Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1379 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 20.5.2025 vertente tra
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
26/09/1990, rappresentato e difeso dall'Avv. FASCIOLO CAMILLA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VIA TOMMASO PERTICA 14 17024 FINALE LIGURE, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. KOZETA ZHITI ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA
DEL VICARIO 16 17024 FINALE LIGURE, giusta delega in atti
-resistente –
(C.F. ), nata a Savona l'[...], in [...]_1 C.F._3
curatore speciale Avv. Giorgio Ghiberti in proprio e con domicilio eletto presso il di lui studio in Finale
Ligure, Via Unità d'Italia n. 10
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: modifica delle condizioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale d'udienza.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente ha adito il Tribunale di Savona, chiedendo una modifica delle vigenti condizioni di cui al decreto del 17.5.2018 in punto affido, visita e mantenimento della figlia minore , nata dalla relazione Per_1
Il ricorso introduttivo del giudizio risulta estremamente scarno.
Il ricorrente si limita ad allegare che le sue condizioni di vita sono mutate, essendosi trasferito in Spagna
“dove è assunto come autista con un reddito nettamente inferiore rispetto alla sottoscrizione dell'accordo, laddove svolgeva la mansione di cameriere e viveva con la madre, anche lei occupata”.
Chiede, per l'effetto:
− “una diminuzione dell'assegno di mantenimento da quantificarsi ora in euro 200,00 mensili, proporzionati al proprio reddito attuale, oltre al 50% delle spese straordinarie”;
− una modifica del regime delle visite padre-figlia, “atteso che lo stesso vivendo all'estero non può certamente rispettare quanto stabilito dal provvedimento del Tribunale di Savona”;
− una modifica del regime di affido, da condiviso ad esclusivo in favore della madre, attesa la lontananza del padre e i ritmi di lavoro che, a suo dire, non gli consentirebbero di essere facilmente reperibile.
All'udienza del 5.2.2025 il ricorrente non è comparso, ma la sua difesa ha rappresentato che l'uomo non vede la figlia da un anno e che sta pagando a titolo di mantenimento una somma inferiore a quella prevista.
Ha lamentato la mancanza di comunicazione fra i genitori e l'impossibilità di contattare la figlia almeno in videochiamata.
La resistente si è costituita tardivamente con comparsa depositata in data 18.5.2025, lamentando che:
− il padre “ha pagato il mantenimento della figlia solo per un breve periodo, sospendendo in seguito il mantenimento economico e il rapporto con la propria figlia”;
− la madre “si è sempre occupata delle sue figlie” e, in attesa di essere assunta come OSS, “si trova nello stato di disoccupazione e percepisce il reddito di inclusione”.
La donna, dunque, ha chiesto l'affido esclusivo, “il diritto del padre di poter comunicare con la propria figlia, di visitare e chiedere di poter ospitare presso la sua residenza, sempre con previo accordo della madre”, la conferma delle vigenti condizioni economiche, la corresponsione degli arretrati.
In data 30.5.2025 si è altresì costituito il curatore speciale della minore il quale ha riferito che, da quanto appreso da , la stessa avrebbe un rapporto “piuttosto problematico” con il padre ed in particolare Per_1
con la sua nuova compagna. La ragazza sarebbe infastidita perché “il padre dopo che si è fidanzato è sparito”; “il padre subisce molto la fidanzata”. Da gennaio fruirebbe di un supporto psicologico. “Vuole continuare a vivere con la mamma. Non certamente con il papà. Il papà vuole poterlo sentire al telefono quando ne ha voglia”.
Il curatore speciale, quindi, ha chiesto l'affido esclusivo alla madre e la conferma del contributo economico già previsto, con adozione dei provvedimenti meglio visti e ritenuti ex artt. 473bis.36 e 473bis.37 c.p.c. a tutela del credito della madre.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, finchè all'udienza del 30.5.2025 è stata rimessa in decisione.
Veniamo, innanzitutto, all'affido della minore . Per_1
Il Collegio, nell'esercizio dei propri poteri d'ufficio, ritiene che nel caso di specie vada senz'altro disposto l'affido della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
La relazione dei Servizi Sociali del Comune di Savona del 7.5.2025, infatti, dà atto che : Per_1
• ha a lungo sofferto i propri vissuti passati “quando i genitori vivevano ancora insieme e anche di alcune difficoltà incontrate tra la mamma e il papà delle sue due sorelle minori” il cui rapporto è stato connotato da una elevata conflittualità. Conflittualità che aveva ingenerato in Per_1
un'apprensione particolare che si è manifestata anche a distanza di tempo “nonostante quest'uomo non vivesse più con loro da anni e avesse anche interrotto i contatti con la mamma e le sorelle”;
• nel 2023 ha iniziato “ad attuare comportamenti oppositivi alla mamma e a frequentare compagnie amicali con cui aveva iniziato a bere e fumare”. La madre riconosceva di non riuscire a garantire una sorveglianza sufficiente della figlia dovendo lavorare e occuparsi delle sorelle più piccole;
• nel 2023, d'accordo con entrambi i genitori, si trasferiva in Spagna, sennonché a trasferimento avvenuto “la convivenza con il papà che di fatto non vedeva da molto tempo e con la nuova compagna di lui iniziava ad essere difficile con l'aumento di episodi litigiosi tra il padre e la figlia. Tali episodi e la percezione di emarginazione nel nuovo contesto scolastico percepita dalla minore, hanno portato la stessa a vivere un malessere molto intenso che l'ha spinta a commettere un primo comportamento autolesivo”;
• rientrata in Italia, nel 2024, ha tentato un nuovo gesto anticonservativo;
• oggi “appare più serena e tranquilla e il percorso scolastico sta proseguendo positivamente.
I contatti con il papà, da quanto riferito dalla mamma, non avvengono con regolarità ma la figlia sente il padre telefonicamente quando lo decide lei”.
I Servizi Sociali hanno rappresentato che “tra i due genitori non c'è un dialogo se non sporadico in occasione di aggiornamenti in merito alla figlia”. Dalla loro relazione è emerso infine che la resistente ha sino ad oggi tenuto una condotta collaborativa con i Servizi Sociali ai quali ha saputo chiedere aiuto nei momenti di maggiore difficoltà.
Il quadro complessivo che emerge dalla relazione dei Servizi Sociali in atti è quello di una minore che ha vissuti di sofferenza che nel tempo l'hanno portata a manifestare un disagio tanto importante da concretarsi in ben due gesti anticonservativi e di una coppia genitoriale che non ha canali di comunicazione attivi e che risulta tendenzialmente conflittuale.
Il Collegio osserva come il ricorrente nulla abbia allegato in ricorso rispetto alla delicata situazione della figlia, limitandosi ad invocare l'affido esclusivo in favore della madre “al fine di agevolare il disbrigo di pratiche burocratiche”.
La resistente si è costituita tardivamente, invocando anch'essa l'affido esclusivo a sé della figlia.
La donna, a sostegno della propria richiesta, peraltro coincidente con quella dell'ex compagno, ha enfatizzato la collaborazione prestata ai Servizi Sociali e la propria capacità di chiedere aiuto agli
Enti competenti in caso di difficoltà incontrate dalla figlia minore.
Il Collegio ritiene che non possa certamente mantenersi l'attuale regime di affido condiviso, se non fosse per altro proprio per la mancanza di una sufficiente capacità di dialogo fra i genitori;
il rischio
è, infatti, quello che si realizzino pericolosi stalli decisionali in una situazione in cui , oggi Per_1
appena quattordicenne, presenta evidenti fragilità.
Inoltre, il padre ha ormai da tempo contatti sporadici con la figlia, con la conseguenza che non ha adeguata contezza delle sue aspirazioni e dei suoi bisogni, sicché la sua partecipazione alle decisioni più importanti che riguardano la minore finirebbe per non essere utile.
D'altra parte, il Collegio ritiene che non possa neppure disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre, in quanto anche la genitrice, pur collaborativa con i Servizi Sociali, ha nel tempo dimostrato delle criticità nell'esercizio delle proprie funzioni.
La donna, ad esempio, non ha saputo preservare la figlia dall'esposizione alla conflittualità con il padre delle altre due figlie, con ciò dimostrandosi carente sotto il profilo della capacità di protezione.
