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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4711 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 613/2025 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 20.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 27.10.2025 destinata alla discussione della causa e decisione ex art 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 27.10.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 613/2025 R.G.A.C., pendente
TRA
, nata a [...] il [...] ), e il sig. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nato a [...] il [...] ( ) elettivamente domiciliati in
[...] CodiceFiscale_2
Palermo, via Belgio, n° 20 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cannizzaro, C.F._3
)
[...]
1 Attori-Opponenti
CONTRO
”), con sede in via Valtellina 15/17, 20159 Milano, e per essa, non Controparte_1 CP_1 in proprio ma nella sua qualità di mandataria, la ( ), società Controparte_2 CP_3 per azioni di diritto italiano, con sede legale in via Valtellina 15/17, 20159, Milano (MI rappresentata, assistita e difesa, dalla (C.F. , società iscritta all'Albo Controparte_4 P.IVA_1 degli Avvocati del Foro di Roma, e per essa dall'avv. Giuseppe Cannarozzo, del Foro di Gela (C.F.
), elettivamente domiciliata presso la sede operativa dello C.F._4 [...] in Roma alla Via della Camilluccia n. 19 Controparte_5
Convenuta- Opposta
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.10.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
FATTO
La sig.ra ed il sig. adivano il Tribunale con atto di citazione in Parte_1 Parte_2 opposizione al precetto, notificato in data 09.10.2024, per la somma complessiva di Euro 21,871,62, oltre interessi contrattualmente dovuti, comunque nei limiti del tasso soglia pro tempore vigente ed ogni altra somma dovuta per legge e per titolo.
Gli attori contestavano il difetto di legittimazione attiva della società convenuta e l'inesistenza del titolo esecutivo.
La parte attrice pertanto così concludeva il proprio atto introduttivo “Reiectis adversis;
Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo e dell'atto di precetto per le ragioni esposte con decreto da adottare inaudita altera parte e confermare a seguito di una apposita udienza da fissare. Accogliere la presente opposizione nel merito per i motivi dedotti e dichiarare inesistente e non dovuto il credito per cui si procede e la mancanza del titolo esecutivo per le ragioni dedotte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, da distrarre in favore dell'odierno avvocato che dichiara di averle anticipate e non riscosse.”
Con atto del 04.03.2025, si costituiva la società e per essa, non in proprio ma nella sua CP_1 qualità di mandataria, la , in rappresentanza della Controparte_6 Controparte_2
che contestava l'opposizione aversa e così concludeva il proprio atto “In via preliminare: respingere
[...] la richiesta di sospensione cautelare, ex art. 624 cpc, ex adverso formulata, poiché infondata e carente dei requisiti di legge;
In via principale e nel merito: dichiarare infondate, e quindi rigettare, tutte le domande di parte opponente per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge.
2 Con decreto del 12.03.2025 si fissava udienza al 21.05.2025 facendo decorrere da tale data i termini ex art 171 ter cpc.
Con ordinanza del 22.05.2025, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, si fissava l'udienza del 14.05.2026 ex art 189 cpc.
Con provvedimento del 05.08.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP, che, in data
20.08.2025, anticipava l'udienza al 27.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte opponente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di opposizione, la parte attrice deduce la carenza di legittimazione attiva della convenuta.
Orbene, l'opposta allega, come documento contrassegnato con il nr. 6, alla propria comparsa di costituzione e risposta, la dichiarazione del 21.02.2025 della società dove si legge “ in virtù CP_7 di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco stipulato in data 1 giugno 2022 ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 nr. 130 (La Legge sulla Cartolizzazione) e dell'art.
58 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs 1 settembre 1993 nr. 385 di seguito TUB) CP_1
, società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede in Milano,
[...]
Via Valtellina 15/17, CF PI e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano , rea mi P.IVA_2
2658827 ( ) ha acquistato pro soluto da , nell'ambito di una più ampia operazione di natura strategica CP_1 CP_7 per la banca, i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione ( la Cartolarizzazione) unitamente ai relativi diritti accessori, azioni, garanzie, reali e/o personali, tutti i diritti d'azione, le azioni e le pretese a tutela dei crediti e/o relativi alle garanzie, inclusi qualsiasi diritto contrattuale, azione e facoltà sostanziale e procedurale spettanti a CP_7 in relazione ai crediti ceduti, per contratto o per legge ( i Crediti ceduti)”
Ed ancora, sempre nello stesso documento si legge “Dichiara ed attesta che tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti del sig. , derivanti da CP_1 Parte_3 Parte_2 seguenti rapporti 00000000133631 000000001336431”
Dunque, risulta dalla documentazione prodotta dall'opposta, come già rilevato dal Tribunale nell'ordinanza del 22.05.2025, che la convenuta abbia la titolarità per agire, mediante la notificata dell'atto di precetto opposto, nei confronti degli attori, poiché il credito vantato nei confronti degli opponenti rientra tra quelli oggetto di cessione da parte della . CP_7
Pertanto, il primo motivo di opposizione deve essere respinto.
