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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7623/2024
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 7623/2024 promossa da:
(C.F. con l'avv. SORRIENTO TIZIANA e l'avv. Parte_1 C.F._1
SERRA PAOLO
RICORRENTE contro
C.F. ) con l'avv. SAVASTA VINCENZO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: contratto vendita cose mobili - risoluzione pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive anche della discussione entro il termine del 21.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281bis c.p.c., ritualmente notificato, (di seguito anche Parte_1
), chiedeva accertarsi la risoluzione del contratto di acquisto del motoveicolo Parte_1 CP_2
Aprilia modello RSV4 Factory, meglio identificato nel contratto 31.03.2023 (doc. 1 RICORRENTE)
Contro che lo stesso aveva acquistato dalla società (di seguito anche I), che Controparte_3
chiedeva venisse condannata alla restituzione del corrispettivo pagato pari ad € 23.500,00 oltre interessi legali dal 12.3.2024 (data di invio della comunicazione ex art. 135 bis e quater D.lgs. 206/2005).
Chiedeva altresì che la convenuta venisse condannata al pagamento del danno da inadempimento
“nella misura proposta di € 2.000,00 o in quella diversa con valutazione equitativa”.
Il RICORRENTE deduceva che successivamente all'effettuazione del primo tagliando presso l'officina del venditore (attuale RESISTENTE), che avvenne dopo i primi 1.000 km di percorrenza come suggerito dal venditore, il veicolo durante la marcia accusava “un improvviso difettoso funzionamento accompagnato da un forte rumore metallico”. Ad una prima diagnosi, non veniva rilevato nulla di anomalo, ma nelle settimane successive il problema si ripresentava.
portava nuovamente la moto in officina dove “gli interventi tecnici anche in Parte_1
collaborazione con il personale , portavano in evidenza la presenza di materiale metallico nella CP_5 coppa dell'olio”. Il ricorrente, “stante l'evidente grave vizio accertato e la conseguente grave compromissione della sicurezza del veicolo”, quando il venditore comunicava che sarebbe stato necessario smontare il motore per effettuare la diagnosi esatta del problema occorso, si dichiarava
“disponibile al ritiro del motoveicolo in esito alla totale sostituzione del motore”, ciò che il venditore comunicava non essere possibile senza prima smontaggio del motore, diagnosi ed eventuale riparazione e rimontaggio, ove possibile.
A seguito della istanza di astensione del primo Giudice nominato, la causa veniva riassegnata e il giudice assegnatario provvedeva a fissare udienza di comparizione al 16.7.2024.
In data 3.7.2024 si costituiva in giudizio la società venditrice, deducendo:
- che la domanda non è ammissibile per aver il ricorrente non rispettato l'ordine stabilito dall'art. 135 bis del Codice del Consumo;
- si tratta di contestazioni generiche e non tecniche;
- non si ritiene applicabile la normativa di cui all'art. 281decies c.p.c.;
- aveva manifestato il proprio diniego all'intervento, pertanto il venditore non Parte_1
pagina 2 di 6 poteva procedere;
- Il preteso danno da inadempimento è indimostrato “sull'an e sul quantum”;
- Sul mezzo è attiva garanzia biennale della ditta costruttrice che prevede “la CP_6
riparazione o la sostituzione di componenti del veicolo che dovessero presentare un difetto di fabbricazione e/o assemblaggio” ed è prevista “ad esclusiva cura di l'attività di CP_6 verifica ed analisi delle cause di eventuali difetti denunciati dal cliente” (doc. …)
- la presunzione di cui all'art. 135 del Codice del Consumo è una presunzione relativa e non assoluta;
Con decreto del 9.7.2024 il Giudice assegnatario delegava il GOP dr.ssa Federica Martelli all'udienza
ControCon del 16.7.2024, durante la quale hiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società
Costruttrice Piaggio CP_1
ANNUNZIATA si opponeva perché la chiamata del terzo non era stata effettuata ai sensi e nei termini di cui all'art. 281 undecies c.p.c.
