Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03291/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14876/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 14876 del 2025, proposto da
AN EP, rappresentata e difesa dagli Avvocati Danilo Granata ed Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Esaminatrice, non costituita in giudizio;
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e FO Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura,
1) dell'esito della prova scritta svolta il 22.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive;
2) dell'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente;
3) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; g) l'avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato della ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive;
per l'accertamento
5) del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarata idonea e ammessa al successivo step procedurale;
con conseguente condanna in forma specifica
6) delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, di FO Pa e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il Presidente RI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando il quesito n. 7 [così formulato: “Quale dei seguenti verbi è sinonimo di “inferire”?” : Arguire (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); Accanirsi; Infliggere (risposta indicata dalla ricorrente)] alla stessa somministrato in data 22.10.2025;
- in particolare, la ricorrente deduce l’ambiguità del quesito, essendo corretti entrambi i termini;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, di FO Pa e della Commissione Interministeriale Ripam e concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere, atteso che il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati, la Commissione Interministeriale Ripam, comunque dotata di autonomia, indipendentemente dalla sua composizione, è competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ex art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale: “a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici” , FO PA è l’Ente di cui la Commissione Ripam si avvale nell’espletamento della procedura concorsuale, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del bando, occupandosi anche dell’evasione delle eventuali richieste di accesso da parte dei candidati;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia fondato e da accogliere conformemente al precedente della sezione esattamente in termini (T.a.r. Lazio- Roma – sez. IV ter, 8.1.2026, n. 305), che si richiama ai sensi dell’art. 74 c.p.a.: “come anche si desume dalla consultazione dei dizionari della lingua italiana, la sua formulazione era ambigua, dal momento che le risposte possibili – entrambe corrette – erano “arguire”, quale verbo intransitivo, riferita al contesto astratto e di logica, e infliggere, quale verbo transitivo;
di conseguenza, essendo esatte due risposte – quella indicata come corretta dall’Amministrazione e quella fornita dal ricorrente – entrambe indicanti un sinonimo di inferire, non avrebbe dovuto essere comminata la penalità di -0,25 punti ed avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di + 0,75;
che ciò comporta l’attribuzione al [la] ricorrente di un ulteriore punto dato dal riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta e + 0,25 quale recupero della penalità erroneamente comminatale in relazione al quesito” 7;
Ritenuto che:
in conclusione il ricorso sia fondato e vada accolto, con gli effetti sopra riportati;
le spese seguano la soccombenza, ponendosi in solido a carico delle Amministrazioni resistenti, e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna in solido le Amministrazioni resistenti alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
RI AR, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI AR |
IL SEGRETARIO