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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7439 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Sezione Persone, Famiglia, Minorenni
La Corte d'Appello di Roma, in persona dei magistrati:
SO OT Presidente
Francesca Romana Salvadori Consigliere
RL VO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio in data 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G.192/24, vertente tra:
allo stato civile risultante come Parte_1 Pt_2
(C.F. ) in proprio e n.q. di genitore di
[...] C.F._1
, in proprio e n.q. di genitore Persona_1 Persona_2
di Persona_3
rappresentati e difesi dall'avv. Alexander Schuster, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrenti e
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
1 Sindaco del n.q. di ufficiale di Governo;
Controparte_2
convenuti con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Roma.
Oggetto: ricorso ex art. 30 d.lgs. 150/11 per il riconoscimento di una sentenza statunitense di adozione coparentale di minori – rifiuto dell'ufficiale di stato civile di annotazione del cambio di cognome
Conclusioni: accertarsi che “ , nato in [...] l'[...], Parte_3
è la medesima persona che , nato in [...] l'[...], cittadino Parte_2
italiano e riconoscere l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano del provvedimento della Corte circondariale del tredicesimo circuito giudiziario presso e per la contea di
Hillsborough, Florida, nella causa n.: 20-DR-4794- B, del 2 settembre 2020, giudice
SA M. ON, con il quale è disposta la modifica del nome rispetto alla parte del cognome, con dispositivo: “l'attuale nome del ricorrente, , Parte_3
sia modificato in attraverso il quale il ricorrente deve essere Parte_1
d'ora in poi conosciuto;
riconoscere l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano dell'atto di nascita di nato in [...], Persona_1
Stato della Florida, Stati Uniti d'America) l'11 novembre 2020, dell'Ufficiale dello
Stato civile dello Stato della Florida, registrato il 12 novembre 2020, numero dell'archivio statale 109-2020-180861, come da certificato rilasciato il 26 gennaio 2021
e dell'atto di nascita della minore nata in [...]_3
Hillsborough, Stato della Florida, Stati Uniti d'America) l'11 novembre 2020,
2 dell'Ufficiale dello Stato civile dello Stato della Florida, registrato il 12 novembre 2020, numero di archivio statale 109-2020-180863, come da certificato rilasciato il 26 gennaio 2021, limitatamente, quanto a menzione e legame parentale, rispettivamente della paternità di e alla paternità di Parte_1 Persona_2
; riconoscere l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano della sentenza di
[...]
adozione coparentale della Corte circondariale dell'undicesimo circuito giudiziario presso e per la contea di Miami-Dade, Florida, USA depositata in data 17 dicembre
2020, proc. n. 2020-018591-FC-04, in atti, che dispone l'adozione pleno iure della minore da parte del signor nonché Persona_3 Parte_1
l'adozione pleno iure del minore da parte del signor Persona_1 [...]
; accertare l'illegittimità dei rifiuti opposti dal Sindaco del Persona_2 [...]
di data 5 aprile 2023, prot. GC/ 42114, di data 24 aprile 2023 prot. Controparte_2
GC/49117, e conferma di rifiuto in data 11 settembre 2023 prot. GC/104039; per gli effetti, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Capitale di trascrivere CP_2
i suddetti provvedimenti stranieri nei registri dello Stato civile con ogni ulteriore annotazione susseguente;
condannare il , in solido con il Sindaco Controparte_1
del al risarcimento del danno patito per l'assistenza Controparte_2
stragiudiziale, quale danno emergente per provvedimento illegittimo, e così al pagamento della somma pari a € 3.897,78, o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Con vittoria di CP_2
spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 67 L. 218/95, depositato l'11.1.2024, Parte_1
(già ), nato in [...] l'[...] (cittadino italiano e
[...] Parte_2
israeliano iure sanguinis e statunitense per naturalizzazione) e EL
3 nato in [...] il [...] (cittadino canadese iure Persona_2
sanguinis, statunitense per naturalizzazione e italiano per unione civile con
) hanno presentato ricorso ex art. 67 L. 218/1995, Parte_2
deducendo:
di essere una coppia unita civilmente, residente in [...], Florida, avendo contratto matrimonio il 26.5.2017 nello Stato del Nevada;
che la loro unione è stata trascritta nei registri delle unioni civili del Comune di in data 29.7.2021, atto n. 13, p. 2, s. C07; CP_2
che l'atto di nascita di è stato trascritto per sunto al n. 288 Parte_2
parte 2 Serie B37 Anno 2013 del Comune di Capitale;
CP_2
che, nel 2002, è diventato cittadino americano per Parte_2
naturalizzazione ed è stato registrato con il nome di Parte_3
, con l'indicazione del middle name (ovvero del nome del padre), non
[...]
prevista in Italia, ma di prassi negli Stati Uniti;
che, in data 2.9.2020, la Corte circondariale del tredicesimo circuito giudiziario presso e per la contea di Hillsborough, Florida ha disposto la modifica del nome di in nome con Parte_3 Parte_1
il quale egli risulta essere registrato sull'attuale passaporto statunitense;
che le parti hanno fatto ricorso alla pratica della gestazione per altri e sono diventati genitori di due gemelli, e nati Persona_3 Persona_1
l'11.11.2020:
che è figlio biologico di (alias Per_1 Parte_2 [...]
, mentre è figlia biologica di Parte_1 Per_3 Persona_2
;
[...]
