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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5128/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5128 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, pendente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Vetere, giusta procura a Parte_5 Pt_6
margine dell'atto di citazione;
- opponenti -
E
e, per essa quale procuratore speciale, in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ida Sigismondi e Claudio
Francesco Clausi, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e convenivano in giudizio spiegando Pt_4 Parte_5 Pt_6 Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1502/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data
29.10.2019, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
11.353,39, quale credito fondato su fatture emesse per consumi relativi al rapporto di somministrazione di gas presso l'abitazione del defunto , marito di e padre degli altri debitori Persona_1 Parte_1
ingiunti, nel periodo compreso tra il 29.4.2015 ed il 5.10.2018, oltre interessi e spese della procedura pagina 1 di 8 monitoria.
A fondamento della domanda, gli opponenti eccepivano, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva di , , e atteso Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
che, pur essendo eredi di , non potevano ritenersi tenuti al pagamento delle fatture sottese Persona_1
al decreto ingiuntivo, trattandosi di somme richieste per la somministrazione di gas naturale/energia elettrica relative ad un arco temporale ben successivo al decesso del loro dante causa, avvenuto in data
18.05.2000, ovvero di un debito non trasferibile iure successionis;
che, peraltro, l'unica persona che aveva abitato l'immobile nel periodo in contestazione ed aveva di fatto beneficiato della somministrazione era essendosi i figli trasferiti presso altri immobili in occasione dei Parte_1
rispettivi matrimoni, sicchè solo quest'ultima sarebbe stata obbligata al pagamento del debito;
nel merito, contestavano l'eccessività della somma ingiunta, rilevando che tutte le fatture facevano riferimento a consumi stimati, in assenza di letture effettive del contatore e senza tener conto delle dimensioni effettive dell'immobile e della circostanza che lo stesso fosse abitato da una sola persona;
che le argomentazioni esposte trovavano conferma nelle risultanze emerse nella consulenza tecnica di parte allegata.
Concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la riduzione del quantum dovuto alla somma che fosse ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
Deduceva, in particolare, che, quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da alcuni degli opponenti, dal certificato di residenza risultava che fosse residente Parte_4 nell'immobile servito dalla somministrazione in questione, unitamente a sicchè, Parte_1
quantomeno nei loro confronti, l'eccezione andava disattesa;
nel merito, rilevava che la pretesa sottesa al provvedimento monitorio trovava il proprio fondamento nel rapporto di somministrazione di gas naturale intercorso tra le parti, in riferimento all'immobile sito in Cosenza, via Adua n. 8D, rispetto alla cui esistenza gli opponenti non avevano sollevato alcuna contestazione;
che il contratto di somministrazione non necessitava di forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem"; che la prova dell'erogazione era stata legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore, le cui risultanze erano assistite da una presunzione di veridicità, né la controparte aveva fornito alcun elemento di prova idoneo a “scalfire” simile presunzione, con conseguente fondatezza del credito azionato dalla società di somministrazione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 8 Espletati gli incombenti di rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e c.t.u..
Sostituita l'udienza con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti mediante note depositate telematicamente, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, il credito oggetto del decreto ingiuntivo si riferisce al mancato pagamento della somma di € 11.353,39, fondata su fatture emesse per consumi relativi al rapporto di somministrazione di gas presso l'abitazione del defunto , sita in Cosenza, via Adua n. 8D, nel periodo Persona_1
compreso tra il 29.4.2015 ed il 5.10.2018, e azionata, in forza del decreto ingiuntivo opposto, nei confronti della moglie e dei figli Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e . Parte_5 Pt_6
Orbene, alla stregua della documentazione allegata dagli opponenti, appare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Parte_2 Parte_3 Parte_4
e . Parte_5 Pt_6
In particolare, la pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo trova fondamento nel mancato pagamento di fatture per consumi relativi al rapporto di somministrazione di gas presso l'abitazione sita in Cosenza, via Adua n. 8D, nel periodo compreso tra il 29.4.2015 ed il 5.10.2018, relativamente ad un rapporto iniziato in data 1.3.2015 (cfr. data di attivazione della fornitura risultante dalle fatture allegate),
pagina 3 di 8 ossia circa 15 anni dopo il decesso di , sicchè va escluso che il debito in oggetto sia Persona_1
annoverabile tra quelli ereditari, trasmissibile al coniuge ed ai figli del de cuius iure successionis.
Si aggiunga che dal certificato rilasciato dal comune di Cosenza il 24.10.2019, risulta che Pt_6
, e abbiano contratto matrimonio prima della morte Parte_5 Parte_2 Parte_3
del padre e si siano trasferiti in altri comuni ( e ), sicchè gli stessi non risultano né Per_2 Per_3
titolari né utilizzatori della fornitura di gas naturale posta a servizio dell'abitazione di via Adua.
Quanto alla posizione di , sebbene lo stesso risulti avere la residenza presso l'abitazione Parte_4
materna, le risultanze acquisite in giudizio hanno consentito di appurare che anch'egli non viva presso l'immobile in questione, ma che, a seguito del matrimonio contratto in data 2.8.2003, si sia trasferito con il proprio nucleo familiare presso un'abitazione situata di fronte a quella della madre.
In questi termini, i testimoni escussi in giudizio hanno confermato che tutti i figli di si Persona_1
sono sposati prima del 2003 e che, da tale data e sino al 2019, abbia vissuto da sola Parte_1 nell'appartamento sito alla via Adua n. 8, ad eccezione dei mesi estivi che era solita trascorrere a
Cetraro prima e a Campora S. Giovanni poi, o a presso l'abitazione della figlia Per_3 Parte_5
(cfr. dichiarazioni dei testi e ). Testimone_1 Testimone_2
Quanto a , entrambi i testimoni (moglie e nipote del predetto opponente) hanno ribadito Parte_4
che, dopo il matrimonio contratto nel 2003, questi abbia abitato con la moglie ed il figlio in un appartamento situato in Cosenza, via Adua, ma in un palazzo diverso da quello in cui abita la madre
. Parte_1
Alla stregua di tali elementi, va escluso che , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e siano condebitori, nei confronti di in relazione Parte_5 Pt_6 Controparte_1
all'obbligazione inerente il rapporto di fornitura di gas naturale dell'immobile sito in Cosenza, via Adua
n. 8D, intercorso nel periodo compreso tra il 29.4.2015 ed il 5.10.2018, atteso che, per un verso, non si versa in ipotesi di debito contratto da prima del suo decesso e, in quanto tale, trasmissibile Persona_1
agli eredi, e, per altro verso, gli stessi non sono risultati né titolari del contratto di fornitura né utilizzatori dell'appartamento che ha beneficiato della somministrazione di gas naturale.
Consegue che non può vantare, nei confronti di Controparte_1 Parte_2 [...]
, e alcuna pretesa economica in forza delle fatture Pt_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
sottese al decreto ingiuntivo n. 1502/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.10.2019 che va, quindi, revocato nei loro confronti.
Passando all'esame della posizione di , si osserva quanto segue. Parte_1
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il pagina 4 di 8 risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
In particolare, l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con la Parte_1
società fornitrice, relativo alla somministrazione di gas naturale presso l'immobile sito in Cosenza via
Adua n. 8D, ma ha eccepito l'inidoneità della documentazione allegata a fondamento del decreto ingiuntivo a fornire l'esatta dimostrazione del credito, trattandosi di mere fatture contenenti l'addebito di consumi in base a letture “stimate” e non effettive del contatore, eccessive rispetto alle dimensioni dell'immobile ed alla circostanza che lo stesso, nel periodo in contestazione (aprile 2015-ottobre 2018), fosse abitato da una sola persona anziana.
Ciò posto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass., n. 19154 del 19.7.2018).
In particolare, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr.
Cass. civ., n. 13193 del 16.6.2011).
Inoltre, in relazione al valore probatorio della fattura, l'orientamento senz'altro prevalente è nel senso di ritenere che le semplici fatture possano costituire prova dei crediti in questione limitatamente alla fase di pagina 5 di 8 emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza-ingiunzione ex art.186 ter c.p.c., e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena (cfr. Cass.
n.3090/79; Cass. n.3261/79).
D'altra parte, la giurisprudenza riconosce che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. Civ., n. 9593 del 20.4.2004).
Ciò posto, alla stregua dei criteri di riparto dell'onere della prova, a fronte della contestazione delle fatture da parte dell'utente, l'ente fornitore è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, producendo la documentazione dei consumi relativi all'utenza.
Da parte sua, l'utente può superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione, dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello recato nella fattura.
Nella fattispecie in esame, l'opponente ha allegato una consulenza di parte, a firma dell'ing. Parte_1
che, in considerazione delle dimensioni dell'appartamento (circa 120 mq), della Persona_4
presenza della caldaia e degli elementi radianti nelle singole stanze, del piano cottura in cucina, nonché della presenza di un'unica persona quale effettiva utilizzatrice della fornitura, e tenuto conto dell'andamento medio nazionale dei consumi di gas (pari a circa 824 smc), nonché valutando le diverse ipotesi di offerta dei gestori operanti sul mercato nazionale e le fatture emesse, in relazione alla medesima utenza nell'anno 2020, ha ritenuto stimabile, quale costo complessivo della fornitura di gas per consumi riferibili a cottura pasti, acqua calda e riscaldamento, nel periodo compreso tra aprile 2015 ed ottobre 2018, un importo compreso nell'intervallo tra € 2.800,00 ed € 3.150,00.
Nel corso del presente giudizio è stata, poi, espletata c.t.u. al fine di valutare la congruità della quantificazione del corrispettivo dovuto per la fornitura di gas naturale presso l'immobile sito in
Cosenza, via Adua n. 8D, tenuto conto delle condizioni contrattuali relative al tipo di utenza, delle dimensioni dell'immobile e della tipologia di impianti ivi esistente.
Il c.t.u., ing. , con procedimento logico ed immune da vizi che appare condivisibile Persona_5
da questo giudicante, ha operato una valutazione sulla scorta delle risultanze emerse dalla constatazione delle dimensioni e della consistenza effettiva dell'immobile, della sua ubicazione e di quanto riportato pagina 6 di 8 nelle fatture allegate dalla società creditrice, mancando in atti il contratto relativo alla fornitura in contestazione da cui ricavare le effettive condizioni economiche del rapporto.
In particolare, il c.t.u. ha descritto l'appartamento in oggetto (composto da cucina, soggiorno, tre camere, due bagni, corridoio e ripostiglio), ha evidenziato la presenza di un generatore (caldaia) posto in uno dei bagni, degli elementi radianti presenti nelle singole stanze e del piano cottura in acciaio con 4 fuochi (per la preparazione dei pasti) in cucina, ed ha effettuato la possibile valutazione del consumo medio di gas in un appartamento con dimensioni di 120 mq (come quello in esame), considerando come localizzazione il Comune di Cosenza.
L'ing. ha, quindi, stimato sia il consumo riferibile al periodo di accensione dei Per_5
riscaldamenti (compreso tra il 15 novembre ed il 31 marzo, per un massimo di 10 ore al giorno), sia il consumo giornaliero pro capite di acqua calda sanitaria – sebbene abbia considerato l'immobile come abitato da n. 3 persone, anzicchè da una sola – e per l'uso del piano cottura per la preparazione dei pasti, pervenendo ad una stima annuale dei consumi fatturati, pari a circa 1408 Smc
Il c.t.u. è, quindi, pervenuto alla conclusione che i consumi di Smc stimati negli anni 2015/2018 nelle fatture sottese al decreto ingiuntivo (pari a circa 2402 smc) siano superiori alla media in situazioni similari, con una differenza di circa 1000 smc.
Alla stregua di tali risultanze, può ritenersi che l'opponente abbia fornito adeguati elementi Parte_1
atti a superare la presunzione di veridicità dei dati inerenti i consumi oggetto delle fatture azionate in forza del decreto ingiuntivo opposto che, peraltro, attengono a letture “presunte” e non effettive del contatore.
In tal senso, assume rilievo quanto valutato dal c.t.u. che ha riconosciuto un'eccedenza nella stima dei consumi riferibili al periodo 2015/2018 all'utenza di gas naturale dell'abitazione di (pari a Parte_1
circa 2402 smc) di circa 1.000 smc rispetto alla media in situazioni similari.
Consegue che, avuto riguardo al costo medio ricavabile dalla proporzione tra l'importo complessivo del credito azionato nel decreto ingiuntivo (€ 11.353,39) ed i consumi addebitati con le fatture (2402 smc),
e tenuto conto della valutazione espressa dal c.t.u. in ordine ai consumi medi riferibili ad un'utenza analoga a quella dell'appartamento in cui risiede , il credito vantato da in Parte_1 Controparte_1
relazione alla somministrazione di gas naturale relativa al periodo compreso il 29.4.2015 ed il
5.10.2018, può essere equamente ridotto alla somma di € 6.500,00, a cui vanno aggiunti gli interessi, al tasso legale, dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo.
In conclusione ed in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1502/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.10.2019 deve essere revocato e,
pagina 7 di 8 contestualmente, deve essere condannata al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di € 6.500,00, oltre interessi al tasso legale, dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, avuto riguardo sia alla riduzione del credito ingiunto, sia alle ragioni della decisione ed all'individuazione dell'unico soggetto passivamente legittimato, nonché tenuto conto del comportamento processuale delle parti, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di e di per metà ciascuno. Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso il decreto ingiuntivo n. 1502/2019 Pt_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.10.2019:
1) Accoglie l'opposizione proposta da , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1502/2019 emesso dal Parte_5 Pt_6
Tribunale di Cosenza in data 29.10.2019 per carenza di legittimazione passiva;
2) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1502/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.10.2019;
3) Condanna al pagamento, in favore di della somma di € 6.500,00, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi al tasso legale, dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo;
4) Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
5) Pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico di e di per metà ciascuno. Parte_1 Controparte_1
Cosenza, 19.2.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5128 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, pendente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Vetere, giusta procura a Parte_5 Pt_6
margine dell'atto di citazione;
- opponenti -
E
e, per essa quale procuratore speciale, in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ida Sigismondi e Claudio
Francesco Clausi, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e convenivano in giudizio spiegando Pt_4 Parte_5 Pt_6 Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1502/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data
29.10.2019, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
11.353,39, quale credito fondato su fatture emesse per consumi relativi al rapporto di somministrazione di gas presso l'abitazione del defunto , marito di e padre degli altri debitori Persona_1 Parte_1
ingiunti, nel periodo compreso tra il 29.4.2015 ed il 5.10.2018, oltre interessi e spese della procedura pagina 1 di 8 monitoria.
A fondamento della domanda, gli opponenti eccepivano, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva di , , e atteso Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
che, pur essendo eredi di , non potevano ritenersi tenuti al pagamento delle fatture sottese Persona_1
al decreto ingiuntivo, trattandosi di somme richieste per la somministrazione di gas naturale/energia elettrica relative ad un arco temporale ben successivo al decesso del loro dante causa, avvenuto in data
18.05.2000, ovvero di un debito non trasferibile iure successionis;
che, peraltro, l'unica persona che aveva abitato l'immobile nel periodo in contestazione ed aveva di fatto beneficiato della somministrazione era essendosi i figli trasferiti presso altri immobili in occasione dei Parte_1
rispettivi matrimoni, sicchè solo quest'ultima sarebbe stata obbligata al pagamento del debito;
nel merito, contestavano l'eccessività della somma ingiunta, rilevando che tutte le fatture facevano riferimento a consumi stimati, in assenza di letture effettive del contatore e senza tener conto delle dimensioni effettive dell'immobile e della circostanza che lo stesso fosse abitato da una sola persona;
che le argomentazioni esposte trovavano conferma nelle risultanze emerse nella consulenza tecnica di parte allegata.
Concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la riduzione del quantum dovuto alla somma che fosse ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
Deduceva, in particolare, che, quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da alcuni degli opponenti, dal certificato di residenza risultava che fosse residente Parte_4 nell'immobile servito dalla somministrazione in questione, unitamente a sicchè, Parte_1
quantomeno nei loro confronti, l'eccezione andava disattesa;
nel merito, rilevava che la pretesa sottesa al provvedimento monitorio trovava il proprio fondamento nel rapporto di somministrazione di gas naturale intercorso tra le parti, in riferimento all'immobile sito in Cosenza, via Adua n. 8D, rispetto alla cui esistenza gli opponenti non avevano sollevato alcuna contestazione;
che il contratto di somministrazione non necessitava di forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem"; che la prova dell'erogazione era stata legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore, le cui risultanze erano assistite da una presunzione di veridicità, né la controparte aveva fornito alcun elemento di prova idoneo a “scalfire” simile presunzione, con conseguente fondatezza del credito azionato dalla società di somministrazione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 8 Espletati gli incombenti di rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e c.t.u..
Sostituita l'udienza con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti mediante note depositate telematicamente, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, il credito oggetto del decreto ingiuntivo si riferisce al mancato pagamento della somma di € 11.353,39, fondata su fatture emesse per consumi relativi al rapporto di somministrazione di gas presso l'abitazione del defunto , sita in Cosenza, via Adua n. 8D, nel periodo Persona_1
compreso tra il 29.4.2015 ed il 5.10.2018, e azionata, in forza del decreto ingiuntivo opposto, nei confronti della moglie e dei figli Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e . Parte_5 Pt_6
Orbene, alla stregua della documentazione allegata dagli opponenti, appare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Parte_2 Parte_3 Parte_4
e . Parte_5 Pt_6
In particolare, la pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo trova fondamento nel mancato pagamento di fatture per consumi relativi al rapporto di somministrazione di gas presso l'abitazione sita in Cosenza, via Adua n. 8D, nel periodo compreso tra il 29.4.2015 ed il 5.10.2018, relativamente ad un rapporto iniziato in data 1.3.2015 (cfr. data di attivazione della fornitura risultante dalle fatture allegate),
pagina 3 di 8 ossia circa 15 anni dopo il decesso di , sicchè va escluso che il debito in oggetto sia Persona_1
annoverabile tra quelli ereditari, trasmissibile al coniuge ed ai figli del de cuius iure successionis.
Si aggiunga che dal certificato rilasciato dal comune di Cosenza il 24.10.2019, risulta che Pt_6
, e abbiano contratto matrimonio prima della morte Parte_5 Parte_2 Parte_3
del padre e si siano trasferiti in altri comuni ( e ), sicchè gli stessi non risultano né Per_2 Per_3
titolari né utilizzatori della fornitura di gas naturale posta a servizio dell'abitazione di via Adua.
Quanto alla posizione di , sebbene lo stesso risulti avere la residenza presso l'abitazione Parte_4
materna, le risultanze acquisite in giudizio hanno consentito di appurare che anch'egli non viva presso l'immobile in questione, ma che, a seguito del matrimonio contratto in data 2.8.2003, si sia trasferito con il proprio nucleo familiare presso un'abitazione situata di fronte a quella della madre.
In questi termini, i testimoni escussi in giudizio hanno confermato che tutti i figli di si Persona_1
sono sposati prima del 2003 e che, da tale data e sino al 2019, abbia vissuto da sola Parte_1 nell'appartamento sito alla via Adua n. 8, ad eccezione dei mesi estivi che era solita trascorrere a
Cetraro prima e a Campora S. Giovanni poi, o a presso l'abitazione della figlia Per_3 Parte_5
(cfr. dichiarazioni dei testi e ). Testimone_1 Testimone_2
Quanto a , entrambi i testimoni (moglie e nipote del predetto opponente) hanno ribadito Parte_4
che, dopo il matrimonio contratto nel 2003, questi abbia abitato con la moglie ed il figlio in un appartamento situato in Cosenza, via Adua, ma in un palazzo diverso da quello in cui abita la madre
. Parte_1
Alla stregua di tali elementi, va escluso che , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e siano condebitori, nei confronti di in relazione Parte_5 Pt_6 Controparte_1
all'obbligazione inerente il rapporto di fornitura di gas naturale dell'immobile sito in Cosenza, via Adua
n. 8D, intercorso nel periodo compreso tra il 29.4.2015 ed il 5.10.2018, atteso che, per un verso, non si versa in ipotesi di debito contratto da prima del suo decesso e, in quanto tale, trasmissibile Persona_1
agli eredi, e, per altro verso, gli stessi non sono risultati né titolari del contratto di fornitura né utilizzatori dell'appartamento che ha beneficiato della somministrazione di gas naturale.
Consegue che non può vantare, nei confronti di Controparte_1 Parte_2 [...]
, e alcuna pretesa economica in forza delle fatture Pt_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
sottese al decreto ingiuntivo n. 1502/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.10.2019 che va, quindi, revocato nei loro confronti.
Passando all'esame della posizione di , si osserva quanto segue. Parte_1
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il pagina 4 di 8 risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
In particolare, l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con la Parte_1
società fornitrice, relativo alla somministrazione di gas naturale presso l'immobile sito in Cosenza via
Adua n. 8D, ma ha eccepito l'inidoneità della documentazione allegata a fondamento del decreto ingiuntivo a fornire l'esatta dimostrazione del credito, trattandosi di mere fatture contenenti l'addebito di consumi in base a letture “stimate” e non effettive del contatore, eccessive rispetto alle dimensioni dell'immobile ed alla circostanza che lo stesso, nel periodo in contestazione (aprile 2015-ottobre 2018), fosse abitato da una sola persona anziana.
Ciò posto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass., n. 19154 del 19.7.2018).
In particolare, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr.
Cass. civ., n. 13193 del 16.6.2011).
Inoltre, in relazione al valore probatorio della fattura, l'orientamento senz'altro prevalente è nel senso di ritenere che le semplici fatture possano costituire prova dei crediti in questione limitatamente alla fase di pagina 5 di 8 emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza-ingiunzione ex art.186 ter c.p.c., e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena (cfr. Cass.
n.3090/79; Cass. n.3261/79).
D'altra parte, la giurisprudenza riconosce che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. Civ., n. 9593 del 20.4.2004).
Ciò posto, alla stregua dei criteri di riparto dell'onere della prova, a fronte della contestazione delle fatture da parte dell'utente, l'ente fornitore è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, producendo la documentazione dei consumi relativi all'utenza.
Da parte sua, l'utente può superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione, dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello recato nella fattura.
Nella fattispecie in esame, l'opponente ha allegato una consulenza di parte, a firma dell'ing. Parte_1
che, in considerazione delle dimensioni dell'appartamento (circa 120 mq), della Persona_4
presenza della caldaia e degli elementi radianti nelle singole stanze, del piano cottura in cucina, nonché della presenza di un'unica persona quale effettiva utilizzatrice della fornitura, e tenuto conto dell'andamento medio nazionale dei consumi di gas (pari a circa 824 smc), nonché valutando le diverse ipotesi di offerta dei gestori operanti sul mercato nazionale e le fatture emesse, in relazione alla medesima utenza nell'anno 2020, ha ritenuto stimabile, quale costo complessivo della fornitura di gas per consumi riferibili a cottura pasti, acqua calda e riscaldamento, nel periodo compreso tra aprile 2015 ed ottobre 2018, un importo compreso nell'intervallo tra € 2.800,00 ed € 3.150,00.
Nel corso del presente giudizio è stata, poi, espletata c.t.u. al fine di valutare la congruità della quantificazione del corrispettivo dovuto per la fornitura di gas naturale presso l'immobile sito in
Cosenza, via Adua n. 8D, tenuto conto delle condizioni contrattuali relative al tipo di utenza, delle dimensioni dell'immobile e della tipologia di impianti ivi esistente.
Il c.t.u., ing. , con procedimento logico ed immune da vizi che appare condivisibile Persona_5
da questo giudicante, ha operato una valutazione sulla scorta delle risultanze emerse dalla constatazione delle dimensioni e della consistenza effettiva dell'immobile, della sua ubicazione e di quanto riportato pagina 6 di 8 nelle fatture allegate dalla società creditrice, mancando in atti il contratto relativo alla fornitura in contestazione da cui ricavare le effettive condizioni economiche del rapporto.
In particolare, il c.t.u. ha descritto l'appartamento in oggetto (composto da cucina, soggiorno, tre camere, due bagni, corridoio e ripostiglio), ha evidenziato la presenza di un generatore (caldaia) posto in uno dei bagni, degli elementi radianti presenti nelle singole stanze e del piano cottura in acciaio con 4 fuochi (per la preparazione dei pasti) in cucina, ed ha effettuato la possibile valutazione del consumo medio di gas in un appartamento con dimensioni di 120 mq (come quello in esame), considerando come localizzazione il Comune di Cosenza.
L'ing. ha, quindi, stimato sia il consumo riferibile al periodo di accensione dei Per_5
riscaldamenti (compreso tra il 15 novembre ed il 31 marzo, per un massimo di 10 ore al giorno), sia il consumo giornaliero pro capite di acqua calda sanitaria – sebbene abbia considerato l'immobile come abitato da n. 3 persone, anzicchè da una sola – e per l'uso del piano cottura per la preparazione dei pasti, pervenendo ad una stima annuale dei consumi fatturati, pari a circa 1408 Smc
Il c.t.u. è, quindi, pervenuto alla conclusione che i consumi di Smc stimati negli anni 2015/2018 nelle fatture sottese al decreto ingiuntivo (pari a circa 2402 smc) siano superiori alla media in situazioni similari, con una differenza di circa 1000 smc.
Alla stregua di tali risultanze, può ritenersi che l'opponente abbia fornito adeguati elementi Parte_1
atti a superare la presunzione di veridicità dei dati inerenti i consumi oggetto delle fatture azionate in forza del decreto ingiuntivo opposto che, peraltro, attengono a letture “presunte” e non effettive del contatore.
In tal senso, assume rilievo quanto valutato dal c.t.u. che ha riconosciuto un'eccedenza nella stima dei consumi riferibili al periodo 2015/2018 all'utenza di gas naturale dell'abitazione di (pari a Parte_1
circa 2402 smc) di circa 1.000 smc rispetto alla media in situazioni similari.
Consegue che, avuto riguardo al costo medio ricavabile dalla proporzione tra l'importo complessivo del credito azionato nel decreto ingiuntivo (€ 11.353,39) ed i consumi addebitati con le fatture (2402 smc),
e tenuto conto della valutazione espressa dal c.t.u. in ordine ai consumi medi riferibili ad un'utenza analoga a quella dell'appartamento in cui risiede , il credito vantato da in Parte_1 Controparte_1
relazione alla somministrazione di gas naturale relativa al periodo compreso il 29.4.2015 ed il
5.10.2018, può essere equamente ridotto alla somma di € 6.500,00, a cui vanno aggiunti gli interessi, al tasso legale, dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo.
In conclusione ed in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1502/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.10.2019 deve essere revocato e,
pagina 7 di 8 contestualmente, deve essere condannata al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di € 6.500,00, oltre interessi al tasso legale, dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, avuto riguardo sia alla riduzione del credito ingiunto, sia alle ragioni della decisione ed all'individuazione dell'unico soggetto passivamente legittimato, nonché tenuto conto del comportamento processuale delle parti, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di e di per metà ciascuno. Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso il decreto ingiuntivo n. 1502/2019 Pt_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.10.2019:
1) Accoglie l'opposizione proposta da , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1502/2019 emesso dal Parte_5 Pt_6
Tribunale di Cosenza in data 29.10.2019 per carenza di legittimazione passiva;
2) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1502/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.10.2019;
3) Condanna al pagamento, in favore di della somma di € 6.500,00, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi al tasso legale, dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo;
4) Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
5) Pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico di e di per metà ciascuno. Parte_1 Controparte_1
Cosenza, 19.2.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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