cod.pen.. 13 - inVa altresì ribadito che l'analisi delle concrete forme dell'accordo criminoso assenza di prova diretta - è per forza di cose indiziaria e si basa sui segni esteriori aventi elevata capacità indicativa. Da ciò deriva, tornando al caso, l'infondatezza dei profili di critica, che si manifestano essenzialmente in fatto. Sotto tale profilo la Corte di Assise di Appello, senza vizi logici o travisamenti cognitivi ha affermato che le modalità dell'accordo intervenuto tra CA e - CO includevano necessariamente l'uso della forza per neutralizzare la opposizione della signora OC, persona novantenne e gracile. Da qui la considerazione ineccepibile dell'avvenuta 'previsione' e non mera prevedibilità dell'evento morte, cui si è prestata consapevole adesione.
4.4 Il quarto motivo del ricorso CO è inammissibile per manifesta infondatezza e tendenza alla rielaborazione di aspetti in fatto congruamente apprezzati in sede di merito. Le lesioni cagionate alla vittima erano di notevole entità e hanno determinato una importante emorragia, il che esclude in radice la tesi difensiva, posto che la -come si è detto solo accelerata violenza fisica era elevata e la morte è stata dalla respirazione dei fumi dell'incendio. Da qui la assenza di vizi logici nelle RM argomentazioni espresse in sede di merito. vah 4.5 Il quinto motivo del ricorso CO è infondato. La difesa richiama il filone giurisprudenziale secondo cui in tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., è assorbita nel delitto (di rapina impropria) per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità (così da ultimo Sez. I n. 37070 del 4.4.2023, rv 285247) . Tuttavia il riferimento non è calzante al caso di specie. Qui, infatti, la violenza alla persona è stata - pacificamente - posta in essere nella fase iniziale dell'azione collettiva e prima dell'impossessamento degli oggetti di valore. Dunque la rapina è 'propria' e la circostanza aggravante del nesso finalistico (tra omicidio e rapina) è stata correttamente ritenuta sussistente in sede di merito. 14 A nulla rileva, infatti, che la morte della signora OC non sia stata istantanea e sia stata provocata (anche) dalle conseguenze dell'incendio, posto che ciò che rileva ai fini della qualificazione della rapina come 'propria' è l'avvenuto utilizzo della violenza prima dell'impossessamento (aspetto, come si è detto, pacifico in fatto).
4.6 E' infondato il primo motivo di ricorso CA in tema di omessa rinnovazione istruttoria in secondo grado. In sede di legittimità il diniego di rinnovazione istruttoria in secondo grado (salva l'ipotesi di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado) è sindacabile solo attraverso il controllo della motivazione del diniego e nei limiti della logicità del contenuto esplicativo di tale decisione (da ultimo, Sez. III n. 34626 del 15.7.2022, rv 283522). Il parametro normativo che va seguito in sede di merito è, come è noto, quello della non decidibilità allo stato degli atti e da ciò RM deriva che la verifica ex post può al più fare emergere, sempre attraverso il controllo della motivazione del diniego, la sottovalutazione di una «assoluta esigenza probatoria» rimasta inesplorata (in tali termini v. Sez. I n. 17607 del veh 31.3.2016, rv 266623). Nel caso in esame la Corte di secondo grado ha logicamente argomentato circa il fatto che le indicazioni ricevute dalle verifiche biologiche sui reperti erano pienamente esaustive rispetto alla dimostrazione probatoria dell'avvenuto contatto tra la vittima ed entrambi gli imputati. In particolare quanto al CA il fatto che il pantalone tipo jeans oggetto di esame fosse quello da lui utilizzato è stato, peraltro, affermato non soltanto sulla base dei risultati degli esami svolti sulle tracce biologiche ma anche in ragione di altre evidenze probatorie (le immagini registrate dalla telecamera che ha consentito di identificare i due soggetti che fecero ingresso all'interno del condominio intorno alle ore 14.00, nonché la taglia del pantalone). Non vi è pertanto alcun profilo di illogicità sindacabile in questa sede nelle motivazioni che hanno condotto al diniego della perizia. 15 4.7 Sono infine infondati il sesto motivo del ricorso CO ed il quarto motivo del ricorso CA in tema di trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di secondo grado ha valutato gli aspetti in punto di gravità del fatto (complessivamente inteso), personalità degli imputati e condotta processuale in modo non illogico e senza travisamenti cognitivi. Con la ineliminabile componente discrezionale di simile giudizio ha ritenuto che la particolare gravità del fatto non abbia trovato fattori di necessaria attenuazione quanto alla risposta sanzionatoria in nessuno degli aspetti invocati dalla difesa. - Si tratta di un ragionamento ineccepibile in diritto. Va ricordato, sul punto, che le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.'44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la RM mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una van adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. Del tutto legittima, pertanto, è la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (tra le molte, Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841). Vi è pertanto, adeguata motivazione e legittimo esercizio del potere discrezionale spettante al giudice del merito, con insindacabilità della valutazione operata. Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 16
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 14 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Vito Di CO IN IC CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancellene oggi 115 OTT. 2024 Roma, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO NA CA 11 17 7