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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5044/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo nella Via Emerico Amari 140, presso lo studio dell'Avv.
DI GREGORIO AGLAIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
e
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo nella Via Emilia n. 23, presso lo studio dell'Avv. BLANDI FLORIANA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 19 maggio
2023, alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 27 ottobre e sottoscritto il 24 ottobre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in ricorso.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1.Status dei coniugi Il signor e la signora Parte_1 Controparte_1 vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Rinuncia reciproca al mantenimento Dichiarano i coniugi di essere economicamente indipendenti con conseguente reciproca rinuncia a richiedere un contributo per il proprio mantenimento.
3. Casa Coniugale Le Parti sono contitolari dell'appartamento sito a Palermo in Via Degli Schioppettieri 8 adibito a casa coniugale in relazione al quale, con separata scrittura sottoscritta contestualmente al presente ricorso, hanno regolamentato l'acquisto da parte del signor della quota di contitolarità Pt_1 indivisa della signora alle condizioni e nei termini ivi espressamente CP_1 pattuitie con il rilascio della stessa da parte della signora nella CP_1 disponibilità esclusiva del marito non oltre il 30 novembre 2025.
4. Spese del giudizio Le spese del giudizio di separazione rimangono compensate.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 5044/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in data 27 ottobre e sottoscritto il 24 ottobre 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione
2 sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 29, p.
II, serie A, dell'anno 2023).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5044/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo nella Via Emerico Amari 140, presso lo studio dell'Avv.
DI GREGORIO AGLAIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
e
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo nella Via Emilia n. 23, presso lo studio dell'Avv. BLANDI FLORIANA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 19 maggio
2023, alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 27 ottobre e sottoscritto il 24 ottobre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in ricorso.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1.Status dei coniugi Il signor e la signora Parte_1 Controparte_1 vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Rinuncia reciproca al mantenimento Dichiarano i coniugi di essere economicamente indipendenti con conseguente reciproca rinuncia a richiedere un contributo per il proprio mantenimento.
3. Casa Coniugale Le Parti sono contitolari dell'appartamento sito a Palermo in Via Degli Schioppettieri 8 adibito a casa coniugale in relazione al quale, con separata scrittura sottoscritta contestualmente al presente ricorso, hanno regolamentato l'acquisto da parte del signor della quota di contitolarità Pt_1 indivisa della signora alle condizioni e nei termini ivi espressamente CP_1 pattuitie con il rilascio della stessa da parte della signora nella CP_1 disponibilità esclusiva del marito non oltre il 30 novembre 2025.
4. Spese del giudizio Le spese del giudizio di separazione rimangono compensate.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 5044/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in data 27 ottobre e sottoscritto il 24 ottobre 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione
2 sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 29, p.
II, serie A, dell'anno 2023).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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