Decreto cautelare 25 marzo 2022
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Borghi e Michele Casano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
1) del provvedimento del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Regione Liguria di data e numero ignoti, recante pubblicazione degli elenchi degli abbinamenti dei candidati alle aule per la prova di esame del 29 marzo 2022, relativamente al “ Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado ” (“ A012 [anzi, A049] – Regione Liguria – Convocazione prove scritte – Martedì 29 marzo 2022 ”), nella parte in cui non include fra i candidati ammessi la dott.ssa -OMISSIS-;
2) della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, datata 15 marzo 2022, recante ad oggetto: “ richiesta delucidazioni candidata -OMISSIS- ”, nonché, ove esistente, del parere del Ministero dell’Istruzione, di data e numero ignoti, dalla stessa richiamato, mediante cui si è negato l’inserimento della ricorrente nell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del 29 marzo 2022 per la classe di concorso A049;
3) di ogni altro atto e/o provvedimento a quello sopra indicato presupposto, connesso e/o conseguente, nessuno escluso, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Vista la nota del 2/03/2026, depositata in giudizio il 9/03/2026 (e reiterata l’11/03/2026), con la quale la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), 84 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa NC AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. La ricorrente, con atto di gravame notificato alla controparte il 23/03/2024 e depositato in giudizio in pari data, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe; successivamente, con apposito atto depositato presso la Segreteria di questo Tribunale il 9/03/2026, reiterata l’11/03/2026, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite.
2. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 marzo 2026, la causa è stata introitata in decisione.
3. Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
4. Osserva, infatti, il Collegio che la suddetta rinuncia al ricorso non risulta ritualmente notificata alla controparte ex art. 84, comma 3, c.p.a. e, pertanto, non può dar luogo ad una pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio (cfr., ex m ultis, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, 11/2/2022, n. 1668).
5. Detta “rinuncia irrituale”, tuttavia, se, da un lato, impedisce la formazione della fattispecie estintiva conseguente alla dichiarazione di rinuncia, dall’altro, abilita il Tribunale a valutare il comportamento della parte ai fini della declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il quale dispone che: “ anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”.
6. Per costante giurisprudenza, infatti, il processo amministrativo è un processo di parti e, quindi, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. Ne consegue che: “ la dichiarazione resa dalla parte ” ricorrente, “ pur non potendo essere qualificata come rinuncia rituale al giudizio, essendo priva dei requisiti di cui all'art. 84 c.p.a., costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di secondo grado. [..] Nel caso di specie, dalla dichiarazione non notificata del [..] rinunciante si traggono argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso [..], ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Dunque, in forza del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, il Collegio non può che prendere atto della rinuncia irrituale” al ricorso “per la sopravvenuta carenza di interesse. ” (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sezione VII, 6 marzo 2023, n. 2317; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione IV, 3 giugno 2024, n. 11246: idem 5 gennaio 2024, n. 236).
6.1 Quindi, nel caso di specie, dalla (irrituale) dichiarazione di rinuncia depositata dalla parte ricorrente, può desumersi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con conseguente declaratoria della sua improcedibilità ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a.
7. Sussistono i presupposti di legge – stante la definizione in rito del processo - per disporre la compensazione integrale tra le parti costituite delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe CA, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
NC AL, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NC AL | Giuseppe CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.