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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/02/2024, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Giudice Dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1138/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 26/07/2023 da:
, C.F. 1 nata il [...] ad [...], residente a [...]1 C.F.
Venarotta (AP), Via Europa n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Bucci DE Foro di Pescara, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Montesilvano (PE), Via Settembrini n. 47;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. 2 nato a [...] il Controparte_1 C.F.
02/04/1982, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Massimiliano Angeletti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Force (AP), via
Montemoro n. 51;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: filiazione naturale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 26/07/2023, 'Parte 1 sulla premessa che:
-aveva intrattenuto una relazione more uxorio con Controparte_1 nato a [...]
ON (AP) il 02/04/1982, a decorrere dall'agosto 2020 al febbraio 2023, presso l'immobile di proprietà DE resistente sito a Venarotta (AP), Via Europa n. 25; da tale unione era nata, in data 23/11/2021, la figlia, Persona 1 riconosciuta da entrambi i genitori;
Parte 2 di febbraio 2023- a seguito DE deterioramento dei rapporti di coppia, verso la fine di essi, soprattutto nell'interesse DEla minore, decidevano di porre fine al loro rapporto, pur continuando a vivere separati nel medesimo immobile in attesa di trovare altra sistemazione;
chiedeva che venissero accolte le proprie domande così come formulate nel proprio ricorso introduttivo. Parte resistente, Controparte_1 costituitosi in giudizio, contestava gli assunti di controparte e chiedeva comunque che la disciplina dei rapporti concernenti la figlia minore fosse diversa rispetto a quella indicate in ricorso. Pertanto, concludeva chiedendo l'accoglimento DEle richieste indicate nella propria comparsa di costituzione e risposta e conseguentemente il rigetto DEle istanze, anche cautelari, di parte ricorrente.
Il PM prendeva conoscenza degli atti DE processo in data 04/09/2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
Va rilevato che nel ricorso introduttivo la parte ricorrente formulava in via preliminare ed urgente una istanza di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti, anche di natura cautelare;
veniva quindi fissata, al riguardo, in proposito, l'udienza di comparizione DEle parti, davanti al giudice istruttore DEegato dal Presidente DE Tribunale di Ascoli Piceno, previa apertura di un sub procedimento cautelare;
all'esito di tale udienza, tenutasi in data 05/09/2023, venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e si prendeva atto DEla possibilità concreto di un accordo.
Nel procedimento cautelare, alla successiva udienza DE 26/10/2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il GI prendeva atto DEl'accordo raggiunto dalle parti e rinviava la causa all'udienza DE 14/12/2023 per l'esame DEle statuizioni;
all'udienza DE 25/01/2024, il GI dichiarava non luogo a provvedere sulle istanze cautelari, in quanto DE procedimento principale era stato raggiunto un accordo che si riteneva idoneo alla tutela DEla figlia minore sotto il profilo morale e materiale;
nella medesima udienza, nel procedimento principale, si procedeva alla discussione orale DEla causa e i difensori precisavano le conclusioni, riportandosi al medesimo accordo già depositato telematicamente, ad eccezione DEla lettera i), in quanto la misura adottata provvisoriamente nel confronto DElo CP 1 era stata revocata.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio osserva che le condizioni riportate nell'accordo intervenuto tra le parti, già depositato telematicamente in data 18/11/2023, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi DEle stesse, nonché DEla figlia minore DEla coppia, valutate anche, sotto il profilo economico, le capacità reddituali di entrambe le parti, dandosi atto, tuttavia, che la liberazione dalle obbligazioni assunte CP 1 dal Monte dei Paschi di Siena èdalla Pt 1 a garanzia DE prestito ottenuto dallo subordinata all'accettazione DE predetto Istituto di credito.
Le spese legali sono integralmente compensate come da istanza DEle parti contenuta nella memoria
Iscritta DE 22/1/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, prende atto DEle condizioni DEla separazione, di seguito riportate:
1) La casa familiare sita in V enarotta (AP) alla Via Europa n. 25 identificata nel Catasto dei Fabbricati al Fg. 18, part. 39, Cat. A/2, Classe 1, Cons. 7 vani, rendita € 354,29 viene assegnata alla Sig.ra Pt 1
[...] ;
2) Il Sig. Controparte_1 in attesa di trovare altra sistemazione, si trasferirà presso l'abitazione DEla madre, sita in Venarotta alla Via Euste Nord n. 113;
'3) La figlia minore Persona 1 (C.F. nata il [...] a Ascoli
, C.F. 3
Piceno), viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto DEla responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria gestione, attinenti all'organizzazione DEla vita quotidiana, durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, ed esercizio congiunto DEla responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per la figlia minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta DEla residenza abituale - che dovranno, dunque, essere assunte di comune accordo tenuto conto dei bisogni, DEle capacità, DEle inclinazioni naturali e aspirazioni DEla minore;
4) La figlia minore Persona 1 (C.F. 'nata il [...] ad [...] ' C.F. 3
Piceno), sarà collocata in via prevalente e con residenza anagrafica presso casa familiare sita in
Venarotta (AP) alla Via Europa n. 25 assegnata alla madre, con diritto di visita per il padre, salvo diversi accordi fra le parti e compatibilmente all'interesse prioritario DEla minore, come di seguito disciplinato:
a) il padre potrà vedere e tenere con sè la minore due fine settimana al mese alternati con quelli DEla madre, dal venerdì alle 18,00, con pernotto, sino alle ore 20,00 DEla domenica;
b) il padre potrà vedere e tenere con sè la minore due pomeriggi a settimana, nelle giornate DE mercoledì e venerdì allorquando la minore trascorrerà il fine settimana con la madre ed un pomeriggio nella giornata DE lunedì allorquando la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, dalle ore
18,00, con pernotto, sino al giorno successivo alle ore 7,30-8,00 accompagnandola direttamente all'asilo (nel periodo scolastico) ovvero alle 10,00 (nel periodo non scolastico o che la minore non frequenta l'asilo o la scuola) presso l'abitazione DEla Pt 1 Per c) nelle festività natalizie, le trascorrerà con il padre la metà dei giorni di vacanza dalla scuola, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 5 gennaio (pernottamenti inclusi), con alternanza annuale dei detti periodi tra i genitori. Il primo periodo verrà trascorso con la madre;
d) nelle festività pasquali, la minore starà con il padre un anno dal giovedì al Venerdì Santo
(pernottamento incluso) ed il Lunedì DEl'Angelo, mentre l'anno successivo il sabato santo e la domenica di Pasqua (pernottamento incluso), con alternanza annuale dei detti periodi tra i genitori. Il primo periodo verrà trascorso con il padre;
e) nelle vacanze estive (dalla chiusura alla riapertura DEla scuola), il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, da concordare di anno in anno tra i genitori, con congruo anticipo (almeno trenta giorni prima), in base alle ferie di cui gli stessi potranno fruire.
Analogo diritto spetterà alla madre. La giornata DE 15 agosto sarà, comunque, trascorsa dalla minore ad anni alterni tra i genitori;
f) il padre, inoltre, potrà tenere con sè la figlia nel giorno DE proprio compleanno e nel giorno DEla festa DE papa così come, parimenti, la mamma potrà trascorrere la Festa DEla mamma ed il suo compleanno;
g) per tutte le altre festività e per il giorno DE compleanno DEla bambina si seguirà il criterio DEl'alternanza annuale tra i genitori. h) le festività avranno, comunque, la priorità sui giorni nei quali dovrebbe essere esercitato il diritto di visita;
Controparte_1 verserà alla Sig.ra Parte 1
, per il5) Dal mese di dicembre 2023 il Sig.
Per mantenimento DEla figlia la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale ed automatica in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Pt 1 Iban [...];
6) Dal mese di dicembre 2023 le spese straordinarie verranno corrisposte da entrambi i coniugi nella misura DE 50% in conformità al Protocollo DE Tribunale di Ascoli Piceno;
7) Dal mese di dicembre 2023 l'assegno unico sarà diviso a metà tra i genitori;
Org_1 presso la 8) Il prestito personale stipulato il 08/07/2021 con la Organizzazione_2
[...] verrà estinto dal Sig. Controparte_1 entro e non oltre il 15/12/23. Il predetto CP 1 si farà carico DE pagamento DEle somme residue a qualsivoglia titolo ma inerenti esclusivamente al prestito dovute, liberando la Sig.ra Pt 1 dalla garanzia prestata in suo favore quale coobbligata;
9) Il conto corrente IBAN [...] intestato alla Sig.ra Pt 1 sul quale è stata accreditata in data 15/07/2021 la somma di prestito erogata di € 19.568,83 ed addebitate le rate DE prestito di cui al punto 8), verrà chiuso e la somma residua su tale conto, che alla data di sottoscrizione DE presente accordo è di € 7.038,92 (settemilatrentotto/92), al netto DEle eventuali rate di mutuo eventualmente successivamente addebitate e spese anche di chiusura, verranno impiegate
CP_1 per estinguere il prestito personale di cui sopra;
dal Sig. 10) Entro e non oltre il 31/08/2027 il Sig. CP 1 dovrà versare in favore DEla Sig.ra Pt 1 la somma di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) a titolo di rimborso DEle rate di prestito ad oggi pagate personalmente dalla predetta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Pt 1 Iban
[...];
11) La casa familiare sita in Venarotta (AP) alla Via Europa n. 25 verrà rilasciata dalla Sig.ra Pt 1 in favore DE Sig. CP_1 il 31/08/2027. Laddove in tale data il Sig. CP_1 non avrà ancora adempiuto all'obbligo di cui al punto 10), la Sig.ra Pt 1 sarà libera di attivare le necessarie procedure di recupero coattivo di dette somme oltre gli interessi legali decorrenti dalla data di sottoscrizione DE presente accordo e potrà permanere nella casa familiare sino all'effettivo recupero di dette somme;
12) Dal mese di Settembre 2027 ovvero in difetto dalla data successiva DE rilascio DEla casa familiare da parte DEla Pt 1 per i motivi di cui al punto 11), il Sig. Controparte 1 verserà alla madre, Per per il mantenimento DEla figlia la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), entro il giorno
15 di ogni mese, con rivalutazione annuale ed automatica in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Pt 1 Iban [...];
13) Dal mese di Settembre 2027 ovvero in difetto dalla data successiva DE rilascio DEla casa familiare da parte DEla Pt 1 per i motivi di cui al punto 11), le spese straordinarie continueranno ad essere corrisposte da entrambi i coniugi nella misura DE 50% in conformità al Protocollo DE Tribunale di
Ascoli Piceno;
14) Dal mese di Settembre 2027 ovvero in difetto dalla data successiva DE rilascio DEla casa familiare da parte DEla Pt 1 per i motivi di cui al punto 11), l'assegno unico sarà corrisposto interamente alla
Sig.ra Pt 1
15) Le parti si obbligano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e/o di residenza;
16) Le parti prestano assenso, sin d'ora, al rilascio di passaporti e/o documenti equipollenti sia per sé Per che per la minore per viaggi all'estero per motivi di studio e/o vacanza.
Spese compensate.
Ascoli Piceno, 5/2/2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Giudice Dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1138/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 26/07/2023 da:
, C.F. 1 nata il [...] ad [...], residente a [...]1 C.F.
Venarotta (AP), Via Europa n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Bucci DE Foro di Pescara, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Montesilvano (PE), Via Settembrini n. 47;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. 2 nato a [...] il Controparte_1 C.F.
02/04/1982, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Massimiliano Angeletti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Force (AP), via
Montemoro n. 51;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: filiazione naturale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 26/07/2023, 'Parte 1 sulla premessa che:
-aveva intrattenuto una relazione more uxorio con Controparte_1 nato a [...]
ON (AP) il 02/04/1982, a decorrere dall'agosto 2020 al febbraio 2023, presso l'immobile di proprietà DE resistente sito a Venarotta (AP), Via Europa n. 25; da tale unione era nata, in data 23/11/2021, la figlia, Persona 1 riconosciuta da entrambi i genitori;
Parte 2 di febbraio 2023- a seguito DE deterioramento dei rapporti di coppia, verso la fine di essi, soprattutto nell'interesse DEla minore, decidevano di porre fine al loro rapporto, pur continuando a vivere separati nel medesimo immobile in attesa di trovare altra sistemazione;
chiedeva che venissero accolte le proprie domande così come formulate nel proprio ricorso introduttivo. Parte resistente, Controparte_1 costituitosi in giudizio, contestava gli assunti di controparte e chiedeva comunque che la disciplina dei rapporti concernenti la figlia minore fosse diversa rispetto a quella indicate in ricorso. Pertanto, concludeva chiedendo l'accoglimento DEle richieste indicate nella propria comparsa di costituzione e risposta e conseguentemente il rigetto DEle istanze, anche cautelari, di parte ricorrente.
Il PM prendeva conoscenza degli atti DE processo in data 04/09/2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
Va rilevato che nel ricorso introduttivo la parte ricorrente formulava in via preliminare ed urgente una istanza di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti, anche di natura cautelare;
veniva quindi fissata, al riguardo, in proposito, l'udienza di comparizione DEle parti, davanti al giudice istruttore DEegato dal Presidente DE Tribunale di Ascoli Piceno, previa apertura di un sub procedimento cautelare;
all'esito di tale udienza, tenutasi in data 05/09/2023, venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e si prendeva atto DEla possibilità concreto di un accordo.