Ha riconosciuto di non riuscire a garantire una sorveglianza sufficiente della figlia dovendo lavorare e occuparsi delle sorelle più piccole, sicché anche sotto il profilo della capacità normativa e di accudimento si possono evidenziare delle carenze. Non riesce ad intrattenere con il padre di Per_1
una relazione civile fondata sul dialogo che contribuisca a creare intorno alla figlia un clima sereno per la sua crescita ed il superamento delle sue fragilità, dimostrando scarsa consapevolezza degli effettivi bisogni della minore. Non pare pienamente consapevole delle fragilità della figlia, come dimostra il fatto che la sua comparsa di costituzione risulta centrata più che altro sugli aspetti economici del contenzioso. Il Collegio ritiene allora necessario disporre d'ufficio l'affido di ai Servizi Sociali Per_1
territorialmente competenti per il periodo massimo di 24 mesi, con collocazione presso la madre medesima.
Tale regime di affido si impone anche al fine di garantire alla minore che l'Ente affidatario Per_1
possa valutare ed attivare, a sua tutela, le iniziative ed i percorsi meglio visti e ritenuti, mantenendo un costante monitoraggio sulle sue condizioni di vita e coordinando gli interventi in suo favore. Non può, infatti, tralasciarsi che oggi ha soli 14 anni e già ha posto in essere per ben due volte Per_1
agiti anticonservativi.
Per l'effetto, l'Ente affidatario potrà adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, sia pure non vincolanti, essenzialmente le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. In particolare, l'Ente affidatario eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica (provvederà anche ad autorizzare eventuali viaggi di istruzione e/o percorsi formativi) e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. I Servizi Sociali affidatari si occuperanno anche di ogni scelta relativa alla residenza della minore e di ogni scelta relativa al rilascio/rinnovo in favore della minore di documenti di riconoscimento, anche validi per l'espatrio. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati.
I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali;
le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente.
Il Collegio dispone che decorso il periodo di affido:
- se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori;
- qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”.
A corredo delle statuizioni che precedono, il Collegio incarica i Servizi Sociali, per il tramite del
Servizio Sanitario, di proseguire in favore della minore apposito percorso di supporto Per_1
psicologico nonché ogni più opportuno intervento di sostegno, ivi compreso – se ritenuto – apposito servizio di educativa domiciliare.
Invita entrambi i genitori a sottoporsi, privatamente o avvalendosi del Servizio Sanitario, ad apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di superare le criticità sopra meglio specificate.
Veniamo al regime delle visite.
Tutte le parti in causa hanno constatato, all'udienza del 30.5.2025, che c'è una problematica legata all'interruzione dei rapporti fra padre e figlia.
Il padre si trova in Spagna.
La minore vive con la madre in Italia e, quando è vissuta col padre in Spagna, l'esperienza è stata negativa e si è conclusa, prima del termine, con il rientro in Italia. Quell'esperienza è sfociata anche in un agito anticonservativo.
Ad oggi anche i contatti telefonici, a dire del padre, sono sostanzialmente interrotti (verbale d'udienza del
5.2.2025).
La minore stessa ha riferito al curatore speciale che il rapporto col padre è “piuttosto problematico”.
Ebbene, il Collegio ritiene che al fine di recuperare il rapporto padre-figlia, i Servizi Sociali dovranno, di concerto con il Servizio Sanitario, calendarizzare e organizzare videochiamate fra il genitore e la minore secondo i tempi e le modalità ritenute maggiormente idonee in relazione allo stato psicologico di;
in particolare, i Servizi Sociali dovranno valutare se, almeno inizialmente, tali Per_1
contatti a mezzo videochiamata debbano svolgersi alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equivalente. In ogni caso, i Servizi Sociali dovranno monitorare l'andamento di tali contatti e i loro effetti sulla minore, provvedendo alla loro sospensione qualora risultino pregiudizievoli.
