Art. 11. Modifiche alle norme di polizia mineraria 1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 , e' sostituito dal seguente: "L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di 'ingegnere capo') provvedono alle attivita' di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unita' sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni ed integrazioni.". Note all'art. 11:
- Il testo vigente dell' art. 4 del D.P.R. n. 128/1959 , come modificato dall'art. 11 della legge che qui si pubblica, e' il seguente:
"Art. 4. - La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero dell'industria e del commercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo delle miniere.
L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di "ingegnere capo") provvedono alle attivita' di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unita' sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni ed integrazioni.
I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera e gli enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti ad agevolare all'ingegnere capo l'esecuzione dei compiti predetti".
- La legge n. 833/1978 reca "Istituzione del Servizio sanitario nazionale".
- Il testo vigente dell' art. 4 del D.P.R. n. 128/1959 , come modificato dall'art. 11 della legge che qui si pubblica, e' il seguente:
"Art. 4. - La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero dell'industria e del commercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo delle miniere.
L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di "ingegnere capo") provvedono alle attivita' di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unita' sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni ed integrazioni.
I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera e gli enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti ad agevolare all'ingegnere capo l'esecuzione dei compiti predetti".
- La legge n. 833/1978 reca "Istituzione del Servizio sanitario nazionale".