CASS
Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2024, n. 41965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41965 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: WE RI nato il [...] avverso la sentenza del 31/01/2024 del TRIBUNALE di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore di PO IC, Avv. ANDREA PROFESSIONE. Penale Sent. Sez. 2 Num. 41965 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 31/01/2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di PO IC in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 640-ter e 615-ter cod.pen., così diversamente qualificato il fatto allo stesso originariamente contestato ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Pubblico Ministero, con un solo articolato motivo di ricorso con il quale ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648-bis cod.pen. Il ricorrente ha richiamato in premessa le condotte oggetto di imputazione ed ha osservato come le stesse appaiano incontestate e provate nella loro connotazione fattuale sulla base della istruttoria dibattimentale espletata. È stata, quindi, criticata in diritto la riqualificazione giuridica realizzata dal Tribunale ai sensi dell'art. 640- ter e 615-ter cod.pen., con particolare riferimento alla ritenuta evidenza del fatto che non possa portarsi a consumazione il reato presupposto senza la messa disposizione del conto corrente sul quale viene accreditato il profitto della truffa, a prescindere dalle dichiarazioni rese dall'imputato, che aveva escluso di avere partecipato alle condotte prodromiche all'acconto sul suo conto corrente. Il Pubblico Ministero impugnante ha sottolineato come l'erronea applicazione della legge penale emerga dalla circostanza che il solo segmento di condotta, consistente nell'accredito sul conto corrente, non consente per ciò solo di ritenere automaticamente il concorso nel reato presupposto, attesa la mancanza di qualsiasi elemento di prova significativo in ordine alla partecipazione alle attività precedenti (inserimento nel server della agenzia immobiliare San Grato e invio di false comunicazioni riferibili alla concessionaria dalla quale le persone offese avevano deciso di acquistare una autovettura). 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 4. La difesa del PO ha depositato memoria in data 20/09/2024, con la quale si è opposta alle conclusioni della parte ricorrente. 1 ilL CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato: ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Torino per il giudizio. La decisione è difatti caratterizzata da una motivazione resa in violazione di legge ed anche in gran parte apodittica. 2. In via preliminare, occorre considerare come sia incontestata tra le parti in giudizio, ed anche nell'ambito della decisione, la materialità della condotta imputata. Nel valutare tale condotta, tuttavia, il Tribunale non ha correttamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibili, enunciando, invece, una serie di considerazioni eccentriche rispetto agli elementi di fatto emersi a carico del ricorrente nel corso della istruttoria dibattimentale. 3. In tal senso, occorre ricordare che questa Corte ha affermato, con principio del tutto pretermesso dal Tribunale, che qui si intende ribadire, che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso (Sez. 2, 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653-01; Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, Ejokpaezi, Rv. 286052-01). Il Tribunale nel contestare, con argomentazioni non condivisibili, l'ermeneusi di tale decisione, non ha speso alcuna considerazione in ordine agli elementi di prova emersi in giudizio, nonché quanto alla connotazione e caratterizzazione in concreto della condotta imputata, così rendendo sul punto una motivazione sostanzialmente apparente rispetto ai fatti oggetto di giudizio. Anche la giurisprudenza di legittimità richiamata non appare rilevante quanto alla condotta ed alle caratteristiche della stessa per come riscontrata in sede dibattimentale. 4. Il Tribunale nel proprio argomentare, oggettivamente non concentrato sugli elementi emersi in giudizio (tra i quali hanno certamente rilevanza anche le allegazioni difensive e le dichiarazioni dell'imputato, rispetto alle quali non è stato applicato il principio di diritto secondo il quale, in tema di ricettazione o riciclaggio, la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può 2 essere desunta da qualsiasi elemento e, quindi, anche dalla omessa, o inattendibile, come nel caso di specie, spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914-01; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666-01; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01), omette di prendere in considerazione l'attività posta in essere da parte del PO successivamente all'accredito delle consistenti somme di denaro (con modalità decisamente complesse ed articolate) sul proprio conto corrente. Attività che, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, ha una sua rilevanza e significatività, determinando quella diversa e lecita vestizione delle somme, non più direttamente riferibili al reato presupposto, in considerazione del trasferimento delle stesse mediante prelievo, che rappresenta proprio l'effetto dell'avvenuta trasformazione e, dunque, il risultato della azione criminosa, perché le risorse di origine illecita assumano una autonoma individualità e integrino "la provvista economica del nuovo delitto trasformativo" (Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese, Rv. 285933-01). 5. Il Tribunale ha omesso, dunque, di considerare che operazioni di movimentazione bancaria, così come eventuali plurimi acquisti di beni mobili e immobili, possono integrare la condotta contestata, soprattutto considerato che nel caso in esame non era emerso alcun elemento in ordine ad una effettiva partecipazione del ricorrente al reato presupposto. In tal senso, il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione la costante elaborazione di questa Corte, che ha chiarito che integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, cosicché neppure rileva che le operazioni realizzate fossero tracciabili, in quanto l'obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l'evento del reato (Sez. 2, 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653-01; Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586-01; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183-01; Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, 3 Steinhauslin, Rv. 264369-01; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050-01; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254314-01). In altri termini, integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione la propria carta prepagata o il proprio conto corrente per ostacolare la provenienza delittuosa delle somme da altri ricavate attraverso una frode informatica (Sez. 2, n. 18965 del 21/04/2016, Barrai, Rv. 266947-4 6. Il ricorso appare poi fondato anche quanto alla richiamata violazione di legge derivante dalla riqualificazione del fatto ascritto quale partecipazione (o commissione autonoma) da parte del PO alla frode informatica ed all'accesso abusivo ad un sistema informatico. In disparte, come già detto, la totale mancanza di elementi di prova a carattere oggettivo (tra l'altro smentiti dalle stesse dichiarazioni dell'imputato) dai quali desumere una tale partecipazione o la commissione in via autonoma di una frode informatica, oltre che di un accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, risulta omessa da parte del Tribunale la verifica e il riscontro di una piena prova della condotta così riqualificata, secondo la costante interpretazione di questa Corte. In tal senso si è chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che integra il delitto di cui all'art. 640-ter cod.pen., l'attività fraudolenta dell'agente che investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima, attraverso la sua manipolazione (Sez. 2, n. 2346 del 19/12/2023, dep.2024, Giacovazzi, Rv. 285799-01; Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518-01). La condotta illecita si situa, pertanto, in una fase intermedia rispetto alla materiale riscossione della somma di denaro e il Tribunale non ha in alcun modo evidenziato nell'ambito della propria motivazione, che sul punto risulta apodittica e, dunque, omessa, elementi di prova in tal senso direttamente riferibili all'imputato. Si deve, quindi, ricordare che, quanto alla struttura del reato di cui all'art. 640-ter cod.pen., la norma incrimina due condotte. La prima consiste nell'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico. Per alterazione deve intendersi ogni attività o omissione che, attraverso la manipolazione dei dati informatici, incida sul regolare svolgimento del processo di 4 elaborazione e/o trasmissione dei suddetti dati e, quindi, sia sull'hardware che sul software. In altri termini, il sistema continua a funzionare ma, appunto, in modo alterato rispetto a quello originariamente programmato. Per sistema informatico o telematico deve intendersi un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione - dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, ossia di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dall'elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare informazioni, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente. La seconda condotta, prevista dall'art. 640-ter cod.pen., è costituita dall'intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti. E' questo un reato a forma libera che, finalizzato pur sempre all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, si concretizza in un'illecita condotta intensiva, ma non alterativa del sistema informatico o telematico (Sez. 2, n. 13475 del 06/03/2013, Scialoia, Rv. 254911-01). Il Tribunale non ha in alcun modo motivato nel rispetto di tali coordinate interpretative, tanto che non risulta possibile identificare la condotta che sarebbe stata effettivamente posta in essere dal PO nell'ambito della riqualificazione realizzata. 7. Apodittica la motivazione anche quanto alla riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 615-ter cod.pen. Premesso che non risulta richiamato alcun elemento di prova in tal senso (mentre è presente un riferimento astratto alle conclusioni raggiunte in diversa decisione di questa Corte, che ha tuttavia richiamato specifiche emergenze processuali evidenziate dal giudice di meritoin quella sede), occorre considerare che questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello "ius excludendi alios", anche in relazione alle modalità che 5 regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati (Sez. 2, n. 26604 del 29/05/2019, Fragasso, Rv. 276427-01). In altri termini, la previsione di cui all'art. 615-ter cod.pen. si caratterizza per una azione positiva mediante la quale si accede ad un sistema informatico perché ci si procura i dati sensibili di riferimento. Il reato de quo, dunque, risulta integrato dalla condotta di colui che - pur essendo abilitato - acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema (Sez. 2, n. 26604 del 29/05/2019, Fragasso, Rv. 276427-01; Sez. U, n. 4694 del 27/10/2014, Casani, Rv. 251269-01). Il Tribunale non ha adeguatamente motivato sul punto al fine di specificamente connotare, sulla base dell'esito della istruttoria dibattimentale, in questi termini la condotta tenuta dal PO. Anche in relazione a tale profilo di qualificazione della condotta la motivazione risulta apodittica e sostanzialmente omessa. 8. La sentenza deve in conclusione essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino per il giudizio ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così deciso il 10/10/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore di PO IC, Avv. ANDREA PROFESSIONE. Penale Sent. Sez. 2 Num. 41965 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 31/01/2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di PO IC in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 640-ter e 615-ter cod.pen., così diversamente qualificato il fatto allo stesso originariamente contestato ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Pubblico Ministero, con un solo articolato motivo di ricorso con il quale ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648-bis cod.pen. Il ricorrente ha richiamato in premessa le condotte oggetto di imputazione ed ha osservato come le stesse appaiano incontestate e provate nella loro connotazione fattuale sulla base della istruttoria dibattimentale espletata. È stata, quindi, criticata in diritto la riqualificazione giuridica realizzata dal Tribunale ai sensi dell'art. 640- ter e 615-ter cod.pen., con particolare riferimento alla ritenuta evidenza del fatto che non possa portarsi a consumazione il reato presupposto senza la messa disposizione del conto corrente sul quale viene accreditato il profitto della truffa, a prescindere dalle dichiarazioni rese dall'imputato, che aveva escluso di avere partecipato alle condotte prodromiche all'acconto sul suo conto corrente. Il Pubblico Ministero impugnante ha sottolineato come l'erronea applicazione della legge penale emerga dalla circostanza che il solo segmento di condotta, consistente nell'accredito sul conto corrente, non consente per ciò solo di ritenere automaticamente il concorso nel reato presupposto, attesa la mancanza di qualsiasi elemento di prova significativo in ordine alla partecipazione alle attività precedenti (inserimento nel server della agenzia immobiliare San Grato e invio di false comunicazioni riferibili alla concessionaria dalla quale le persone offese avevano deciso di acquistare una autovettura). 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 4. La difesa del PO ha depositato memoria in data 20/09/2024, con la quale si è opposta alle conclusioni della parte ricorrente. 1 ilL CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato: ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Torino per il giudizio. La decisione è difatti caratterizzata da una motivazione resa in violazione di legge ed anche in gran parte apodittica. 2. In via preliminare, occorre considerare come sia incontestata tra le parti in giudizio, ed anche nell'ambito della decisione, la materialità della condotta imputata. Nel valutare tale condotta, tuttavia, il Tribunale non ha correttamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibili, enunciando, invece, una serie di considerazioni eccentriche rispetto agli elementi di fatto emersi a carico del ricorrente nel corso della istruttoria dibattimentale. 3. In tal senso, occorre ricordare che questa Corte ha affermato, con principio del tutto pretermesso dal Tribunale, che qui si intende ribadire, che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso (Sez. 2, 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653-01; Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, Ejokpaezi, Rv. 286052-01). Il Tribunale nel contestare, con argomentazioni non condivisibili, l'ermeneusi di tale decisione, non ha speso alcuna considerazione in ordine agli elementi di prova emersi in giudizio, nonché quanto alla connotazione e caratterizzazione in concreto della condotta imputata, così rendendo sul punto una motivazione sostanzialmente apparente rispetto ai fatti oggetto di giudizio. Anche la giurisprudenza di legittimità richiamata non appare rilevante quanto alla condotta ed alle caratteristiche della stessa per come riscontrata in sede dibattimentale. 4. Il Tribunale nel proprio argomentare, oggettivamente non concentrato sugli elementi emersi in giudizio (tra i quali hanno certamente rilevanza anche le allegazioni difensive e le dichiarazioni dell'imputato, rispetto alle quali non è stato applicato il principio di diritto secondo il quale, in tema di ricettazione o riciclaggio, la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può 2 essere desunta da qualsiasi elemento e, quindi, anche dalla omessa, o inattendibile, come nel caso di specie, spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914-01; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666-01; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01), omette di prendere in considerazione l'attività posta in essere da parte del PO successivamente all'accredito delle consistenti somme di denaro (con modalità decisamente complesse ed articolate) sul proprio conto corrente. Attività che, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, ha una sua rilevanza e significatività, determinando quella diversa e lecita vestizione delle somme, non più direttamente riferibili al reato presupposto, in considerazione del trasferimento delle stesse mediante prelievo, che rappresenta proprio l'effetto dell'avvenuta trasformazione e, dunque, il risultato della azione criminosa, perché le risorse di origine illecita assumano una autonoma individualità e integrino "la provvista economica del nuovo delitto trasformativo" (Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese, Rv. 285933-01). 5. Il Tribunale ha omesso, dunque, di considerare che operazioni di movimentazione bancaria, così come eventuali plurimi acquisti di beni mobili e immobili, possono integrare la condotta contestata, soprattutto considerato che nel caso in esame non era emerso alcun elemento in ordine ad una effettiva partecipazione del ricorrente al reato presupposto. In tal senso, il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione la costante elaborazione di questa Corte, che ha chiarito che integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, cosicché neppure rileva che le operazioni realizzate fossero tracciabili, in quanto l'obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l'evento del reato (Sez. 2, 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653-01; Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586-01; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183-01; Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, 3 Steinhauslin, Rv. 264369-01; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050-01; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254314-01). In altri termini, integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione la propria carta prepagata o il proprio conto corrente per ostacolare la provenienza delittuosa delle somme da altri ricavate attraverso una frode informatica (Sez. 2, n. 18965 del 21/04/2016, Barrai, Rv. 266947-4 6. Il ricorso appare poi fondato anche quanto alla richiamata violazione di legge derivante dalla riqualificazione del fatto ascritto quale partecipazione (o commissione autonoma) da parte del PO alla frode informatica ed all'accesso abusivo ad un sistema informatico. In disparte, come già detto, la totale mancanza di elementi di prova a carattere oggettivo (tra l'altro smentiti dalle stesse dichiarazioni dell'imputato) dai quali desumere una tale partecipazione o la commissione in via autonoma di una frode informatica, oltre che di un accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, risulta omessa da parte del Tribunale la verifica e il riscontro di una piena prova della condotta così riqualificata, secondo la costante interpretazione di questa Corte. In tal senso si è chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che integra il delitto di cui all'art. 640-ter cod.pen., l'attività fraudolenta dell'agente che investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima, attraverso la sua manipolazione (Sez. 2, n. 2346 del 19/12/2023, dep.2024, Giacovazzi, Rv. 285799-01; Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518-01). La condotta illecita si situa, pertanto, in una fase intermedia rispetto alla materiale riscossione della somma di denaro e il Tribunale non ha in alcun modo evidenziato nell'ambito della propria motivazione, che sul punto risulta apodittica e, dunque, omessa, elementi di prova in tal senso direttamente riferibili all'imputato. Si deve, quindi, ricordare che, quanto alla struttura del reato di cui all'art. 640-ter cod.pen., la norma incrimina due condotte. La prima consiste nell'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico. Per alterazione deve intendersi ogni attività o omissione che, attraverso la manipolazione dei dati informatici, incida sul regolare svolgimento del processo di 4 elaborazione e/o trasmissione dei suddetti dati e, quindi, sia sull'hardware che sul software. In altri termini, il sistema continua a funzionare ma, appunto, in modo alterato rispetto a quello originariamente programmato. Per sistema informatico o telematico deve intendersi un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione - dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, ossia di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dall'elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare informazioni, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente. La seconda condotta, prevista dall'art. 640-ter cod.pen., è costituita dall'intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti. E' questo un reato a forma libera che, finalizzato pur sempre all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, si concretizza in un'illecita condotta intensiva, ma non alterativa del sistema informatico o telematico (Sez. 2, n. 13475 del 06/03/2013, Scialoia, Rv. 254911-01). Il Tribunale non ha in alcun modo motivato nel rispetto di tali coordinate interpretative, tanto che non risulta possibile identificare la condotta che sarebbe stata effettivamente posta in essere dal PO nell'ambito della riqualificazione realizzata. 7. Apodittica la motivazione anche quanto alla riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 615-ter cod.pen. Premesso che non risulta richiamato alcun elemento di prova in tal senso (mentre è presente un riferimento astratto alle conclusioni raggiunte in diversa decisione di questa Corte, che ha tuttavia richiamato specifiche emergenze processuali evidenziate dal giudice di meritoin quella sede), occorre considerare che questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello "ius excludendi alios", anche in relazione alle modalità che 5 regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati (Sez. 2, n. 26604 del 29/05/2019, Fragasso, Rv. 276427-01). In altri termini, la previsione di cui all'art. 615-ter cod.pen. si caratterizza per una azione positiva mediante la quale si accede ad un sistema informatico perché ci si procura i dati sensibili di riferimento. Il reato de quo, dunque, risulta integrato dalla condotta di colui che - pur essendo abilitato - acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema (Sez. 2, n. 26604 del 29/05/2019, Fragasso, Rv. 276427-01; Sez. U, n. 4694 del 27/10/2014, Casani, Rv. 251269-01). Il Tribunale non ha adeguatamente motivato sul punto al fine di specificamente connotare, sulla base dell'esito della istruttoria dibattimentale, in questi termini la condotta tenuta dal PO. Anche in relazione a tale profilo di qualificazione della condotta la motivazione risulta apodittica e sostanzialmente omessa. 8. La sentenza deve in conclusione essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino per il giudizio ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così deciso il 10/10/2024.