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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 812/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 284/2024 promossa da:
, CF-CPF n. , nato il [...], a [...] Controparte_1 C.F._1
(San Paolo - BR), in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale (unitamente a Persona_1
nata il [...], presso la città di ÃO RL, Stato di San Paolo) sul figlio
[...] minore CF-CPF n. , nato il [...], a [...] Persona_2 C.F._2
RL (San Paolo - BR), residenti in [...]. Miguel Damha n. 1000, casa 461, Damha, ÃO RL, Stato di San Paolo, Brasile (Cfr. procura);
n. , nata il [...] a [...] - BR), Parte_1 C.F._3 C.F._4 residente in [...]n. 179, appartamento n. 403, Florianopolis, Stato di Santa Catarina, Brasile,
(Cfr. procura);
, CF-CPF n. 088.139.234-06, nata l'[...] a [...], Parte_2
Stato di Paraíba, Brasile, residente in [...]n. 186, appartamento n. 901,
Intermares em Cabedelo, Stato di Paraíba, Brasile (Cfr. procura);
CF-CPF n. , nato il [...], a [...] Controparte_2 C.F._5
- BR), in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale (unitamente a nata il Persona_3
13 dicembre 1969, presso la città di Londrina, Stato del Paraná, Brasile) sul figlio minore
[...]
n. , nato il [...], a [...], Stato di Santa Persona_4 C.F._3 C.F._6
Catarina, Brasile, residenti in [...]. n. 3322, appartamento n. 1303, Controparte_3
Florianopolis, Stato di Santa Catarina, Brasile (Cfr. procura);
n. , nata il [...], a [...], Parte_3 C.F._3 C.F._7 Stato del Paranà, Brasile, residente in [...]. n. 3322, appartamento n. CP_3 Controparte_3
1303, Florianopolis, Stato di Santa Catarina, Brasile (Cfr. procura),
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Bianchi, presso il cui studio sito in Milano, P.zza della
Trivulziana, n. 2, eleggono domicilio, ognuno con diversa procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore. rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito
n. 15 - Reggio Calabria
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato il 25/06/2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano nato il giorno Persona_5
20/05/1872, a Delianuova, provincia di Reggio Calabria (Cfr. doc. in atti n.2), il quale, dopo essere emigrato in Brasile, aveva contratto matrimonio, il 30/02/1903, con (Cfr. doc. in atti CP_5
n. 3).
Dalla loro unione matrimoniale, il 07/05/1904, era nato, in Brasile, il figlio (Cfr. doc. Persona_6 in atti n. 5).
L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, era deceduto il 24/01/1940 (Cfr. doc. in atti n. 4), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 23).
Il 22/04/1936, aveva contratto matrimonio con la quale iniziava a firmare Persona_6 CP_6 con il nome di (Cfr. doc in atti n. 6) e dalla loro unione, erano nati due figli, il Parte_4
09/07/1938, (Cfr. doc. in atti n. 7) e, il 02/02/1940, (Cfr. doc. Persona_7 Persona_8 in atti n. 8).
In particolare, sulla discendenza di Persona_7
In data 14/04/1962, aveva contratto matrimonio con cittadina Persona_7 Per_9 brasiliana, la quale iniziava a firmare con il nome di (Cfr. doc. versta in atti n° 9). Persona_10 Da tale unione, il 12/11/1965, era nato bisnipote dell'avo -odierno Persona_11 ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 10).
Dalla relazione tra e il 25/11/2017, era nato Persona_11 Persona_1
trisnipote dell'avo -odierno ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 11). Persona_12
In particolare, sulla discendenza di Persona_8
Per_ In data 28/01/1963, aveva contratto matrimonio con cittadina Persona_8 Per_13 brasiliana, la quale iniziava a firmare con il nome di (Cfr. doc. versta in atti n° Persona_14
12). Da tale unione erano nati due figli, il 20/04/1965 bisnipote dell'avo -odierna Parte_1 ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 13) ed il 15/07/1966 bisnipote dell'avo - Controparte_2 odierno ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 14).
