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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2770/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2770/2017 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BUSIRI VICI MARIO e dell'avv. CECCHETTI BEATRICE ( ) VIA CESAREI N. 4 PERUGIA;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
CESAREI N. 4 PERUGIA presso il difensore avv. BUSIRI VICI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 ANGELI VALTER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE PROME 5 06122 PERUGIA presso il difensore avv. ANGELI VALTER (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI Controparte_3 C.F._2 FRANCESCO e dell'avv. MARINO RI ( ) VIA FLAMINIA C.F._3
VECCHIA 670 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO n.71 null 60035 JESIpresso il difensore avv. CONTI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 CP_3 C.F._4 dell'avv. CERCHIARA MAURIZIO ( ) VIA UNIONE SOVIETICA, 8 00196 C.F._5
ROMA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._6 DI RI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUIGI ANTONELLI 27 00145 ROMApresso il difensore avv. DI RI RI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRONELLI Parte_2 C.F._7 RADI FLAVIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. PASCOLI N.5 06034 FOLIGNO presso il difensore avv. CIRONELLI CP_5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELI
[...] CP_6 C.F._8 VALTER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE PROME 5 06122 PERUGIApresso il difensore avv. ANGELI VALTER con il patrocinio dell'avv. ANGELI VALTER e dell'avv. , elettivamente CP_7 CP_6 domiciliato in VIA DELLE PROME 5 06122 PERUGIApresso il difensore avv. ANGELI VALTER
PP IA QUALE EREDE DI (C.F. Pt_2 CP_8
, con il patrocinio dell'avv. CIRONELLI RADI FLAVIA e dell'avv. , C.F._9
pagina 1 di 11 elettivamente domiciliato in VIA PASCOLI N.5 06034 FOLIGNO presso il difensore avv.
CIRONELLI RADI FLAVIA
CONVENUTO/I con l'avv. Severini CP_9
GI EN, con l'avv. Volpolini
FRANCESCO GIUSEPPE BISOGNI
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 17/10/2024 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
La in concordato preventivo ha citato in giudizio il Controparte_1 [...]
– relativo ad un complesso immobiliare sito nel centro storico di Gualdo Controparte_2
Tadino – nonché i suoi consorziati e alcuni comproprietari benchè non formalmente consorziati per ottenere la loro condanna (pro quota) al pagamento del saldo dei lavori di ripristino post sisma del 1997 dalla stessa effettuati nell'immobile di proprietà dei convenuti fino alla risoluzione del contratto di appalto, che sostiene essere imputabile al fatto del committente.
Si sono costituiti, con le medesime difese, il Controparte_2
quale comproprietario e anche quale presidente del ); Controparte_10 CP_2
(inizialmente rappresentato dalla madre in quanto Controparte_11 Persona_1 minorenne) e quali comproprietari, non contestando l'affidamento dell'appalto Persona_2 all'impresa attrice, né sostanzialmente l'esecuzione dei lavori né la risoluzione del contratto prima della fine dei lavori, ma eccependo:
- Che il complessivo prezzo dei lavori pattuito e dovuto è pari alle somme ricevute per il contributo pubblico, non erogato per intero al momento dell'introduzione del giudizio;
- le varianti calcolate dall'attrice ed indicate nei SAL non sono state approvate dalla committenza secondo la disciplina contrattuale, con conseguente inopponibilità dei SAL e non applicabilità di prezzi superiori rispetto al contributo pubblico;
- L'inadempimento dell'impresa ai tempi previsti nel contratto, dovuta al numero inadeguato degli operai nel cantiere, non dotati peraltro delle necessarie competenze;
pagina 2 di 11 - La risoluzione del contratto è stata attuata in data 18/11/2013 dalla committenza a causa dell'inadempimento dell'impresa, secondo quanto stabilito nel contratto;
- Le dichiarazioni del Direttore dei Lavori indirizzate al Comune di Gualdo Tadino per ottenere la proroga per l'ultimazione dei lavori attestavano falsamente lo stato dei lavori al 30/3/2012, molto più arretrato di quanto indicato;
- Le opere presentano gravi visi rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c.:
- 1) , per essere state apposte travi infestate da parassiti e funghi degradatori;
- 2) lesioni strutturali in varie parti dell'edificio
- 3) interventi su affreschi approssimativi e danneggianti;
- 4) tinteggiatura delle pareti esterne non a regola d'arte;
- 5) asporto di parte di una pavimentazione storica;
- 6) asporto del mobilio.
Hanno chiesto, quindi, la chiamata in causa del Direttore dei Lavori Arch. e del CP_9
progettista Ing. Gino EN per i risarcimento dei danni conseguenti alle loro prestazioni, chiesto il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale la restituzione delle somme pagate in eccesso, il risarcimento dei danni causati all'immobile e il pagamento della penale contrattuale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in Controparte_4
quanto – pur comproprietaria – non fa parte del Chiede di essere manlevata Controparte_2
da eventuali somme poste a suo carico in favore della dal e da CP_1 CP_2
presidente del che ha agito anche in suo nome e Controparte_10 CP_2
quale usufruttuario del bene in comproprietà.
Si è costituita altresì sorella di anch'essa eccependo di non far Controparte_3 Controparte_4 parte del e chiedendo di essere manlevata da quest'ultimo e da CP_2 Controparte_10
La costituzione di è tempestiva, essendosi costituita il 20esimo giorno prima Controparte_3 dell'udienza, differita ex art. 164 bis, 5 comma, c.p.c..
Anche si è costituita, tramite la procuratrice non Controparte_12 CP_13
contestando i fatti che la riguardano né che ancora i lavori nella sua proprietà – terminati – non sono stati interamente pagati, ma che è in attesa dell'ultima tranche dei contributi per saldare l'impresa.
pagina 3 di 11 Si è costituito, inoltre, il terzo chiamato direttore dei lavori, eccependo la nullità CP_9
della citazione per le domande svolte nei suoi confronti ed eccependo la prescrizione ex art. 1669 c.c. per le proprie prestazioni, non avendo mai avuto contestazioni in tal senso.
Anche il terzo chiamato GI EN, progettista strutturale, si è costituito, eccependo anch'esso la nullità della citazione per quanto lo riguarda e la prescrizione ex art. 1669 c.c..
La società attrice ha a sua volta chiesto la chiamata di un terzo, Persona_3
deceduto tra la notifica e la costituzione. Il giudizio è stato quindi interrotto e riassunto nei confronti degli eredi, la cui notifica è stata fatta impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto.
Il processo si è interrotto nuovamente per la morte della convenuta Si è Controparte_12
costituito, quale erede, IA PP.
L'istruttoria si è svolta con l'audizione di testimoni e con l'interrogatorio formale di CP_9
E' stata disposta anche una CTU, affidata al geom. depositata in data
[...] Persona_4
30/9/2024.
La causa viene quindi in decisione, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Visti gli atti di causa, si osserva quanto segue.
Innanzitutto appare utile valutare la posizione della convenuta ora in Controparte_12
persona dell'erede DA FI.
L'attrice, che aveva chiesto nei suoi confronti il pagamento del saldo finale quando avesse ricevuto il contributo pubblico, ha dato atto di essere stato pagato in corso di causa.
Appare cessata, pertanto la materia del contendere sul punto.
Le spese processuali per la sig.ra (e poi il suo erede) devono essere poste a carico della società CP_12
attrice, in quanto è pacifico che abbia introdotto il giudizio quando ancora il credito non era esigibile perché la convenuta era ancora in attesa del versamento del contributo e senza che le siano state mosse contestazioni di inadempimento o mancanza di diligenza o buona fede.
pagina 4 di 11 Appare opportuno, poi, prendere in considerazione le posizioni delle convenute CP_4
e , comproprietarie dei beni su cui la ha
[...] Controparte_3 CP_1
effettuato i lavori, ma non aderenti al A/37 e non parti del contratto di appalto di CP_2
cui si discute.
Si deve considerare, al fine di stabilire se esse sono obbligate al pagamento del corrispettivo richiesto dalla , che i consorzi obbligatori per il ripristino immobiliare per i danni dovuti ad CP_1
eventi sismici hanno una disciplina particolare, regolata con normativa speciale, anche regionale.
Nel caso di specie, trattandosi del sisma del 1997, che notoriamente ha colpito duramente l'Umbria e le
Marche, è applicabile la legge 30 marzo 1998, n. 61, che nel disciplinare il ripristino del patrimonio immobiliare basato sull'individuazione di Unità Minime di Intervento (UMI) persegue la ratio di obbligare i proprietari (qualora più di uno) di compendi immobiliari unitari a consorziarsi per facilitare la ristrutturazione e la gestione dei connessi contributi pubblici.
Per tale ragione, è previsto un meccanismo di sostituzione dei proprietari non aderenti al consorzio: qualora vi sia la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile il consorzio è validamente costituito e può sostituirsi ai proprietari non aderenti. In tale ottica, poiché è pacifico che le due convenute non abbiano né aderito al né CP_2
abbiano affidato i lavori all'attrice, non sono obbligate nei confronti di quest'ultima. Tali principi si desumono anche dalla pronuncia della Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-06-2012, n. 8919, che ha deciso in un caso analogo, benchè con caratteristiche differenti.
Le domande della nei confronti di e CP_1 Controparte_4 CP_3
evono essere pertanto rigettate. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza
[...]
e sono poste a carico della società attrice.
Viene meno la rilevanza, quindi, delle domande trasversali di manleva da loro formulate nei confronti del e di CP_2 Controparte_10
Si può passare ora ad esaminare le domande dell'attrice nei confronti del e dei consorziati CP_2
che hanno ad esso aderito e che si sono obbligati parziariamente con il contratto di appalto.
pagina 5 di 11 E' pacifico che i lavori abbiano subito dei ritardi rispetto all'originale progetto, che non siano stati completati dalla , che quest'ultima abbia comunicato il fermo lavori nell'estate del CP_1
2022 e che successivamente la committenza abbia dichiarato risolto il contratto.
La controversia riguarda sostanzialmente l'imputabilità dei ritardi e della risoluzione del contratto, la correttezza dei compensi richiesti, la sussistenza di vizi delle opere e di danni provocati dall'impresa.
