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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/07/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA II Sezione civile Verbale della causa n. 4987/2018 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 1 luglio 2025 , innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di
- e , rappresentate dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Francesco Ficarra;
- (già già , e per essa Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
con l'avv. Giovanni Simone. CP_4
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II Sezione Civile Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4987/2018 R.G. TRA on sede legale in Patti (ME) Via Kennedy 19, P. Iva , Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo procuratore-legale rappresentante pro-tempore, e Parte_2
, c.f.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Ficarra
[...] C.F._1
Opponenti Contro
(P.IVA ), con sede in Roma (RM)/Via Alessandro Specchi Controparte_5 P.IVA_2
16, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale sua mandataria la CP_6
(denominazione assunta da ) con sede in Verona Controparte_7
(VR)/Piazzetta Monte 1, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA rappresentate P.IVA_3
e difese dall' Avv. Daniele Passaro. Opposta a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_2 P.IVA_4Controparte_8 con sede in Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2, e, per essa, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (c.f.: Società per Azioni con socio unico, con sede in San Donato Milanese P.IVA_5
(MI), Via dell'Unione Europea n. 6A-6B, in persona del Suo Amministratore Delegato Dott. CP_9
rappresentate e difese dall' Avv. Daniele Passaro,
[...]
1 Interveniente
P.IVA rappresentata e difesa dall' Avv. Daniele Passaro CP_1 P.IVA_6
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo In fatto ed in diritto Con atto di citazione (quest'ultima in qualità Parte_1 Parte_2 di fideiussore) hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1071/2018, emesso dal Tribunale di Messina in data 13.07.2018, con il quale era stato ingiunto loro- nonché a , anch'egli Persona_1 fideiussore della Società (non opponente il D.I.)- il pagamento in favore della Banca, della somma totale di
€.128.873,56, oltre interessi legali.
Il credito per cui è stato proposto il ricorso monitorio è derivante: - dal contratto di Conto Anticipi n. 101550857 stipulato tra la e la Società in data 04.07.2011, recante saldo debitore di € 13.378,50; - dal CP_5 contratto di C/C n. 300764526, stipulato tra la e la Società il 17.02.2017, con saldo debitore di €.86.311, CP_5 76; - dal Mutuo chirografario n. 3819981 stipulato tra la Banca e la Società in data 13.04.2011, avente saldo residuo, per rate scadute e insolute e capitale residuo, pari ad € 29.183,30. Tale credito risulta inoltre dovuto dai fidejussori della Società in ragione: - della Fidejussione specifica del 13.04.2011, correlata al Mutuo chirografario;
- della Fidejussione omnibus del 30.03.2015, per ogni obbligazione assunta o assumenda dalla Società nei confronti della Banca.
A fondamento dell'opposizione svolta, gli opponenti hanno contestato la nullità del contratto di conto corrente per mancata sottoscrizione da parte dell'istituto di credito, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, nonché della commissione di massimo scoperto;
la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dei tassi di interessi e per usurarietà ed anatocismo degli stessi. Gli opponenti hanno, inoltre chiesto la condanna della società al pagamento dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c. (o di qualsiasi altra disposizione di legge ritenuta applicabile dal Giudicante), quantificato in complessivi €.38.047,05 oltre il risarcimento del danno.
La garante ha chiesto di dichiarare nulle le fidejussioni per ipotizzata violazione della normativa antitrust, per pretesa violazione dei canoni di correttezza e buona fede in sede di esecuzione dei contratti con derivante condanna al risarcimento del danno occorso.
In via riconvenzionale, con riferimento al contratto di C/C n. 00575/300764543 (non oggetto della domanda di ingiunzione), gli opponenti hanno chiesto accertarsi la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza e degli obblighi di informazione, nonché l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari e la conseguente restituzione in favore della Società dell'importo di €.10.166,18.o della diversa somma ritenuta di giustizia. Il tutto, oltre alla richiesta di condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_5
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il Controparte_5 rigetto
Il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà del D.I., ha poi assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 18.03.2025 per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 183, comma 7 c.p.c.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio quale cessionaria del diritto Controparte_2 di credito oggetto di lite, aderendo alle difese già svolte dalla cedente
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è successivamente intervenuta in giudizio e per essa Controparte_1 quale successore del diritto di credito in quanto cessionaria di Controparte_4 Controparte_2 a sua volta cessionaria di aderendo alle difese già svolte dalla banca opposta. Controparte_3
Ammessa ed eperita c.t.u. tecnico contabile in ordine ai rapporti oggetto del giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha emesso la presente sentenza.
2 Tanto premesso, andando ad analizzare i motivi di opposizione svolti da e Parte_1 CP_10
, va rigettata preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle opposte
[...] intervenute e cessionarie del credito, per mancanza di prova in ordine all'intervenuta CP_1 CP_2 cessione. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di osservare “che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Ritiene il presente Giudice che, nel caso di specie, la cessione del credito possa ritenersi provata da parte delle cessionarie, essendo , da ultimo, in possesso della documentazione bancaria inerente il rapporto CP_1 contrattuale intrattenuto dagli opponenti con ed avendo la cessionaria depositato il contratto. Controparte_3
Inoltre la relativa dichiarazione della società cedente (depositata il 20.01.2025), in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'odierna opponente appare documento idoneo a provare la legittimazione attiva della opposta (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n. 10200, per la quale “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rileevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello”; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Bologna sez. II, 05/08/2024, n. 1634; Tribunale Roma, 26/08/2024, n. 13474; Tribunale Ancona, 26/08/2024, n. 1499; Corte d'Appello Milano, 17/07/2024, n. 2119; Tribunale Palermo sez. VI, 29/01/2024, n. 540; Tribunale Napoli Nord sez. III, 26/09/2023, n. 3815; Tribunale Napoli Nord sez. III, 19/05/2023, n. 2075; Tribunale Prato, 15/05/2023, n. 318).
Ne consegue che l'eccezione di difetto di titolarità del credito deve essere disattesa
Va ancora, in via preliminare, rigettata l'eccezione degli opponenti relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta e per essere il medesimo stato emesso dal Tribunale in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria.
3 Deve, in via preliminare, altresì rigettarsi l'eccezione svolta dagli opponenti, in ordine alla nullità dei contratti bancari ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione dei medesimi da parte dell'istituto bancario. Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale ormai adottato dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898), infatti, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, deve essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa” e lo scopo perseguito dalla legge può ritenersi raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo. Anche la successiva giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di conto corrente, ha avuto modo di affermare che “una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto” (Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 16070; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.06.2018, n. 14646; Cass. Civ., 06.09.2019, n. 22385; Corte d'Appello Firenze, sez. II, 30.03.2022, n. 612). Ebbene, nel caso di specie, tutti i riferiti requisiti appaiono sussistenti, avendo la società opposta prodotto in atti copia di tutti i contratti richiamati.
Tanto premesso, occorre nel merito analizzare le domande spiegate dagli opponenti.
Come noto, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. Nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018, n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693; Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597; Cass. Civ., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti certificazione ex art. 50 TUB, di per sé idonea a provare il credito ingiunto e ad ottenere l'emissione del D.I., contratto di Mutuo chirografario, contratti di C/C oggetto dell'azione monitoria, ciascuno corredato dai relativi estratti conto e dei prospetti scalari, i contratti di fideiussione.
Va rigettata, l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca durante il rapporto negoziale, prevedendo il contratto di conto corrente sottoscritto dalla correntista, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e degli interessi passivi. Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 T.U.B., ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su
4 questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che
“i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di applicazione da parte della banca di spese non pattuite (anche relativamente al conto anticipi) e di valute fittizie, avendo la stessa formulato le proprie deduzioni e richieste in termini generici, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico.
Il contratto di conto corrente non prevedeva le commissioni di massimo scoperto, né le stesse risultano addebitate, come evidenziato dal ctu.
Per il ricalcolo del conto anticipi, in mancanza di specifica pattuizione contrattuale, le commissioni su accordato (corrispettivo disponibilità immediata fondi DIF) sono state espunte dal ctu per tutta la durata del rapporto, anche in mancanza di specifica e motivata comunicazione nei modi e termini previsti dall'art. 2 DL 185/2008; sono state espunte le commissioni per utilizzi oltre il limite dell'accordato o civ previste dall'art. 117 bis T.U.B., laddove eventualmente applicate, in mancanza di specifica pattuizione o di specifica comunicazione preventiva di variazione unilaterale del contratto mentre sono state confermate le spese previste nel contratto.
Per il ricalcolo del saldo c/c:”le commissioni su accordato (corrispettivo disponibilità immediata fondi DIF) sono state espunte per tutta la durata del rapporto, anche in mancanza di specifica e motivata comunicazione nei modi e termini previsti dall'art. 2 DL 185/2008. In ottemperanza al punto L) sono state espunte le commissioni per utilizzi oltre il limite dell'accordato o civ previste dall'art. 117 bis T.U.B., laddove eventualmente applicate, in mancanza di specifica pattuizione o di specifica e motivata comunicazione preventiva di variazione unilaterale del contratto. In ottemperanza al successivo punto N) sono state espunte le commissioni “su effetti presentati sbf/dopo incasso”, “su proroga documenti” non avendo rinvenuto documenti contrattuali dai quali rilevare specificatamente la pattuizione di tali commissioni connessi alle operazioni di anticipo effetti e documenti. Per rispondere al punto O), in ragione dei superiori riscontri, è stato operato il ricalcolo del conto corrente ordinario, con rettifica delle operazioni e commissioni per le anticipazioni maturate sul conto anticipi 101550857. Sono state eliminate le spese trimestrali sull'affidamento non pattuite contrattualmente (DIF pari ad € 8.571,16, CIV pari ad € 2.312,50), le commissioni su effetti ed anticipi per le quali non è stata rinvenuta espressa pattuizione in atti (pari ad € 2.465,80) e le spese e competenze non dovute sul conto anticipi pari ad € 1.040,58 (interessi c/anticipi) di € 7.901,73 (commissioni c/anticipi) rideterminando i saldi. Gli interessi passivi sono rideterminati al tasso contrattuale in € 33.607,10, rispetto a quelli originari (€ 42.766,31). All'esito dei ricalcoli le minori competenze ammontano ad € 31.451,13.”
Non può, altresì, accogliersi la domanda di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari. Va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24765 in tema di c.d. usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il
5 quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ebbene, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale e la rideterminazione del saldo preteso dalla banca previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate, di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante.
Le contestazioni avanzate dall'attrice appaiono, invero, generiche, essendosi limitata a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (non emergendo l'usurarietà degli interessi neanche dalla perizia di parte), limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020
Con riferimento al rapporto di mutuo, il CTU ha concluso, con motivazione condivisibile, affermando che non è risultato alcun superamento del tasso soglia usura, sia in relazione al tasso di interesse convenzionale, sia con riferimento al tasso di interesse moratorio.
Né può trovare accoglimento la deduzione formulata in ordine alla nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale determinativa degli interessi convenzionali e del relativo piano di ammortamento denominato alla francese. Il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, infatti, indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, prevedendo il medesimo sia il regime finanziario sia i tempi di riscossione, oltre che i singoli pagamenti rateali dovuti secondo il piano di ammortamento. L'eccezione di parte opponente sull'illegittimo ed occulto utilizzo del piano di ammortamento alla francese va, pertanto rigettata, considerato che il piano di ammortamento è stato allegato al contratto e lo stesso risulta così voluto dalle parti, sicchè infondata appare la censura dell'attrice, per la quale sarebbe nulla la clausola determinativa degli interessi che non permette una univoca applicazione dei medesimi, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, per il quale “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (Tribunale Roma sez. XVII, 07.11.2018, n.21423; conf. Tribunale Roma sez. XVII, 09.08.2018, n.16441; Tribunale Busto Arsizio sez. III, 10.10.2018, n. 1586; Tribunale Milano sez. VI, 26.10.2017, n. 10832; Tribunale Bologna sez. VI, 24.06.2017, n. 1292).
Va anche rigettata la domanda di parte attrice in ordine all'invalidità del contratto per applicazione da parte dell'istituto di credito di un T.A.E.G. diverso rispetto a quello effettivamente pattuito. Per condivisibile CP_1 orientamento giurisprudenziale, infatti, la mancata o errata indicazione dell' e on comporta la CP_12 nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 T.U.B. La giurisprudenza di merito ha avuto modo di CP_1 osservare che l' introdotto nel sistema normativo italiano con la deliberazione del C.I.C.R. n. 286 del 4 marzo 2003 (art. 9 comma 2), costituisce, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, con la conseguenza che la sua omessa specificazione nel contatto di mutuo non inficia la validità del contratto (cfr. Tribunale Torino, sez. I, 14.11.2018, n. 5233; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 28.2.2018, n. 957; Tribunale Napoli, sez. II, CP_1 9.1.2018, n. 183). L' rappresenta, infatti, un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, previsto dalla normativa ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117, comma 6, T.U.B., in quanto l'eventuale sua erronea indicazione non determina incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di
6 interesse effettivamente pattuito, potendo tale circostanza configurare unicamente un illecito civile suscettibile di originare la responsabilità contrattuale della Banca (cfr. Tribunale Milano, 26.10.2017). Tale soluzione è corroborata, altresì, dalla circostanza che il legislatore, laddove ha voluto, ha espressamente sanzionato con la CP_1 nullità la difformità tra e dichiarati e concretamente applicati, così come effettivamente CP_12 avvenuto limitatamente all'ipotesi del credito al consumo, prevedendo l'art. 125 bis T.U.B. che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” (cfr. Tribunale Palermo, sez. V, 31.7.2020, n. 2457, per il quale “qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con Co la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB”), con la precisazione che la norma, in quanto chiaramente speciale, non può trovare applicazione analogica in fattispecie estranee a quelle espressamente individuate dal legislatore. L'orientamento patrocinato è stato avallato, d'altronde, dal più recente intervento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di osservare che “poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 T.U.B. mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. Civ., sez. I, 09.12.2021, n. 39169; conf. Cass. Civ., sez. VI, 09.09.2022, n. 26585). La domanda volta alla declaratoria di invalidità del contratto di mutuo ex art. 117 T.U.B. non può, pertanto, trovare accoglimento, non potendosi applicare l'art. 125 bis T.U.B., in quanto non ricorre tra le parti un'operazione riconducibile al credito al consumo.
Deve rigettarsi l'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust perché conformi allo schema redatto dall'Associazione Bancaria Italiana, secondo l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. L'eccezione avanzata da parte attrice di nullità della fideiussione non può trovare accoglimento alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994). L'eccezione avanzata dalla attrice deve, pertanto, essere rigettata, avendo quest' ultima affermato la nullità delle fideiussioni, senza allegare alcuna circostanza idonea a determinare ai sensi dell'art. 1419 c.c. l'estensione all'intero negozio della nullità delle singole clausole, la quale, come evidenziato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/05/2023, n. 15146; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. II, 02/03/2023, n. 484; Tribunale Napoli Nord sez. III, 01/03/2023, n. 846; Corte appello Milano sez. IV, 24/02/2023, n. 641; Tribunale Torino, sez. I, 04.02.2022, n. 437).
Anche la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice è infondata. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra
7 l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo parte attrice fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitata ad allegare il danno subito.
Le ulteriori domande degli opponenti risultano assorbite e vanno rigettate.
In conclusione, dalla documentazione esaminata dal ctu, nelle conclusioni della sua relazione, si evince l'esistenza di due rapporti di conto corrente e precisamente: conto corrente n. 300764526 e conto utilizzato per anticipi n. 101550857, intestati alla entrambi accesi presso la Filiale “575 Messina Parte_1 Cairoli” del Banco di Sicilia (divenuto . Entrambi i rapporti sono documentati dall'origine fino al CP_3
18.11.2015 data trasferimento del saldo finale a crediti “risolti/scaduti”
Alla luce di quanto fin qui dedotto, avuto riguardo alle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, dalle quali questo giudice non ritiene discostarsi in quanto coerenti logiche e ben motivate, deve quindi rilevarsi che il saldo debitore del conto anticipi è stato ricalcolato in €.13.380,77, mentre il saldo debitore del C/C è stato rideterminato in €.54.537,54. Con riguardo al mutuo chirografario, l'analisi del Tasso Effettivo Globale (TEG) corrispettivo (4,8450%) e del tasso di mora (6,600%) alla data di stipulazione (13.04.2011) non ha rilevato superamenti dei rispettivi Tassi Soglia applicabili per la categoria “altri finanziamenti” (16,6350% per il TEG, 19,79% per la mora). Non è stata necessaria, pertanto, alcuna rettifica. Sulla base dei documenti disponibili, risultano non pagate 9 rate di tale Mutuo (dalla n. 33 alla n. 41) per un importo nominale di
€.5.140,85, oltre al capitale residuo alla rata n. 41 (€.23.732,47) e agli interessi di mora.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e condannarsi gli opponenti al pagamento in solido dell'importo di € 54.537,54 quale saldo c/c oltre ad € 13.380,77 quale saldo conto anticipi ed € 5.140,85 ed € 23.732,74 per mutuo chirografario, oltre interessi.
In ordine alle spese di lite, ritiene il presente Giudice, considerata la reciproca soccombenza tra le parti sussistono giustificati motivi per integralmente compensare le medesime ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n. 32061, per la quale “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2”). Le spese di c.t.u. devono, invece, essere poste definitivamente a carico di parte convenuta che l'ha resa necessaria applicando ai rapporti delle clausole invalide.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4987/2018 R.G., così provvede:
1. accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione svolta da e Parte_1 CP_10
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1071/2018, emesso dal Tribunale di Messina in data
[...] 13.07.2018;
2. condanna e al pagamento in solido, in favore dell'opposta, Parte_1 Controparte_10 dell'importo di €.13.380,77 a titolo di saldo conto anticipi oltre interessi ed €.54.537,54 oltre interessi convenzionali dal 31 dicembre 2014 al soddisfo, a titolo di saldo debitore derivante dal rapporto di conto corrente;
8 3. condanna e al pagamento in solido in favore dell'opposta Parte_1 Controparte_10 della somma di € .5.140,85, oltre al capitale residuo di € 23.732,47 a titolo di mutuo chirografario oltre interessi di mora come pattuiti;
3. rigetta le ulteriori domande avanzate da parte opponente;
5. compensa integralmente le spese fra gli opponenti e Controparte_5
6. compensa integralmente le spese di giudizio tra gli opponenti e gli intervenienti e CP_1 CP_2 che non hanno svolto difese proprie;
7. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte opposta, e ne ordina la rifusione in favore delle altre parti, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
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