Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM01 2 7 1 403 LA CORTE SUPREMA DTCASSA IONE SEZIONE TERZA CIVILE Lounoue Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8048/01Dott. Gaetano NICASTRO Presidente SABATINI Consigliere Dott. Francesco 2843 PURCARO Consigliere - Cron. Dott. Italo .410 Dot . Giovanni TT PETTI Consigliere - Rep. Ud.11/11/02 Dott. Gianizanco MANZO Rel. Consigliere ha pronunciato le seguente SEN TENZA su ricorso proposto da: LI LE RO MA AO, RO IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO BOURSIER NIUTTA, difesi dall'avvocato CLAUDIO RAPONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ER FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRAVERSARI 55, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARZANO, difeso dall'avvocato BERARDINO CIUCCI, giusta 2002 delega in atti;
2178 controricorrente - avverso la sentenza n. 226/99 del ET di L'AQUILA, emessa ii 28/5/1999, depositata il 22/06/99; udita la relazione della сакза svolta nella pubblica udienza del 11/11/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO: udito il P.M. ir. persona del Sostituto Procuratore Conerale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per i rigetlo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il ET di Aquila, accogliendo la domanda avanzata da EL ON avente per oggetto il ri- Jascio di terrazzo, dichiarava cessati gli effecti de I contratto di locazione а far tempo dal 7 giugno e intimava à AN RI il rilascio del be- 1998 Avverso questa sentenza il RI proponeva ap- ne. pello deducendo che nel caso di specie si vorteva in tema (non d= locazione ma) di comodato, concesso qua- le corrispettivo per il consenso a lavori di ristruttu- razione dell'immobile del ON. La Corte d'appello di L'Aquila con sentenza del 17 febbraio 2000 rigetta- va l'appello con compensazione delle spese. Avverso questā sentenza DE LI, AR AO RI e IO RI propongono ricor- so per cassazione affidato a quattro motivi. EL ON resiste con controricorso. ११ 2 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. contraricorrente ha eccepito 1'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto dopo i decorso dell'anno previsto dall'art. 327 c.p.c. L'eccezione è infondata. sentenza impugnata ė stata pubblicata il 17 febbraio 2000, mentre i ricorso per cassazione è stato notificato il 28 marzo 2001. Avuto riguardo al periodo sospersione dei termini nel periodo ferialedi 1'impugnazione appare tempestivamente promossa. Infat- ti, nel procedimento di convalida di licenza per fi- nita locazione o di sfratto, la sospensione dei termi- ni durante il periodo feriaie resta esclusa, in forza delia deroga contenuta nell'art. 3 della legge 7 otto- bie 1969 п. 742 in relazione all'art. 92 IR. D. 30 gennaio 1941 dell'Ordinamento giudiziario Π. 12 solo per la fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel Casc di opposizione dell'intimato, con la pronuncia ° il dini ego dell'ordinanza di rilascio e che presenta per sua na- tura carattere di urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dall'art. 1 della legge n. 712 del 1969, per la successiva fase a rito ordinazio salvo che l'urger.za sia dichiarata con apposito provvedimento 3 (Cass. 21 gennaio 2000, Π. 677; Cass. 25 ottobre 1999, n. 11947; Cass. 13 maggio 1997, n. 4195).
2. I ricorrenti hanno espressamente impugnato sia la sentenza d'appello che quella del ET di primo grado. Come questa Corte ha più volte affermato il ri- corso per cassazione, salva i'ipotesi della revisio per saltum, puè avere ad oggetto unicamente la senienza d'appello, cод la consequenza che sono inammissibili le censure rivolte avverso la sentenza di primo grado (Cass. 6 febbraio 1989, n. 722; Casss. 20 giugno 19967, Π. 5714 Cass. 1° aprile 1999, n. 3134).
3. Con il primo molive 1 ricorrenti deducono ] a violazione e falsu applicazione degli artt. 1369 e SS. C.C. sull'interpretazione dei contratti. Sia il Pretorc he la Corte d'appello di L'Aquila avevano qualificato la comanda come sfratto per finita locazione, mentre dalla scrittura fra le parti risultava chiaramente che si trattava di materia contrattuale di più ampio re- spiro e complessità>>. Secondo quanto dedotto da ri- corrent: il reale tenore del contratto concluso dalle parti in occasione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del ON era il seguente: ura volta ottenuta la concessione edilizia, questi (i ON) si Era doverosamente rivolto al vicino RI per ottenerno l'autorizzazione alla realiz- zazione di quei lavori. Pertanto, poiché perte dei lavori autorizzat. dalia competente P.A. avrebbe comportato sostanzialmente una servicù di veduta a fa- vore del ON cd a carico del RI, era necessaria ила autorizzazione di quest'ultimo che, proprio per evitare quella servitù, peraltro mai voluta dalle parli, aveva concordemente col ON previsto il punto 3) della nota scrittura. Pе converso il Cer- roni, a tutela di eventuali pretese acquisitive con il possesso protratto negli anni da parte del RI, aveva previsto di cedcre quella porzione del realizzan- do terrazzo più prossima alla proprietà Prosperino, in comodato gratuito соп la specifica indicazione di un prezzo simbolico annuo, determinato, qualora la volontà delle parti non fosse già stata sufficientemente chia- ra, in sole cento lire annue>>. L'avere ritenuto questo contratto Come locazione d'immobile, aveva comportato una violazione dolle norme sull'interpretazione dei contrat i. 11 motivo è infondato. Come già detto le censure rivolte alla sentenza di primo grado sono inammissibili. Per quanto concerne la sentenza d'appello è, poi, priva di consistenza la censura sulla qualificazione del contratto, atteso che in questa si afferma cho quand' anche si volesse ade- От rire alla tesi sostenuta dall'appellante della sussi- stenza di comodato gratuito senza previsione di un ter- mine, RI sarebbe stato in ogni caso obbliga- to alia restituzione del bene ai sensi dell'art. 1800 C.C+/ avendo fatto proprietario espressa r: chie- sta>>. Inoltre, La Corte territoriale, interpretando il testo della scrittura ha escluso che daila restituzione del terrazzo dovesse conseguire l'effetto giuridico dell'annullamento del consenso prestazo dal Prosperino alla realizzazione delle opere realizzate dal ON. Interpretando, poi, la volontà delle parti ha ritenuto che il consenso alla realizzazione delle opere era de- finilivo, incondizionato ed irrevocabile, mentre la cessione dei terrazzO era temporanea. E La previsione di un canone simbolico stava ad indicare che il terraz- 20 non veniva rasferito al PR. Ciò premesso non si riscontra la violazione dei ca- noni ermeneutici denunziata, poiché la Corte d'appello ha considerato sia il testo dell'atto che la volontà delle parti. Kisulta invece chiaramente che la do- glianza svolta dai ricorrenti, benché prospettata come violazione dolle norme Si: interpretazione dei con tratti, è rivolta, inanmissioilmento in questa sede, direttamente al convincimento espresso dal giudice di 6 merito. Infine va riaffermato il principio, più volte eДun- ciato da questa Corte, secondo cui qualcra, Con il ricorso per cassazione, venga falta valere la ine- satta interpretazione di und norma contrattuale, ii ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello Ste580 il testo deila fonte pattizia invocata, al fi- ne di consentirne il controllo al giudice di legitti- mità, che non può sopperire alie lacune dell'a LO di impugnazione con indagini integrative (Cass, 24 lu- glio 2001, 11. 10041; Cass. 19 marzo 2001, 17. 3912 . E nel caso di spocie non è stato riporta il contenuto esatto del contratto, la cui errata interpretazione avrebbe dato luogo alla violazione degli artt. 1362 ss. C.C.. 4. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la v clazione e falsa applicazione delle allora vigenti norme del codice di rito poste a base della competenza del precore>>. Secondo quanto dedotto trattandosi di causa ordinaria avente ad oggetto l'interpretazione di un contratto, il criterio doveva essere quello del va- lore. Valore però da individuarsi non certo nel prezzo. simbolico delle cento lire annue, ma nel valore mate- riale cel terrazzo o nella spesa necessaria per la tra- क aformazione di questo in tatto>>. Anche questo motivo è infondato. E' innanzi tutto poto comprensibile seguendo l'argomentare dei ricorrenti perché il valore della causa dovrebbe determinarsi secondo il criterio indica- to. Ir. ogni caso, i ricorrenti ncn indicano neppure quale sarebbe, secondo il loro criterio, il valore del- la causa. Comunque, a seguito della novella del 1990 (per questa parte entrata in vigore dal 30 aprile 1995, il ET era competente строй le cause relative દો rapporti di locazione е di comodato di immobili urba- ni...>> (art. 8, n. 3 c.p.c.), da trattarsi con il rito di cui all'art. 447-bis c.p.c.
5. Con i1 Terzo motivo i ricorrenti lamentano lâ violazione e falsa applicazione dell'art. 1810 c. . Né 1 ET né i giudici di secondo grado avevano inqua- dralo la concessione espressa nel punto 3) della nota scrittura nei suci propri esalli Lermini giuridici. infatti, vi era solo Nelle sentenze impugnate, interpretazione che, nella materiadichiarata la in esame, di contratto di locazione si rattasse e nor. di ccmodate gratuite precario, regolato da di- sposto normativo di cui all'ari. 1810 c.c.>> Il motivo è privo di fondamento. riccrrenti si dolgono ancora una volta inanmissi- 8 97 bilmente della sentenza i primo grado. Si è poi già detto, in occasione della trattazione del primo motivo, che ja Corte d'appello ha ritenuto che, pur volandosi inquadrare il rapporto quale comodato, ciononostante il bene doveva essere restituito a norma dell'art. 1810 C.C.
6. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la carenza di motivazione e il travisamento dei fatti, En- trambe ic sentenze sarebbero viziate da motivazioni ca- renti che, seguendo un ragionamento 注 senso unico ed ignorando le tesi difensive svolte, avevano ignorato la volontà delle parti sia pare documentalmente provata e risultante inequivocabilmente da una corretta interpre- tazione del contratto intercorso tra le parti. Anche questo motivo è infondato. vizio di motivazione per omesso esame H חנ: fatto decisivo è costituito da quel difetto di aLLività del giudice di merito che si verifica cutte le volte in cui egli abbia trascurato non già la de- che la parte ritienel'argomentazione duzione per la sua tesi, bensi ПЕ circo- rilevante obiettiva acquisita al_a causa. Avuto riguar- sLanza do a questi principio, non si riscontra alcun vizio di motivazione, noд essendo state pretermesse dalla Corte di merito circostanze di fatto decisive. 9 97 よ In ogni caso, nella sentenza impugnata non si rav- visa alcun difetto di motivazione, essendo chiaramente comprensibi_e la ratio decidendi adottata. Piuttosto ancora una volta si evince chiaramente che i ricorrenti inammissibilmente in questa sottopongono a censura directamente la decisione di merito e il con- sede vincimento espresso dalla Carte di appello in modo dit- forme rispetto alle aspettative e alle deduzioni circa intercor50 Tra le par- 1'interpretazione del contratto ti. Quarto alla denuncia di travisamento dci fatti, si osserva che la stessa quando actiene поп alla mo- tivazione deila sentenza impugnata nel qual caso varrebbe quanto già osservato) ta ad un iatto che sa- rebbe atato affermato in contrasto con ia provа ri corso per acquisita, costituisco motivo non di cassazione ΠΙΕ di revocazione ai sensi dell'art.. 395 c.p.c. importando essa 101 accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (v. per es. Cass. 1 agosto 2001, n. 10475). Il ricorso va dunque rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono a soccombenza.
P.Q.M.
La RL rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento dello spese del giudi- 10 क porzio di cassazione che liquida in euro 77,00-77,00 spese e in euro 1000,00 (mille/00) per onerari. Così deciso in Roma 1'11 novembre 2002. IL CONSIGLIERE EST, IL PRESIDENTE مسوسو IL CANCELLIERE C1 IN attista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.9 GEN. 2003. JL CANCELLIERE C1 CE TT CORTE SUPREMA CASSAZIONE .. presso l'Agenzia Şi attesta la registrazione B.QPR 2003 delle Entrate di Roma 2 il - serie 4 at n. 14458 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U n°116 del 30/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA ipt Scalping) - (F اسمينه -