Nel procedimento cautelare, alla successiva udienza DE 26/10/2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il GI prendeva atto DEl'accordo raggiunto dalle parti e rinviava la causa all'udienza DE 14/12/2023 per l'esame DEle statuizioni;
all'udienza DE 25/01/2024, il GI dichiarava non luogo a provvedere sulle istanze cautelari, in quanto DE procedimento principale era stato raggiunto un accordo che si riteneva idoneo alla tutela DEla figlia minore sotto il profilo morale e materiale;
nella medesima udienza, nel procedimento principale, si procedeva alla discussione orale DEla causa e i difensori precisavano le conclusioni, riportandosi al medesimo accordo già depositato telematicamente, ad eccezione DEla lettera i), in quanto la misura adottata provvisoriamente nel confronto DElo CP 1 era stata revocata.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio osserva che le condizioni riportate nell'accordo intervenuto tra le parti, già depositato telematicamente in data 18/11/2023, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi DEle stesse, nonché DEla figlia minore DEla coppia, valutate anche, sotto il profilo economico, le capacità reddituali di entrambe le parti, dandosi atto, tuttavia, che la liberazione dalle obbligazioni assunte CP 1 dal Monte dei Paschi di Siena èdalla Pt 1 a garanzia DE prestito ottenuto dallo subordinata all'accettazione DE predetto Istituto di credito.
Le spese legali sono integralmente compensate come da istanza DEle parti contenuta nella memoria
Iscritta DE 22/1/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, prende atto DEle condizioni DEla separazione, di seguito riportate:
1) La casa familiare sita in V enarotta (AP) alla Via Europa n. 25 identificata nel Catasto dei Fabbricati al Fg. 18, part. 39, Cat. A/2, Classe 1, Cons. 7 vani, rendita € 354,29 viene assegnata alla Sig.ra Pt 1
[...] ;
2) Il Sig. Controparte_1 in attesa di trovare altra sistemazione, si trasferirà presso l'abitazione DEla madre, sita in Venarotta alla Via Euste Nord n. 113;
'3) La figlia minore Persona 1 (C.F. nata il [...] a Ascoli
, C.F. 3
Piceno), viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto DEla responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria gestione, attinenti all'organizzazione DEla vita quotidiana, durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, ed esercizio congiunto DEla responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per la figlia minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta DEla residenza abituale - che dovranno, dunque, essere assunte di comune accordo tenuto conto dei bisogni, DEle capacità, DEle inclinazioni naturali e aspirazioni DEla minore;
4) La figlia minore Persona 1 (C.F. 'nata il [...] ad [...] ' C.F. 3
Piceno), sarà collocata in via prevalente e con residenza anagrafica presso casa familiare sita in
Venarotta (AP) alla Via Europa n. 25 assegnata alla madre, con diritto di visita per il padre, salvo diversi accordi fra le parti e compatibilmente all'interesse prioritario DEla minore, come di seguito disciplinato:
a) il padre potrà vedere e tenere con sè la minore due fine settimana al mese alternati con quelli DEla madre, dal venerdì alle 18,00, con pernotto, sino alle ore 20,00 DEla domenica;
b) il padre potrà vedere e tenere con sè la minore due pomeriggi a settimana, nelle giornate DE mercoledì e venerdì allorquando la minore trascorrerà il fine settimana con la madre ed un pomeriggio nella giornata DE lunedì allorquando la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, dalle ore
18,00, con pernotto, sino al giorno successivo alle ore 7,30-8,00 accompagnandola direttamente all'asilo (nel periodo scolastico) ovvero alle 10,00 (nel periodo non scolastico o che la minore non frequenta l'asilo o la scuola) presso l'abitazione DEla Pt 1 Per c) nelle festività natalizie, le trascorrerà con il padre la metà dei giorni di vacanza dalla scuola, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 5 gennaio (pernottamenti inclusi), con alternanza annuale dei detti periodi tra i genitori. Il primo periodo verrà trascorso con la madre;
d) nelle festività pasquali, la minore starà con il padre un anno dal giovedì al Venerdì Santo
(pernottamento incluso) ed il Lunedì DEl'Angelo, mentre l'anno successivo il sabato santo e la domenica di Pasqua (pernottamento incluso), con alternanza annuale dei detti periodi tra i genitori. Il primo periodo verrà trascorso con il padre;
e) nelle vacanze estive (dalla chiusura alla riapertura DEla scuola), il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, da concordare di anno in anno tra i genitori, con congruo anticipo (almeno trenta giorni prima), in base alle ferie di cui gli stessi potranno fruire.
