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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/11/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di VE
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 370/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Adilardi Giulio Presidente rel.
Dies AR IU
OL IU IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, nata a [...] il [...], CF Parte_1
, ivi residente in [...]del Dosso n.30, cittadina C.F._1
italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Basevi (CF
[...]
,fax:0432/502977,pec: C.F._2 Email_1 Email_2
) del Foro di Udine e dall'avv. Nicoletta Mancinelli ( CF
[...]
, fax 0432/502977, pec: C.F._3
e domiciliata presso il loro studio in Email_3
Via G. Carducci n.23, giusta procura speciale allegata ricorrente
CONTRO , nato a [...] il [...] Controparte_1
ed ivi residente in [...]del Dosso n. 30, C.F. , CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso dall'avv. ELISA MOLINARI (C.F.
[...]
) con Studio in TR (TN), via Torre Verde n. 25, presso la C.F._5
quale ha altresì eletto domicilio giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
e/o al seguente numero di fax: Email_4
0461.265252
Resistente
E CON L'INTERVENTO
PUBBLICO MINISTERO
Interveniente
CONCLUSIONI
La ricorrente così conclude: nel merito in via principale: previo rigetto di tutte le domande formulate da parte resistente, anche in via istruttoria, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del signor a causa dei suoi comportamenti contrari ai Controparte_1
doveri matrimoniali;
affidarsi i figli minori Persona_1 [...]
e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 Persona_3
loro collocazione anagrafica presso la residenza della madre, in VE, via Albherr n.25; disporre che i minori potranno stare con ciascun genitore a settimane alterne, dal lunedì pomeriggio dopo scuola sino al lunedì
Pag. 2 di 53 mattina della settimana successiva quando il genitore di competenza li riaccompagnerà a scuola. Al fine di evitare i contatti tra la signora Pt_1
e i suoceri, disporre che sia sempre il padre a consegnare e ritirare i figli presso la casa materna, muniti di tutto il vestiario e il corredo scolastico necessario. Disporre, altresì, qualora i bambini venissero consegnati alla mamma senza il corredo scolastico o i dispositivi elettronici necessari allo svolgimento dei compiti, che sia il padre a consegnare tali beni tempestivamente presso la residenza materna, sempre al fine di evitare i contatti della signora con i suoceri e che sia sempre il signor Pt_1
a ritirare tali beni tempestivamente qualora gli stessi rimanessero CP_1
nella casa materna. Disporre che ciascun genitore avrà la possibilità di raggiungere telefonicamente ( anche con videochiamata) i figli e viceversa almeno due sere alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì.
Disporre che i minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno le giornate di
Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta. In particolare disporre che i bambini trascorrano col padre il Natale e con la mamma la Pasqua negli anni pari. Di conseguenza la prima metà di tali periodi di vacanza competeranno al genitore che trascorrerà con i figli il giorno di Natale o di
Pasqua secondo la suddivisione 23-29 dicembre con uno/ 30 dicembre-6 gennaio con l'altro; inizio vacanze pasquali sino alla sera di Pasqua con uno/Pasquetta sino al termine delle vacanze scolastiche con l'altro.
Disporre che i bambini trascorreranno alternativamente di anno in anno con ciascun genitore i propri compleanni, a partire dal corrente anno in cui tali festività competeranno alla mamma. Disporre che i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di 30 giorni, anche non
Pag. 3 di 53 consecutivi, durante le vacanze estive, previa comunicazione tra i genitori sull'individuazione di tali periodi entro il 31 maggio di ogni anno. Atteso lo stato di disoccupazione della signora la necessità per la stessa di Pt_1
acquistare il vestiario e quant'altro necessita per i figli e considerato, altresì, che la stessa è stata costretta a rilasciare la casa coniugale e a reperire altro autonomo alloggio con un grave pregiudizio economico, disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei tre figli mediante corresponsione alla ricorrente di un assegno mensile non inferiore ad euro
1.800,00= ( euro 600,00= per ciascun figlio), somma da rivalutarsi in base agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie. Disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito esclusivamente disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi;
Spese di lite rifuse. Il resistente cosi conclude: In via principale: pronunciare la separazione personale tra i signori e Controparte_1 Parte_1
autorizzando i coniugi a vivere separatamente, con addebito della separazione a carico della signora a causa dei suoi Parte_1
comportamenti maltrattanti nei confronti del coniuge e dei figli, come tali contrari ai doveri che derivano dal matrimonio;
disporre l'affidamento in via esclusiva dei minori al padre, con previsione di un protocollo di visite in favore della madre subordinatamente alla supervisione del Servizio sociale di TR (anziché di VE, stante quanto sopra già argomentato) e, per l'effetto, assegnare la casa familiare al padre;
porre a carico della signora l'obbligo di versamento di un assegno di Pt_1
mantenimento in favore dei figli pari ad Euro 1.500,00 (Euro 500,00 per ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori, con espresso richiamo per la loro qualificazione alle Linee Guida CNF;
Pag. 4 di 53 nulla per mantenimento in favore del signor condannare la CP_1
signora al risarcimento dei danni per le violenze fisiche Parte_1
e psicologiche subite in proprio dal signor e dai figli Controparte_1
minori che si propone nell'importo di Euro 50.000,00 (di cui Euro
20.000,00 in favore del signor ed Euro 10.000,00 in favore di CP_1
ciascun bambino) o nel diverso importo da determinarsi in via equitativa ad opera di questo IU;
ammonire la signora e il di lei Parte_1
compagno signor in ordine ai comportamenti pregiudizievoli Parte_2
dai medesimi tenuti nei confronti dei figli minori e dettagliati nell'istanza urgente di data 11 settembre 2025, nonché da tutti i comportamenti volti a denigrare la figura paterna;
ordinare con urgenza l'attivazione di un supporto psicologico in favore dei minori che stanno manifestando situazione di disagio e necessità di supporto;
ammonire la signora in ordine al prolungato mancato versamento Parte_1
dell'assegno di mantenimento posto a suo carico nonché in ordine alla assoluta mancata compartecipazione alle spese straordinarie per la cura e le esigenze dei minori, ordinando che la medesima provveda entro cinque giorni, o entro il diverso termine che questo Ill.mo IU riterrà, dalla comunicazione dell'emittendo provvedimento a risanare l'intera esposizione debitoria, pari ad Euro 5.706,88 (aggiornato ad ottobre 2025) per il mantenimento ordinario da versarsi ai nonni collocatari dei minori, nonché ad Euro 1.373,76 per spese straordinarie del 2024 e 2025 sostenute unicamente e per intero dal signor odierna parte Controparte_1
istante; disporre la riapertura della fase istruttoria, ammettendo i mezzi di prova già articolati in comparsa di costituzione e risposta nonché in memoria di data 11 ottobre 2024 e in istanza urgente di data 11 settembre
Pag. 5 di 53 2025, insistendo in particolare nell'accoglimento della già formulata eccezione di richiesta di integrazione della CT per mancanza delle competenze tecniche della nominata Ctu con riferimento alle valutazioni in ambito psichiatrico, come meglio esposto in udienza di data 9 luglio 2025 e risultante dal relativo verbale già agli atti. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda relativa all'affidamento in via esclusiva dei minori al padre, disporre la collocazione prevalente dei bambini presso il padre, assegnando allo stesso la casa familiare, con previsione di un protocollo di visite della madre, subordinatamente alla supervisione del Servizio sociale di TR (anziché di VE) almeno per un primo periodo non inferiore ad un anno dalla pronuncia della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_3
giudizio chiedendo che fosse dichiarata la Controparte_2
separazione personale dei coniugi con addebito a carico del signor a causa dei suoi comportamenti contrari ai doveri Controparte_1
matrimoniali; che i figli minori e Persona_1 Persona_2
fossero affidati in via esclusiva alla madre, la quale Persona_3
rimarrà a vivere con i figli nell'abitazione coniugale di Salita del Dosso
n.30 a VE, da assegnarsi alla stessa con ogni arredo e corredo ivi esistente;
che il padre potesse vedere i figli secondo modalità e tempi ritenuti più opportuni, da attuare anche con l'intervento dei Servizi sociali competenti per territorio;
che il padre contribuisse al mantenimento dei tre figli mediante corresponsione di un assegno mensile non inferiore ad euro
1.800,00= ( euro 600,00= per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese
Pag. 6 di 53 straordinarie, dichiarando che nulla fosse dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi. Spese di lite rifuse. Esponeva che : le parti hanno contratto matrimonio concordatario a IN (VR) il giorno 26.07.2009, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IN, al n. 13, parte II, serie A, optando per il regime di separazione legale dei beni ( doc.2); da tale unione sono nati tre figli: il 29.05.2012 a Persona_1
VE (CF , il 18.06.2014 a C.F._6 Persona_2
VE (CF ) e il 7.12.2018 in C.F._7 Persona_3
VE (CF ( docc.3-4); sin da subito la vita C.F._8
matrimoniale si era contraddistinta per la condotta prepotente e prevaricante del signor nei confronti della moglie, pretendendo CP_1
egli che questa andasse a lavorare, nonostante fosse occupata a tempo pieno a gestire i tre figli piccoli;
l'intero nucleo famigliare era stato sempre mantenuto in via esclusiva dalla signora nonostante il marito Pt_1
avesse sempre lavorato e conducesse, per sé, una vita più che dignitosa, investendo la ricorrente il proprio denaro -derivante dalla propria attività lavorativa, dall'eredità ricevuta in morte del padre e dai canoni di locazione di due appartamenti di sua proprietà – per far fronte ai bisogni famigliari;
la ricorrente, dal settembre 2009 ha lavorato come commessa presso un calzaturificio di GO (VR) con un contratto a tempo indeterminato, impiego dal quale si era licenziata alla nascita del primo figlio;
dal Per_1
gennaio 2014 la signora aveva ripreso a lavorare come segretaria presso la
Realgamma, ditta di proprietà del marito che si occupa di lavori edili e ciò Perso sino all'ottavo mese di gravidanza della secondogenita, il signor nonostante lavorasse, non contribuiva affatto né alle spese CP_1
domestiche né dei figli, a seguito della nascita della seconda figlia, la
Pag. 7 di 53 signora ha potuto rimanere a casa per un certo periodo, durante il Pt_1
quale riceveva la Naspi di circa 500 euro al mese;
in quel periodo questa costituiva l'unica entrata della famiglia, le cui esigenze venivano soddisfatte grazie all'aiuto economico del padre della ricorrente, che copriva le spese delle utenze domestiche, il vestiario per i bambini e faceva spesso la spesa;
nel gennaio 2016, con la secondogenita ancora in tenerissima età, il signor aveva costretto la moglie ad andare a CP_1
lavorare, poiché, a suo dire, aveva bisogno di liquidità; la ricorrente fu assunta in Provincia come Funzionario amministrativo scolastico e il suo stipendio continuava a costituire l'unica fonte di reddito della famiglia;
nel
2018 la ricorrente era rimasta a casa perché in attesa della terzogenita nata nel dicembre del 2018.e grazie alla la signora ha potuto Per_3 CP_3
non lavorare fino al compimento del terzo anno di età della bambina;
successivamente ella è stata costretta a riprendere il lavoro impiegatizio nelle scuole, con enormi difficoltà in termini di organizzazione famigliare, poiché il signor rimaneva spesso fuori casa;
attualmente la CP_1
ricorrente lavora come impiegata part time percependo uno stipendio di circa euro 1.100,00= mensili;
ella inoltre ritrae reddito dalle locazioni di due appartamenti di sua proprietà ( circa euro 4.100 lordi al mese) e percepisce l' assegno unico per i figli di 180 euro al mese;
ella sta provvedendo a pagare due mutui: un mutuo ipotecario acceso presso la
Cassa rurale Vallagarina con rata mensile di euro 800,00= e uno presso la banca Volksbank che è servito nella misura di Euro 16.000 per acquistare l'immobile – ad uso magazzino - della società AM Immobiliare srl di proprietà della famiglia del resistente, con rata mensile di circa euro
300,00= ( docc.5-11); il signor invece, formalmente è senza CP_1
Pag. 8 di 53 reddito e in sede di dichiarazione è a totale carico della moglie;
egli lavora come responsabile tecnico nella società “AMimmobiliare srl insieme ai suoi genitori e si occupa di ristrutturazioni in campo idraulico ed edile
(doc.12); recentemente egli ha acquistato una vettura “Maserati” in
Germania e possiede una motocicletta costosa;
ciò nonostante, non ha mai provveduto a mantenere la propria famiglia;
la casa coniugale sita in
VE, Salita del Dosso n.30, prima di proprietà del suocero della signora e ora confluita in un trust assieme ad altri beni di cui si dirà Pt_1
appresso, è stata ristrutturata con denaro della ricorrente ( circa 100.000 euro) e ad oggi non è ancora completata: l'immobile è privo di terrazzo e non è stato terminato l'impianto di riscaldamento a pavimento;
la signora, in costanza di matrimonio, ha fornito al marito e ai suoi genitori, oltre alla somma di cui sopra, i seguenti importi: euro 39000 ai suoceri per l'acquisto di una piccola porzione di immobile adiacente alla casa coniugale, euro
5000 come prestito personale alla suocera in data 18.11.2021, euro
1.459,12 per le spese legali del marito, euro 1079 al marito per l'acquisto di un mobile per la sua amante, euro 3700 per l'acquisto della vettura del suocero, euro 16000 per l'acquisto del magazzino, euro 14.200 per prestiti vari al marito;
nessuno di questi importi è stato, ad oggi, restituito;
la gestione dei bambini è sempre stata a carico della signora in Pt_1
maniera quasi esclusiva: durante la permanenza del nucleo famigliare nella abitazione natale della ricorrente sita in VE – via Halbherr- ella si occupava sia dei figli che del proprio lavoro;
da quando la famiglia nel 2019 si è trasferita nell'attuale residenza di Salita del Persona_4
Dosso n. 30, sempre a VE, la gestione della famiglia si è ampliata, poiché nel medesimo pianerottolo vivono anche i genitori del resistente, i
Pag. 9 di 53 quali si sono giocoforza inseriti nel nucleo famigliare del figlio;
da questo momento in poi il ruolo della suocera in particolare è diventato molto intrusivo, in quanto ella pretendeva e pretende tuttora di voler controllare ogni aspetto della vita del figlio, della nuora e dei nipoti;
il signor ha sin da subito posto in essere nei confronti della moglie e di CP_1
recente anche dei figli, condotte del tutto contrarie ai doveri matrimoniali e genitoriali;
numerosi sono gli episodi di maltrattamenti soprattutto psicologici che la signora ha subito e continua a subire dal marito e Pt_1
dalla di lui madre;
ella è stata pertanto costretta a rivolgersi al centro antiviolenza di TR prima e di VE poi, già nel mese di agosto del
2023, al fine di ottenere adeguato supporto che le permettesse di affrontare consapevolmente la realtà di violenza famigliare che stava vivendo;
nell'anno 2021 la ricorrente ha scoperto – tramite alcune mail rinvenute nell'ipad di famiglia (doc. 22) - un tradimento del marito con una donna, ; da quel momento in poi il ha iniziato ad assumere nei confronti CP_1
della moglie atteggiamenti sempre più denigranti e al contempo possessivi impedendole di truccarsi, di vestirsi bene, e la accusava di essere lei quella che “cercava uomini fuori casa” ; affrontato, per volere della ricorrente, senza esito un percorso di terapia di coppia, il resistente controllava e dominava la coniuge e rifiutava la proposta di separazione;
che quindi a causa delle condotte del signor la coppia era da tempo in crisi;
CP_1
alfine ha richiesto alla moglie di separarsi, utilizzando al CP_1
contempo i propri figli, tentando in tutti i modi di metterli contro la madre e di sottrarli a lei;
in questo contesto privo di rispetto, colmo di pressioni e denigrazioni continue la signora ha conosciuto un altro uomo in Pt_1
occasione di una convention a Milano, con il quale ha iniziato una
Pag. 10 di 53 affettuosa amicizia;
il resistente adottava allora condotte aventi come unico obiettivo quello di far apparire la moglie una cattiva madre, denunciandola all'autorità giudiziaria per maltrattamenti nei propri confronti e nei confronti dei figli;
ella al fine di ottenere protezione e tutela, è stata costretta a sporgere denuncia-querela nei confronti del marito per una serie di reati, tra cui quelli p. e p. dagli artt. 570 e 572 c.p. ; il aveva CP_1
inoltre richiesto al Tribunale dei Minorenni di TR l'affidamento esclusivo dei tre figli. Premesso quanto sopra, la ricorrente al fine di tutelare se stessa e i figli, la cui vicinanza al padre e ai nonni non fa che minare la loro serenità e il loro equilibrio chiede l'affidamento esclusivo dei tre minori alla madre e con facoltà di visita del padre secondo modi e tempi ritenuti più opportuni, anche con l'intervento dei Servizi Sociali competenti, qualora ritenuto necessario e previo accertamento delle sue capacità genitoriale;
chiede inoltre, 1800,00= ( euro 600 per ciascun figlio), qual contributo ordinario a mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie;
allegava poi piani genitoriali rispecchianti una possibile gestione dei bambini coinvolgente il padre, purchè subordinata e/o sostenuta da un attento monitoraggio dei Servizi Sociali e di dichiara disponibile a partecipare, assieme al marito, ad un percorso di mediazione famigliare con la finalità di garantire ai figli un ambiente di vita famigliare sereno ed un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Chiedeva da ultimo l' adozione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc al fine di scongiurare un danno imminente ed irreparabile ai minori.
2. Si costituiva chiedendo che previo rigetto di tutte Controparte_1
le domande formulate da parte ricorrente, ad eccezione della domanda di
Pag. 11 di 53 separazione, la stessa fosse addebitata alla signora a Parte_1
causa dei suoi comportamenti maltrattanti nei confronti del coniuge e dei figli, come tali contrari ai doveri che derivano dal matrimonio. Chiedeva che poi il Tribunale disponesse l'affidamento in via esclusiva dei minori al padre, con previsione di un protocollo di visite in favore della madre subordinatamente alla supervisione del Servizio sociale e, per l'effetto, assegnare la casa familiare al padre presso cui i minori saranno collocati.
Chiedeva inoltre di porre a carico della signora l'obbligo di Pt_1
versamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad Euro
1.500,00 (Euro 500,00 per ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori, con espresso richiamo per la loro qualificazione alle Linee Guida CNF;
nulla per mantenimento in favore del signor e che la ricorrente fosse condannata al risarcimento dei CP_1
danni per le violenze fisiche e psicologiche subite in proprio dal signor e dai figli minori per l'importo di Euro 50.000,00 (di Controparte_1
cui Euro 20.000,00 in favore del signor ed Euro 10.000,00 in CP_1
favore di ciascun bambino) o nel diverso importo da determinarsi in via equitativa ad opera del IU;
In via subordinata chiedeva la collocazione prevalente dei bambini presso il padre, assegnando allo stesso la casa familiare, con previsione di un protocollo di visite della madre, subordinatamente alla supervisione del Servizio sociale almeno per un primo periodo non inferiore ad un anno dalla pronuncia della sentenza.
Esponeva che : sin dagli esordi, la vita familiare è stata caratterizzata da grosse divergenze tra genitori relative alle modalità di crescita, all'educazione ed alla gestione dei bambini;
dall'anno 2019 e sino a pochi mesi fa, la famiglia ha vissuto a VE, all'interno di un'unità abitativa
Pag. 12 di 53 molto ampia ed accogliente, che si trova all'interno di un grande edificio di proprietà della famiglia ristrutturato interamente ad opera del CP_1
signor nell'ottica di contenere le spese di gestione e Controparte_1
di manutenzione dell'ampio giardino e degli spazi verdi che circondano la proprietà, il signor si occupa in proprio ed in prima persona della CP_1
manutenzione e di curare tutta l'area esterna;
la crisi coniugale si stava protraendo ormai da anni, tant'è che già nel 2013-2014 il signor CP_1
si era rivolto a don indicatogli da un'amica di famiglia, Persona_5
rappresentandogli le difficoltà della vita familiare;
nel 2016-2017, il signor aveva addirittura preso contatti con un legale del foro di CP_1
VE per acquisire informazioni in merito ad una eventuale separazione ed alle modalità di gestione dei figli in questa delicata situazione;
nel frattempo, però, nel 2018 è nata la piccola e il signor ha Per_3 CP_1
conseguentemente scelto di concentrarsi e lavorare nuovamente sul benessere dalla famiglia;
la crisi, però, era ormai latente già da anni ed è esplosa in maniera esponenziale ed irreversibile nel corso dell'anno 2022; nel frattempo, la signora aveva iniziato l'attività Parte_1
lavorativa che ricopre tutt'ora presso la Pubblica amministrazione e, a partire circa da giugno 2023, ha iniziato una attività con il gruppo “Forever
Living Products”, azienda che si occupa della vendita di bevande e prodotti di linee dedicate alla cosmetica ed alla protezione della pelle ed ha iniziato a partecipare a numerosi incontri e convention anche fuori regione;
nei mesi tra giugno e dicembre 2023, la signora ha acquistato prodotti Pt_1
per circa Euro 7.000,00 da vendere poi alla sua rete di clienti e anche questo tema è stato motivo di discussione con il marito, il quale le ha fatto notare di aver investito sin dall'inizio una somma di denaro ingente ancora
Pag. 13 di 53 prima che la sua rete per le vendite fosse strutturata e consolidata a sufficienza;
nel contesto lavorativo della Forever, la signora ha Pt_1
intrapreso una stabile relazione (e non certo una “affettuosa amicizia”) con un uomo e, da allora, la relazione è diventata il fulcro preponderante della vita della signora tanto da indurla a disinteressarsi quasi Pt_1
totalmente dei figli minori, come dimostrano le continue segnalazioni effettuate dal signor prima ai Servizi Sociali e poi al Tribunale CP_1
dei Minorenni di TR al quale il medesimo è stato costretto a rivolgersi;
sebbene non fosse stato ancora formalizzato alcun accordo di separazione tra i coniugi e non fosse stato ancora definito alcun protocollo circa la gestione dei tre figli minori, infatti, la signora ha iniziato a vivere Pt_1
la nuova relazione in maniera plateale, secondo modalità comportanti seria offesa alla dignità ed all'onore dell'altro coniuge, soprattutto nel suo ruolo di padre, prima ancora che di coniuge;
non sono mancante, infatti, offese e aggressioni, prima solo verbali e poi anche fisiche, da parte della signora nei confronti del signor il tutto davanti ai tre bambini;
Pt_1 CP_1
delle difficoltà nei rapporti con la signora il signor Pt_1 CP_1
aveva più volte parlato anche con la cognata, in più Testimone_1
occasioni; i figli minori, inoltre, hanno visto e sentito costantemente, mentre erano in casa, la madre al telefono con il nuovo compagno, sapevano che la medesima chattava continuamente con lui, l'accusavano di ciò e di disinteressarsi a loro;
sapevano addirittura che la madre, spesso, li lasciava per incontrarsi con lui e temevano (e temono tutt'ora) che la madre li voglia portare via con sé ad Udine per raggiungere il nuovo compagno;
questa è stata, quindi, la vera causa scatenante della crisi coniugale: i problemi tra coniugi che erano sorti ormai da anni e la noncuranza della
Pag. 14 di 53 signora nei confronti dei figli, che ha portato al contempo il signor Pt_1
a rivalutare la figura della coniuge, sia come moglie sia come CP_1
madre; una volta esplosa la crisi, è stato il signor a Controparte_1
tentare in vari modi di affrontarla, intraprendendo già nel 2021 in prima persona un percorso psicologico con la dott.ssa che ha Persona_6
suggerito di avviare un percorso di terapia di coppia;
è stato, quindi, sempre il signor ad invitare la signora prima ad CP_1 Pt_1
intraprendere un percorso di terapia di coppia con l'ausilio prima della dott.ssa (2022) e poi del dott. e, Persona_7 Persona_8
infine, a seguire un percorso di mediazione familiare presso l'Alfid di
TR ; è quindi sempre stato il signor a farsi promotore dei CP_1
vari percorsi proposti, interessando sia professionisti sia il Servizio sociale, perché sempre più preoccupato per i propri figli e per la situazione che stavano vivendo in casa;
la signora però, ha sempre dimostrato di Pt_1
non voler affrontare la situazione e, di fatto, si è sottratta a tutti i percorsi proposti dal marito;
in questo contesto, il signor ha avviato le CP_1
pratiche per la separazione e d'intesa con il proprio legale del tempo (cui la scrivente è subentrata nel mese di aprile 2024) e con il legale della signora
– è uscito temporaneamente dalla casa familiare a causa Pt_1
dell'intollerabilità della convivenza, nel tentativo di evitare le occasioni di attrito, e si è stabilito nella vicina abitazione dei genitori, in modo tale da poter avere un rapporto quotidiano con i bambini;
nonostante la fuoriuscita del signor sono emerse ancora una volta forti divergenze tra i CP_1
coniugi rispetto alla gestione dei figli;
è stato aperto nei confronti della signora procedimento penale sub n. 574/24-21 RGNR e n. Pt_1
368/2024 R.G. GIP del Tribunale di VE per maltrattamenti ex art.
Pag. 15 di 53 572, 1 e 2 comma, c.p. con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di minori (doc.
9 - ordinanza di fissazione incidente probatorio); in seguito al provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di
TR il 31 maggio 2024, entrambi i genitori si sono allontanati dalla casa familiare, destinata ai bambini, ed il IU ha disposto l'affido educativo- assistenziale dei bambini al Servizio sociale territorialmente competente, sotto la gestione diretta dei nonni paterni. Con riferimento alla condizione patrimoniale della coppia il resistente evidenziava che tutte le unità abitative date in locazione e da cui la ricorrente trae ormai da anni un costante e certo reddito mensile (compreso l'appartamento di proprietà della sorella), sono state oggetto di ristrutturazione e messe a rendita, in ragione dei canoni di affitto dalla medesima percepiti, unicamente grazie al lavoro ed all'impegno del signor che nel corso degli anni si è CP_1
dato molto da fare prima per la loro ristrutturazione ed in seguito per la loro gestione atteso che la società AM Immobiliare ha eseguito lavori e fornito beni ed arredi per Euro 118.485,61 di cui, ad oggi, non è mai stato versato alcunché dalla proprietaria signora Inoltre il resistente si Pt_1
era sempre occupato da solo della gestione dei numerosissimi contratti di locazione: era lui a trovare gli inquilini, ad occuparsi della stipula e della registrazione dei contratti di locazione e, in generale, della gestione dell'intero rapporto locativo nonché di tutta la contabilità relativa alla complessa dichiarazione dei redditi della signora che ha sempre in Pt_1
passato incaricato il marito di occuparsene;
dal 2019 al 2022 la ricorrente aveva registrato un progressivo netto aumento dei suoi redditi, proprio grazie alla accurata gestione dei suoi immobili da parte del marito.
Precisava che la ricorrente aveva sempre autonomamente effettuato le
Pag. 16 di 53 scelte relative alla propria condizione lavorativa e familiare e deduceva che la famiglia non poteva certamente sostenersi come sostenuto dalla ricorrente con un'entrata di soli Euro 500,00 mensili, pur con l'aiuto dei familiari cui si fa menzione in ricorso introduttivo e che tale circostanza non spiegava come la chiedesse il versamento al marito di un Pt_1
importante assegno di mantenimento per i figli;
il resistente , invece, in accordo con la moglie, ha sempre contribuito alle esigenze familiari grazie al lavoro proprio e della società AM Immobiliare atteso che i coniugi, infatti, hanno scelto – con l'aiuto di vari professionisti cui si sono rivolti di comune accordo – di creare un certo patrimonio familiare e di gestirlo nell'interesse dell'intera famiglia per garantire il futuro e la serenità dei figli. Evidenziava poi che le spese che la signora Pt_1
sosteneva di aver effettuato in luogo della famiglia erano CP_1
erroneamente esposte: quanto all'importo di Euro 39.000,00: detta somma corrisponde in realtà al prezzo versato dalla signora per l'acquisto Pt_1
in proprio favore di una piccola unità abitativa adiacente all'edificio in cui
è inserita l'abitazione famigliare e probabilmente le relative spese notarili
(il prezzo di acquisto è in realtà di Euro 38.000,00); l'unità acquistata è di proprietà della signora che in piena autonomia ha deciso di far Pt_1
confluire il bene immobile nel Trust “Metratre” di cui sono beneficiari i suoi tre figli minori con atto di data 10 maggio 2023 (doc. 20 - atto di compravendita dd. 27.02.2019); quanto all'importo di Euro 16.000,00 ,
l'acquisto del magazzino di proprietà della AM è avvenuto non con detta somma ma mediante un finanziamento che fa capo alla stessa Società
e risalente al 3 febbraio 2022; che la ricorrente aveva invece contratto per sua volontà in data 6 ottobre 2022 un finanziamento presso Volksbank di
Pag. 17 di 53 Euro 25.000,00 per esigenze di liquidità propria, considerato che poco tempo addietro aveva dovuto sopportare spese significative per l'intervento di chirurgia estetica al quale la medesima si era sottoposta e per le spese tecniche e notarili relative alla regolarizzazione catastale del suo immobile di via Halbherr;
che quanto all'importo di Euro 3.700,00: si era trattato del prezzo di acquisto della vettura “Lancia Musa” da sempre in uso ai coniugi e intestata al signor solo per poter Persona_9 Parte_4
godere del beneficio della classe assicurativa ai fini del premio assicurativo;
che quanto all'importo di Euro 100.000,00 che la signora assumeva essere confluita nella ristrutturazione della casa Pt_1
coniugale controparte non aveva dato prova della circostanza. Deduceva poi che l'auto marca Maserati è stata acquistata con proventi della
AM Immobiliare ed era, quindi, di proprietà della Società; e la stessa, peraltro, è stata acquistata a titolo di investimento, tant'è che non era mai stata nemmeno immatricolata in Italia, quindi è priva di targa e non è mai stata utilizzata (doc. 27 - auto Maserati); la moto marca Harley
DS, invece, era di proprietà di padre dell'odierno Parte_4
convenuto. Inoltre deduceva il resistente di non aver mai posto in essere nei confronti della signora né atti di violenza fisica né atteggiamenti di Pt_1
violenza psicologica o economica. Quanto all'affidamenot dei figli sosteneva di essersi sempre preoccupato ed occupato dei bisogni dei propri figli, ad avere anteposto il loro bene al proprio, ad essersi rivolto ai Servizi
Sociali ed ai molti professionisti chiedendo aiuto, ad aver tenuto costantemente aggiornati le scuole e gli insegnanti della situazione che era venuta a crearsi in famiglia, ad aver accompagnato i figli dalla pediatra leggendo le avvisaglie del forte malessere psico-fisico che i bambini
Pag. 18 di 53 stavano vivendo con la conseguenza che la casa già adibita a residenza familiare sita in VE, Salita del Dosso n. 30, avrebbe dovuto essere assegnata al signor quale genitore affidatario in via esclusiva dei CP_1
figli minori. Sosteneva inoltre che alla luce di tutto quanto esposto e documentato, vi erano tutti gli estremi per pronunciare l'addebito della separazione a carico della signora nonché i presupposti per Pt_1
chiedere il risarcimento dei danni subiti dal signor e dai figli CP_1
minori a causa dei comportamenti della signora nei loro confronti, Pt_1
sotto il profilo del risarcimento del danno non patrimoniale (nelle voci di danno biologico, danno esistenziale e danno morale). Chiedeva poi con il medesimo ricorso che il giudice istruttore adottasse provvedimenti indifferibili ed urgenti ed in particolare l'affidamento esclusivo dei figli minorenni con annessa assegnazione della casa coniugale o in subordine la conferma dei provvedimenti già adottati dal Tribunale per i minorenni di
TR che avevano collocato i minori presso in nonni materni.
3. Interveniva indi il Pubblico ministero in sede con nota di costituzione del
31.5.2024. Con provvedimento del 30.5.2024 il Tribunale, ritenuto non essere sufficienti gli elementi addotti a sostegno della richiesta dei provvedimenti indifferibili, chiedeva che i servizi sociali redigessero ed inviassero una relazione sulla situazione familiare e chiedeva al PM in sede, a norma di legge, i necessari e possibili riscontri in ordine alle condotte violente o maltrattanti denunziate dalle parti. Il Tribunale nominava inoltre un curatore speciale a tutela dei minori nella persona dell'avv. Debora Adami. All'udienza di prima comparizione del 23 ottobre
2024 il Tribunale, ritenuto necessario, tenuto conto della complessità della situazione, rinviare il tentativo di conciliazione e l'eventuale audizione dei
Pag. 19 di 53 minori a data successiva a necessari e prodromici interventi e accertamenti disponeva in via provvisoria che, fermo il collocamento dei minori presso i nonni paterni quale definito dal Tribunale per i Minorenni di TR, la madre potesse frequentare i figli nei giorni infra settimanali di lunedì e mercoledì e il padre nei giorni di martedì e giovedì, fermi gli orari attuali;
inoltre nei fine settimana nei quali i minori erano affidati ai rispettivi genitori questi ultimi avrebbero dovuto ricondurli ai nonni paterni nel giorno di domenica entro le ore 20.30. Il Tribunale, attesa l'elevatissima conflittualità genitoriale, era stato peraltro costretto a precisare ulteriormente che ai fini della frequentazione del fine settimana con i genitori i nonni avrebbero dovuto preparare ai minori una valigia contenente i necessari indumenti e materiali scolastici da consegnare al genitore frequentante al momento del prelevamento dei minori medesimi. Il
Tribunale stabiliva poi, quanto al mantenimento dei minori, che il padre avrebbe dovuto corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario ai nonni collocatari, a titolo di rimborso per il mantenimento ordinario degli stessi l'importo di euro 200 per ciascun figlio e che la madre, con le medesime modalità e scadenze, avrebbe dovuto corrispondere la medesima somma, per gli stessi titoli, mentre le spese straordinarie, tali definite quelle delineate dal protocollo CNF vigente, venivano poste al 50% a carico delle parti con necessità di previo concordamento se superiori ad euro 200. Alla medesima udienza di prima comparizione il Tribunale disponeva che i Servizi Sociali inviassero una relazione di aggiornamento e disponeva una CT diretta ad accertare le capacità genitoriali e la condizione dei minori , fissando per l'affidamento dell'incarico l'udienza del giorno 5.12.2024. A detta udienza al CT
Pag. 20 di 53 veniva affidato il compito, letti gli atti, acquisite informazioni e/o documentazione presso qualsiasi struttura pubblica e/o privata , effettuate opportune indagini, sentiti i minori ed i prossimi congiunti nonché ogni altra persona in grado di riferire sulla condizioni di vita dei minori, di dare conto : dello stato psico - evolutivo dei minori e delle caratteristiche di personalità e comportamentali correlate all'età, nonché della modalità di relazione con le figure parentali;
della condizioni personologica, psicologica ed eventualmente psicopatologica dei genitori , della capacità e della qualità dei rapporti genitoriali;
dei rapporti dei minori con i membri della famiglia allargata (nonni, zii, ecc ) e dell'incidenza di questa sul loro sviluppo. Veniva inoltre dato incarico al CT di dar corso all'esame e l'individuazione del miglior assetto di vita dei minori e agli accorgimenti per ridurre la conflittualità quotidiana tra i genitori e tra la madre e i nonni dei minori, il tutto in funzione di quanto dovesse emergere dal percorso peritale. L'ausiliare fissava per l'inizio delle operazioni peritali il giorno
16.12.2024 e il Tribunale fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 5.5.2025. Con ricorso del 6.12.2024 ex art. 473 bis 39 c.p.c. la ricorrente , premesso che nonostante l'adozione dei provvedimenti provvisori da parte del Tribunale ordinario i nonni paterni e il signor continuavano: a) a porre in essere gravi Controparte_1
inadempienze a pregiudizio dei minori, premurandosi al contempo di segnalare ai Servizi sociali accadimenti non del tutto veritieri e distorti a proprio piacimento, con l'unico intento di ostacolare l'esercizio della responsabilità genitoriale della ricorrente;
b) a ostacolare la ricorrente nel raggiungere telefonicamente i propri figli, i quali, per imposizione dei nonni, non potevano utilizzare il proprio telefono per comunicare con la
Pag. 21 di 53 mamma, mentre al contempo la suocera all'ora concordata risultava spesso irraggiungibile e il resistente all'insaputa della Controparte_1
moglie, aveva provveduto a cambiare la Sim e il numero telefonico del figlio non appena la mamma aveva fornito al figlio il telefonino Per_1
nuovo; c) a ostacolare i contatti dei minori con i parenti materni atteso che in previsione del weekend del 25-26 e 27 ottobre u.s. la signora Pt_1
aveva richiesto al marito se avesse potuto far partecipare i figli al compleanno del cuginetto e mentre alcuna risposta era pervenuta il Per_10
venerdì sera antecedente la ricorrente era venuta a conoscenza dai bambini che si trovavano a Riccione con i nonni, spostamento alla stessa mai comunicato;
d) a ingiustamente recriminare inadempienze insussistenti atteso che il giorno 28 ottobre, giornata di competenza della mamma, la stessa era stata fortemente rimproverata dalla suocera perché le bambine alle 18.30 non erano ancora state riportate a casa mentre il lunedì Perso e frequentavano la lezione di pianoforte che terminava Per_3
proprio alle 18.30 con fisiologica possibilità di un breve ritardo nel riaccompagnamento. Evidenziava la ricorrente peraltro che due giorni dopo la signora alle ore 16.27 non aveva, invece, ancora CP_4
provveduto a consegnare i bambini alla madre, a conferma del fatto che la stessa pretendeva da parte della nuora la stretta osservanza delle disposizioni giudiziali, senza a sua volta rispettarle. Sottolineava poi che i bambini venivano consegnati alla mamma del tutto sprovvisti sia del materiale scolastico che del vestiario, tanto che essa ricorrente si vedeva costretta ad acquistare autonomamente ciò che occorreva loro per la permanenza presso di lei. Rimarcava che a nulla erano valse le continue richieste in tal senso, anche predisponendo un elenco dettagliato degli
Pag. 22 di 53 indumenti e del corredo scolastico, nonostante la ricorrente corrispondesse ben 600 euro mensili ai nonni affinchè questi provvedessero o ai bisogni dei nipoti. Illustrava poi che il 6 novembre 2024, pomeriggio di competenza della signora all'uscita di scuola, invece di Pt_1 Per_1
dirigersi a casa della mamma, è andato dai nonni, in quanto istruito in tal senso dagli stessi, i quali avevano arbitrariamente deciso che nelle giornate di lunedì' e mercoledi i bambini andassero a casa della signora Pt_1
solo a partire dalle 16.00 per poi rientrare dai nonni solo due ore dopo in deroga ai provvedimenti provvisori che disponevano che le visite infrasettimanali avvenissero “ fermi gli orari attuali”, secondo i quali i bambini sono sempre andati dai rispettivi genitori dopo l'uscita da scuola;
segnalata con urgenza la circostanza ai Servizi Sociali, i nonni giustificavano l'accaduto anche con il fatto che avesse un amico a Per_1
pranzo circostanza a parere della ricorrente non veritiera e comunque non pregnante atteso che l'amichetto avrebbe potuto agevolmente pranzare con a casa della mamma: La ricorrente poi menzionava un episodio Per_1
accaduto mercoledì 13 novembre, sempre durante una giornata di sua competenza nella quale non era andato a scuola perché ammalato , Per_1
circostanza della quale ella non era stata informata e che aveva implicato che quel pomeriggio il bambino, non si era recato presso la genitrice, che ella si recasse a casa della suocera, la quale non le aveva aperto l'uscio e l'aveva insultata dalla finestra alla presenza del nipote. Citava poi la ricorrente altro episodio avvenuto nel pomeriggio del 18 novembre quando il bambino dopo scuola aveva notato sotto casa della madre l'insegnante di ripetizioni e al fine di sottrarsi alle lezioni pomeridiane, era andato dai nonni i quali non avevano permesso che ella prelevasse il figlio.
Pag. 23 di 53 Menzionava poi la ricorrente una serie di messaggi inviati dalla zia paterna ai minori nei quali si schernivano essa ricorrente e il suo nuovo compagno per la nuova canna da pesca regalata a . Ricordava che anche il 22 Per_1
novembre ella non era stata messa al corrente dai nonni dello stato di salute di che aveva ben 39 di febbre mentre non gli sarebbe stato Per_1
somministrato un farmaco antifebbrile . In sostanza, alla luce di quanto sopra esposto la ricorrente lamentava che i nonni e il proprio coniuge ostacolassero il rapporto madre-figli, tentando in tutti i modi di denigrare il ruolo genitoriale della madre , contravvenendo ai provvedimenti giudiziali in vigore, ad esclusivo pregiudizio dei minori che per questo necessitavano,
a giudizio della medesima ricorrente, di immediata tutela. Tanto premesso chiedeva che il Tribunale volesse: ammonire i nonni e Parte_4
e il resistente ordinando loro di Persona_11 Controparte_1
astenersi dal porre in essere condotte che ostacolassero il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale della ricorrente;
ordinare agli stessi di rendere il conto in ordine all'impiego del denaro che ciascun genitore è obbligato mensilmente a corrispondere loro in favore dei minori a far data dal 23 ottobre 2024; ordinare al signor di documentare i Controparte_1
versamenti delle somme a favore dei figli cui è obbligato a far data dal 23 ottobre u.s.; condannare i signori e Parte_4 Persona_11
al pagamento di una sanzione pecuniaria da un Controparte_1
minimo di euro 75 ad un massimo di euro 5000 a favore della CP_5
individuare, ai sensi dell'art. 614 bis cpc la somma di denaro
[...]
dovuta dai nonni e dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
Pag. 24 di 53 provvedimento;
modificare e integrare i provvedimenti provvisori in vigore nel senso che : a ) accertato l'inadempimento dei nonni in ordine all'acquisto del vestiario e del corredo scolastico dei minori e considerata altresì la necessità che in tal senso vi provveda direttamente la signora fosse revocato il contributo economico già posto a carico della Pt_1
stessa ovvero in via subordinata ridurlo da euro 200,00 mensili per ciascun figlio ad un massimo di euro 100,00 per ciascuno di essi;
b) fosse disposto che la signora raggiungesse telefonicamente i figli sul loro Pt_1
dispositivo personale;
c) i nonni fossero obbligati a comunicare prontamente alla signora lo stato di salute dei bambini in caso di Pt_1
loro malattia;
d) fosse disposto in vista delle imminenti Festività Natalizie, che i minori potessero stare con la mamma il giorno di Santo Stefano, nonché dal 28 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025; fosse infine adottato ogni altro provvedimento ritenuto opportuno. Si costituiva il resistente contestando tutto quanto esposto dalla ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso. Con ordinanza del 30.1.2025 il Tribunale, ritenuto non sussistenti sulla base di quanto documentato sufficienti elementi di riscontro alle doglianze della ricorrente e ritenuto quindi che ai fini della decisione dell'istanza incidentale fosse opportuno sviluppare ulteriormente l'istruttoria, acquisendo ulteriori elementi di valutazione, riservava la decisione del ricorso incidentale all'esito del deposito della CT e della udienza di prosecuzione del giudizio. Successivamente, con nota del
15.3.2025 il CT premesso che le parti, insieme ai rispettivi consulenti tecnici di parte, avevano concordato di iniziare un percorso con un coordinatore genitoriale, per cercare di gestire al meglio la situazione familiare e favorire il benessere dei minori, dato atto della necessità di dar
Pag. 25 di 53 corso a tempi aggiuntivi per il coinvolgimento della figura del coordinatore genitoriale, chiedeva una proroga del termine per il deposito della relazione che il giudice concedeva sino al 30.6.2025. Veniva indi differita l'udienza di prosecuzione del giudizio al 9.7.2025. Nel frattempo, con nota del 15.4.2025 il CT chiedeva poi la modifica temporanea delle Perso modalità di scambio dei minori , e Per_1 Persona_3
evidenziando che in data 7 aprile 2025, come riferitogli dai Consulenti
Tecnici di Parte, si era verificato un episodio di presunta aggressione nei confronti della signora madre dei minori, da parte del nonno Pt_1
paterno, episodio che, pur dovendo essere ancora accertato nelle sedi competenti , aveva comunque generato turbamento emotivo nei minori, e richiedeva la modifica della modalità di scambio dei minori, volta ad evitare ogni contatto fra madre e nonno paterno, al fine di prevenire il rischio di ulteriori situazioni critiche. Tale intervento si richiedeva a carattere provvisorio e cautelativo, con l'accordo delle parti e in attesa del termine della CT e delle disposizioni definitive del IU. Con provvedimento del 15.4.2025 il Tribunale stabiliva, in via provvisoria, che la madre avrebbe potuto accompagnare i minori presso la propria abitazione anziché presso la casa dei nonni, al termine delle attività scolastiche o extrascolastiche (corsi di musica o sport) mentre da detto luogo sarebbe stato il padre o la nonna paterna o altra persona di fiducia concordata tra le parti a prelevarli per portarli alla abitazione dei nonni. La stessa modalità sarebbe stata adottata in senso inverso, per garantire che la presa in carico dei minori non avvenisse mai alla presenza del nonno paterno. Nel termine fissato veniva indi depositata la CT e la causa veniva quindi istruita ulteriormente con l'acquisizione dei documenti
Pag. 26 di 53 depositati dalle parti. All'udienza di prosecuzione del 9.7.2025 il procuratore della parte resistente lamentava che il CT non avesse approfondito il tema degli aspetti psicopatologici delle parti e lamentava che la medesima, in quanto psicoterapeuta, non possedesse le competenze tecniche in materia. Chiedeva quindi che la consulenza venga sul punto integrata con la nomina di uno psichiatra quale ausiliario del CT. Il procuratore del resistente inoltre rilevava inoltre che erano registrate difficoltà sul piano della corresponsione da parte della ricorrente del contributo per il mantenimento dei figli , lamentando un arretrato nei pagamenti della mensa scolastica dei minori nonché un arretrato relativo a pregressi debiti e a debiti maturati in data successiva al procedimento di separazione. Il Tribunale invitava quindi la parte resistente a produrre entro il 31.7.2025 un documento proveniente dall'ente competente nel quale si indicasse il debito complessivo per la mensa scolastica e le date nelle quale i singoli debiti periodici fossero maturati. Il procuratore della parte resistente evidenziava inoltre che le risultava la volontà della ricorrente di introdurre i figli al nuovo compagno quando invece il coordinatore familiare nominato dalle parti aveva richiesto di attendere che i minori maturassero la consapevolezza della situazione complessiva. Il procuratore del resistente inoltre suggeriva la necessità di un sostegno psicologico per i minori. Il difensore della ricorrente per contro si opponeva ad ogni integrazione della CT deducendo che ogni ulteriore accertamento peritale circa situazioni patologiche in capo ai genitori, attualmente non emerse, avrebbe avuto un carattere meramente esplorativo;
rendeva poi noto che la ricorrente percepiva un reddito da lavoro dipendente di 1300 euro mensili e una rendita da immobili di euro 1300 al lordo delle imposte e chiedeva la
Pag. 27 di 53 modifica dei provvedimenti provvisori sulla base delle emergenze della
CT. La ricorrente depositava poi un provvedimento del GIP presso il
Tribunale di VE, di archiviazione dei procedimenti intercorrenti tra i genitori paterni e la propria assistita, sottolineando che con il coordinatore genitoriale le parti avevano concordato che i figli trascorressero il periodo estivo dal 9 al 23 agosto 2025 con la madre. Inoltre il procuratore della ricorrente evidenziava come il trust costituito dalla famiglia paterna vedesse come beneficiari degli utili i figli e quindi chiedeva di valutare se tale aspetto potesse incidere sul mantenimento loro dovuto dai genitori. Il
Tribunale dava poi atto che la ricorrente, a domanda, chiariva di aver Parte lavorato nella posizione lavorativa attuale per 4 anni e che dal 2022 la le aveva rinnovato il contratto annualmente in corso ed in via di scadenza periodica. Alla predetta udienza il resistente esprimeva il proprio gradimento a frequentare i figli nel periodo estivo dal 19 luglio al 2 agosto
2025. Con ordinanza del 9.7.2025 resa all'esito dell'udienza celebratasi nella medesima data, il Tribunale, ritenuto di valutare tutte le istanze formulate alla odierna udienza dalle parti all'esito del deposito da parte resistente del documento attestante gli importi arretrati a debito della mensa scolastica dei minori, deposito fissato entro il 31.7.2025 regolamentava in via di urgenza, in funzione integrativa del provvedimento già assunto in via provvisoria, e per il solo periodo feriale, la frequentazione figli/genitori, per il periodo estivo, tenendo conto delle preferenze dagli stessi espresse alla predetta udienza. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta a decorrere dal deposito della documentazione integrativa, con ordinanza del 6.8.2025 il Tribunale dava atto che la parte resistente aveva documentato il pagamento pro quota della mensa scolastica dei figli con
Pag. 28 di 53 diretta corresponsione all'ente competente per il periodo anteriore all'udienza presidenziale, precisando che con riguardo al periodo successivo alla udienza di prima comparizione con annessa adozione dei provvedimenti temporanei, il costo della mensa scolastica doveva ritenersi inclusa nell'assegno ordinario di mantenimento. Inoltre, ritenuta per il resto la causa istruita e matura per la decisione, il Tribunale fissava l'udienza di rimessione al collegio della causa per il giorno, 29.11.2025 assegnando alle parti termine sino al 30.9.2025 per la precisazione delle conclusioni, termine sino al 29.10.2025 per il deposito di comparse conclusionali e termine sino al 15.11.2025 per repliche. Il PM concludeva per l'accoglimento del predetto ricorso. Successivamente alla fissazione dei predetti termini e della udienza di trattenimento in decisione la parte convenuta proponeva un ricorso ex art. 473 bis 39 c.p.c. con il quale chiedeva che il Tribunale volesse: ammonire la signora Parte_1
e il di lei compagno signor in ordine ai comportamenti Parte_2
pregiudizievoli dai medesimi tenuti nei confronti dei figli minori volti a denigrare la figura paterna;
ordinare con urgenza l'attivazione di un supporto psicologico in favore dei minori che stanno manifestando situazione di disagio e necessità di supporto;
disporre l'audizione personale dei minori da parte di questo Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 473bis.4 e 473bis.5 c.p.c., con le modalità ritenute più idonee a salvaguardia del benessere psicologico dei minori, affinché i medesimi possano esprimere liberamente i propri sentimenti, paure, emozioni e le proprie volontà e desideri in ordine alla situazione familiare, al loro collocamento ed al disponendo protocollo di gestione rispetto alle figure genitoriali;
ordinare alla signora l'esibizione delle chat Parte_1
Pag. 29 di 53 Whatsapp intercorse tra la medesima ed il compagno da dicembre 2023 sino ad oggi o, quantomeno, quelle relative ai periodi indicati nella messaggistica richiamata in ricorso e, precisamente, marzo 2024, maggio
2024, ottobre 2024 e dicembre 2024, alla luce della gravità dei contenuti delle medesime rispetto alle esigenze di tutela dei minori;
richiedere al coordinatore genitoriale dott. il deposito di una relazione Persona_12
contenente le evidenze del percorso sino ad oggi svolto, in particolare con riferimento ai fatti segnalati nella presente istanza e la loro rilevanza ai fini della valutazione delle capacità genitoriali della signora Parte_1
ammonire la signora in ordine al prolungato
[...] Parte_1
mancato versamento dell'assegno di mantenimento posto a suo carico nonché in ordine alla assoluta mancata compartecipazione alle spese straordinarie per la cura e le esigenze dei minori, ordinando che la medesima provveda entro cinque giorni, o entro il diverso termine dalla comunicazione dell'emittendo provvedimento a risanare l'intera esposizione debitoria, pari ad Euro 5.506,88 per il mantenimento ordinario da versarsi ai nonni collocatari dei minori, nonché ad Euro 1.373,76 per spese straordinarie del 2024 e 2025 sostenute unicamente e per intero dal signor odierna parte istante;
revocare l'udienza di Controparte_1
rimessione della causa in decisione fissata per il 29 novembre 2025 e dei conseguenti termini per i depositi degli atti di parte, disponendo la riapertura della fase istruttoria, ammettendo i mezzi di prova già articolati in comparsa di costituzione e risposta nonché in memoria di data 11 ottobre 2024, insistendosi altresì con la presente istanza nell'accoglimento della già formulata eccezione di richiesta di integrazione della CT per mancanza delle competenze tecniche della nominata CT con riferimento
Pag. 30 di 53 alle valutazioni in ambito psichiatrico, come meglio esposto in udienza di data 9 luglio 2025 e risultante dal relativo verbale già agli atti. Esponeva il convenuto ricorrente che: nei mesi di luglio e agosto, in occasione di un fine settimana e delle vacanze che i minori hanno trascorso con la madre ed il compagno della medesima, i bambini (rispettivamente di 6, 10 e 13 anni) erano stati lasciati spesso soli, a casa o in luoghi a loro sconosciuti, senza regole né orari e senza che nessuno degli adulti fosse a conoscenza di dove fossero, con chi o di cosa stessero facendo;
la madre non aveva curato la loro alimentazione considerato che i bambini stessi gli avevano riferito essere stata composta quasi esclusivamente da gelati, pizza e patatine, cibi ultraprocessati che non potevano assumere quotidianamente;
nel corso delle due settimane di vacanza, la madre non aveva mai trascorso del tempo da sola con i figli, come dagli stessi più volte riferito, preferendo invece trascorrere il tempo con il nuovo compagno;
i bambini non avevano eseguito alcun compito delle vacanze, né alcuna lettura estiva, nel corso delle due settimane a Grado;
la sensibilità e gradualità prescritte da Ctu e coordinatore genitoriale nell'introdurre la figura del compagno della signora nella vita dei minori, non erano state rispettate atteso che le Pt_1
bambine si erano trovate improvvisamente a trascorrere due giorni nella stessa stanza con la madre e il compagno della medesima, una persona che fino a quel momento avevano incontrato solo una volta e solo la settimana precedente;
la signora si era resa in più occasioni incapace di Pt_1
proteggere i propri figli anche rispetto alla propria sfera personale e intima Perso come dimostrato da un messaggio a suo tempo inviato dalla minore al Perso padre le cui circostanze erano inequivocabili;
la minore gli aveva confidato che durante le vacanze estive , nell'occasione di una cena alla
Pag. 31 di 53 presenza della madre , del suo nuovo compagno e di si stava Per_3
parlando di lui in termini poco rispettosi, perfettamente compresi dalle minori;
che in altre occasioni i bambini gli avevano riferito di aver sentito parlare male del padre e della nonna con termini offensivi;
a suo parere gli episodi analiticamente indicati nel ricorso denotavano incuria e disinteresse della madre nei confronti dei minori ed un comportamento complessivo della stessa pregiudizievole per i figli. Si costituiva la resistente chiedendo la reiezione del ricorso e contestando quanto esposto e la ricostruzione dei fatti come proposta dal A fronte del predetto CP_1
ricorso, il PM concludeva per il suo accoglimento e il Tribunale revocava l'ordinanza del 6.8.2025 , fissando per l'esame del predetto ricorso l'udienza del 28 ottobre 2025 in modalità di trattazione scritta. Il Tribunale fissava, poi, per la medesima udienza, la discussione della causa nel merito ai sensi dell'art. 473-bis.22 cpc. A detta udienza , tenutasi mediante scambio di note scritte, il ricorso per provvedimenti indifferibili in esame come pure la causa venivano discussi, con conseguente trattenimento definitivo in decisione dei due ricorsi proposti dalle parti in corso di causa ex art. 473 bis 39 c.p.c. e della causa di merito e riserva di deposito delle motivazioni della decisione e dei due ricorso, contestualmente, nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ragioni della esclusione dell'audizione dei minori
La parte convenuta ha reiteratamente chiesto che nel corso del procedimento i tre figli minori ( rispettivamente di 13, 11 e 7 anni) fossero auditi al fine di comprendere con quale dei genitori preferissero essere
Pag. 32 di 53 collocati. Il Tribunale ha ritenuto di non procedere all'audizione avvalendosi del disposto dell'art. 473 bis 4 del c.p.c. a norma del quale il giudice può omettere di audire i minori quanto l'ascolto è in contrasto con il loro interesse. Invero, il Tribunale ha inizialmente riservato di valutare l'istanza di audizione all'esito della CT e dell'istruttoria disposta anche a mezzo dei servizi sociali, ritenendo di poter valutare la necessità ed opportunità dell'ascolto una volta acquisiti maggiori elementi di valutazione sulla complessiva situazione familiare. Dall'istruttoria condotta
è peraltro emerso chiaramente che i coniugi, come di seguito sarà meglio chiarito, si sono dimostrati - non soltanto durante il corso del presente procedimento ma anche nel procedimento svoltosi anteriormente innanzi al
Tribunale per i minorenni – incapaci di assumere il ruolo di protezione dei minori rispetto alla separazione in atto ma addirittura li hanno concretamente coinvolti determinando in essi uno stato di ansia profonda, come attestato dalle relazioni dei servizi sociali agli atti. Ne consegue che l'audizione dei predetti minori, in tale contesto, avrebbe ulteriormente sottoposto ad una non proficua e notevolissima pressione e tensione la prole, cle cui dichiarazioni avrebbero ulteriormente alimentato il conflitto coniugale e i suoi riflessi nei confronti dei minori medesimi, con il rischio di incrementare il danno già loro arrecato e in atto e di renderli , in aggiunta, nuovamente protagonisti non volontari del conflitto coniugale, con tutte le relative, perniciose, irreversibili conseguenze. In tale contesto quindi il Tribunale ha ritenuto particolarmente dannosa l'audizione dei minori e l'ha esclusa.
Pag. 33 di 53
2. Ricostruzione complessiva della relazione di coppia e conseguenze sul piano della interpretazione delle circostanze fattuali analiticamente e reciprocamente addebitate dalle parti l'uno all'altra.
2.1 Ritiene il Tribunale che, per un corretto inquadramento degli episodi che nel corso del giudizio le parti hanno sottoposto al vaglio di questo
IU con puntigliosa contrapposizione, sia opportuno che questi siano collocati nel quadro più generale del funzionamento dei rapporti di coppia, nella prospettiva primaria di garantire l' esigenza dei minori di vivere una infanzia serena e positiva. In tale quadro è stato determinante il contributo portato dal CT mediante l'elaborato peritale, contributo che il Tribunale condivide integralmente in quanto basato su un lavoro istruttorio accurato, completo e puntuale che ha permesso al professionista di pervenire a coerenti e logicamente argomentate conclusioni. Si dà atto che il coordinatore genitoriale indicato dalle parti ha depositato una sua relazione finale, ma la stessa non viene presa in considerazione atteso che detta nomina non è stata sottoposta, come necessario, alla approvazione del
Tribunale e quindi, anche a volerla considerare una produzione di parte, la stessa sarebbe inammissibile in quanto tardiva.
2.2. Venendo all'esame dell'elaborato peritale, deve preliminarmente escludersi, come invece sostenuto dal CTP di parte convenuta, che nell'ambito della relazione del CT si registri uno squilibrio narrativo, incentrato sul punto di vista materno. Premesso, come ben evidenziato dallo stesso CT in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, che la metodologia d'analisi è stata esposta e concordata con i CTP, presenti in ogni fase delle operazioni peritali, ritiene il Tribunale che la relazione peritale si fondi su dati obiettivi, costituiti dalle dichiarazioni dei soggetti
Pag. 34 di 53 auditi nel corso dei colloqui con l'ausiliare, compresi i minori, della documentazione agli atti e delle osservazioni comportamentali. L'ausiliare ha dato conto, infatti, dei punti di vista di ciascun genitore, traendone poi le opportune e coerenti valutazioni tecniche, come era in effetti suo compito.
2.3 Venendo alla analisi dei soggetti coinvolti, il CT premette che i minori mostrano uno sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale nella norma, pur con alcune fragilità emotive riconducibili alla situazione familiare conflittuale. In particolare dalla relazione si evidenzia che Per_1
si presenta come un ragazzo con uno sviluppo psicofisico globalmente adeguato all'età cronologica. Le funzioni cognitive di base – intelligenza, linguaggio e capacità di comprensione – risultano nella norma e non si evidenziano manifestazioni attuali di psicopatologia né segnali espliciti di sofferenza emotiva. Gli interessi riferiti sono coerenti con la fase evolutiva e l'atteggiamento generale appare sicuro, contraddistinto da un certo distacco relazionale. Dal punto di vista emotivo l'espressività risulta contenuta. La relazione tra e il padre è solida e basata su un forte Per_1
legame affettivo, caratterizzato da orgoglio e coinvolgimento. Emerge sintonia tra e il padre rafforzata da interessi ludici e sportivi Per_1
comuni. Il padre dimostra un forte interesse e partecipazione attiva nelle attività condivise con il figlio, con un approccio educativo centrato sul sostegno e sulla motivazione. La narrazione paterna mette in risalto i punti di forza di , descrivendolo come un ragazzo determinato e capace di Per_1
raggiungere i suoi obiettivi con impegno. Un aspetto critico è la tendenza del padre a non contenere le lamentele del figlio nei confronti della madre, contribuendo così alla svalutazione della stessa. La relazione tra e Per_1
Pag. 35 di 53 la madre è affettuosa e caratterizzata da una buona sintonia emotiva. È emersa una certa ambivalenza verso la madre, legata sia alla normale tensione preadolescenziale tra desiderio di autonomia e bisogno di contenimento, sia all'influenza del contesto relazionale familiare. L'altra Perso figlia della coppia, secondo la valutazione del CT si presenta con uno sviluppo psicofisico adeguato alla sua età, presenta intelligenza, capacità linguistiche e relazionali nella norma. Dal punto di vista sociale e negli interessi il suo atteggiamento è in linea con l'età. Non emergono segnali di psicopatologie o disagi espressi. Si tratta di una bambina che appare sicura di sé e forte, ma che rivela anche una particolare sensibilità e attenzione alle dinamiche relazionali. È molto legata ai familiari e protettiva verso le persone che percepisce più fragili. Il CT tuttavia sottolinea che ella all'interno della famiglia ha assunto un ruolo impropriamente adulto ed è attiva e partecipe nel conflitto fra i familiari e si fa carico della protezione e controllo della sorella più piccola . Il Perso rapporto tra e il padre è affettuoso e collaborativo, caratterizzato da una sintonizzazione emotiva e comunicativa. La loro relazione appare calorosa, giocosa e complice, suggerendo un legame forte e positivo. Il Perso CT sottolinea poi che il rapporto di con la madre è messo alla prova dalle dinamiche familiari conflittuali e da una comunicazione svalutante nei confronti della madre. Durante l'osservazione è emersa tuttavia un'interazione affettivamente significativa, sintonica che può esprimersi soprattutto in momenti di interazione creativa e ludica priva di pressioni ambientali. Infine, la terza figlia, è apparsa come una bambina Per_3
molto riservata , avente difficoltà a relazionarsi con gli adulti che non
Pag. 36 di 53 fanno parte del contesto familiare. Sia con il padre che con la madre ha manifestato un legame affettivamente significativo. Per_3
2.4 Venendo all'analisi delle capacità genitoriali, la CT ha esposto che entrambi i genitori presentano capacità genitoriali sufficienti per potersi prendere cura dei figli. L'ausiliare ha tuttavia evidenziato - circostanza invero constatata concretamente dal Tribunale durante tutto lo svolgimento del processo per quanto esposto nel corso dei vari sub procedimenti in precedenza menzionati – che tra i genitori emergono divergenze nelle percezioni familiari riguardo alle modalità di cura e gestione dei figli. In particolare, il padre - ed anche i nonni paterni - descrivono la madre come inadeguata anche nell'ambito dell'accudimento primario, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione, l'igiene e la cura generale dei bambini: secondo queste critiche la madre non sarebbe in grado di soddisfare le necessità di base dei figli, trascurandoli e posponendo i suoi bisogni a quelli dei figli. La consulente, tuttavia, pone in risalto, correttamente a parere del Collegio, che le capacità genitoriali non si esauriscono nei compiti di base sopra menzionati - che possono essere assolti anche secondo standards non del tutto corrispondenti a quelli auspicati dal resistente, ma comunque sufficienti - ma si riferiscono anche a competenze multifattoriali composte dalla capacità di proteggere, amare i figli, saper porre confini flessibili di regole, comprendere e soddisfare i bisogni semplici e complessi, comunicare e fare entrare il bambino nella relazione con entrambi i genitori, competenze che la madre pare possedere in misura forse maggiore. Sotto tale profilo la CT, sulla base degli elementi concreti valutati, cioè le osservazioni dirette delle interazioni tra la madre e i figli, la documentazione scolastica e gli incontri
Pag. 37 di 53 clinici, coerentemente e del tutto logicamente conclude che non emergono elementi che giustifichino le preoccupazioni espresse dalla famiglia paterna riguardo a un possibile indebolimento delle capacità genitoriali della madre. Tanto consente di escludere e respingere , peraltro, la richiesta della parte resistente di procedere ad un approfondimento di patologie psichiatriche della madre atteso che una tale tipologia di analisi avrebbe, alla luce di quanto puntualmente e motivatamente esposto dal CT, un carattere meramente esplorativo e sarebbe quindi del tutto inammissibile.
Invero, ciò che, a giudizio del Tribunale, emerge con chiarezza dall'analisi dei rapporti familiari operato dalla CT è che le critiche del resistente e dei suoi genitori nei confronti della ricorrente sono platealmente trasmesse ai minori con la conseguenza che essi tendono a interiorizzare una rappresentazione negativa e distorta della madre. Questo atteggiamento incide sulla qualità del rapporto dei minori con la madre e influisce negativamente sul loro equilibrio affettivo e relazionale. In questo quadro non pare aiutare la risoluzione positiva dei rapporti familiari l'atteggiamento dei nonni paterni (che erano stati investiti dal Tribunale per i minorenni , con provvedimento del 2.7.2024, dei compiti di cura quotidiana dei minori affidati dal punto di vista educativo ai servizi sociali)
i quali, come evidenziato dal CT, sono molto presenti nella quotidianità dei bambini e certamente costituiscono un punto di riferimento importante nel soddisfare le esigenze di base di cura dei minori e , tuttavia, in vece di assumere un ruolo, se non di mediazione, quanto meno neutrale, hanno sostanzialmente rafforzato con il proprio comportamento la coalizione familiare a sfavore della madre. Tanto il Tribunale obiettivamente riscontra sulla base della documentazione versata agli atti , dalla quale si
Pag. 38 di 53 evince certamente tale generale e costante atteggiamento, sfociato in numerosi episodi altamente conflittuali. In tale quadro il Tribunale ritiene di condividere l'esigenza – pure evidenziata dal CT – di equilibrare le funzioni genitoriali e limitare il ruolo sostitutivo esercitato dai nonni, eventualmente predisponendo al contempo strumenti di supporto alla genitorialità e alla comunicazione tra le parti, il tutto con il primario fine di garantire un ambiente più favorevole allo sviluppo psicologico ed emotivo dei minori.
3. Esame delle domande delle parti.
3.1 Venendo alle domande versate in atti dalle parti, è pacifica la sussistenza della volontà di entrambi i coniugi di pervenire alla separazione e, quindi, è altrettanto pacifica e dovuta una coerente statuizione del
Tribunale sul punto. Nel contesto sopra descritto debbono, poi, essere definite le questioni che costituiscono il corollario della separazione tra i coniugi. Viene anzitutto in rilievo il tema dell'affidamento dei figli in relazione al quale il Tribunale osserva che sarebbe certamente preferibile predisporre – anche in ossequio al principio fondante della relazione genitori/figli consacrato nell' attuale ordinamento, cioè quello dell'affidamento condiviso – un'organizzazione paritetica della gestione dei minori. Tuttavia tale soluzione richiederebbe un recupero dell'alleanza genitoriale – da tempo interrotta e lontana dall'essere ricostituita atteso che durante tutta la fase processuale, sia innanzi al
Tribunale per i minorenni che, successivamente, innanzi a questo
Tribunale, l'aspra conflittualità dei coniugi non soltanto non si è attenuata ma ha addirittura registrato un peggioramento sensibile, reso evidente dalle reciproche doglianze veicolate nei ricorsi in corso di causa ex art. 473 bis
Pag. 39 di 53 39 c.p.c. che paiono sintomatiche, al di là delle ragioni sulle singole questioni minute sottoposte al vaglio del Tribunale, di una sostanziale incapacità di dialogo positivo in funzione della tutela del primario interesse della prole, incapacità peraltro ampiamente riscontrata in questa sede sulla scorta della istruttoria condotta e che trova, purtroppo, ulteriore puntuale riscontro nel provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni in data 2 luglio 2024 nel corpo del quale già si sottolinea la elevata conflittualità dei genitori e , testualmente, la loro “difficoltà nell'esercizio delle funzioni protettive nei confronti dei figli in particolare dal ripararli e dall'estrometterli dalle loro vicissitudini coniugali” , precisandosi che “i due riversano l'ostilità tra di loro sui minori , cercando di screditare l'operato dell'uno e dell'altro e incalzando i figli a prendere le parti di uno o dell'altro genitore” concludendosi per l'affidamento socio assistenziale dei minori ai Servizi Sociali con collocamento presso la casa familiare e sottoposizione degli stessi alle cure dei nonni paterni
(sottoposizione poi rivelatasi, come sopra ampiamente esposto, addirittura rafforzativa delle dinamiche conflittuali tra i coniugi e , quindi, non utile a tutelare i minori).
3.2 In tale quadro di complesse relazioni familiari e coniugali ad alto tasso di conflittualità, che non consente allo stato ai coniugi di poter congiuntamente gestire la prole, ritiene il Tribunale che nell'interesse esclusivo dei minori sia opportuno che gli stessi siano affidati in via esclusiva ad uno dei coniugi che, nel caso di specie, viene individuato nella madre. Si tratta di una scelta determinata non da un giudizio negativo incidente sulla capacità paterna isolatamente considerata (come pure non può esprimersi , come evidenziato dalla CT, un giudizio negativo circa la
Pag. 40 di 53 capacità materna) ma dettata necessariamente dalla sostanziale incapacità dei coniugi di proteggere i minori (come detto determinata non da deficienze singolari tali da escludere una capacità genitoriale singolare di base ma dalla dinamica di alta conflittualità reciproca) che si traduce in un contesto di inaccettabile, dannosa tensione per i figli, idoneo a determinare loro non soltanto un'attuale stato di grave ansia ( peraltro chiaramente già rilevato dai Servizi sociali come risulta dalla relazione a suo tempo dagli stessi stilata su richiesta del Tribunale dei Minorenni, agli atti) ma anche un danno permanente, non altrimenti reversibile. Tenuto conto, peraltro di quanto avvenuto in corso di procedimento ove, nel quadro dei tentativi condotti dal CT al fine di favorire una gestione condivisa dei minori tra il padre, sostenuto dai propri genitori, e la madre, si sono registrati episodi reiterati di liti il cui pretesto è stato fornito dalle più svariate problematiche e situazioni pratiche, anche minute, deve escludersi che il collocamento possa essere alternato o condiviso, atteso che proprio in caso di scelte ordinarie e minute di cura o assistenza attinenti alla vita quotidiana e nei vari “passaggi” dei minori da un coniuge affidatario ad un altro in occasione della frequentazione alternata genitoriale si sono registrate situazioni di conflitto acuto, alle quali peraltro hanno spesso assistito gli stessi minori, con annesso, grave, loro pregiudizio. Si tratta invero di una dinamica da evitare per il futuro in quanto del tutto antitetica all' esigenza di garantire il primario interesse dei minori ad una quotidianità serena e positiva. D'altro canto alla stregua di quanto evidenziato dal CT il collocamento presso il padre e i suoi genitori non corrisponde all'interesse dei minori, proprio perché tutti costoro hanno mantenuto , sia prima del procedimento che nel corso dello stesso, un
Pag. 41 di 53 comportamento sostanzialmente escludente, mediante svalutazione, la figura materna, figura invero essenziale per lo sviluppo della prole. Non può poi essere trascurata, nella scelta effettuata, la strumentalizzazione in Perso atto della minore la quale, anche per attitudine caratteriale, si è assunta un ruolo di comunicatrice delle vicende personali e riservate della madre a servizio sostanziale del conflitto genitoriale in atto, assumendo una posizione incompatibile con le proprie capacità e la propria serenità, ruolo che – per la sua serenità ed equilibrio - deve assolutamente evitarsi continui a mantenere. Ne consegue che, accertata la idoneità genitoriale materna , per tutte dette ragioni , l'affidamento esclusivo deve a costei essere affidato. Non osta peraltro a tale affidamento, anche per quanto evidenziato dalla CT, il comportamento materno quale emerso non soltanto nel corso dell'istruttoria del presente procedimento ma anche da quella condotta precedentemente presso il competente Tribunale per i minorenni di TR. Infatti, il contegno materno , anche ove in alcune circostanze possa essere stato inappropriato verso la figura paterna, non ha mai raggiunto un livello tale, sulla base delle evidenze agli atti, da determinare una costante svalutazione del padre con l'obiettivo di determinarne l'esclusione dalla vita dei minori, comportamento che invece è stato assunto, certamente, dal convenuto e dai suoi genitori.
Inoltre nelle stesse relazioni dei servizi sociali ( sia quella resa al Tribunale per i minorenni che quella resa a questo Tribunale) si dà atto di una adeguata capacità di cura della madre anche con riguardo alla vita quotidiana dei minori seppure con modalità non corrispondenti a quella paterna (cfr. relazioni dd. 25.6.2024 e relazione di aggiornamento del
25.11.2024 agli atti).
Pag. 42 di 53 3.3 Quanto al collocamento dei minori , si ritiene che anche esso debba essere stabilito presso la madre , nell' abitazione di sua proprietà in
VE, via Albherr n.25. per le ragioni espresse al punto precedente unite alla circostanza che ha un età di anni 7 che appare consigliare Per_3
un contatto più stretto con la figura materna, al quale consegue, con riguardo agli altri minori, la necessità di assicurare, nel loro interesse, la stabilità della relazione germana. Non ignora questo Tribunale l'arresto della Suprema Corte espresso con l' ordinanza 21 gennaio 2025 n.1486, che in questo caso è perfettamente ottemperato, infatti, da questa Corte che non ha adottato un criterio astratto, basato unicamente sulla tenera età della minore , ma ha considerato, per quanto sopra esposto, indici precisi Per_3
quali le reali capacità e attitudini di entrambi i genitori nell'accudimento e nell'educazione della figlia, la capacità protettiva rispetto alla lite coniugale, la capacità di preservare la contrapposta figura genitoriale , sempre nell'interesse dei minori. La decisione in materia di affidamento, collocamento e, poi, come si vedrà di seguito, di frequentazione dei figli viene quindi adottata esclusivamente nell'interesse morale e materiale dei minori garantendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nel quadro tuttavia , della necessaria salvaguardia di una minima serenità di vita quotidiana degli stessi.
3.4. Al collocamento prevalente dei minori presso la madre consegue la coerente regolamentazione del contributo al mantenimento dei minori da parte del padre. Tenuto conto delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali quali risultanti agli atti , che si debbono provate, quanto al resistente, per presunzioni, sulla base della sicura sua collaborazione alla società familiare e annessa fruizione dei beni intestati a detta società, oltre
Pag. 43 di 53 che della sua certa capacità lavorativa nel settore di riferimento e, quanto alla resistente, dalla sua attuale occupazione ( la cui stabilità è mersa in corso di interrogatorio ove la stessa ha precisato che il contratto a tempo determinato le viene rinnovato sin dal 2022) dalla sua corrispondente capacità lavorativa (peraltro oggi limitata al part time senza che , tenuto conto dell'età scolare dei minori, se ne ravvisi la assoluta necessità) , dal reddito attuale e dal suo patrimonio immobiliare, tenuto altresì conto, sempre sul piano sintomatico, che i due coniugi domandano l'affidamento esclusivo e il collocamento presso di loro dei figli chiedendo, poi , un contributo ordinario di mantenimento mensile per ciascuno di loro pressochè equivalente ( 600 euro la resistente e 500 euro il ricorrente) ed una uguale partecipazione alle spese straordinarie, il Tribunale stima corretto stabilire in euro 500 mensili per ciascun minore e, quindi, in euro
1.500,00 mensili il contributo ordinario dovuto dal genitore non collocatario e, quindi, nella specie, dal padre alla madre, contributo da versarsi entro il 10 di ogni mese sul conto corrente della coniuge, rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Quanto alle spese straordinarie - tali intendendosi quelle puntualmente indicate nel corrispondente protocollo del CNF - tenuto conto delle circostanze già sopra evidenziate, debbono essere poste in pari misura a carico dei genitori, come peraltro da entrambi, con diverse motivazioni, richiesto nei rispettivi atti. Le spese straordinarie superiori a 200 euro dovranno essere preventivamente concordate.
3.5. Proseguendo nell'esame delle domande proposte dalle parti, debbono essere respinte le rispettive domande di addebito della separazione. Occorre premettere che secondo la costante giurisprudenza di legittimità la violazione dell'obbligo di fedeltà non determina l'addebito della
Pag. 44 di 53 separazione ove sia possibile accertare che la relazione coniugale fosse in crisi prima della violazione medesima. La stessa Suprema Corte ha poi evidenziato che la decisione di un coniuge di proseguire nel rapporto una volta accertata la violazione determina la interruzione del nesso causale tra separazione e violazione medesima (per tutte, su entrambe le questioni,
Cass. ordinanza del 18 dicembre 2023, n. 35296 ). Nel caso di specie, sulla base delle allegazioni del convenuto e della stessa attrice, non reciprocamente contestate, e della corrispondente documentazione di sostegno depositata agli atti, può ritenersi dimostrato che alla violazione dell'obbligo di fedeltà del convenuto risalente al 2020/2021 , è conseguita la decisione di proseguire nel rapporto, affrontando nel 2022 i coniugi un percorso di terapia di coppia e rimanendo gli stessi sostanzialmente nella relazione sino alle più recenti determinazioni di sciogliere il vincolo.
Peraltro, sulla scorta di quanto esposto dalle parti in ordine ai risalenti, costanti conflitti di coppia, la crisi matrimoniale deve farsi risalire già in empi largamente antecedenti al 2021. Ne deriva che la violazione del dovere di fedeltà del marito non è idoneo nel caso di specie a fondare la domanda di addebito della ricorrente. Allo stesso modo non sono idonee a fondare la domanda di addebito dell'attrice le condotte asseritamente prevaricatrici del resistente che, da un lato appaiono genericamente allegate e, dall'altro, si collocano comunque nel generale quadro di conflittualità reciproca che ha caratterizzato da lungo tempo la relazione matrimoniale, con , appunto, reciproche incomprensioni e reazioni. Nella stessa prospettiva si collocano gli episodi di violenza e maltrattamenti reciprocamente allegati dalle parti, che, oltre a non essere stati provati nella loro effettiva idoneità offensiva, hanno avuto tutti un epilogo assolutorio in
Pag. 45 di 53 sede penale, sempre sulla considerazione del giudice competente che gli stessi si collocano in un quadro di conflittualità permanente e risalente della coppia. La stessa sorte di non accoglimento deve poi riservarsi alla domanda di addebito proposta in via riconvenzionale dal resistente , sia per la genericità delle deduzioni in tema di comportamenti della coniuge che avrebbero determinato la necessità di addebitarle la separazione , oltre che per la loro inidoneità in taluni casi a fondare l'addebito, sia per le considerazioni sopra formulate in ordine ai presunti maltrattamenti e violenze reciproche, escluse in sede penale, sia infine perché, con riferimento all'unica allegazione non generica, relativa alla violazione dei doveri di fedeltà da parte della attrice, valgono le stesse considerazioni in precedenza formulate circa la preesistenza alla violazione di una conclamata situazione di crisi coniugale.
3.6. Le considerazioni sopra formulate escludono, peraltro, la fondatezza anche della domanda risarcitoria avanzata dal convenuto in via riconvenzionale, atteso che esclusa la natura illecita della relazione extraconiugale conseguente alla crisi, non può ritenersi sussistente una condotta contra legem idonea a fondare il danno ed il suo risarcimento. E' parimenti infondata la domanda del convenuto intesa al risarcimento del danno endofamiliare non registrandosi a carico della attrice violazioni di doveri familiari ed in particolare un disinteresse genitoriale, maltrattamenti o abbandono dei minori che abbiano causano un danno concreto e grave, per le ragioni in precedenza esposte, come supportate dalle relazioni dei servizi sociali e dalle considerazioni del CT . Come ben evidenziato dalla CT quello che il convenuto considera violazione dei doveri familiari consiste piuttosto in una mancata corrispondenza del
Pag. 46 di 53 comportamento della attrice agli standards, per così dire, di cura materiale e non, del padre e della sua famiglia di origine, dovendosi tuttavia escludere, come adeguatamente motivato e illustrato dall'ausiliare e sopra ben evidenziato (e come confermato dalle relazioni dei Servizi Sociali, che non hanno rinvenuto situazioni di incuria dei minori), che l'attrice mostri effettive carenze genitoriali , dovendosi intendere l'idoneità dell'accudimento non soltanto riferito alle esigenze di base dei figli – comunque nella specie soddisfatte a sufficienza - ma anche alle esigenze emotive e relazionali degli stessi che la madre è in grado , ed è stata quindi sempre in grado, di soddisfare adeguatamente.
3.7. Con riguardo alle modalità di frequentazione della prole da parte del padre il Tribunale, ritiene necessario dar corso ad una regolamentazione semplice ma puntuale della frequentazione, nella acclarata idoneità genitoriale “singolare” del padre, come confermata dalla CT ma con l'obiettivo di limitare il più possibile i contatti tra i coniugi al fine di evitare che i figli siano da loro coinvolti nel conflitto in atto e questo venga incrementato dai coniugi. Si ritiene, in questo quadro, che il padre potrà frequentare i figli a fine settimana alterni dal venerdì, ove li preleverà a scuola, sino al lunedì mattina, quando li porterà nuovamente a scuola.
Inoltre nella settimana nella quale non avrà riservato il fine settimana, il padre potrà frequentare i figli prelevandoli a scuola il giorno del mercoledì, riportandoli a scuola la mattina del venerdì. Nella quotidianità non vi sarà quindi contatto tra i genitori nella fase di frequentazione dei figli. Il padre avrà poi diritto di portare con sè i figli durante le vacanze estive per 30 giorni, anche non consecutivi, dovendosi i coniugi accordare sul periodo in questione entro il 31 maggio di ciascun anno. Le vacanze di Natale (tali
Pag. 47 di 53 intendendosi il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre) e capodanno ( tali intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso) e pasqua e pasquetta sono trascorse dai figli alternativamente presso la madre e il padre;
nel 2025 le vacanze di Natale con la madre e quelle di capodanno con il padre, pasqua con il padre e pasquetta con la madre. I compleanni alternativamente con la madre ed il padre, ad anni alterni. Nei compleanni residui del 2025, se esistenti, con la madre. Nel 2026 i compleanni verranno trascorsi con il padre, e via di seguito. Non sono previste videochiamate o chiamate telefoniche, allo stato, al fine di non alimentare il conflitto genitoriale in danno dei figli.
3.8. L'assegno unico per i figli è attribuito integralmente alla parte attrice che ne ha il collocamento esclusivo.
3.9. Nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, essendovi domanda congiunta in tal senso.
3.10. Da ultimo vengono esaminate in questa sede, sulla base degli elementi acquisiti nel corso della necessaria, lunga e complessa istruttoria condotta nel procedimento di merito, i due ricorsi ex art. 473 bis c.p.c. n.
39 proposti dalle parti: la presente decisione deve quindi ritenersi anche riferita ai suddetti ricorsi, essendo pervenuta a risolvere tutte le questioni controverse in tempi talmente rapidi da essere compatibili e corrispondenti alla celerità dei subprocedimenti menzionati. Deve anzitutto respingersi il ricorso proposto il 6.12.2024 in corso di causa dalla ricorrente la quale lamentava che la controparte ponesse in essere condotte dirette ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale della ricorrente, chiedendo
Pag. 48 di 53 che rendessero il conto in ordine all'impiego del denaro versato a titolo di mantenimento dei minori e la documentazione dei versamenti delle somme a favore dei figli da parte di e fosse accertato il loro Controparte_1
inadempimento in ordine all'acquisto del vestiario e del corredo scolastico dei minori, oltre alla richiesta di più puntuale regolamentazione della frequentazione dei figli da parte dei genitori nel corso delle vacanze natalizie. Il Tribunale ha provveduto immediatamente su tale ultimo punto in relazione al quale, quindi, alla data odierna è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronunzia. Con riferimento alle altre doglianza della attrice veicolate nel predetto ricorso, si osserva che le allegazioni in ordine agli ostacoli al corretto svolgimento del rapporto con i minori, comprese le contestazioni in ordine all'utilizzo delle somme per i mantenimento dei figli e all'acquisto dei vestiario e corredo scolastico si collocano nel quadro di reciproca conflittualità sopra delineato, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento lamentato - peraltro da escludersi quanto all'utilizzo delle somme da parte dei nonni per le esigenze dei minori tenuto conto che il Servizi Sociali nella relazione richiesta danno atto della cura adeguata degli stessi ( il che consente di ritenere provato per presunzioni l'utilizzo adeguato e corretto delle somme percepite dai nonni per il mantenimento dei minori) - è comunque addebitabile alla condotta di entrambe le parti e non può ritenersi imputabile in via esclusiva al convenuto ed ai suoi genitori con conseguente reiezione della domanda di conformi provvedimenti del Tribunale, peraltro oggi superati dagli arresti della decisione di merito qui contestualmente assunta. Quanto poi al ricorso successivamente introdotto, sempre in corso di causa, dal convenuto, con il quale si chiedeva di ammonire la parte attrice per i
Pag. 49 di 53 comportamenti pregiudizievoli dai medesimi tenuti nei confronti dei figli minori volti a denigrare la figura paterna e pe l'asserito prolungato mancato versamento dell'assegno di mantenimento posto a suo carico e mancata compartecipazione alle spese straordinarie per la cura e le esigenze dei minori, il Tribunale ritine che anche detto ricorso debba essere integralmente respinto. Quanto alle condotte denigratorie, si osserva anche in questo caso che anche detto comportamento è addebitabile alla condotta di conflittualità permanente assunta da entrambe le parti e non può ritenersi imputabile, quindi, in via esclusiva alla attrice con conseguente reiezione della domanda di conformi provvedimenti del Tribunale, peraltro oggi superati dagli arresti della decisione di merito qui contestualmente assunta. Parimenti non fondate appaiono le altre doglianze, che si collocano sul piano meramente economico, allegate dal convenuto, atteso che, come ben documentato dalla attrice, la stessa si è dovuta far carico di ulteriori spese per i minori, determinate dalla mancata fornitura agli stessi, nella evenienza del trasferimento periodico a casa della madre, degli indumenti ed accessori necessari per il loro soggiorno presso la madre. Si evidenzia peraltro che anche tali contestazioni si inseriscono nel clima di generale conflittualità della coppia, che ha visto in corso di causa contestare anche da parte della attrice il supposto mancato pagamento da parte del convenuto di rette scolastiche, il cui versamento è stato poi dal medesimo convenuto perfettamente documentato. Ne consegue la integrale reiezione del ricorso proposto, peraltro superato ulteriormente dalle statuizioni qui contestualmente assunte con riguardo alla fase di merito.
3.11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della avvenuta reiezione di entrambi i ricorsi provvedimenti indifferibili e di
Pag. 50 di 53 gran parte delle domande reciprocamente formulate, comprese quelle di addebito, e tenuto conto della vittoria della attrice in ordine alla domanda di affidamento esclusivo dei figli, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite – che sono liquidate comprendendovi quelle di cui ai predetti subprocedimenti - nella misura di un mezzo e per porre il residuo mezzo, liquidato come in dispositivo, a carico del convenuto.
Stessa sorte di definitiva regolamentazione è stabilita per le spese di CT la cui liquidazione è avvenuta con decreto in corso di causa che qui deve intendersi confermato.
PQM
Il Tribunale di VE, definitivamente pronunziando:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
in relazione al matrimonio da costoro Controparte_1
contratto in IN (VR) il giorno 26.07.2009, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IN, al n. 13, parte
II, serie A;
2) affida i figli minori e Persona_1 Persona_2 Per_3
in via esclusiva alla madre, presso la quale risiederanno
[...]
nella abitazione sita in VE, via Albherr n.25;
3) dispone che il padre frequenterà i minori a settimane alterne nei fine settimana dal venerdì, quando li preleverà all'uscita dalla scuola, al lunedì mattina quando li ricondurrà a scuola e, nelle settimane nelle quali non fruirà del fine settimana, dal mercoledì quando li preleverà all'uscita dalla scuola al venerdì mattina, quando li ricondurrà a scuola;
Pag. 51 di 53 4) Dispone che i minori trascorreranno con ciascun genitore le vacanze di Natale (tali intendendosi quelle dal 24 dicembre al 31 dicembre )
e capodanno ( tali intendendosi quelle dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso) e pasqua e pasquetta alternativamente presso la madre e il padre;
nel 2025 il natale con la madre e il capodanno con il padre, pasqua con il padre e pasquetta con la madre;
5) Dispone che i minori trascorreranno alternativamente di anno in anno con ciascun genitore i propri compleanni, a partire dal corrente anno
2025 in cui tali festività , se ancora non trascorse, competeranno alla mamma;
6) Dispone che i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di 30 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori sull'individuazione di tali periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
7) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei tre figli mediante corresponsione alla ricorrente di un assegno mensile non inferiore ad euro 1.500,00= ( euro 500,00 per ciascun figlio), somma da erogarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di accredito bancario , rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie quali definite dal protocollo CNF, da concordarsi se superiori a 200 euro;
8) assegna alla ricorrente l'assegno unico per i figli;
9) dispone che nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi;
Pag. 52 di 53 10) compensa per ½ le spese di CT come liquidate in corso di lite, e pone a carico del convenuto il residuo mezzo delle stesse;
11) compensa tra le parti le spese di lite, comprensive dei due subprocedimenti , nella misura di ½ e pone il residuo ½ a carico del convenuto liquidandolo in euro 5.000,00 per compensi oltre accessori di legge;
12) dispone che il presente provvedimento sia trasmesso all'Ufficiale dello stato civile competente perché proceda alle annotazioni di legge.
