Articolo 5 della Legge 28 ottobre 1980, n. 687
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 ottobre 1980
Art. 5.
L'aumento dell'imposta di fabbricazione previsto dall' articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503 , non si applica sugli alcoli nazionali o di importazione da chiunque o comunque detenuti alle ore 24 del 30 settembre 1980, risultanti da apposita denuncia da presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le ditte che abbiano presentato la denuncia di cui all' articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288 , e all' articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503 , ovvero quelle che, non essendo tenute a presentare la detta denuncia, dimostrino, con idonea documentazione, di aver assolto direttamente l'imposta sulle giacenze denunciate a norma del precedente comma, hanno diritto al rimborso delle maggiori imposte che risultino essere state versate allo Stato in relazione alle quantita' di alcoli che dalla denuncia di cui al precedente comma risultino detenute. Il rimborso puo' essere effettuato anche mediante compensazione con le imposte ancora dovute, a norma del secondo comma del citato articolo 18, per le quantita' non comprese nella denuncia di cui al primo comma del presente articolo, ovvero mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione da imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso. I termini di pagamento delle imposte dovute ai sensi del predetto articolo 18 sono unificati alla data del 31 dicembre 1980.
Le domande di rimborso devono essere presentate all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate, secondo modalita' da stabilire entro quindici giorni dalla predetta data dal Ministero delle finanze, da documentazione atta a comprovare l'avvenuto pagamento delle maggiori imposte di cui si chiede il rimborso.
Per le esportazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980, la restituzione all'esportazione dell'imposta di fabbricazione nella maggiore misura prevista dal decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503 , spetta a condizione che la ditta interessata, secondo modalita' e nei termini da stabilire dal Ministero delle finanze, provi con idonea documentazione di aver assolto l'imposta nella detta misura o presenti apposite dichiarazioni delle ditte produttrici o fornitrici dalle quali e' stata assolta.
Per i contrassegni di Stato acquistati in base ai minori prezzi stabiliti dall' articolo 17 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288 , e dall' articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503 , posseduti dai fabbricanti e dagli imbottigliatori alla data del 30 settembre, devono essere corrisposte all'erario le relative differenze in base ai prezzi vigenti prima dell'entrata in vigore dei suddetti decreti-legge.
A tal uopo le ditte interessate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono fare alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza, la denuncia dei quantitativi di contrassegni detenuti alla data del 30 settembre 1980 e non ancora applicati sulle bottiglie. Alla denuncia deve essere allegata la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della differenza di prezzo.
Sulle somme non versate entro il termine di cui al comma precedente si applica l'interesse di mora a norma dell' articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388 , e l'indennita' di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286 , nonche' una pena pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo dovuto all'erario.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1980