Sentenza 28 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2018, n. 29537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29537 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZA IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 27/06/2016 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi, per l'imputato, gli avv.ti Stefano DE FRANCESCO e Viviana LABBRUZZO, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11/04/2011, la Corte di appello di Milano aveva confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Milano in data 9/12/2010, con la quale IO ZA era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con l'aggravante prevista dall'art. 219, COma 2, n. 1 R.D. 267/42 ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, dei reati di cui agli artt. 216 COma 1, n. 1, 223 R.D. 267/42 (capi 1 e 2) e 223, COma 2, R.D. 267/42 in relazione agli artt. 2621 e 2622 cod. civ. (capi 3 e 4), venendo dichiarato inabilitato all'esercizio di impresa COmerciale e agli uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni e interdetto dai pubblici uffici per la durata dì cinque anni. Con lo stesso provvedimento ZA era stato, infine, condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Fallimento Si/tra FO, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale di 170.000,00 euro, nonché al rimborso delle spese processuali sostenute dalla suddetta parte civile. In esito al relativo giudizio di merito, infatti, egli era stato riconosciuto responsabile di avere, nella sua qualità di amministratore di fatto della S.r.l. Si/tra FO dal 2/07/1999 sino al 18/01/2007 (data di dichiarazione del fallimento), posto in essere condotte di bancarotta per distrazione, impossessandosi di 65.560 euro in contanti - indicati falsamente COe somme corrisposte a titolo di pagamenti al fornitore IL S.r.l. - (capo 1) e di 105.000 euro, pari al corrispettivo della vendita di un appartamento sito in Lecce, ceduto alla Mega.CO S.r.l., ritenuta riconducibile allo stesso ZA (capo 2); nonché di avere concorso ad aggravare il dissesto della predetta società tenendo le condotte di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ., ovvero falsificando, per sopravvalutazione della voce "immobilizzazioni materiali", i bilanci della TR FO per gli anni 2003 e 2004, con l'intenzione di ingannare il pubblico e al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (capo 3) nonché ponendo in essere le menzionate condotte anche per l'anno 2005, stavolta in concorso con DO DE ST, amministratore unico della predetta società dal 17/03/2006 al 18/01/2007 (capo 4).
1.1. A fondamento della affermazione di responsabilità, i giudici di merito avevano posto le relazioni del curatore fallimentare e la sua deposizione in giudizio, la relazione e la deposizione del consulente di parte del pubblico ministero, nonché i documenti allegati alle suddette relazioni;
elementi di prova sulla base dei quali era stato ritenuto dimostrato quanto di seguito esposto.
1.1.1. Costituita, in data 27/03/1991, con la denominazione di TR S.r.I., la Si/tra FO S.r.l. aveva, in origine, una COpagine sociale COposta dalla TR s.a. (società riconducibile al "Gruppo" della famiglia ZA), che deteneva il 99,590% delle quote e dalla Ge.Fin. s.a. (società interamente riconducibile all'odierno imputato, COe da lui stesso ammesso in sede di esame dibattimentale), che, in principio, deteneva soltanto lo 0,205% delle quote. Sino al 2001 la TR FO S.r.l. era stata gestita, di fatto, da AN ZA e dal figlio IO, odierno imputato. Poi, a seguito dell'insorgere di dissapori tra i due, il controllo della società era passato in capo al solo IO ZA, in particolare da quando, nel marzo 2002, attraverso una operazione di consistente aumento di capitale (necessaria per procedere alla realizzazione di un opificio in Presicce grazie a un finanziamento pubblico ex lege n. 488/1992), la Ge.Fin. s.a. era diventata il socio di maggioranza della Si/tra FO e IO ZA aveva assunto un ruolo preminente sia nella COpagine sociale, sia nella gestione della società.A riprova di ciò le sentenze di merito avevano indicato una serie di circostanze fattuali, ritenute dimostrate, in primo luogo, alla stregua di quanto riferito dal curatore. In particolare, era emerso che IO ZA avesse sempre interloquito, per conto della Si/tra FO, con dipendenti, collaboratori e professionisti, con i quali si era proposto quale referente decisionale, ovvero COe colui che impartiva le direttive operative nella gestione della società. In questa prospettiva, avevano precisato le sentenze, era stato proprio l'imputato a affidare gli incarichi per la progettazione del capannone industriale di Presicce e a approvarne gli esiti, nonché a ricevere, di volta in volta, gli stati di avanzamento dei lavori. E a IO ZA erano riconducibili le decisioni relative ai rapporti con clienti e fornitori. Inoltre, sin dal 2/07/1999 IO ZA aveva ricevuto, da parte dell'allora amministratore della TR FO, MA ZA, una procura generale ad negotia, che era stata utilizzata dall'imputato per stipulare, per conto della società, una polizza assicurativa a titolo di garanzia fideiussoria per la richiesta di anticipazione della prima quota del finanziamento pubblico ottenuto. E secondo DE ST, amministratore di diritto all'epoca del fallimento, era IO ZA a occuparsi della corrispondenza della società che perveniva a Milano, smistandola a chi di COpetenza. Ancora: in allegato alla fattura del 20/04/2006 relativa a un operazione COmerciale con la RIs FO s.r.I., si faceva riferimento ai quantitativi e ai prezzi dei singoli specifici prodotti, COe definiti "da IO ZA", con ciò traendosi conferma, secondo i giudici di merito, del ruolo gestori° svolto da parte di quest'ultimo. Peraltro, il curatore fallimentare, nel rivolgersi a terzi (COe la Rosario S.p.A.) per richiedere il pagamento per forniture effettuate da TR FO nel 2006, aveva appreso che ZA aveva incassato personalmente delle somme in contanti, peraltro provvedendo a versarle nelle casse sociali. E lo stesso ZA, amministratore unico di Si/tra FO, aveva indirizzato la sua lettera di dimissioni del 16/01/2006, non solo alla società, ma anche, personalmente, a IO ZA e a sua sorella NA.