ANNUNZIATA rilevava che parte resistente non aveva formulato alcuna istanza istruttoria, pertanto, non poteva provare “né la tenuità del difetto né la non conformità in data antecedente alla vendita” e chiedeva che la causa fosse mandata in decisione.
MO.VI rilevava che la gravità del difetto non era dimostrata e che il ricorrente non poteva “chiedere la risoluzione del contratto se prima non è stata richiesta la riparazione”. Inoltre, precisava il diniego all'intervento ricevuto da , che contestava la circostanza. Parte_1
Con ordinanza emessa nel medesimo giorno di udienza, il Giudice non autorizzava la chiamata del terzo poiché richiesta oltre il termine di cui all'art. 281decies c.p.c., fissava udienza istruttoria al
5.11.2024 ammettendo i capi di parte ricorrente, come indicati nel provvedimento.
Con decreto in pari data, il Giudice assegnatario rimetteva la decisione al GOP dr.ssa Federica Martelli, la quale con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con deposito delle note ex art. 127ter al
21.1.2025.
***
La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
Si deve premettere che non vi è contestazione circa l'intercorso contratto di acquisto né sulla consegna né sulla circostanza che, poco dopo aver effettuato il primo tagliando presso la resistente, il veicolo venisse portato nuovamente presso l'officina, poiché durante la marcia produceva un rumore metallico.
Neppure vi è contestazione sull'esito della prima valutazione negativa e della seconda valutazione, che invece portò i tecnici a verificare la presenza di materiale metallico all'interno della coppa dell'olio.
pagina 3 di 6 Nel caso specie il quadro normativo applicabile è quello relativo alla vendita di beni di consumo, attualmente disciplinata nel c.d. Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), che ha sostituito la disciplina di cui agli artt. 1519 bis-nonies s.s.c.c., abrogati.
Il Codice del Consumo vigente, aggiornato e modificato da ultimo con L. 16 dicembre 2024, n. 193, disciplina la vendita dei beni di consumo agli artt. 128 s.s.
Parte ricorrente riveste la qualifica di “consumatore”, ovvero è “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”
(art. 3 c.1 lett. a Codice del Consumo).
Parte resistente riveste la qualità di “venditore” ai sensi dell'art. 128 c. 2 lett. c Codice del Consumo
“qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale (omissis) utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo”, ovvero contratti di vendita.
Ai sensi del vigente art. 133 Codice del Consumo, il venditore “è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (omissis) che si manifesta entro due anni da tale momento”.
Ai sensi dell'art. 135 Codice del Consumo, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro un anno dalla consegna esista già a tale data. Trattasi, tuttavia, di presunzione relativa, pertanto, il venditore può dare la prova contraria.
Ai sensi del successivo art. 135 bis, nel caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino della conformità (scegliendo tra riparazione e sostituzione), ovvero ad una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto.
Ai fini del ripristino alla conformità del bene, quindi, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, a condizione che il rimedio prescelto non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore, tenuto conto di alcune circostanze: il valore del bene in assenza del difetto, l'entità del difetto, la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza inconvenienti per il consumatore.
Tuttavia il consumatore, può far valere il diritto alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le seguenti condizioni: il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del bene;
si manifesta un difetto di conformità nonostante il tentativo di ripristino del bene;
il difetto di conformità è così grave da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione;
il venditore ha dichiarato o risulta dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità entro un termine ragionevole.
Questi rimedi c.d. secondari (riduzione proporzionale del prezzo e risoluzione) sono tra loro alternativi,
a discrezione del consumatore.
pagina 4 di 6 Il comma 5 dell'art. 135 bis prevede che il consumatore non abbia diritto alla risoluzione del contratto
“se il difetto di conformità è solo di lieve entità”, tuttavia è previsto che “l'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore”.