4 che, in data 17.12.2020, la Corte circondariale dell'undicesimo circuito giudiziario presso e per la contea di Miami-Dade (Florida) ha pronunciato sentenza di adozione coparentale con la quale ha disposto l'adozione di
[...]
da parte di l'adozione di Per_3 Parte_1 Per_1
da parte di;
[...] Persona_2
che, in data 26.10.2021, i ricorrenti hanno presentato istanza all'ufficiale di stato civile del Comune di Capitale, chiedendo la trascrizione dei suddetti CP_2
provvedimenti giurisdizionali statunitensi di modifica del nome di Pt_2
(del 2.9.2020) e di adozione coparentale (del 17.12.2020);
[...]
che l'ufficiale di stato civile del Comune di con PEC del 21.11.2021, li ha CP_2
informati di aver sospeso il procedimento in attesa di istruzioni dal
[...]
; CP_1
che, decorso oltre un anno senza aver ottenuto alcun riscontro, hanno diffidato il ad adempiere, ma, con le comunicazioni del 5.4.2023, del 23.4.2023 CP_2
e dell'11.9.2023, l'ufficiale di stato civile ha comunicato il rifiuto alla trascrizione.
I ricorrenti hanno, quindi, concluso come riportato in epigrafe.
Le parti convenute, nonostante la ritualità della notifica, non si sono costituite.
Il Procuratore Generale, al quale sono stati ritualmente trasmessi gli atti, non ha espresso alcun parere.
All'udienza del 27.11.2025, sulle note depositate dai ricorrenti ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5 Preliminarmente, si osserva che correttamente i ricorrenti hanno adito la Corte
d'Appello in unico grado.
Infatti, nel caso di specie, è stata richiesta, tra l'altro, la trascrizione di una sentenza statunitense di adozione coparentale.
Su fattispecie analoga, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 9006 del 31.3.2021, alla quale hanno fatto seguito altre pronunce di analogo tenore, hanno affermato, per quanto di rilievo ai fini della presente disamina, che la controversia che origina dal rifiuto di trascrizione del provvedimento giurisdizionale estero di costituzione dello status filiationis è assoggettata al procedimento disciplinato dall'art. 67 L. 218/1995, e la competenza in unico grado è da attribuire alla Corte d'Appello.
Soggetto legittimato passivo è il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione e il è Controparte_1
legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare la decisione in virtù della competenza attribuitagli in materia di tenuta dei registri dello stato civile.
Non sono previsti termini perentori per la proposizione del ricorso.
Nel caso di specie, è, inoltre, dimostrata la ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 64 L. 218/1995 per il riconoscimento in Italia della sentenza straniera e, specificamente, la competenza del giudice straniero, la definitività della pronuncia estera, la non contrarietà con un giudicato interno e la insussistenza di una situazione processuale qualificabile come litispendenza ed il contraddittorio è stato ritualmente costituito tra tutte le parti interessate.
Per mera completezza espositiva, occorre, invece, rilevare che non sussiste la competenza del Tribunale per i minorenni.
6 In particolare, l'art. 41 L. 218/1995 stabilisce che: "I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozioni dei minori" e gli artt. da 29 a 39 quater L. 184/1983, disciplinano la speciale procedura dell'adozione internazionale, prevedendo che l'intero procedimento -dall'idoneità degli adottanti, alle modalità di acquisto dello status genitoriale- sia assoggettato alla competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni.
Richiamandosi espressamente quanto già stabilito da questa Corte d'Appello nell'ordinanza del 9.2.2023 (condivisa, al riguardo dalla Cass. n. 32527/23), si rileva, però, che “non tutti i provvedimenti esteri di adozione dei quali si chiede il riconoscimento confluiscono nella definizione normativa di "adozione internazionale", essendo la relativa disciplina limitata all'adozione di minori stranieri da parte di persone residenti in Italia (laddove vi sia diversità dello Stato di residenza degli aspiranti genitori adottivi, rispetto a quello del minore in stato di abbandono) e all'adozione interna al Paese estero in cui è pronunciata, caratterizzata dalla comune residenza, in uno Stato estero, da almeno due anni, dei cittadini italiani aspiranti genitori adottivi e del minore in stato di abbandono (art. 36 comma 4 della l. 184/83)”.
Nel caso di specie, tanto gli adottanti quanto gli adottati sono cittadini italiani
(e, in particolare, e in quanto già figli di padre biologico Per_3 Per_1
con cittadinanza italiana) e gli adottati non si trovano in stato di abbandono, essendo, piuttosto, pacifico che, sia il rispettivo padre biologico, sia il rispettivo padre adottante, se ne siano sempre presi adeguatamente cura, nell'ambito di una comunione di vita condivisa da persone dello stesso sesso.
Il riconoscimento dell'adozione piena disposto all'estero non risulta, quindi, con riferimento al caso in esame, rivolto a creare, secondo lo schema dell'adozione internazionale contemplato dalla L.184/1983, un nuovo legame
7 familiare tra minori e adottanti, destinato a soppiantare i precedenti legame familiari, con conseguente competenza, non già del Tribunale per i minorenni, ma della sola Corte d'Appello.
Nel merito, le richieste di trascrizione della sentenza di modifica del nome e della sentenza di adozione coparentale sono entrambe fondate.
Con riferimento al mutamento del cognome di Parte_2 Pt_1 Pt_2
in l'ufficiale di stato civile ha rifiutato l'annotazione Parte_1
della sentenza straniera con cui è stato disposto il cambio del cognome (da
, in sull'atto di nascita del ricorrente, osservando che, nei Pt_2 Pt_1
provvedimenti statunitensi, il nome ( ) antecedente al Parte_1
cognome non coinciderebbe con l'identità del cittadino italiano (ossia quella di
). Parte_2
Emerge, invece, dagli atti, che è indubitabilmente la stessa Parte_2
persona di . Parte_3
L'ufficiale di stato civile di ha, infatti, già trascritto il CP_2
matrimonio tra e Parte_3 Persona_2
contratto nello stato del Nevada, come unione civile tra e Parte_2
confermando, quindi, che Persona_2 Parte_3
e sono la medesima persona (cfr. atto di
[...] Parte_2
matrimonio statunitense tradotto e trascrizione dell'unione civile del Comune di in atti). CP_2
La sola argomentazione sottesa al rifiuto dell'annotazione della sentenza straniera con cui è stato disposto il cambio del cognome del ricorrente, pertanto, è smentita per tabulas dalla già avvenuta annotazione dell'unione
8 civile tra le stesse parti e il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile deve considerarsi del tutto ingiustificato.
Va, quindi, riconosciuta l'efficacia della sentenza di modifica del nome di in e dev'essere Parte_3 Parte_1
ordinato all'ufficiale di stato di civile di Capitale di procedere CP_2
all'annotazione della modifica, sull'atto di nascita di , del Parte_2
suo nome originario, con quello di Parte_1
Per quanto concerne, poi, la adozione coparentale di (figlia Persona_3
biologica di ) da parte di Persona_2 Parte_1
e l'adozione di (figlio biologico di Persona_1 Parte_1
da parte di , ritiene la Corte che nulla osti al
[...] Persona_2
suo riconoscimento in Italia.
In particolare, i ricorrenti, per diventare genitori, hanno fatto ricorso alla pratica della gestazione per altri -non consentita in Italia e il cui divieto è assistito da sanzioni penali-, considerata dalla giurisprudenza costante come ostativa alla trascrizione degli atti di nascita formati all'estero, per contrarietà all'ordine pubblico.
Nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di trascrivere l'atto di nascita dei gemelli indicando, quale genitore, il nominativo del padre d'intenzione, ma, piuttosto, di trascrivere un provvedimento di adozione.
Al riguardo, illuminante è la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza del 30.12.2022 n. 38162, che ha, del tutto condivisibilmente, affermato che “si pone l'esigenza di salvaguardare i principi ispiratori dell'ordinamento giuridico italiano in una materia di rilevante sensibilità sul piano etico, che mette in gioco il valore fondamentale della dignità umana, alla quale è preordinato il divieto di ricorso alla maternità surrogata posto da una legge della Repubblica. Nella gestazione 9 per altri non ci sono soltanto i desideri di genitorialità, le aspirazioni e i progetti della coppia committente. Ci sono persone concrete. Ci sono donne usate come strumento per funzioni riproduttive, con i loro diritti inalienabili annullati o sospesi dentro procedure contrattuali. Ci sono bambini esposti a una pratica che determina incertezze sul loro status e, quindi, sulla loro identità nella società. L'esigenza di salvaguardare
i valori ispiratori dell'ordinamento italiano si traduce in una finalità general- preventiva: scoraggiare i cittadini dal ricorso all'estero ad un metodo di procreazione che l'Italia vieta nel suo territorio, perché ritenuto lesivo di valori primari”.
Tuttavia, la medesima giurisprudenza di legittimità ha altresì altrettanto condivisibilmente riconosciuto che la questione investe anche e soprattutto la sorte dei bambini nati, i quali non possono essere pregiudicati dalle scelte, contrarie alla legge dello Stato, compiute dai genitori sulle modalità di procreazione.
Sottolinea, infatti, la Cassazione che “si profila, una volta che il bambino è nato,
l'esigenza di proteggere il diritto fondamentale del minore alla continuità del rapporto affettivo con entrambi i soggetti che hanno condiviso la decisione di farlo venire al mondo, senza che vi osti la modalità procreativa. […] l'interesse del minore che vive e cresce in una determinata comunità di affetti con entrambi i committenti può essere quello del riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico di tale legame. Allorché il progetto procreativo sia seguito dalla concretezza ed attualità dell'accudimento del minore e sia caratterizzato dall'esercizio in via di fatto della responsabilità genitoriale attraverso la cura costante del bambino, la mancata attribuzione di una veste giuridica
a tale rapporto non si limiterebbe alla condizione del genitore d'intenzione, che ha scelto un metodo di procreazione che l'ordinamento italiano disapprova, ma finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso, il cui diritto al rispetto della vita privata si troverebbe significativamente leso. C'è una parte debole del rapporto che potrebbe risultare fortemente danneggiata pur senza alcuna responsabilità. Una discriminazione del
10 bambino, fatta derivare dallo stigma verso la decisione dell'adulto di aver fatto ricorso
a una tecnica procreativa vietata nel nostro ordinamento, si risolverebbe in una violazione del principio di eguaglianza e di pari dignità sociale, ponendo a carico del nato conseguenze riconducibili unicamente alle scelte di chi ha concepito la sua nascita.
Il nato non è mai un disvalore e la sua dignità di persona non può essere strumentalizzata allo scopo di conseguire esigenze general-preventive che lo trascendono. Il nato non ha colpa della violazione del divieto di surrogazione di maternità ed è bisognoso di tutela come e più di ogni altro. Non c'è spazio per piegare la tutela del bambino alla finalità dissuasiva di una pratica penalmente sanzionata. Il disvalore della pratica di procreazione seguita all'estero non può ripercuotersi sul destino del nato. Occorre separare la fattispecie illecita (il ricorso alla maternità surrogata) dagli effetti che possono derivarne sul rapporto di filiazione e in particolare su chi ne sia stato in qualche modo vittima. […] La Costituzione “non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti” (Corte cost., sentenza
n. 494 del 2002) e non consente una capitis deminutio perpetua e irrimediabile dei diritti del bambino, come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti”.
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, precisato che “nell'attesa dell'intervento, sempre possibile ed auspicabile, del legislatore, il giudice, trovandosi a dover decidere una questione relativa allo status del figlio di una coppia omoaffettiva, non può lasciare i diritti del bambino indefinitamente sospesi, ma deve ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare, nel caso concreto, la protezione dei beni costituzionali implicati”.
L'unico mezzo attualmente esistente nell'ordinamento per garantire tutela ai bambini nati all'estero mediante gestazione per altri, è stato, quindi, individuato nell'adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) L. 184/1983.
Peraltro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 79/22
(pronunciata proprio con riferimento ad una procedura di adozione 11 conseguente ad una pratica di maternità surrogata da parte di una coppia dello stesso sesso unita civilmente), anche l'adozione in casi particolari, “produce effetti pieni e fa nascere relazioni di parentela con i familiari dell'adottante. Al pari dell'adozione ordinaria del minore di cui agli artt. 6 e ss. L. 184/1983, la adozione in casi particolari non si limita a costituire il rapporto di filiazione con l'adottante, ma fa entrare l'adottato nella famiglia dell'adottante. L'adottato acquista lo stato di figlio dell'adottante. La sentenza riconosce i legami familiari anche per l'adottato in casi particolari e così realizza il suo inserimento nell'ambiente familiare dell'adottante, in applicazione del principio di unità dello stato di figlio e secondo un approccio teso a considerare unitariamente filiazione e adozione”.
In tal modo, l'adozione in casi particolari è stata di fatto parificata all'adozione piena legittimante.
Nel caso di specie -giova ribadirlo-, e Parte_1 [...]
hanno chiesto, non già la trascrizione degli atti di nascita Persona_2
dei figli nati da gestazione per altri, ma, invece, proprio la trascrizione della sentenza straniera di adozione, con ciò volendo garantire agli adottandi proprio quella tutela che la citata, condivisibile, Cass. n. 38162/22, ha inteso promuovere.
In tal senso, peraltro, la trascrizione delle sentenze straniere di adozione da parte del partner di una coppia dello stesso sesso è espressamente contemplata anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che: “che la sentenza straniera che riconosca l'adozione ottenuta dal partner nella coppia tra persone dello stesso sesso non sia contraria all'ordine pubblico si trae da principi di diritto ancora recentemente affermati da questa Corte. Le Sezioni Unite, con sentenza
n. 38162/2022, hanno, infatti, statuito che, « in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale
12 meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell'ambito della quale, il principio del "best interest of the child" concorre a formare l'ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l'ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando
l'aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino» e che «il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso
l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della
l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo "status" di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita» (Cass., Sez. I, 23.11.2023 n. 32527).
Alla luce di quanto emerge dagli atti, e Parte_1 [...]
hanno già fatto ricorso ad una procedura di adozione Persona_2
negli Stati Uniti, sovrapponibile alla procedura volta all'adozione in casi particolari che avrebbero effettuato in Italia.
La relativa sentenza straniera, pertanto, è senz'altro trascrivibile dall'ufficiale di stato civile di CP_2
Né è condivisibile il rifiuto da questi opposto in considerazione del fatto che non sarebbe cittadino italiano. Persona_2
13 Infatti, dalla pec inviata dall'anagrafe del Comune di il 6.4.2023, CP_2
depositata in atti, risulta espressamente che è Persona_2
diventato cittadino italiano per matrimonio.
In conclusione, ritiene, quindi, la Corte che nulla osti alla trascrizione della sentenza straniera di adozione coparentale e alla integrazione degli atti di nascita dei minori e come figli di Persona_3 Persona_1
cittadini italiani e, in particolare, rispettivamente l'una, come figlia di
[...]
a seguito di adozione e l'altro, come figlio di Parte_1 [...]
a seguito di adozione. Persona_2
Quanto, infine, alla domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito, non è condivisibile la prospettazione del difensore dei ricorrenti secondo la quale le spese per l'attività stragiudiziale svolta sarebbero qualificabili proprio come danno emergente, conseguente all'attività, ovvero agli atti omissivi, dell'amministrazione.
Viceversa, anche dette spese sostenute dagli istanti devono considerarsi alla stregua del compenso per l'attività professionale, di studio e giudiziale, svolta dal loro difensore e, come tali, devono essere considerate e liquidate a carico delle amministrazioni convenute in quanto soccombenti, secondo i principi generali di cui all'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
(alias ) e , così Parte_1 Parte_2 Persona_2
provvede:
14 - ordina all'ufficiale di stato civile del di trascrivere Controparte_2
la sentenza della Corte circondariale del tredicesimo circuito giudiziario presso e per la contea di Hillsborough, Florida, resa nella causa N.: 20-DR-4794-B, del
2 settembre 2020 e per l'effetto rettificare il nome di in Parte_2
Parte_1
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di di trascrivere CP_2
la sentenza della Corte circondariale dell'undicesimo circuito giudiziario presso e per la contea di Miami-Dade, Florida, USA depositata in data 17 dicembre 2020, resa nel proc. n. 2020-018591-FC-04 e per l'effetto trascrivere i suddetti provvedimenti stranieri nei registri dello stato civile, con ogni ulteriore annotazione susseguente;
- condanna il al pagamento, in favore delle parti Controparte_1
ricorrenti, delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in €
8.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione, in data 27.11.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
RL VO SO OT
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Sezione Persone, Famiglia, Minorenni
La Corte d'Appello di Roma, in persona dei magistrati:
SO OT Presidente
Francesca Romana Salvadori Consigliere
RL VO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio in data 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G.192/24, vertente tra:
allo stato civile risultante come Parte_1 Pt_2
(C.F. ) in proprio e n.q. di genitore di
[...] C.F._1
, in proprio e n.q. di genitore Persona_1 Persona_2
di Persona_3
rappresentati e difesi dall'avv. Alexander Schuster, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrenti e
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
1 Sindaco del n.q. di ufficiale di Governo;
Controparte_2
convenuti con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Roma.
Oggetto: ricorso ex art. 30 d.lgs. 150/11 per il riconoscimento di una sentenza statunitense di adozione coparentale di minori – rifiuto dell'ufficiale di stato civile di annotazione del cambio di cognome
Conclusioni: accertarsi che “ , nato in [...] l'[...], Parte_3
è la medesima persona che , nato in [...] l'[...], cittadino Parte_2
italiano e riconoscere l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano del provvedimento della Corte circondariale del tredicesimo circuito giudiziario presso e per la contea di
Hillsborough, Florida, nella causa n.: 20-DR-4794- B, del 2 settembre 2020, giudice
SA M. ON, con il quale è disposta la modifica del nome rispetto alla parte del cognome, con dispositivo: “l'attuale nome del ricorrente, , Parte_3
sia modificato in attraverso il quale il ricorrente deve essere Parte_1
d'ora in poi conosciuto;
riconoscere l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano dell'atto di nascita di nato in [...], Persona_1
Stato della Florida, Stati Uniti d'America) l'11 novembre 2020, dell'Ufficiale dello
Stato civile dello Stato della Florida, registrato il 12 novembre 2020, numero dell'archivio statale 109-2020-180861, come da certificato rilasciato il 26 gennaio 2021
e dell'atto di nascita della minore nata in [...]_3
Hillsborough, Stato della Florida, Stati Uniti d'America) l'11 novembre 2020,
2 dell'Ufficiale dello Stato civile dello Stato della Florida, registrato il 12 novembre 2020, numero di archivio statale 109-2020-180863, come da certificato rilasciato il 26 gennaio 2021, limitatamente, quanto a menzione e legame parentale, rispettivamente della paternità di e alla paternità di Parte_1 Persona_2
; riconoscere l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano della sentenza di
[...]
adozione coparentale della Corte circondariale dell'undicesimo circuito giudiziario presso e per la contea di Miami-Dade, Florida, USA depositata in data 17 dicembre
2020, proc. n. 2020-018591-FC-04, in atti, che dispone l'adozione pleno iure della minore da parte del signor nonché Persona_3 Parte_1
l'adozione pleno iure del minore da parte del signor Persona_1 [...]
; accertare l'illegittimità dei rifiuti opposti dal Sindaco del Persona_2 [...]
di data 5 aprile 2023, prot. GC/ 42114, di data 24 aprile 2023 prot. Controparte_2
GC/49117, e conferma di rifiuto in data 11 settembre 2023 prot. GC/104039; per gli effetti, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Capitale di trascrivere CP_2
i suddetti provvedimenti stranieri nei registri dello Stato civile con ogni ulteriore annotazione susseguente;
condannare il , in solido con il Sindaco Controparte_1
del al risarcimento del danno patito per l'assistenza Controparte_2
stragiudiziale, quale danno emergente per provvedimento illegittimo, e così al pagamento della somma pari a € 3.897,78, o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Con vittoria di CP_2
spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 67 L. 218/95, depositato l'11.1.2024, Parte_1
(già ), nato in [...] l'[...] (cittadino italiano e
[...] Parte_2
israeliano iure sanguinis e statunitense per naturalizzazione) e EL
3 nato in [...] il [...] (cittadino canadese iure Persona_2
sanguinis, statunitense per naturalizzazione e italiano per unione civile con
) hanno presentato ricorso ex art. 67 L. 218/1995, Parte_2
deducendo:
di essere una coppia unita civilmente, residente in [...], Florida, avendo contratto matrimonio il 26.5.2017 nello Stato del Nevada;
che la loro unione è stata trascritta nei registri delle unioni civili del Comune di in data 29.7.2021, atto n. 13, p. 2, s. C07; CP_2
che l'atto di nascita di è stato trascritto per sunto al n. 288 Parte_2
parte 2 Serie B37 Anno 2013 del Comune di Capitale;
CP_2
che, nel 2002, è diventato cittadino americano per Parte_2
naturalizzazione ed è stato registrato con il nome di Parte_3
, con l'indicazione del middle name (ovvero del nome del padre), non
[...]
prevista in Italia, ma di prassi negli Stati Uniti;
che, in data 2.9.2020, la Corte circondariale del tredicesimo circuito giudiziario presso e per la contea di Hillsborough, Florida ha disposto la modifica del nome di in nome con Parte_3 Parte_1
il quale egli risulta essere registrato sull'attuale passaporto statunitense;
che le parti hanno fatto ricorso alla pratica della gestazione per altri e sono diventati genitori di due gemelli, e nati Persona_3 Persona_1
l'11.11.2020:
che è figlio biologico di (alias Per_1 Parte_2 [...]
, mentre è figlia biologica di Parte_1 Per_3 Persona_2
;
[...]