Nei periodi in cui il padre dovesse fare rientro in Italia, i Servizi Sociali potranno, di concerto con il
Servizio Sanitario, calendarizzare e organizzare incontri in presenza, anche in questo caso secondo i tempi e le modalità ritenute maggiormente idonee in relazione allo stato psicologico di . Per_1
Le previsioni che precedono sono volutamente elastiche allo scopo di contemperare più esigenze: da un lato, vanno considerati i bisogni della minore ed il suo stato psicologico che richiede stabilità, potendo interventi eccessivamente accelerati o incisivi, creare una situazione di smarrimento destabilizzante. Dall'altro non possono ignorarsi le esigenze lavorative del ricorrente, impegnato in attività lavorativa a tempo pieno.
Resta, infine, da valutare la domanda del ricorrente di modifica delle condizioni economiche di cui al decreto del 17.5.2018 (la resistente ha rinunciato alla domanda relativa al pagamento degli arretrati).
Tale domanda appare infondata, non avendo il ricorrente offerto alcuna prova del dedotto peggioramento della di lui situazione economica, pur ricollegando la richiesta di riduzione del contributo di mantenimento a detta presunta sopravvenienza.
In atti il ricorrente non ha depositato la documentazione economica comprovante la di lui situazione reddituale e patrimoniale al momento in cui è stato emesso il decreto di questo Tribunale del 17.5.2018 né la documentazione economica completa di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., attestante la sua attuale complessiva posizione reddituale e patrimoniale.
Sicché difettando la prova della sopravvenienza dedotta, anche tenuto conto che nelle more è Per_1
cresciuta e con lei sono cresciuti i suoi bisogni, considerata l'interruzione di ogni rapporto fra padre e figlia, la domanda di riduzione del contributo deve essere respinta.
A fronte delle statuizioni che precedono, le spese di lite fra e Parte_1 [...]
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Parte_2
Le spese di lite relative alla partecipazione al giudizio di , per il tramite del di lei curatore speciale, Per_1
vanno invece compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dispone l'affido della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo Per_1
massimo di 24 mesi, con collocazione presso la madre medesima. Conferisce all'Ente affidatario la facoltà di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, sia pure non vincolanti, essenzialmente le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. In particolare, l'Ente affidatario eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica (provvederà anche ad autorizzare eventuali viaggi di istruzione e/o percorsi formativi) e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. I Servizi Sociali affidatari si occuperanno anche di ogni scelta relativa alla residenza della minore e di ogni scelta relativa al rilascio/rinnovo in favore della minore di documenti di riconoscimento, anche validi per l'espatrio.
Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali;
le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
• dispone che decorso il periodo di affido:
- se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori;
- qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
• dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
• dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
• incarica i Servizi Sociali, per il tramite del Servizio Sanitario, di proseguire in favore della minore apposito percorso di supporto psicologico nonché ogni più opportuno intervento di sostegno, Per_1
ivi compreso – se ritenuto – apposito servizio di educativa domiciliare;
• incarica i Servizi Sociali, di concerto con il Servizio Sanitario, di calendarizzare e organizzare videochiamate fra il genitore e la minore secondo i tempi e le modalità ritenute maggiormente idonee in relazione allo stato psicologico di;
in particolare, i Servizi Sociali dovranno valutare Per_1
se, almeno inizialmente, tali contatti a mezzo videochiamata debbano svolgersi alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equivalente. In ogni caso, i Servizi Sociali dovranno monitorare l'andamento di tali contatti e i loro effetti sulla minore, provvedendo alla loro sospensione qualora risultino pregiudizievoli. Nei periodi in cui il padre dovesse fare rientro in Italia, i Servizi Sociali potranno, di concerto con il Servizio Sanitario, calendarizzare e organizzare incontri in presenza, anche in questo caso secondo i tempi e le modalità ritenute maggiormente idonee in relazione allo stato psicologico di;
Per_1
• invita entrambi i genitori a sottoporsi, privatamente o avvalendosi del Servizio Sanitario, ad apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di superare le criticità sopra meglio specificate;
• respinge la domanda di riduzione del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia minore, confermando le vigenti condizioni economiche;
• condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che liquida in 3890,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori
[...]
di legge, se dovuti. Compensa, per il resto, le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e segnatamente per la comunicazione ai
Servizi Sociali territorialmente competenti e per la trasmissione all'Ufficio del G.T. per l'apertura della vigilanza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo