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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/12/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. LO AR ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 883 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025, vertente
T R A
E n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore nato a [...] il [...] residente in [...]
37, rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Lucci e elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Sora Via Firenze n. 13, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, presso l'Ufficio legale della Sede CP_ di Rieti, rappresentato e difeso dal F.D. Dott.ssa Sabrina De Rosa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto del minore Persona_2 all'indennità di frequenza come da verbale del 18.11.2024 per l'effetto condanni L' a CP_1 CP_1 corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto con verbale del
18.11.2024 oltre accessori e rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario
1 Le parti con le note 127 ter c.p.c hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto
In relazione alle spese processuali occorre procedere in base al principio della soccombenza virtuale e ritenuto che l'introduzione del giudizio è imputabile all' , che ha riconosciuto la fondatezza CP_1 della pretesa e ha provveduto al soddisfacimento della stessa in epoca successiva alla notificazione del ricorso.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo tenuto conto che trattasi di cause di previdenza e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda nei limiti della prestazione riconosciuta tenendo conto dei minimi in considerazione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto ed esclusa la fase istruttoria sulla base del D.M. n. 147/22
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore CP_1 antistatario che si liquidano in Euro 854,00 oltre rimborso forfetario IVA e CPA.
Rieti, 18.12.2025
Il Giudice
LO AR
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. LO AR ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 883 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025, vertente
T R A
E n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore nato a [...] il [...] residente in [...]
37, rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Lucci e elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Sora Via Firenze n. 13, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, presso l'Ufficio legale della Sede CP_ di Rieti, rappresentato e difeso dal F.D. Dott.ssa Sabrina De Rosa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto del minore Persona_2 all'indennità di frequenza come da verbale del 18.11.2024 per l'effetto condanni L' a CP_1 CP_1 corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto con verbale del
18.11.2024 oltre accessori e rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario
1 Le parti con le note 127 ter c.p.c hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto
In relazione alle spese processuali occorre procedere in base al principio della soccombenza virtuale e ritenuto che l'introduzione del giudizio è imputabile all' , che ha riconosciuto la fondatezza CP_1 della pretesa e ha provveduto al soddisfacimento della stessa in epoca successiva alla notificazione del ricorso.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo tenuto conto che trattasi di cause di previdenza e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda nei limiti della prestazione riconosciuta tenendo conto dei minimi in considerazione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto ed esclusa la fase istruttoria sulla base del D.M. n. 147/22
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore CP_1 antistatario che si liquidano in Euro 854,00 oltre rimborso forfetario IVA e CPA.
Rieti, 18.12.2025
Il Giudice
LO AR
2