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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1301/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP IA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.1301/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, discussa all'udienza del 26 novembre 2025 fissata ex art. 281 sexies c.p.c., promossa da
• (c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(c.f. - deceduto in Reggio Calabria il Persona_1 C.F._2
7.03.2022), residente in [...], elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Cairoli 1/B, presso lo studio dell'Antonio CHIRICO (C.F.: PEC: che e la rappresenta e CodiceFiscale_3 Email_1 difende giusta procura in calce all'atto di intervento depositato il 14.02.2024 attrice-opponente contro
• (P. VA , cod fisc. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), con socio unico, e per essa, quale procuratore, (P. VA P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del procuratore Sig. avente sede legale in P.IVA_3 CP_4
Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero
35239.3, e per essa quale procuratore, (P. VA Controparte_3 Controparte_2
, c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 P.IVA_3 sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (cod fisc
PEC: ed ND TI (cod. fisc. CodiceFiscale_4 Email_2
PEC: , giusta procura alle liti allegata in CodiceFiscale_5 Email_3 calce al ricorso introduttivo del procedimento monitorio iscritto al n. 1656/2019 RG
pagina 1 di 9 convenuta –opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 24/04/2019, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (all. 2, 3 e 4 fasc mon) chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria di ingiungere al signor “il pagamento della somma di euro 5.767,80 oltre interessi Persona_1
legali sulla sorte capitale nonché spese di procedura”.
Rilevava che l'obbligato si rendeva inadempiente agli obblighi assunti con contratto n.
185129102712 del 27.09.2011 sottoscritto con SS, omettendo il pagamento delle rate mensili in rimborso come da estratto conto certificato (all.6 fasc. mon.) Che la posizione debitoria a riferimento era stato oggetto di cessione pro soluto da SS
a giusto contratto del 4.06.2018. Che l'intervenuta cessione veniva Controparte_1
pubblicata per estratto in GU n.70 parte 2 del 19.06.2018 e che nell'operazione di cessione in blocco intercorsa, era incluso anche il credito de quo.
1.1 Con Decreto n. 471/2019 reso da questo tribunale il 24/06/2019 nel procedimento iscritto al n.1656/2019 R.G., veniva ingiunto a il pagamento della Persona_1 somma di euro 5.767,80 oltre interessi come per legge dal dovuto al soddisfo e spese e compensi di procedura.
1.2 Avverso il decreto ingiuntivo n.471/2019 proponeva opposizione Persona_1 eccependo l'inefficacia del decreto (ex artr.644 c.p.c.), notificato ben oltre i 60 giorni dalla sua emissione (reso il 24.06.19 e notificato il 1.04.2021); l'imporcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria ex art. 5 d. lgs n.28/2010; il difetto di legittimazione della società agente in CP_1
monitorio sulla base dei docmenti allegati dalla stessa parte;
l'inesigibilità dle credito ingiunto per intervenuta prescrizione;
l'erroneità dell'importo ingiunto in qanto comprensivo di interessi moratori non pattuiti e non dovuti ex art. 10 condizioni di contratto
Concludeva chiedendo: “In via preliminare, come spiegato in premessa:
1. dichiarare
l'inefficacia del decreto ingiuntivo 471/2019 per violazione dell'art 644 cpc, e dichiarare la non debenza delle spese e compensi legali ivi liquidati.
2. Dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione del Dlgs 28/2010 3. Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società Nel merito 4. Dichiarare che il credito vantato CP_1
dall'opposto si è estinto per intervenuta prescrizione ex art 2948 c.c. In via gradata, 5.
Dichiarare che l'importo ingiunto è eccessivo e ridurlo depurandolo dagli interessi di mora per mancata loro pattuizione 6. Con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese pagina 2 di 9 generali nella misura di legge e da distrarsi ex art 93 cpc al procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi...”
1.3 Costituendosi in giudizio, sulla base dei documenti già depositati in sede CP_1
monitoria, concludendo per la conferma del decreto e per il rigetto dell'opposizione e precisamente: “In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 471/2019, R.G. n. 1656/2019, del 24/06/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 471/2019, R.G. n.
1656/2019, del 24/06/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore Persona_1 della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre VA e Cpa, nonché successive occorrende…”
1.4 Con ordinanza del 24.11.2021 resa a verbale di udienza di comparizione, non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto e dato ato dell'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica ex art. 644 c.p.c. e le parti venivano rimesse alla procedura di mediazione, obbligatoria nella materia a riferimento ex art. 5 d. lgs n.28/2010.