In data 11/07/1989, aveva contratto matrimonio con cittadino Persona_15 Persona_16 SI (Cfr. doc. versata in atti n° 15), e, a seguito di divorzio, era convolata nuovamente a nozze, in data 20/07/1994, con (Cfr. doc. versata in atti n° 16) Persona_17
Dalla seconda unione, era nata, l'11/06/1994 , trisnipote dell'avo -odierna Parte_2 ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 17), la quale, il 15/06/2023, aveva contratto matrimonio con cittadino SI (Cfr. doc. versata in atti n° 18). Persona_18
In data 13/12/1989, aveva contratto matrimonio con Controparte_2 Persona_19 cittadina brasiliana (Cfr. doc. versata in atti n° 19), e, da tale unione, erano nati due figli, il 06/04/1994
trisnipote dell'avo -odierna ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 20) ed Persona_20 il 10/09/2006 trisnipote dell'avo -odierno ricorrente (Cfr. doc. versata in atti Persona_4
n° 21).
In data 07/04/2021, aveva contratto matrimonio con Persona_20 Persona_21
ed aveva iniziato a firmare con il nome di (Cfr. doc in atti
[...] Parte_3
n. 22).
La Difesa ha evidenziato che, nonostante i ricorrenti avessero più volte tentato di presentare richiesta di convocazione presso il a San Paolo, attraverso il portale telematico “Prenot@mi” Controparte_7
(Cfr. doc. in atti n. 24), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro e che, in ogni caso, “tenuto conto delle lunghe liste di attesa dell'ufficio consolare de quo, a seguito della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno attendere almeno 10/11 anni per la definizione della loro richiesta”.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 CP_8 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al CO d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani, in particolare quella avvenuta nel 1889 (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il
Ministero argomentava che l'avo italiano, presumibilmente emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.09.2024 il Giudice rinviava al 17.12.2024, ordinando ai ricorrenti il deposito dei codici fiscali italiani “letto il provvedimento del Presidente di Sezione del 17/07/2024 con cui, a seguito del rifiuto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di registrare i provvedimenti emessi all'esito dei ricorsi in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana in cui non sono presenti i codici fiscali rilasciati dalla stessa Agenzia o dalle ambasciate o dai consolati italiani, si chiede che, prima della definizione dei procedimenti in materia, venga prodotta la documentazione relativa all'attribuzione del codice fiscale”; in quella data, la difesa dei ricorrenti, chiedeva un ulteriore rinvio al fine di consentire il deposito dei codici fiscali richiesti;
alla successiva udienza del 21 gennaio
2025, la difesa rappresentava la mancata evasione da parte dell'Agenzia delle Entrate della richiesta di attribuzione dei codici fiscali, ed il Giudice, “Rilevato che dal ricorso emergono sufficienti elementi identificativi dei ricorrenti”, visto l'art. 281sexies ult. comma c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche se le generalità del capostipite talvolta Persona_5 sono riportate come o presso l'Anagrafe di Stato Civile Brasiliana, Persona_22 Persona_7 si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, dell'età e del luogo di nascita (nel certificato di matrimonio si dà, peraltro, atto che l'originario nome di battesimo è stato rettificato in quello giusto di Per_7
). Invero, talvolta nomi e cognomi (dell'avo e dei suoi ascendenti) risultano leggermente Per_5 difformi ma è chiaro che trattasi delle medesime persone.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore delle ricorrenti è nata in [...] il [...] ed è figlia di Parte_1 [...]
a sua volta nipote di (dante causa) ed è indubbio che ella abbia Persona_8 Persona_5 trasmesso il diritto “iure sanguinis” alla figlia , sin dal momento della nascita Parte_2 di quest'ultima, avvenuta l'11/06/1994, ovvero in epoca post costituzionale.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_4 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti sia documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge
n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente CO SI.
Denunciano, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il CO LI (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come “i richiedenti dovranno attendere almeno 10/11 anni per la definizione della sua richiesta”.
In effetti, dalla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n. 24) si evince che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato da più ricorrenti nelle seguenti date: 05.01.2024, 09.01.2024
10.01.2024, 12.01.2024, 22.01.2024, 24.01.24, 14.02.2024, 19.02.2024, 20.02.2024, 23.02.2024) ha risposto attraverso il messaggio automatico “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto
l'agenda viene aggiornata regolarmente.”, sicchè è di fatto risultato impossibile avviare la pratica per l'ottenimento del diritto di cittadinanza.
Inoltre, la difesa ha allegato l'informazione reperita sempre in occasione di alcuni tentativi di prenotazione, tramite l'accesso allo stesso sito consolare SI (effettuati dalla ricorrente
[...]
, nelle date 05/01/2024, 19/02/2024, 20/02/2024 e 23/02/2024) la quale riporta la Parte_5 possibilità di presentare la domanda amministrativa dal 16/05/2028 al 31/05/2028 -in occasione di un primo tentativo (Cfr. doc. in atti n. 24, pag. 9)- o dal 03/07/2028 al 14/07/2028 – in ulteriori tre successivi tentativi (Cfr. doc. in atti n. 24, pagg. 11, 13, 15), ossia a distanza di ben quattro anni.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del CO LI in San Paolo del Brasile, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi,
i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa quattro anni (come si evince dall'allegato doc. 24, pagg. 9,11,13,15). Da tale inerzia del CO italiano competente deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dal bisnonno al nipote (odierno ricorrente) e dal trisavolo ai nipoti (odierni ricorrenti), senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato a [...], il [...] (Cfr. doc. Persona_5 in atti n. 2) e deceduto il 24/01/1940 (Cfr. doc. in atti n. 4), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza mai avere rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 23). Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
15/01/2024, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON , fino alla presente Tes_1 data, registro di naturalizzazione a nome di o o o Persona_5 Persona_5 Per_22
figlio di e , nato in [...] [...]”. Persona_7 Persona_23 Persona_24 CP_7
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri Persona_5 figli e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbe in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, Controparte_1
, nato il [...], a [...] - BR), in proprio e n.q. di esercente la
[...] responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...], a Persona_2
ÃO RL (San Paolo - BR), nata il [...], a [...] - BR), Parte_1
, nata l'[...] a [...], Stato di Paraíba, Brasile, Parte_2 [...] nato il [...], a [...] - BR), in proprio e n.q. di esercente CP_2 la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...], a Persona_4
Florianopolis, Stato di Santa Catarina, Brasile, nata il Parte_3
6/04/1994, a Londrina, Stato del Paranà, Brasile, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 7 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 284/2024 promossa da:
, CF-CPF n. , nato il [...], a [...] Controparte_1 C.F._1
(San Paolo - BR), in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale (unitamente a Persona_1
nata il [...], presso la città di ÃO RL, Stato di San Paolo) sul figlio
[...] minore CF-CPF n. , nato il [...], a [...] Persona_2 C.F._2
RL (San Paolo - BR), residenti in [...]. Miguel Damha n. 1000, casa 461, Damha, ÃO RL, Stato di San Paolo, Brasile (Cfr. procura);
n. , nata il [...] a [...] - BR), Parte_1 C.F._3 C.F._4 residente in [...]n. 179, appartamento n. 403, Florianopolis, Stato di Santa Catarina, Brasile,
(Cfr. procura);
, CF-CPF n. 088.139.234-06, nata l'[...] a [...], Parte_2
Stato di Paraíba, Brasile, residente in [...]n. 186, appartamento n. 901,
Intermares em Cabedelo, Stato di Paraíba, Brasile (Cfr. procura);
CF-CPF n. , nato il [...], a [...] Controparte_2 C.F._5
- BR), in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale (unitamente a nata il Persona_3
13 dicembre 1969, presso la città di Londrina, Stato del Paraná, Brasile) sul figlio minore
[...]
n. , nato il [...], a [...], Stato di Santa Persona_4 C.F._3 C.F._6
Catarina, Brasile, residenti in [...]. n. 3322, appartamento n. 1303, Controparte_3
Florianopolis, Stato di Santa Catarina, Brasile (Cfr. procura);
n. , nata il [...], a [...], Parte_3 C.F._3 C.F._7 Stato del Paranà, Brasile, residente in [...]. n. 3322, appartamento n. CP_3 Controparte_3
1303, Florianopolis, Stato di Santa Catarina, Brasile (Cfr. procura),
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Bianchi, presso il cui studio sito in Milano, P.zza della
Trivulziana, n. 2, eleggono domicilio, ognuno con diversa procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore. rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito
n. 15 - Reggio Calabria
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato il 25/06/2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano nato il giorno Persona_5
20/05/1872, a Delianuova, provincia di Reggio Calabria (Cfr. doc. in atti n.2), il quale, dopo essere emigrato in Brasile, aveva contratto matrimonio, il 30/02/1903, con (Cfr. doc. in atti CP_5
n. 3).
Dalla loro unione matrimoniale, il 07/05/1904, era nato, in Brasile, il figlio (Cfr. doc. Persona_6 in atti n. 5).
L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, era deceduto il 24/01/1940 (Cfr. doc. in atti n. 4), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 23).
Il 22/04/1936, aveva contratto matrimonio con la quale iniziava a firmare Persona_6 CP_6 con il nome di (Cfr. doc in atti n. 6) e dalla loro unione, erano nati due figli, il Parte_4
09/07/1938, (Cfr. doc. in atti n. 7) e, il 02/02/1940, (Cfr. doc. Persona_7 Persona_8 in atti n. 8).
In particolare, sulla discendenza di Persona_7
In data 14/04/1962, aveva contratto matrimonio con cittadina Persona_7 Per_9 brasiliana, la quale iniziava a firmare con il nome di (Cfr. doc. versta in atti n° 9). Persona_10 Da tale unione, il 12/11/1965, era nato bisnipote dell'avo -odierno Persona_11 ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 10).
Dalla relazione tra e il 25/11/2017, era nato Persona_11 Persona_1
trisnipote dell'avo -odierno ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 11). Persona_12
In particolare, sulla discendenza di Persona_8
Per_ In data 28/01/1963, aveva contratto matrimonio con cittadina Persona_8 Per_13 brasiliana, la quale iniziava a firmare con il nome di (Cfr. doc. versta in atti n° Persona_14
12). Da tale unione erano nati due figli, il 20/04/1965 bisnipote dell'avo -odierna Parte_1 ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 13) ed il 15/07/1966 bisnipote dell'avo - Controparte_2 odierno ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 14).
In data 11/07/1989, aveva contratto matrimonio con cittadino Persona_15 Persona_16 SI (Cfr. doc. versata in atti n° 15), e, a seguito di divorzio, era convolata nuovamente a nozze, in data 20/07/1994, con (Cfr. doc. versata in atti n° 16) Persona_17
Dalla seconda unione, era nata, l'11/06/1994 , trisnipote dell'avo -odierna Parte_2 ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 17), la quale, il 15/06/2023, aveva contratto matrimonio con cittadino SI (Cfr. doc. versata in atti n° 18). Persona_18
In data 13/12/1989, aveva contratto matrimonio con Controparte_2 Persona_19 cittadina brasiliana (Cfr. doc. versata in atti n° 19), e, da tale unione, erano nati due figli, il 06/04/1994
trisnipote dell'avo -odierna ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 20) ed Persona_20 il 10/09/2006 trisnipote dell'avo -odierno ricorrente (Cfr. doc. versata in atti Persona_4
n° 21).
In data 07/04/2021, aveva contratto matrimonio con Persona_20 Persona_21
ed aveva iniziato a firmare con il nome di (Cfr. doc in atti
[...] Parte_3
n. 22).
La Difesa ha evidenziato che, nonostante i ricorrenti avessero più volte tentato di presentare richiesta di convocazione presso il a San Paolo, attraverso il portale telematico “Prenot@mi” Controparte_7
(Cfr. doc. in atti n. 24), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro e che, in ogni caso, “tenuto conto delle lunghe liste di attesa dell'ufficio consolare de quo, a seguito della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno attendere almeno 10/11 anni per la definizione della loro richiesta”.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 CP_8 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al CO d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani, in particolare quella avvenuta nel 1889 (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il
Ministero argomentava che l'avo italiano, presumibilmente emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.09.2024 il Giudice rinviava al 17.12.2024, ordinando ai ricorrenti il deposito dei codici fiscali italiani “letto il provvedimento del Presidente di Sezione del 17/07/2024 con cui, a seguito del rifiuto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di registrare i provvedimenti emessi all'esito dei ricorsi in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana in cui non sono presenti i codici fiscali rilasciati dalla stessa Agenzia o dalle ambasciate o dai consolati italiani, si chiede che, prima della definizione dei procedimenti in materia, venga prodotta la documentazione relativa all'attribuzione del codice fiscale”; in quella data, la difesa dei ricorrenti, chiedeva un ulteriore rinvio al fine di consentire il deposito dei codici fiscali richiesti;
alla successiva udienza del 21 gennaio
2025, la difesa rappresentava la mancata evasione da parte dell'Agenzia delle Entrate della richiesta di attribuzione dei codici fiscali, ed il Giudice, “Rilevato che dal ricorso emergono sufficienti elementi identificativi dei ricorrenti”, visto l'art. 281sexies ult. comma c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche se le generalità del capostipite talvolta Persona_5 sono riportate come o presso l'Anagrafe di Stato Civile Brasiliana, Persona_22 Persona_7 si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, dell'età e del luogo di nascita (nel certificato di matrimonio si dà, peraltro, atto che l'originario nome di battesimo è stato rettificato in quello giusto di Per_7
). Invero, talvolta nomi e cognomi (dell'avo e dei suoi ascendenti) risultano leggermente Per_5 difformi ma è chiaro che trattasi delle medesime persone.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore delle ricorrenti è nata in [...] il [...] ed è figlia di Parte_1 [...]
a sua volta nipote di (dante causa) ed è indubbio che ella abbia Persona_8 Persona_5 trasmesso il diritto “iure sanguinis” alla figlia , sin dal momento della nascita Parte_2 di quest'ultima, avvenuta l'11/06/1994, ovvero in epoca post costituzionale.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_4 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti sia documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge
n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente CO SI.
Denunciano, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il CO LI (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come “i richiedenti dovranno attendere almeno 10/11 anni per la definizione della sua richiesta”.
In effetti, dalla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n. 24) si evince che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato da più ricorrenti nelle seguenti date: 05.01.2024, 09.01.2024
10.01.2024, 12.01.2024, 22.01.2024, 24.01.24, 14.02.2024, 19.02.2024, 20.02.2024, 23.02.2024) ha risposto attraverso il messaggio automatico “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto
l'agenda viene aggiornata regolarmente.”, sicchè è di fatto risultato impossibile avviare la pratica per l'ottenimento del diritto di cittadinanza.
Inoltre, la difesa ha allegato l'informazione reperita sempre in occasione di alcuni tentativi di prenotazione, tramite l'accesso allo stesso sito consolare SI (effettuati dalla ricorrente
[...]
, nelle date 05/01/2024, 19/02/2024, 20/02/2024 e 23/02/2024) la quale riporta la Parte_5 possibilità di presentare la domanda amministrativa dal 16/05/2028 al 31/05/2028 -in occasione di un primo tentativo (Cfr. doc. in atti n. 24, pag. 9)- o dal 03/07/2028 al 14/07/2028 – in ulteriori tre successivi tentativi (Cfr. doc. in atti n. 24, pagg. 11, 13, 15), ossia a distanza di ben quattro anni.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del CO LI in San Paolo del Brasile, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi,
i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa quattro anni (come si evince dall'allegato doc. 24, pagg. 9,11,13,15). Da tale inerzia del CO italiano competente deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dal bisnonno al nipote (odierno ricorrente) e dal trisavolo ai nipoti (odierni ricorrenti), senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato a [...], il [...] (Cfr. doc. Persona_5 in atti n. 2) e deceduto il 24/01/1940 (Cfr. doc. in atti n. 4), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza mai avere rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 23). Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
15/01/2024, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON , fino alla presente Tes_1 data, registro di naturalizzazione a nome di o o o Persona_5 Persona_5 Per_22
figlio di e , nato in [...] [...]”. Persona_7 Persona_23 Persona_24 CP_7
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri Persona_5 figli e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbe in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, Controparte_1
, nato il [...], a [...] - BR), in proprio e n.q. di esercente la
[...] responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...], a Persona_2
ÃO RL (San Paolo - BR), nata il [...], a [...] - BR), Parte_1
, nata l'[...] a [...], Stato di Paraíba, Brasile, Parte_2 [...] nato il [...], a [...] - BR), in proprio e n.q. di esercente CP_2 la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...], a Persona_4
Florianopolis, Stato di Santa Catarina, Brasile, nata il Parte_3
6/04/1994, a Londrina, Stato del Paranà, Brasile, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 7 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino