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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 21/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1304/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il Parte_1
17/6/1972 (C.F. , con l'avvocato GASSO LUCA C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, con l'avvocato SGARRINO FABIO MASSIMO, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 19/10/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, nonché la comparsa di costituzione della resistente Controparte_1
depositata il 15/1/2025; visto il verbale di udienza del 16/1/2025 nel quale le parti hanno dichiarato di aver trovato un accordo per regolare bonariamente le condizioni del divorzio;
verificata con il deposito telematico di rispettive note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la volontà dei coniugi, i quali hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale alle condizioni di cui all'accordo del
27/1/2025, depositato telematicamente il 28/1/2025;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della
Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto depositato in data 19/1/2012;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. in sede;
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti sono conformi a legge, non contrastando con princìpi di ordine pubblico o con norme imperative, e soddisfano le esigenze della prole, con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto del figlio minore (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni Per_1
che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e l'intervenuto accordo, le spese debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 4/10/2003 Parte_1 Controparte_1
in MONTALBANO ON, alle condizioni indicate e sottoscritte dalle parti nell'accordo di divorzio del 27/1/2025, depositato telematicamente il 28/1/2025; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MONTALBANO
ON di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, Parte II, serie A, numero 14;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 19/2/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco