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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/12/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1348 /2025 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1348 /2025 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Zampieri Parte_1 ricorrente contro
C/O L'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA, contumace
pagina 1 di 11 Premesso che:
- parte ricorrente allega di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domanda CP_1
l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del al pagamento in proprio favore dell'importo Controparte_1 nominale di 2.000,00 euro, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
- il non si è costituito in giudizio;
CP_1 rilevato che:
- quanto innanzitutto alla domanda di parte ricorrente relativa agli aa.ss. 2022/2023 e
2024/2025 – mentre per gli aa.ss. 2021/2022 e 2023/2024 vale quanto si dirà nel proseguo - l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
pagina 2 di 11 - dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
a) è espressamente finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”;
b) non ha natura retributiva (“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all'identificazione del
“lavoratore comparabile” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
- la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
- la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016);
- le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time
o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
pagina 3 di 11 - una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4
Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- la Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione, che possono così riassumersi:
a) innanzitutto, l'indennità in questione “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e non nell'ambito della clausola 6 dell'Accordo quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all' agevolare l'accesso a (specifiche) opportunità di formazione. A tale conclusione la Corte perviene valorizzando anzitutto il fatto che l'indennità in questione sia finalizzata alla formazione continua dei docenti, “la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali” (punti 35 e ss. ordinanza C-451/21);
b) “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1 tempo determinato di tale , il beneficio” di cui qui si discute (punto CP_1
n. 48, Ord. in Causa C-451/21);
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con
pagina 4 di 11 contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo” [punto n. 42, Ord. in
Causa C-451/21];
- posto che in astratto non appare sussistere alcuna ragione obbiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione in esame, è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la carta
è riconosciuta dalla norma di legge;
- emerge infatti dalla lettura dell'art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la ratio legis
è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del nella formazione personale e professionale di CP_1 una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti;
- nell'ambito dell'indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che
“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura normativa (quantomeno) “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”;
pagina 5 di 11 - l'esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente <all'atto della cessazione dal servizio>> prevista dall'art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016, considerato che per definizione il servizio dei dipendenti assunti con contratto a termine ha una durata pari al più a quella dell'anno scolastico;
- occorre esaminare, in particolare, la domanda di parte ricorrente con riferimento all'a.s. 2021/2022, nell'ambito del quale la docente ha prestato il proprio servizio in virtù di molteplici contratti (stato matricolare allegato);
- orbene, in proposito occorre tenere conto dei principi di diritto e dalle indicazioni fornite dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n. 29961/2023 e decreto n.
7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile, prevedibile ex ante;
- ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo
pagina 6 di 11 determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr. Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti, come detto, una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, ex ante, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_1 concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
pagina 7 di 11 - tale approdo appare oggi confortato dalle considerazioni svolte dalla Corte di
Giustizia nel suo recente intervento. Secondo la CGUE, infatti, “[…], i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. […] Del resto, come sostenuto dalla Commissione, i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole […].” (Corte di Giustizia sentenza del 3.07.2025 nella causa C
268/24);
- spostando tali considerazioni al caso di specie rispetto all'a.s. 2021/2022, la domanda della docente appare fondata, in ragione della sostanziale continuità degli incarichi e dell'identità di Istituto in cui la ricorrente ha svolto la sua attività con orario settimanale completo, dal 12/1 fino al 15/6 e, dunque, di fatto, fino al termine delle lezioni. Tale situazione di fatto appare infatti del tutto sovrapponibile a quella che avrebbe potuto (e forse dovuto) crearsi attraverso l'inziale conferimento di un incarico annuale;
- ciò detto, la domanda proposta in giudizio ha ad oggetto anche l'a.s. 2023/2024, rispetto al quale la ricorrente ha ricevuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche;
- in proposito, va evidenziato che l'art. 15, co. 1, del D.L. 69/2023 dispone che “La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile))”;
pagina 8 di 11 - tale norma, anche se introdotta allo scopo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale, finisce, tuttavia, per perpetuare il contrasto con i principi di matrice eurounitaria per come sopra ricostruiti, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti precari destinatari di incarichi al 31.8 e quelli che, invece, ricevono incarichi fino al termine delle attività didattiche;
- trattasi, invece, come ribadito dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata, di docenti non solo tra loro pienamente equiparabili ma anche entrambi comparabili con i docenti in ruolo, tenuto conto, in particolare, dell'obiettivo di sostegno alla didattica annua perseguito dallo speciale beneficio in esame;
- l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche i docenti che nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6;
- va a questo punto chiarito che la domanda principale svolta da parte ricorrente deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1 co. 121 l. n.
107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a parte ricorrente a tale titolo una somma liquida di denaro, giacché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione normativamente prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa (anche in proposito si vedano le statuizioni della recente sentenza della Corte di legittimità sopra citata);
- proprio sul punto, la S.C. ha individuato nella permanenza del docente all'interno del sistema scolastico il requisito fondativo l'interesse ad agire rispetto all'adempimento dell'obbligazione de qua specificando che: “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le
pagina 9 di 11 supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio
a quo. Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.” (Cass., n. 29961/2023);
- calando le considerazioni che precedono nel caso concreto, parte ricorrente risulta ancora oggi in servizio in forza di un contratto a termine alle dipendenze del resistente;
CP_1
- pertanto, il ricorso può essere accolto con riferimento agli anni scolastici oggetto della domanda (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) rispetto ai quali parte ricorrente ha ricevuto incarichi annuali (termine al 31.8) o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6) o ad essi pienamente equiparabili;
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore della parte CP_1 ricorrente, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co.
121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2.000,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(considerando la richiesta di distrazione) tenendo conto del carattere seriale della controversia, la novità della questione e del limitato valore di lite.
PQM
pagina 10 di 11 Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna il a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di CP_1 cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi euro 2.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che liquida in euro 1.349,00, di cui euro 49,00 per esborsi di c.u., oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione della somma in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 22/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1348 /2025 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Zampieri Parte_1 ricorrente contro
C/O L'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA, contumace
pagina 1 di 11 Premesso che:
- parte ricorrente allega di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domanda CP_1
l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del al pagamento in proprio favore dell'importo Controparte_1 nominale di 2.000,00 euro, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
- il non si è costituito in giudizio;
CP_1 rilevato che:
- quanto innanzitutto alla domanda di parte ricorrente relativa agli aa.ss. 2022/2023 e
2024/2025 – mentre per gli aa.ss. 2021/2022 e 2023/2024 vale quanto si dirà nel proseguo - l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
pagina 2 di 11 - dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
a) è espressamente finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”;
b) non ha natura retributiva (“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all'identificazione del
“lavoratore comparabile” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
- la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
- la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016);
- le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time
o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
pagina 3 di 11 - una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4
Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- la Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione, che possono così riassumersi:
a) innanzitutto, l'indennità in questione “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e non nell'ambito della clausola 6 dell'Accordo quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all' agevolare l'accesso a (specifiche) opportunità di formazione. A tale conclusione la Corte perviene valorizzando anzitutto il fatto che l'indennità in questione sia finalizzata alla formazione continua dei docenti, “la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali” (punti 35 e ss. ordinanza C-451/21);
b) “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1 tempo determinato di tale , il beneficio” di cui qui si discute (punto CP_1
n. 48, Ord. in Causa C-451/21);
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con
pagina 4 di 11 contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo” [punto n. 42, Ord. in
Causa C-451/21];
- posto che in astratto non appare sussistere alcuna ragione obbiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione in esame, è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la carta
è riconosciuta dalla norma di legge;
- emerge infatti dalla lettura dell'art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la ratio legis
è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del nella formazione personale e professionale di CP_1 una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti;
- nell'ambito dell'indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che
“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura normativa (quantomeno) “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”;
pagina 5 di 11 - l'esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente <all'atto della cessazione dal servizio>> prevista dall'art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016, considerato che per definizione il servizio dei dipendenti assunti con contratto a termine ha una durata pari al più a quella dell'anno scolastico;
- occorre esaminare, in particolare, la domanda di parte ricorrente con riferimento all'a.s. 2021/2022, nell'ambito del quale la docente ha prestato il proprio servizio in virtù di molteplici contratti (stato matricolare allegato);
- orbene, in proposito occorre tenere conto dei principi di diritto e dalle indicazioni fornite dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n. 29961/2023 e decreto n.
7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile, prevedibile ex ante;
- ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo
pagina 6 di 11 determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr. Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti, come detto, una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, ex ante, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_1 concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
pagina 7 di 11 - tale approdo appare oggi confortato dalle considerazioni svolte dalla Corte di
Giustizia nel suo recente intervento. Secondo la CGUE, infatti, “[…], i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. […] Del resto, come sostenuto dalla Commissione, i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole […].” (Corte di Giustizia sentenza del 3.07.2025 nella causa C
268/24);
- spostando tali considerazioni al caso di specie rispetto all'a.s. 2021/2022, la domanda della docente appare fondata, in ragione della sostanziale continuità degli incarichi e dell'identità di Istituto in cui la ricorrente ha svolto la sua attività con orario settimanale completo, dal 12/1 fino al 15/6 e, dunque, di fatto, fino al termine delle lezioni. Tale situazione di fatto appare infatti del tutto sovrapponibile a quella che avrebbe potuto (e forse dovuto) crearsi attraverso l'inziale conferimento di un incarico annuale;
- ciò detto, la domanda proposta in giudizio ha ad oggetto anche l'a.s. 2023/2024, rispetto al quale la ricorrente ha ricevuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche;
- in proposito, va evidenziato che l'art. 15, co. 1, del D.L. 69/2023 dispone che “La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile))”;
pagina 8 di 11 - tale norma, anche se introdotta allo scopo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale, finisce, tuttavia, per perpetuare il contrasto con i principi di matrice eurounitaria per come sopra ricostruiti, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti precari destinatari di incarichi al 31.8 e quelli che, invece, ricevono incarichi fino al termine delle attività didattiche;
- trattasi, invece, come ribadito dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata, di docenti non solo tra loro pienamente equiparabili ma anche entrambi comparabili con i docenti in ruolo, tenuto conto, in particolare, dell'obiettivo di sostegno alla didattica annua perseguito dallo speciale beneficio in esame;
- l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche i docenti che nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6;
- va a questo punto chiarito che la domanda principale svolta da parte ricorrente deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1 co. 121 l. n.
107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a parte ricorrente a tale titolo una somma liquida di denaro, giacché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione normativamente prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa (anche in proposito si vedano le statuizioni della recente sentenza della Corte di legittimità sopra citata);
- proprio sul punto, la S.C. ha individuato nella permanenza del docente all'interno del sistema scolastico il requisito fondativo l'interesse ad agire rispetto all'adempimento dell'obbligazione de qua specificando che: “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le
pagina 9 di 11 supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio
a quo. Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.” (Cass., n. 29961/2023);
- calando le considerazioni che precedono nel caso concreto, parte ricorrente risulta ancora oggi in servizio in forza di un contratto a termine alle dipendenze del resistente;
CP_1
- pertanto, il ricorso può essere accolto con riferimento agli anni scolastici oggetto della domanda (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) rispetto ai quali parte ricorrente ha ricevuto incarichi annuali (termine al 31.8) o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6) o ad essi pienamente equiparabili;
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore della parte CP_1 ricorrente, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co.
121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2.000,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(considerando la richiesta di distrazione) tenendo conto del carattere seriale della controversia, la novità della questione e del limitato valore di lite.
PQM
pagina 10 di 11 Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna il a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di CP_1 cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi euro 2.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che liquida in euro 1.349,00, di cui euro 49,00 per esborsi di c.u., oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione della somma in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 22/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
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