1.5 Il 28.12.2022 veniva acquisito al giudizio il verbale di mediazione e all'udienza dell'11.01.2023 venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti e la causa rinviata all'udienza del 20.09.2023 poi differita al 22.02.2024 per la disamina delle richieste istruttorie delle parti.
1.6 Il 14.02.2024 si costituiva in giudizio quale erede di Parte_1 Per_1
, insistendo nelle conclusioni svolte nella citazione introduttiva;
la parte
[...]
produceva al giudizio la documentazione richiesta, attestante l'assenza di altri eredi di
(veniva acquisito al giudizio lo stato di famiglia al momento del Persona_1 decesso del e la rinuncia all'eredità dei soggetti chiamati all'eredità) . Persona_1
1.7 Con ordinanza del 24.03.2025 resa a sciolgimento della riserva assunta all'udieza del
19.03.2025 la causa, ritenuta matura pe rla decisione, veniva rimessa all'udienza del
28.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e delegata ad altro giudice pe rla decisione.
1.8. All'udienza del 10.09.2025 le parti comparivano innanzi al nuovo istruttore e chiedevano la decisione;
la causa veniva quindi rinviata per la decisione ex art. 281 pagina 3 di 9 sexies c.p.c. all'udienza del 26.11.2025 e concesso alla parte termine per il deposito di brevi note conclusive.
1.9 all'udienza del 26.11.2025 le parti discutevano brevemente la causa come da verbale e la causa decisa come segue.
2 In via preliminare deve ribadirsi l'ordinanza del 24.11.2021 in merito alla inefficacia del decreto opposto perché notificato alla parte ben oltre il termine sancito nell'art. 644
c.p.c.
E' fondata e va accolta l'eccezione di inefficacia del decreto opposto dedotta dall'opponente, risultando al giudizio che il decreto ingiuntivo oggetto di causa reso il
24.06.2019 non sia stato notificato nel termine perentorio di 60 giorni sancito nell'art. 644 c.p.c. (relata negativa del 29.07.20).
L'opposta ha comunque provveduto a notificare l'ingiunzione, con ciò palesando la volontà di non rinunciare alla pretesa azionata con ricorso monitorio, volontà ribadita chiaramente anche nelle conclusioni della comparsa di costituzione depositata nel fascicolo del giudizio.
Alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, questo giudice ha il potere- dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione svolta ex art. 644 c.p.c.
(con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria) ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore procedente.
Come richiesto dalla società opposta e pacificamente rilevato anche dalla parte attrice, occorre quindi decidere sulla fondatezza della domanda avanzata col ricorso per ingiunzione proposto, non avendo rinunciato, ma anzi espressamente CP_1 ribadito l'accertamento del credito ingiunto e la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 5767,80 già oggetto di ingiunzione. (Cass. Civ. Sez. II, 16.01.2013,
n.951; Cass. Civ. Sez. I, 13.06.2013, n.14910; 28.09.2006, n.21050).
3 Ai fini del giudizio, è utile premettere che il credito oggetto di causa trova origine da un contratto di finanziamento con carta circuito Visa (n.85129102712) sottoscritto da con la MP il 27.09.2011; l'importo finanziato di euro 5.000,00 Persona_1 doveva essere rimborsato mensilmente con addebito in conto;
TAN 9,90% fisso e TAEG
13,61%.
E' pacifico al giudizio l'accredito del fido ed anche l'inadempienza dell'opponente che ha omesso di versare il saldo a debito risultante dall'estratto conto SS del 4.06.2018.
4 Passando all'esame dei fatti di causa, è utile rilevare:
a) che ricorrente nel giudizio monitorio, assume di avere acquistato il CP_1 credito oggetto di causa da SS, a seguito di operazione di cessione in pagina 4 di 9 blocco di crediti come risulterebbe provato: dalla pubblicazione in GU dell'intervenuta cessione (all.1 fsc mon.); dalla certificazione del credito ex art. 50 TUB (all.6 fasc. mon.); dal contratto del 4.06.2018 e dall'estratto dell'elenco dei crediti oggetto di cessione, che però non ha allegato né prodotto nel corso del giudizio.
5 Precisato ciò, va osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass.,
8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n.
361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
5.1 Che è certamente onere della società opposta fornire prova nel giudizio dell'esistenza del credito ingiunto e preliminarmente, dare prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, presupposto che, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia, anche in assenza di apposita contestazione di controparte, è comunque onere del giudice rilevare ed accertare d'ufficio ex actis (Cass. Sez. U. 16.02.2016, n.2951).
5.2 Che nel caso in esame, la titolarità in capo all'opposta del credito ingiunto e l'entità dello stesso risultano specificatamente contestati dall'opponente e che, valutando i documenti acquisiti al giudizio, non può ritenersi che l'opposta abbia dato CP_1 valida prova nel presente giudizio della titolarità del credito azionato in sede monitoria.
L'opposta ha solo provato l'esistenza di una cessione in blocco di crediti intercorsa tra la stessa e la SS il 4.06.2018.
L'opposta però non ha allegato il contratto di cessione intercorso, né il documento attestante l'elenco dei crediti effettivamente ceduti in blocco da SS a CP_1
L'opposta non ha prodotto l'accordo contrattuale del 4.06.2018.
5.3 Né la produzione dell'estratto contrattuale pubblicato in GU (all.1 fasc. mon.) allegata dalla parte, supplisce la dedotta carenza.
Va infatti osservato che anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 50 TUB, la pubblicazione della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta
Ufficiale ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 e pagina 5 di 9 non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023).
Peraltro, i criteri identificativi dei crediti come indicati nell'estratto contrattuale oggetto di pubblicazione risultano assai generici e non permettono di concludere con la dovuta certezza, in questa sede dovuta, che anche la posizione debitoria oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto fosse inclusa nella predetta operazione. Le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in GURS non risultano sufficientemente specifiche al punto da acclarare con certezza che il credito controverso sia oggetto della cessione in blocco (Cass. Ordinanza n.17944 del 2023).
5.4 Va osservato ancora che la notificazione della cessione ai debitori ceduti ex art. 1264 c.c. di cui l'opposta ha dato prova con la missiva allegate (all.7 fasc. cost.) è adempimento che rileva soltanto al fine di escludere l'efficacia del pagamento al cedente, ma che è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito (Cass., Ordinanza 16.04.2021, n.10200).
Che piuttosto, il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito deve essere oggetto di autonoma prova cui è tenuto il cessionario e che può darsi senza vincoli di forma e quindi anche in base a presunzioni. Che in conformità ai principi in tema sanciti dalla Suprema Corte, nei giudizi di opposizione a ingiunzione di pagamento, come quello in esame, “occorre dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”.
In più chiari termini, “chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ed art. 58 d.lgs.
n.385/93 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione” (Cass.
n.3405/2024 del 6.02.2024; n.5478 del 29.02.2024; n.21821 del 20.07.2023; n. 24798 del 5.11.2020).
Che quindi, alla asserita cessionaria deve comunque fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n.3405/2024; n.21821/2023; tribunale di Prato,
14.02.2023, n.102; tribunale di Firenze, 5.12.2022, n.3401).
5.5 Che anche al documento “estratto conto” allegato al fascicolo monitorio a firma di
MP (all.6) non può conferirsi in questa sede valenza probatoria in merito all'esistenza e all'ammontare del credito (Cass Ordinanza 29.02.2024, n. 5373).
6 Applicando i superiori principi al caso in esame e valutando i documenti allegati ai fascicoli delle parti, non può ritenersi che la società convenuta abbia dato prova nel giudizio della effettiva titolarità del credito ingiunto. pagina 6 di 9 Risulta piuttosto al giudizio che la convenuta non abbia dato prova della propria legittimazione all'azione monitoria esperita. Infatti:
a) Non risulta prodotto al giudizio, il contratto di cessione intercorso tra SS e e nemmeno la proposta e l'accettazione intercorsa e sottoscritta dalle CP_1 rispettive parti.
b) La mancata produzione dell'accordo contrattuale avente ad oggetto al cessione di crediti in blocco da SS e non può dirsi colmata dalla produzione CP_1 dell'estratto pubblicato in GU (all.1 fasc mon.) avente, per costante pensiero della giurisprudenza anche della Suprema Corte, diversa finalità, quella escludere l'efficacia del pagamento al cedente, come sopra osservato.
c) Peraltro, l'estratto pubblicato è assai generico nell'indicazione dei criteri identificativi dei crediti oggetto della cessione e non permette di ritenere con la dovuta certezza che il credito oggetto di causa fosse incluso nell'operazione di cessione in blocco riferita da CP_1
d) La conventa inoltre non ha prodotto al giudizio nemmeno l'elenco dei crediti inclusi nella riferita operazione di cessione in blocco. Nelle difese svolte riferisce di avere operato tale produzione, ma in realtà detto documento non risulta prodotto al giudizio dalla parte.
e) Né tale carenza in questa sede può dirsi colmata dal documento “estratto conto certificato”, allegato 6 fasc mon., perché documento in questa sede insufficiente a provare la titolarità dei crediti in capo ed inidoneo a provare anche CP_1
l'esistenza e l'entità del credito ingiunto (Cass. Ordinanza 29.02.2024, n. 5373).
7 Insomma, può ritenersi che sulla base dei documenti e atti prodotti in giudizio dall'opposta è provato al giudizio soltanto che il 4.06.2018 tra SS e vi è CP_1 stata un'operazione di cessione i blocco di crediti cartolari, ma quali effettivamente siano i crediti oggetto dell'operazione di cessione non risulta provato in mancanza del contratto sottoscritto tra le due società e anche di un estratto conforme attestante l'inclusione del credito oggetto di causa nella predetta cessione.
La mancata produzione dell'accordo contrattuale con cui l'originaria contraente avrebbe ceduto la posizione debitoria dell'attrice a la mancata produzione di un CP_1 valido elenco delle posizioni cedute incluse nell'operazione di cessione in blocco;
la genericità dei criteri indentificativi dei crediti ceduti riferita nell'estratto pubblicato in
GU e comunque l'incertezza, in assenza del contratto, che effettivamente il credito oggetto di causa fosse incluso nell'operazione di cessione del 4.06.2018; l'inidoneità dell'estratto conto a fornire prova in merito alla titolarità del credito in capo a CP_1 pagina 7 di 9 e nemmeno a provare la sua esatta entità, almeno in questa sede ed in presenza di specifiche contestazioni della parte opponente, lasciano concludere che non è provato al giudizio che fosse effettivamente titolare del credito azionato con la CP_1
domanda monitoria
8 In conclusione nel caso in esame dai documenti acquisiti al giudizio non è possibile verificare che il credito oggetto di causa fosse incluso nell'operazione di cessione intercorsa tra SS e CP_1
Conseguentemente, non risulta possibile verificare nel giudizio in maniera oggettiva e con ragionevole certezza che il credito oggetto di causa facesse parte del blocco di crediti conferito a da SS . Né a tale incertezza supplisce la prova della CP_1 notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 operata da con la missiva CP_1 datata 15.07.2018 perchè non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023 cit.)
Nel caso in esame, pur a voler ritenere che l'opponente abbia avuto notizia della cessione indicata nella missiva di diffida (all.7) , ciò non è sufficiente a provare l'esistenza della titolarità del credito in capo all'opposta, né a far insorgere presunzioni in tal senso. La missiva de qua, che ha le finalità di cui all'art.1264 c.c., è solo un mero indizio, perché non risulta supportato da altri elementi probatori che inducano a ritenere che il credito oggetto di causa sia stato oggetto di un contratto legittimamente concluso e perfezionato, che insomma il credito oggetto di causa fosse parte anche del compendio conferito da SS a perché la sola CP_1 pubblicazione per estratto in GU in assenza del contratto non è idonea a fondare l'esistenza della titolarità del credito in capo all'opposta.
9 In conclusione, la documentazione allegata non permette di concludere con ragionevole certezza che l'opposta sia sostanzialmente titolare della pretesa creditoria azionata con la domanda avanzata nel procedimento monitorio n.1656/2019 RG.
10 Va pertanto revocato il decreto opposto n.471/2019 reso il 24/06/2019.
11 Quanto sopra, risulta motivo preminente ed assorbente e rende superfluo l'esame degli altri motivi.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte attrice secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 modificati da ultimo dal D.M. 147/2022 in vigore dal 23.10.2022 (valori minimi), in considerazione del valore della controversia e tenuto conto della poca complessità. I compensi si liquidano complessivamente in euro
2.540,00 oltre il rimborso spese documentate di euro 118,50.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP IA AR, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1301/2021 R.G.A.C. promossa da nella qualità Parte_1 di erede di nei confronti di e per essa, Persona_1 Controparte_1 quale procuratore, (P. VA ), in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_3
Sig. disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così CP_4 provvede:
- dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 471/2019 reso da questo tribunale il
24/06/2019 nel procedimento iscritto al n.1656/2019 RG;
-accoglie l'opposizione proposta da quale erede di e Parte_1 Persona_1 rigetta la domanda della convenuta, perché infondata;
- condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 2.658,50 di cui ero 118.50 per spese ed euro
2.540,00 per compensi, oltre CPA ed IVA come legge (quest'ultima se dovuta), disponendone la distrazione in favore dell'avv.to Antonio Chirico che ne ha fatto espressa richiesta quale antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, il 26 novembre '25 all'esito della camera di consiglio chiusa alle ore 16,30 ed in assenza delle parti.
Il G O P
IA AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP IA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.1301/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, discussa all'udienza del 26 novembre 2025 fissata ex art. 281 sexies c.p.c., promossa da
• (c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(c.f. - deceduto in Reggio Calabria il Persona_1 C.F._2
7.03.2022), residente in [...], elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Cairoli 1/B, presso lo studio dell'Antonio CHIRICO (C.F.: PEC: che e la rappresenta e CodiceFiscale_3 Email_1 difende giusta procura in calce all'atto di intervento depositato il 14.02.2024 attrice-opponente contro
• (P. VA , cod fisc. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), con socio unico, e per essa, quale procuratore, (P. VA P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del procuratore Sig. avente sede legale in P.IVA_3 CP_4
Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero
35239.3, e per essa quale procuratore, (P. VA Controparte_3 Controparte_2
, c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 P.IVA_3 sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (cod fisc
PEC: ed ND TI (cod. fisc. CodiceFiscale_4 Email_2
PEC: , giusta procura alle liti allegata in CodiceFiscale_5 Email_3 calce al ricorso introduttivo del procedimento monitorio iscritto al n. 1656/2019 RG
pagina 1 di 9 convenuta –opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 24/04/2019, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (all. 2, 3 e 4 fasc mon) chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria di ingiungere al signor “il pagamento della somma di euro 5.767,80 oltre interessi Persona_1
legali sulla sorte capitale nonché spese di procedura”.
Rilevava che l'obbligato si rendeva inadempiente agli obblighi assunti con contratto n.
185129102712 del 27.09.2011 sottoscritto con SS, omettendo il pagamento delle rate mensili in rimborso come da estratto conto certificato (all.6 fasc. mon.) Che la posizione debitoria a riferimento era stato oggetto di cessione pro soluto da SS
a giusto contratto del 4.06.2018. Che l'intervenuta cessione veniva Controparte_1
pubblicata per estratto in GU n.70 parte 2 del 19.06.2018 e che nell'operazione di cessione in blocco intercorsa, era incluso anche il credito de quo.
1.1 Con Decreto n. 471/2019 reso da questo tribunale il 24/06/2019 nel procedimento iscritto al n.1656/2019 R.G., veniva ingiunto a il pagamento della Persona_1 somma di euro 5.767,80 oltre interessi come per legge dal dovuto al soddisfo e spese e compensi di procedura.
1.2 Avverso il decreto ingiuntivo n.471/2019 proponeva opposizione Persona_1 eccependo l'inefficacia del decreto (ex artr.644 c.p.c.), notificato ben oltre i 60 giorni dalla sua emissione (reso il 24.06.19 e notificato il 1.04.2021); l'imporcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria ex art. 5 d. lgs n.28/2010; il difetto di legittimazione della società agente in CP_1
monitorio sulla base dei docmenti allegati dalla stessa parte;
l'inesigibilità dle credito ingiunto per intervenuta prescrizione;
l'erroneità dell'importo ingiunto in qanto comprensivo di interessi moratori non pattuiti e non dovuti ex art. 10 condizioni di contratto
Concludeva chiedendo: “In via preliminare, come spiegato in premessa:
1. dichiarare
l'inefficacia del decreto ingiuntivo 471/2019 per violazione dell'art 644 cpc, e dichiarare la non debenza delle spese e compensi legali ivi liquidati.
2. Dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione del Dlgs 28/2010 3. Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società Nel merito 4. Dichiarare che il credito vantato CP_1
dall'opposto si è estinto per intervenuta prescrizione ex art 2948 c.c. In via gradata, 5.
Dichiarare che l'importo ingiunto è eccessivo e ridurlo depurandolo dagli interessi di mora per mancata loro pattuizione 6. Con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese pagina 2 di 9 generali nella misura di legge e da distrarsi ex art 93 cpc al procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi...”
1.3 Costituendosi in giudizio, sulla base dei documenti già depositati in sede CP_1
monitoria, concludendo per la conferma del decreto e per il rigetto dell'opposizione e precisamente: “In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 471/2019, R.G. n. 1656/2019, del 24/06/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 471/2019, R.G. n.
1656/2019, del 24/06/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore Persona_1 della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre VA e Cpa, nonché successive occorrende…”
1.4 Con ordinanza del 24.11.2021 resa a verbale di udienza di comparizione, non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto e dato ato dell'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica ex art. 644 c.p.c. e le parti venivano rimesse alla procedura di mediazione, obbligatoria nella materia a riferimento ex art. 5 d. lgs n.28/2010.
1.5 Il 28.12.2022 veniva acquisito al giudizio il verbale di mediazione e all'udienza dell'11.01.2023 venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti e la causa rinviata all'udienza del 20.09.2023 poi differita al 22.02.2024 per la disamina delle richieste istruttorie delle parti.
1.6 Il 14.02.2024 si costituiva in giudizio quale erede di Parte_1 Per_1
, insistendo nelle conclusioni svolte nella citazione introduttiva;
la parte
[...]
produceva al giudizio la documentazione richiesta, attestante l'assenza di altri eredi di
(veniva acquisito al giudizio lo stato di famiglia al momento del Persona_1 decesso del e la rinuncia all'eredità dei soggetti chiamati all'eredità) . Persona_1
1.7 Con ordinanza del 24.03.2025 resa a sciolgimento della riserva assunta all'udieza del
19.03.2025 la causa, ritenuta matura pe rla decisione, veniva rimessa all'udienza del
28.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e delegata ad altro giudice pe rla decisione.
1.8. All'udienza del 10.09.2025 le parti comparivano innanzi al nuovo istruttore e chiedevano la decisione;
la causa veniva quindi rinviata per la decisione ex art. 281 pagina 3 di 9 sexies c.p.c. all'udienza del 26.11.2025 e concesso alla parte termine per il deposito di brevi note conclusive.
1.9 all'udienza del 26.11.2025 le parti discutevano brevemente la causa come da verbale e la causa decisa come segue.
2 In via preliminare deve ribadirsi l'ordinanza del 24.11.2021 in merito alla inefficacia del decreto opposto perché notificato alla parte ben oltre il termine sancito nell'art. 644
c.p.c.
E' fondata e va accolta l'eccezione di inefficacia del decreto opposto dedotta dall'opponente, risultando al giudizio che il decreto ingiuntivo oggetto di causa reso il
24.06.2019 non sia stato notificato nel termine perentorio di 60 giorni sancito nell'art. 644 c.p.c. (relata negativa del 29.07.20).
L'opposta ha comunque provveduto a notificare l'ingiunzione, con ciò palesando la volontà di non rinunciare alla pretesa azionata con ricorso monitorio, volontà ribadita chiaramente anche nelle conclusioni della comparsa di costituzione depositata nel fascicolo del giudizio.
Alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, questo giudice ha il potere- dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione svolta ex art. 644 c.p.c.
(con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria) ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore procedente.
Come richiesto dalla società opposta e pacificamente rilevato anche dalla parte attrice, occorre quindi decidere sulla fondatezza della domanda avanzata col ricorso per ingiunzione proposto, non avendo rinunciato, ma anzi espressamente CP_1 ribadito l'accertamento del credito ingiunto e la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 5767,80 già oggetto di ingiunzione. (Cass. Civ. Sez. II, 16.01.2013,
n.951; Cass. Civ. Sez. I, 13.06.2013, n.14910; 28.09.2006, n.21050).
3 Ai fini del giudizio, è utile premettere che il credito oggetto di causa trova origine da un contratto di finanziamento con carta circuito Visa (n.85129102712) sottoscritto da con la MP il 27.09.2011; l'importo finanziato di euro 5.000,00 Persona_1 doveva essere rimborsato mensilmente con addebito in conto;
TAN 9,90% fisso e TAEG
13,61%.
E' pacifico al giudizio l'accredito del fido ed anche l'inadempienza dell'opponente che ha omesso di versare il saldo a debito risultante dall'estratto conto SS del 4.06.2018.
4 Passando all'esame dei fatti di causa, è utile rilevare:
a) che ricorrente nel giudizio monitorio, assume di avere acquistato il CP_1 credito oggetto di causa da SS, a seguito di operazione di cessione in pagina 4 di 9 blocco di crediti come risulterebbe provato: dalla pubblicazione in GU dell'intervenuta cessione (all.1 fsc mon.); dalla certificazione del credito ex art. 50 TUB (all.6 fasc. mon.); dal contratto del 4.06.2018 e dall'estratto dell'elenco dei crediti oggetto di cessione, che però non ha allegato né prodotto nel corso del giudizio.
5 Precisato ciò, va osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass.,
8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n.
361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
5.1 Che è certamente onere della società opposta fornire prova nel giudizio dell'esistenza del credito ingiunto e preliminarmente, dare prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, presupposto che, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia, anche in assenza di apposita contestazione di controparte, è comunque onere del giudice rilevare ed accertare d'ufficio ex actis (Cass. Sez. U. 16.02.2016, n.2951).
5.2 Che nel caso in esame, la titolarità in capo all'opposta del credito ingiunto e l'entità dello stesso risultano specificatamente contestati dall'opponente e che, valutando i documenti acquisiti al giudizio, non può ritenersi che l'opposta abbia dato CP_1 valida prova nel presente giudizio della titolarità del credito azionato in sede monitoria.
L'opposta ha solo provato l'esistenza di una cessione in blocco di crediti intercorsa tra la stessa e la SS il 4.06.2018.
L'opposta però non ha allegato il contratto di cessione intercorso, né il documento attestante l'elenco dei crediti effettivamente ceduti in blocco da SS a CP_1
L'opposta non ha prodotto l'accordo contrattuale del 4.06.2018.
5.3 Né la produzione dell'estratto contrattuale pubblicato in GU (all.1 fasc. mon.) allegata dalla parte, supplisce la dedotta carenza.
Va infatti osservato che anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 50 TUB, la pubblicazione della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta
Ufficiale ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 e pagina 5 di 9 non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023).
Peraltro, i criteri identificativi dei crediti come indicati nell'estratto contrattuale oggetto di pubblicazione risultano assai generici e non permettono di concludere con la dovuta certezza, in questa sede dovuta, che anche la posizione debitoria oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto fosse inclusa nella predetta operazione. Le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in GURS non risultano sufficientemente specifiche al punto da acclarare con certezza che il credito controverso sia oggetto della cessione in blocco (Cass. Ordinanza n.17944 del 2023).
5.4 Va osservato ancora che la notificazione della cessione ai debitori ceduti ex art. 1264 c.c. di cui l'opposta ha dato prova con la missiva allegate (all.7 fasc. cost.) è adempimento che rileva soltanto al fine di escludere l'efficacia del pagamento al cedente, ma che è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito (Cass., Ordinanza 16.04.2021, n.10200).
Che piuttosto, il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito deve essere oggetto di autonoma prova cui è tenuto il cessionario e che può darsi senza vincoli di forma e quindi anche in base a presunzioni. Che in conformità ai principi in tema sanciti dalla Suprema Corte, nei giudizi di opposizione a ingiunzione di pagamento, come quello in esame, “occorre dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”.
In più chiari termini, “chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ed art. 58 d.lgs.
n.385/93 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione” (Cass.
n.3405/2024 del 6.02.2024; n.5478 del 29.02.2024; n.21821 del 20.07.2023; n. 24798 del 5.11.2020).
Che quindi, alla asserita cessionaria deve comunque fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n.3405/2024; n.21821/2023; tribunale di Prato,
14.02.2023, n.102; tribunale di Firenze, 5.12.2022, n.3401).
5.5 Che anche al documento “estratto conto” allegato al fascicolo monitorio a firma di
MP (all.6) non può conferirsi in questa sede valenza probatoria in merito all'esistenza e all'ammontare del credito (Cass Ordinanza 29.02.2024, n. 5373).
6 Applicando i superiori principi al caso in esame e valutando i documenti allegati ai fascicoli delle parti, non può ritenersi che la società convenuta abbia dato prova nel giudizio della effettiva titolarità del credito ingiunto. pagina 6 di 9 Risulta piuttosto al giudizio che la convenuta non abbia dato prova della propria legittimazione all'azione monitoria esperita. Infatti:
a) Non risulta prodotto al giudizio, il contratto di cessione intercorso tra SS e e nemmeno la proposta e l'accettazione intercorsa e sottoscritta dalle CP_1 rispettive parti.
b) La mancata produzione dell'accordo contrattuale avente ad oggetto al cessione di crediti in blocco da SS e non può dirsi colmata dalla produzione CP_1 dell'estratto pubblicato in GU (all.1 fasc mon.) avente, per costante pensiero della giurisprudenza anche della Suprema Corte, diversa finalità, quella escludere l'efficacia del pagamento al cedente, come sopra osservato.
c) Peraltro, l'estratto pubblicato è assai generico nell'indicazione dei criteri identificativi dei crediti oggetto della cessione e non permette di ritenere con la dovuta certezza che il credito oggetto di causa fosse incluso nell'operazione di cessione in blocco riferita da CP_1
d) La conventa inoltre non ha prodotto al giudizio nemmeno l'elenco dei crediti inclusi nella riferita operazione di cessione in blocco. Nelle difese svolte riferisce di avere operato tale produzione, ma in realtà detto documento non risulta prodotto al giudizio dalla parte.
e) Né tale carenza in questa sede può dirsi colmata dal documento “estratto conto certificato”, allegato 6 fasc mon., perché documento in questa sede insufficiente a provare la titolarità dei crediti in capo ed inidoneo a provare anche CP_1
l'esistenza e l'entità del credito ingiunto (Cass. Ordinanza 29.02.2024, n. 5373).
7 Insomma, può ritenersi che sulla base dei documenti e atti prodotti in giudizio dall'opposta è provato al giudizio soltanto che il 4.06.2018 tra SS e vi è CP_1 stata un'operazione di cessione i blocco di crediti cartolari, ma quali effettivamente siano i crediti oggetto dell'operazione di cessione non risulta provato in mancanza del contratto sottoscritto tra le due società e anche di un estratto conforme attestante l'inclusione del credito oggetto di causa nella predetta cessione.
La mancata produzione dell'accordo contrattuale con cui l'originaria contraente avrebbe ceduto la posizione debitoria dell'attrice a la mancata produzione di un CP_1 valido elenco delle posizioni cedute incluse nell'operazione di cessione in blocco;
la genericità dei criteri indentificativi dei crediti ceduti riferita nell'estratto pubblicato in
GU e comunque l'incertezza, in assenza del contratto, che effettivamente il credito oggetto di causa fosse incluso nell'operazione di cessione del 4.06.2018; l'inidoneità dell'estratto conto a fornire prova in merito alla titolarità del credito in capo a CP_1 pagina 7 di 9 e nemmeno a provare la sua esatta entità, almeno in questa sede ed in presenza di specifiche contestazioni della parte opponente, lasciano concludere che non è provato al giudizio che fosse effettivamente titolare del credito azionato con la CP_1
domanda monitoria
8 In conclusione nel caso in esame dai documenti acquisiti al giudizio non è possibile verificare che il credito oggetto di causa fosse incluso nell'operazione di cessione intercorsa tra SS e CP_1
Conseguentemente, non risulta possibile verificare nel giudizio in maniera oggettiva e con ragionevole certezza che il credito oggetto di causa facesse parte del blocco di crediti conferito a da SS . Né a tale incertezza supplisce la prova della CP_1 notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 operata da con la missiva CP_1 datata 15.07.2018 perchè non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023 cit.)
Nel caso in esame, pur a voler ritenere che l'opponente abbia avuto notizia della cessione indicata nella missiva di diffida (all.7) , ciò non è sufficiente a provare l'esistenza della titolarità del credito in capo all'opposta, né a far insorgere presunzioni in tal senso. La missiva de qua, che ha le finalità di cui all'art.1264 c.c., è solo un mero indizio, perché non risulta supportato da altri elementi probatori che inducano a ritenere che il credito oggetto di causa sia stato oggetto di un contratto legittimamente concluso e perfezionato, che insomma il credito oggetto di causa fosse parte anche del compendio conferito da SS a perché la sola CP_1 pubblicazione per estratto in GU in assenza del contratto non è idonea a fondare l'esistenza della titolarità del credito in capo all'opposta.
9 In conclusione, la documentazione allegata non permette di concludere con ragionevole certezza che l'opposta sia sostanzialmente titolare della pretesa creditoria azionata con la domanda avanzata nel procedimento monitorio n.1656/2019 RG.
10 Va pertanto revocato il decreto opposto n.471/2019 reso il 24/06/2019.
11 Quanto sopra, risulta motivo preminente ed assorbente e rende superfluo l'esame degli altri motivi.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte attrice secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 modificati da ultimo dal D.M. 147/2022 in vigore dal 23.10.2022 (valori minimi), in considerazione del valore della controversia e tenuto conto della poca complessità. I compensi si liquidano complessivamente in euro
2.540,00 oltre il rimborso spese documentate di euro 118,50.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP IA AR, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1301/2021 R.G.A.C. promossa da nella qualità Parte_1 di erede di nei confronti di e per essa, Persona_1 Controparte_1 quale procuratore, (P. VA ), in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_3
Sig. disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così CP_4 provvede:
- dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 471/2019 reso da questo tribunale il
24/06/2019 nel procedimento iscritto al n.1656/2019 RG;
-accoglie l'opposizione proposta da quale erede di e Parte_1 Persona_1 rigetta la domanda della convenuta, perché infondata;
- condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 2.658,50 di cui ero 118.50 per spese ed euro
2.540,00 per compensi, oltre CPA ed IVA come legge (quest'ultima se dovuta), disponendone la distrazione in favore dell'avv.to Antonio Chirico che ne ha fatto espressa richiesta quale antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, il 26 novembre '25 all'esito della camera di consiglio chiusa alle ore 16,30 ed in assenza delle parti.
Il G O P
IA AR
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