4 che, in data 17.12.2020, la Corte circondariale dell'undicesimo circuito giudiziario presso e per la contea di Miami-Dade (Florida) ha pronunciato sentenza di adozione coparentale con la quale ha disposto l'adozione di
[...]
da parte di l'adozione di Per_3 Parte_1 Per_1
da parte di;
[...] Persona_2
che, in data 26.10.2021, i ricorrenti hanno presentato istanza all'ufficiale di stato civile del Comune di Capitale, chiedendo la trascrizione dei suddetti CP_2
provvedimenti giurisdizionali statunitensi di modifica del nome di Pt_2
(del 2.9.2020) e di adozione coparentale (del 17.12.2020);
[...]
che l'ufficiale di stato civile del Comune di con PEC del 21.11.2021, li ha CP_2
informati di aver sospeso il procedimento in attesa di istruzioni dal
[...]
; CP_1
che, decorso oltre un anno senza aver ottenuto alcun riscontro, hanno diffidato il ad adempiere, ma, con le comunicazioni del 5.4.2023, del 23.4.2023 CP_2
e dell'11.9.2023, l'ufficiale di stato civile ha comunicato il rifiuto alla trascrizione.
I ricorrenti hanno, quindi, concluso come riportato in epigrafe.
Le parti convenute, nonostante la ritualità della notifica, non si sono costituite.
Il Procuratore Generale, al quale sono stati ritualmente trasmessi gli atti, non ha espresso alcun parere.
All'udienza del 27.11.2025, sulle note depositate dai ricorrenti ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5 Preliminarmente, si osserva che correttamente i ricorrenti hanno adito la Corte
d'Appello in unico grado.
Infatti, nel caso di specie, è stata richiesta, tra l'altro, la trascrizione di una sentenza statunitense di adozione coparentale.
Su fattispecie analoga, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 9006 del 31.3.2021, alla quale hanno fatto seguito altre pronunce di analogo tenore, hanno affermato, per quanto di rilievo ai fini della presente disamina, che la controversia che origina dal rifiuto di trascrizione del provvedimento giurisdizionale estero di costituzione dello status filiationis è assoggettata al procedimento disciplinato dall'art. 67 L. 218/1995, e la competenza in unico grado è da attribuire alla Corte d'Appello.
Soggetto legittimato passivo è il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione e il è Controparte_1
legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare la decisione in virtù della competenza attribuitagli in materia di tenuta dei registri dello stato civile.
Non sono previsti termini perentori per la proposizione del ricorso.
Nel caso di specie, è, inoltre, dimostrata la ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 64 L. 218/1995 per il riconoscimento in Italia della sentenza straniera e, specificamente, la competenza del giudice straniero, la definitività della pronuncia estera, la non contrarietà con un giudicato interno e la insussistenza di una situazione processuale qualificabile come litispendenza ed il contraddittorio è stato ritualmente costituito tra tutte le parti interessate.
Per mera completezza espositiva, occorre, invece, rilevare che non sussiste la competenza del Tribunale per i minorenni.
6 In particolare, l'art. 41 L. 218/1995 stabilisce che: "I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozioni dei minori" e gli artt. da 29 a 39 quater L. 184/1983, disciplinano la speciale procedura dell'adozione internazionale, prevedendo che l'intero procedimento -dall'idoneità degli adottanti, alle modalità di acquisto dello status genitoriale- sia assoggettato alla competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni.
Richiamandosi espressamente quanto già stabilito da questa Corte d'Appello nell'ordinanza del 9.2.2023 (condivisa, al riguardo dalla Cass. n. 32527/23), si rileva, però, che “non tutti i provvedimenti esteri di adozione dei quali si chiede il riconoscimento confluiscono nella definizione normativa di "adozione internazionale", essendo la relativa disciplina limitata all'adozione di minori stranieri da parte di persone residenti in Italia (laddove vi sia diversità dello Stato di residenza degli aspiranti genitori adottivi, rispetto a quello del minore in stato di abbandono) e all'adozione interna al Paese estero in cui è pronunciata, caratterizzata dalla comune residenza, in uno Stato estero, da almeno due anni, dei cittadini italiani aspiranti genitori adottivi e del minore in stato di abbandono (art. 36 comma 4 della l. 184/83)”.
Nel caso di specie, tanto gli adottanti quanto gli adottati sono cittadini italiani
(e, in particolare, e in quanto già figli di padre biologico Per_3 Per_1
con cittadinanza italiana) e gli adottati non si trovano in stato di abbandono, essendo, piuttosto, pacifico che, sia il rispettivo padre biologico, sia il rispettivo padre adottante, se ne siano sempre presi adeguatamente cura, nell'ambito di una comunione di vita condivisa da persone dello stesso sesso.
Il riconoscimento dell'adozione piena disposto all'estero non risulta, quindi, con riferimento al caso in esame, rivolto a creare, secondo lo schema dell'adozione internazionale contemplato dalla L.184/1983, un nuovo legame
7 familiare tra minori e adottanti, destinato a soppiantare i precedenti legame familiari, con conseguente competenza, non già del Tribunale per i minorenni, ma della sola Corte d'Appello.
Nel merito, le richieste di trascrizione della sentenza di modifica del nome e della sentenza di adozione coparentale sono entrambe fondate.
