CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5767/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 1 Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
SS Cassa Nazionale Di Previdenza Ed Assistenza Per GI - 80122170584
Difeso da
-Difensore 4 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 INARCASSA 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 INARCASSA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 SANZ. AMMINISTR 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, scaturente dalle seguenti cartelle di pagamento:
a) cartella di pagamento n. 03420180013682778000, per sanzione amministrativa;
b) cartella di pagamento n. 03420190004304220000, per ICI anno 2011;
c) cartella di pagamento n. 03420210012791139000, per TARES anno 2013 e TARI anni 2014, 2015 e 2016;
d) cartella di pagamento n. 03420220008482184000, per IRPEF anno 2017;
e) cartella di pagamento n. 03420230002629841000, per contributi SS anni 2011 e 2012.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto opposto in quanto riguardante i medesimi crediti contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03420239008553935000, ricevuta precedentemente all'odierna intimazione e già impugnata dinanzi questa Corte con ricorso iscritto al RG n. 6550/2023, nonché la prescrizione dei contributi dovuti in favore di SS.
Ricorrente 1, dunque, ha richiesto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
Si è, altresì, costituita in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti
Liberi Professionisti (SS) eccependo il difetto di giurisdizione di questo Giudice e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'intimazione di pagamento n. 03420239008553935000, già impugnata dinanzi questa Corte, ha ad oggetto le medesime cartelle di pagamento sottese all'atto oggi opposto e menzionate in precedenza, fatta eccezione per la cartella di pagamento di cui alla lettera e).
Il giudizio avverso l'intimazione n. 03420239008553935000, ricevuta precedentemente all'atto oggi impugnato, si è concluso con sentenza n. 70/2025, che ha accertato il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa (cartella di cui alla lett. a) che precede)
e ha accolto parzialmente il ricorso nella sua restante parte, con motivazione condivisa pienamente da questo giudice. vono considerarsi qui come integralmente riportate.
Pertanto:
deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento al credito di cui alla cartella di pagamento indicata alla lettera a), in favore del giudice ordinario;
- deve rilevarsi la prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento indicata alla lettera b);
-in relazione alla cartella di pagamento di cui alla lettera c) deve rilevarsi la prescrizione dei crediti aventi a oggetto la TARES anno 2013 e la TARI anno 2014, mentre resta dovuto il credito per la Tari anni 2015 e 2016;
- la cartella di pagamento di cui alla lettera d) deve ritenersi pienamente legittima.
Infine, in relazione alla cartella di pagamento di cui alla precedente lettera e), non contenuta nell'intimazione di pagamento già impugnata in precedenza, si rileva il difetto di giurisdizione di questa Corte, avendo la stessa a oggetto crediti derivanti da contributi previdenziali, soggetti alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in riferimento ai crediti indicati in parte motiva;
- accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, annulla in parte l'atto impugnato;
- rigetta il ricorso nella sua restante parte, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 27.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5767/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 1 Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
SS Cassa Nazionale Di Previdenza Ed Assistenza Per GI - 80122170584
Difeso da
-Difensore 4 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 INARCASSA 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 INARCASSA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 SANZ. AMMINISTR 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010237622000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, scaturente dalle seguenti cartelle di pagamento:
a) cartella di pagamento n. 03420180013682778000, per sanzione amministrativa;
b) cartella di pagamento n. 03420190004304220000, per ICI anno 2011;
c) cartella di pagamento n. 03420210012791139000, per TARES anno 2013 e TARI anni 2014, 2015 e 2016;
d) cartella di pagamento n. 03420220008482184000, per IRPEF anno 2017;
e) cartella di pagamento n. 03420230002629841000, per contributi SS anni 2011 e 2012.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto opposto in quanto riguardante i medesimi crediti contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03420239008553935000, ricevuta precedentemente all'odierna intimazione e già impugnata dinanzi questa Corte con ricorso iscritto al RG n. 6550/2023, nonché la prescrizione dei contributi dovuti in favore di SS.
Ricorrente 1, dunque, ha richiesto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
Si è, altresì, costituita in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti
Liberi Professionisti (SS) eccependo il difetto di giurisdizione di questo Giudice e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'intimazione di pagamento n. 03420239008553935000, già impugnata dinanzi questa Corte, ha ad oggetto le medesime cartelle di pagamento sottese all'atto oggi opposto e menzionate in precedenza, fatta eccezione per la cartella di pagamento di cui alla lettera e).
Il giudizio avverso l'intimazione n. 03420239008553935000, ricevuta precedentemente all'atto oggi impugnato, si è concluso con sentenza n. 70/2025, che ha accertato il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa (cartella di cui alla lett. a) che precede)
e ha accolto parzialmente il ricorso nella sua restante parte, con motivazione condivisa pienamente da questo giudice. vono considerarsi qui come integralmente riportate.
Pertanto:
deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento al credito di cui alla cartella di pagamento indicata alla lettera a), in favore del giudice ordinario;
- deve rilevarsi la prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento indicata alla lettera b);
-in relazione alla cartella di pagamento di cui alla lettera c) deve rilevarsi la prescrizione dei crediti aventi a oggetto la TARES anno 2013 e la TARI anno 2014, mentre resta dovuto il credito per la Tari anni 2015 e 2016;
- la cartella di pagamento di cui alla lettera d) deve ritenersi pienamente legittima.
Infine, in relazione alla cartella di pagamento di cui alla precedente lettera e), non contenuta nell'intimazione di pagamento già impugnata in precedenza, si rileva il difetto di giurisdizione di questa Corte, avendo la stessa a oggetto crediti derivanti da contributi previdenziali, soggetti alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in riferimento ai crediti indicati in parte motiva;
- accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, annulla in parte l'atto impugnato;
- rigetta il ricorso nella sua restante parte, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 27.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco