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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA Settore Civile R.g. n. 1193 / 2023
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore
Dr.ssa Micol Menconi Giudice riunito nella camera di consiglio telematica del 26/2/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile R.G. 1193 / 2023 vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
ALEXANDER
-parte ricorrente-
E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. FIORI Controparte_1 C.F._2
MARCO
-parte resistente-
E con l'intervento del P.M. in sede
-interventore ex lege -
1 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 26/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Olbia in data 3/2/2007, registrato preso l'Ufficio di Stato
Civile di Olbia, atto n. 7, parte I, anno 2007; dall'unione matrimoniale sono nati due figli: Per_1
(14/6/2007) e (18/8/2012). Per_2
Con sentenza n. 24/2019 del 18/01/2019 (n. 1846/2015) il tribunale collegiale di Tempio Pausania ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Nel corso del procedimento finalizzato alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno chiesto la pronuncia sullo status, con prosecuzione della causa sulle restanti domande, rinunciando alla concessione dei termini di legge per scritti conclusionali.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione o dalla pronunciata sentenza di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, e visto il parere del Pubblico Ministero, letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Olbia in data 3/2/2007, registrato preso l'Ufficio di Stato Civile di Olbia, atto n. 7, parte I, anno 2007, tra Parte_1
( ) e ( ). C.F._1 Controparte_1 C.F._2
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
2 SPESE al definitivo.
RIMETTE la causa in istruttoria e DISPONE, ai fini della trattazione e decisione delle ulteriori domande formulate dalle parti, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 3/7/2025, ore 9.00, in presenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 26/2/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA Settore Civile R.g. n. 1193 / 2023
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore
Dr.ssa Micol Menconi Giudice riunito nella camera di consiglio telematica del 26/2/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile R.G. 1193 / 2023 vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
ALEXANDER
-parte ricorrente-
E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. FIORI Controparte_1 C.F._2
MARCO
-parte resistente-
E con l'intervento del P.M. in sede
-interventore ex lege -
1 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 26/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Olbia in data 3/2/2007, registrato preso l'Ufficio di Stato
Civile di Olbia, atto n. 7, parte I, anno 2007; dall'unione matrimoniale sono nati due figli: Per_1
(14/6/2007) e (18/8/2012). Per_2
Con sentenza n. 24/2019 del 18/01/2019 (n. 1846/2015) il tribunale collegiale di Tempio Pausania ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Nel corso del procedimento finalizzato alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno chiesto la pronuncia sullo status, con prosecuzione della causa sulle restanti domande, rinunciando alla concessione dei termini di legge per scritti conclusionali.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione o dalla pronunciata sentenza di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, e visto il parere del Pubblico Ministero, letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Olbia in data 3/2/2007, registrato preso l'Ufficio di Stato Civile di Olbia, atto n. 7, parte I, anno 2007, tra Parte_1
( ) e ( ). C.F._1 Controparte_1 C.F._2
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
2 SPESE al definitivo.
RIMETTE la causa in istruttoria e DISPONE, ai fini della trattazione e decisione delle ulteriori domande formulate dalle parti, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 3/7/2025, ore 9.00, in presenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 26/2/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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