Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 6146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6146 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06146/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08666/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8666 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NT NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Baldassini, Livia Lucia Gugliotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NA Rete Elettrica Nazionale S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Percuoco, NT Iacono, Velia Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
del silenzio-inadempimento di NA S.p.A. sull’istanza volta all'adozione del provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 scaturente dall'occupazione di fondo sito nel Comune di Canicattì (AG), C.da ZI Di OV identificato in catasto terreni al foglio 1 particelle nn. 556, 581, 85 e 211 e in catasto fabbricati al foglio 1 particella 532 sub 1 e 2;
e per la condanna
di NA S.p.A. a provvedere sulla predetta istanza;
nonché per il risarcimento del danno da ritardo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’1.12.2025:
per l’annullamento
della nota pervenuta, a mezzo pec, in data 02.10.2025 con cui NA S.p.a., in riscontro alla richiesta del 18.2.2025 rappresentava da una parte che il fondo del Sig. NE risulta gravato da servitù di elettrodotto, costituitasi per intervenuta usucapione; e dall’altra, che NA S.p.a., in quanto società di diritto privato quotata alla Borsa di Milano, non è titolare del potere previsto dal citato art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001;
- per la dichiarazione di illegittimità dell’occupazione illegittima del fondo sito nel Comune di Canicattì (AG), C.da ZI Di OV identificato in catasto terreni al foglio 1 particelle nn. 556, 581, 85 e 211 e in catasto fabbricati al foglio 1 particella 532 sub 1 e 2, chiedendo l’emissione di provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001;
- per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere all’emissione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NA Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Considerato che:
- con il ricorso introduttivo la parte ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento di NA S.p.A. sull’istanza presentata ai fini dell'adozione del provvedimento ex art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001 scaturente dall'occupazione asseritamente illegittima del fondo di cui è titolare, chiedendo altresì il risarcimento del danno da ritardo.
- con sentenza non definitiva 24.10.2025, n. 18622, la Sezione ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento, stante la sopraggiunta nota con cui NA si è pronunciata sull’istanza, disponendo altresì la conversione del rito del silenzio nel rito ordinario ai fini della trattazione della domanda risarcitoria.
- con motivi aggiunti notificati il 28.11.2025 e depositati l’1.12.2025 la parte ricorrente ha impugnato la predetta nota, lamentando l’illegittimità dell’occupazione del fondo, l’inconfigurabilità dell’usucapione e chiedendo la condanna di NA all’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001;
- a ridosso dell’udienza le parti hanno peraltro dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo, con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa;
Ritenuto che, in ragione di quanto dichiarato dalle parti, il ricorso e i motivi aggiunti debbano essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto che, tenuto conto dell’andamento del procedimento, sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IZ, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | NA IZ |
IL SEGRETARIO