Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 301
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio proprio del pignoramento per inserimento di credito errato

    Il giudice rileva che le doglianze attengono esclusivamente alla fase esecutiva e che, non essendo stati eccepiti l'omessa notifica di atti presupposti o la prescrizione del credito, la controversia esula dalla giurisdizione del giudice tributario.

  • Rigettato
    Vizio di duplicazione della pretesa tributaria

    Le doglianze attengono alla fase esecutiva e esulano dalla giurisdizione del giudice tributario.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento

    Le doglianze attengono alla fase esecutiva e esulano dalla giurisdizione del giudice tributario.

  • Rigettato
    Mancata risposta all'istanza di annullamento in autotutela

    Le doglianze attengono alla fase esecutiva e esulano dalla giurisdizione del giudice tributario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto l'oggetto dell'impugnazione è un atto di pignoramento presso terzi, riconducibile alla fase dell'esecuzione forzata. Tali atti esulano dalla giurisdizione tributaria, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario, salvo che il contribuente deduca l'omessa o invalida notifica di un atto presupposto o l'intervenuta prescrizione del credito.

  • Rigettato
    Fumus boni iuris e periculum in mora

    Il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, rendendo di fatto irrilevante la valutazione dell'istanza cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 301
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 301
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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