3 Con il secondo motivo di opposizione, si contesta l'esistenza di un valido titolo esecutivo poiché non vi sarebbe stata alcuna erogazione delle somme mutuate e dunque il conseguente precetto sarebbe nullo.
Ebbene, si legge, a pagina 3, all'art. 2) del contratto di mutuo (Cfr. Allegato 5 della comparsa di costituzione e risposta), ovviamente sottoscritto dagli attori, che “La parte mutuataria conferma di aver già ricevuto dalla la somma mutuata-al netto dell'imposta sostitutiva e di altri oneri accessori come da lettera consegnata CP_8 alla parte mutuataria;
che si allega al presente atto sotto la lettera- e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto”
Orbene, deve rammentarsi sul punto che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 cpc, occorre anzitutto verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto in esso previsto, incluso l'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge ( Cfr. Cass. Nr. 17194/2015).
In altre parole, il Giudice deve esaminare il contratto di mutuo e interpretarlo nel suo complesso, congiuntamente agli altri atti accessori che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante (Cass. Nr. 5654/2023).
Ebbene, nel caso che occupa vi è stata la ricognizione di debito contenuta nello stesso atto di mutuo, il mutuatario attestava altresì che la banca gli aveva concesso un mutuo di un determinato importo e il cliente si riconosceva debitore della somma prestatagli.
Tale ricognizione, unitamente all'atto di concessione di ipoteca volontaria, contenuti nell'atto pubblico notarile, sono elementi tali da far ritenere il contratto di mutuo titolo esecutivo e il sopra indicato motivo di opposizione deve essere disatteso.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3.397,00 così determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 919,00 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva ed euro 1701,00 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
4 1) Rigetta l'opposizione al precetto notificato 09.10.2024, proposta dalla sig.ra e dal sig. Parte_1
nei confronti della Parte_2 CP_1
2) Condanna la sig.ra ed il sig. , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore della società liquidandole in euro 3397,00 oltre accessori di legge. CP_1
Così deciso in Palermo il 24.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
5
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 613/2025 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 20.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 27.10.2025 destinata alla discussione della causa e decisione ex art 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 27.10.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 613/2025 R.G.A.C., pendente
TRA
, nata a [...] il [...] ), e il sig. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nato a [...] il [...] ( ) elettivamente domiciliati in
[...] CodiceFiscale_2
Palermo, via Belgio, n° 20 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cannizzaro, C.F._3
)
[...]
1 Attori-Opponenti
CONTRO
”), con sede in via Valtellina 15/17, 20159 Milano, e per essa, non Controparte_1 CP_1 in proprio ma nella sua qualità di mandataria, la ( ), società Controparte_2 CP_3 per azioni di diritto italiano, con sede legale in via Valtellina 15/17, 20159, Milano (MI rappresentata, assistita e difesa, dalla (C.F. , società iscritta all'Albo Controparte_4 P.IVA_1 degli Avvocati del Foro di Roma, e per essa dall'avv. Giuseppe Cannarozzo, del Foro di Gela (C.F.
), elettivamente domiciliata presso la sede operativa dello C.F._4 [...] in Roma alla Via della Camilluccia n. 19 Controparte_5
Convenuta- Opposta
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.10.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
FATTO
La sig.ra ed il sig. adivano il Tribunale con atto di citazione in Parte_1 Parte_2 opposizione al precetto, notificato in data 09.10.2024, per la somma complessiva di Euro 21,871,62, oltre interessi contrattualmente dovuti, comunque nei limiti del tasso soglia pro tempore vigente ed ogni altra somma dovuta per legge e per titolo.
Gli attori contestavano il difetto di legittimazione attiva della società convenuta e l'inesistenza del titolo esecutivo.
La parte attrice pertanto così concludeva il proprio atto introduttivo “Reiectis adversis;
Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo e dell'atto di precetto per le ragioni esposte con decreto da adottare inaudita altera parte e confermare a seguito di una apposita udienza da fissare. Accogliere la presente opposizione nel merito per i motivi dedotti e dichiarare inesistente e non dovuto il credito per cui si procede e la mancanza del titolo esecutivo per le ragioni dedotte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, da distrarre in favore dell'odierno avvocato che dichiara di averle anticipate e non riscosse.”
Con atto del 04.03.2025, si costituiva la società e per essa, non in proprio ma nella sua CP_1 qualità di mandataria, la , in rappresentanza della Controparte_6 Controparte_2
che contestava l'opposizione aversa e così concludeva il proprio atto “In via preliminare: respingere
[...] la richiesta di sospensione cautelare, ex art. 624 cpc, ex adverso formulata, poiché infondata e carente dei requisiti di legge;
In via principale e nel merito: dichiarare infondate, e quindi rigettare, tutte le domande di parte opponente per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge.
2 Con decreto del 12.03.2025 si fissava udienza al 21.05.2025 facendo decorrere da tale data i termini ex art 171 ter cpc.
Con ordinanza del 22.05.2025, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, si fissava l'udienza del 14.05.2026 ex art 189 cpc.
Con provvedimento del 05.08.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP, che, in data
20.08.2025, anticipava l'udienza al 27.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte opponente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di opposizione, la parte attrice deduce la carenza di legittimazione attiva della convenuta.
Orbene, l'opposta allega, come documento contrassegnato con il nr. 6, alla propria comparsa di costituzione e risposta, la dichiarazione del 21.02.2025 della società dove si legge “ in virtù CP_7 di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco stipulato in data 1 giugno 2022 ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 nr. 130 (La Legge sulla Cartolizzazione) e dell'art.
58 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs 1 settembre 1993 nr. 385 di seguito TUB) CP_1
, società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede in Milano,
[...]
Via Valtellina 15/17, CF PI e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano , rea mi P.IVA_2
2658827 ( ) ha acquistato pro soluto da , nell'ambito di una più ampia operazione di natura strategica CP_1 CP_7 per la banca, i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione ( la Cartolarizzazione) unitamente ai relativi diritti accessori, azioni, garanzie, reali e/o personali, tutti i diritti d'azione, le azioni e le pretese a tutela dei crediti e/o relativi alle garanzie, inclusi qualsiasi diritto contrattuale, azione e facoltà sostanziale e procedurale spettanti a CP_7 in relazione ai crediti ceduti, per contratto o per legge ( i Crediti ceduti)”
Ed ancora, sempre nello stesso documento si legge “Dichiara ed attesta che tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti del sig. , derivanti da CP_1 Parte_3 Parte_2 seguenti rapporti 00000000133631 000000001336431”
Dunque, risulta dalla documentazione prodotta dall'opposta, come già rilevato dal Tribunale nell'ordinanza del 22.05.2025, che la convenuta abbia la titolarità per agire, mediante la notificata dell'atto di precetto opposto, nei confronti degli attori, poiché il credito vantato nei confronti degli opponenti rientra tra quelli oggetto di cessione da parte della . CP_7
Pertanto, il primo motivo di opposizione deve essere respinto.
3 Con il secondo motivo di opposizione, si contesta l'esistenza di un valido titolo esecutivo poiché non vi sarebbe stata alcuna erogazione delle somme mutuate e dunque il conseguente precetto sarebbe nullo.
Ebbene, si legge, a pagina 3, all'art. 2) del contratto di mutuo (Cfr. Allegato 5 della comparsa di costituzione e risposta), ovviamente sottoscritto dagli attori, che “La parte mutuataria conferma di aver già ricevuto dalla la somma mutuata-al netto dell'imposta sostitutiva e di altri oneri accessori come da lettera consegnata CP_8 alla parte mutuataria;
che si allega al presente atto sotto la lettera- e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto”
Orbene, deve rammentarsi sul punto che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 cpc, occorre anzitutto verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto in esso previsto, incluso l'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge ( Cfr. Cass. Nr. 17194/2015).
In altre parole, il Giudice deve esaminare il contratto di mutuo e interpretarlo nel suo complesso, congiuntamente agli altri atti accessori che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante (Cass. Nr. 5654/2023).
Ebbene, nel caso che occupa vi è stata la ricognizione di debito contenuta nello stesso atto di mutuo, il mutuatario attestava altresì che la banca gli aveva concesso un mutuo di un determinato importo e il cliente si riconosceva debitore della somma prestatagli.
Tale ricognizione, unitamente all'atto di concessione di ipoteca volontaria, contenuti nell'atto pubblico notarile, sono elementi tali da far ritenere il contratto di mutuo titolo esecutivo e il sopra indicato motivo di opposizione deve essere disatteso.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3.397,00 così determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 919,00 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva ed euro 1701,00 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
4 1) Rigetta l'opposizione al precetto notificato 09.10.2024, proposta dalla sig.ra e dal sig. Parte_1
nei confronti della Parte_2 CP_1
2) Condanna la sig.ra ed il sig. , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore della società liquidandole in euro 3397,00 oltre accessori di legge. CP_1
Così deciso in Palermo il 24.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
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