Con riferimento al mutamento del cognome di Parte_2 Pt_1 Pt_2
in l'ufficiale di stato civile ha rifiutato l'annotazione Parte_1
della sentenza straniera con cui è stato disposto il cambio del cognome (da
, in sull'atto di nascita del ricorrente, osservando che, nei Pt_2 Pt_1
provvedimenti statunitensi, il nome ( ) antecedente al Parte_1
cognome non coinciderebbe con l'identità del cittadino italiano (ossia quella di
). Parte_2
Emerge, invece, dagli atti, che è indubitabilmente la stessa Parte_2
persona di . Parte_3
L'ufficiale di stato civile di ha, infatti, già trascritto il CP_2
matrimonio tra e Parte_3 Persona_2
contratto nello stato del Nevada, come unione civile tra e Parte_2
confermando, quindi, che Persona_2 Parte_3
e sono la medesima persona (cfr. atto di
[...] Parte_2
matrimonio statunitense tradotto e trascrizione dell'unione civile del Comune di in atti). CP_2
La sola argomentazione sottesa al rifiuto dell'annotazione della sentenza straniera con cui è stato disposto il cambio del cognome del ricorrente, pertanto, è smentita per tabulas dalla già avvenuta annotazione dell'unione
8 civile tra le stesse parti e il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile deve considerarsi del tutto ingiustificato.
Va, quindi, riconosciuta l'efficacia della sentenza di modifica del nome di in e dev'essere Parte_3 Parte_1
ordinato all'ufficiale di stato di civile di Capitale di procedere CP_2
all'annotazione della modifica, sull'atto di nascita di , del Parte_2
suo nome originario, con quello di Parte_1
Per quanto concerne, poi, la adozione coparentale di (figlia Persona_3
biologica di ) da parte di Persona_2 Parte_1
e l'adozione di (figlio biologico di Persona_1 Parte_1
da parte di , ritiene la Corte che nulla osti al
[...] Persona_2
suo riconoscimento in Italia.
In particolare, i ricorrenti, per diventare genitori, hanno fatto ricorso alla pratica della gestazione per altri -non consentita in Italia e il cui divieto è assistito da sanzioni penali-, considerata dalla giurisprudenza costante come ostativa alla trascrizione degli atti di nascita formati all'estero, per contrarietà all'ordine pubblico.
Nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di trascrivere l'atto di nascita dei gemelli indicando, quale genitore, il nominativo del padre d'intenzione, ma, piuttosto, di trascrivere un provvedimento di adozione.
Al riguardo, illuminante è la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza del 30.12.2022 n. 38162, che ha, del tutto condivisibilmente, affermato che “si pone l'esigenza di salvaguardare i principi ispiratori dell'ordinamento giuridico italiano in una materia di rilevante sensibilità sul piano etico, che mette in gioco il valore fondamentale della dignità umana, alla quale è preordinato il divieto di ricorso alla maternità surrogata posto da una legge della Repubblica. Nella gestazione 9 per altri non ci sono soltanto i desideri di genitorialità, le aspirazioni e i progetti della coppia committente. Ci sono persone concrete. Ci sono donne usate come strumento per funzioni riproduttive, con i loro diritti inalienabili annullati o sospesi dentro procedure contrattuali. Ci sono bambini esposti a una pratica che determina incertezze sul loro status e, quindi, sulla loro identità nella società. L'esigenza di salvaguardare
i valori ispiratori dell'ordinamento italiano si traduce in una finalità general- preventiva: scoraggiare i cittadini dal ricorso all'estero ad un metodo di procreazione che l'Italia vieta nel suo territorio, perché ritenuto lesivo di valori primari”.
Tuttavia, la medesima giurisprudenza di legittimità ha altresì altrettanto condivisibilmente riconosciuto che la questione investe anche e soprattutto la sorte dei bambini nati, i quali non possono essere pregiudicati dalle scelte, contrarie alla legge dello Stato, compiute dai genitori sulle modalità di procreazione.
Sottolinea, infatti, la Cassazione che “si profila, una volta che il bambino è nato,
l'esigenza di proteggere il diritto fondamentale del minore alla continuità del rapporto affettivo con entrambi i soggetti che hanno condiviso la decisione di farlo venire al mondo, senza che vi osti la modalità procreativa. […] l'interesse del minore che vive e cresce in una determinata comunità di affetti con entrambi i committenti può essere quello del riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico di tale legame. Allorché il progetto procreativo sia seguito dalla concretezza ed attualità dell'accudimento del minore e sia caratterizzato dall'esercizio in via di fatto della responsabilità genitoriale attraverso la cura costante del bambino, la mancata attribuzione di una veste giuridica
a tale rapporto non si limiterebbe alla condizione del genitore d'intenzione, che ha scelto un metodo di procreazione che l'ordinamento italiano disapprova, ma finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso, il cui diritto al rispetto della vita privata si troverebbe significativamente leso. C'è una parte debole del rapporto che potrebbe risultare fortemente danneggiata pur senza alcuna responsabilità. Una discriminazione del
10 bambino, fatta derivare dallo stigma verso la decisione dell'adulto di aver fatto ricorso
a una tecnica procreativa vietata nel nostro ordinamento, si risolverebbe in una violazione del principio di eguaglianza e di pari dignità sociale, ponendo a carico del nato conseguenze riconducibili unicamente alle scelte di chi ha concepito la sua nascita.
Il nato non è mai un disvalore e la sua dignità di persona non può essere strumentalizzata allo scopo di conseguire esigenze general-preventive che lo trascendono. Il nato non ha colpa della violazione del divieto di surrogazione di maternità ed è bisognoso di tutela come e più di ogni altro. Non c'è spazio per piegare la tutela del bambino alla finalità dissuasiva di una pratica penalmente sanzionata. Il disvalore della pratica di procreazione seguita all'estero non può ripercuotersi sul destino del nato. Occorre separare la fattispecie illecita (il ricorso alla maternità surrogata) dagli effetti che possono derivarne sul rapporto di filiazione e in particolare su chi ne sia stato in qualche modo vittima. […] La Costituzione “non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti” (Corte cost., sentenza
n. 494 del 2002) e non consente una capitis deminutio perpetua e irrimediabile dei diritti del bambino, come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti”.