1.1.2. Dopo avere ricostruito, secondo la prospettazione del curatore, la evoluzione negativa della società fallita fino al suo dissesto conclamato, i giudici di merito avevano, quindi, COpiuto un'analitica disamina delle singole operazioni in contestazione. Con riferimento al capo 1) dell'imputazione, era stato accertato che per la realizzazione "chiavi in mano" dell'insediamento industriale di Presicce, la Si/tra FO aveva stipulato una serie di contratti di appalto con la IL S.r.I., società appositamente costituita per la realizzazione dell'impianto salentino e riconducibile alla famiglia ZA (soci erano LI e RI, quest'ultimo genero di AN ZA e cognato dell'odierno imputato), la 3 jf»\ quale, secondo i giudici di merito, non era dotata di una struttura operativa propria e si era sostanzialmente avvalsa, per la costruzione dello stabilimento, dell'opera prestata da terzi subappaltatori. Quanto alla contestata distrazione della somma di 65.560 euro, dalla analisi COparata delle scritture contabili della Si/tra e della IL, era emerso che, a fronte della contabilizzazione di un debito di TR per 707.336,47 euro, rimasta invariata per gli anni 2003 e 2004, nell'anno 2005 erano stati registrati una serie di pagamenti a favore di IL, effettuati tramite cassa (contrariamente a tutti gli altri, effettuati tramite assegni bancari o circolari o bonifici bancari) per COplessivi 65.560 euro. Tuttavia, nelle scritture contabili IL (che singolarmente non ha presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento TR), la voce relativa a crediti verso clienti era rimasta invariata fra il 2004 e il 2006. Pertanto, le sentenze avevano concluso che nessun pagamento fosse, in realtà, affluito nelle casse di IL e che il relativo denaro fosse stato prelevato dalla cassa della TR per rimanere nella disponibilità di ZA, tanto è vero che la Santa UC Soc. Coop., anch'essa destinataria di alcuni dei presunti pagamenti, aveva presentato istanza di insinuazione al passivo del fallimento Slltra per l'importo COplessivo del credito vantato. Né poteva ritenersi credibile, COe invece sostenuto dalla difesa dell'imputato, che la somma di 65.560 euro fosse stata pagata a favore di altro creditore, ossia la Cooperativa Sole del Levante, secondo quanto dichiarato da quest'ultima e dal professionista che, all'epoca, si occupava della contabilità della TR;
ciò soprattutto per il fatto che la predetta cooperativa era stata costituita in una data successiva a quella contabilizzata COe data dei pagamenti asseritamente effettuati a favore di IL. Quanto alla operazione di cui al capo 2) dell'imputazione, l'immobile di Lecce, acquistato dalla TR FO il 25/07/2002, era stato dalla stessa ceduto, per 105.000 euro oltre IVA, alla società Mega.CO., avente la stessa sede legale della società fallita e riconducibile all'imputato per esserne socia, al 99% e sin dal 2004, la già citata Ge.Fin.; e del resto, proprio ZA era intervenuto personalmente in sede di rogito, per conto di Si/tra, in forza di delega dell'amministratore. Secondo le sentenze di merito, l'intera operazione si era sostanziata in una evidente distrazione del valore dell'appartamento, fuoriuscita dal patrimonio della TR FO senza che la stessa ne avesse tratto alcuna utilità corrispondente, non avendo la cedente incassato il corrispettivo dovuto, portato in COpensazione, secondo quanto specificato nel rogito di vendita, con un credito vantato dalla stessa Mega.CO nei confronti di Si/tra FO, maturato a titolo di corrispettivo per prestazione di servizi resi in relazione a "sponsorizzazioni televisive" da ritenersi, però, fittizie. Ciò in quanto: le relative fatture erano state emesse in data successiva alla stipulazione del rogito, che invece aveva dato atto della avvenuta COpensazione delle posizioni di debito/credito, rilasciando quietanza liberatoria per il pagamento;
non era stata riscontrata l'esistenza del marchio COmerciale "la Bontà", alla cui promozione le sponsorizzazioni televisive sarebbero state funzionali;
la già precaria situazione di Si/tra FO, a quella data, non giustificava in alcun modo, sul piano logico ed economico, una spesa in costi pubblicitari e di sponsorizzazione così ingente, sproporzionata rispetto a quelle sopportate da altre società per prestazioni analoghe, operando la Sara FO con clienti industriali e prevalentemente esteri, sicché non si sarebbe giustificato un investimento pubblicitario attraverso un mezzo, COe quello di una televisione locale, prevalentemente destinato al pubblico dei consumatori del sud Italia (laddove i clienti della società di ZA erano per lo più operanti nel nord della Penisola). Quanto alla contestazione di cui al capo 3), la notevole discrasia fra il valore, iscritto in bilancio nel 2005, relativo alle immobilizzazioni (pari a circa 5 milioni di euro) e il valore di stima dei beni, immobili e mobili, rilevato dal perito della procedura (pari a circa 1,7 milioni di euro), era stata ritenuta riconducibile, per un verso, alla sopravvalutazione iniziale del valore delle immobiiizzazioni materiali rappresentate dall'opificio (per essere state emesse fatture di costo gonfiate o relative a prestazioni non reali) e, per altro verso, all'arbitraria applicazione di aliquote di ammortamento dei cespiti inferiori a quelle ordinarie, con lo scopo di fare apparire artificiosamente valori più alti del patrimonio netto e di non appesantire negativaménte il conto economico. E secondo i giudici di merito, con questa operazione contabile, grazie alla quale era stato sostanzialmente falsificato il valore dei beni iscritti in bilancio in misura superiore alle soglie di legge, COportando una sistematica sopravvalutazione dei valori delle immobilizzazioni materiali, si era riusciti a occultare, nelle pieghe dei bilanci approvati dal 2002 al 2006, la progressiva e rapida riduzione del patrimonio sociale. Ora, la natura e tipologia delle operazioni illecite contestate, il loro inserirsi in un più ampio piano di gestione unitaria del "Gruppo ZA", con lo scopo di spostare le utilità da una società all'altra sulla base dei preminenti interessi dei beneficiari ultimi (fra cui IO ZA) e in modo da dirottare i valori attivi della Sara FO all'interno del Gruppo, quando ormai era chiara l'irreversibilità della crisi della società, dovevano ritenersi circostanze dimostrative, in relazione alle distrazioni, della piena volontà e consapevolezza, in capo allo stesso ZA, delle condotte finalizzate alla sottrazione di valori attivi destinati alla garanzia dei creditori, con conseguente pregiudizio degli stessi;
nonché, in relazione alle false COunicazioni sociali, dell'intenzione dell'imputato di ingannare il pubblico in relazione alla reale situazione finanziaria della società, così procrastinando l'evidenza della crisi con la finalità di conseguire un profitto ingiusto e concorrendo, al contempo, a cagionare e COunque ad aggravare il dissesto della società.
2. Avverso la sentenza di appello aveva proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, tra l'altro, la mancata assunzione delle testimonianze di UR, DE AB, GR, ON, MA, TA e UZ;
prove ammesse dal giudice di primo grado e poi dallo stesso revocate, le quali sarebbero state decisive, in tesi difensiva, ai fini della ricostruzione della posizione di ZA in ambito aziendale, che sarebbe stata COpiuta unicamente sulla base della relazione e delle dichiarazioni del curatore. Inoltre, il ricorrente aveva lamentato la mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale per acquisire documentazione che avrebbe dovuto apportare il medesimo contributo probatorio delle deposizioni testimoniali prima ammesse e poi revocate. Infine, l'impugnazione aveva censurato la violazione degli artt. 192 e 197 cod. proc. pen., avendo i giudici richiamato "le informazioni acquisite dal curatore", che secondo la difesa sarebbero state inutilizzabili nella parte in cui riportavano le dichiarazioni di terzi e, in particolare, di MA ZA e DO DE ST, i quali, in quanto precedenti amministratori della società, avrebbero avuto un innegabile interesse a far ricadere su altri, e in particolare sullo stesso IO ZA, loro eventuali responsabilità.
3. Con sentenza n. 6217/16 in data 25/11/2015, la Quinta Sezione di questa Corte annullò la pronuncia di secondo grado, con rinvio, per nuovo giudizio, a altra Sezione della Corte di appello di Milano. Secondo la sentenza rescindente, premessa la pacifica utilizzabilità probatoria delle relazioni e degli inventari redatti, ai sensi dell'art. 33 L.Fall., dal curatore fallimentare, ivi COpresi gli accertamenti documentali e le dichiarazioni da lui ricevute e trasfuse nella relazione medesima, tali dichiarazioni, ove rese da un imputato di reato connesso o collegato nel medesimo procedimento o in separato procedimento, COe nel caso di ZA e DE ST, dovevano essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che idonee a confermarne l'attendibilità ai sensi dell'art. 192, COma 3 cod. proc. pen.. Elementi che i giudici di merito avevano individuato nella presenza continuativa dell'imputato in azienda e nel fatto che egli si fosse avvalso della procura generale ad negotia rilasciatagli dall'amministratore, MA ZA. E tuttavia, secondo la Corte di legittimità, la continuativa frequentazione del luogo di lavoro costituiva "asserzione priva di preciso riferimento probatorio", mentre l'esistenza della suddetta procura era elemento che si prestava anche a una interpretazione favorevole all'imputato, atteso che, essendo essa necessaria al COpimento di atti giuridici in nome e per conto della società, ciò avrebbe potuto significare, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, che ZA non ne era il dominus. 6 3)i^ Quanto, poi, alla censura relativa alla revoca delle testimonianze in precedenza ammesse, la Corte di legittimità osservò COe né il giudice di primo grado, né quello di appello avessero chiarito per quale motivo la prova testimoniale dedotta dall'imputato fosse divenuta superflua;
mentre, per ciò che concerne la prova documentale, il giudice di appello, nel rilevarne la tardività, aveva trascurato che essa era stata proposta in quanto quella orale era stata revocata. Con ciò determinandosi, da un lato, una COpressione dell'esercizio del diritto di difesa;
e, dall'altro, una evidente falla dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata.
4. Con sentenza della Corte di appello di Milano in data 27/06/2016 (depositata il 24/10/2016), decidendo in sede di rinvio, confermò la pronuncia di primo grado.
5. Avverso la sentenza d'appello pronunciata in sede di rinvio ha proposto ricorso per cassazione lo stesso ZA a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Stefano DE FRANCESCO e Viviana LABBRUZZO, deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 5.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, COma 1, lett. D) e E), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva ritualmente richiesta ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. La sentenza impugnata avrebbe motivato la revoca delle testimonianze precedentemente ammesse con l'avvenuta acquisizione di un COpendio probatorio asseritamente sufficiente;
valutazione COpiuta alla stregua delle sole prove di accusa, senza considerare le prove a discarico indicate dalla difesa e senza chiarire perché, una volta ammesse, esse fossero divenute superflue. Con ciò ancorandosi il giudizio di inutilità della prova a discarico su una incapacità, aprioristicamente ritenuta, di intaccare l'elemento di segno contrario offerto dall'accusa. Sotto altro profilo, il ricorso censura il passaggio motivazionale con il quale la Corte territoriale ha affermato che "le dichiarazioni di alcuni di quei testi, acquisite in allegato alla relazione del curatore fallimentare, fossero già nel patrimonio conoscitivo del Tribunale" (pag. 33 della sentenza), atteso che, anche a prescindere dalla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni non assunte direttamente dal curatore ma risultanti da verbali di indagine (v. in fra quanto dedotto con il secondo motivo di impugnazione), l'imputato aveva COunque il diritto di esaminare direttamente i testi a carico, secondo la regola ricavabile dall'art. 6, COma 3, lett. d) della Convenzione EDU. In proposito, si deduce che attraverso la deposizione del teste MO OL sarebbe stato possibile dimostrare che le somme indicate al punto 1) 7 ÚL,J\ dell'imputazione fossero state utilizzate per pagare un fornitore della Sara FO S.r.l.; che dagli esami dei testi di UI UR, IO DE AB e OS GR sarebbe emersa l'effettiva esistenza di una campagna pubblicitaria finalizzata a proporre sul mercato il marchio "La bontà - i prodotti della terra" e che altre aziende, operanti nel settore della produzione e vendita alla grande distribuzione e/o intermediari grossisti, sviluppavano analoghe campagne pubblicitarie, con ciò potendosi dimostrare che, al momento della vendita dell'immobile di cui al punto 2 della rubrica, vi fosse un credito della Mega.CO. S.r.l. suscettibile di essere portato a COpensazione;
che AL ON, DO MA e AL IN avrebbero potuto offrire notizie in ordine alla situazione dell'azienda negli anni precedenti al 2005 e, unitamente a NT UZ, avrebbero potuto spiegare le ragioni per le quali si era determinata la crisi operativa della società tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, consentendo di acquisire notizie certe circa l'effettività delle operazioni che il curatore aveva ipotizzato essere soltanto fittizie. Sotto altro profilo, il ricorso rileva la violazione degli artt. 190, 495 e 603 cod. proc. pen. anche rispetto al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire documenti non prodotti nel giudizio di primo grado, formulata, secondo quanto riconosciuto dalla sentenza di annullamento con rinvio della cassazione, in quanto la prova orale era stata revocata;
un rigetto che, motivato con lo svolgimento di un "approfondito (nuovo) esame" da parte della Corte territoriale, non avrebbe però "superato lo stigma della Corte di legittimità".
5.2. Con il secondo motivo, la difesa di ZA censura, ex art. 606, COma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2639 cod. civ., 192 COma 3 e 627 COma 3 cod. proc. pen., 238 cod. proc. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione del ruolo di amministratore fatto della società fallita da parte di ZA, pur in assenza dei presupposti della continuatività e significatività dell'esercizio dei poteri tipici della qualifica. Muovendo dal condivisibile principio secondo il quale "gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale", la Corte di appello di Milano avrebbe indebitamente consentito l'ingresso di atti diversi e non acquisibili al fascicolo per il dibattimento, COe i verbali di sommarie informazioni e di dichiarazioni provenienti da altro procedimento e non acquisite nel contraddittorio con l'imputato, allegati dal curatore fallimentare alla propria relazione ex art. 33 L.Fall. e in precedenza non utilizzati dai giudici di merito. E' il caso delle "dichiarazioni dell'architetto Raffaele PARLANGELI", secondo le quali il ricorrente avrebbe, unitamente al padre, impartito "istruzioni in occasione della redazione del progetto per lo stabilimento di Presicce" e avrebbe ricevuto "le perizie sull'andamento dei lavori" (pag. 25 della sentenza impugnata); dichiarazioni rese in occasione della "deposizione tenuta dinanzi alla G.d.F. del 7 febbraio 2007" nel procedimento pendente innanzi alla "Procura della Repubblica di Lecce"; nonché delle dichiarazioni, ritenute "del pari significative", rese dal "ragioniere della società, DO MA (...) non lasciando le medesime adito a dubbi dì sorta con riferimento al ruolo del ZA", dichiarazioni riportate testualmente in sentenza e "rese da MA nell'ambito del processo relativo al dissesto di NP Surgelati al pubblico ministero di Lecce" (v. pag. 25 della sentenza); delle dichiarazioni "dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Lecce" di NO AN, già amministratore di diritto della NP Surgelati, secondo cui l'odierno ricorrente sarebbe stato "amministratore di fatto" della Si/tra FO Si-.!. (pag. 28 della sentenza) e di AL ON, meccanico di Si/tra FO, che confermando le dichiarazioni di AN, avrebbe dichiarato al pubblico ministero di Lecce quanto riportato a pag. 28 della sentenza di appello;
delle dichiarazioni di DI RI RI, che, ascoltato dal "pubblico ministero di Lecce", aveva parlato dei rapporti tra TR FO e IL (pag. 25 della sentenza impugnata). Sotto altro profilo, nella valutazione degli elementi di fatto in grado di dimostrare la continuità e significatività dell'esercizio dei poteri tipci della qualifica di amministratore richieste dall'art. 2639 cod. civ., questa Corte, nel racCOandare la indispensabile ricerca di elementi di riscontro ulteriori rispetto alle dichiarazioni di ZA e DE ST, che avendo ricoperto la qualifica di amministratore di diritto della società sarebbero stati interessati a "scaricare" su altri i gravissimi addebiti in contestazione, aveva censurato sia il dato relativo alla presenza dell'imputato in azienda, ritenuta "priva di preciso riferimento probatorio", sia il fatto che egli si fosse avvalso di una procura ad negotia, ritenuto suscettibile di una interpretazione favorevole all'imputato, senza che il provvedimento impugnato nulla abbia aggiunto su tali punti. Inoltre, sarebbe stato illogicamente riconosciuto un valore indiziario al fatto che alcune delle società a vario titolo coinvolte nella vicenda (NP Surgelati, Mega.CO, RIs FO, Sac) facessero parte del "Gruppo ZA" in considerazione della presenza della famiglia ZA nella COpagine sociale delle stesse, senza fornire riscontri in ordine alla partecipazione di quest'ultima alla loro gestione imprenditoriale (essendo IO ZA stato assolto, per non aver COmesso il fatto, dal delitto di bancarotta della NP Surgelati); al fatto del mero incasso di denaro da parte di un soggetto, lo stesso ZA, che aveva il ruolo di direttore COmerciale, peraltro avvenuto in una singola occasione e con successivo versamento della somma alla società; al fatto che un contratto di vendita di prodotti surgelati presentasse un allegato nel quale si dava "evidenza dei singoli quantitativi e dei prezzi per gli specifici prodotti che reca la scritta: da dr. IO ZA": circostanza ritenuta apoditticamente significativa dell'esercizio dei poteri gestori propri dell'amministratore; al fatto che IO ZA fosse titolare delle quote della Ge.Fin., che deteneva il 66,671% del capitale sociale di TR FO, atteso che ciò non dimostrerebbe il suo ruolo di amministratore di fatto della società fallita;
al fatto che le dimissioni dell'amministratore formale, MA ZA, fossero state COunicate a ZA, tenuto conto della sua qualità di socio, che tale passaggio COunicativo giustificava;
al fatto che lo stesso amministratore avesse inviato una missiva con la quale chiedeva chiarimenti su "ingiunzioni di pagamento" di altra società, anch'essa doverosa nei confronti di chi ne era socio;
al fatto che ZA avesse ammesso di essere rimasto in Kenya per timore di misure restrittive conseguenti ad un "processo a Lecce", considerato che in relazione a tali vicende giudiziarie egli era stato assolto e che, in ogni caso, esse concernevano società e fatti diversi da quelli oggi in contestazione;
al fatto che la ricezione della corrispondenza e la sua successiva trasmissione "a chi di COpetenza" fosse dimostrativa della mancanza, in capo allo stesso ZA, di un effettivo potere gestorio nell'ambito della COpagine sociale.
5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, COma 1, lett. B), D, e E), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 216 R.D. 267/42, la mancata assunzione di prove decisive ritualmente richieste ex art. 495 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla decisione di non acquisire la documentazione allegata dalla difesa dell'imputato, in grado di superare la situazione di incertezza probatoria riguardante, ad esempio, l'assenta distrazione dell'importo di 65.560 euro. Tale pagamento, riportato nella contabilità della fallita con la causale di pagamenti, per contanti, al creditore IL S.r.l., sarebbe stato in realtà effettuato, secondo quanto chiarito dal consulente tecnico della difesa, a favore della Cooperativa Agricola Sole del Salento a r.I.; ipotesi ritenuta non sicuramente provata e tuttavia nemmeno esclusa dallo stesso consulente del Pubblico Ministero, a dimostrazione dell'evidente inCOpletezza dei dati acquisiti, che la sentenza di appello avrebbe apoditticamente smentito affermando, senza però dimostrarla, la COpletezza del quadro probatorio già raggiunto. In particolare, il libro giornale e l'estratto conto, relativi al periodo della distrazione in contestazione, della Cooperativa Agricola Sole del Salento a r.l. avrebbero consentito di superare il dato offerto dai soli mastrini, su cui, invece, la Corte di appello aveva fondato in via esclusiva il proprio convincimento, oltre agli elementi tratti dalla prova storica derivante dalla circostanza che la cooperativa non aveva chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento della TR FO S.r.l.. Mancata richiesta che sarebbe stata spiegabile proprio con l'avvenuto pagamento delle fatture indicate nelle schede contabili di cui era stata chiesta l'acquisizione, attestanti l'utilizzo, da parte della Cooperativa Agricola Sole del Salento a r.I., di denaro ricevuto dalla fallita, non avendo essa incassato altre somme. Quanto, poi, alla vendita dell'appartamento alla Mega.CO. S.r.l., l'effettiva produzione pubblicitaria in favore della società venditrice, da cui sarebbe originato il credito COpensato con parte del prezzo della COpravendita, avrebbe potuto essere dimostrata dall'esame dei testimoni ritualmente indicati nell'interesse dell'imputato e non esaminati nel giudizio di primo grado.
5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, COma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 223, COma 2, R.D. 267/42, 2621 e 2622 cod. civ. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla censura, già dedotta con il quarto motivo del precedente ricorso per cassazione, relativa alla mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, delle note integrative e esplicative delle percentuali di ammortamento degli immobili, nonché alla sostanziale inidoneità della esposizione in bilancio della predetta voce a trarre qualcuno in inganno. Ciò tanto più ove si consideri che secondo le Sezioni Unite il reato di false COunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 cod. civ. è configurabile, in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, anche nelle note integrative, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle COunicazioni. Secondo la Corte di appello di Milano, tuttavia, le note integrative dei bilanci oggetto di imputazione, pur motivando in ordine alla riduzione a otto dodicesimi della quota di ammortamento dei cespiti acquistati negli anni precedenti, non avrebbero preso in considerazione altri profili di errata valutazione degli ammortamenti (in particolare la riduzione al 50% dell'ammortamento dei cespiti acquistati nel corso dell'esercizio e l'applicazione di una aliquota base ordinaria del 7,5% anziché del 14% su macchinari e impianti specifici). In questo modo, però, la pronuncia, travisando la prova, non avrebbe considerato che la nota integrativa era più articolata, avendo il consulente riconosciuto, quanto all'utilizzo dell'aliquota dimezzata, che ciò avveniva in quanto vi era una fase di start up aziendale. E in ogni caso, una volta esclusa la falsità in relazione alla valutazione degli ammortamenti più significativa (la riduzione dell'aliquota agli otto dodicesimi), la Corte di appello avrebbe dovuto dimostrare la significatività delle residue, assente falsità nell'ottica degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., sia alla luce delle soglie previste dalla vecchia normativa (ancora in vigore all'epoca dei fatti), sia alla luce della nuova normativa, secondo cui la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali e ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.
5.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, COma 1, lett. ed E), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. In considerazione del COportamento collaborativo dell'imputato, del non grave nocumento cagionato ai creditori e della non rilevante entità dei fatti di distrazione se rapportati al volume d'affari e al COpendio patrimoniale della stessa, egli avrebbe meritato un più mite trattamento sanzionatorio, avendo riguardo alla condizione di incensuratezza di ZA e alla positiva condotta processuale, essendosi egli sottoposto all'esame e avendo tentato di chiarire i fatti a lui contestati. Tuttavia, la relativa questione sarebbe stata affrontata con una motivazione meramente apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sia con riferimento ai primi due motivi di impugnazione, entrambi vertenti, pur nella diversità dei profili dedotti, sulla dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto che IO ZA avrebbe rivestito all'interno della Sara FO S.p.A.; sia in relazione al quarto motivo di doglianza, relativo alla significatività degli aspetti di errata valutazione degli ammortamenti, non presi in considerazione dalle note integrative, su cui è stata fondata la rilevanza, ex artt. 2621 e 2622 cod. civ., delle condotte di sopravvalutazione della voce "immobilizzazioni materiali" riportata nei bilanci della TR FO per gli anni 2003, 2004 e 2005. 2. Partendo dal primo profilo, la sentenza rescindente aveva mosso due ordini di censure alla prima pronuncia della Corte di appello: da un lato, essa aveva ritenuto non adeguatamente motivata la ragione per la quale la Corte territoriale avesse condiviso il giudizio del tribunale in ordine alla revoca dell'ordinanza di ammissione di alcune prove testimoniali e, di riflesso, avesse ritenuto superflue le prove documentali di cui la difesa aveva chiesto l'acquisizione, in appello, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., onde consentire l'ingresso tra il materiale processuale delle circostanze fattuali oggetto delle testimonianze revocate;
e, dall'altro lato, essa aveva ritenuto insufficienti, ai fini dell'affermazione di responsabilità, le circostanze, riportate nella relazione del curatore fallimentare o sulle quali egli aveva riferito nel suo esame dibattimentale, relative al ruolo di amministratore di fatto svolto da ZA: dichiarazioni che, essendo state acquisite da soggetti che, COe nel caso di ZA e di DE ST, avevano un oggettivo interesse a offrire una versione a sé favorevole, avrebbero dovuto essere supportate da riscontri esterni adeguati, secondo la regola posta dall'art. 192, COma 3 cod. proc. pen.. Ciò che, sempre secondo il giudice di legittimità, non sarebbe affatto avvenuto, attesa la scarsa concludenza dei profili indicati nella prima pronuncia della corte territoriale (quali la presenza in azienda dell'imputato e il rilascio di una procura negoziale da parte dell'amministratore). Dunque, le questioni devolute al nuovo giudizio di legittimità, provocato in relazione alla sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio, concernono, da un lato, la verifica della configurabilità, alla stregua della nuova decisione, di elementi di riscontro esterno a quanto riferito da ZA e DE ST al curatore fallimentare e dallo stesso riportato in sede di relazione ovvero di esame testimoniale;
e, dall'altro lato, una volta che tali riscontri siano stati acquisiti, se sia stato giustificato e adeguatamente motivato, da parte del giudice di rinvio, il giudizio sulla legittimità della revoca della prova già ammessa da parte del tribunale nonché il rigetto, da parte della corte territoriale, della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale formulata, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., in relazione alla prova documentale.
2.1. Nell'ambito di tale indagine, devono essere COpiute alcune brevi osservazioni preliminari. In primo luogo, non può dubitarsi del fatto che la relazione del curatore fallimentare, diretta al giudice delegato, possa essere acquisita al dibattimento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.. Ciò in quanto essa si configura COe prova documentale (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 16/03/2018, Castelletto e altro, Rv. 272664; Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, dep. 6/12/2013, De Seriis e altri, Rv. 257650), sicché ne è consentito l'inserimento nel fascicolo processuale (ex multis, Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015, dep. 14/05/2015, Fiorentino, in motivazione;
Sez. 5, n. 39001 del 9/06/2004, Canavini, Rv. 229330; Sei. 5, n. 6887 del 13/04/1999, Gianferrari P, Rv. 213607). Detta relazione può pacificamente fare riferimento a notizie e informazioni che il curatore abbia appreso personalmente dalle persone che lo stesso ha avuto modo di ascoltare e le cui parole ha verbalizzato (così Sez. 5, n. 27898 del 28/04/2016, dep. 6/07/2016, Caniglia e altro, Rv. 267258, secondo cui è, altresì, legittimo l'inserimento nel fascicolo del dibattimento, COe documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., dei verbali delle dichiarazioni raccolte dal giudice delegato nella procedura fallimentare). Nondimeno, occorre armonizzare tale disciplina processuale con il regime proprio della prova dichiarativa. Sotto un primo profilo, va osservato che, ove la testimonianza indiretta del curatore fallimentare abbia a oggetto le dichiarazioni accusatorie a lui rese da un coimputato non COparso al dibattimento e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 L.Fall., quest'ultima non è utilizzabile nel caso in cui l'imputato o il suo difensore abbiano chiesto l'esame del predetto coimputato e questi si sia sottratto al COpimento dell'atto per libera scelta, sussistendo in tal caso la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 13060 del 8/02/2017, dep. 17/03/2017, Meluzio, Rv. 270596). Mentre, per converso, è utilizzabile la suddetta testimonianza laddove sia mancata la richiesta difensiva di esame del coimputato, poiché in tale ipotesi non ci si potrà dolere della mancata assunzione di prove non richieste (Sez. 5, n. 24781 del 8/03/2017, dep. 18/05/2017, Corrieri e altri, Rv. 270599; Sez. 5, n. 3885 del 9/12/2014, dep. 27/01/2015, Tusa, Rv. 262230). Inoltre, in quest'ultimo caso, le dichiarazioni in questione dovranno essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, COma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015, dep. 14/05/2015, Fiorentino, Rv. 263819). Nel caso in cui, COe nella vicenda qui in rilievo, alla relazione siano stati, invece, allegati verbali contenenti delle dichiarazioni rese, in altro procedimento e davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria delegata, da una persona informata sui fatti, l'acquisizione e l'utilizzazione a fini probatori degli stessi è subordinata al consenso dell'imputato, secondo quanto stabilito dal cornma 4 dell'art. 238 cod. proc. pen.; fermo restando che, secondo la previsione del successivo COma 5 del medesimo articolo, l'acquisizione deve essere seguita, qualora l'imputato ne abbia fatto richiesta, dalla citazione del dichiarante e dalla sua escussione in contraddittorio, posto che, nel caso contrario, essa deve ritenersi illegittima (Sez. 3, n. 37241 del 11/06/2013, dep. 11/09/2013, P.G. in proc. S., Rv. 256517).
3. Ora, quanto alla prima questione posta dalla sentenza rescindente, alla luce delle dichiarazioni raccolte dal curatore fallimentare AR (o IN, secondo la duplice denominazione contenuta in sentenza) e di quelle rese da vari soggetti alla Procura della Repubblica di Lecce, ritenute documentalmente riscontrate, la sentenza rescissoria ha fondato l'affermazione del ruolo di amministratore di fatto svolto da IO ZA sull'espletamento, da parte dell'imputato, di tutte le più importanti attività di gestione della Si/tra FO S.r.l.: da quella di direttore COmerciale, peraltro ammessa dall'interessato, al rapporto con i fornitori e i clienti;
dalla supervisione della costruzione dello stabilimento di Presicce, all'esame di tutta la corrispondenza;
dalla nomina dell'amministratore unico, alla stipula della polizza assicurativa;
dall'incasso dei crediti societari, alle continue e costanti direttive impartite al ragioniere della società; fino alle dichiarazioni rese dall'ultima delle "teste di legno", DO DE ST, secondo cui le difficoltà giudiziarie di IO ZA avevano paralizzato la gestione della società fallita per tutto il 2006. Osserva, in proposito, il Collegio che alcune delle menzionate circostanze fattuali erano già state poste a fondamento della pronuncia annullata e che esse erano state, per diverse ragioni, ritenute inidonee a fondare il riconoscimento, in capo all'imputato del ruolo di amministratore: ciò è a dirsi sia per la stipula della polizza con la TT Assicurazioni a titolo di garanzia fideiussoria per la richiesta di anticipazione della prima quota di contributo erogata dall'Istituto di credito Europrogetti & Finanza S.p.A., sia per la presenza continuativa di ZA nella sede sociale, rimasta al livello di una mera "asserzione priva di preciso riferimento probatorio", così COe per le dichiarazioni di MA ZA e DO DE ST, ritenute, COe detto, non riscontrate. Occorre, dunque, verificare in primo luogo se, quanto alle circostanze rimanenti, indicate nella sentenza pronunciata in sede di rinvio, esse possano ritenersi effettivamente dimostrate, sia nel senso che le fonti di prova che le concernono siano state legittimamente acquisite, sia nel senso che queste ultime possano ritenersi realmente idonee a provare i fatti che a esse di riferiscono;
e, in secondo luogo, se esse, COplessivamente considerate, possano essere considerate elementi di riscontro estrinseco alle dichiarazioni degli amministratori MA ZA e DO DE ST, secondo quanto richiesto dalla sentenza rescindente.
2.2. Per quanto concerne la prima questione, la sentenza rescissoria afferma che uno degli elementi in grado di sostenere la tesi secondo cui ZA era il vero amministratore della TR FO fosse costituito dal fatto che egli ne era il direttore COmerciale;
circostanza peraltro ammessa dall'interessato e, pertanto, da ritenersi provata. E, tuttavia, non può ragionevolmente dubitarsi che l'avere l'imputato svolto il ruolo di direttore COmerciale non possa ritenersi in alcun modo riconducibile, per definizione, al ruolo di amministratore di fatto, stante la sostanziale diversità delle relative COpetenze e attribuzioni;
sicché alla circostanza in questione, diversamente da quanto sostenuto dalla corte territoriale, non può annettersi alcuno specifico significato probatorio sul tema. Priva di una reale valenza, sotto il profilo probatorio, è poi la circostanza, rimarcata in sentenza, che ZA, secondo quanto da lui dichiarato all'udienza del 30/11/2010, avesse provveduto alla nomina dell'amministratore MA ZA, trattandosi di atto pienamente riconducibile al suo stato, anch'esso sostanzialmente pacifico, di socio di maggioranza della società fallita (anche attraverso la titolarità delle quote della varie società avvicendatesi nel controllo della stessa); così COe alla medesima qualità è certamente riconducibile la COunicazione che lo stesso ZA aveva rivolto all'imputato allorché aveva deciso di dimettersi per ragioni di età. Né francamente è COprensibile 15 3) ) l'affermazione, ancora una volta affidata alle dichiarazioni dell'amministratore di diritto DE ST, bisognevoli di riscontro esterno, secondo cui il fatto che ZA si dedicasse all'esame di tutta la corrispondenza, provvedendo a smistarla ai vari destinatari, sia espressione di un ruolo autenticamente gestorio. La sentenza rescissoria, poi, trae dalla deposizione del curatore fallimentare, AR IN (o AR), avvenuta all'udienza del 28/09/2010, di cui essa riporta ampi stralci, una serie di elementi ritenuti idonei a affermare l'esistenza di due profili, ritenuti indicativi del ruolo operativo rivestito da IO ZA: ovvero la sua "presenza in società" e il fatto che egli ne disponesse "in tutti i modi". Mentre la prima circostanza, COe già ricordato, non è stata adeguatamente dimostrata dalla prima sentenza di appello (laddove anche la seconda sostanzialmente tace sul punto), la generica affermazione di una posizione di sostanziale direzione della società è affidata a una serie di elementi fattuali di differente significato probatorio. Sotto un primo aspetto, la sentenza richiama il fatto che la maggioranza del capitale sociale della Si/tra FO apparteneva alla Ge.Fin. S.a., la quale "faceva capo" a ZA. Circostanza, invero, non dirimente, attesa la diversità di posizione giuridica tra il socio e l'amministratore. Né appare chiaro il riferimento alla revoca della procura generale ad negotia rilasciata a AN ZA, dall'amministratore dell'epoca, MA ZA, verso la quale l'imputato si era adoperato una volta divenuto socio della TR FO, non essendo stato chiarito in che termini essa si configurasse COe concreta pratica gestoria e non COe esercizio di prerogative spettanti al socio di maggioranza della società. Quanto, poi, alle dichiarazioni di DO MA, ragioniere della Si/tra FO,.la Corte territoriale si è soffermata, in maniera assai analitica, sul fatto che egli avesse riferito che "colui che di fatto gestiva la società" era IO ZA, dal quale egli avrebbe ricevuto le direttive in ordine alle mansioni che espletava all'interno della Si/tra FO, per la quale aveva iniziato a lavorare, su proposta dello stesso ZA, quando si era allontanato dalla NP Surgelati a seguito dell'insorgere di discussioni con il padre. E tuttavia è appena il caso di osservare che tali dichiarazioni hanno fatto ingresso nel processo in maniera certamente illegittima, essendo state rese davanti al Pubblico ministero di Lecce, nell'ambito del procedimento relativo al dissesto della società NP Surgelati, e quindi veicolate nel presente procedimento per il tramite della relazione del curatore fallimentare e della sua successiva deposizione, in chiara violazione dei richiamati principi in materia di testimonianza indiretta (v. supra § 2.1 del "considerato in diritto"). Infatti, DO MA era proprio uno dei testi indicati nella lista presentata da ZA, la cui escussione, originariamente ammessa, era stata revocata sul presupposto della sua ritenuta superfluità;chiaramente smentita proprio dalla successiva utilizzazione delle sue dichiarazioni rese, senza contraddittorio con l'odierno imputato, in altro procedimento. E ad analoghe considerazioni si espone l'utilizzazione delle dichiarazioni rese al Pubblico ministero di Lecce da AL ON, meccanico della Si/tra FO, secondo cui egli, su disposizione di IO ZA, si era recato a Bergamo presso la società ORTOBELLO, dove aveva visionato una macchina confezionatrice verticale, successivamente acquistata ed installata presso la TR FO;
atteso che, anche in questo caso, la difesa di ZA aveva chiesto l'esame testimoniale di ON e che anche nei suoi confronti il giudice aveva revocato l'ordinanza ammissiva. A considerazioni non dissimili si espone, poi, la valorizzazione, da parte della Corte territoriale, delle dichiarazioni rese davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce da NO AN, già amministratore di diritto della NP Surgelati, secondo cui IO ZA sarebbe stato l'amministratore di fatto della TR FO, non essendo stato chiarito in quale veste AN, nell'altro procedimento, fosse stato sentito e con quali forme, onde verificare lo statuto probatorio applicabile nel caso di specie. E con riferimento alla supervisione esercitata dall'imputato nella costruzione dello stabilimento di Presicce, su cui aveva riferito l'architetto Raffaele PARLANGELI, le sue dichiarazioni erano state rese in occasione della "deposizione tenuta dinanzi alla G.d.F. del 7 febbraio 2007" nel procedimento pendente innanzi alla "Procura della Repubblica di Lecce"; sicché anche in tal caso possono essere ribadite le medesime censure in precedenza formulate. Censure che si estendono anche alle dichiarazioni rese da DI RI RI, il quale aveva riferito al Pubblico ministero di Lecce del ruolo servente della IL S.r.l. rispetto alla Si/tra FO in relazione alla esecuzione degli appalti chiavi in mano per la realizzazione di un capannone industriale, le cui decisioni operative sarebbero state prese da ZA, che avrebbe esercitato un "ruolo preponderante giocato (...) nella.società" (v. pag. 25 della sentenza di appello); tanto più che, in quest'ultimo caso, non è nemmeno chiaro se le dichiarazioni si riferissero a AN o IO ZA. Quanto, poi, alle dichiarazioni di DO DE ST, ultimo amministratore della Si/tra FO, si è già osservato il carattere non concludente delle sue affermazioni relative all'attività di smistamento della corrispondenza da parte dell'imputato. Mentre non asseverata da alcun elemento di riscontro estrinseco è l'ulteriore puntualizzazione secondo cui il fermo di ZA a opera della Autorità giudiziaria di Lecce, nel gennaio 2006, avrebbe "congelato l'attività dell'azienda per i primi mesi" di quell'anno. Altro profilo che la sentenza ha valorizzato nell'ambito del ragionamento volto ad affermare il ruolo di amministratore di fatto di ZA riguarda il rapporto dell'imputato con i fornitori e i clienti e l'avvenuto incasso, ad opera del medesimo, di alcuni crediti societari. Sotto il primo aspetto, la sentenza impugnata ha riportato che nel frangente della cessione di prodotti surgelati da parte TR FO alla RIs FO S.r.I., la fattura del 20/04/2006 presentava un allegato, relativo ai quantitativi e ai prezzi per gli specifici prodotti, recante la scritta "da dr. IO ZA"; mentre con riguardo al secondo aspetto, la Corte ha riferito che il curatore AR, attivatosi per l'incasso dei crediti in bilancio alla data 31/07/2006, aveva appreso dalla società Rosario S.p.A., debitrice della TR FO per forniture effettuate nel corso del 2006, che IO ZA aveva incassato per contanti il credito in questione, versando la relativa somma nelle casse sociali. Orbene, in disparte il fatto che anche in questo caso la Corte territoriale non ha affatto chiarito, da un lato, per quale motivo la suddetta fattura fosse stata ritenuta indicativa dell'esercizio dei poteri gestori propri dell'amministratore, e, dall'altro lato, da chi fosse stato riferito dell'avvenuto incasso da parte di ZA né a quale titolo ciò fosse avvenuto, non appare discutibile che le censure in precedenza articolate su alcuni passaggi estremamente qualificanti del ragionamento probatorio svolto da parte della Corte territoriale non consenta di formulare alcuna prova di resistenza, al fine di verificare se gli elementi raccolti sarebbero sufficienti a affermare la ascrivibilità, in capo all'odierno ricorrente, del ruolo di amministratore di fatto. Ciò anche per due concorrenti ragioni. Sotto un primo profilo, infatti, la sentenza non ha esplicitato adeguatamente la rilevanza probatoria, in relazione al profilo specifico qui in considerazione, della esistenza di una serie di società, ritenute riconducibili, sia pure in senso atecnico al "Gruppo ZA". Tale circostanza, invero, non sembra ragionevolmente discutibile, tenuto conto delle articolate considerazioni svolte dalle due sentenze di merito, che utilizzando i contenuti delle relazioni e delle deposizioni sia del curatore AR sia del consulente del pubblico ministero CECCA, ancorché al netto delle dichiarazioni rese, nel procedimento leccese, da NO AN, AL ON, DI RI RI, hanno chiarito il fitto intreccio tra la fallita società TR FO e le altre società coinvolte in operazioni decettive, le quali, a loro volta, si inserivano in un contesto pacificamente riconducibile alla famiglia ZA, in cui spiccava la presenza della stessa "testa di legno" MA ZA. E tuttavia, pacifico il dato relativo alta titolarità delle quote delle varie società in capo ai ZA (NP Surgelati, la controllante TR S.A., che controllava anche TR FO prima che questa fosse rilevata da Ge.Fin. S.A., anch'essa di proprietà dei ZA, la Mega.CO, coinvolta in uno dei fatti di bancarotta, controllata dalla Ge.Fin. SA, la RIs FO S.r.I., nella quale lavorava CC EN, che aveva riferito alla AR di essere stato coinvolto da ZA nelle vicende della società, la Sac,•controllata per il 96% del capitale da TR, che aveva acquisito le quote proprio da TR FO Si-.!. nel 1997, la IL S.r.I., amministrati da Ivan LI e DI RI RI, quest'ultimo già coniugato con NA ZA), ciò che non è stato adeguatamente dimostrato è che alla proprietà corrispondesse un effettivo esercizio di poteri gestori, apoditticamente affermato, con evidente circolarità del ragionamento probatorio, dopo avere giustapposto una serie di elementi indiziari, concernenti la presenza di una serie di operazioni economiche coinvolgenti i medesimi soggetti societari, senza però effettuare il necessario collegamento logico-inferenziale.
2.3. Ma, soprattutto, perché, sotto un concorrente aspetto, una volta venuti meno una serie di pregnanti elementi indiziari intorno ai quali è stato ricostruito il COplessivo ragionamento probatorio della Corte di appello, emerge con particolare nitidezza l'assenza di idonea giustificazione circa la revoca delle prove a discarico originariamente ammesse e il rigetto della richiesta di acquisizione documentale formulata, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., nel giudizio di appello. A quest'ultimo proposito, invero, la sentenza di secondo grado, per un verso, ha ricordato che la prova non acquisita mirava a dimostrare la reale posizione di ZA in ambito aziendale;
e, per altro verso, che l'istruttoria espletata fino alla udienza del 30/11/2010, data dell'ordinanza di revoca dei testi già ammessi, "aveva certamente attinto í risultati" cui la stessa si riferiva, sicché essa doveva ritenersi "esente da critiche". E ciò sarebbe stato documentato dalla "autonoma rivisitazione dei risultati di quella attività dibattimentale cui la Corte" avrebbe atteso nelle pagine che precedono. Inoltre, secondo i giudici di appello, dal capitolato della lista testimoniale depositata ex art. 468 cod. proc. pen. emergerebbe COe non tutti i testimoni ivi indicati, poi non assunti, riguardassero la posizione di ZA in azienda "e COe d'altro canto le dichiarazioni di alcuni di quei testi, acquisite in allegato alla relazione del curatore fallimentare, fossero già nel patrimonio conoscitivo del Tribunale". Tanto premesso, rileva il Collegio che la motivazione resa dalla Corte di appello in relazione alle censure mosse dalla difesa dell'imputato non appare in grado di corrispondere a quanto a suo tempo richiesto dalla sentenza rescindente. Infatti, si è già osservata l'intima contraddizione tra l'affermazione della superfluità di talune testimonianze e la rilevanza riconosciuta alle dichiarazioni rese, dagli stessi soggetti, in altro procedimento, senza alcuna garanzia difensiva per l'odierno imputato, e allegate alla relazione del curatore, rispetto alle quali non può certo affermarsi, genericamente, che esse fossero "nel patrimonio conoscitivo del Tribunale", senza prima verificare sulla ritualità e legittimità di tale acquisizione. Consegue alle considerazioni che precedono che la sentenza impugnata deve essere annullata, onde procedere a una nuova valutazione sulla "resistenza" dell'accertamento probatorio sul ruolo di IO ZA quale amministratore di fatto della società fallita alla luce della ritenuta inutilizzabilità del cospicuo COpendio dichiarativo più sopra ricordato (concernente le dichiarazioni di NO AN, AL ON, DI RI RI) e sulla correlata necessità di procedere all'esame dei soggetti il cui esame, dapprima ammesso, era stato successivamente ritenuto superfluo sia dal tribunale che dalla stessa Corte di appello. Il tutto nell'ambito di una nuova articolazione del COplessivo ragionamento probatorio, in grado di illuminare specificamente la posizione dell'odierno imputato.
3. Da ultimo va osservato, che ove la Corte territoriale dovesse ritenere, all'esito del nuovo giudizio, di confermare in capo a IO ZA il ruolo di amministratore di fatto della Sara FO, sarà necessario COpiere, con riferimento ai reati contestati ai capi 3 e 4 della rubrica, alcuni accertamenti supplementari. In proposito, va, infatti, ricordato che secondo il recente arresto delle Sezioni Unite, "il reato di false COunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. cív., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle COunicazioni" (Sez. U, n. 22474 del 31 /03/2016- dep. 27/05/2016, Passarelli e altro, Rv. 266803). E a tal fine, il bilancio deve essere considerato "in tutte le sue COponenti", tra cui la "nota integrativa", la quale "rappresenta la chiave di lettura del bilancio e la esplicitazione dei criteri (e della eventuale deroga a tali criteri) di redazione dello stesso". Nel caso di specie, la Corte di appello, dopo avere riconosciuto che nei bilanci di cui all'imputazione le note integrative motivavano in ordine alla riduzione a otto dodicesimi della quota di ammortamento dei cespiti acquistati negli anni precedenti, ha COunque ritenuto che vi fossero altri aspetti di errata valutazione degli ammortamenti, non presi in considerazione dalle note integrative: in particolare la riduzione al 50% dell'ammortamento dei cespiti acquistati nel corso dell'esercizio e l'applicazione di una aliquota base ordinaria del 7,5% anziché del 14% su macchinari e impianti specifici. Nondimeno, la Corte non ha motivato in relazione alla significatività delle residue falsità nell'ottica degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., al netto della riduzione dell'aliquota agli otto dodicesimi, costituente la valutazione più rilevante. Significatività che non è stata verificata né in relazione alle soglie previste dalla vecchia normativa, ancora in vigore all'epoca dei fatti, né in relazione alla nuova normativa, ri