Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 17/04/2026, n. 6966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6966 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06966/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2025, proposto da
AR CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Dodaro, Anna IA Folchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, non costituito in giudizio;
nei confronti
DR CO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata n. 1414 del 4.11.2024 (doc. 1), nella parte in cui si è deliberato di escludere la Dott.ssa AR CI dalla procedura di cui all’«Avviso Pubblico ex art. 1, c. 268, lett. b) della L. 234/2021 e smi, per la stabilizzazione del personale precario della Dirigenza, Area delle Funzioni Locali - n. 1 posto di Dirigente Amministrativo», pubblicato integralmente sul BURL n. 58 del 18/07/24 e sulla GU 4ª SS Concorsi ed Esami n. 63 del 6/08/24;
− di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, ancorché sconosciuto, ivi compresi, ove occorra, “la nota della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria prot. n. U1104824.11-09- 2024” ed il “parere Procedura di STABILIZZAZIONE – art. 15 septies – C.C., espresso dall’Avvocato De Santis Guido – DS & Associati”, espressamente richiamati nella Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata n. 1414/2024 e non conosciuti; nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata;
Vista la dichiarazione del 10.03.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. CO AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato con ricorso ritualmente notificato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
Successivamente, lo stesso ricorrente, con dichiarazione depositata il 10 marzo 2026, ha manifestato di non avere più interesse a coltivare il giudizio.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della definizione in rito del presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ST OT, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
CO AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AP | IA ST OT |
IL SEGRETARIO