Così deciso in VE nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
Pag. 53 di 53
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di VE
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 370/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Adilardi Giulio Presidente rel.
Dies AR IU
OL IU IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, nata a [...] il [...], CF Parte_1
, ivi residente in [...]del Dosso n.30, cittadina C.F._1
italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Basevi (CF
[...]
,fax:0432/502977,pec: C.F._2 Email_1 Email_2
) del Foro di Udine e dall'avv. Nicoletta Mancinelli ( CF
[...]
, fax 0432/502977, pec: C.F._3
e domiciliata presso il loro studio in Email_3
Via G. Carducci n.23, giusta procura speciale allegata ricorrente
CONTRO , nato a [...] il [...] Controparte_1
ed ivi residente in [...]del Dosso n. 30, C.F. , CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso dall'avv. ELISA MOLINARI (C.F.
[...]
) con Studio in TR (TN), via Torre Verde n. 25, presso la C.F._5
quale ha altresì eletto domicilio giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
e/o al seguente numero di fax: Email_4
0461.265252
Resistente
E CON L'INTERVENTO
PUBBLICO MINISTERO
Interveniente
CONCLUSIONI
La ricorrente così conclude: nel merito in via principale: previo rigetto di tutte le domande formulate da parte resistente, anche in via istruttoria, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del signor a causa dei suoi comportamenti contrari ai Controparte_1
doveri matrimoniali;
affidarsi i figli minori Persona_1 [...]
e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 Persona_3
loro collocazione anagrafica presso la residenza della madre, in VE, via Albherr n.25; disporre che i minori potranno stare con ciascun genitore a settimane alterne, dal lunedì pomeriggio dopo scuola sino al lunedì
Pag. 2 di 53 mattina della settimana successiva quando il genitore di competenza li riaccompagnerà a scuola. Al fine di evitare i contatti tra la signora Pt_1
e i suoceri, disporre che sia sempre il padre a consegnare e ritirare i figli presso la casa materna, muniti di tutto il vestiario e il corredo scolastico necessario. Disporre, altresì, qualora i bambini venissero consegnati alla mamma senza il corredo scolastico o i dispositivi elettronici necessari allo svolgimento dei compiti, che sia il padre a consegnare tali beni tempestivamente presso la residenza materna, sempre al fine di evitare i contatti della signora con i suoceri e che sia sempre il signor Pt_1
a ritirare tali beni tempestivamente qualora gli stessi rimanessero CP_1
nella casa materna. Disporre che ciascun genitore avrà la possibilità di raggiungere telefonicamente ( anche con videochiamata) i figli e viceversa almeno due sere alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì.
Disporre che i minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno le giornate di
Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta. In particolare disporre che i bambini trascorrano col padre il Natale e con la mamma la Pasqua negli anni pari. Di conseguenza la prima metà di tali periodi di vacanza competeranno al genitore che trascorrerà con i figli il giorno di Natale o di
Pasqua secondo la suddivisione 23-29 dicembre con uno/ 30 dicembre-6 gennaio con l'altro; inizio vacanze pasquali sino alla sera di Pasqua con uno/Pasquetta sino al termine delle vacanze scolastiche con l'altro.
Disporre che i bambini trascorreranno alternativamente di anno in anno con ciascun genitore i propri compleanni, a partire dal corrente anno in cui tali festività competeranno alla mamma. Disporre che i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di 30 giorni, anche non
Pag. 3 di 53 consecutivi, durante le vacanze estive, previa comunicazione tra i genitori sull'individuazione di tali periodi entro il 31 maggio di ogni anno. Atteso lo stato di disoccupazione della signora la necessità per la stessa di Pt_1
acquistare il vestiario e quant'altro necessita per i figli e considerato, altresì, che la stessa è stata costretta a rilasciare la casa coniugale e a reperire altro autonomo alloggio con un grave pregiudizio economico, disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei tre figli mediante corresponsione alla ricorrente di un assegno mensile non inferiore ad euro
1.800,00= ( euro 600,00= per ciascun figlio), somma da rivalutarsi in base agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie. Disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito esclusivamente disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi;
Spese di lite rifuse. Il resistente cosi conclude: In via principale: pronunciare la separazione personale tra i signori e Controparte_1 Parte_1
autorizzando i coniugi a vivere separatamente, con addebito della separazione a carico della signora a causa dei suoi Parte_1
comportamenti maltrattanti nei confronti del coniuge e dei figli, come tali contrari ai doveri che derivano dal matrimonio;
disporre l'affidamento in via esclusiva dei minori al padre, con previsione di un protocollo di visite in favore della madre subordinatamente alla supervisione del Servizio sociale di TR (anziché di VE, stante quanto sopra già argomentato) e, per l'effetto, assegnare la casa familiare al padre;
porre a carico della signora l'obbligo di versamento di un assegno di Pt_1
mantenimento in favore dei figli pari ad Euro 1.500,00 (Euro 500,00 per ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori, con espresso richiamo per la loro qualificazione alle Linee Guida CNF;
Pag. 4 di 53 nulla per mantenimento in favore del signor condannare la CP_1
signora al risarcimento dei danni per le violenze fisiche Parte_1
e psicologiche subite in proprio dal signor e dai figli Controparte_1
minori che si propone nell'importo di Euro 50.000,00 (di cui Euro
20.000,00 in favore del signor ed Euro 10.000,00 in favore di CP_1
ciascun bambino) o nel diverso importo da determinarsi in via equitativa ad opera di questo IU;
ammonire la signora e il di lei Parte_1
compagno signor in ordine ai comportamenti pregiudizievoli Parte_2
dai medesimi tenuti nei confronti dei figli minori e dettagliati nell'istanza urgente di data 11 settembre 2025, nonché da tutti i comportamenti volti a denigrare la figura paterna;
ordinare con urgenza l'attivazione di un supporto psicologico in favore dei minori che stanno manifestando situazione di disagio e necessità di supporto;
ammonire la signora in ordine al prolungato mancato versamento Parte_1
dell'assegno di mantenimento posto a suo carico nonché in ordine alla assoluta mancata compartecipazione alle spese straordinarie per la cura e le esigenze dei minori, ordinando che la medesima provveda entro cinque giorni, o entro il diverso termine che questo Ill.mo IU riterrà, dalla comunicazione dell'emittendo provvedimento a risanare l'intera esposizione debitoria, pari ad Euro 5.706,88 (aggiornato ad ottobre 2025) per il mantenimento ordinario da versarsi ai nonni collocatari dei minori, nonché ad Euro 1.373,76 per spese straordinarie del 2024 e 2025 sostenute unicamente e per intero dal signor odierna parte Controparte_1
istante; disporre la riapertura della fase istruttoria, ammettendo i mezzi di prova già articolati in comparsa di costituzione e risposta nonché in memoria di data 11 ottobre 2024 e in istanza urgente di data 11 settembre
Pag. 5 di 53 2025, insistendo in particolare nell'accoglimento della già formulata eccezione di richiesta di integrazione della CT per mancanza delle competenze tecniche della nominata Ctu con riferimento alle valutazioni in ambito psichiatrico, come meglio esposto in udienza di data 9 luglio 2025 e risultante dal relativo verbale già agli atti. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda relativa all'affidamento in via esclusiva dei minori al padre, disporre la collocazione prevalente dei bambini presso il padre, assegnando allo stesso la casa familiare, con previsione di un protocollo di visite della madre, subordinatamente alla supervisione del Servizio sociale di TR (anziché di VE) almeno per un primo periodo non inferiore ad un anno dalla pronuncia della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_3
giudizio chiedendo che fosse dichiarata la Controparte_2
separazione personale dei coniugi con addebito a carico del signor a causa dei suoi comportamenti contrari ai doveri Controparte_1
matrimoniali; che i figli minori e Persona_1 Persona_2
fossero affidati in via esclusiva alla madre, la quale Persona_3
rimarrà a vivere con i figli nell'abitazione coniugale di Salita del Dosso
n.30 a VE, da assegnarsi alla stessa con ogni arredo e corredo ivi esistente;
che il padre potesse vedere i figli secondo modalità e tempi ritenuti più opportuni, da attuare anche con l'intervento dei Servizi sociali competenti per territorio;
che il padre contribuisse al mantenimento dei tre figli mediante corresponsione di un assegno mensile non inferiore ad euro
1.800,00= ( euro 600,00= per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese
Pag. 6 di 53 straordinarie, dichiarando che nulla fosse dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi. Spese di lite rifuse. Esponeva che : le parti hanno contratto matrimonio concordatario a IN (VR) il giorno 26.07.2009, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IN, al n. 13, parte II, serie A, optando per il regime di separazione legale dei beni ( doc.2); da tale unione sono nati tre figli: il 29.05.2012 a Persona_1
VE (CF , il 18.06.2014 a C.F._6 Persona_2
VE (CF ) e il 7.12.2018 in C.F._7 Persona_3
VE (CF ( docc.3-4); sin da subito la vita C.F._8
matrimoniale si era contraddistinta per la condotta prepotente e prevaricante del signor nei confronti della moglie, pretendendo CP_1
egli che questa andasse a lavorare, nonostante fosse occupata a tempo pieno a gestire i tre figli piccoli;
l'intero nucleo famigliare era stato sempre mantenuto in via esclusiva dalla signora nonostante il marito Pt_1
avesse sempre lavorato e conducesse, per sé, una vita più che dignitosa, investendo la ricorrente il proprio denaro -derivante dalla propria attività lavorativa, dall'eredità ricevuta in morte del padre e dai canoni di locazione di due appartamenti di sua proprietà – per far fronte ai bisogni famigliari;
la ricorrente, dal settembre 2009 ha lavorato come commessa presso un calzaturificio di GO (VR) con un contratto a tempo indeterminato, impiego dal quale si era licenziata alla nascita del primo figlio;
dal Per_1
gennaio 2014 la signora aveva ripreso a lavorare come segretaria presso la
Realgamma, ditta di proprietà del marito che si occupa di lavori edili e ciò Perso sino all'ottavo mese di gravidanza della secondogenita, il signor nonostante lavorasse, non contribuiva affatto né alle spese CP_1
domestiche né dei figli, a seguito della nascita della seconda figlia, la
Pag. 7 di 53 signora ha potuto rimanere a casa per un certo periodo, durante il Pt_1
quale riceveva la Naspi di circa 500 euro al mese;
in quel periodo questa costituiva l'unica entrata della famiglia, le cui esigenze venivano soddisfatte grazie all'aiuto economico del padre della ricorrente, che copriva le spese delle utenze domestiche, il vestiario per i bambini e faceva spesso la spesa;
nel gennaio 2016, con la secondogenita ancora in tenerissima età, il signor aveva costretto la moglie ad andare a CP_1
lavorare, poiché, a suo dire, aveva bisogno di liquidità; la ricorrente fu assunta in Provincia come Funzionario amministrativo scolastico e il suo stipendio continuava a costituire l'unica fonte di reddito della famiglia;
nel
2018 la ricorrente era rimasta a casa perché in attesa della terzogenita nata nel dicembre del 2018.e grazie alla la signora ha potuto Per_3 CP_3
non lavorare fino al compimento del terzo anno di età della bambina;
successivamente ella è stata costretta a riprendere il lavoro impiegatizio nelle scuole, con enormi difficoltà in termini di organizzazione famigliare, poiché il signor rimaneva spesso fuori casa;
attualmente la CP_1
ricorrente lavora come impiegata part time percependo uno stipendio di circa euro 1.100,00= mensili;
ella inoltre ritrae reddito dalle locazioni di due appartamenti di sua proprietà ( circa euro 4.100 lordi al mese) e percepisce l' assegno unico per i figli di 180 euro al mese;
ella sta provvedendo a pagare due mutui: un mutuo ipotecario acceso presso la
Cassa rurale Vallagarina con rata mensile di euro 800,00= e uno presso la banca Volksbank che è servito nella misura di Euro 16.000 per acquistare l'immobile – ad uso magazzino - della società AM Immobiliare srl di proprietà della famiglia del resistente, con rata mensile di circa euro
300,00= ( docc.5-11); il signor invece, formalmente è senza CP_1
Pag. 8 di 53 reddito e in sede di dichiarazione è a totale carico della moglie;
egli lavora come responsabile tecnico nella società “AMimmobiliare srl insieme ai suoi genitori e si occupa di ristrutturazioni in campo idraulico ed edile
(doc.12); recentemente egli ha acquistato una vettura “Maserati” in
Germania e possiede una motocicletta costosa;
ciò nonostante, non ha mai provveduto a mantenere la propria famiglia;
la casa coniugale sita in
VE, Salita del Dosso n.30, prima di proprietà del suocero della signora e ora confluita in un trust assieme ad altri beni di cui si dirà Pt_1
appresso, è stata ristrutturata con denaro della ricorrente ( circa 100.000 euro) e ad oggi non è ancora completata: l'immobile è privo di terrazzo e non è stato terminato l'impianto di riscaldamento a pavimento;
la signora, in costanza di matrimonio, ha fornito al marito e ai suoi genitori, oltre alla somma di cui sopra, i seguenti importi: euro 39000 ai suoceri per l'acquisto di una piccola porzione di immobile adiacente alla casa coniugale, euro
5000 come prestito personale alla suocera in data 18.11.2021, euro
1.459,12 per le spese legali del marito, euro 1079 al marito per l'acquisto di un mobile per la sua amante, euro 3700 per l'acquisto della vettura del suocero, euro 16000 per l'acquisto del magazzino, euro 14.200 per prestiti vari al marito;
nessuno di questi importi è stato, ad oggi, restituito;
la gestione dei bambini è sempre stata a carico della signora in Pt_1
maniera quasi esclusiva: durante la permanenza del nucleo famigliare nella abitazione natale della ricorrente sita in VE – via Halbherr- ella si occupava sia dei figli che del proprio lavoro;
da quando la famiglia nel 2019 si è trasferita nell'attuale residenza di Salita del Persona_4
Dosso n. 30, sempre a VE, la gestione della famiglia si è ampliata, poiché nel medesimo pianerottolo vivono anche i genitori del resistente, i
Pag. 9 di 53 quali si sono giocoforza inseriti nel nucleo famigliare del figlio;
da questo momento in poi il ruolo della suocera in particolare è diventato molto intrusivo, in quanto ella pretendeva e pretende tuttora di voler controllare ogni aspetto della vita del figlio, della nuora e dei nipoti;
il signor ha sin da subito posto in essere nei confronti della moglie e di CP_1
recente anche dei figli, condotte del tutto contrarie ai doveri matrimoniali e genitoriali;
numerosi sono gli episodi di maltrattamenti soprattutto psicologici che la signora ha subito e continua a subire dal marito e Pt_1
dalla di lui madre;
ella è stata pertanto costretta a rivolgersi al centro antiviolenza di TR prima e di VE poi, già nel mese di agosto del
2023, al fine di ottenere adeguato supporto che le permettesse di affrontare consapevolmente la realtà di violenza famigliare che stava vivendo;
nell'anno 2021 la ricorrente ha scoperto – tramite alcune mail rinvenute nell'ipad di famiglia (doc. 22) - un tradimento del marito con una donna, ; da quel momento in poi il ha iniziato ad assumere nei confronti CP_1
della moglie atteggiamenti sempre più denigranti e al contempo possessivi impedendole di truccarsi, di vestirsi bene, e la accusava di essere lei quella che “cercava uomini fuori casa” ; affrontato, per volere della ricorrente, senza esito un percorso di terapia di coppia, il resistente controllava e dominava la coniuge e rifiutava la proposta di separazione;
che quindi a causa delle condotte del signor la coppia era da tempo in crisi;
CP_1
alfine ha richiesto alla moglie di separarsi, utilizzando al CP_1
contempo i propri figli, tentando in tutti i modi di metterli contro la madre e di sottrarli a lei;
in questo contesto privo di rispetto, colmo di pressioni e denigrazioni continue la signora ha conosciuto un altro uomo in Pt_1
occasione di una convention a Milano, con il quale ha iniziato una
Pag. 10 di 53 affettuosa amicizia;
il resistente adottava allora condotte aventi come unico obiettivo quello di far apparire la moglie una cattiva madre, denunciandola all'autorità giudiziaria per maltrattamenti nei propri confronti e nei confronti dei figli;
ella al fine di ottenere protezione e tutela, è stata costretta a sporgere denuncia-querela nei confronti del marito per una serie di reati, tra cui quelli p. e p. dagli artt. 570 e 572 c.p. ; il aveva CP_1
inoltre richiesto al Tribunale dei Minorenni di TR l'affidamento esclusivo dei tre figli. Premesso quanto sopra, la ricorrente al fine di tutelare se stessa e i figli, la cui vicinanza al padre e ai nonni non fa che minare la loro serenità e il loro equilibrio chiede l'affidamento esclusivo dei tre minori alla madre e con facoltà di visita del padre secondo modi e tempi ritenuti più opportuni, anche con l'intervento dei Servizi Sociali competenti, qualora ritenuto necessario e previo accertamento delle sue capacità genitoriale;
chiede inoltre, 1800,00= ( euro 600 per ciascun figlio), qual contributo ordinario a mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie;
allegava poi piani genitoriali rispecchianti una possibile gestione dei bambini coinvolgente il padre, purchè subordinata e/o sostenuta da un attento monitoraggio dei Servizi Sociali e di dichiara disponibile a partecipare, assieme al marito, ad un percorso di mediazione famigliare con la finalità di garantire ai figli un ambiente di vita famigliare sereno ed un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Chiedeva da ultimo l' adozione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc al fine di scongiurare un danno imminente ed irreparabile ai minori.
2. Si costituiva chiedendo che previo rigetto di tutte Controparte_1
le domande formulate da parte ricorrente, ad eccezione della domanda di
Pag. 11 di 53 separazione, la stessa fosse addebitata alla signora a Parte_1
causa dei suoi comportamenti maltrattanti nei confronti del coniuge e dei figli, come tali contrari ai doveri che derivano dal matrimonio. Chiedeva che poi il Tribunale disponesse l'affidamento in via esclusiva dei minori al padre, con previsione di un protocollo di visite in favore della madre subordinatamente alla supervisione del Servizio sociale e, per l'effetto, assegnare la casa familiare al padre presso cui i minori saranno collocati.
Chiedeva inoltre di porre a carico della signora l'obbligo di Pt_1
versamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad Euro
1.500,00 (Euro 500,00 per ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori, con espresso richiamo per la loro qualificazione alle Linee Guida CNF;
nulla per mantenimento in favore del signor e che la ricorrente fosse condannata al risarcimento dei CP_1
danni per le violenze fisiche e psicologiche subite in proprio dal signor e dai figli minori per l'importo di Euro 50.000,00 (di Controparte_1
cui Euro 20.000,00 in favore del signor ed Euro 10.000,00 in CP_1
favore di ciascun bambino) o nel diverso importo da determinarsi in via equitativa ad opera del IU;
In via subordinata chiedeva la collocazione prevalente dei bambini presso il padre, assegnando allo stesso la casa familiare, con previsione di un protocollo di visite della madre, subordinatamente alla supervisione del Servizio sociale almeno per un primo periodo non inferiore ad un anno dalla pronuncia della sentenza.
Esponeva che : sin dagli esordi, la vita familiare è stata caratterizzata da grosse divergenze tra genitori relative alle modalità di crescita, all'educazione ed alla gestione dei bambini;
dall'anno 2019 e sino a pochi mesi fa, la famiglia ha vissuto a VE, all'interno di un'unità abitativa
Pag. 12 di 53 molto ampia ed accogliente, che si trova all'interno di un grande edificio di proprietà della famiglia ristrutturato interamente ad opera del CP_1
signor nell'ottica di contenere le spese di gestione e Controparte_1
di manutenzione dell'ampio giardino e degli spazi verdi che circondano la proprietà, il signor si occupa in proprio ed in prima persona della CP_1
manutenzione e di curare tutta l'area esterna;
la crisi coniugale si stava protraendo ormai da anni, tant'è che già nel 2013-2014 il signor CP_1
si era rivolto a don indicatogli da un'amica di famiglia, Persona_5
rappresentandogli le difficoltà della vita familiare;
nel 2016-2017, il signor aveva addirittura preso contatti con un legale del foro di CP_1
VE per acquisire informazioni in merito ad una eventuale separazione ed alle modalità di gestione dei figli in questa delicata situazione;
nel frattempo, però, nel 2018 è nata la piccola e il signor ha Per_3 CP_1
conseguentemente scelto di concentrarsi e lavorare nuovamente sul benessere dalla famiglia;
la crisi, però, era ormai latente già da anni ed è esplosa in maniera esponenziale ed irreversibile nel corso dell'anno 2022; nel frattempo, la signora aveva iniziato l'attività Parte_1
lavorativa che ricopre tutt'ora presso la Pubblica amministrazione e, a partire circa da giugno 2023, ha iniziato una attività con il gruppo “Forever
Living Products”, azienda che si occupa della vendita di bevande e prodotti di linee dedicate alla cosmetica ed alla protezione della pelle ed ha iniziato a partecipare a numerosi incontri e convention anche fuori regione;
nei mesi tra giugno e dicembre 2023, la signora ha acquistato prodotti Pt_1
per circa Euro 7.000,00 da vendere poi alla sua rete di clienti e anche questo tema è stato motivo di discussione con il marito, il quale le ha fatto notare di aver investito sin dall'inizio una somma di denaro ingente ancora
Pag. 13 di 53 prima che la sua rete per le vendite fosse strutturata e consolidata a sufficienza;
nel contesto lavorativo della Forever, la signora ha Pt_1
intrapreso una stabile relazione (e non certo una “affettuosa amicizia”) con un uomo e, da allora, la relazione è diventata il fulcro preponderante della vita della signora tanto da indurla a disinteressarsi quasi Pt_1
totalmente dei figli minori, come dimostrano le continue segnalazioni effettuate dal signor prima ai Servizi Sociali e poi al Tribunale CP_1
dei Minorenni di TR al quale il medesimo è stato costretto a rivolgersi;
sebbene non fosse stato ancora formalizzato alcun accordo di separazione tra i coniugi e non fosse stato ancora definito alcun protocollo circa la gestione dei tre figli minori, infatti, la signora ha iniziato a vivere Pt_1
la nuova relazione in maniera plateale, secondo modalità comportanti seria offesa alla dignità ed all'onore dell'altro coniuge, soprattutto nel suo ruolo di padre, prima ancora che di coniuge;
non sono mancante, infatti, offese e aggressioni, prima solo verbali e poi anche fisiche, da parte della signora nei confronti del signor il tutto davanti ai tre bambini;
Pt_1 CP_1
delle difficoltà nei rapporti con la signora il signor Pt_1 CP_1
aveva più volte parlato anche con la cognata, in più Testimone_1
occasioni; i figli minori, inoltre, hanno visto e sentito costantemente, mentre erano in casa, la madre al telefono con il nuovo compagno, sapevano che la medesima chattava continuamente con lui, l'accusavano di ciò e di disinteressarsi a loro;
sapevano addirittura che la madre, spesso, li lasciava per incontrarsi con lui e temevano (e temono tutt'ora) che la madre li voglia portare via con sé ad Udine per raggiungere il nuovo compagno;
questa è stata, quindi, la vera causa scatenante della crisi coniugale: i problemi tra coniugi che erano sorti ormai da anni e la noncuranza della
Pag. 14 di 53 signora nei confronti dei figli, che ha portato al contempo il signor Pt_1
a rivalutare la figura della coniuge, sia come moglie sia come CP_1
madre; una volta esplosa la crisi, è stato il signor a Controparte_1
tentare in vari modi di affrontarla, intraprendendo già nel 2021 in prima persona un percorso psicologico con la dott.ssa che ha Persona_6
suggerito di avviare un percorso di terapia di coppia;
è stato, quindi, sempre il signor ad invitare la signora prima ad CP_1 Pt_1
intraprendere un percorso di terapia di coppia con l'ausilio prima della dott.ssa (2022) e poi del dott. e, Persona_7 Persona_8
infine, a seguire un percorso di mediazione familiare presso l'Alfid di
TR ; è quindi sempre stato il signor a farsi promotore dei CP_1
vari percorsi proposti, interessando sia professionisti sia il Servizio sociale, perché sempre più preoccupato per i propri figli e per la situazione che stavano vivendo in casa;
la signora però, ha sempre dimostrato di Pt_1
non voler affrontare la situazione e, di fatto, si è sottratta a tutti i percorsi proposti dal marito;
in questo contesto, il signor ha avviato le CP_1
pratiche per la separazione e d'intesa con il proprio legale del tempo (cui la scrivente è subentrata nel mese di aprile 2024) e con il legale della signora
– è uscito temporaneamente dalla casa familiare a causa Pt_1
dell'intollerabilità della convivenza, nel tentativo di evitare le occasioni di attrito, e si è stabilito nella vicina abitazione dei genitori, in modo tale da poter avere un rapporto quotidiano con i bambini;
nonostante la fuoriuscita del signor sono emerse ancora una volta forti divergenze tra i CP_1
coniugi rispetto alla gestione dei figli;
è stato aperto nei confronti della signora procedimento penale sub n. 574/24-21 RGNR e n. Pt_1
368/2024 R.G. GIP del Tribunale di VE per maltrattamenti ex art.
Pag. 15 di 53 572, 1 e 2 comma, c.p. con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di minori (doc.
9 - ordinanza di fissazione incidente probatorio); in seguito al provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di
TR il 31 maggio 2024, entrambi i genitori si sono allontanati dalla casa familiare, destinata ai bambini, ed il IU ha disposto l'affido educativo- assistenziale dei bambini al Servizio sociale territorialmente competente, sotto la gestione diretta dei nonni paterni. Con riferimento alla condizione patrimoniale della coppia il resistente evidenziava che tutte le unità abitative date in locazione e da cui la ricorrente trae ormai da anni un costante e certo reddito mensile (compreso l'appartamento di proprietà della sorella), sono state oggetto di ristrutturazione e messe a rendita, in ragione dei canoni di affitto dalla medesima percepiti, unicamente grazie al lavoro ed all'impegno del signor che nel corso degli anni si è CP_1
dato molto da fare prima per la loro ristrutturazione ed in seguito per la loro gestione atteso che la società AM Immobiliare ha eseguito lavori e fornito beni ed arredi per Euro 118.485,61 di cui, ad oggi, non è mai stato versato alcunché dalla proprietaria signora Inoltre il resistente si Pt_1
era sempre occupato da solo della gestione dei numerosissimi contratti di locazione: era lui a trovare gli inquilini, ad occuparsi della stipula e della registrazione dei contratti di locazione e, in generale, della gestione dell'intero rapporto locativo nonché di tutta la contabilità relativa alla complessa dichiarazione dei redditi della signora che ha sempre in Pt_1
passato incaricato il marito di occuparsene;
dal 2019 al 2022 la ricorrente aveva registrato un progressivo netto aumento dei suoi redditi, proprio grazie alla accurata gestione dei suoi immobili da parte del marito.
Precisava che la ricorrente aveva sempre autonomamente effettuato le
Pag. 16 di 53 scelte relative alla propria condizione lavorativa e familiare e deduceva che la famiglia non poteva certamente sostenersi come sostenuto dalla ricorrente con un'entrata di soli Euro 500,00 mensili, pur con l'aiuto dei familiari cui si fa menzione in ricorso introduttivo e che tale circostanza non spiegava come la chiedesse il versamento al marito di un Pt_1
importante assegno di mantenimento per i figli;
il resistente , invece, in accordo con la moglie, ha sempre contribuito alle esigenze familiari grazie al lavoro proprio e della società AM Immobiliare atteso che i coniugi, infatti, hanno scelto – con l'aiuto di vari professionisti cui si sono rivolti di comune accordo – di creare un certo patrimonio familiare e di gestirlo nell'interesse dell'intera famiglia per garantire il futuro e la serenità dei figli. Evidenziava poi che le spese che la signora Pt_1
sosteneva di aver effettuato in luogo della famiglia erano CP_1
erroneamente esposte: quanto all'importo di Euro 39.000,00: detta somma corrisponde in realtà al prezzo versato dalla signora per l'acquisto Pt_1
in proprio favore di una piccola unità abitativa adiacente all'edificio in cui
è inserita l'abitazione famigliare e probabilmente le relative spese notarili
(il prezzo di acquisto è in realtà di Euro 38.000,00); l'unità acquistata è di proprietà della signora che in piena autonomia ha deciso di far Pt_1
confluire il bene immobile nel Trust “Metratre” di cui sono beneficiari i suoi tre figli minori con atto di data 10 maggio 2023 (doc. 20 - atto di compravendita dd. 27.02.2019); quanto all'importo di Euro 16.000,00 ,
l'acquisto del magazzino di proprietà della AM è avvenuto non con detta somma ma mediante un finanziamento che fa capo alla stessa Società
e risalente al 3 febbraio 2022; che la ricorrente aveva invece contratto per sua volontà in data 6 ottobre 2022 un finanziamento presso Volksbank di
Pag. 17 di 53 Euro 25.000,00 per esigenze di liquidità propria, considerato che poco tempo addietro aveva dovuto sopportare spese significative per l'intervento di chirurgia estetica al quale la medesima si era sottoposta e per le spese tecniche e notarili relative alla regolarizzazione catastale del suo immobile di via Halbherr;
che quanto all'importo di Euro 3.700,00: si era trattato del prezzo di acquisto della vettura “Lancia Musa” da sempre in uso ai coniugi e intestata al signor solo per poter Persona_9 Parte_4
godere del beneficio della classe assicurativa ai fini del premio assicurativo;
che quanto all'importo di Euro 100.000,00 che la signora assumeva essere confluita nella ristrutturazione della casa Pt_1
coniugale controparte non aveva dato prova della circostanza. Deduceva poi che l'auto marca Maserati è stata acquistata con proventi della
AM Immobiliare ed era, quindi, di proprietà della Società; e la stessa, peraltro, è stata acquistata a titolo di investimento, tant'è che non era mai stata nemmeno immatricolata in Italia, quindi è priva di targa e non è mai stata utilizzata (doc. 27 - auto Maserati); la moto marca Harley
DS, invece, era di proprietà di padre dell'odierno Parte_4
convenuto. Inoltre deduceva il resistente di non aver mai posto in essere nei confronti della signora né atti di violenza fisica né atteggiamenti di Pt_1
violenza psicologica o economica. Quanto all'affidamenot dei figli sosteneva di essersi sempre preoccupato ed occupato dei bisogni dei propri figli, ad avere anteposto il loro bene al proprio, ad essersi rivolto ai Servizi
Sociali ed ai molti professionisti chiedendo aiuto, ad aver tenuto costantemente aggiornati le scuole e gli insegnanti della situazione che era venuta a crearsi in famiglia, ad aver accompagnato i figli dalla pediatra leggendo le avvisaglie del forte malessere psico-fisico che i bambini
Pag. 18 di 53 stavano vivendo con la conseguenza che la casa già adibita a residenza familiare sita in VE, Salita del Dosso n. 30, avrebbe dovuto essere assegnata al signor quale genitore affidatario in via esclusiva dei CP_1
figli minori. Sosteneva inoltre che alla luce di tutto quanto esposto e documentato, vi erano tutti gli estremi per pronunciare l'addebito della separazione a carico della signora nonché i presupposti per Pt_1
chiedere il risarcimento dei danni subiti dal signor e dai figli CP_1
minori a causa dei comportamenti della signora nei loro confronti, Pt_1
sotto il profilo del risarcimento del danno non patrimoniale (nelle voci di danno biologico, danno esistenziale e danno morale). Chiedeva poi con il medesimo ricorso che il giudice istruttore adottasse provvedimenti indifferibili ed urgenti ed in particolare l'affidamento esclusivo dei figli minorenni con annessa assegnazione della casa coniugale o in subordine la conferma dei provvedimenti già adottati dal Tribunale per i minorenni di
TR che avevano collocato i minori presso in nonni materni.
3. Interveniva indi il Pubblico ministero in sede con nota di costituzione del
31.5.2024. Con provvedimento del 30.5.2024 il Tribunale, ritenuto non essere sufficienti gli elementi addotti a sostegno della richiesta dei provvedimenti indifferibili, chiedeva che i servizi sociali redigessero ed inviassero una relazione sulla situazione familiare e chiedeva al PM in sede, a norma di legge, i necessari e possibili riscontri in ordine alle condotte violente o maltrattanti denunziate dalle parti. Il Tribunale nominava inoltre un curatore speciale a tutela dei minori nella persona dell'avv. Debora Adami. All'udienza di prima comparizione del 23 ottobre
2024 il Tribunale, ritenuto necessario, tenuto conto della complessità della situazione, rinviare il tentativo di conciliazione e l'eventuale audizione dei
Pag. 19 di 53 minori a data successiva a necessari e prodromici interventi e accertamenti disponeva in via provvisoria che, fermo il collocamento dei minori presso i nonni paterni quale definito dal Tribunale per i Minorenni di TR, la madre potesse frequentare i figli nei giorni infra settimanali di lunedì e mercoledì e il padre nei giorni di martedì e giovedì, fermi gli orari attuali;
inoltre nei fine settimana nei quali i minori erano affidati ai rispettivi genitori questi ultimi avrebbero dovuto ricondurli ai nonni paterni nel giorno di domenica entro le ore 20.30. Il Tribunale, attesa l'elevatissima conflittualità genitoriale, era stato peraltro costretto a precisare ulteriormente che ai fini della frequentazione del fine settimana con i genitori i nonni avrebbero dovuto preparare ai minori una valigia contenente i necessari indumenti e materiali scolastici da consegnare al genitore frequentante al momento del prelevamento dei minori medesimi. Il
Tribunale stabiliva poi, quanto al mantenimento dei minori, che il padre avrebbe dovuto corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario ai nonni collocatari, a titolo di rimborso per il mantenimento ordinario degli stessi l'importo di euro 200 per ciascun figlio e che la madre, con le medesime modalità e scadenze, avrebbe dovuto corrispondere la medesima somma, per gli stessi titoli, mentre le spese straordinarie, tali definite quelle delineate dal protocollo CNF vigente, venivano poste al 50% a carico delle parti con necessità di previo concordamento se superiori ad euro 200. Alla medesima udienza di prima comparizione il Tribunale disponeva che i Servizi Sociali inviassero una relazione di aggiornamento e disponeva una CT diretta ad accertare le capacità genitoriali e la condizione dei minori , fissando per l'affidamento dell'incarico l'udienza del giorno 5.12.2024. A detta udienza al CT
Pag. 20 di 53 veniva affidato il compito, letti gli atti, acquisite informazioni e/o documentazione presso qualsiasi struttura pubblica e/o privata , effettuate opportune indagini, sentiti i minori ed i prossimi congiunti nonché ogni altra persona in grado di riferire sulla condizioni di vita dei minori, di dare conto : dello stato psico - evolutivo dei minori e delle caratteristiche di personalità e comportamentali correlate all'età, nonché della modalità di relazione con le figure parentali;
della condizioni personologica, psicologica ed eventualmente psicopatologica dei genitori , della capacità e della qualità dei rapporti genitoriali;
dei rapporti dei minori con i membri della famiglia allargata (nonni, zii, ecc ) e dell'incidenza di questa sul loro sviluppo. Veniva inoltre dato incarico al CT di dar corso all'esame e l'individuazione del miglior assetto di vita dei minori e agli accorgimenti per ridurre la conflittualità quotidiana tra i genitori e tra la madre e i nonni dei minori, il tutto in funzione di quanto dovesse emergere dal percorso peritale. L'ausiliare fissava per l'inizio delle operazioni peritali il giorno
16.12.2024 e il Tribunale fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 5.5.2025. Con ricorso del 6.12.2024 ex art. 473 bis 39 c.p.c. la ricorrente , premesso che nonostante l'adozione dei provvedimenti provvisori da parte del Tribunale ordinario i nonni paterni e il signor continuavano: a) a porre in essere gravi Controparte_1
inadempienze a pregiudizio dei minori, premurandosi al contempo di segnalare ai Servizi sociali accadimenti non del tutto veritieri e distorti a proprio piacimento, con l'unico intento di ostacolare l'esercizio della responsabilità genitoriale della ricorrente;
b) a ostacolare la ricorrente nel raggiungere telefonicamente i propri figli, i quali, per imposizione dei nonni, non potevano utilizzare il proprio telefono per comunicare con la
Pag. 21 di 53 mamma, mentre al contempo la suocera all'ora concordata risultava spesso irraggiungibile e il resistente all'insaputa della Controparte_1
moglie, aveva provveduto a cambiare la Sim e il numero telefonico del figlio non appena la mamma aveva fornito al figlio il telefonino Per_1
nuovo; c) a ostacolare i contatti dei minori con i parenti materni atteso che in previsione del weekend del 25-26 e 27 ottobre u.s. la signora Pt_1
aveva richiesto al marito se avesse potuto far partecipare i figli al compleanno del cuginetto e mentre alcuna risposta era pervenuta il Per_10
venerdì sera antecedente la ricorrente era venuta a conoscenza dai bambini che si trovavano a Riccione con i nonni, spostamento alla stessa mai comunicato;
d) a ingiustamente recriminare inadempienze insussistenti atteso che il giorno 28 ottobre, giornata di competenza della mamma, la stessa era stata fortemente rimproverata dalla suocera perché le bambine alle 18.30 non erano ancora state riportate a casa mentre il lunedì Perso e frequentavano la lezione di pianoforte che terminava Per_3
proprio alle 18.30 con fisiologica possibilità di un breve ritardo nel riaccompagnamento. Evidenziava la ricorrente peraltro che due giorni dopo la signora alle ore 16.27 non aveva, invece, ancora CP_4
provveduto a consegnare i bambini alla madre, a conferma del fatto che la stessa pretendeva da parte della nuora la stretta osservanza delle disposizioni giudiziali, senza a sua volta rispettarle. Sottolineava poi che i bambini venivano consegnati alla mamma del tutto sprovvisti sia del materiale scolastico che del vestiario, tanto che essa ricorrente si vedeva costretta ad acquistare autonomamente ciò che occorreva loro per la permanenza presso di lei. Rimarcava che a nulla erano valse le continue richieste in tal senso, anche predisponendo un elenco dettagliato degli
Pag. 22 di 53 indumenti e del corredo scolastico, nonostante la ricorrente corrispondesse ben 600 euro mensili ai nonni affinchè questi provvedessero o ai bisogni dei nipoti. Illustrava poi che il 6 novembre 2024, pomeriggio di competenza della signora all'uscita di scuola, invece di Pt_1 Per_1
dirigersi a casa della mamma, è andato dai nonni, in quanto istruito in tal senso dagli stessi, i quali avevano arbitrariamente deciso che nelle giornate di lunedì' e mercoledi i bambini andassero a casa della signora Pt_1
solo a partire dalle 16.00 per poi rientrare dai nonni solo due ore dopo in deroga ai provvedimenti provvisori che disponevano che le visite infrasettimanali avvenissero “ fermi gli orari attuali”, secondo i quali i bambini sono sempre andati dai rispettivi genitori dopo l'uscita da scuola;
segnalata con urgenza la circostanza ai Servizi Sociali, i nonni giustificavano l'accaduto anche con il fatto che avesse un amico a Per_1
pranzo circostanza a parere della ricorrente non veritiera e comunque non pregnante atteso che l'amichetto avrebbe potuto agevolmente pranzare con a casa della mamma: La ricorrente poi menzionava un episodio Per_1
accaduto mercoledì 13 novembre, sempre durante una giornata di sua competenza nella quale non era andato a scuola perché ammalato , Per_1
circostanza della quale ella non era stata informata e che aveva implicato che quel pomeriggio il bambino, non si era recato presso la genitrice, che ella si recasse a casa della suocera, la quale non le aveva aperto l'uscio e l'aveva insultata dalla finestra alla presenza del nipote. Citava poi la ricorrente altro episodio avvenuto nel pomeriggio del 18 novembre quando il bambino dopo scuola aveva notato sotto casa della madre l'insegnante di ripetizioni e al fine di sottrarsi alle lezioni pomeridiane, era andato dai nonni i quali non avevano permesso che ella prelevasse il figlio.
Pag. 23 di 53 Menzionava poi la ricorrente una serie di messaggi inviati dalla zia paterna ai minori nei quali si schernivano essa ricorrente e il suo nuovo compagno per la nuova canna da pesca regalata a . Ricordava che anche il 22 Per_1
novembre ella non era stata messa al corrente dai nonni dello stato di salute di che aveva ben 39 di febbre mentre non gli sarebbe stato Per_1
somministrato un farmaco antifebbrile . In sostanza, alla luce di quanto sopra esposto la ricorrente lamentava che i nonni e il proprio coniuge ostacolassero il rapporto madre-figli, tentando in tutti i modi di denigrare il ruolo genitoriale della madre , contravvenendo ai provvedimenti giudiziali in vigore, ad esclusivo pregiudizio dei minori che per questo necessitavano,
a giudizio della medesima ricorrente, di immediata tutela. Tanto premesso chiedeva che il Tribunale volesse: ammonire i nonni e Parte_4
e il resistente ordinando loro di Persona_11 Controparte_1
astenersi dal porre in essere condotte che ostacolassero il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale della ricorrente;
ordinare agli stessi di rendere il conto in ordine all'impiego del denaro che ciascun genitore è obbligato mensilmente a corrispondere loro in favore dei minori a far data dal 23 ottobre 2024; ordinare al signor di documentare i Controparte_1
versamenti delle somme a favore dei figli cui è obbligato a far data dal 23 ottobre u.s.; condannare i signori e Parte_4 Persona_11
al pagamento di una sanzione pecuniaria da un Controparte_1
minimo di euro 75 ad un massimo di euro 5000 a favore della CP_5
individuare, ai sensi dell'art. 614 bis cpc la somma di denaro
[...]
dovuta dai nonni e dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
Pag. 24 di 53 provvedimento;
modificare e integrare i provvedimenti provvisori in vigore nel senso che : a ) accertato l'inadempimento dei nonni in ordine all'acquisto del vestiario e del corredo scolastico dei minori e considerata altresì la necessità che in tal senso vi provveda direttamente la signora fosse revocato il contributo economico già posto a carico della Pt_1
stessa ovvero in via subordinata ridurlo da euro 200,00 mensili per ciascun figlio ad un massimo di euro 100,00 per ciascuno di essi;
b) fosse disposto che la signora raggiungesse telefonicamente i figli sul loro Pt_1
dispositivo personale;
c) i nonni fossero obbligati a comunicare prontamente alla signora lo stato di salute dei bambini in caso di Pt_1
loro malattia;
d) fosse disposto in vista delle imminenti Festività Natalizie, che i minori potessero stare con la mamma il giorno di Santo Stefano, nonché dal 28 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025; fosse infine adottato ogni altro provvedimento ritenuto opportuno. Si costituiva il resistente contestando tutto quanto esposto dalla ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso. Con ordinanza del 30.1.2025 il Tribunale, ritenuto non sussistenti sulla base di quanto documentato sufficienti elementi di riscontro alle doglianze della ricorrente e ritenuto quindi che ai fini della decisione dell'istanza incidentale fosse opportuno sviluppare ulteriormente l'istruttoria, acquisendo ulteriori elementi di valutazione, riservava la decisione del ricorso incidentale all'esito del deposito della CT e della udienza di prosecuzione del giudizio. Successivamente, con nota del
15.3.2025 il CT premesso che le parti, insieme ai rispettivi consulenti tecnici di parte, avevano concordato di iniziare un percorso con un coordinatore genitoriale, per cercare di gestire al meglio la situazione familiare e favorire il benessere dei minori, dato atto della necessità di dar
Pag. 25 di 53 corso a tempi aggiuntivi per il coinvolgimento della figura del coordinatore genitoriale, chiedeva una proroga del termine per il deposito della relazione che il giudice concedeva sino al 30.6.2025. Veniva indi differita l'udienza di prosecuzione del giudizio al 9.7.2025. Nel frattempo, con nota del 15.4.2025 il CT chiedeva poi la modifica temporanea delle Perso modalità di scambio dei minori , e Per_1 Persona_3
evidenziando che in data 7 aprile 2025, come riferitogli dai Consulenti
Tecnici di Parte, si era verificato un episodio di presunta aggressione nei confronti della signora madre dei minori, da parte del nonno Pt_1
paterno, episodio che, pur dovendo essere ancora accertato nelle sedi competenti , aveva comunque generato turbamento emotivo nei minori, e richiedeva la modifica della modalità di scambio dei minori, volta ad evitare ogni contatto fra madre e nonno paterno, al fine di prevenire il rischio di ulteriori situazioni critiche. Tale intervento si richiedeva a carattere provvisorio e cautelativo, con l'accordo delle parti e in attesa del termine della CT e delle disposizioni definitive del IU. Con provvedimento del 15.4.2025 il Tribunale stabiliva, in via provvisoria, che la madre avrebbe potuto accompagnare i minori presso la propria abitazione anziché presso la casa dei nonni, al termine delle attività scolastiche o extrascolastiche (corsi di musica o sport) mentre da detto luogo sarebbe stato il padre o la nonna paterna o altra persona di fiducia concordata tra le parti a prelevarli per portarli alla abitazione dei nonni. La stessa modalità sarebbe stata adottata in senso inverso, per garantire che la presa in carico dei minori non avvenisse mai alla presenza del nonno paterno. Nel termine fissato veniva indi depositata la CT e la causa veniva quindi istruita ulteriormente con l'acquisizione dei documenti
Pag. 26 di 53 depositati dalle parti. All'udienza di prosecuzione del 9.7.2025 il procuratore della parte resistente lamentava che il CT non avesse approfondito il tema degli aspetti psicopatologici delle parti e lamentava che la medesima, in quanto psicoterapeuta, non possedesse le competenze tecniche in materia. Chiedeva quindi che la consulenza venga sul punto integrata con la nomina di uno psichiatra quale ausiliario del CT. Il procuratore del resistente inoltre rilevava inoltre che erano registrate difficoltà sul piano della corresponsione da parte della ricorrente del contributo per il mantenimento dei figli , lamentando un arretrato nei pagamenti della mensa scolastica dei minori nonché un arretrato relativo a pregressi debiti e a debiti maturati in data successiva al procedimento di separazione. Il Tribunale invitava quindi la parte resistente a produrre entro il 31.7.2025 un documento proveniente dall'ente competente nel quale si indicasse il debito complessivo per la mensa scolastica e le date nelle quale i singoli debiti periodici fossero maturati. Il procuratore della parte resistente evidenziava inoltre che le risultava la volontà della ricorrente di introdurre i figli al nuovo compagno quando invece il coordinatore familiare nominato dalle parti aveva richiesto di attendere che i minori maturassero la consapevolezza della situazione complessiva. Il procuratore del resistente inoltre suggeriva la necessità di un sostegno psicologico per i minori. Il difensore della ricorrente per contro si opponeva ad ogni integrazione della CT deducendo che ogni ulteriore accertamento peritale circa situazioni patologiche in capo ai genitori, attualmente non emerse, avrebbe avuto un carattere meramente esplorativo;
rendeva poi noto che la ricorrente percepiva un reddito da lavoro dipendente di 1300 euro mensili e una rendita da immobili di euro 1300 al lordo delle imposte e chiedeva la
Pag. 27 di 53 modifica dei provvedimenti provvisori sulla base delle emergenze della
CT. La ricorrente depositava poi un provvedimento del GIP presso il
Tribunale di VE, di archiviazione dei procedimenti intercorrenti tra i genitori paterni e la propria assistita, sottolineando che con il coordinatore genitoriale le parti avevano concordato che i figli trascorressero il periodo estivo dal 9 al 23 agosto 2025 con la madre. Inoltre il procuratore della ricorrente evidenziava come il trust costituito dalla famiglia paterna vedesse come beneficiari degli utili i figli e quindi chiedeva di valutare se tale aspetto potesse incidere sul mantenimento loro dovuto dai genitori. Il
Tribunale dava poi atto che la ricorrente, a domanda, chiariva di aver Parte lavorato nella posizione lavorativa attuale per 4 anni e che dal 2022 la le aveva rinnovato il contratto annualmente in corso ed in via di scadenza periodica. Alla predetta udienza il resistente esprimeva il proprio gradimento a frequentare i figli nel periodo estivo dal 19 luglio al 2 agosto
2025. Con ordinanza del 9.7.2025 resa all'esito dell'udienza celebratasi nella medesima data, il Tribunale, ritenuto di valutare tutte le istanze formulate alla odierna udienza dalle parti all'esito del deposito da parte resistente del documento attestante gli importi arretrati a debito della mensa scolastica dei minori, deposito fissato entro il 31.7.2025 regolamentava in via di urgenza, in funzione integrativa del provvedimento già assunto in via provvisoria, e per il solo periodo feriale, la frequentazione figli/genitori, per il periodo estivo, tenendo conto delle preferenze dagli stessi espresse alla predetta udienza. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta a decorrere dal deposito della documentazione integrativa, con ordinanza del 6.8.2025 il Tribunale dava atto che la parte resistente aveva documentato il pagamento pro quota della mensa scolastica dei figli con
Pag. 28 di 53 diretta corresponsione all'ente competente per il periodo anteriore all'udienza presidenziale, precisando che con riguardo al periodo successivo alla udienza di prima comparizione con annessa adozione dei provvedimenti temporanei, il costo della mensa scolastica doveva ritenersi inclusa nell'assegno ordinario di mantenimento. Inoltre, ritenuta per il resto la causa istruita e matura per la decisione, il Tribunale fissava l'udienza di rimessione al collegio della causa per il giorno, 29.11.2025 assegnando alle parti termine sino al 30.9.2025 per la precisazione delle conclusioni, termine sino al 29.10.2025 per il deposito di comparse conclusionali e termine sino al 15.11.2025 per repliche. Il PM concludeva per l'accoglimento del predetto ricorso. Successivamente alla fissazione dei predetti termini e della udienza di trattenimento in decisione la parte convenuta proponeva un ricorso ex art. 473 bis 39 c.p.c. con il quale chiedeva che il Tribunale volesse: ammonire la signora Parte_1
e il di lei compagno signor in ordine ai comportamenti Parte_2
pregiudizievoli dai medesimi tenuti nei confronti dei figli minori volti a denigrare la figura paterna;
ordinare con urgenza l'attivazione di un supporto psicologico in favore dei minori che stanno manifestando situazione di disagio e necessità di supporto;
disporre l'audizione personale dei minori da parte di questo Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 473bis.4 e 473bis.5 c.p.c., con le modalità ritenute più idonee a salvaguardia del benessere psicologico dei minori, affinché i medesimi possano esprimere liberamente i propri sentimenti, paure, emozioni e le proprie volontà e desideri in ordine alla situazione familiare, al loro collocamento ed al disponendo protocollo di gestione rispetto alle figure genitoriali;
ordinare alla signora l'esibizione delle chat Parte_1
Pag. 29 di 53 Whatsapp intercorse tra la medesima ed il compagno da dicembre 2023 sino ad oggi o, quantomeno, quelle relative ai periodi indicati nella messaggistica richiamata in ricorso e, precisamente, marzo 2024, maggio
2024, ottobre 2024 e dicembre 2024, alla luce della gravità dei contenuti delle medesime rispetto alle esigenze di tutela dei minori;
richiedere al coordinatore genitoriale dott. il deposito di una relazione Persona_12
contenente le evidenze del percorso sino ad oggi svolto, in particolare con riferimento ai fatti segnalati nella presente istanza e la loro rilevanza ai fini della valutazione delle capacità genitoriali della signora Parte_1
ammonire la signora in ordine al prolungato
[...] Parte_1
mancato versamento dell'assegno di mantenimento posto a suo carico nonché in ordine alla assoluta mancata compartecipazione alle spese straordinarie per la cura e le esigenze dei minori, ordinando che la medesima provveda entro cinque giorni, o entro il diverso termine dalla comunicazione dell'emittendo provvedimento a risanare l'intera esposizione debitoria, pari ad Euro 5.506,88 per il mantenimento ordinario da versarsi ai nonni collocatari dei minori, nonché ad Euro 1.373,76 per spese straordinarie del 2024 e 2025 sostenute unicamente e per intero dal signor odierna parte istante;
revocare l'udienza di Controparte_1
rimessione della causa in decisione fissata per il 29 novembre 2025 e dei conseguenti termini per i depositi degli atti di parte, disponendo la riapertura della fase istruttoria, ammettendo i mezzi di prova già articolati in comparsa di costituzione e risposta nonché in memoria di data 11 ottobre 2024, insistendosi altresì con la presente istanza nell'accoglimento della già formulata eccezione di richiesta di integrazione della CT per mancanza delle competenze tecniche della nominata CT con riferimento
Pag. 30 di 53 alle valutazioni in ambito psichiatrico, come meglio esposto in udienza di data 9 luglio 2025 e risultante dal relativo verbale già agli atti. Esponeva il convenuto ricorrente che: nei mesi di luglio e agosto, in occasione di un fine settimana e delle vacanze che i minori hanno trascorso con la madre ed il compagno della medesima, i bambini (rispettivamente di 6, 10 e 13 anni) erano stati lasciati spesso soli, a casa o in luoghi a loro sconosciuti, senza regole né orari e senza che nessuno degli adulti fosse a conoscenza di dove fossero, con chi o di cosa stessero facendo;
la madre non aveva curato la loro alimentazione considerato che i bambini stessi gli avevano riferito essere stata composta quasi esclusivamente da gelati, pizza e patatine, cibi ultraprocessati che non potevano assumere quotidianamente;
nel corso delle due settimane di vacanza, la madre non aveva mai trascorso del tempo da sola con i figli, come dagli stessi più volte riferito, preferendo invece trascorrere il tempo con il nuovo compagno;
i bambini non avevano eseguito alcun compito delle vacanze, né alcuna lettura estiva, nel corso delle due settimane a Grado;
la sensibilità e gradualità prescritte da Ctu e coordinatore genitoriale nell'introdurre la figura del compagno della signora nella vita dei minori, non erano state rispettate atteso che le Pt_1
bambine si erano trovate improvvisamente a trascorrere due giorni nella stessa stanza con la madre e il compagno della medesima, una persona che fino a quel momento avevano incontrato solo una volta e solo la settimana precedente;
la signora si era resa in più occasioni incapace di Pt_1
proteggere i propri figli anche rispetto alla propria sfera personale e intima Perso come dimostrato da un messaggio a suo tempo inviato dalla minore al Perso padre le cui circostanze erano inequivocabili;
la minore gli aveva confidato che durante le vacanze estive , nell'occasione di una cena alla
Pag. 31 di 53 presenza della madre , del suo nuovo compagno e di si stava Per_3
parlando di lui in termini poco rispettosi, perfettamente compresi dalle minori;
che in altre occasioni i bambini gli avevano riferito di aver sentito parlare male del padre e della nonna con termini offensivi;
a suo parere gli episodi analiticamente indicati nel ricorso denotavano incuria e disinteresse della madre nei confronti dei minori ed un comportamento complessivo della stessa pregiudizievole per i figli. Si costituiva la resistente chiedendo la reiezione del ricorso e contestando quanto esposto e la ricostruzione dei fatti come proposta dal A fronte del predetto CP_1
ricorso, il PM concludeva per il suo accoglimento e il Tribunale revocava l'ordinanza del 6.8.2025 , fissando per l'esame del predetto ricorso l'udienza del 28 ottobre 2025 in modalità di trattazione scritta. Il Tribunale fissava, poi, per la medesima udienza, la discussione della causa nel merito ai sensi dell'art. 473-bis.22 cpc. A detta udienza , tenutasi mediante scambio di note scritte, il ricorso per provvedimenti indifferibili in esame come pure la causa venivano discussi, con conseguente trattenimento definitivo in decisione dei due ricorsi proposti dalle parti in corso di causa ex art. 473 bis 39 c.p.c. e della causa di merito e riserva di deposito delle motivazioni della decisione e dei due ricorso, contestualmente, nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ragioni della esclusione dell'audizione dei minori
La parte convenuta ha reiteratamente chiesto che nel corso del procedimento i tre figli minori ( rispettivamente di 13, 11 e 7 anni) fossero auditi al fine di comprendere con quale dei genitori preferissero essere
Pag. 32 di 53 collocati. Il Tribunale ha ritenuto di non procedere all'audizione avvalendosi del disposto dell'art. 473 bis 4 del c.p.c. a norma del quale il giudice può omettere di audire i minori quanto l'ascolto è in contrasto con il loro interesse. Invero, il Tribunale ha inizialmente riservato di valutare l'istanza di audizione all'esito della CT e dell'istruttoria disposta anche a mezzo dei servizi sociali, ritenendo di poter valutare la necessità ed opportunità dell'ascolto una volta acquisiti maggiori elementi di valutazione sulla complessiva situazione familiare. Dall'istruttoria condotta
è peraltro emerso chiaramente che i coniugi, come di seguito sarà meglio chiarito, si sono dimostrati - non soltanto durante il corso del presente procedimento ma anche nel procedimento svoltosi anteriormente innanzi al
Tribunale per i minorenni – incapaci di assumere il ruolo di protezione dei minori rispetto alla separazione in atto ma addirittura li hanno concretamente coinvolti determinando in essi uno stato di ansia profonda, come attestato dalle relazioni dei servizi sociali agli atti. Ne consegue che l'audizione dei predetti minori, in tale contesto, avrebbe ulteriormente sottoposto ad una non proficua e notevolissima pressione e tensione la prole, cle cui dichiarazioni avrebbero ulteriormente alimentato il conflitto coniugale e i suoi riflessi nei confronti dei minori medesimi, con il rischio di incrementare il danno già loro arrecato e in atto e di renderli , in aggiunta, nuovamente protagonisti non volontari del conflitto coniugale, con tutte le relative, perniciose, irreversibili conseguenze. In tale contesto quindi il Tribunale ha ritenuto particolarmente dannosa l'audizione dei minori e l'ha esclusa.
Pag. 33 di 53
2. Ricostruzione complessiva della relazione di coppia e conseguenze sul piano della interpretazione delle circostanze fattuali analiticamente e reciprocamente addebitate dalle parti l'uno all'altra.
2.1 Ritiene il Tribunale che, per un corretto inquadramento degli episodi che nel corso del giudizio le parti hanno sottoposto al vaglio di questo
IU con puntigliosa contrapposizione, sia opportuno che questi siano collocati nel quadro più generale del funzionamento dei rapporti di coppia, nella prospettiva primaria di garantire l' esigenza dei minori di vivere una infanzia serena e positiva. In tale quadro è stato determinante il contributo portato dal CT mediante l'elaborato peritale, contributo che il Tribunale condivide integralmente in quanto basato su un lavoro istruttorio accurato, completo e puntuale che ha permesso al professionista di pervenire a coerenti e logicamente argomentate conclusioni. Si dà atto che il coordinatore genitoriale indicato dalle parti ha depositato una sua relazione finale, ma la stessa non viene presa in considerazione atteso che detta nomina non è stata sottoposta, come necessario, alla approvazione del
Tribunale e quindi, anche a volerla considerare una produzione di parte, la stessa sarebbe inammissibile in quanto tardiva.
2.2. Venendo all'esame dell'elaborato peritale, deve preliminarmente escludersi, come invece sostenuto dal CTP di parte convenuta, che nell'ambito della relazione del CT si registri uno squilibrio narrativo, incentrato sul punto di vista materno. Premesso, come ben evidenziato dallo stesso CT in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, che la metodologia d'analisi è stata esposta e concordata con i CTP, presenti in ogni fase delle operazioni peritali, ritiene il Tribunale che la relazione peritale si fondi su dati obiettivi, costituiti dalle dichiarazioni dei soggetti
Pag. 34 di 53 auditi nel corso dei colloqui con l'ausiliare, compresi i minori, della documentazione agli atti e delle osservazioni comportamentali. L'ausiliare ha dato conto, infatti, dei punti di vista di ciascun genitore, traendone poi le opportune e coerenti valutazioni tecniche, come era in effetti suo compito.
2.3 Venendo alla analisi dei soggetti coinvolti, il CT premette che i minori mostrano uno sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale nella norma, pur con alcune fragilità emotive riconducibili alla situazione familiare conflittuale. In particolare dalla relazione si evidenzia che Per_1
si presenta come un ragazzo con uno sviluppo psicofisico globalmente adeguato all'età cronologica. Le funzioni cognitive di base – intelligenza, linguaggio e capacità di comprensione – risultano nella norma e non si evidenziano manifestazioni attuali di psicopatologia né segnali espliciti di sofferenza emotiva. Gli interessi riferiti sono coerenti con la fase evolutiva e l'atteggiamento generale appare sicuro, contraddistinto da un certo distacco relazionale. Dal punto di vista emotivo l'espressività risulta contenuta. La relazione tra e il padre è solida e basata su un forte Per_1
legame affettivo, caratterizzato da orgoglio e coinvolgimento. Emerge sintonia tra e il padre rafforzata da interessi ludici e sportivi Per_1
comuni. Il padre dimostra un forte interesse e partecipazione attiva nelle attività condivise con il figlio, con un approccio educativo centrato sul sostegno e sulla motivazione. La narrazione paterna mette in risalto i punti di forza di , descrivendolo come un ragazzo determinato e capace di Per_1
raggiungere i suoi obiettivi con impegno. Un aspetto critico è la tendenza del padre a non contenere le lamentele del figlio nei confronti della madre, contribuendo così alla svalutazione della stessa. La relazione tra e Per_1
Pag. 35 di 53 la madre è affettuosa e caratterizzata da una buona sintonia emotiva. È emersa una certa ambivalenza verso la madre, legata sia alla normale tensione preadolescenziale tra desiderio di autonomia e bisogno di contenimento, sia all'influenza del contesto relazionale familiare. L'altra Perso figlia della coppia, secondo la valutazione del CT si presenta con uno sviluppo psicofisico adeguato alla sua età, presenta intelligenza, capacità linguistiche e relazionali nella norma. Dal punto di vista sociale e negli interessi il suo atteggiamento è in linea con l'età. Non emergono segnali di psicopatologie o disagi espressi. Si tratta di una bambina che appare sicura di sé e forte, ma che rivela anche una particolare sensibilità e attenzione alle dinamiche relazionali. È molto legata ai familiari e protettiva verso le persone che percepisce più fragili. Il CT tuttavia sottolinea che ella all'interno della famiglia ha assunto un ruolo impropriamente adulto ed è attiva e partecipe nel conflitto fra i familiari e si fa carico della protezione e controllo della sorella più piccola . Il Perso rapporto tra e il padre è affettuoso e collaborativo, caratterizzato da una sintonizzazione emotiva e comunicativa. La loro relazione appare calorosa, giocosa e complice, suggerendo un legame forte e positivo. Il Perso CT sottolinea poi che il rapporto di con la madre è messo alla prova dalle dinamiche familiari conflittuali e da una comunicazione svalutante nei confronti della madre. Durante l'osservazione è emersa tuttavia un'interazione affettivamente significativa, sintonica che può esprimersi soprattutto in momenti di interazione creativa e ludica priva di pressioni ambientali. Infine, la terza figlia, è apparsa come una bambina Per_3
molto riservata , avente difficoltà a relazionarsi con gli adulti che non
Pag. 36 di 53 fanno parte del contesto familiare. Sia con il padre che con la madre ha manifestato un legame affettivamente significativo. Per_3
2.4 Venendo all'analisi delle capacità genitoriali, la CT ha esposto che entrambi i genitori presentano capacità genitoriali sufficienti per potersi prendere cura dei figli. L'ausiliare ha tuttavia evidenziato - circostanza invero constatata concretamente dal Tribunale durante tutto lo svolgimento del processo per quanto esposto nel corso dei vari sub procedimenti in precedenza menzionati – che tra i genitori emergono divergenze nelle percezioni familiari riguardo alle modalità di cura e gestione dei figli. In particolare, il padre - ed anche i nonni paterni - descrivono la madre come inadeguata anche nell'ambito dell'accudimento primario, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione, l'igiene e la cura generale dei bambini: secondo queste critiche la madre non sarebbe in grado di soddisfare le necessità di base dei figli, trascurandoli e posponendo i suoi bisogni a quelli dei figli. La consulente, tuttavia, pone in risalto, correttamente a parere del Collegio, che le capacità genitoriali non si esauriscono nei compiti di base sopra menzionati - che possono essere assolti anche secondo standards non del tutto corrispondenti a quelli auspicati dal resistente, ma comunque sufficienti - ma si riferiscono anche a competenze multifattoriali composte dalla capacità di proteggere, amare i figli, saper porre confini flessibili di regole, comprendere e soddisfare i bisogni semplici e complessi, comunicare e fare entrare il bambino nella relazione con entrambi i genitori, competenze che la madre pare possedere in misura forse maggiore. Sotto tale profilo la CT, sulla base degli elementi concreti valutati, cioè le osservazioni dirette delle interazioni tra la madre e i figli, la documentazione scolastica e gli incontri
Pag. 37 di 53 clinici, coerentemente e del tutto logicamente conclude che non emergono elementi che giustifichino le preoccupazioni espresse dalla famiglia paterna riguardo a un possibile indebolimento delle capacità genitoriali della madre. Tanto consente di escludere e respingere , peraltro, la richiesta della parte resistente di procedere ad un approfondimento di patologie psichiatriche della madre atteso che una tale tipologia di analisi avrebbe, alla luce di quanto puntualmente e motivatamente esposto dal CT, un carattere meramente esplorativo e sarebbe quindi del tutto inammissibile.
Invero, ciò che, a giudizio del Tribunale, emerge con chiarezza dall'analisi dei rapporti familiari operato dalla CT è che le critiche del resistente e dei suoi genitori nei confronti della ricorrente sono platealmente trasmesse ai minori con la conseguenza che essi tendono a interiorizzare una rappresentazione negativa e distorta della madre. Questo atteggiamento incide sulla qualità del rapporto dei minori con la madre e influisce negativamente sul loro equilibrio affettivo e relazionale. In questo quadro non pare aiutare la risoluzione positiva dei rapporti familiari l'atteggiamento dei nonni paterni (che erano stati investiti dal Tribunale per i minorenni , con provvedimento del 2.7.2024, dei compiti di cura quotidiana dei minori affidati dal punto di vista educativo ai servizi sociali)
i quali, come evidenziato dal CT, sono molto presenti nella quotidianità dei bambini e certamente costituiscono un punto di riferimento importante nel soddisfare le esigenze di base di cura dei minori e , tuttavia, in vece di assumere un ruolo, se non di mediazione, quanto meno neutrale, hanno sostanzialmente rafforzato con il proprio comportamento la coalizione familiare a sfavore della madre. Tanto il Tribunale obiettivamente riscontra sulla base della documentazione versata agli atti , dalla quale si
Pag. 38 di 53 evince certamente tale generale e costante atteggiamento, sfociato in numerosi episodi altamente conflittuali. In tale quadro il Tribunale ritiene di condividere l'esigenza – pure evidenziata dal CT – di equilibrare le funzioni genitoriali e limitare il ruolo sostitutivo esercitato dai nonni, eventualmente predisponendo al contempo strumenti di supporto alla genitorialità e alla comunicazione tra le parti, il tutto con il primario fine di garantire un ambiente più favorevole allo sviluppo psicologico ed emotivo dei minori.