Analogo diritto spetterà alla madre. La giornata DE 15 agosto sarà, comunque, trascorsa dalla minore ad anni alterni tra i genitori;
f) il padre, inoltre, potrà tenere con sè la figlia nel giorno DE proprio compleanno e nel giorno DEla festa DE papa così come, parimenti, la mamma potrà trascorrere la Festa DEla mamma ed il suo compleanno;
g) per tutte le altre festività e per il giorno DE compleanno DEla bambina si seguirà il criterio DEl'alternanza annuale tra i genitori. h) le festività avranno, comunque, la priorità sui giorni nei quali dovrebbe essere esercitato il diritto di visita;
Controparte_1 verserà alla Sig.ra Parte 1
, per il5) Dal mese di dicembre 2023 il Sig.
Per mantenimento DEla figlia la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale ed automatica in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Pt 1 Iban [...];
6) Dal mese di dicembre 2023 le spese straordinarie verranno corrisposte da entrambi i coniugi nella misura DE 50% in conformità al Protocollo DE Tribunale di Ascoli Piceno;
7) Dal mese di dicembre 2023 l'assegno unico sarà diviso a metà tra i genitori;
Org_1 presso la 8) Il prestito personale stipulato il 08/07/2021 con la Organizzazione_2
[...] verrà estinto dal Sig. Controparte_1 entro e non oltre il 15/12/23. Il predetto CP 1 si farà carico DE pagamento DEle somme residue a qualsivoglia titolo ma inerenti esclusivamente al prestito dovute, liberando la Sig.ra Pt 1 dalla garanzia prestata in suo favore quale coobbligata;
9) Il conto corrente IBAN [...] intestato alla Sig.ra Pt 1 sul quale è stata accreditata in data 15/07/2021 la somma di prestito erogata di € 19.568,83 ed addebitate le rate DE prestito di cui al punto 8), verrà chiuso e la somma residua su tale conto, che alla data di sottoscrizione DE presente accordo è di € 7.038,92 (settemilatrentotto/92), al netto DEle eventuali rate di mutuo eventualmente successivamente addebitate e spese anche di chiusura, verranno impiegate
CP_1 per estinguere il prestito personale di cui sopra;
dal Sig. 10) Entro e non oltre il 31/08/2027 il Sig. CP 1 dovrà versare in favore DEla Sig.ra Pt 1 la somma di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) a titolo di rimborso DEle rate di prestito ad oggi pagate personalmente dalla predetta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Pt 1 Iban
[...];
11) La casa familiare sita in Venarotta (AP) alla Via Europa n. 25 verrà rilasciata dalla Sig.ra Pt 1 in favore DE Sig. CP_1 il 31/08/2027. Laddove in tale data il Sig. CP_1 non avrà ancora adempiuto all'obbligo di cui al punto 10), la Sig.ra Pt 1 sarà libera di attivare le necessarie procedure di recupero coattivo di dette somme oltre gli interessi legali decorrenti dalla data di sottoscrizione DE presente accordo e potrà permanere nella casa familiare sino all'effettivo recupero di dette somme;
12) Dal mese di Settembre 2027 ovvero in difetto dalla data successiva DE rilascio DEla casa familiare da parte DEla Pt 1 per i motivi di cui al punto 11), il Sig. Controparte 1 verserà alla madre, Per per il mantenimento DEla figlia la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), entro il giorno
15 di ogni mese, con rivalutazione annuale ed automatica in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Pt 1 Iban [...];
13) Dal mese di Settembre 2027 ovvero in difetto dalla data successiva DE rilascio DEla casa familiare da parte DEla Pt 1 per i motivi di cui al punto 11), le spese straordinarie continueranno ad essere corrisposte da entrambi i coniugi nella misura DE 50% in conformità al Protocollo DE Tribunale di
Ascoli Piceno;
14) Dal mese di Settembre 2027 ovvero in difetto dalla data successiva DE rilascio DEla casa familiare da parte DEla Pt 1 per i motivi di cui al punto 11), l'assegno unico sarà corrisposto interamente alla
Sig.ra Pt 1
15) Le parti si obbligano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e/o di residenza;
16) Le parti prestano assenso, sin d'ora, al rilascio di passaporti e/o documenti equipollenti sia per sé Per che per la minore per viaggi all'estero per motivi di studio e/o vacanza.
Spese compensate.
Ascoli Piceno, 5/2/2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo