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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 30/01/2026, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1338/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG IT US, Presidente BRUNO BRUNELLA, Relatore CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17408/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 - Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 893/2026 depositato il 28/01/2026
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il F
Ricorrente_1 ha agito contro l'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale III di Roma avverso il diniego espresso notificato in data 24 settembre
2024 e relativo all'istanza di rimborso del 23 maggio 2023, presentata per il periodo d'imposta 2022 ai sensi dell'art. 38, d.P.R. n. 602 del 1973 per un importo complessivamente pari a
6.173,83 €.
Il ricorrente premette che l'istanza di rimborso origina da un versamento operato in data 18 luglio 2022 dall' Ricorrente_1 per mezzo Mod. F24, relativamente al mese di aprile 2022, per ritenute relative prestazioni professionali per un importo pari a € 5.918,63 comprensivi di interessi e sanzioni da ravvedimento operoso. Tale versamento si riferiva ad una ritenuta a titolo di acconto di 5.900,24 €, praticata dal
Fondo in qualità di sostituto d'imposta su compensi professionali erogati relativamente alla fattura n. 37/22 del 29/03/2022 regolarmente pagata.
Tuttavia, poiché il pagamento della predetta ritenuta in acconto, riferita al mese di aprile 2022, era stato effettuato in ritardo (appunto, in data 18 luglio 2022), il Fondo ha fatto ricorso al ravvedimento operoso e, dunque, come si evince dal prospetto allegato unitamente alla ritenuta operata (per 5.900,24 €) sono stati versati a mezzo Mod. F24 gli interessi di ravvedimento calcolati alla data del versamento (18,39 €) e le sanzioni da ravvedimento
(221,26 €). Il tutto per complessivi 6.139,89 €.
Sostiene il Fondo che per un mero errore materiale, la ritenuta in oggetto è stata, tuttavia, versata due volte e da qui la richiesta di rimborso.
Viene dedotto che il rifiuto dell'Agenzia al rimborso sarebbe dovuto all'impossibilità per l'Ufficio di valutare la posizione “in quanto non risulta trasmessa alcuna Certificazione
Unica relativa all'anno d'imposta 2022, documento necessario per il riscontro delle ritenute subite”. Sostiene il ricorrente che l'Ufficio non avrebbe indicato le ragioni per le quali la CU sarebbe necessaria, atteso che, comunque, e a prescindere da ogni altra considerazione, l'Ufficio aveva a disposizione l'esatta ricostruzione della duplicazione dei versamenti oltre che del Modello 770/2023, anno d'imposta 2022, dove è stato correttamente esposto il versamento del 18 luglio 2022.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate controdeducendo che il provvedimento di dinego conteneva una corretta motivazione, atteso che al Fondo è stato comunicato, in maniera chiara e precisa, che la posizione non poteva essere valutata in quanto non risultava trasmessa alcuna Certificazione Unica e come tale documento fosse necessario per il riscontro delle ritenute subite. Viceversa, a parere dell'Agenzia, sarebbe l'istanza presentata dalla ricorrente a essere generica e non idonea a provare il diritto al rimborso per doppio versamento della medesima ritenuta. La Certificazione Unica è un documento necessario per il riscontro delle ritenute subite, non essendo sufficiente effettuare il versamento, ma essendo necessario altresì procedere alla certificazione della stessa. Nel caso di specie non vi sarebbe prova che i versamenti effettuati con i modelli F24 siano tutti riferibili alla fattura FPR 37/22, né tantomeno vi è prova che non vi siano stati altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta nell'anno 2022. È possibile, sostiene l'Agenzia, che il sostituto d'imposta – ossia l'odierna ricorrente - abbia effettuato nel corso del medesimo anno più di un pagamento. Viene quindi ribadita la richiesta al Fondo di produrre la Certificazione Unica. Il Fondo ricorrente ha presentato memorie illustrative con le quali, oltre a ribadire le ragioni del ricorso introduttivo, insistendo sulla carenza di motivazione relativamente alla necessità di presentare la Certificazione Unica come base per l'accoglimento della domanda di rimborso, ha ribadito come l'Amministrazione Finanziaria avesse tutti gli elementi e documenti a disposizione per verificare la duplicazione del versamento, tra cui i modelli di versamento
F24 con relativi prospetti di calcolo del ravvedimento, la fattura dalla quale scaturiva la ritenuta oggetto di versamento e il Modello 770/2023, anno d'imposta 2022 nel quale è stato correttamente esposto il versamento del 18 luglio 2022 In ogni caso, il ricorrente fa presente di aver depositato la CU 2023 (con relativo ravvedimento operoso dovuto alla trasmissione tardiva) inviata all'Amministrazione Finanziaria;
il Mod. 770/2023 inviato all'Amministrazione Finanziaria.
Tali documenti dimostrerebbero che in data 18 luglio 2022 Ricorrente_1 ha effettuato per mezzo Mod. F24, relativamente al mese di aprile 2022, un versamento di ritenute relative a prestazioni professionali per un importo pari a € 5.918,63 (doc. 4 – Mod. F24 del 18 luglio 2022), comprensivi di interessi e sanzioni da ravvedimento operoso. Tali ritenute sono state infatti esposte sia nella CU 2023 che nel Quadro ST del Mod. 770/2023, entrambi trasmessi all'Agenzia delle Entrate e depositati nel presente giudizio.
In esito alle udienze del 23 ottobre 2025 e del 4 dicembre 2025 è stato disposto il rinvio della trattazione della causa, in accoglimento delle richieste concordemente formulate dalle parti.
All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione delle parti le quali concordemente hanno rappresentato la sopravvenienza di circostanze tali da determinare la cessazione della materia del contendere, con accordo anche in ordine alla compensazione delle spese di lite.
Il difensore della ricorrente ha dichiarato in udienza, come attestato nel relativo verbale,
l'utile conclusione delle interlocuzioni intercorse con l'amministrazione, con integrale soddisfacimento della propria pretesa, essendo in corso le attività materiali di accredito delle somme richieste. Tale circostanza non è stata smentita dal difensore della parte resistente presente in udienza, il quale ha aderito alla richiesta della declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, non resta al Collegio che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite vengono compensate, sussistendo l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, Sez. 29^, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate. Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Rel. Brunella Bruno Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG IT US, Presidente BRUNO BRUNELLA, Relatore CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17408/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 - Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 893/2026 depositato il 28/01/2026
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il F
Ricorrente_1 ha agito contro l'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale III di Roma avverso il diniego espresso notificato in data 24 settembre
2024 e relativo all'istanza di rimborso del 23 maggio 2023, presentata per il periodo d'imposta 2022 ai sensi dell'art. 38, d.P.R. n. 602 del 1973 per un importo complessivamente pari a
6.173,83 €.
Il ricorrente premette che l'istanza di rimborso origina da un versamento operato in data 18 luglio 2022 dall' Ricorrente_1 per mezzo Mod. F24, relativamente al mese di aprile 2022, per ritenute relative prestazioni professionali per un importo pari a € 5.918,63 comprensivi di interessi e sanzioni da ravvedimento operoso. Tale versamento si riferiva ad una ritenuta a titolo di acconto di 5.900,24 €, praticata dal
Fondo in qualità di sostituto d'imposta su compensi professionali erogati relativamente alla fattura n. 37/22 del 29/03/2022 regolarmente pagata.
Tuttavia, poiché il pagamento della predetta ritenuta in acconto, riferita al mese di aprile 2022, era stato effettuato in ritardo (appunto, in data 18 luglio 2022), il Fondo ha fatto ricorso al ravvedimento operoso e, dunque, come si evince dal prospetto allegato unitamente alla ritenuta operata (per 5.900,24 €) sono stati versati a mezzo Mod. F24 gli interessi di ravvedimento calcolati alla data del versamento (18,39 €) e le sanzioni da ravvedimento
(221,26 €). Il tutto per complessivi 6.139,89 €.
Sostiene il Fondo che per un mero errore materiale, la ritenuta in oggetto è stata, tuttavia, versata due volte e da qui la richiesta di rimborso.
Viene dedotto che il rifiuto dell'Agenzia al rimborso sarebbe dovuto all'impossibilità per l'Ufficio di valutare la posizione “in quanto non risulta trasmessa alcuna Certificazione
Unica relativa all'anno d'imposta 2022, documento necessario per il riscontro delle ritenute subite”. Sostiene il ricorrente che l'Ufficio non avrebbe indicato le ragioni per le quali la CU sarebbe necessaria, atteso che, comunque, e a prescindere da ogni altra considerazione, l'Ufficio aveva a disposizione l'esatta ricostruzione della duplicazione dei versamenti oltre che del Modello 770/2023, anno d'imposta 2022, dove è stato correttamente esposto il versamento del 18 luglio 2022.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate controdeducendo che il provvedimento di dinego conteneva una corretta motivazione, atteso che al Fondo è stato comunicato, in maniera chiara e precisa, che la posizione non poteva essere valutata in quanto non risultava trasmessa alcuna Certificazione Unica e come tale documento fosse necessario per il riscontro delle ritenute subite. Viceversa, a parere dell'Agenzia, sarebbe l'istanza presentata dalla ricorrente a essere generica e non idonea a provare il diritto al rimborso per doppio versamento della medesima ritenuta. La Certificazione Unica è un documento necessario per il riscontro delle ritenute subite, non essendo sufficiente effettuare il versamento, ma essendo necessario altresì procedere alla certificazione della stessa. Nel caso di specie non vi sarebbe prova che i versamenti effettuati con i modelli F24 siano tutti riferibili alla fattura FPR 37/22, né tantomeno vi è prova che non vi siano stati altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta nell'anno 2022. È possibile, sostiene l'Agenzia, che il sostituto d'imposta – ossia l'odierna ricorrente - abbia effettuato nel corso del medesimo anno più di un pagamento. Viene quindi ribadita la richiesta al Fondo di produrre la Certificazione Unica. Il Fondo ricorrente ha presentato memorie illustrative con le quali, oltre a ribadire le ragioni del ricorso introduttivo, insistendo sulla carenza di motivazione relativamente alla necessità di presentare la Certificazione Unica come base per l'accoglimento della domanda di rimborso, ha ribadito come l'Amministrazione Finanziaria avesse tutti gli elementi e documenti a disposizione per verificare la duplicazione del versamento, tra cui i modelli di versamento
F24 con relativi prospetti di calcolo del ravvedimento, la fattura dalla quale scaturiva la ritenuta oggetto di versamento e il Modello 770/2023, anno d'imposta 2022 nel quale è stato correttamente esposto il versamento del 18 luglio 2022 In ogni caso, il ricorrente fa presente di aver depositato la CU 2023 (con relativo ravvedimento operoso dovuto alla trasmissione tardiva) inviata all'Amministrazione Finanziaria;
il Mod. 770/2023 inviato all'Amministrazione Finanziaria.
Tali documenti dimostrerebbero che in data 18 luglio 2022 Ricorrente_1 ha effettuato per mezzo Mod. F24, relativamente al mese di aprile 2022, un versamento di ritenute relative a prestazioni professionali per un importo pari a € 5.918,63 (doc. 4 – Mod. F24 del 18 luglio 2022), comprensivi di interessi e sanzioni da ravvedimento operoso. Tali ritenute sono state infatti esposte sia nella CU 2023 che nel Quadro ST del Mod. 770/2023, entrambi trasmessi all'Agenzia delle Entrate e depositati nel presente giudizio.
In esito alle udienze del 23 ottobre 2025 e del 4 dicembre 2025 è stato disposto il rinvio della trattazione della causa, in accoglimento delle richieste concordemente formulate dalle parti.
All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione delle parti le quali concordemente hanno rappresentato la sopravvenienza di circostanze tali da determinare la cessazione della materia del contendere, con accordo anche in ordine alla compensazione delle spese di lite.
Il difensore della ricorrente ha dichiarato in udienza, come attestato nel relativo verbale,
l'utile conclusione delle interlocuzioni intercorse con l'amministrazione, con integrale soddisfacimento della propria pretesa, essendo in corso le attività materiali di accredito delle somme richieste. Tale circostanza non è stata smentita dal difensore della parte resistente presente in udienza, il quale ha aderito alla richiesta della declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, non resta al Collegio che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite vengono compensate, sussistendo l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, Sez. 29^, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate. Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Rel. Brunella Bruno Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti