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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/10/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 46/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso lo studio dell'avv. SIVIGLIA PIETRO,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
pagina 1 di 5 avente ad oggetto: retribuzione sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S.
2020/2021, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
2. condannare, pertanto, il al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 al pagamento in favore del ricorrente, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
3. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge maggiorate del 30% ex art. 4 c. 1 bis
DM 55/2014 stanti i collegamenti ipertestuali contenuti nel presente atto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per : nulla. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 3 del 2.1.2025 il Tribunale di Busto Arsizio dr.ssa Franca Molinari ha rigettato la domanda del ricorrente volta ad avere il riconoscimento della carta docente per gli anni 2020/21, 21/22 22/23 nei quali egli aveva svolto insegnamento di Scienze e tecnologie meccaniche con contratti a termine annuali presso l'Istituto Superiore A.
Bernocchi di Legnano.
Il ricorrente allegava i contratti di supplenza per gli anni 2023/24 e 2024/25 con le note scritte di sostituzione udienza del 29.3.2024 e del 6.12.2024.
pagina 2 di 5 La sentenza ha motivato il rigetto affermando che non era stato integrata la prova della permanenza del ricorrente nel circuito scolastico secondo l'insegnamento della sentenza n. 29961/2023.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con unico motivo di appello nonché chiedendo la correzione dell'errore materiale dell'intestazione del nome del ricorrente sulla sentenza correggendolo da a . Parte_1 Parte_1
L'impugnazione contesta la violazione dell'art. 115 cpc per l'omessa valutazione dal giudice di primo grado delle prove ed allegazioni depositate in giudizio.
L'appellante aveva prodotto in giudizio i contratti a termine per gli anni 2023/24 e
2024/25 con ciò dimostrando la permanenza nel circuito scolastico ed il suo interesse a beneficiare della previsione di cui ai benefici della carta docente illegittimamente non goduta per gli anni scolastici di cui alla domanda.
All'udienza odierna la parte appellante ha discusso la causa, il è stato CP_1
dichiarato contumace e la causa è stata decisa come nel dispositivo in calce.
L'appello è fondato.
Il primo giudice non ha correttamente esaminato i documenti prodotti dall'appellante con le tempestive note scritte sostitutive delle udienze di trattazione fissate in primo grado.
La documentazione prodotta in atti dall'appellante ossia i contratti a tempo determinato di insegnamento presso l'Istituto Superiore Bernocchi di Legnano provano che lo stesso ha proseguito la sua attività di insegnamento anche negli anni successivi al deposito del ricorso 2023/24 e 2024/25, in tal modo restando all'interno del circuito scolastico ed avendo diritto a quanto previsto dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015 cd. carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di ogni ordine e grado.
La Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 ha stabilito il principio a cui questo
Collegio si attiene “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con pagina 3 di 5 incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi
l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”
Nel caso in esame è stato provato documentalmente che al momento della pronuncia della sentenza impugnata l'appellante stava ancora svolgendo attività di insegnamento, giusti i contratti a termine stipulati con l'Istituto scolastico di Legnano.
Pertanto, la sentenza deve esser riformata integralmente con il riconoscimento in favore dell'appellante del diritto di accesso alla carta docente mediante la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015.
Le spese del doppio grado vanno liquidate nell'importo di € 300,00 per il primo grado ed € 350,00 per il secondo grado così ritenuto congruo al valore ed alla serialità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In totale riforma della sentenza n.3/2025 del Tribunale di Busto Arsizio accoglie Contr la domanda e condanna il a fornire la Carta docente alla ricorrente consentendo l'accesso mediante la carta elettronica per il valore corrispondente pagina 4 di 5 alle annualità 2020/21-2021/22 e 2022/23 di cui all'art. 1 comma 12 L.107/2015 oltre alla maggior somma tra la rivalutazione e gli interessi;
2. condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di € 650,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge con distrazione in favore dell'Avv. Pietro Siviglia dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano il 18.9.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 46/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso lo studio dell'avv. SIVIGLIA PIETRO,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
pagina 1 di 5 avente ad oggetto: retribuzione sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S.
2020/2021, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
2. condannare, pertanto, il al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 al pagamento in favore del ricorrente, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
3. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge maggiorate del 30% ex art. 4 c. 1 bis
DM 55/2014 stanti i collegamenti ipertestuali contenuti nel presente atto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per : nulla. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 3 del 2.1.2025 il Tribunale di Busto Arsizio dr.ssa Franca Molinari ha rigettato la domanda del ricorrente volta ad avere il riconoscimento della carta docente per gli anni 2020/21, 21/22 22/23 nei quali egli aveva svolto insegnamento di Scienze e tecnologie meccaniche con contratti a termine annuali presso l'Istituto Superiore A.
Bernocchi di Legnano.
Il ricorrente allegava i contratti di supplenza per gli anni 2023/24 e 2024/25 con le note scritte di sostituzione udienza del 29.3.2024 e del 6.12.2024.
pagina 2 di 5 La sentenza ha motivato il rigetto affermando che non era stato integrata la prova della permanenza del ricorrente nel circuito scolastico secondo l'insegnamento della sentenza n. 29961/2023.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con unico motivo di appello nonché chiedendo la correzione dell'errore materiale dell'intestazione del nome del ricorrente sulla sentenza correggendolo da a . Parte_1 Parte_1
L'impugnazione contesta la violazione dell'art. 115 cpc per l'omessa valutazione dal giudice di primo grado delle prove ed allegazioni depositate in giudizio.
L'appellante aveva prodotto in giudizio i contratti a termine per gli anni 2023/24 e
2024/25 con ciò dimostrando la permanenza nel circuito scolastico ed il suo interesse a beneficiare della previsione di cui ai benefici della carta docente illegittimamente non goduta per gli anni scolastici di cui alla domanda.
All'udienza odierna la parte appellante ha discusso la causa, il è stato CP_1
dichiarato contumace e la causa è stata decisa come nel dispositivo in calce.
L'appello è fondato.
Il primo giudice non ha correttamente esaminato i documenti prodotti dall'appellante con le tempestive note scritte sostitutive delle udienze di trattazione fissate in primo grado.
La documentazione prodotta in atti dall'appellante ossia i contratti a tempo determinato di insegnamento presso l'Istituto Superiore Bernocchi di Legnano provano che lo stesso ha proseguito la sua attività di insegnamento anche negli anni successivi al deposito del ricorso 2023/24 e 2024/25, in tal modo restando all'interno del circuito scolastico ed avendo diritto a quanto previsto dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015 cd. carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di ogni ordine e grado.
La Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 ha stabilito il principio a cui questo
Collegio si attiene “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con pagina 3 di 5 incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi
l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”
Nel caso in esame è stato provato documentalmente che al momento della pronuncia della sentenza impugnata l'appellante stava ancora svolgendo attività di insegnamento, giusti i contratti a termine stipulati con l'Istituto scolastico di Legnano.
Pertanto, la sentenza deve esser riformata integralmente con il riconoscimento in favore dell'appellante del diritto di accesso alla carta docente mediante la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015.
Le spese del doppio grado vanno liquidate nell'importo di € 300,00 per il primo grado ed € 350,00 per il secondo grado così ritenuto congruo al valore ed alla serialità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In totale riforma della sentenza n.3/2025 del Tribunale di Busto Arsizio accoglie Contr la domanda e condanna il a fornire la Carta docente alla ricorrente consentendo l'accesso mediante la carta elettronica per il valore corrispondente pagina 4 di 5 alle annualità 2020/21-2021/22 e 2022/23 di cui all'art. 1 comma 12 L.107/2015 oltre alla maggior somma tra la rivalutazione e gli interessi;
2. condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di € 650,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge con distrazione in favore dell'Avv. Pietro Siviglia dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano il 18.9.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
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