Si deve precisare, a questo punto, che la CTU acquisita in corso di causa, depositata dal geom. in data 30/9/2024 non appare viziata. Benchè le indagini riguardassero anche parti Persona_4
strutturali, infatti, non vi è stato bisogno di attività esulanti le competenze del geometra e, ad ogni modo, vi sarebbe stata la possibilità di nominare un ausiliario idoneo. Non vi sono profili di invalidità, pertanto, per l'individuazione del professionista a cui affidare la CTU.
Riguardo al prezzo pattuito, si deve considerare che il contratto di appalto non appare riferirsi all'importo del contributo pubblico, ed anzi si richiamano computi metrici estimativi, che si specifica non essere vincolanti ai fini della contabilità dei lavori, con ciò rivelando che si tratta di accordi a misura e non a corpo, come specificato anche all'art. 5 del contratto. Il medesimo articolo indica come corrispettivo derivante indicativamente dai computi metrici in € 3.144.343,94, “in parte coperte da contributo pubblico”.
Non è sostenibile, pertanto, che l'obbligazione di pagamento della committenza fosse limitata a quanto ricevuto dal Comune di Gualdo Tadino, benchè vi sia anche una frase – non compiuta né perfettamente coordinata al resto del periodo – che recita “Che l'importo dei lavori sarà uguale all'importo del contributo al netto dell'IVA sui lavori e delle spese tecniche e dell'IVA sulle spese tecniche”. Infatti è anche specificato che i lavori saranno contabilizzati sulla base delle quantità realizzate tenuto conto del preziario regionale 2002 con conto del 9%. L'interpretazione del contratto può essere solamente quella già accennata, ossia della previsione del corrispettivo a misura, né si può pensare che al superamento del contributo l'impresa avrebbe terminato il proprio incarico anche se il ripristino non fosse completo.
E' noto e prospettato più volte dalle stesse parti, infatti, che il saldo del contributo è legato alla verifica del compimento dei lavori, in coerenza con la finalità di ripristino del beneficio.
Sono d'altronde state disciplinate anche le varianti al progetto iniziale, con calcolo del compenso in modo pressochè analogo a quello per i lavori già programmati.
pagina 6 di 11 Per le varianti, peraltro, non risultano per tutte osservate le formalità indicate dall'art. 6 del contratto, che prevede un verbale sottoscritto sia dal direttore dei lavori che dalla committenza e dall'impresa, ma nella misura in cui siano state eseguite nell'interesse della committenza, in coerenza con il progetto iniziale e nel rispetto della finalità del contributo, oltre che con l'approvazione del direttore dei lavori in astratto possono esserne pretesi i pagamenti.
Dalla CTU, che si condivide per il metodo e le argomentazioni utilizzate e che si intende qui interamente richiamata, si evince che:
- Non è agli atti una completa e affidabile documentazione di cantiere, ma ad ogni modo si apprende che non erano presenti le adeguate maestranze, sia in termini di numero che di frequenza che anche di competenze, soprattutto per gli aspetti rilevanti per il vincolo della
Soprintendenza;
- Non vi è prova, d'altro lato, che siano state fornite all'impresa informazioni complete per condurre adeguatamente i lavori;
In particolare, come evidenzia il CTU, per la proprietà UP – SO si può affermare che i documenti progettuali forniti alla ditta esecutrice non sono stati sufficienti a garantire il normale svolgimento delle attività di cantiere, trovando questi o non adeguati alle prescrizioni impartite dagli enti, (prescrizioni su prima autorizzazione Soprintendenza dell'Umbria del 25/09/2007) o parzialmente decaduti e per questo contrastanti con quelli validi.
Si deve ritenere, quindi, che vi siano inadempimenti reciproci per entrambe le parti riguardo ai ritardi, da una parte per l'insufficienza di istruzioni, dall'altra per insufficienza di maestranze.
In questa situazione, nessuna delle due parti può imputare la risoluzione del contratto a responsabilità dell'altra parte a fini risarcitori.
Riguardo ai vizi delle opere si apprende dalla CTU, redatta anche a seguito di opportuni sopralluoghi, che la ditta attrice non ha effettuato i dovuti trattamenti antitarlo alle travi installate nell'immobile, nonostante le parziali indicazioni nel computo.
La attuale presenza di parassiti nelle travi, ad ogni modo, rivela che sono stati inutili i trattamenti successivi della nuova ditta incaricata: i relativi costi, pertanto, non possono senz'altro essere richiesti in rimborso. E' imputabile, invero, alla il danno causato alla proprietà, da intendersi CP_1
quali costi di ripristino delle travi, a prescindere dagli inutili tentativi già posti in essere. La lesione a parti strutturali importanti come le travature, soggette a peggioramento qualora non trattate, sono pagina 7 di 11 senz'altro riconducibili all'art. 1669 c.c.. Il danno risarcibile è quantificabile, secondo la stima del
CTU, in € 14.445,20.
- Non vi è prova, invece, di dissesti statici al piano interrato/seminterrato o al piano terra;
- Riguardo alla conservazione degli affreschi, la mancata ottemperanza della proprietà alle prescrizioni della soprintendenza non consente di valutare compiutamente una responsabilità della . Alcune pitture non sembrano aver subito interventi, mentre altre CP_1
risultano essere state oggetto di trattamenti di pronto intervento, per evitare peggioramenti ma non di certo definitivi o di restauro né secondo la migliore regola d'arte. Le opere sono – secondo il CTU – sicuramente danneggiate, per un importo quantificato in € 121.633,60€. Al danneggiamento degli affreschi, continua il CTU, concorrono diverse problematiche: degrado e/o danneggiamento dell'immobile ante opera;
mancata presentazione alla Soprintendenza sia del prescritto progetto esecutivo di intervento sugli affreschi come da autorizzazione 2982 del 25/09/2007 della stessa Soprintendenza;
sia della ditta di restauri specializzati
(ricordiamo che la ditta nell'organico medio annuo non ha restauratori CP_1
specializzati); che sulle zone ffrescate sono state eseguite oltre alle perforazioni strutturali anche le tracce per gli impianti tecnologici in realizzazione di cui anche per questi non è stato possibile reperire il progetto esecutivo né in Comune, né in Soprintendenza;
in ultimo la non corretta esecuzione dei perfori e di alcuni sondaggi esplorativi concentrati questi sui rivestimenti a camorcanna posti all'interno della cappella al piano terra.
Si può ritenere, considerato quanto sopra, che i danneggiamenti siano imputabili per metà alla committenza e per metà all'impresa.
- Non vi è prova di vizi della tinteggiatura esterna, sia per la modifica dello stato dei luoghi per il passare del tempo che per la mancanza di documentazione per tale intervento;
- Non vi sono prove sufficienti di ulteriori danni imputabili all'attrice.
Come calcolato dal CTU, invece, risulta che la ditta debba avere ad oggi un pagamento CP_1
per il 1° stralcio in riferimento alle proprietà UP / SO di 48.972,77€ e per il 2 stralcio di
24.136,82€ per complessivi 73.109,59€, come desunto dagli atti di causa e dai computi del direttore dei lavori. Non appare rilevante, ai fini che qui interessano, che vi siano stati errori nell'erogazione di una parte di contributo.
pagina 8 di 11 Non vi sono ragioni, d'altronde, di dubitare della documentazione analizzata dal CTU, i cui contenuti hanno trovato riscontri anche a seguito dei sopralluoghi.
Poiché la pretesa attorea è stata riscontrata dal CTU, per analisi della documetnazione e per validità delle varianti, nella limitata somma di € 73.109,59 complessivi ed è però responsabile di danni nei confronti del per € 75.261,5 (da considerarsi attualizzata dato il metodo di calcolo del CP_2
CTU) si ritiene che la domanda debba essere rigettata, applicando la compensazione.
Non si può ritenere provato, infine, che la abbia asportato pavimentazioni o mobilio CP_1
da restituire.
La domanda riconvenzionale del e dei consorziati può essere accolta limitatamente alla CP_2
somma del risarcimento eccedente la somma di corrispettivo da corrispondere alla oggetto di CP_1
compensazione, ossia € 2.151,91 oltre interessi dalla domanda.
Le domande svolte verso i terzi chiamati, subordinate all'accoglimento della domanda attorea, non devono essere esaminate. Le spese, considerato il principio di causalità e dell'assenza di motivazioni specifiche in particolare nei riguardi dell'ing. EN, sono poste a carico dei chiamanti.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sono compensate tra l'attrice e il e i CP_2
consorziati, sostanzialmente soccombenti reciproci e per le altre parti seguono la soccombenza o il principio di causalità, come già esposto sopra, e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM
55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata:
- in favore di in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre IVA (se non Controparte_12
detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge a carico dell'attrice;
- in favore di e ciascuna in complessivi € 10.000,00 per Controparte_4 Controparte_3
compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge a carico dell'attrice;
- in favore di e Gino EN ciascuno in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre CP_9
IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge a carico del CP_2
e dei consorziati con esso costituiti;
Spese irripetibili per Persona_3
pagina 9 di 11 Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico di parte attrice per metà e del e dei consorziati costituiti con lo stesso per l'altra metà. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
- Condanna a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 [...] la somma di € Controparte_10 Parte_3 Persona_2
2.151,91 oltre interessi dalla domanda;
- Dichiara cessata la materia del contendere tra e Controparte_1 CP_12
e per lei l'erede IA PP);
[...]
- Rigetta le domande nei confronti di Controparte_4 Controparte_3
, GI EN, CP_9 Persona_3
- Condanna a rifondere a e Controparte_1 Controparte_4
le spese del presente giudizio, liquidate per ciascuna in complessivi € Controparte_3
10.000,00 per compensi oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
- Condanna a rifondere a (e per lei Controparte_1 Controparte_12
all'erede IA PP) le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
6.000,00 per compensi oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
- Condanna Controparte_2 Controparte_10 Parte_3
a rifondere a GI EN le spese del
[...] Persona_2 CP_9
presente giudizio, liquidate per ciascuno in complessivi € 10.000,00 per compensi oltre ad IVA
(se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
- Spese irripetibili per Persona_3
- Spese compensate tra e Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_10 Parte_3 Per_2 CP_6
pagina 10 di 11 - spese di CTU a carico di parte attrice per metà e del Consorzio e dei consorziati costituiti con lo stesso per l'altra metà.
Perugia, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2770/2017 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BUSIRI VICI MARIO e dell'avv. CECCHETTI BEATRICE ( ) VIA CESAREI N. 4 PERUGIA;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
CESAREI N. 4 PERUGIA presso il difensore avv. BUSIRI VICI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 ANGELI VALTER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE PROME 5 06122 PERUGIA presso il difensore avv. ANGELI VALTER (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI Controparte_3 C.F._2 FRANCESCO e dell'avv. MARINO RI ( ) VIA FLAMINIA C.F._3
VECCHIA 670 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO n.71 null 60035 JESIpresso il difensore avv. CONTI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 CP_3 C.F._4 dell'avv. CERCHIARA MAURIZIO ( ) VIA UNIONE SOVIETICA, 8 00196 C.F._5
ROMA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._6 DI RI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUIGI ANTONELLI 27 00145 ROMApresso il difensore avv. DI RI RI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRONELLI Parte_2 C.F._7 RADI FLAVIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. PASCOLI N.5 06034 FOLIGNO presso il difensore avv. CIRONELLI CP_5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELI
[...] CP_6 C.F._8 VALTER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE PROME 5 06122 PERUGIApresso il difensore avv. ANGELI VALTER con il patrocinio dell'avv. ANGELI VALTER e dell'avv. , elettivamente CP_7 CP_6 domiciliato in VIA DELLE PROME 5 06122 PERUGIApresso il difensore avv. ANGELI VALTER
PP IA QUALE EREDE DI (C.F. Pt_2 CP_8
, con il patrocinio dell'avv. CIRONELLI RADI FLAVIA e dell'avv. , C.F._9
pagina 1 di 11 elettivamente domiciliato in VIA PASCOLI N.5 06034 FOLIGNO presso il difensore avv.
CIRONELLI RADI FLAVIA
CONVENUTO/I con l'avv. Severini CP_9
GI EN, con l'avv. Volpolini
FRANCESCO GIUSEPPE BISOGNI
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 17/10/2024 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
La in concordato preventivo ha citato in giudizio il Controparte_1 [...]
– relativo ad un complesso immobiliare sito nel centro storico di Gualdo Controparte_2
Tadino – nonché i suoi consorziati e alcuni comproprietari benchè non formalmente consorziati per ottenere la loro condanna (pro quota) al pagamento del saldo dei lavori di ripristino post sisma del 1997 dalla stessa effettuati nell'immobile di proprietà dei convenuti fino alla risoluzione del contratto di appalto, che sostiene essere imputabile al fatto del committente.
Si sono costituiti, con le medesime difese, il Controparte_2
quale comproprietario e anche quale presidente del ); Controparte_10 CP_2
(inizialmente rappresentato dalla madre in quanto Controparte_11 Persona_1 minorenne) e quali comproprietari, non contestando l'affidamento dell'appalto Persona_2 all'impresa attrice, né sostanzialmente l'esecuzione dei lavori né la risoluzione del contratto prima della fine dei lavori, ma eccependo:
- Che il complessivo prezzo dei lavori pattuito e dovuto è pari alle somme ricevute per il contributo pubblico, non erogato per intero al momento dell'introduzione del giudizio;
- le varianti calcolate dall'attrice ed indicate nei SAL non sono state approvate dalla committenza secondo la disciplina contrattuale, con conseguente inopponibilità dei SAL e non applicabilità di prezzi superiori rispetto al contributo pubblico;
- L'inadempimento dell'impresa ai tempi previsti nel contratto, dovuta al numero inadeguato degli operai nel cantiere, non dotati peraltro delle necessarie competenze;
pagina 2 di 11 - La risoluzione del contratto è stata attuata in data 18/11/2013 dalla committenza a causa dell'inadempimento dell'impresa, secondo quanto stabilito nel contratto;
- Le dichiarazioni del Direttore dei Lavori indirizzate al Comune di Gualdo Tadino per ottenere la proroga per l'ultimazione dei lavori attestavano falsamente lo stato dei lavori al 30/3/2012, molto più arretrato di quanto indicato;
- Le opere presentano gravi visi rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c.:
- 1) , per essere state apposte travi infestate da parassiti e funghi degradatori;
- 2) lesioni strutturali in varie parti dell'edificio
- 3) interventi su affreschi approssimativi e danneggianti;
- 4) tinteggiatura delle pareti esterne non a regola d'arte;
- 5) asporto di parte di una pavimentazione storica;
- 6) asporto del mobilio.
Hanno chiesto, quindi, la chiamata in causa del Direttore dei Lavori Arch. e del CP_9
progettista Ing. Gino EN per i risarcimento dei danni conseguenti alle loro prestazioni, chiesto il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale la restituzione delle somme pagate in eccesso, il risarcimento dei danni causati all'immobile e il pagamento della penale contrattuale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in Controparte_4
quanto – pur comproprietaria – non fa parte del Chiede di essere manlevata Controparte_2
da eventuali somme poste a suo carico in favore della dal e da CP_1 CP_2
presidente del che ha agito anche in suo nome e Controparte_10 CP_2
quale usufruttuario del bene in comproprietà.
Si è costituita altresì sorella di anch'essa eccependo di non far Controparte_3 Controparte_4 parte del e chiedendo di essere manlevata da quest'ultimo e da CP_2 Controparte_10
La costituzione di è tempestiva, essendosi costituita il 20esimo giorno prima Controparte_3 dell'udienza, differita ex art. 164 bis, 5 comma, c.p.c..
Anche si è costituita, tramite la procuratrice non Controparte_12 CP_13
contestando i fatti che la riguardano né che ancora i lavori nella sua proprietà – terminati – non sono stati interamente pagati, ma che è in attesa dell'ultima tranche dei contributi per saldare l'impresa.
pagina 3 di 11 Si è costituito, inoltre, il terzo chiamato direttore dei lavori, eccependo la nullità CP_9
della citazione per le domande svolte nei suoi confronti ed eccependo la prescrizione ex art. 1669 c.c. per le proprie prestazioni, non avendo mai avuto contestazioni in tal senso.
Anche il terzo chiamato GI EN, progettista strutturale, si è costituito, eccependo anch'esso la nullità della citazione per quanto lo riguarda e la prescrizione ex art. 1669 c.c..
La società attrice ha a sua volta chiesto la chiamata di un terzo, Persona_3
deceduto tra la notifica e la costituzione. Il giudizio è stato quindi interrotto e riassunto nei confronti degli eredi, la cui notifica è stata fatta impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto.
Il processo si è interrotto nuovamente per la morte della convenuta Si è Controparte_12
costituito, quale erede, IA PP.
L'istruttoria si è svolta con l'audizione di testimoni e con l'interrogatorio formale di CP_9
E' stata disposta anche una CTU, affidata al geom. depositata in data
[...] Persona_4
30/9/2024.
La causa viene quindi in decisione, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Visti gli atti di causa, si osserva quanto segue.
Innanzitutto appare utile valutare la posizione della convenuta ora in Controparte_12
persona dell'erede DA FI.
L'attrice, che aveva chiesto nei suoi confronti il pagamento del saldo finale quando avesse ricevuto il contributo pubblico, ha dato atto di essere stato pagato in corso di causa.
Appare cessata, pertanto la materia del contendere sul punto.
Le spese processuali per la sig.ra (e poi il suo erede) devono essere poste a carico della società CP_12
attrice, in quanto è pacifico che abbia introdotto il giudizio quando ancora il credito non era esigibile perché la convenuta era ancora in attesa del versamento del contributo e senza che le siano state mosse contestazioni di inadempimento o mancanza di diligenza o buona fede.
pagina 4 di 11 Appare opportuno, poi, prendere in considerazione le posizioni delle convenute CP_4
e , comproprietarie dei beni su cui la ha
[...] Controparte_3 CP_1
effettuato i lavori, ma non aderenti al A/37 e non parti del contratto di appalto di CP_2
cui si discute.
Si deve considerare, al fine di stabilire se esse sono obbligate al pagamento del corrispettivo richiesto dalla , che i consorzi obbligatori per il ripristino immobiliare per i danni dovuti ad CP_1
eventi sismici hanno una disciplina particolare, regolata con normativa speciale, anche regionale.
Nel caso di specie, trattandosi del sisma del 1997, che notoriamente ha colpito duramente l'Umbria e le
Marche, è applicabile la legge 30 marzo 1998, n. 61, che nel disciplinare il ripristino del patrimonio immobiliare basato sull'individuazione di Unità Minime di Intervento (UMI) persegue la ratio di obbligare i proprietari (qualora più di uno) di compendi immobiliari unitari a consorziarsi per facilitare la ristrutturazione e la gestione dei connessi contributi pubblici.
Per tale ragione, è previsto un meccanismo di sostituzione dei proprietari non aderenti al consorzio: qualora vi sia la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile il consorzio è validamente costituito e può sostituirsi ai proprietari non aderenti. In tale ottica, poiché è pacifico che le due convenute non abbiano né aderito al né CP_2
abbiano affidato i lavori all'attrice, non sono obbligate nei confronti di quest'ultima. Tali principi si desumono anche dalla pronuncia della Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-06-2012, n. 8919, che ha deciso in un caso analogo, benchè con caratteristiche differenti.
Le domande della nei confronti di e CP_1 Controparte_4 CP_3
evono essere pertanto rigettate. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza
[...]
e sono poste a carico della società attrice.
Viene meno la rilevanza, quindi, delle domande trasversali di manleva da loro formulate nei confronti del e di CP_2 Controparte_10
Si può passare ora ad esaminare le domande dell'attrice nei confronti del e dei consorziati CP_2
che hanno ad esso aderito e che si sono obbligati parziariamente con il contratto di appalto.
pagina 5 di 11 E' pacifico che i lavori abbiano subito dei ritardi rispetto all'originale progetto, che non siano stati completati dalla , che quest'ultima abbia comunicato il fermo lavori nell'estate del CP_1
2022 e che successivamente la committenza abbia dichiarato risolto il contratto.
La controversia riguarda sostanzialmente l'imputabilità dei ritardi e della risoluzione del contratto, la correttezza dei compensi richiesti, la sussistenza di vizi delle opere e di danni provocati dall'impresa.
Si deve precisare, a questo punto, che la CTU acquisita in corso di causa, depositata dal geom. in data 30/9/2024 non appare viziata. Benchè le indagini riguardassero anche parti Persona_4
strutturali, infatti, non vi è stato bisogno di attività esulanti le competenze del geometra e, ad ogni modo, vi sarebbe stata la possibilità di nominare un ausiliario idoneo. Non vi sono profili di invalidità, pertanto, per l'individuazione del professionista a cui affidare la CTU.
Riguardo al prezzo pattuito, si deve considerare che il contratto di appalto non appare riferirsi all'importo del contributo pubblico, ed anzi si richiamano computi metrici estimativi, che si specifica non essere vincolanti ai fini della contabilità dei lavori, con ciò rivelando che si tratta di accordi a misura e non a corpo, come specificato anche all'art. 5 del contratto. Il medesimo articolo indica come corrispettivo derivante indicativamente dai computi metrici in € 3.144.343,94, “in parte coperte da contributo pubblico”.
Non è sostenibile, pertanto, che l'obbligazione di pagamento della committenza fosse limitata a quanto ricevuto dal Comune di Gualdo Tadino, benchè vi sia anche una frase – non compiuta né perfettamente coordinata al resto del periodo – che recita “Che l'importo dei lavori sarà uguale all'importo del contributo al netto dell'IVA sui lavori e delle spese tecniche e dell'IVA sulle spese tecniche”. Infatti è anche specificato che i lavori saranno contabilizzati sulla base delle quantità realizzate tenuto conto del preziario regionale 2002 con conto del 9%. L'interpretazione del contratto può essere solamente quella già accennata, ossia della previsione del corrispettivo a misura, né si può pensare che al superamento del contributo l'impresa avrebbe terminato il proprio incarico anche se il ripristino non fosse completo.
E' noto e prospettato più volte dalle stesse parti, infatti, che il saldo del contributo è legato alla verifica del compimento dei lavori, in coerenza con la finalità di ripristino del beneficio.
Sono d'altronde state disciplinate anche le varianti al progetto iniziale, con calcolo del compenso in modo pressochè analogo a quello per i lavori già programmati.
pagina 6 di 11 Per le varianti, peraltro, non risultano per tutte osservate le formalità indicate dall'art. 6 del contratto, che prevede un verbale sottoscritto sia dal direttore dei lavori che dalla committenza e dall'impresa, ma nella misura in cui siano state eseguite nell'interesse della committenza, in coerenza con il progetto iniziale e nel rispetto della finalità del contributo, oltre che con l'approvazione del direttore dei lavori in astratto possono esserne pretesi i pagamenti.
Dalla CTU, che si condivide per il metodo e le argomentazioni utilizzate e che si intende qui interamente richiamata, si evince che:
- Non è agli atti una completa e affidabile documentazione di cantiere, ma ad ogni modo si apprende che non erano presenti le adeguate maestranze, sia in termini di numero che di frequenza che anche di competenze, soprattutto per gli aspetti rilevanti per il vincolo della
Soprintendenza;
- Non vi è prova, d'altro lato, che siano state fornite all'impresa informazioni complete per condurre adeguatamente i lavori;
In particolare, come evidenzia il CTU, per la proprietà UP – SO si può affermare che i documenti progettuali forniti alla ditta esecutrice non sono stati sufficienti a garantire il normale svolgimento delle attività di cantiere, trovando questi o non adeguati alle prescrizioni impartite dagli enti, (prescrizioni su prima autorizzazione Soprintendenza dell'Umbria del 25/09/2007) o parzialmente decaduti e per questo contrastanti con quelli validi.
Si deve ritenere, quindi, che vi siano inadempimenti reciproci per entrambe le parti riguardo ai ritardi, da una parte per l'insufficienza di istruzioni, dall'altra per insufficienza di maestranze.
In questa situazione, nessuna delle due parti può imputare la risoluzione del contratto a responsabilità dell'altra parte a fini risarcitori.
Riguardo ai vizi delle opere si apprende dalla CTU, redatta anche a seguito di opportuni sopralluoghi, che la ditta attrice non ha effettuato i dovuti trattamenti antitarlo alle travi installate nell'immobile, nonostante le parziali indicazioni nel computo.
La attuale presenza di parassiti nelle travi, ad ogni modo, rivela che sono stati inutili i trattamenti successivi della nuova ditta incaricata: i relativi costi, pertanto, non possono senz'altro essere richiesti in rimborso. E' imputabile, invero, alla il danno causato alla proprietà, da intendersi CP_1
quali costi di ripristino delle travi, a prescindere dagli inutili tentativi già posti in essere. La lesione a parti strutturali importanti come le travature, soggette a peggioramento qualora non trattate, sono pagina 7 di 11 senz'altro riconducibili all'art. 1669 c.c.. Il danno risarcibile è quantificabile, secondo la stima del
CTU, in € 14.445,20.
