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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4880/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000055777 IVA-ALTRO
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente: Si riporta ai propri scritti e conclude per l'accoglimento della domanda
Resistente: Si riporta alle proprie difese
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 23/ 09/ 2025 , ad Agenzia delle Entrate e ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_2 rappresentata e difesa dalla Dr.ssa Difensore_1, impugnava l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 1002025000055777 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo che lo stesso conteneva erroneamente l'avviso di accertamento esecutivo n TF9021301029, avente l'oggetto
IVA ed IR dovute per l'anno 2014, per un importo di euro 3.564,96, riferibile non alla ricorrente, ma alla società Società_1 SaS, di cui la Ricorrente_2 era socia accomandante. Trattandosi di iscrizione errata per somme non dovute, concludeva chiedendo all' adita Corte di annullare l'atto di pignoramento con condanna alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio, previa sospensione dell'atto impugnato per il fumus boni iuris rappresentato dall'illegittimità denunciata in ricorso e per periculum in mora, poiché le somme pignorate erano l'unica fonte di sostentamento della contribuente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate in data 21/11/2025 con memoria di controdeduzioni in cui preliminarmente richiedeva alla Corte di verificare la tempestività del ricorso introduttivo, in relazione al rispetto del termine di cui all'articolo 21 Dlgs.vo 546/92. Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso avente ad oggetto eccezioni relative agli atti prodromici e per la definitività dell'atto presupposto non autonomamente impugnato. In riferimento all'istanza di sospensione evidenziava l'assenza dei requisiti sia del fumus boni iuris che del periculum in mora e concludeva per il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda di merito.
Con memoria di replica del 22/12/2025 la contribuente rappresentava che l'avviso di accertamento TF
9021301029 era stato annullato con sentenza numero 666/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione Quarta, passata in giudicato, e pertanto, l'inserimento di una pretesa creditoria non dovuta, costituiva un vizio proprio del pignoramento, che poteva essere fatto valere a prescindere dalla mancata impugnazione degli atti presupposti. Evidenziava altresì che la Ricorrente_2 era socia accomandante e pertanto qualsiasi iscrizione a ruolo nei propri confronti era errata ed illegittima, in quanto gli accomandanti non rispondono delle obbligazioni sociali oltre la quota conferita ai sensi dell'articolo 2313 del codice civile e tenuto conto anche che la responsabilità tributaria per VA ed IR grava esclusivamente in capo alla società e non ai soci accomandanti. Eccepiva altresì il vizio di duplicazione della pretesa tributaria avanzata sia nei confronti della ricorrente che della società e la violazione dell'articolo 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria ai danni della contribuente. Denunciava altresì l'omissione dell'Amministrazione nel riscontrare un'istanza di annullamento in autotutela dell'iscrizione al ruolo, proposta dalla parte dopo la sentenza del CTR
Campania 666 del 2022 che aveva annullato l'avviso di accertamento più volte richiamato. Sottolineava che la mancata costituzione dell'Agente della Riscossione comportava l'impossibilità di fornire la prova delle notifiche delle cartelle e degli atti introduttivi, di esclusiva competenza del concessionario. Con riferimento alla domanda cautelare specificava che il fumus boni iuris era costituito dalla palese illegittimità per una richiesta relativa a un credito inesistente per violazione di un giudicato favorevole alla contribuente, per duplicazione della pretesa impositiva con ingiustificato arricchimento e per la mancata risposta doverosa ad un'istanza di autotutela, oltre ad insistere, ancora una volta, per la sussistenza del pregiudizio grave irreparabile, essendo le somme richieste l'unica fonte di sostentamento della ricorrente.
Si riportava pertanto alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo insistendo per l'accoglimento delle stesse. La causa veniva chiamata l'udienza cautelare del 14/1/2026 e, previo avviso alle parti costituite, veniva decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 47 ter del decreto legislativo 546/92.
Nella giurisprudenza amministrativa, con principi applicabili anche alla giurisdizione tributaria essendo l'istituto mutuato dal processo amministrativo, l'eventuale dissenso dei difensori alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata è irrilevante, così come la rinuncia alla cautela (Cons. Stato,
4471/2025) o la mancata costituzione della controparte (Tar Lazio, 5470/2025, purchè sia decorso il termine di 20 giorni previsto dalla norma) o altresì la mancata comparizione di entrambe le parti in udienza camerale (Cons. Stato, 6886/2024).
Quello che conta è che il giudice, cui è rimessa in toto la relativa opzione procedimentale, ritenga sussistenti i presupposti della "semplificazione", ovvero da un lato la completezza dell'istruttoria, vale a dire il grado di maturazione della causa ai fini del decidere, dall'altro l'integrità del contraddittorio". (Cons. stato, 4471/2025)
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Oggetto dell'impugnazione è un atto di pignoramento presso terzi, riconducibile alla fase dell'esecuzione forzata della pretesa erariale.
Come noto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.546/1992, la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie riguarda le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, nonché gli atti prodromici e funzionali alla pretesa impositiva.
La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha chiarito che gli atti dell'esecuzione forzata, quali il pignoramento presso terzi, non rientrano nella giurisdizione tributaria, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario, salvo che il contribuente deduca:
• l'omessa o invalida notifica di un atto presupposto, ( Cfr Cass., Sez. U., n. 7822 del
14/04/2020) oppure
• l'intervenuta prescrizione del credito tributario. ( Cfr Cassazione, Sez.U. sntenza n.
2098 del 29.01.2025,).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha eccepito né l'omessa notifica di atti presupposti, ( limitandosi a prospettare in maniera del tutto incidentale la questione solo nelle memorie di replica) né l'intervenuta prescrizione del credito, limitandosi a contestare profili afferenti alla legittimità dell'azione esecutiva per aver erroneamente ricompreso nell'atto di pignoramento un credito non dovuto perché non riferibile alla ricorrente ed oggetto altresì di un annullamento in sede giurisdizionale Tali doglianze attengono esclusivamente alla fase esecutiva e, pertanto, esulano dalla giurisdizione del giudice tributario, dovendo essere eventualmente proposte innanzi al giudice ordinario competente, secondo le regole dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, sez II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92 così decide:
• dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario;
• condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 708,80, già ridotte ai sensi dell'art 15 comma 2 sexies Dlgs.vo 546/92, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore della resistente Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Dr F.Mario Fiore
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4880/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025000055777 IVA-ALTRO
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente: Si riporta ai propri scritti e conclude per l'accoglimento della domanda
Resistente: Si riporta alle proprie difese
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 23/ 09/ 2025 , ad Agenzia delle Entrate e ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_2 rappresentata e difesa dalla Dr.ssa Difensore_1, impugnava l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 1002025000055777 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo che lo stesso conteneva erroneamente l'avviso di accertamento esecutivo n TF9021301029, avente l'oggetto
IVA ed IR dovute per l'anno 2014, per un importo di euro 3.564,96, riferibile non alla ricorrente, ma alla società Società_1 SaS, di cui la Ricorrente_2 era socia accomandante. Trattandosi di iscrizione errata per somme non dovute, concludeva chiedendo all' adita Corte di annullare l'atto di pignoramento con condanna alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio, previa sospensione dell'atto impugnato per il fumus boni iuris rappresentato dall'illegittimità denunciata in ricorso e per periculum in mora, poiché le somme pignorate erano l'unica fonte di sostentamento della contribuente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate in data 21/11/2025 con memoria di controdeduzioni in cui preliminarmente richiedeva alla Corte di verificare la tempestività del ricorso introduttivo, in relazione al rispetto del termine di cui all'articolo 21 Dlgs.vo 546/92. Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso avente ad oggetto eccezioni relative agli atti prodromici e per la definitività dell'atto presupposto non autonomamente impugnato. In riferimento all'istanza di sospensione evidenziava l'assenza dei requisiti sia del fumus boni iuris che del periculum in mora e concludeva per il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda di merito.
Con memoria di replica del 22/12/2025 la contribuente rappresentava che l'avviso di accertamento TF
9021301029 era stato annullato con sentenza numero 666/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione Quarta, passata in giudicato, e pertanto, l'inserimento di una pretesa creditoria non dovuta, costituiva un vizio proprio del pignoramento, che poteva essere fatto valere a prescindere dalla mancata impugnazione degli atti presupposti. Evidenziava altresì che la Ricorrente_2 era socia accomandante e pertanto qualsiasi iscrizione a ruolo nei propri confronti era errata ed illegittima, in quanto gli accomandanti non rispondono delle obbligazioni sociali oltre la quota conferita ai sensi dell'articolo 2313 del codice civile e tenuto conto anche che la responsabilità tributaria per VA ed IR grava esclusivamente in capo alla società e non ai soci accomandanti. Eccepiva altresì il vizio di duplicazione della pretesa tributaria avanzata sia nei confronti della ricorrente che della società e la violazione dell'articolo 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria ai danni della contribuente. Denunciava altresì l'omissione dell'Amministrazione nel riscontrare un'istanza di annullamento in autotutela dell'iscrizione al ruolo, proposta dalla parte dopo la sentenza del CTR
Campania 666 del 2022 che aveva annullato l'avviso di accertamento più volte richiamato. Sottolineava che la mancata costituzione dell'Agente della Riscossione comportava l'impossibilità di fornire la prova delle notifiche delle cartelle e degli atti introduttivi, di esclusiva competenza del concessionario. Con riferimento alla domanda cautelare specificava che il fumus boni iuris era costituito dalla palese illegittimità per una richiesta relativa a un credito inesistente per violazione di un giudicato favorevole alla contribuente, per duplicazione della pretesa impositiva con ingiustificato arricchimento e per la mancata risposta doverosa ad un'istanza di autotutela, oltre ad insistere, ancora una volta, per la sussistenza del pregiudizio grave irreparabile, essendo le somme richieste l'unica fonte di sostentamento della ricorrente.
Si riportava pertanto alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo insistendo per l'accoglimento delle stesse. La causa veniva chiamata l'udienza cautelare del 14/1/2026 e, previo avviso alle parti costituite, veniva decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 47 ter del decreto legislativo 546/92.
Nella giurisprudenza amministrativa, con principi applicabili anche alla giurisdizione tributaria essendo l'istituto mutuato dal processo amministrativo, l'eventuale dissenso dei difensori alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata è irrilevante, così come la rinuncia alla cautela (Cons. Stato,
4471/2025) o la mancata costituzione della controparte (Tar Lazio, 5470/2025, purchè sia decorso il termine di 20 giorni previsto dalla norma) o altresì la mancata comparizione di entrambe le parti in udienza camerale (Cons. Stato, 6886/2024).
Quello che conta è che il giudice, cui è rimessa in toto la relativa opzione procedimentale, ritenga sussistenti i presupposti della "semplificazione", ovvero da un lato la completezza dell'istruttoria, vale a dire il grado di maturazione della causa ai fini del decidere, dall'altro l'integrità del contraddittorio". (Cons. stato, 4471/2025)
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Oggetto dell'impugnazione è un atto di pignoramento presso terzi, riconducibile alla fase dell'esecuzione forzata della pretesa erariale.
Come noto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.546/1992, la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie riguarda le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, nonché gli atti prodromici e funzionali alla pretesa impositiva.
La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha chiarito che gli atti dell'esecuzione forzata, quali il pignoramento presso terzi, non rientrano nella giurisdizione tributaria, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario, salvo che il contribuente deduca:
• l'omessa o invalida notifica di un atto presupposto, ( Cfr Cass., Sez. U., n. 7822 del
14/04/2020) oppure
• l'intervenuta prescrizione del credito tributario. ( Cfr Cassazione, Sez.U. sntenza n.
2098 del 29.01.2025,).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha eccepito né l'omessa notifica di atti presupposti, ( limitandosi a prospettare in maniera del tutto incidentale la questione solo nelle memorie di replica) né l'intervenuta prescrizione del credito, limitandosi a contestare profili afferenti alla legittimità dell'azione esecutiva per aver erroneamente ricompreso nell'atto di pignoramento un credito non dovuto perché non riferibile alla ricorrente ed oggetto altresì di un annullamento in sede giurisdizionale Tali doglianze attengono esclusivamente alla fase esecutiva e, pertanto, esulano dalla giurisdizione del giudice tributario, dovendo essere eventualmente proposte innanzi al giudice ordinario competente, secondo le regole dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, sez II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92 così decide:
• dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario;
• condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 708,80, già ridotte ai sensi dell'art 15 comma 2 sexies Dlgs.vo 546/92, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore della resistente Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Dr F.Mario Fiore