3. Esame delle domande delle parti.
3.1 Venendo alle domande versate in atti dalle parti, è pacifica la sussistenza della volontà di entrambi i coniugi di pervenire alla separazione e, quindi, è altrettanto pacifica e dovuta una coerente statuizione del
Tribunale sul punto. Nel contesto sopra descritto debbono, poi, essere definite le questioni che costituiscono il corollario della separazione tra i coniugi. Viene anzitutto in rilievo il tema dell'affidamento dei figli in relazione al quale il Tribunale osserva che sarebbe certamente preferibile predisporre – anche in ossequio al principio fondante della relazione genitori/figli consacrato nell' attuale ordinamento, cioè quello dell'affidamento condiviso – un'organizzazione paritetica della gestione dei minori. Tuttavia tale soluzione richiederebbe un recupero dell'alleanza genitoriale – da tempo interrotta e lontana dall'essere ricostituita atteso che durante tutta la fase processuale, sia innanzi al
Tribunale per i minorenni che, successivamente, innanzi a questo
Tribunale, l'aspra conflittualità dei coniugi non soltanto non si è attenuata ma ha addirittura registrato un peggioramento sensibile, reso evidente dalle reciproche doglianze veicolate nei ricorsi in corso di causa ex art. 473 bis
Pag. 39 di 53 39 c.p.c. che paiono sintomatiche, al di là delle ragioni sulle singole questioni minute sottoposte al vaglio del Tribunale, di una sostanziale incapacità di dialogo positivo in funzione della tutela del primario interesse della prole, incapacità peraltro ampiamente riscontrata in questa sede sulla scorta della istruttoria condotta e che trova, purtroppo, ulteriore puntuale riscontro nel provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni in data 2 luglio 2024 nel corpo del quale già si sottolinea la elevata conflittualità dei genitori e , testualmente, la loro “difficoltà nell'esercizio delle funzioni protettive nei confronti dei figli in particolare dal ripararli e dall'estrometterli dalle loro vicissitudini coniugali” , precisandosi che “i due riversano l'ostilità tra di loro sui minori , cercando di screditare l'operato dell'uno e dell'altro e incalzando i figli a prendere le parti di uno o dell'altro genitore” concludendosi per l'affidamento socio assistenziale dei minori ai Servizi Sociali con collocamento presso la casa familiare e sottoposizione degli stessi alle cure dei nonni paterni
(sottoposizione poi rivelatasi, come sopra ampiamente esposto, addirittura rafforzativa delle dinamiche conflittuali tra i coniugi e , quindi, non utile a tutelare i minori).
3.2 In tale quadro di complesse relazioni familiari e coniugali ad alto tasso di conflittualità, che non consente allo stato ai coniugi di poter congiuntamente gestire la prole, ritiene il Tribunale che nell'interesse esclusivo dei minori sia opportuno che gli stessi siano affidati in via esclusiva ad uno dei coniugi che, nel caso di specie, viene individuato nella madre. Si tratta di una scelta determinata non da un giudizio negativo incidente sulla capacità paterna isolatamente considerata (come pure non può esprimersi , come evidenziato dalla CT, un giudizio negativo circa la
Pag. 40 di 53 capacità materna) ma dettata necessariamente dalla sostanziale incapacità dei coniugi di proteggere i minori (come detto determinata non da deficienze singolari tali da escludere una capacità genitoriale singolare di base ma dalla dinamica di alta conflittualità reciproca) che si traduce in un contesto di inaccettabile, dannosa tensione per i figli, idoneo a determinare loro non soltanto un'attuale stato di grave ansia ( peraltro chiaramente già rilevato dai Servizi sociali come risulta dalla relazione a suo tempo dagli stessi stilata su richiesta del Tribunale dei Minorenni, agli atti) ma anche un danno permanente, non altrimenti reversibile. Tenuto conto, peraltro di quanto avvenuto in corso di procedimento ove, nel quadro dei tentativi condotti dal CT al fine di favorire una gestione condivisa dei minori tra il padre, sostenuto dai propri genitori, e la madre, si sono registrati episodi reiterati di liti il cui pretesto è stato fornito dalle più svariate problematiche e situazioni pratiche, anche minute, deve escludersi che il collocamento possa essere alternato o condiviso, atteso che proprio in caso di scelte ordinarie e minute di cura o assistenza attinenti alla vita quotidiana e nei vari “passaggi” dei minori da un coniuge affidatario ad un altro in occasione della frequentazione alternata genitoriale si sono registrate situazioni di conflitto acuto, alle quali peraltro hanno spesso assistito gli stessi minori, con annesso, grave, loro pregiudizio. Si tratta invero di una dinamica da evitare per il futuro in quanto del tutto antitetica all' esigenza di garantire il primario interesse dei minori ad una quotidianità serena e positiva. D'altro canto alla stregua di quanto evidenziato dal CT il collocamento presso il padre e i suoi genitori non corrisponde all'interesse dei minori, proprio perché tutti costoro hanno mantenuto , sia prima del procedimento che nel corso dello stesso, un
Pag. 41 di 53 comportamento sostanzialmente escludente, mediante svalutazione, la figura materna, figura invero essenziale per lo sviluppo della prole. Non può poi essere trascurata, nella scelta effettuata, la strumentalizzazione in Perso atto della minore la quale, anche per attitudine caratteriale, si è assunta un ruolo di comunicatrice delle vicende personali e riservate della madre a servizio sostanziale del conflitto genitoriale in atto, assumendo una posizione incompatibile con le proprie capacità e la propria serenità, ruolo che – per la sua serenità ed equilibrio - deve assolutamente evitarsi continui a mantenere. Ne consegue che, accertata la idoneità genitoriale materna , per tutte dette ragioni , l'affidamento esclusivo deve a costei essere affidato. Non osta peraltro a tale affidamento, anche per quanto evidenziato dalla CT, il comportamento materno quale emerso non soltanto nel corso dell'istruttoria del presente procedimento ma anche da quella condotta precedentemente presso il competente Tribunale per i minorenni di TR. Infatti, il contegno materno , anche ove in alcune circostanze possa essere stato inappropriato verso la figura paterna, non ha mai raggiunto un livello tale, sulla base delle evidenze agli atti, da determinare una costante svalutazione del padre con l'obiettivo di determinarne l'esclusione dalla vita dei minori, comportamento che invece è stato assunto, certamente, dal convenuto e dai suoi genitori.
Inoltre nelle stesse relazioni dei servizi sociali ( sia quella resa al Tribunale per i minorenni che quella resa a questo Tribunale) si dà atto di una adeguata capacità di cura della madre anche con riguardo alla vita quotidiana dei minori seppure con modalità non corrispondenti a quella paterna (cfr. relazioni dd. 25.6.2024 e relazione di aggiornamento del
25.11.2024 agli atti).
Pag. 42 di 53 3.3 Quanto al collocamento dei minori , si ritiene che anche esso debba essere stabilito presso la madre , nell' abitazione di sua proprietà in
VE, via Albherr n.25. per le ragioni espresse al punto precedente unite alla circostanza che ha un età di anni 7 che appare consigliare Per_3
un contatto più stretto con la figura materna, al quale consegue, con riguardo agli altri minori, la necessità di assicurare, nel loro interesse, la stabilità della relazione germana. Non ignora questo Tribunale l'arresto della Suprema Corte espresso con l' ordinanza 21 gennaio 2025 n.1486, che in questo caso è perfettamente ottemperato, infatti, da questa Corte che non ha adottato un criterio astratto, basato unicamente sulla tenera età della minore , ma ha considerato, per quanto sopra esposto, indici precisi Per_3
quali le reali capacità e attitudini di entrambi i genitori nell'accudimento e nell'educazione della figlia, la capacità protettiva rispetto alla lite coniugale, la capacità di preservare la contrapposta figura genitoriale , sempre nell'interesse dei minori. La decisione in materia di affidamento, collocamento e, poi, come si vedrà di seguito, di frequentazione dei figli viene quindi adottata esclusivamente nell'interesse morale e materiale dei minori garantendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nel quadro tuttavia , della necessaria salvaguardia di una minima serenità di vita quotidiana degli stessi.
3.4. Al collocamento prevalente dei minori presso la madre consegue la coerente regolamentazione del contributo al mantenimento dei minori da parte del padre. Tenuto conto delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali quali risultanti agli atti , che si debbono provate, quanto al resistente, per presunzioni, sulla base della sicura sua collaborazione alla società familiare e annessa fruizione dei beni intestati a detta società, oltre
Pag. 43 di 53 che della sua certa capacità lavorativa nel settore di riferimento e, quanto alla resistente, dalla sua attuale occupazione ( la cui stabilità è mersa in corso di interrogatorio ove la stessa ha precisato che il contratto a tempo determinato le viene rinnovato sin dal 2022) dalla sua corrispondente capacità lavorativa (peraltro oggi limitata al part time senza che , tenuto conto dell'età scolare dei minori, se ne ravvisi la assoluta necessità) , dal reddito attuale e dal suo patrimonio immobiliare, tenuto altresì conto, sempre sul piano sintomatico, che i due coniugi domandano l'affidamento esclusivo e il collocamento presso di loro dei figli chiedendo, poi , un contributo ordinario di mantenimento mensile per ciascuno di loro pressochè equivalente ( 600 euro la resistente e 500 euro il ricorrente) ed una uguale partecipazione alle spese straordinarie, il Tribunale stima corretto stabilire in euro 500 mensili per ciascun minore e, quindi, in euro
1.500,00 mensili il contributo ordinario dovuto dal genitore non collocatario e, quindi, nella specie, dal padre alla madre, contributo da versarsi entro il 10 di ogni mese sul conto corrente della coniuge, rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Quanto alle spese straordinarie - tali intendendosi quelle puntualmente indicate nel corrispondente protocollo del CNF - tenuto conto delle circostanze già sopra evidenziate, debbono essere poste in pari misura a carico dei genitori, come peraltro da entrambi, con diverse motivazioni, richiesto nei rispettivi atti. Le spese straordinarie superiori a 200 euro dovranno essere preventivamente concordate.
3.5. Proseguendo nell'esame delle domande proposte dalle parti, debbono essere respinte le rispettive domande di addebito della separazione. Occorre premettere che secondo la costante giurisprudenza di legittimità la violazione dell'obbligo di fedeltà non determina l'addebito della
Pag. 44 di 53 separazione ove sia possibile accertare che la relazione coniugale fosse in crisi prima della violazione medesima. La stessa Suprema Corte ha poi evidenziato che la decisione di un coniuge di proseguire nel rapporto una volta accertata la violazione determina la interruzione del nesso causale tra separazione e violazione medesima (per tutte, su entrambe le questioni,
Cass. ordinanza del 18 dicembre 2023, n. 35296 ). Nel caso di specie, sulla base delle allegazioni del convenuto e della stessa attrice, non reciprocamente contestate, e della corrispondente documentazione di sostegno depositata agli atti, può ritenersi dimostrato che alla violazione dell'obbligo di fedeltà del convenuto risalente al 2020/2021 , è conseguita la decisione di proseguire nel rapporto, affrontando nel 2022 i coniugi un percorso di terapia di coppia e rimanendo gli stessi sostanzialmente nella relazione sino alle più recenti determinazioni di sciogliere il vincolo.
Peraltro, sulla scorta di quanto esposto dalle parti in ordine ai risalenti, costanti conflitti di coppia, la crisi matrimoniale deve farsi risalire già in empi largamente antecedenti al 2021. Ne deriva che la violazione del dovere di fedeltà del marito non è idoneo nel caso di specie a fondare la domanda di addebito della ricorrente. Allo stesso modo non sono idonee a fondare la domanda di addebito dell'attrice le condotte asseritamente prevaricatrici del resistente che, da un lato appaiono genericamente allegate e, dall'altro, si collocano comunque nel generale quadro di conflittualità reciproca che ha caratterizzato da lungo tempo la relazione matrimoniale, con , appunto, reciproche incomprensioni e reazioni. Nella stessa prospettiva si collocano gli episodi di violenza e maltrattamenti reciprocamente allegati dalle parti, che, oltre a non essere stati provati nella loro effettiva idoneità offensiva, hanno avuto tutti un epilogo assolutorio in
Pag. 45 di 53 sede penale, sempre sulla considerazione del giudice competente che gli stessi si collocano in un quadro di conflittualità permanente e risalente della coppia. La stessa sorte di non accoglimento deve poi riservarsi alla domanda di addebito proposta in via riconvenzionale dal resistente , sia per la genericità delle deduzioni in tema di comportamenti della coniuge che avrebbero determinato la necessità di addebitarle la separazione , oltre che per la loro inidoneità in taluni casi a fondare l'addebito, sia per le considerazioni sopra formulate in ordine ai presunti maltrattamenti e violenze reciproche, escluse in sede penale, sia infine perché, con riferimento all'unica allegazione non generica, relativa alla violazione dei doveri di fedeltà da parte della attrice, valgono le stesse considerazioni in precedenza formulate circa la preesistenza alla violazione di una conclamata situazione di crisi coniugale.
3.6. Le considerazioni sopra formulate escludono, peraltro, la fondatezza anche della domanda risarcitoria avanzata dal convenuto in via riconvenzionale, atteso che esclusa la natura illecita della relazione extraconiugale conseguente alla crisi, non può ritenersi sussistente una condotta contra legem idonea a fondare il danno ed il suo risarcimento. E' parimenti infondata la domanda del convenuto intesa al risarcimento del danno endofamiliare non registrandosi a carico della attrice violazioni di doveri familiari ed in particolare un disinteresse genitoriale, maltrattamenti o abbandono dei minori che abbiano causano un danno concreto e grave, per le ragioni in precedenza esposte, come supportate dalle relazioni dei servizi sociali e dalle considerazioni del CT . Come ben evidenziato dalla CT quello che il convenuto considera violazione dei doveri familiari consiste piuttosto in una mancata corrispondenza del
Pag. 46 di 53 comportamento della attrice agli standards, per così dire, di cura materiale e non, del padre e della sua famiglia di origine, dovendosi tuttavia escludere, come adeguatamente motivato e illustrato dall'ausiliare e sopra ben evidenziato (e come confermato dalle relazioni dei Servizi Sociali, che non hanno rinvenuto situazioni di incuria dei minori), che l'attrice mostri effettive carenze genitoriali , dovendosi intendere l'idoneità dell'accudimento non soltanto riferito alle esigenze di base dei figli – comunque nella specie soddisfatte a sufficienza - ma anche alle esigenze emotive e relazionali degli stessi che la madre è in grado , ed è stata quindi sempre in grado, di soddisfare adeguatamente.
3.7. Con riguardo alle modalità di frequentazione della prole da parte del padre il Tribunale, ritiene necessario dar corso ad una regolamentazione semplice ma puntuale della frequentazione, nella acclarata idoneità genitoriale “singolare” del padre, come confermata dalla CT ma con l'obiettivo di limitare il più possibile i contatti tra i coniugi al fine di evitare che i figli siano da loro coinvolti nel conflitto in atto e questo venga incrementato dai coniugi. Si ritiene, in questo quadro, che il padre potrà frequentare i figli a fine settimana alterni dal venerdì, ove li preleverà a scuola, sino al lunedì mattina, quando li porterà nuovamente a scuola.
Inoltre nella settimana nella quale non avrà riservato il fine settimana, il padre potrà frequentare i figli prelevandoli a scuola il giorno del mercoledì, riportandoli a scuola la mattina del venerdì. Nella quotidianità non vi sarà quindi contatto tra i genitori nella fase di frequentazione dei figli. Il padre avrà poi diritto di portare con sè i figli durante le vacanze estive per 30 giorni, anche non consecutivi, dovendosi i coniugi accordare sul periodo in questione entro il 31 maggio di ciascun anno. Le vacanze di Natale (tali
Pag. 47 di 53 intendendosi il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre) e capodanno ( tali intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso) e pasqua e pasquetta sono trascorse dai figli alternativamente presso la madre e il padre;
nel 2025 le vacanze di Natale con la madre e quelle di capodanno con il padre, pasqua con il padre e pasquetta con la madre. I compleanni alternativamente con la madre ed il padre, ad anni alterni. Nei compleanni residui del 2025, se esistenti, con la madre. Nel 2026 i compleanni verranno trascorsi con il padre, e via di seguito. Non sono previste videochiamate o chiamate telefoniche, allo stato, al fine di non alimentare il conflitto genitoriale in danno dei figli.
3.8. L'assegno unico per i figli è attribuito integralmente alla parte attrice che ne ha il collocamento esclusivo.
3.9. Nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, essendovi domanda congiunta in tal senso.
3.10. Da ultimo vengono esaminate in questa sede, sulla base degli elementi acquisiti nel corso della necessaria, lunga e complessa istruttoria condotta nel procedimento di merito, i due ricorsi ex art. 473 bis c.p.c. n.
39 proposti dalle parti: la presente decisione deve quindi ritenersi anche riferita ai suddetti ricorsi, essendo pervenuta a risolvere tutte le questioni controverse in tempi talmente rapidi da essere compatibili e corrispondenti alla celerità dei subprocedimenti menzionati. Deve anzitutto respingersi il ricorso proposto il 6.12.2024 in corso di causa dalla ricorrente la quale lamentava che la controparte ponesse in essere condotte dirette ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale della ricorrente, chiedendo
Pag. 48 di 53 che rendessero il conto in ordine all'impiego del denaro versato a titolo di mantenimento dei minori e la documentazione dei versamenti delle somme a favore dei figli da parte di e fosse accertato il loro Controparte_1
inadempimento in ordine all'acquisto del vestiario e del corredo scolastico dei minori, oltre alla richiesta di più puntuale regolamentazione della frequentazione dei figli da parte dei genitori nel corso delle vacanze natalizie. Il Tribunale ha provveduto immediatamente su tale ultimo punto in relazione al quale, quindi, alla data odierna è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronunzia. Con riferimento alle altre doglianza della attrice veicolate nel predetto ricorso, si osserva che le allegazioni in ordine agli ostacoli al corretto svolgimento del rapporto con i minori, comprese le contestazioni in ordine all'utilizzo delle somme per i mantenimento dei figli e all'acquisto dei vestiario e corredo scolastico si collocano nel quadro di reciproca conflittualità sopra delineato, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento lamentato - peraltro da escludersi quanto all'utilizzo delle somme da parte dei nonni per le esigenze dei minori tenuto conto che il Servizi Sociali nella relazione richiesta danno atto della cura adeguata degli stessi ( il che consente di ritenere provato per presunzioni l'utilizzo adeguato e corretto delle somme percepite dai nonni per il mantenimento dei minori) - è comunque addebitabile alla condotta di entrambe le parti e non può ritenersi imputabile in via esclusiva al convenuto ed ai suoi genitori con conseguente reiezione della domanda di conformi provvedimenti del Tribunale, peraltro oggi superati dagli arresti della decisione di merito qui contestualmente assunta. Quanto poi al ricorso successivamente introdotto, sempre in corso di causa, dal convenuto, con il quale si chiedeva di ammonire la parte attrice per i
Pag. 49 di 53 comportamenti pregiudizievoli dai medesimi tenuti nei confronti dei figli minori volti a denigrare la figura paterna e pe l'asserito prolungato mancato versamento dell'assegno di mantenimento posto a suo carico e mancata compartecipazione alle spese straordinarie per la cura e le esigenze dei minori, il Tribunale ritine che anche detto ricorso debba essere integralmente respinto. Quanto alle condotte denigratorie, si osserva anche in questo caso che anche detto comportamento è addebitabile alla condotta di conflittualità permanente assunta da entrambe le parti e non può ritenersi imputabile, quindi, in via esclusiva alla attrice con conseguente reiezione della domanda di conformi provvedimenti del Tribunale, peraltro oggi superati dagli arresti della decisione di merito qui contestualmente assunta. Parimenti non fondate appaiono le altre doglianze, che si collocano sul piano meramente economico, allegate dal convenuto, atteso che, come ben documentato dalla attrice, la stessa si è dovuta far carico di ulteriori spese per i minori, determinate dalla mancata fornitura agli stessi, nella evenienza del trasferimento periodico a casa della madre, degli indumenti ed accessori necessari per il loro soggiorno presso la madre. Si evidenzia peraltro che anche tali contestazioni si inseriscono nel clima di generale conflittualità della coppia, che ha visto in corso di causa contestare anche da parte della attrice il supposto mancato pagamento da parte del convenuto di rette scolastiche, il cui versamento è stato poi dal medesimo convenuto perfettamente documentato. Ne consegue la integrale reiezione del ricorso proposto, peraltro superato ulteriormente dalle statuizioni qui contestualmente assunte con riguardo alla fase di merito.
3.11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della avvenuta reiezione di entrambi i ricorsi provvedimenti indifferibili e di
Pag. 50 di 53 gran parte delle domande reciprocamente formulate, comprese quelle di addebito, e tenuto conto della vittoria della attrice in ordine alla domanda di affidamento esclusivo dei figli, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite – che sono liquidate comprendendovi quelle di cui ai predetti subprocedimenti - nella misura di un mezzo e per porre il residuo mezzo, liquidato come in dispositivo, a carico del convenuto.
Stessa sorte di definitiva regolamentazione è stabilita per le spese di CT la cui liquidazione è avvenuta con decreto in corso di causa che qui deve intendersi confermato.
PQM
Il Tribunale di VE, definitivamente pronunziando:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
in relazione al matrimonio da costoro Controparte_1
contratto in IN (VR) il giorno 26.07.2009, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IN, al n. 13, parte
II, serie A;
2) affida i figli minori e Persona_1 Persona_2 Per_3
in via esclusiva alla madre, presso la quale risiederanno
[...]
nella abitazione sita in VE, via Albherr n.25;
3) dispone che il padre frequenterà i minori a settimane alterne nei fine settimana dal venerdì, quando li preleverà all'uscita dalla scuola, al lunedì mattina quando li ricondurrà a scuola e, nelle settimane nelle quali non fruirà del fine settimana, dal mercoledì quando li preleverà all'uscita dalla scuola al venerdì mattina, quando li ricondurrà a scuola;
Pag. 51 di 53 4) Dispone che i minori trascorreranno con ciascun genitore le vacanze di Natale (tali intendendosi quelle dal 24 dicembre al 31 dicembre )
e capodanno ( tali intendendosi quelle dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso) e pasqua e pasquetta alternativamente presso la madre e il padre;
nel 2025 il natale con la madre e il capodanno con il padre, pasqua con il padre e pasquetta con la madre;
5) Dispone che i minori trascorreranno alternativamente di anno in anno con ciascun genitore i propri compleanni, a partire dal corrente anno
2025 in cui tali festività , se ancora non trascorse, competeranno alla mamma;
6) Dispone che i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di 30 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori sull'individuazione di tali periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
7) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei tre figli mediante corresponsione alla ricorrente di un assegno mensile non inferiore ad euro 1.500,00= ( euro 500,00 per ciascun figlio), somma da erogarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di accredito bancario , rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie quali definite dal protocollo CNF, da concordarsi se superiori a 200 euro;
8) assegna alla ricorrente l'assegno unico per i figli;
9) dispone che nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi;
Pag. 52 di 53 10) compensa per ½ le spese di CT come liquidate in corso di lite, e pone a carico del convenuto il residuo mezzo delle stesse;
11) compensa tra le parti le spese di lite, comprensive dei due subprocedimenti , nella misura di ½ e pone il residuo ½ a carico del convenuto liquidandolo in euro 5.000,00 per compensi oltre accessori di legge;
12) dispone che il presente provvedimento sia trasmesso all'Ufficiale dello stato civile competente perché proceda alle annotazioni di legge.
Così deciso in VE nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
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