- Non vi è prova, invece, di dissesti statici al piano interrato/seminterrato o al piano terra;
- Riguardo alla conservazione degli affreschi, la mancata ottemperanza della proprietà alle prescrizioni della soprintendenza non consente di valutare compiutamente una responsabilità della . Alcune pitture non sembrano aver subito interventi, mentre altre CP_1
risultano essere state oggetto di trattamenti di pronto intervento, per evitare peggioramenti ma non di certo definitivi o di restauro né secondo la migliore regola d'arte. Le opere sono – secondo il CTU – sicuramente danneggiate, per un importo quantificato in € 121.633,60€. Al danneggiamento degli affreschi, continua il CTU, concorrono diverse problematiche: degrado e/o danneggiamento dell'immobile ante opera;
mancata presentazione alla Soprintendenza sia del prescritto progetto esecutivo di intervento sugli affreschi come da autorizzazione 2982 del 25/09/2007 della stessa Soprintendenza;
sia della ditta di restauri specializzati
(ricordiamo che la ditta nell'organico medio annuo non ha restauratori CP_1
specializzati); che sulle zone ffrescate sono state eseguite oltre alle perforazioni strutturali anche le tracce per gli impianti tecnologici in realizzazione di cui anche per questi non è stato possibile reperire il progetto esecutivo né in Comune, né in Soprintendenza;
in ultimo la non corretta esecuzione dei perfori e di alcuni sondaggi esplorativi concentrati questi sui rivestimenti a camorcanna posti all'interno della cappella al piano terra.
Si può ritenere, considerato quanto sopra, che i danneggiamenti siano imputabili per metà alla committenza e per metà all'impresa.
- Non vi è prova di vizi della tinteggiatura esterna, sia per la modifica dello stato dei luoghi per il passare del tempo che per la mancanza di documentazione per tale intervento;
- Non vi sono prove sufficienti di ulteriori danni imputabili all'attrice.
Come calcolato dal CTU, invece, risulta che la ditta debba avere ad oggi un pagamento CP_1
per il 1° stralcio in riferimento alle proprietà UP / SO di 48.972,77€ e per il 2 stralcio di
24.136,82€ per complessivi 73.109,59€, come desunto dagli atti di causa e dai computi del direttore dei lavori. Non appare rilevante, ai fini che qui interessano, che vi siano stati errori nell'erogazione di una parte di contributo.
pagina 8 di 11 Non vi sono ragioni, d'altronde, di dubitare della documentazione analizzata dal CTU, i cui contenuti hanno trovato riscontri anche a seguito dei sopralluoghi.
Poiché la pretesa attorea è stata riscontrata dal CTU, per analisi della documetnazione e per validità delle varianti, nella limitata somma di € 73.109,59 complessivi ed è però responsabile di danni nei confronti del per € 75.261,5 (da considerarsi attualizzata dato il metodo di calcolo del CP_2
CTU) si ritiene che la domanda debba essere rigettata, applicando la compensazione.
Non si può ritenere provato, infine, che la abbia asportato pavimentazioni o mobilio CP_1
da restituire.
La domanda riconvenzionale del e dei consorziati può essere accolta limitatamente alla CP_2
somma del risarcimento eccedente la somma di corrispettivo da corrispondere alla oggetto di CP_1
compensazione, ossia € 2.151,91 oltre interessi dalla domanda.
Le domande svolte verso i terzi chiamati, subordinate all'accoglimento della domanda attorea, non devono essere esaminate. Le spese, considerato il principio di causalità e dell'assenza di motivazioni specifiche in particolare nei riguardi dell'ing. EN, sono poste a carico dei chiamanti.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sono compensate tra l'attrice e il e i CP_2
consorziati, sostanzialmente soccombenti reciproci e per le altre parti seguono la soccombenza o il principio di causalità, come già esposto sopra, e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM
55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata:
- in favore di in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre IVA (se non Controparte_12
detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge a carico dell'attrice;
- in favore di e ciascuna in complessivi € 10.000,00 per Controparte_4 Controparte_3
compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge a carico dell'attrice;
- in favore di e Gino EN ciascuno in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre CP_9
IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge a carico del CP_2
e dei consorziati con esso costituiti;
Spese irripetibili per Persona_3
pagina 9 di 11 Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico di parte attrice per metà e del e dei consorziati costituiti con lo stesso per l'altra metà. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
- Condanna a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 [...] la somma di € Controparte_10 Parte_3 Persona_2
2.151,91 oltre interessi dalla domanda;
- Dichiara cessata la materia del contendere tra e Controparte_1 CP_12
e per lei l'erede IA PP);
[...]
- Rigetta le domande nei confronti di Controparte_4 Controparte_3
, GI EN, CP_9 Persona_3
- Condanna a rifondere a e Controparte_1 Controparte_4
le spese del presente giudizio, liquidate per ciascuna in complessivi € Controparte_3
10.000,00 per compensi oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
- Condanna a rifondere a (e per lei Controparte_1 Controparte_12
all'erede IA PP) le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
6.000,00 per compensi oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
- Condanna Controparte_2 Controparte_10 Parte_3
a rifondere a GI EN le spese del
[...] Persona_2 CP_9
presente giudizio, liquidate per ciascuno in complessivi € 10.000,00 per compensi oltre ad IVA
(se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
- Spese irripetibili per Persona_3
- Spese compensate tra e Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_10 Parte_3 Per_2 CP_6
pagina 10 di 11 - spese di CTU a carico di parte attrice per metà e del Consorzio e dei consorziati costituiti con lo stesso per l'altra metà.
Perugia, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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