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, precisato che “nell'attesa dell'intervento, sempre possibile ed auspicabile, del legislatore, il giudice, trovandosi a dover decidere una questione relativa allo status del figlio di una coppia omoaffettiva, non può lasciare i diritti del bambino indefinitamente sospesi, ma deve ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare, nel caso concreto, la protezione dei beni costituzionali implicati”.
L'unico mezzo attualmente esistente nell'ordinamento per garantire tutela ai bambini nati all'estero mediante gestazione per altri, è stato, quindi, individuato nell'adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) L. 184/1983.
Peraltro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 79/22
(pronunciata proprio con riferimento ad una procedura di adozione 11 conseguente ad una pratica di maternità surrogata da parte di una coppia dello stesso sesso unita civilmente), anche l'adozione in casi particolari, “produce effetti pieni e fa nascere relazioni di parentela con i familiari dell'adottante. Al pari dell'adozione ordinaria del minore di cui agli artt. 6 e ss. L. 184/1983, la adozione in casi particolari non si limita a costituire il rapporto di filiazione con l'adottante, ma fa entrare l'adottato nella famiglia dell'adottante. L'adottato acquista lo stato di figlio dell'adottante. La sentenza riconosce i legami familiari anche per l'adottato in casi particolari e così realizza il suo inserimento nell'ambiente familiare dell'adottante, in applicazione del principio di unità dello stato di figlio e secondo un approccio teso a considerare unitariamente filiazione e adozione”.
In tal modo, l'adozione in casi particolari è stata di fatto parificata all'adozione piena legittimante.
Nel caso di specie -giova ribadirlo-, e Parte_1 [...]
hanno chiesto, non già la trascrizione degli atti di nascita Persona_2
dei figli nati da gestazione per altri, ma, invece, proprio la trascrizione della sentenza straniera di adozione, con ciò volendo garantire agli adottandi proprio quella tutela che la citata, condivisibile, Cass. n. 38162/22, ha inteso promuovere.
In tal senso, peraltro, la trascrizione delle sentenze straniere di adozione da parte del partner di una coppia dello stesso sesso è espressamente contemplata anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che: “che la sentenza straniera che riconosca l'adozione ottenuta dal partner nella coppia tra persone dello stesso sesso non sia contraria all'ordine pubblico si trae da principi di diritto ancora recentemente affermati da questa Corte. Le Sezioni Unite, con sentenza
n. 38162/2022, hanno, infatti, statuito che, « in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale
12 meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell'ambito della quale, il principio del "best interest of the child" concorre a formare l'ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l'ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando
l'aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino» e che «il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso
l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della
l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo "status" di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita» (Cass., Sez. I, 23.11.2023 n. 32527).
Alla luce di quanto emerge dagli atti, e Parte_1 [...]
hanno già fatto ricorso ad una procedura di adozione Persona_2
negli Stati Uniti, sovrapponibile alla procedura volta all'adozione in casi particolari che avrebbero effettuato in Italia.
La relativa sentenza straniera, pertanto, è senz'altro trascrivibile dall'ufficiale di stato civile di CP_2
Né è condivisibile il rifiuto da questi opposto in considerazione del fatto che non sarebbe cittadino italiano. Persona_2
13 Infatti, dalla pec inviata dall'anagrafe del Comune di il 6.4.2023, CP_2
depositata in atti, risulta espressamente che è Persona_2
diventato cittadino italiano per matrimonio.
In conclusione, ritiene, quindi, la Corte che nulla osti alla trascrizione della sentenza straniera di adozione coparentale e alla integrazione degli atti di nascita dei minori e come figli di Persona_3 Persona_1
cittadini italiani e, in particolare, rispettivamente l'una, come figlia di
[...]
a seguito di adozione e l'altro, come figlio di Parte_1 [...]
a seguito di adozione. Persona_2
Quanto, infine, alla domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito, non è condivisibile la prospettazione del difensore dei ricorrenti secondo la quale le spese per l'attività stragiudiziale svolta sarebbero qualificabili proprio come danno emergente, conseguente all'attività, ovvero agli atti omissivi, dell'amministrazione.
Viceversa, anche dette spese sostenute dagli istanti devono considerarsi alla stregua del compenso per l'attività professionale, di studio e giudiziale, svolta dal loro difensore e, come tali, devono essere considerate e liquidate a carico delle amministrazioni convenute in quanto soccombenti, secondo i principi generali di cui all'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
(alias ) e , così Parte_1 Parte_2 Persona_2
provvede:
14 - ordina all'ufficiale di stato civile del di trascrivere Controparte_2
la sentenza della Corte circondariale del tredicesimo circuito giudiziario presso e per la contea di Hillsborough, Florida, resa nella causa N.: 20-DR-4794-B, del
2 settembre 2020 e per l'effetto rettificare il nome di in Parte_2
Parte_1
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di di trascrivere CP_2
la sentenza della Corte circondariale dell'undicesimo circuito giudiziario presso e per la contea di Miami-Dade, Florida, USA depositata in data 17 dicembre 2020, resa nel proc. n. 2020-018591-FC-04 e per l'effetto trascrivere i suddetti provvedimenti stranieri nei registri dello stato civile, con ogni ulteriore annotazione susseguente;
- condanna il al pagamento, in favore delle parti Controparte_1
ricorrenti, delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in €
8.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione, in data 27.11.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
RL VO SO OT
15