Dato il quadro normativo brevemente riassunto, è evidente che nel caso di specie, lamentata una grave conformità dal consumatore, incombesse sul venditore fornire la prova della lieve entità del difetto.
Tuttavia, manca la prova della detta “lieve entità”, prova che il venditore, attuale resistente, non ha neppure provato a produrre, non avendo presentato alcuna documentazione a riguardo né avendo richiesto alcuna istruttoria sul punto.
Pur lamentando di non aver potuto procedere con la riparazione a motivo del diniego allo smontaggio del motore operato dal consumatore ricorrente, è lo stesso resistente ad affermare, nei propri scritti difensivi, che “allorchè un consumatore segnala l'asserito malfunzionamento del bene acquistato, anzitutto il professionista ha il diritto/dovere di accertare se l'anomalia sussista davvero;
in secondo luogo, ha il diritto/dovere di comprenderne le cause, e quindi se siano riconducibili ad un vizio o difetto preesistente alla vendita;
infine – solo in caso affermativo – ha il diritto/dovere di capire come rimediare al vizio”. Egli pertanto era consapevole di aver un diritto e un dovere, nonostante il diniego del consumatore, di comprendere quale fosse il difetto e di porvi rimedio, a prescindere da cosa ne pensasse l'acquirente, il quale si rivolge al professionista proprio perché non è in grado da solo di ovviare al problema e perché in ogni caso l'acquisto è coperto da garanzia. Nel caso di specie il ricorrente, motociclista esperto, non era in grado di comprendere da solo quale fosse il difetto e come procedere, non avrebbe poi certamente effettuato alcun intervento in autonomia perdendo così la garanzia, ma il venditore non era tenuto a interrompere le proprie attività di riparazione per un diniego all'intervento, salvo nel caso in cui avesse reso il mezzo, consentendo così al proprietario, di interpellare altra officina, nel caso avesse voluto.
Si ritiene quindi che, nel caso di specie, la risoluzione del contratto sia rimedio certamente invocabile dal consumatore ricorrente. Laddove quanto sopra detto non fosse sufficiente, soccorre l'applicabilità del rimedio risolutivo anche nel caso in cui il venditore non abbia provveduto alla riparazione in tempi ragionevoli, come avvenuto nel caso di specie, pur trovandosi il veicolo presso l'officina del resistente.
D'altra parte, anche nel caso in cui il resistente avesse provato che il difetto fosse di “lieve entità”, la giurisprudenza di merito ha affermato che “la risoluzione del contratto sia un rimedio esperibile dal consumatore anche in caso di difetto di lieve entità. Infatti, l'art. 130 c. 10 Codice del Consumo non esclude in assoluto l'actio redhibitoria, la quale resta esperibile nelle ipotesi in cui la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose. In tali circostanze, una volta scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia
pagina 5 di 6 provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, il consumatore può agire per la riduzione del prezzo ovvero per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità” (Cass. II civ. n. 10453/2020).
Per tutto quanto sopra detto, il ricorrente ha diritto a veder dichiarata la risoluzione del contratto e, ai sensi dell'art. 135quater Codice del Consumo, trovandosi il bene oggetto della vendita già preso l'officina del resistente, questi dovrà rimborsare al consumatore-ricorrente “il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene”.
Non si ritiene, invece, accoglibile la ulteriore richiesta pagamento del danno da inadempimento, del tutto sprovvista di riscontro probatorio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n.
197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, per le fasi di studio e introduttiva e istruttoria, viene esclusa fase decisoria per la tipologia di rito applicato e pertanto: €
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di vendita concluso tra le parti
• Condanna, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di alla restituzione del corrispettivo pagato per Parte_1
complessivi € 23.500,00 oltre interessi legali dal 12.3.2024;
• Condanna, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi € 3.376,00 oltre spese anticipate documentate, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende
Così deciso in Torino, il 23/01/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Federica Martelli
pagina 6 di 6
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 7623/2024 promossa da:
(C.F. con l'avv. SORRIENTO TIZIANA e l'avv. Parte_1 C.F._1
SERRA PAOLO
RICORRENTE contro
C.F. ) con l'avv. SAVASTA VINCENZO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: contratto vendita cose mobili - risoluzione pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive anche della discussione entro il termine del 21.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281bis c.p.c., ritualmente notificato, (di seguito anche Parte_1
), chiedeva accertarsi la risoluzione del contratto di acquisto del motoveicolo Parte_1 CP_2
Aprilia modello RSV4 Factory, meglio identificato nel contratto 31.03.2023 (doc. 1 RICORRENTE)
Contro che lo stesso aveva acquistato dalla società (di seguito anche I), che Controparte_3
chiedeva venisse condannata alla restituzione del corrispettivo pagato pari ad € 23.500,00 oltre interessi legali dal 12.3.2024 (data di invio della comunicazione ex art. 135 bis e quater D.lgs. 206/2005).
Chiedeva altresì che la convenuta venisse condannata al pagamento del danno da inadempimento
“nella misura proposta di € 2.000,00 o in quella diversa con valutazione equitativa”.
Il RICORRENTE deduceva che successivamente all'effettuazione del primo tagliando presso l'officina del venditore (attuale RESISTENTE), che avvenne dopo i primi 1.000 km di percorrenza come suggerito dal venditore, il veicolo durante la marcia accusava “un improvviso difettoso funzionamento accompagnato da un forte rumore metallico”. Ad una prima diagnosi, non veniva rilevato nulla di anomalo, ma nelle settimane successive il problema si ripresentava.
portava nuovamente la moto in officina dove “gli interventi tecnici anche in Parte_1
collaborazione con il personale , portavano in evidenza la presenza di materiale metallico nella CP_5 coppa dell'olio”. Il ricorrente, “stante l'evidente grave vizio accertato e la conseguente grave compromissione della sicurezza del veicolo”, quando il venditore comunicava che sarebbe stato necessario smontare il motore per effettuare la diagnosi esatta del problema occorso, si dichiarava
“disponibile al ritiro del motoveicolo in esito alla totale sostituzione del motore”, ciò che il venditore comunicava non essere possibile senza prima smontaggio del motore, diagnosi ed eventuale riparazione e rimontaggio, ove possibile.
A seguito della istanza di astensione del primo Giudice nominato, la causa veniva riassegnata e il giudice assegnatario provvedeva a fissare udienza di comparizione al 16.7.2024.
In data 3.7.2024 si costituiva in giudizio la società venditrice, deducendo:
- che la domanda non è ammissibile per aver il ricorrente non rispettato l'ordine stabilito dall'art. 135 bis del Codice del Consumo;
- si tratta di contestazioni generiche e non tecniche;
- non si ritiene applicabile la normativa di cui all'art. 281decies c.p.c.;
- aveva manifestato il proprio diniego all'intervento, pertanto il venditore non Parte_1
pagina 2 di 6 poteva procedere;
- Il preteso danno da inadempimento è indimostrato “sull'an e sul quantum”;
- Sul mezzo è attiva garanzia biennale della ditta costruttrice che prevede “la CP_6
riparazione o la sostituzione di componenti del veicolo che dovessero presentare un difetto di fabbricazione e/o assemblaggio” ed è prevista “ad esclusiva cura di l'attività di CP_6 verifica ed analisi delle cause di eventuali difetti denunciati dal cliente” (doc. …)
- la presunzione di cui all'art. 135 del Codice del Consumo è una presunzione relativa e non assoluta;
Con decreto del 9.7.2024 il Giudice assegnatario delegava il GOP dr.ssa Federica Martelli all'udienza
ControCon del 16.7.2024, durante la quale hiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società
Costruttrice Piaggio CP_1
ANNUNZIATA si opponeva perché la chiamata del terzo non era stata effettuata ai sensi e nei termini di cui all'art. 281 undecies c.p.c.
ANNUNZIATA rilevava che parte resistente non aveva formulato alcuna istanza istruttoria, pertanto, non poteva provare “né la tenuità del difetto né la non conformità in data antecedente alla vendita” e chiedeva che la causa fosse mandata in decisione.
MO.VI rilevava che la gravità del difetto non era dimostrata e che il ricorrente non poteva “chiedere la risoluzione del contratto se prima non è stata richiesta la riparazione”. Inoltre, precisava il diniego all'intervento ricevuto da , che contestava la circostanza. Parte_1
Con ordinanza emessa nel medesimo giorno di udienza, il Giudice non autorizzava la chiamata del terzo poiché richiesta oltre il termine di cui all'art. 281decies c.p.c., fissava udienza istruttoria al
5.11.2024 ammettendo i capi di parte ricorrente, come indicati nel provvedimento.
Con decreto in pari data, il Giudice assegnatario rimetteva la decisione al GOP dr.ssa Federica Martelli, la quale con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con deposito delle note ex art. 127ter al
21.1.2025.
***
La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
Si deve premettere che non vi è contestazione circa l'intercorso contratto di acquisto né sulla consegna né sulla circostanza che, poco dopo aver effettuato il primo tagliando presso la resistente, il veicolo venisse portato nuovamente presso l'officina, poiché durante la marcia produceva un rumore metallico.
Neppure vi è contestazione sull'esito della prima valutazione negativa e della seconda valutazione, che invece portò i tecnici a verificare la presenza di materiale metallico all'interno della coppa dell'olio.
pagina 3 di 6 Nel caso specie il quadro normativo applicabile è quello relativo alla vendita di beni di consumo, attualmente disciplinata nel c.d. Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), che ha sostituito la disciplina di cui agli artt. 1519 bis-nonies s.s.c.c., abrogati.
Il Codice del Consumo vigente, aggiornato e modificato da ultimo con L. 16 dicembre 2024, n. 193, disciplina la vendita dei beni di consumo agli artt. 128 s.s.
Parte ricorrente riveste la qualifica di “consumatore”, ovvero è “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”
(art. 3 c.1 lett. a Codice del Consumo).
Parte resistente riveste la qualità di “venditore” ai sensi dell'art. 128 c. 2 lett. c Codice del Consumo
“qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale (omissis) utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo”, ovvero contratti di vendita.
Ai sensi del vigente art. 133 Codice del Consumo, il venditore “è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (omissis) che si manifesta entro due anni da tale momento”.
Ai sensi dell'art. 135 Codice del Consumo, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro un anno dalla consegna esista già a tale data. Trattasi, tuttavia, di presunzione relativa, pertanto, il venditore può dare la prova contraria.
Ai sensi del successivo art. 135 bis, nel caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino della conformità (scegliendo tra riparazione e sostituzione), ovvero ad una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto.
Ai fini del ripristino alla conformità del bene, quindi, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, a condizione che il rimedio prescelto non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore, tenuto conto di alcune circostanze: il valore del bene in assenza del difetto, l'entità del difetto, la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza inconvenienti per il consumatore.
Tuttavia il consumatore, può far valere il diritto alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le seguenti condizioni: il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del bene;
si manifesta un difetto di conformità nonostante il tentativo di ripristino del bene;
il difetto di conformità è così grave da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione;
il venditore ha dichiarato o risulta dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità entro un termine ragionevole.
Questi rimedi c.d. secondari (riduzione proporzionale del prezzo e risoluzione) sono tra loro alternativi,
a discrezione del consumatore.
pagina 4 di 6 Il comma 5 dell'art. 135 bis prevede che il consumatore non abbia diritto alla risoluzione del contratto
“se il difetto di conformità è solo di lieve entità”, tuttavia è previsto che “l'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore”.
Dato il quadro normativo brevemente riassunto, è evidente che nel caso di specie, lamentata una grave conformità dal consumatore, incombesse sul venditore fornire la prova della lieve entità del difetto.
Tuttavia, manca la prova della detta “lieve entità”, prova che il venditore, attuale resistente, non ha neppure provato a produrre, non avendo presentato alcuna documentazione a riguardo né avendo richiesto alcuna istruttoria sul punto.
Pur lamentando di non aver potuto procedere con la riparazione a motivo del diniego allo smontaggio del motore operato dal consumatore ricorrente, è lo stesso resistente ad affermare, nei propri scritti difensivi, che “allorchè un consumatore segnala l'asserito malfunzionamento del bene acquistato, anzitutto il professionista ha il diritto/dovere di accertare se l'anomalia sussista davvero;
in secondo luogo, ha il diritto/dovere di comprenderne le cause, e quindi se siano riconducibili ad un vizio o difetto preesistente alla vendita;
infine – solo in caso affermativo – ha il diritto/dovere di capire come rimediare al vizio”. Egli pertanto era consapevole di aver un diritto e un dovere, nonostante il diniego del consumatore, di comprendere quale fosse il difetto e di porvi rimedio, a prescindere da cosa ne pensasse l'acquirente, il quale si rivolge al professionista proprio perché non è in grado da solo di ovviare al problema e perché in ogni caso l'acquisto è coperto da garanzia. Nel caso di specie il ricorrente, motociclista esperto, non era in grado di comprendere da solo quale fosse il difetto e come procedere, non avrebbe poi certamente effettuato alcun intervento in autonomia perdendo così la garanzia, ma il venditore non era tenuto a interrompere le proprie attività di riparazione per un diniego all'intervento, salvo nel caso in cui avesse reso il mezzo, consentendo così al proprietario, di interpellare altra officina, nel caso avesse voluto.
Si ritiene quindi che, nel caso di specie, la risoluzione del contratto sia rimedio certamente invocabile dal consumatore ricorrente. Laddove quanto sopra detto non fosse sufficiente, soccorre l'applicabilità del rimedio risolutivo anche nel caso in cui il venditore non abbia provveduto alla riparazione in tempi ragionevoli, come avvenuto nel caso di specie, pur trovandosi il veicolo presso l'officina del resistente.
D'altra parte, anche nel caso in cui il resistente avesse provato che il difetto fosse di “lieve entità”, la giurisprudenza di merito ha affermato che “la risoluzione del contratto sia un rimedio esperibile dal consumatore anche in caso di difetto di lieve entità. Infatti, l'art. 130 c. 10 Codice del Consumo non esclude in assoluto l'actio redhibitoria, la quale resta esperibile nelle ipotesi in cui la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose. In tali circostanze, una volta scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia
pagina 5 di 6 provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, il consumatore può agire per la riduzione del prezzo ovvero per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità” (Cass. II civ. n. 10453/2020).
Per tutto quanto sopra detto, il ricorrente ha diritto a veder dichiarata la risoluzione del contratto e, ai sensi dell'art. 135quater Codice del Consumo, trovandosi il bene oggetto della vendita già preso l'officina del resistente, questi dovrà rimborsare al consumatore-ricorrente “il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene”.
Non si ritiene, invece, accoglibile la ulteriore richiesta pagamento del danno da inadempimento, del tutto sprovvista di riscontro probatorio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n.
197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, per le fasi di studio e introduttiva e istruttoria, viene esclusa fase decisoria per la tipologia di rito applicato e pertanto: €
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di vendita concluso tra le parti
• Condanna, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di alla restituzione del corrispettivo pagato per Parte_1
complessivi € 23.500,00 oltre interessi legali dal 12.3.2024;
• Condanna, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi € 3.376,00 oltre spese anticipate documentate, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende
Così deciso in Torino, il 23/01/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Federica Martelli
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