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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/11/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1044/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
2) Dott. Antonio Mondini Giudice
3) Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1044/2025
promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LUCCA
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1
(Avv. Luca Polidori)
RESISTENTE
Avente ad oggetto: revoca dell'inabilitazione ex art. 406, comma 2 c.c. e nomina amministratore
di sostegno
Sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ai sensi dell'art. 406, 2°comma c.c., la Procura della Repubblica di Lucca promuoveva istanza di revoca dell'inabilitazione di con contestuale nomina di un amministratore Controparte_1
di sostegno, alla luce della segnalazione e degli atti allegati al ricorso.
In particolare, la Procura della Repubblica richiamava il provvedimento del Giudice Tutelare emesso in data 17.03.2025 (R.G.N. 1431/2013), in cui quest'ultimo dava atto che:
“-l'inabilitata, invalida civile al 100%, presenta una disabilità psicofisica, con un ritardo mentale di
grado medio-grave;
-le sue condizioni risultano progressivamente peggiorate nel corso del tempo, soprattutto sul fronte
comportamentale, rendendosi necessario il ricorso a cure psichiatriche;
- il peggioramento dello stato ansioso ha inoltre inciso anche sulle difficoltà di deambulazione (in
parte originate da problematiche ortopediche);
- inoltre, l'inabilitata non è in grado di gestire in autonomia le proprie entrate, nemmeno per quel
che concerne l'ordinaria amministrazione, dovendo fare affidamento sulla sorella (curatore) anche
per lo svolgimento degli atti di vita quotidiana;
… considerato che, sulla base degli elementi a disposizione, sembrerebbe che la misura
dell'inabilitazione non sia adeguata alla tutela degli interessi dell'inabilitato, non essendo sufficiente
una mera assistenza per il compimento degli atti di rilevanza patrimoniale eccedenti l'ordinaria
amministrazione, necessitando l'inabilitata di sostegno nel compimento di tutte le attività di vita
quotidiana, ivi inclusa l'ordinaria amministrazione del denaro …”.
All'udienza del 26.09.2025, erano presenti, per parte ricorrente, la Dr.ssa di Nunzio, V.P.O. CP_2
presso la Procura del Tribunale di Lucca, la SI.ra , attualmente inabilitata, nonché Controparte_1
la SI.ra (assistita dall'avv. Luca Polidori), già curatrice dell'inabilitata e sorella Parte_1
della stessa.
Veniva sentita che si dichiarava disponibile, nel caso in cui fosse disposta Parte_1
l'amministrazione di sostegno, a svolgere l'ufficio di amministratore di sostegno e dichiarava che la sorella viveva nello stesso stabile. Veniva sentita l'inabilitata DA che dichiarava di non sapere se percepisse una pensione CP_1
e che di tutti gli affari si occupava la sorella, di non uscire di casa se non accompagnata dalla sorella e riferiva, altresì, “La spesa la fa mia sorella e io di solito non vado nei negozi a comprare”.
L'Avv. Polidori esibiva il certificato medico del 13.03.2025 redatto dal Dr. e il Per_1
provvedimento del Giudice Tutelare del 17.03.2025.
La Procura della Repubblica concludeva per l'accoglimento del ricorso e per la nomina di un ADS
anche in via provvisoria, indicandolo nella sorella dell'inabilitata, la quale non si Parte_1
opponeva a tale richiesta.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che:
- ai sensi dell'art. 404 c..c, come introdotto dalla legge n. 6 del 2004: “La persona che, per effetto di
un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale
o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno,
nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”;
- che la legge n. 6/2004 ha modificato la disciplina della tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia affermando il principio per cui la tutela va offerta: “con la minore limitazione possibile della capacità di agire […] mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”;
- che, sulla base di tale principio e della lettura dell'art. 404 c.c., tenuto altresì conto dell'orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale, nel caso di specie ricorrono i presupposti per disporre l'amministrazione di sostegno, con la quale si potranno graduare con le modalità più consone ai bisogni specifici di sostegno di e alle sue esigenze di tutela;
Controparte_1
- che l'amministrazione di sostegno è da ritenersi misura più adeguata a garantire a Controparte_1
la necessaria protezione, non essendo più sufficiente una mera assistenza per il compimento degli atti di rilevanza patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- che, infatti, alla luce della documentazione versata in atti (v. relazione dello Psichiatra Dott.
del 13.03.2025, nonché provvedimento del Giudice Tutelare del 17.03.2025), è Persona_2
emerso che necessita di aiuto per il compimento di tutti gli atti di cura della persona Controparte_1 e della sua salute e delle attività di vita quotidiana, non limitati alla gestione economica, ma comprensivi della cura della persona, non essendo in grado di provvedervi autonomamente,
apparendo, pertanto, più aderente al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno;
- che, conseguentemente, il procedimento deve essere trasmesso al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno;
- che, considerata la necessità ed urgenza di non lasciare priva di protezione, si Controparte_1
provvede a nominare sorella della inabilitata, già curatrice dell'inabilitata, Parte_1
amministratore di sostegno in via provvisoria;
- che, a norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro 10 giorni all'Ufficiale dello stato civile del comune di nascita, per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché al giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) REVOCA l'inabilitazione di , nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) MANDA alla cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro 10 giorni all'Ufficiale dello stato civile del comune di nascita, per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c.;
3) DICHIARA non ripetibili le spese processuali;
4) DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede;
5) , già curatrice dell'inabilitata e sorella della stessa, Controparte_3
amministratore di sostegno in via provvisoria.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 24.11.2025.
Lucca, 24.11.2025
Il Pres. Rel. Est. Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
2) Dott. Antonio Mondini Giudice
3) Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1044/2025
promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LUCCA
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1
(Avv. Luca Polidori)
RESISTENTE
Avente ad oggetto: revoca dell'inabilitazione ex art. 406, comma 2 c.c. e nomina amministratore
di sostegno
Sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ai sensi dell'art. 406, 2°comma c.c., la Procura della Repubblica di Lucca promuoveva istanza di revoca dell'inabilitazione di con contestuale nomina di un amministratore Controparte_1
di sostegno, alla luce della segnalazione e degli atti allegati al ricorso.
In particolare, la Procura della Repubblica richiamava il provvedimento del Giudice Tutelare emesso in data 17.03.2025 (R.G.N. 1431/2013), in cui quest'ultimo dava atto che:
“-l'inabilitata, invalida civile al 100%, presenta una disabilità psicofisica, con un ritardo mentale di
grado medio-grave;
-le sue condizioni risultano progressivamente peggiorate nel corso del tempo, soprattutto sul fronte
comportamentale, rendendosi necessario il ricorso a cure psichiatriche;
- il peggioramento dello stato ansioso ha inoltre inciso anche sulle difficoltà di deambulazione (in
parte originate da problematiche ortopediche);
- inoltre, l'inabilitata non è in grado di gestire in autonomia le proprie entrate, nemmeno per quel
che concerne l'ordinaria amministrazione, dovendo fare affidamento sulla sorella (curatore) anche
per lo svolgimento degli atti di vita quotidiana;
… considerato che, sulla base degli elementi a disposizione, sembrerebbe che la misura
dell'inabilitazione non sia adeguata alla tutela degli interessi dell'inabilitato, non essendo sufficiente
una mera assistenza per il compimento degli atti di rilevanza patrimoniale eccedenti l'ordinaria
amministrazione, necessitando l'inabilitata di sostegno nel compimento di tutte le attività di vita
quotidiana, ivi inclusa l'ordinaria amministrazione del denaro …”.
All'udienza del 26.09.2025, erano presenti, per parte ricorrente, la Dr.ssa di Nunzio, V.P.O. CP_2
presso la Procura del Tribunale di Lucca, la SI.ra , attualmente inabilitata, nonché Controparte_1
la SI.ra (assistita dall'avv. Luca Polidori), già curatrice dell'inabilitata e sorella Parte_1
della stessa.
Veniva sentita che si dichiarava disponibile, nel caso in cui fosse disposta Parte_1
l'amministrazione di sostegno, a svolgere l'ufficio di amministratore di sostegno e dichiarava che la sorella viveva nello stesso stabile. Veniva sentita l'inabilitata DA che dichiarava di non sapere se percepisse una pensione CP_1
e che di tutti gli affari si occupava la sorella, di non uscire di casa se non accompagnata dalla sorella e riferiva, altresì, “La spesa la fa mia sorella e io di solito non vado nei negozi a comprare”.
L'Avv. Polidori esibiva il certificato medico del 13.03.2025 redatto dal Dr. e il Per_1
provvedimento del Giudice Tutelare del 17.03.2025.
La Procura della Repubblica concludeva per l'accoglimento del ricorso e per la nomina di un ADS
anche in via provvisoria, indicandolo nella sorella dell'inabilitata, la quale non si Parte_1
opponeva a tale richiesta.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che:
- ai sensi dell'art. 404 c..c, come introdotto dalla legge n. 6 del 2004: “La persona che, per effetto di
un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale
o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno,
nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”;
- che la legge n. 6/2004 ha modificato la disciplina della tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia affermando il principio per cui la tutela va offerta: “con la minore limitazione possibile della capacità di agire […] mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”;
- che, sulla base di tale principio e della lettura dell'art. 404 c.c., tenuto altresì conto dell'orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale, nel caso di specie ricorrono i presupposti per disporre l'amministrazione di sostegno, con la quale si potranno graduare con le modalità più consone ai bisogni specifici di sostegno di e alle sue esigenze di tutela;
Controparte_1
- che l'amministrazione di sostegno è da ritenersi misura più adeguata a garantire a Controparte_1
la necessaria protezione, non essendo più sufficiente una mera assistenza per il compimento degli atti di rilevanza patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- che, infatti, alla luce della documentazione versata in atti (v. relazione dello Psichiatra Dott.
del 13.03.2025, nonché provvedimento del Giudice Tutelare del 17.03.2025), è Persona_2
emerso che necessita di aiuto per il compimento di tutti gli atti di cura della persona Controparte_1 e della sua salute e delle attività di vita quotidiana, non limitati alla gestione economica, ma comprensivi della cura della persona, non essendo in grado di provvedervi autonomamente,
apparendo, pertanto, più aderente al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno;
- che, conseguentemente, il procedimento deve essere trasmesso al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno;
- che, considerata la necessità ed urgenza di non lasciare priva di protezione, si Controparte_1
provvede a nominare sorella della inabilitata, già curatrice dell'inabilitata, Parte_1
amministratore di sostegno in via provvisoria;
- che, a norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro 10 giorni all'Ufficiale dello stato civile del comune di nascita, per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché al giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) REVOCA l'inabilitazione di , nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) MANDA alla cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro 10 giorni all'Ufficiale dello stato civile del comune di nascita, per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c.;
3) DICHIARA non ripetibili le spese processuali;
4) DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede;
5) , già curatrice dell'inabilitata e sorella della stessa, Controparte_3
amministratore di sostegno in via provvisoria.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 24.11.2025.
Lucca, 24.11.2025
Il Pres. Rel. Est. Dott.ssa Anna Martelli